CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO CONCERNENTE LE PROCEDURE DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO CONCERNENTE LE PROCEDURE DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Il giorno 17 febbraio 2022 le delegazioni della parte pubblica rappresentative del Dipartimento Istruzione e Cultura e delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale docente, a seguito del confronto e degli scambi intercorsi in via telematica, convengono e sottoscrivono il seguente testo del Contratto Collettivo Decentrato Provinciale concernente le procedure di mobilità del personale docente a tempo indeterminato della scuola a carattere statale per l’anno scolastico 2022/2023.
CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DECENTRATO CONCERNENTE LE PROCEDURE DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO, INTERPRETAZIONE AUTENTICA
1. Il presente contratto disciplina le operazioni di mobilità del personale docente secondo le disposizioni contenute negli artt. 30 e 69 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 2002- 2005 di data 29/11/2004 e xx.xx., e con riferimento alle leggi provinciali 7 agosto 2006, n. 5, e 20 giugno 2016, n. 10, e successive modifiche e integrazioni, e si applica al personale docente della scuola a carattere statale assunto con contratto a tempo indeterminato, e ha validità per l'anno scolastico 2022/2023.
2. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, con le modalità previste dalla vigente contrattazione collettiva provinciale di categoria.
3. Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale in caso di modifiche della normativa nazionale e/o provinciale, intervenute successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, che abbiano influenza sulla mobilità in provincia di Trento.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto e dalla normativa provinciale, si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (di seguito nominato CCNI) di riferimento per l’anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni, le cui norme si applicano in quanto richiamate per rinvio dal presente contratto con funzione integrativa.
Art. 2 - DEFINIZIONI
1. Ai fini e per gli effetti del presente contratto si intende per:
d) «mobilità annuale»: operazioni di durata annuale e cioè utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;
e) «movimenti»: si intendono le operazioni sopradescritte;
g) «sede definitiva»: sede di titolarità che si ottiene dopo un’operazione di mobilità definitiva;
k) «part-time»: orario di servizio ridotto;
l) «intercultura»: progetto a favore di alunni stranieri;
o) «CCNI»: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente;
TITOLO I - MOBILITÀ DEFINITIVA
Art. 3 – DESTINATARI
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato titolari in provincia di Trento.
2. Come previsto dal comma 2 dall'art. 94 della L.P. 5/2006, così come modificato dalla L.P. 17/2017, il personale docente trasferito con mobilità territoriale o professionale da altra provincia garantisce la permanenza effettiva per almeno tre anni scolastici nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento.
Art. 4 - DOCENTI SOPRANNUMERARI
1. Le posizioni di soprannumerarietà saranno definite a seguito della determinazione dell'organico per l'anno scolastico 2022/23.
2. Sono da considerarsi soprannumerari i docenti che nella graduatoria d’Istituto in cui sono inseriti, compilata annualmente e pubblicata dal Dirigente scolastico, hanno il punteggio inferiore, salvo quanto previsto al comma 4. A parità di punteggio il soprannumerario è determinato in base alla minore età anagrafica. I titoli valutabili sono quelli riferiti alla data di scadenza della presentazione delle domande di trasferimento prevista dalla norma nazionale, con esclusione del servizio relativo all’anno in corso 2021/22, fatte salve le esclusioni dalla graduatoria disciplinate dal CCNI. Nelle graduatorie i docenti saranno suddivisi per ruolo di appartenenza e per tipo di posto o classe di concorso di titolarità.
3. L’attribuzione del punteggio per il comune di ricongiungimento ai familiari – nel caso che nello stesso non vi siano Istituzioni scolastiche richiedibili - viene effettuata come segue:
➢ per i docenti di scuola primaria e secondaria di I grado il punteggio spetta qualora il familiare risieda in uno dei comuni del bacino d’utenza dell’Istituto comprensivo;
➢ per i docenti di scuola secondaria di II grado il punteggio viene attribuito per l’Istituzione scolastica più vicina al comune di ricongiungimento, secondo le tabelle di viciniorietà.
4. I docenti beneficiari della riserva per le sedi ladine hanno la precedenza nella graduatoria per l’individuazione dei soprannumerari dell’Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, come previsto dall'art. 97, comma 2, della L.P. 5/2006.
