DETERMINAZIONE
DETERMINAZIONE
Oggetto:
Presa d’atto e sottoscrizione contratto in ottemperanza alla DGR n. 84-4451 del 22.12.2021. con contestuale assunzione impegno di spesa Sig.ra A.H., per inserimento, presso la Struttura Residenziale S.R.P. 2.1 “Comunità Pandora” di Calamandrana (AT).
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DETERMINAZIONE
Struttura: SALUTE MENTALE TERRITORIALE
L'estensore dell'atto: Xxxxxxx Xxxx
Il Responsabile del procedimento: Xxxxxxx Xxxx Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE SOSTITUTO SOC SERVIZIO SALUTE MENTALE TERRITORIALE
Premesso che la paziente A.H. è stata inserita il 2 gennaio 2023 nella Struttura S.R.P. 2.1 denominata “Comunità Pandora” di Calamandrana (AT) gestita da Pandora S.r.l. sede legale ed amministrativa Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx (XX);
Richiamata DGR 22.12.2021 n.84-4451 ad oggetto “Riforma del sistema della Residenzialità Psichiatrica in Piemonte. Revoca parziale delle DD.GG.RR n.30-1517 del 03.06.2015, n.29-3944 del 19.09.2016, n.41-6886 del 18.05.2018.”;
Dato atto che con la stessa DGR 22.12.2021 n.84-4451 ad oggetto “Riforma del sistema della Residenzialità Psichiatrica in Piemonte. Revoca parziale delle DD.GG.RR n.30-1517 del 03.06.2015, n.29-3944 del 19.09.2016, n.41-6886 del 18.05.2018.” è stata garantita la continuità attraverso la prosecuzione dei rapporti convenzionali in essere o quelli di nuova attuazione;
Vista la D.D. n.1104 del 14 giugno 2022 della Regione Piemonte “Approvazione schema di contratto tra le Aziende Sanitarie e le strutture residenziali psichiatriche accreditate”;
Considerato che con la predetta D.D. n.1104 del 14 giugno 2022, approva lo schema di contratto come suo allegato come parte integrante e sostanziale, dando mandato alle aziende sanitarie per la stipulazione in relazione all’inserimento dei pazienti per tipologia di struttura;
Precisato che la struttura residenziale psichiatrica S.R.P. 2.1 denominata “Comunità Pandora” di Calamandrana (AT) è autorizzata ed accreditata con i seguenti provvedimenti:
• Provvedimento di autorizzazione ex art. 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. Xxxxxxxx commissario n.56 del 28.03.2019 ASL AT;
• Provvedimento di accreditamento ex art. 8 quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. REGIONE Piemonte D.D. 07 Giugno 2019 n. 461;
Preso atto che l’importo della retta giornaliera secondo la DGR 84 è di € 149,00 a carico della SOC SSMT;
Quantificato in € 26.820,00 l’onere presunto e complessivo dei costi di degenza sanitaria del paziente inserito nella sopraccitata struttura dal 02.01.2023 al 31.06.2023;
Ritenuto pertanto di procedere alla sottoscrizione dell’allegato contratto, parte integrante e sostanziale del presente atto e della contestuale assunzione dell’impegno di spesa per il periodo dal 02.01.2023 al 30.06.2023;
In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali
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DETERMINA
1) Di autorizzare, in virtù delle motivazioni espresse in premessa, la sottoscrizione del contratto allegato parte integrante e sostanziale del presente atto e la liquidazione dei costi di degenza dal 02.01.2023 al 30.06.2023 della Sig.ra A.H., presso la struttura S.R.P. 2.1 “Comunità Pandora” di Calamandrana (AT);
2) Di Trasmettere copia del presente atto alla struttura residenziale psichiatrica S.R.P. 2.1 denominata “Comunità Pandora” di Calamandrana (AT) per acquisizione accettazione formale per quanto di loro competenza;
3) Di precisare che il costo pro-die presso la struttura, a totale carico della SOC proponente, è pari a € 149,00 che rapportata al periodo dal 02.01.2023 al 30.06.2023, si quantifica in € 26.820,00;
4) Di imputare l’importo presunto e complessivo di € 26.820,00, derivante dall’adozione del presente atto, al conto 3.10.04.96 del conto economico esercizio 2023 – autorizzazione 17 sub 16, nell’ambito dell’assegnazione budget anno 2023;
5) Di dare mandato alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale ai sensi art. 14 L.R. 10/95.
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.
ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINA ALL’ALBO UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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ALLEGATO A
CONTRATTO TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO E SOCIETA' PANDORA S.r.l.
