Genova, 23-28 gennaio2019
Genova, 23-28 gennaio2019
Le operazioni straordinarie, con particolare riferimento a fusioni e scissioni
a cura di Xxxxxxx Xxxxx – Xxxx Xxxxxxxxxx
Corso di preparazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile
Definizione Trasformazione
E’ la modifica della forma giuridica della società o ente.
E’ la modifica del
contratto sociale.
Non comporta
l’estinzione del soggetto
trasformato
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
2
Normativa di riferimento
Codice civile: artt.
2498 – 2500 OCTIES
TUIR: artt. 170 e 171
Prassi AF
OIC 1 – OIC 30
Notariato
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
3
Art. 2498 codice civile
Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
4
TRASFORMAZIONE COME VICENDA MODIFICATIVA
Vicenda modificativa
dell’organizzazione nell’identità
causale.
Vicenda modificativa della causa e dell’organizzazione o della causa senza modifica dell’organizzazione.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
5
Continuità dei rapporti
Cassazione (11.11.1975 n. 3790)
“La Trasformazione di una società commerciale da uno in altro dei tipi riconosciuti dalla legge non importa estinzione di un soggetto giuridico e correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma soltanto
modificazione dell’atto costitutivo, restando ferma l’identità del soggetto titolare dei rapporti giuridici da esso costituiti
anteriormente alla trasformazione”.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
6
Continuità dei rapporti (2)
Cassazione (09.03.1995 n.2736)
“Il principio in forza del quale la trasformazione di una società non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra mera mutazione formale di un'organizzazione che sopravvive alla vicenda senza soluzione di continuità, trova applicazione non soltanto nell'ipotesi contemplata dall'art. 2498, codice civile (trasformazione di società di persone in società di capitali), ma pure in ogni altro fenomeno analogo, che investa la disciplina giuridica e l'organizzazione di un ente societario, senza comportarne l'estinzione, come nel caso in cui una società collettiva irregolare si trasformi in una società in accomandita semplice (o viceversa)”.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
7
Neutralità Fiscale
Art. 170 TUIR
Trasformazione della società
1. La trasformazione della società non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.”.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
8
Forma
Art. 2500
La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico. L’atto pubblico deve contenere le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato.
L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.
La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari sopra indicati
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
9
Definitività – Certezza nei rapporti con i terzi
Art. 2500 bis Eseguita la pubblicità di
cui all’articolo precedente
l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere più pronunciata
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
10
Tipologie di trasformazione
Progressiva (Società di Persone in Società di Capitali) 2500 ter cc
Regressiva (Società di Capitali in Società di Persone) 2500 sexies cc
Eterogenea (Enti non Commerciali in
Società Commerciali) 2500 octies cc
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
11
Trasformazione Progressiva (1)
Da Società di Persone a Società di Capitali
Deliberata a maggioranza (deroga norma del cc sulla modifica dei patti sociali)
Da rispettare gli obblighi di tutela del capitale
Diritto di recesso
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
12
Art. 2500 quater
Nel caso previsto dall'articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.
Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo xxxxxx.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli
altri soci si riducono proporzionalmente.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
13
Art. 2500 quinquies
La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
14
Art. 170 TUIR – TRASFORMAZIONE
2. In caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di cui al Titolo II in societa' non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione e' determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.
3. Nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta di cui al Titolo II in società soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 6 dell'articolo 47
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
15
Trasformazione Regressiva (1)
Da Società di Capitale a Società di Persone
Deliberata a Maggioranza prevista per le modifiche Statutarie
Assunzione di Responsabilità da parte dei Soci
Diritto di recesso
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
16
Art. 2500 sexies (1)
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.
È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
17
Art. 2500 sexies (2)
Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione
proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
18
Trasformazione Regressiva (2)
Art. 170 Trasformazione della società
2. In caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di cui al Titolo II in societa' non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione e' determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.
4. Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di cui al titolo II in societa' non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5:a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.
5. Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla
distribuzione delle riserve delle societa' di cui all'articolo 73.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
19
Trasformazione Eterogenea (1)
Da Società di Commerciali
Consorzi Società Consortili
Cooperative
Comunioni d’Azienda Associazioni non riconosciute Fondazioni
--- e vice versa
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
20
Trasformazione Eterogenea (2)
Art. 2500-septies.
Trasformazione eterogenea da società di capitali.
