Contratto collettivo integrativo di Ateneo
Prot. n. 0020682 del 10/02/2021 - [UOR: A3C1 - Classif. I/10]
Contratto collettivo integrativo di Ateneo
Regolamento per la ripartizione del Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016
Sottoscritto in data 9 febbraio 2021
(delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2020)
Art. 1 – Campo di applicazione 2
Art. 2 – Durata e decorrenza 2
Art. 3 – Definizione del testo del Regolamento 2
Art. 4 – Norme finali 2
Premessa
Il presente Contratto integrativo di Ateneo è stipulato tra le delegazioni trattanti di Parte pubblica e di Parte sindacale (d’ora in avanti anche denominate Parti), costituite ai sensi dell’art. 42 del CCNL 19.04.2018, e così composte:
- Parte pubblica:
Rettore
Delegato del Rettore per l’Area” Politiche del Personale, relazioni sindacali e welfare” Direttore Generale
- Parte sindacale:
Rappresentanti sindacali unitari (R.S.U.)
Rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del CCNL in vigore.
Visto l’art. 113, co. 3, del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che rinvia ad appositi criteri e modalità definiti in sede decentrata la regolamentazione per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, le Parti concordano quanto segue.
Art. 1 – Campo di applicazione
1.1 Il presente accordo si applica al personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Università degli Studi di Trieste, con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato, esclusi i Dirigenti.
Art. 2 – Durata e decorrenza
2.1 Il presente accordo entra in vigore e produce i suoi effetti dal giorno successivo alla sua definitiva sottoscrizione da parte delle Delegazioni trattanti, salva espressa diversa decorrenza, e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di successivo Contratto collettivo integrativo.
Art. 3 - Definizione del testo del Regolamento
3.1 Le Parti concordano sui contenuti del testo del Regolamento allegato al presente CCI relativamente ai criteri e modalità per la distribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche.
Art. 4 - Norme finali
4.1 Le Parti concordano di effettuare dopo 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo un monitoraggio dell’andamento della sua applicazione, con particolare riferimento a quanto attiene i criteri distributivi degli incentivi.
I FIRMATARI
L'Università degli Studi di Trieste, nelle persone di:
Xxxxxxx Xxxx, Delegato del Rettore Firmato
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore Generale Firmato
e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali, nonché Rappresentanti sindacali unitari
- per le Organizzazioni sindacali:
FLC - CGIL Firmato
CISL – SCUOLA (ora CISL FSUR)
FED. UIL SCUOLA RUA
SNALS CONFSAL Firmato
FED. GILDA UNAMS
- per i Rappresentanti sindacali unitari:
XXXXXXX Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
XXXXX Xxxx Xxxxxxx
DEL GOS Xxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXXX Xxxxx
XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxx
XXXXXXX Xxxxx Xxxxxxx
XXXXXXXX Xxxxxx Xxxxxxx
TIGANI XXXX Xxxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxxxxxxxx
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii.
INDICE
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 – Criteri per la costituzione del Fondo Incentivi Art. 3 – Modalità di costituzione del Fondo Incentivi
Art. 4 – Esclusione dalla disciplina di costituzione del Fondo Incentivi Art. 5 – Criteri per la costituzione del Fondo Incentivi
Art. 6 – Presupposti per l’attribuzione dell’incentivo Art. 7 – Attività oggetto dell’incentivo
Art. 8 – Destinatari dell’incentivo
Art. 9 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo Art. 10 – Costituzione del Gruppo di lavoro
Art. 11 – Ricorso a dipendenti di altri Enti pubblici e a Centrali di Committenza Art. 12 – Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del Gruppo di lavoro Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del Gruppo di lavoro Art. 14 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
Art. 15 - Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
Art. 16 - Principi in materia di valutazione Art. 17 – Conclusione delle singole operazioni Art. 18 - Liquidazione dell’incentivo
Art. 19 - Liquidazione - limiti
Art. 20 – Campo di applicazione e disciplina transitoria
Art. 1 – Oggetto
Il presente Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche è emanato ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
All’interno del presente Regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con X.Xxx. n. 50/2016 e oggetto di successive disposizioni integrative e correttive, viene indicato come “Codice”.
Art. 2 – Criteri per la costituzione del Fondo Incentivi
1. Al fine di costituire il Fondo per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, d’ora innanzi indicato come “Fondo Incentivi”, l’Università destina risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per remunerare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti e previste dalla legge.
2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, lett. gg del Codice), ovvero “prestazionale” (art. 3, lett. ggggg del Codice).
3. Nelle ipotesi in cui la procedura di gara sia svolta da una Centrale di Committenza, è accantonata una somma non superiore al 2% calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture conseguente all’aggiudicazione.