RELATIVAMENTE ALLA STRUTTURA DENOMINATA “ COMUNITA’ PANDORA CALAMANDRANA” S.R.P. 2.1.
TRA
L’ Azienda Sanitaria Locale VCO di Omega, di seguito denominata semplicemente ASL, con sede in Omega (VB),Via Mazzini N. 117, codice fiscale/partita IVA n. 00634880033, legalmente rappresentata ai fini del presente atto, dalla Dottoressa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore Sostituto SOC Servizio Salute Mentale Territoriale (SSMT), domiciliato ai fini della presente convenzione, in xxx Xxxxxxx x.000 ad Omegna
E
Società PANDORA S.r.l. - con sede legale a Castel Rocchero (AT) Strada Cocita 4 - codice fiscale/partita IVA 01490260054, rappresentata nella sua qualità di legale rappresentante da Xxxx Xxxxxxxxxx, per la Struttura denominata “Comunità Pandora Calamandrana” AUTORIZZATA ED ACCREDITATA all’esercizio di S.R.P. 2.1. sita in Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00/00 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX)
Provvedimento di autorizzazione ex art. 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. Delibera Commissario n.56 del 28/03/2019 ASL AT;
Provvedimento di accreditamento ex art. 8 quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. REGIONE Piemonte D.D. 07 Giugno 2019 n. 461
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto è stipulato in attuazione della D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, nota alle parti in quanto pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 03 del 20/01/2022.
Il presente contratto è stipulato al fine di stabilire la disciplina normo economica di inserimenti disposti dai D.S.M., nei limiti previsti dalla programmazione regionale e con la sottoscrizione dell’“accordo/impegno di cura” di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, allegato A.
Con riferimento alle prestazioni ospedaliere, farmacologiche e prescrizioni specialistiche valgono le regole vigenti del S.S.N.
Il presente contratto ha durata a partire dal 2 Gennaio 2023, fino al 31 dicembre 2024, salvo diverse disposizioni regionali, e non è soggetto a tacito rinnovo.
ART. 2
OBBLIGHI DELLA STRUTTURA
La struttura si obbliga a:
• predisporre il P.T.R.P., concordandolo col D.S.M. inviante, sulla base del P.T.I., secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, allegato A;
• prendere accordi con la propria ASL di competenza territoriale per la distribuzione dei farmaci in relazione al prontuario farmaceutico attivo (PTA), il quale deve essere adeguato alle necessità e bisogni specifici dell’assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali, al fine di contribuire al monitoraggio dell’appropriatezza terapeutica;
• adempiere alle disposizioni sui requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, incluse le “Disposizioni trasversali ai servizi residenziali per la psichiatria”;
• in relazione al personale addetto, incluso il personale dipendente da un soggetto terzo cui è affidata in tutto o in parte l’esecuzione dei servizi, rispettare i requisiti gestionali e gli standard previsti dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A;
• in relazione al personale addetto, incluso il personale dipendente da un soggetto terzo cui è affidata in tutto o in parte l’esecuzione dei servizi, osservare la normativa in materia di rapporto di lavoro, compreso il C.C.N.L. di categoria, di previdenza e assistenza sociale, sicurezza, prevenzione, igiene e protezione sui luoghi di lavoro;
• comunicare al D.S.M. inserente tramite P.E.C.:
◦ contestualmente all’inserimento di ogni utente e ogni volta che intervenga una variazione, i nominativi del coordinatore delle attività, del responsabile del coordinamento e collegamento con l’ASL e i servizi sanitari e socio-sanitari, del Dirigente Sanitario responsabile, laddove previsto, del responsabile del sistema informativo e del responsabile del P.T.R.P.;
◦ senza ritardo e con specificazione delle ragioni, le assenze (ad es.: i ricoveri presso altre strutture, le dimissioni, etc.) e i reingressi in struttura dell’utente;
◦ senza ritardo e con contestuale comunicazione ai familiari e/o al rappresentante legale, il decesso dell’utente;
◦ senza ritardo e con contestuale comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, ai familiari e/o al rappresentante legale, l'allontanamento non concordato dell’utente;
◦ senza ritardo e con contestuale comunicazione al C.S.M., le eventuali modificazioni del quadro psicopatologico degli utenti;
• garantire l’accesso ai locali:
◦ a tutti gli aventi diritto in base a norme di legge;
◦ alla Commissione di Vigilanza dell’A.S.L. VCO, che esercita i compiti di vigilanza e controllo sui requisiti di autorizzazione all’esercizio, in conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A;
◦ all’ARPA che, in qualità di “Organismo tecnicamente accreditante”, esercita i compiti di vigilanza e controllo sui requisiti di accreditamento, in conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all.A;