Si applica l'articolo 2500-sexies, in quanto compatibile.
La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
21
Trasformazione Eterogenea (3)
Art. 2500-octies.
Trasformazione eterogenea a società di capitali.
La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico.
Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti
uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
22
Trasformazione Eterogenea (4)
Art. 171 TUIR Trasformazione eterogenea
1. In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-septies del codice civile, di una societa' soggetta all'imposta di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della societa' si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'azienda o
complesso aziendale dell'ente stesso.
Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo
47, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati:
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi
dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in
bilancio con indicazione della loro origine;
b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In caso di trasformazione in comunione di
azienda si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 1, lettera h). Si
applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 170.
2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile, di un ente non commerciale in societa' soggetta all'imposta di cui al Titolo II si considera conferimento
limitatamente ai beni diversi da quelli gia' compresi nell'azienda o complesso aziendale
dell'ente stesso.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
23
FUSIONE - Normativa di riferimento
Codice civile: artt. 2501 – 2505 quater
TUIR: artt. 172, 178
e 179
Prassi AF
OIC 4
Notariato
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
24
Le tipologie di fusione
Fusione propria o per unione o pura
Fusione per incorporazione
• Di società interamente posseduta
• Di società posseduta al 90 %
• Inversa
• A seguito di acquisizione con indebitamento
• Di società tra le quali non esiste un rapporto di
partecipazione
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
25
Le fasi del processo
Redazione da parte dell’organo amministrativo della seguente
documentazione:
•Progetto di fusione
•Situazioni patrimoniali di riferimento
•Relazione dell’organo
amministrativo
Redazione da parte di uno o più esperti di una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote.
Deposito degli atti presso le sedi delle società partecipanti alla fusione e iscrizione del progetto di fusione nel Registro Imprese
Decisione in ordine alla fusione
Iscrizione della delibera nel Registro Imprese
Stipula e iscrizione del Registro Imprese
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
26
Caso concreto – le situazioni patrimoniali
Controllante ALFA | |||
Attivo | Passivo | ||
Attività diverse | 4.000.000 | Passività | 4.500.000 |
azioni BETA (60%) | 6.000.000 | ||
Capitale sociale | 5.000.000 | ||
riserve | 500.000 | ||
patrimonio netto | 5.500.000 | ||
10.000.000 | 10.000.000 | ||
Controllata BETA | |||
Attivo | Passivo | ||
Attività diverse | 20.000.000 | Passività | 16.500.000 |
Capitale sociale | 1.000.000 | ||
riserve | 2.500.000 | ||
patrimonio netto | 3.500.000 | ||
20.000.000 | 20.000.000 |
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
27
Caso concreto – la compagine societaria
Soci Alfa
ALFA
Soci terzi Beta
BETA
40%
60%
100%
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
28
Caso concreto – Gli «interessi» tutelati
Gli interessi dei soci |