4. L’ammontare delle risorse che alimentano il Fondo Incentivi è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico.
5. Per le acquisizioni di beni e servizi l’importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
6. Le varianti conformi all’art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino lavori, servizi o forniture aggiuntivi e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base d’asta. L’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d’asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del Responsabile unico del procedimento (“RUP”) che autorizza la variante.
7. Non concorrono ad alimentare il Fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall’art. 106 del Codice.
Art. 3 – Modalità di costituzione del Fondo Incentivi
1. All’interno del quadro economico di ciascun intervento, è accantonata una somma non superiore al 2%, calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Università), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.
2. Detto importo confluisce in un apposito Fondo all’interno del quale la quota dell’80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% è considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall’Università. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. Non si provvede all'inserimento nel Fondo della quota del 20% di cui al comma 2 nel caso di interventi o acquisizioni che fanno capo a finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata.
4. Il 20% del Fondo, determinato nella misura di cui al precedente comma 2, è destinato da parte dell'Università:
a. all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
b. all’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
Una parte delle risorse può essere utilizzata per:
la realizzazione di attività di formazione a favore del personale tecnico amministrativo dell’Università, con particolare riguardo al personale destinatario della disciplina cui al presente Regolamento;
l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. La quota del 20% del Fondo di cui al comma 2 è ripartita, in sede di bilancio, tra le varie tipologie di spesa finanziabili e assegnata, come budget di spesa, ai diversi settori dell'Amministrazione Universitaria sulla base delle rispettive competenze.
Art. 4 – Esclusione dalla disciplina di costituzione del Fondo Incentivi
1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento e dei relativi incentivi tutte le attività connesse a procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture:
a) in caso di adesione a convenzioni CONSIP l’incentivo non è riconosciuto per la fase di affidamento mentre l’incentivazione per le altre fasi spetta nel caso si riscontri l’effettiva occorrenza di una delle attività incentivate previste dall’art. 113, comma 2 del Codice;
b) relative a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria tranne quelle caratterizzate da elevata complessità, che richiedano un’attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto;
c) relative a lavori di somma urgenza o acquisti di beni e servizi resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari (art. 163);
d) affidati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e dell’art. 63, comma 2, lettera
b) del Codice.
Art. 5 – Criteri per la costituzione del Fondo Incentivi
1. All’inizio di ogni anno viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell’anno precedente e viene quindi determinato l’importo complessivo del Fondo da ripartire per l’anno precedente, come segue.
Il computo della percentuale prevista dal Codice, nella misura massima del 2% dell’importo posto a base di gara di un lavoro, servizio o fornitura viene effettuato al netto dell’IVA e al lordo degli oneri per la sicurezza.
Tale percentuale viene graduata secondo i seguenti criteri:
a) 2% per appalti di lavori, servizi e forniture con importi previsti a base di gara fino a 1.000.000,00 euro;
b) 1,9% per appalti di lavori, servizi e forniture per l’importo eccedente 1.000.000,00 euro e fino a 5.000.000,00 euro previsti a base di gara;
c) 1,8% per appalti di lavori, servizi e forniture per l’importo eccedente
5.000.000,00 euro previsti a base di gara.
2. L’80% della quota, ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del Codice è ripartita tra i soggetti individuati nell’art. 8 del presente Regolamento.
3. Il restante 20% della quota accantonata, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazioni vincolata è destinato a quanto previsto all’art 3, comma 4, del presente Regolamento.
4. L’aliquota del 2%, qualora modificata a seguito di aggiornamenti normativi, è automaticamente aggiornata. La sua modifica comporta l'automatica proporzionale modifica anche delle percentuali indicate al comma 1 del presente articolo.
Art. 6 - Presupposti per l’attribuzione dell’incentivo
1. In caso di lavori, il presupposto per la destinazione al Fondo Incentivi e la successiva attribuzione dell’incentivo è l’inserimento dell’intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. In caso di servizi e forniture, il presupposto per la destinazione al Fondo Incentivi e la successiva attribuzione dell’incentivo è l’inserimento dell’intervento nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture.
3. Ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice, l’incentivo spetta per i contratti pubblici di servizi e forniture oggetto di programmazione, di cui all’art. 21, comma 6, del Codice, nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione, diverso dal Responsabile Unico del Procedimento.