◦ al personale sanitario del C.S.M.;
◦ ai familiari dell’utente, nel rispetto della privacy e del consenso dell’utente, e ai rappresentanti delle associazioni di tutela di familiari e utenti psichiatrici, individuate dalla Regione – Direzione Sanità in conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, ferma la valutazione del Dirigente Sanitario (o di figura equivalente in caso di assenza) su criteri e tempi dell’accesso secondo le modalità individuate con determinazione della Regione – Direzione Sanità;
• garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa degli utenti e responsabilità civile per danni causati da utenti ad altri ospiti agli operatori, a terzi e alle cose;
• garantire un’adeguata e globale assistenza tutelare, promuovendo, nel contempo, la capacità di autonomia di ogni utente;
• garantire un’adeguata assistenza sanitaria, in coordinamento col Medico di Medicina Generale, i servizi sanitari di competenza e il C.S.M.;
• rispettare i diritti e la dignità di ogni utente in relazione alla riservatezza personale, alla libertà di movimento ed alla libertà religiosa, favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all’interno e all’esterno della struttura;
• attuare le indicazioni terapeutico-riabilitative, concordate con l’utente e il C.S.M., e monitorare l’andamento clinico dell’utente;
• verificare l’appropriatezza degli inserimenti di tutti gli utenti ospiti della struttura rispetto alla tipologia di SRP esercitata;
• tenere regolarmente, e nel rispetto della privacy, la documentazione sanitaria e socio-sanitaria di ogni utente;
stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile inerente i danni agli utenti o a terzi. La polizza copre i danni prodotti da fatti accidentali o imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia.
ART. 3 RETTA
Alla struttura, in quanto autorizzata e accreditata per l’esercizio di S.R.P 2.1 è corrisposta la retta complessiva giornaliera di € 149.
La retta giornaliera è corrisposta dall’ASL VCO. Sono inclusi nella retta giornaliera:
• gli oneri fiscali;
• tutte le attività di tipo riabilitativo e risocializzante;
• eventuali ulteriori interventi terapeutico riabilitativi se compresi nel P.T.R.P.;
• i dispositivi medici, esclusi quelli per la somministrazione dei farmaci. I dispositivi di medicazione avanzata possono essere forniti dalla farmacia ospedaliera di competenza territoriale, su richiesta motivata dello specialista di competenza o del MMG e al fine di rispondere a particolari esigenze, di natura clinica e assistenziale.
Le seguenti spese sono escluse dalla retta giornaliera e sono a carico dell’utente e dei suoi familiari:
• le spese di trasporto da e per la struttura;
• i farmaci, ad esclusione di quelli di fascia A e di fascia C che fornisce direttamente l’ASL di competenza territoriale della struttura sulla base di quanto previsto nel rispettivo Prontuario Terapeutico Aziendale (PTA);
• le spese strettamente personali (abbigliamento, sigarette, etc.);
• le spese funerarie, in caso di decesso.
Il diritto a ricevere il pagamento della retta giornaliera matura dal giorno di ammissione e non comprende il giorno di dimissione/decesso.
In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, in caso di assenza dell’utente, concordata col D.S.M. inserente, fino ad un massimo di trenta giorni consecutivi è previsto il pagamento della retta giornaliera nella misura del 50% a partire dal primo giorno di assenza.
Il diritto a ricevere il pagamento della retta nella misura del 100% matura nuovamente dal giorno del rientro dell’utente nella struttura, previa comunicazione alla ASL VCO.
In ogni caso, decorso il trentesimo giorno di assenza l’utente si considera dimesso d’ufficio. Si prevede la possibilità di una deroga, autorizzata preventivamente dal D.S.M. inviante, per gli utenti che necessitano di accoglienza presso altre strutture per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, al fine di rispondere a particolari esigenze, di natura clinica e assistenziale, individuate di concerto con il medico curante.
In caso di assenza dell’utente, la struttura:
• gli riserva il posto letto;
• gli fornisce i farmaci necessari al proseguimento del piano terapeutico;
• garantisce la continuità terapeutica, in accordo col D.S.M. inserente, anche presso il luogo di permanenza temporanea/ricovero.
Non sono da considerarsi casi di assenza dell’utente i rientri al domicilio pianificati nel P.T.I. e nel P.T.R.P., qualora non superino i tre giorni consecutivi. Non sono da considerarsi casi d'assenza le fughe temporanee.
Le rette indicate nella D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, non sono oggetto di revisione. Dal 1 gennaio 2024 potrà essere concordato, previa istruttoria della Regione – Direzione Sanità, un adeguamento delle rette non superiore al tasso di inflazione programmata.