I soci delle due società – titolari gli uni del 100% del capitale di Alfa (e, in xxx xxxxxxxxx, xxx 00% xxx xxxxxxxx xx Xxxx), e gli altri del 40% del capitale sociale di Beta – devono, in linea di principio, vedere rispettato il valore effettivo delle loro partecipazioni, che, nel mutare per effetto dell’operazione di fusione, non deve, né per gli uni né per gli altri, subire pregiudizi. Ciò implica: - La stima dei valori effettivi delle società coinvolte, - La conseguente corretta determinazione del «rapporto di cambio», e cioè l’espressione del valore effettivo della partecipazione della società incorporanda in termini di valore nominale del capitale sociale della società incorporante, destinata a «sopravvivere» all’operazione di fusione. |
L’interesse «pubblico» alla tutela di capitale sociale e patrimonio netto |
«L’altro» interesse che deve essere rispettato è la corretta espressione del capitale sociale e patrimonio netto contabile della società incorporante, dopo la fusione. È evidente, infatti, che l’operazione di fusione non deve e non può far emergere «valori» contabili che, direttamente o in via indiretta (in quanto impliciti nel valore di carico nel bilancio della incorporante della partecipazione della incorporata), non sia già recepiti, secondo le regole proprie, nel «sistema contabile» delle società di capitali interessate all’operazione. |
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
29
Caso concreto – fusione diretta – il rapporto di cambio
Valori economici | |
BETA | 20.000.000 |
ALFA | 11.500.000 |
(Patrimonio netto) | 5.500.000 |
1° determinazione rapporto di cambio | ||||||
vn | ve | val unit. | aum CS | nuovo cs | ||
BETA | 1.000.000 | 20.000.000 | 20 | |||
di cui di pertinenza soci 3° 400.000 8.000.000 ALFA 5.000.000 11.500.000 | 41,03% | |||||
2,30 | 58,97% | 3.478.261 | 8.478.261 | |||
TOTALE | 19.500.000 | |||||
Ciò significa che il valore economico della incorporante ALFA, dopo la fusione, è di | 19.500.000 | |||||
perché, in sostanza, con l'operazione viene "consolidata" nella incorporante la quota parte del valore di BETA riferibile ai soci "terzi" di BETA, e cioè il 40% di 20.000.000 (8.000.000) | ||||||
I calcoli sono i seguenti: | ||||||
8.000.000/19.500.000 x 100 = | 41,03% | |||||
11.500.000/19.500.000 x 100 = | 58,97% | |||||
5.000.000:58,97%=X:41,03% | X=3.478.261 | |||||
2° attribuzione aumento di capitale | ||||||
Nuovo Capitale S. ALFA | 8.478.261 | 2,30 | v.eff. delle partecipazioni: | |||
diviso cosi: | ||||||
soci 3° ex BETA | 3.478.261 | 41,03% | 2,30 | 8.000.000 | ||
soci ALFA | 5.000.000 | 58,97% | 2,30 | 11.500.000 |
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
30
Caso concreto – fusione diretta – i valori di bilancio
Bilancio aggregato | ||||||
attivo | passivo | netto | ||||
attività ex BETA | 20.000.000 | passivo ex BETA | 16.500.000 | capitale sociale "ex ALFA" | 5.000.000 | |
altre attività ex ALFA | 4.000.000 | passività ex ALFA | 4.500.000 | riserve "ex ALFA" | 500.000 | |
valore carico az. BETA | 6.000.000 | - | Patrimonio netto "ex BETA" | 3.500.000 | ||
30.000.000 | 21.000.000 | 9.000.000 | ||||
"Eliminazione" azioni BETA possedute e concambio | ||||||
Azioni BETA possedute | valore di carico | 6.000.000 | ||||
quota PN Beta | 60% | 2.100.000 | ||||
Disavanzo da annullamento | 3.900.000 | |||||
Aumento di capitale per concambio | 3.478.261 | |||||
quota PN Beta | 40% | 1.400.000 | ||||
Disavanzo da concambio | 2.078.261 | |||||
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
31
Caso concreto – fusione diretta – i valori di bilancio
attivo passivo netto
attività ex BETA 20.000.000 passivo ex BETA 16.500.000 capitale sociale "ex ALFA" 5.000.000
altre attività ex ALFA 4.000.000 passività ex ALFA 4.500.000 aumento capitale 3.478.261 8.478.261
disavanzo da annullamento
valore carico az. BETA 6.000.000 riserve ex ALFA 500.000
quota prop. PN BETA -
2.100.000
3.900.000
- 2.078.261
disavanzo da concambio aum capitale:
quota prop. PN BETA -
3.478.261
1.400.000
27.900.000
2.078.261
21.000.000 6.900.000
In questa ipotesi, si può operare per "assorbire" il disavanzo di concambio prima mediante l'utilizzo delle riserve, e quindi riducendo il capitale.