I casi in cui il Direttore dell’esecuzione del contratto deve essere necessariamente nominato sono i seguenti:
a. prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro;
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e. per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
4. In sede di elaborazione della programmazione degli acquisti di beni e servizi saranno indicati il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
5. Ai fini della corresponsione degli incentivi si richiama quanto previsto dall’art. 31, comma 12 del Codice.
Art. 7 – Attività oggetto dell’incentivo
1. Le attività oggetto di incentivazione, in quanto connesse ad appalti di lavori, servizi e forniture, sono le seguenti:
a) l'attività di responsabile unico del procedimento (art. 31 del Codice);
b) l'attività di programmazione della spesa per investimenti (art. 21 del Codice);
c) l'attività di valutazione preventiva del progetto (art. 26 del Codice);
d) l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara (art. 113 del Codice);
e) l'attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell’esecuzione del contratto (art. 101 del Codice);
f) l'attività di collaudo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario (art. 102 del Codice);
g) gli incarichi di collaborazione con il RUP o con i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui sopra mediante contributo intellettuale diretto allo svolgimento di dette funzioni, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale (art. 113 del Codice).
Art. 8 – Destinatari dell’incentivo
1. La quota dell’80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l’attività dei soggetti, dipendenti dell’Università, che svolgono le funzioni tecniche previste dall’art. 113, comma 2, del Codice.
2. Sono destinatari della quota del Fondo incentivi i seguenti soggetti:
- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti, e cioè per la realizzazione di lavori e la fornitura di beni durevoli;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione nei contratti di lavori di cui all’art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell’esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo o del rilascio del certificato di regolare esecuzione nell’ambito di lavori pubblici;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità nell’ambito di servizi e forniture;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo, e i correlati incentivi, sono cumulabili fra loro, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 9 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, ultimo periodo del Codice è escluso dalla ripartizione dell’incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate esclusivamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al Dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è spettante.
Art. 10 - Costituzione del gruppo di lavoro
1. L’Università individua con apposito provvedimento del Dirigente il gruppo di lavoro (formato dagli incaricati e dai collaboratori) destinatario dell’incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo e l’impegno richiesto anche in relazione allo specifico regime orario di ciascuno dei dipendenti assegnati.
2. Possono essere destinatari dell’incentivo anche i dipendenti a tempo parziale, compresi nel gruppo di lavoro di cui al punto precedente mantenendo per intero il diritto alla corresponsione dell’incentivo.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro in questione possono essere apportate dal Dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti il gruppo in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. Essi intervengono in modo tracciato nei procedimenti amministrativi apponendo la propria firma/sigla sugli atti che concorrono a perfezionare.
7. Ai sensi dell’art. 35-bis, lettera C, del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Il Dirigente che dispone l’incarico è tenuto ad accertare l’insussistenza delle citate situazioni.
Art. 11 – Ricorso a dipendenti di altri Enti pubblici e a Centrali di Committenza
1. È possibile incaricare con provvedimento formale dipendenti di altri Enti pubblici, sulla base delle forme collaborative previste; tali dipendenti partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.
2. Nell’atto di incarico dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell’Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. Il dipendente che richiedesse all’Università l’autorizzazione per essere formalmente incaricato in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, sarà autorizzato con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio di appartenenza dello stesso.
4. Qualora l’Università costituisca o si avvalga di una Centrale di Committenza, può destinare il Fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale
dell’Università le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale Per quanto riguarda le Centrali Uniche di Committenza si richiama anche il comma 5 dell’art. 113 del Codice.
Art. 12 - Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
1. La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nell’apposita scheda riferita a ciascun lavoro, servizio o fornitura.
2. Qualora una funzione di collaborazione venga svolta da più figure, compete all’incaricato attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dai collaboratori, e indicare, all’interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
3. In assenza di collaboratori, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, all’incaricato dell’attività.
4. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente nell’ambito del gruppo di lavoro, il subentrante acquisisce il diritto all’incentivo in proporzione all’attività svolta, come attestato dall’incaricato ovvero dal Dirigente.
Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
1. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono di norma attribuiti ai diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
Per i lavori:
Prestazione | Percentuale | Ruolo |
1) Responsabile unico del procedimento (art. 31 del Codice) | 40 % | Incaricato 26% Collaboratori 14% |
2) Programmazione della spesa per investimenti (art. 21 del Codice) | 3 % | Incaricato 2% Collaboratori 1% |
3) Valutazione preventiva del progetto (art. 26 del Codice) | 9 % | Incaricato 6% Collaboratori 3% |
4) Predisposizione e controllo delle procedure di gara (art. 113 del Codice) | 12 % | Incaricato 8% Collaboratori 4% |
5) Direzione lavori (art. 101 del Codice) | 26 % | Incaricato 17% Collaboratori 9% |
6) Collaudo tecnico amministrativo - collaudo statico e collaudi tecnico funzionali - regolare esecuzione (art. 102 del Codice) | 10 % | Incaricato 7% Collaboratori 3% |
Totale | 100 % | 100% |
Per i servizi e le forniture:
Prestazione | Percentuale | Ruolo |
1) Responsabile unico del procedimento (art. 31 del Codice) | 40 % | Incaricato 26% Collaboratori 14% |
2) Programmazione della spesa per investimenti (art. 21 del Codice) | 3 % | Incaricato 2% Collaboratori 1% |
4) Predisposizione e controllo delle procedure di gara (art. 113 del Codice) | 12 % | Incaricato 8% Collaboratori 4% |
5) Direzione dell’esecuzione del contratto (art. 101 | 35 % | Incaricato 23% |
del Codice) | Collaboratori 12% | |
6) Verifica di conformità (art. 102 del Codice) | 10 % | Incaricato 7% Collaboratori 3% |
Totale | 100 % | 100% |
Art. 14 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
1. Gli incaricati delle funzioni incentivate e i collaboratori, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’art. 113 del Codice.