ART. 4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La struttura emette, con cadenza mensile, fatture a carico dell’ASL VCO, con allegata la documentazione contabile-amministrativa recante il dettaglio delle prestazioni erogate.
Le fatture sono pagate, entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, dall’ASL VCO, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di 60 giorni, come previsto dall’art. 4, comma 5, lett. b, del D. Lgs. Del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.
Le parti concordano che, in caso di applicazione di interessi moratori, gli stessi sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell’art. 1284, comma 1, codice civile.
È fatta salva la facoltà dell’ASL VCO di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell’accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto.
ART. 5
IMPEGNI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Il DSM assicura la necessaria assistenza e consulenza specialistica, verificando periodicamente con l’Equipe della struttura, la conduzione e l’aggiornamento del P.T.R.P.
In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, allegato A, il D.S.M. inviante rimane titolare del PTI, del carico assistenziale dell’utente e del carico economico relativo al pagamento della retta, eventualmente in compartecipazione con l’utente o con l’Ente individuato, nonché del monitoraggio periodico del percorso terapeutico riabilitativo, fino alla conclusione dello stesso o all’eventuale presa in carico concordata con altro D.S.M., anche qualora vi fosse una residenza presso la struttura, finalizzata a favorire alcuni interventi sociosanitari quali, ad es., l’assegnazione di un medico di medicina generale.
ART. 6
INADEMPIMENTO – SOSPENSIONE DELLE RETTE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatti salvi i controlli e le sanzioni previste dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, gli inadempimenti contrattuali della struttura, anche quando riscontrati nel corso di sopralluoghi della Commissione di Vigilanza o dell’ARPA, sono contestati per iscritto, con fissazione di un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di osservazioni e memorie scritte. Ritenute infondate, entro 10 giorni dal termine di cui sopra, le osservazioni e memorie scritte presentate dalla struttura, l’ASL sanziona la struttura applicando una penale da un minimo di € 250 a un massimo di € 500 per ogni giorno di inadempimento contrattuale, con effetto retroattivo dalla data di contestazione. In caso di inadempimento contrattuale protratto per oltre 30 giorni, l’ASL ha facoltà di recedere dal contratto, determinandone la risoluzione di diritto, senza necessità di preavviso.
In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, il pagamento delle rette è sospeso in tutte le ipotesi di sospensione dell’accreditamento, ivi compresa la sospensione di diritto conseguente alla sospensione dell’autorizzazione all’esercizio.
In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, il contratto è risolto di diritto in tutte le ipotesi di revoca o decadenza di diritto dall’accreditamento. L’accreditamento decade di diritto, come da D.G.R. n. 84- 4451 del 22/12/2021, all. A, in tutte le ipotesi di revoca o decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e in caso di:
• richiesta, da parte della struttura e con preavviso di almeno 60 giorni, di rinuncia all’accreditamento;
• cessazione dell’attività da parte della struttura, con preavviso di almeno 120 giorni. Il contratto è altresì risolto:
• se l’ASL esercita il diritto di recesso per motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatto, con preavviso di almeno 90 giorni;
• se la struttura esercita il diritto di recesso per gravi e reiterati ritardi nella corresponsione delle rette da parte dell’ASL e, per le strutture S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, da parte dell’utente e/o dell’Ente individuato, con preavviso di almeno 90 giorni.
In caso di risoluzione di diritto del contratto, gravano in capo alla struttura tutti gli adempimenti e i relativi oneri per la idonea collocazione degli utenti in altre strutture, in raccordo con la ASL, gli utenti, o i loro rappresentanti legali, e le loro famiglie.
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nell’ambito del trattamento dei dati personali connesso all’espletamento delle attività previste dal presente contratto, le parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, operano in qualità di “Titolari autonomi”, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016).
ART. 8
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse sorgere durante e per l’esecuzione della presente convenzione, e che non possa essere risolta in via amministrativa, sarà sottoposta al collegio di tre arbitri, il primo dei quali scelto dall’ASL VCO, il secondo dalla struttura ed il terzo di comune accordo fra i contraenti, ovvero in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale Territorialmente competente.
ART. 9 SPESE
Tutte le spese inerenti al presente contratto per imposta di bollo, copie o simili, se dovuti, sono a carico della struttura. L’atto sarà soggetto a registrazione in caso d’uso, con onere a carico della parte richiedente la registrazione.
Verbania, _ _
Società Pandora S.r.l. PER L’ASL VCO
Il Legale Rappresentante Il Direttore Sostituto SOC SSMT (Xxxx Xxxxxxxxxx) (Dottoressa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)