esempio: | |||||
disavanzo da concambio: | - | 2.078.261 | |||
coperto con riserve | 500.000 | ||||
residuano | - | 1.578.261 | |||
annullamento azioni: | |||||
azioni ante | % | azioni annullate | n. azioni post | ||
Soci ex ALFA | 5.000.000 | 58,97% | - 930.769 | 4.069.231 | |
Soci ex BETA | 3.478.261 | 41,03% | - 647.492 | 2.830.769 | |
8.478.261 | 1.578.261 | 6.900.000 |
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
32
Caso concreto – fusione inversa – rapporto di cambio
1° determinazione rapporto di cambio – su base «aggregato» | ||||||
vn | ve | val unit. | aum CS | nuovo cs | ||
BETA | 1.000.000 | 20.000.000 | 20 | 63,49% | 575.000 | 1.575.000 |
ALFA | 5.000.000 | 11.500.000 | 2,30 | 36,51% | ||
31.500.000 | 0 | |||||
2° attribuzione aumento di capitale | ||||||
Nuovo Capitale S. BETA | 1.575.000 | |||||
diviso cosi: | ||||||
azioni "proprie" | 600.000 | 38,10% | ||||
soci 3° BETA | 400.000 | 25,40% | ||||
soci ex ALFA | 575.000 | 36,51% | ||||
3° annullamento (assegnazione) azioni proprie | ||||||
CS BETA | 1.575.000 | |||||
azioni proprie | - 600.000 | |||||
azioni residue | 975.000 | e quindi 975.000 x 20 € = 19.500.000 come in fusione diretta | ||||
diviso cosi: | v.eff. delle partecipazioni: | |||||
azioni proprie | - | - | ||||
soci 3° BETA | 400.000 | 41,03% | 20 | 8.000.000 | ||
soci ex ALFA | 575.000 | 58,97% | 20 | 11.500.000 |
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
33
Caso concreto – fusione inversa – i valori aggregati
Bilancio BETA aggregato | ||||||
attivo | passivo | netto | ||||
attività ex BETA | 20.000.000 | passivo ex BETA | 16.500.000 | capitale sociale "ex BETA" | 1.000.000 | |
Azioni "proprie" BETA ex ALFA | 6.000.000 | passività ex ALFA | 4.500.000 | aumento capitale | 575.000 | 1.575.000 |
altre attività ex ALFA | 4.000.000 | riserve ex BETA | 2.500.000 | |||
riserve ex ALFA ("avanzo da concambio") | 4.925.000 | |||||
30.000.000 | 21.000.000 | 9.000.000 | ||||
9.000.000 |
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
34
Caso concreto – fusione inversa – i valori post fusione
attivo | passivo | netto | |||||
attività ex BETA | 20.000.000 | passivo ex BETA | 16.500.000 | capitale sociale "ex BETA" | 400.000 | ||
Azioni BETA ex ALFA | - | passività ex ALFA | 4.500.000 | aumento capitale | 575.000 | 975.000 | |
altre attività ex ALFA | 4.000.000 | riserve ex BETA | 1.000.000 | ||||
disavanzo di fusione: | riserve ex ALFA ("avanzo da concambio") | 4.925.000 | |||||
valore di bilancio | 6.000.000 | ||||||
60% | 2.100.000 | 3.900.000 | |||||
27.900.000 | 21.000.000 | 6.900.000 |
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
35
Caso concreto – alcune riflessioni
In primo luogo, si può constatare come gli effetti economici delle due forme di fusione non conducano a creare realtà differenti
Una seconda riflessione, è che si viene a creare un unico soggetto economico con un valore effettivo inferiore a quello di BETA «pre- fusione»
In effetti, questo fatto potrebbe creare un pregiudizio ai creditori di BETA, perché si trovano ad avere una controparte debitrice patrimonialmente meno solida (in misura marginale nel caso esaminato, ma tali differenze potrebbero essere molto più significative)
Da ciò ne discende la tutela che la normativa riserva ai «terzi», con la dilazione che la legge riserva tra pubblicità della delibera di fusione rispetto alla sua concreta attuazione (atto di fusione), durante la quale i terzi hanno facoltà di opporsi all’operazione
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
36
Fusione anomala o semplificata
art. 2505
Ricorre quando riguarda l’incorporazione di
una società interamente posseduta
Non sono necessarie:
• Relazione illustrativa del progetto di fusione e del rapporto di cambio
• Relazione degli esperti
• Il progetto di fusione non prevede:
• Rapporto di cambio
• Modalità di assegnazione di azioni o quote
• Data di partecipazione agli utili delle nuove azioni o
quote (che non esistono …)
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
Può essere prevista statutariamente che la decisione di fusione sia assunta dagli Organi Amministrativi delle società interessate, sempre per atto pubblico.
I soci della incorporante che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale possono opporsi alla forma «semplificata»
Dalle situazioni patrimoniali deve risultare il
possesso della partecipazione
nell’incorporante – se il possesso del 100% si concretizza dopo la data di riferimento delle situazioni patrimoniali, al momento del deposito per l’iscrizione dell’atto di fusione deve essere fornita la prova documentale dell’acquisizione.