5. Il trasferimento d'ufficio avverrà secondo le disposizioni di cui al CCNI, seguendo le tabelle di viciniorietà già in uso per la provincia di Trento. I docenti di lingua straniera nella scuola primaria, se perdenti posto, verranno trasferiti sulla tipologia del posto di titolarità.
Art. 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEL PERSONALE UTILIZZATO IN COMPITI CONNESSI ALLA SCUOLA PRESSO ENTI, ASSOCIAZIONI O PRESSO LA PROVINCIA
1. Il personale docente utilizzato, ai sensi dell’art. 84 – comma 4 lettera a) - della L.P. 5/2006, presso la Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola che al 31 agosto matura un triennio continuativo di utilizzo e conferma per iscritto la propria disponibilità alla prosecuzione dell’utilizzo per il quarto anno consecutivo, nel termine previsto dal Dipartimento competente, perde la titolarità della cattedra o posto presso l’istituzione scolastica di assegnazione.
2. Conseguentemente alla presentazione del consenso alla prosecuzione dell’utilizzo, la sede di titolarità del docente viene dichiarata vacante e disponibile per le operazioni di mobilità immediatamente successive al relativo provvedimento.
3. I docenti di cui al presente articolo verranno considerati su sede ‘Provincia di Trento’ fino alla restituzione al ruolo di provenienza.
Art. 6 - DISPOSIZIONI PER LE MINORANZE LINGUISTICHE LOCALI
1. Ai sensi dell’art. 97, comma 5, della legge provinciale 5/2006, i docenti immessi in ruolo ai sensi del D.Lgs. 16.12.93, n. 592, e successive modifiche e integrazioni (riserva per sedi ladine), hanno l’obbligo di permanenza per un quinquennio su posti dell’Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, a partire dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, salvo il caso di soprannumerarietà. Il vincolo quinquennale viene applicato anche ai docenti trasferiti a domanda nella suddetta Istituzione scolastica, con decorrenza dall’anno scolastico di trasferimento. Nel quinquennio del vincolo viene salvaguardata la mobilità professionale, secondo le norme previste dalla specifica contrattazione, con obbligo di scelta della sede
presso l’Istituto Comprensivo Ladino di Fassa e il vincolo quinquennale si rinnova automaticamente con decorrenza dalla data del movimento. Gli stessi non possono presentare domanda di utilizzo o di assegnazione provvisoria in altre Istituzioni scolastiche nell’ambito della provincia, salvo il caso di soprannumerarietà e con esclusione dei docenti beneficiari della legge 100/87 e degli artt. 21 e 33 della legge 104/92.
2. Ai sensi dell’art. 98 della legge provinciale 5/2006 i docenti a tempo indeterminato di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado titolari su quei posti che prevedono l’insegnamento anche nella scuola primaria, in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura mochena o cimbra e tedesca, potranno chiedere, con precedenza assoluta, il trasferimento di titolarità presso le scuole ubicate rispettivamente in comuni mocheni o cimbri. L’operazione sarà effettuata prima di tutte le procedure concernenti la complessiva mobilità.
Art. 7 – RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO DI PROVENIENZA
1. Le operazioni di mobilità del personale docente sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti del personale che cessa dal collocamento fuori ruolo e che viene restituito al ruolo di provenienza, ivi compreso il personale di cui al comma 4, lettera a), dell’articolo 84 della legge provinciale 5/2006 e il personale in servizio all’estero. Quest'ultimo può chiedere di essere assegnato a domanda a scuole della provincia di Trento solo se già titolare presso la provincia di Trento prima del collocamento fuori ruolo.
2. Tale personale ha diritto all’assegnazione con precedenza nell’istituto di precedente titolarità o ad altre istituzioni scolastiche disponibili tra quelle richieste, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto della perdita della titolarità. Nel caso vi siano più aspiranti alla stessa sede, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda.
3. Qualora, per mancanza di disponibilità, non sia possibile assegnare alcuna delle sedi richieste, gli interessati potranno produrre domanda di trasferimento. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, saranno assegnati a sede definitiva d'ufficio, secondo quanto previsto dall’art. 2 – comma 8 – del CCNI.
