Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Regionale Toscana
Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Regionale Toscana
Area Professionale Tecnico-Edilizia Xxx Xxxxxxxxxx 00, XXXXXXX
Schema di contratto: sola esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per opere edili ed impianti elettrici a rilevante complessità tecnica/esecutiva s.i.o.s e di climatizzazione, da eseguire al piano 4° dello stabile di proprietà dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) adibito a Xxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx - Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, xx 00 – 00000 Xxxxxx.
CIG 6796613679 | CUP F14H16000620005 |
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Il presente contratto viene stipulato tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Regionale Toscana (C.F. 80078750587), rappresentato per la specie dal Direttore Regionale xxxx. Xxxxx Xxxxx, nato a Alessandria (AL) il 13.08.1958, C.F. SRDPLA58M13A182L , domiciliato per la carica in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 00.
E
l’Impresa xxxxxx con sede xxxx cap.xxxxxx in xxxxxx x.xxxxxxx (X.X e P.IVA xxxxxx ), rappresentata per il presente atto da xxxxxx , nato a xxxxx il giorno xxxxx , X.X. xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
parti indicate nel contesto del presente contratto più brevemente con le parole INPS e APPALTATORE,
PREMESSO
- che, in esito all’espletamento delle operazioni relative alla gara, con verbale del xxxxxx è stato dichiarato aggiudicatario in via provvisoria L’APPALTATORE, il quale ha offerto il ribasso percentuale pari a xxxxx % sull’importo a corpo dei lavori posto a base di gara;
- che con determina del Direttore Regionale della Toscana n. xxxx in data xxxx le opere in oggetto sono stati aggiudicate all’APPALTATORE in via definitiva, con scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 39 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 in data xxxxx;
- che, decorso il termine dilatorio previsto all’art.32 comma 9 del D. Lgs.50/2016, sono risultate confermate le dichiarazioni rese dall’appaltatore in sede di offerta.
Quanto sopra premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula il seguente
CONTRATTO DI APPALTO
ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’INPS concede all’APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa, di cui al C.I.G. xxxxxx.
L’ APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.
ART.2 - NORME REGOLATRICI E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del contratto, che sono stati nella disponibilità dell’appaltatore al momento della produzione delle offerte e che qui di seguito vengono richiamati:
• Lo schema di contratto
• il Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito, il CSA);
• gli elaborati grafici;
• il computo metrico estimativo;
• l’elenco prezzi unitari;
• il piano di sicurezza e coordinamento;
• la documentazione fotografica;
• il quadro economico;
• il fascicolo con le caratteristiche dell’opera
Fanno altresì parte del contratto e si intendono qui integralmente richiamate le giustificazioni rese dall’Appaltatore in sede di eventuale valutazione dell’anomalia della propria offerta, e accettate dall’INPS. L’appalto è inoltre regolato dalla Legge in materia di Lavori Pubblici.
ART.3. - AMMONTARE DEL CONTRATTO.
1. L'importo contrattuale ammonta a € xxxxxx (euro xxxxxxx) al netto dell'I.V.A. al 22% pari a € xxxxxx (euro xxxxxxx), tenuto conto dell'offerta presentata, degli oneri per la sicurezza pari ad € xxxxxx (euro xxxxxxx) non soggetti a ribasso e fatta salva la liquidazione finale.
2. Il contratto è stipulato "a corpo" e l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;
3. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
ART.4 . - DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali l’APPALTATORE costituisce – ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.50/2016 – cauzione
definitiva mediante € xxxxxxx pari al xxxx% dell’importo di aggiudicazione e pertanto di importo pari ad € xxxxxxx. Detta cauzione sarà svincolata, secondo la normativa vigente, dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di inadempienze contrattuali dell’APPALTATORE, l’INPS avrà diritto di rivalersi del deposito cauzionale sopra citato.
ART.5 - PAGAMENTI IN ACCONTO
a) All’APPALTATORE verranno corrisposti pagamenti a seguito dell’emissione di stati di avanzamento e certificati di pagamento nelle modalità riportate nell’art. 20 del capitolato speciale di appalto che di seguito si riporta testualmente:
Sono previsti n° 2 stati di avanzamento di cui il primo al raggiungimento dell’importo di € 100.000,00 (euro centomila/00). Sull’importo, del SAL, sarà effettuata la trattenuta dello 0,5% per infortuni, che sarà liquidata a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo. L'emissione del certificato di pagamento avverrà in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente; il pagamento avrà luogo a seguito della relativa contabilità, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta. Gli acconti saranno al netto della trattenuta dello 0,5% per infortuni, che sarà liquidata a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo.
b) L’APPALTATORE si impegna a fornire, prima di ogni liquidazione dei corrispettivi, idonea documentazione comprovante l’avvenuto e regolare pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, nonché del corrispettivo alle Ditte subappaltatrici, ove presenti.
ART.6 - PAGAMENTI A SALDO
1. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
ART.7 - TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE DELLE PENALI.
1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato, in conformità all’art 16 del capitolato speciale di appalto in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale da applicare per ogni giorno di ritardo sull’ammontare netto contrattuale pari allo 0,5 per mille dell’importo
netto contrattuale, ferme restando le ulteriori disposizioni di cui all’art. 145 del D.P.R.207/2010.
ART.8 - COLLAUDO.
1. Il collaudo delle opere di cui al presente contratto avverrà conformemente al titolo X del
D.P.R. n.207/2010, il relativo certificato dovrà essere emesso entro mesi sei dall’ultimazione dei lavori.
2. L'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’INPS;
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell’INPS richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
ART.9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
E’ prevista la risoluzione del contratto nei casi contemplati dall’art 108 del D.Lgs. N. 50/2016, dal Regolamento DPR 207/2010 e dal D.Lgs. 81/2008, con le modalità previste nei relativi articoli che si intendono qui richiamati.
ART.10 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI
1. L’APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, l’INPS da ogni responsabilità al riguardo. A tal proposito la ditta dovrà stipulare, ai sensi dell’art 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016 le opportune polizze assicurative.
ART.11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.
1. L’APPALTATORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L’APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’INPS effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
ART.12. - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione dell’INPS e nel rispetto dell'articolo 118 della legge n. 163 del 2006, i lavori che l’APPALTATORE ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla Legge.
3. L’INPS provvede al pagamento di tali prestazioni come previsto nella lettera di invito.
ART.13. - CONTROVERSIE.
1. Nessuna controversia che dovesse insorgere tra le parti abilita l’APPALTATORE a sospendere o rallentare i lavori. Qualora dovessero insorgere controversie, si farà luogo alle procedure di cui all’art.240 del D.Lgs. 163/2006.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di Firenze.
ART.14. - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei L.L. pp. 19 aprile 200, n. 145.
ART.15. - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell’INPS.
ART.16. - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE DI CUI ALLA LEGGE N. 136 DEL 13 AGOSTO 2010.
1. L’APPALTATORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, l’art. 4 della legge 136 del 2010, ha previsto che, dal 7 settembre 2010, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
Tale tessera dovrà contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 va integrata con l’indicazione del committente. A tal riguardo si specifica che sarà onere dell’Appaltatore conserverà un registro dei documenti di trasporto che dovranno, su semplice richiesta della DL e del Coordinatore della Sicurezza essere esibiti come anche sarà onere e cura dell’appaltatore produrre le tessere di riconoscimento di cui sopra.
Il presente contratto viene firmato digitalmente dalle parti, su una copia cartacea è anche apposta firma non digitale. Su tale copia cartacea sono apposte le marche da bollo da 16 euro nella misura di una marca ogni 4 facciate.
Firenze li xxxxxx