37
Incorporazione società posseduta almeno per il 90%
art. 2505 - bis
Ricorre quando riguarda
l’incorporazione di una società posseduta almeno per il 90% del capitale sociale
Non sono necessarie:
• Relazione illustrativa del progetto di
fusione e del rapporto di cambio
• Relazione degli esperti
• Situazione patrimoniale (2501-quater)
• I depositi degli atti ex art. 2501- septies
Per fruire delle semplificazioni, deve essere consentito ai soci della incorporante il diritto di recesso.
Permane la facoltà di opporsi come per la «semplificata»
Può essere prevista statutariamente che la decisione di fusione sia assunta dagli Organi Amministrativi delle società interessate, sempre per atto pubblico.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
38
Fusione post acquisizione con indebitamento
art. 2501 - bis
Ricorre quando una società ha contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, e, come
conseguenza della fusione, il patrimonio della società acquisita diviene garanzia e/o fonte per il rimborso di detti debiti (art. 2501-bis 1° comma)
Nel caso:
• Il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie per soddisfare l’indebitamento,
• La relazione degli amministratori deve indicare le ragioni dell’operazione ed il piano economico-
finanziario per individuare le fonti necessarie a far fronte all’indebitamento
• Relazione degli esperti che attesti la ragionevolezza del piano
• Relazione della società di revisione – in presenza di revisione contabile obbligatoria.
Inapplicabilità delle norme per incorporazione di società possedute al 100% o almeno per il 90%
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
39
Fusione cui non partecipano S.p.A.
art. 2505-quater
La tempistica è sostanzialmente dimezzata:
• 15 giorni tra iscrizione del progetto e data di approvazione
• 15 giorni il termine entro il quale i documenti devono essere depositati nelle sedi della società
• 30 giorni i termini per l’eventuale opposizione dei creditori
Possono essere coinvolte società in liquidazione che
abbiano già avviato la distribuzione dell’attivo
L’eventuale conguaglio in denaro può eccedere il 10%
del valore nominale delle quote o azioni assegnate
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
40
Aspetti Fiscali – IIDD - Generalità
Art. 172 TUIR => La fusione – in linea di principio – è un operazione fiscalmente neutrale, nel senso che non genera plusvalenze o minusvalenze in relazione ai beni delle società partecipanti alla fusione (comprese rimanenze ed avviamento), che mantengono il loro valore fiscalmente riconosciuto che già avevano nelle società «originarie».
È comunque necessario, in caso di differenze di valore iscritte nella società risultante dalla fusione, predisporre un apposito prospetto di riconciliazione in sede di dichiarazione dei redditi.
La società risultante dalla fusione subentra ai fini fiscali in obblighi e diritti delle società partecipanti, salvi gli aspetti richiamati nelle prossime slides.
Per i soci delle partecipanti, il cambio delle partecipazioni originarie non
costituisce realizzo di plus o minusvalenze, né conseguimento di xxxxxx (salvo il caso conguaglio, da valutarsi a sensi degli artt. 47, 58 e 87 TUIR).
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
41
Aspetti Fiscali – IIDD – Efficacia fiscale e retroattività
Come regola generale, la fusione ha efficacia, dal punto di vista fiscale corrispondente a quella civilistica, e quindi dall’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese, ovvero dall’eventuale data successiva prevista nell’atto di fusione.
Tuttavia, è consentito pattuire che gli effetti della fusione retroagiscano ad una data non anteriore a quella di chiusura dell’ultimo periodo d’imposta delle società interessate.
(solo in presenza di fusione «omogenea» e cioè non in presenza
di fusione tra società di persone e di capitali – fusione
«eterogenea»
Quest’ultima previsione normativa può evitare l’obbligo di
chiudere, con relativi adempimenti, un periodo d’imposta
costituito da una «frazione» del normale esercizio.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
42
Aspetti Fiscali – IIDD – Differenze di fusione
Dal punto di vista fiscale, avanzi o disavanzi da fusione sono neutrali – e quindi non generano effetti fiscali – salva la possibilità di «affrancare», con l’applicazione dell’imposta sostitutiva ex art. 176 TUIR, tutti o parte dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della fusione.