2. Sono, altresì, esclusi dalla ripartizione dell’incentivo coloro i quali siano risultati destinatari di sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto nel periodo di svolgimento dell’incarico.
Art. 15 - Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
0.Xx caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all’assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:
Xxxxx. Riduttivo 1 | |
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale | 0,9 |
ritardi dal 31% al 40% della durata contrattuale | 0,8 |
ritardi superiori al 41% della durata contrattuale | 0,7 |
2. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d’asta offerto, non giustificato da comprovati motivi relativi all’assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:
Xxxxx. Riduttivo 2 | |
Incremento dei costi superiore al 20% e fino | 0,9 |
al 30% | |
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40% | 0,8 |
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50% | 0,7 |
incremento dei costi superiore al 50% | 0,5 |
3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell’incentivo le seguenti ragioni:
a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all’art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), e comma 7 e comma 12, del Codice;
b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
c) ritardi imputabili esclusivamente all’operatore economico soggetti a penale per ritardo.
Art. 16 - Principi in materia di valutazione
1. L’incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote percentuali di cui all’art. 13 del presente Regolamento. Ai fini della attribuzione il Dirigente tiene conto:
- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro con il fine di assicurare la celerità e l’efficienza delle varie fasi del procedimento.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Dirigente ai fini dell’attribuzione della misura dell’incentivo, contengono adeguate motivazioni nel caso l’incentivo non venga corrisposto in tutto o in parte.
Art. 17 - Conclusione delle singole operazioni
1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l’avvio del lavoro;
b) per la verifica dei progetti, con la formalizzazione dell’approvazione del progetto di realizzazione del lavoro e la sua trasmissione al RUP per la relazione finale di verifica;
c) per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione;
d) per la direzione lavori – direzione dell’esecuzione e per il collaudo con l’approvazione del certificato di collaudo, di regolare esecuzione o di verifica di conformità da parte dell’organo competente.
Art. 18 - Liquidazione dell’incentivo
1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente competente, su proposta del RUP, previa presentazione della scheda riferita alle funzioni svolte.
2. L’incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o fornitura.
3. La liquidazione dell’incentivo avviene come segue:
- nell’anno successivo a quello del programma annuale per l’attività svolta di programmazione della spesa per investimenti;
- nell’anno successivo a quello di riferimento per l’attività svolta di valutazione preventiva del progetto e predisposizione e controllo della procedura di gara;
4. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare, relative alla fase di esecuzione e collaudo, le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
5. Per la liquidazione dell’attività di RUP, si attribuisce la percentuale del 40% della quota spettante all’approvazione del progetto esecutivo ed il restante 60% all’approvazione del collaudo. Il Direttore dell’esecuzione del contratto il 40% della quota spettante nel corso del primo anno di esecuzione e il restante 60% alla verifica di conformità.
6. Ai fini della liquidazione, il Dirigente adotta una scheda per ciascun intervento nell’ambito della quale, per ciascun dipendente incaricato o collaboratore, si specifica almeno:
- tipo di attività svolta;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- tempistica dell’invio dei risultati dell’attività svolta ai fini dell’attuazione delle fasi successive. La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell’incentivo.
Art. 19 - Liquidazione - limiti
1. Gli incentivi complessivamente maturati in un anno dal singolo dipendente, anche presso diverse Amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile.
2. Qualora sia stato incaricato un dipendente di diversa Amministrazione, sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all’Università l’importo dell’incentivo percepito presso altri Enti Pubblici e, in particolare, segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui ai commi precedenti, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiranno economie per l’Università.
Art. 20 - Campo di applicazione e disciplina transitoria
1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell’incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni e nei limiti concessi dalla normativa di contenimento dei Fondi accessori.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.