In sostanza, l’imputazione alle poste dell’attivo del disavanzo – da annullamento o da concambio – eventualmente emergente dalla fusione, genera dei maggiori valori irrilevanti dal punto di vista fiscale (sempre salvo «affrancamento»)
L’avanzo di fusione deve essere utilizzato in primo luogo per ricostituire le riserve in sospensione eventualmente esistenti nella società originaria, dopo di che assume proporzionalmente il regime fiscale di capitale e riserve che hanno concorso alla sua formazione, senza tenere conto di capitale e riserve di capitale sino a concorrenza delle partecipazioni annullate (art. 17, c. 6 TUIR)
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
43
Aspetti Fiscali – IIDD – Riserve in sospensione
d’imposta
Particolare attenzione deve essere posta alle riserve «in sospensione d’imposta» esistenti nelle società venute meno per effetto della fusione, distinguendo tra:
- Riserve in sospensione tassabili «in ogni caso» e
- Riserve in sospensione tassabili solo in caso di distribuzione
Le prime devono essere «comunque» ricostituite nel bilancio della società risultante dalla fusione, pena il concorso al reddito imponibile per la parte non ricostituita.
La ricostituzione deve avvenire prioritariamente vincolando
l’eventuale avanzo di fusione, e poi le riserve «libere» disponibili.
Le riserve tassabili «solo in caso di distribuzione» (tipicamente i saldi attivi di rivalutazione), devono essere ricostituite solo nei limiti in cui emerga un avanzo di fusione e/o dell’aumento di capitale eccedente il capitale complessivo delle società partecipanti, al netto delle quote già possedute dalle società interessate.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
44
Aspetti Fiscali – IIDD – Riportabilità delle perdite
La riportabilità delle perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione può avvenire solo nei limiti del patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio approvato o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale ex art. 2501 quater c.c., ulteriormente rettificato, nell’eventualità, come previsto dal 7° comma dell’art. 172 TUIR.
È inoltre richiesto il superamento del c.d. requisito minimo di vitalità, e cioè quando dal conto economico dell’esercizio precedente la fusione:
- Ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e
- Spese per lavoro subordinato e relativi contribuiti
Non sono inferiori al 40% di quelli risultanti dalla media dei
due esercizi anteriori.
A questo proposito, è comunque possibile ricorrere ad un
interpello disapplicativo.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
45
Aspetti Fiscali – IIDD – Riporto interessi passivi
indeducibili – ACE – ROL
La medesima disciplina, e relativi limiti, si applica alla quota di interessi passivi eccedenti il 30% del ROL riportabili in deduzione dagli esercizi successivi, così come al riporto delle eccedenze ACE.
Anche in questo, è possibile ricorrere all’interpello
disapplicativo.
In caso di ROL eccedente, si ritiene non vi siano limitazioni al
«riporto» in via ordinaria.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
46
Definizione di Scissione
Mediante tale operazione il patrimonio di una società viene assegnato ad una o più società, anche di nuova costituzione, in cambio dell'assegnazione ai soci della società scissa di azioni o quote delle beneficiarie del trasferimento patrimoniale..
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
47
Normativa di riferimento
Codice civile: artt. 2506 – 2506 quater
TUIR: art. 173
Prassi AF
OIC 4 – OIC 30
Notariato
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
48
Tipologie di Scissione
Totale, in cui l’intero patrimonio della scissa viene attribuito a una o più beneficiarie.
A seguito dell’operazione di scissione la
scissa si estingue.
Parziale, in cui la società scissa sopravvive e continua la propria attività senza la porzione di patrimonio attribuito alle beneficiarie.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
49
Tipologie di Scissione (2)
In senso stretto o propria, in cui le società beneficiarie della scissione sono di nuova costituzione
Per incorporazione, in cui le società beneficiarie sono preesistenti.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
50
Tipologie di Scissione (3)
Proporzionali, in cui le quote od azioni delle società beneficiarie sono attribuite ai soci della scissa proporzionalmente
Non Proporzionali, in cui le quote od azioni delle società beneficiarie sono attribuite ai soci della scissa con criteri differenti da quello proporzionale.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
51
Scissione non proporzionale
Nella Scissione non Proporzionale le azioni o quote delle società beneficiarie vengono quindi assegnate senza tener conto delle originarie percentuali di partecipazione, ma in modo da attribuire ai soci della scissa partecipazioni il cui valore complessivo, considerati anche i conguagli, sia equivalente al valore della partecipazione precedentemente detenuta.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
52
Scissione non proporzionale (2)
Situazione Preesistente
Società X valore Economico Euro 2,500.
Socio A 40% 1,000
Socio B 20% 500
Socio C 20% 500
Socio D 20% 500 Società Y valore Economico del
Capitale 1,000
Socio E 100% 1,000
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
53
Scissione non proporzionale (3)
Operazione Proposta: Scissione non proporzionale di X a favore della preesistente Y di un ramo di azienda del valore di 500
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
54
Scissione non proporzionale (4)
Situazione Post Fusione
Società X valore Economico Euro 1,500.
Socio A 25% 500
Socio B 25% 500
Socio C 25% 500
Socio D 25% 500
Società Y valore Economico del Capitale 1,500
Socio E 66,66% 1,000
Socio A 33,33% 500
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
55
Effetti della Scissione
Teoria traslativa : la scissione costituirebbe un’ipotesi di successione a titolo universale (in caso di scissione totale) o a titolo particolare (nell’ipotesi di scissione parziale). Entrambe le ipotesi sarebbero, quindi, accomunate dal trasferimento, in tutto o in parte, del patrimonio della scissa a favore delle beneficiarie. Era, questa, la tesi largamente seguita dalla giurisprudenza prima della riforma del diritto societario del 2003.
Teoria evolutivo-modificativa (o della mera modificazione), la
quale sottolinea la rilevanza nel fenomeno scissorio
dell’intento di modificare le strutture societarie coinvolte mediante una particolare tipologia di modificazione dell’atto costitutivo per effetto della quale l’organizzazione della scissa sopravvive frammentata nelle beneficiarie, le quali operano, quindi, in regime di piena continuità economica e giuridica
con la scissa.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
56
Scissione Effetti
Continuità dei rapporti giuridici (nonostante il mancato
richiamo all’art. 2504 bis cc «la società che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti»da parte del 2506 ter)
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
57
Destinazione degli Elementi dell’Attivo e Passivo
Art. 2506 bis, prevede che gli elementi dell’attivo la cui destinazione non sia desumibile dal progetto di scissione siano
attribuiti proporzionalmente al patrimonio attribuito in caso di scissione totale; in caso di scissione parziale permangano nella scissa.
Gli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto rispondono in solido le società scissa e beneficiarie, nei limiti del valore effettivo del patrimonio attribuito.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
58
Passività
L’art. 2506 quater, 3° comma, prevede che «ciascuna delle società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio sociale ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico»
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
59
Procedura
L’Art. 2506 ter richiama integralmente le norme viste in caso di fusione in merito al procedimento ed al contenuto di progetto e relazione.
E’ prevista una semplificazione (simmetrica a quella della fusione di società integralmente posseduta) nel caso di scissione con beneficiarie di nuova costituzione e attribuzione proporzionale delle quote.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
60
Neutralità Fiscale
Art. 173 TUIR
Trasformazione della società
1. La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.”.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
61
Aspetti Fiscali – XXXX – Effetti per i Soci
Art. 173 comma 4° TUIR
«Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci della societa' scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7 (conguagli/recesso), e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87 (tax exemption)»
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
62
Aspetti Fiscali – IIDD – Efficacia fiscale e retroattività
Come regola generale, la scissione ha efficacia, dal punto di vista fiscale corrispondente a quella civilistica, e quindi dall’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese, ovvero dall’eventuale data successiva prevista nell’atto di fusione.
Tuttavia, è consentito pattuire che gli effetti della fusione retroagiscano ad una data non anteriore a quella di chiusura dell’ultimo periodo d’imposta delle società beneficiarie (nel caso di società preesistenti.
Detta facoltà è prevista solo nel caso di scissione totale
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
63
Aspetti Fiscali – IIDD – Riserve in sospensione di
imposta
Le riserve in sospensione, salvo siano riferibili a specifici attivi attribuiti ad una sola beneficiaria (e nel caso sono attribuite esclusivamente a detta beneficiaria), devono esser ricostruite dalle beneficiarie in proporzione al patrimonio attribuito.
Si applicano le norme previste in caso di fusione
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
64
Aspetti Fiscali – IIDD – Neutralità avanzi e disavanzi -Riporto Perdite-
interessi passivi indeducibili – ACE – ROL
Trova applicazione nella Scissione la medesima disciplina vista in caso di Fusione, con i relativi limiti, in caso di riporto delle perdite, neutralità avanzi e disavanzi, interessi passivi non deducibili eccedenti il 30% del ROL riportabili in deduzione dagli esercizi successivi, così come al riporto delle eccedenze ACE.
Anche in questo, è possibile ricorrere all’interpello
disapplicativo.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
65