Art. 8 – LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA PRIMARIA
1. Il trasferimento sui posti di lingua straniera (inglese – tedesco) nella scuola primaria, istituiti ai sensi dell’art. 86 della L.P. 5/2006, sarà consentito ai docenti in possesso delle competenze linguistiche previste dall’art. 9, comma 3, del CCNI concernente la mobilità del personale docente.
2. In aggiunta a tali requisiti, i docenti che possono chiedere il trasferimento su posti di lingua straniera in provincia di Trento, oltre ad essere in possesso del diploma di laurea in scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o ciclo unico oppure del diploma di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, diploma di liceo socio-psico- pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, o eventuali titoli ad essi equipollenti, conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, devono altresì possedere l’idoneità alla lingua straniera ottenuta mediante:
➢ prova facoltativa sostenuta nell’ambito dei concorsi per esami e titoli o nell’ambito delle sessioni riservate per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e corsi speciali abilitanti;
➢ specifico corso di studi seguito nell’ambito della laurea in scienze della formazione primaria;
➢ titoli previsti dalla normativa vigente per l’accesso all’insegnamento delle classi di concorso 24/A o 25/A per le lingue straniere tedesco e inglese;
➢ prova di accertamento indetta dalla ex Sovrintendenza scolastica provinciale. Sono altresì titoli validi:
➢ certificazioni linguistiche lingua straniera inglese e/o tedesco di livello pari o superiore al B2 del QCER “quadro Europeo di riferimento per le lingue” rilasciati da soggetti qualificati così come previsto dal Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 marzo 2012;
➢ attestato di bilinguismo per la lingua tedesca rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano di livello pari o superiore al B.
3. Il superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera indetta dall’allora Sovrintendenza scolastica provinciale è titolo per chiedere il trasferimento nell'ambito della provincia di Trento. Il titolo in parola non è fruibile per i trasferimenti verso altre province. Pertanto i docenti che ottengono la titolarità su posto di lingua straniera con il predetto titolo, nelle richieste per altre province potranno esprimere solo preferenze di posto comune.
4. I posti di lingua straniera nella scuola primaria (sia inglese che tedesco) sono comprensivi anche dell'insegnamento CLIL., ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis, della L.P. 5/2006. Pertanto i docenti che otterranno il trasferimento potranno essere impiegati anche su tale tipologia, indipendentemente dal possesso o meno del titolo specifico per l'insegnamento di una disciplina non linguistica.
5. I docenti immessi in ruolo o che ottengono la mobilità su posti di lingua straniera nella scuola primaria sono soggetti al vincolo di permanenza nel tipo di posto di titolarità per tre anni dalla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo o del trasferimento ottenuto.
Art. 9 – DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA: ASSEGNAZIONE DI TITOLARITÀ SU POSTI DI SCUOLA CARCERARIA
1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale saranno precedute, oltre che dalle operazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, anche dall'assegnazione alla scuola carceraria, su domanda degli interessati, dei docenti di scuola primaria utilizzati sulla predetta sede per almeno due anni scolastici consecutivi, compreso l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
2. I docenti in parola verranno graduati sulla base di tutti i punteggi previsti per la prima fase della mobilità, ad eccezione delle esigenze di famiglia. I docenti, alla domanda redatta in carta libera, dovranno allegare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni.
3. L'ottenimento della titolarità su posto di scuola carceraria comporta la permanenza effettiva in tale sede per un quinquennio.
Art. 10 – PUNTEGGIO PREMIALE PER CONTINUITÀ DIDATTICA SU SEDI PERIFERICHE
1. Ai sensi del comma 11bis dell’art. 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 20, trova applicazione l’accordo sottoscritto tra le parti in data 18/07/2018. A partire dalle operazioni di mobilità previste per l’anno scolastico 2022/2023, al personale docente che abbia garantito la continuità didattica su una delle sedi periferiche individuate dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 719 di data 27 aprile 2018, sarà attribuita d’ufficio una maggiorazione di punteggio valida per le operazioni di mobilità definitiva provinciale pari a punti 30.
2. Il punteggio di cui al precedente comma sarà attribuito solo se il docente non ha presentato domanda di mobilità nei cinque anni precedenti.
3. La permanenza sulla sede periferica dopo il quinto anno consecutivo garantisce 6 punti aggiuntivi ogni anno. Tale punteggio aggiuntivo matura anche in caso di domanda di trasferimento presentata e non soddisfatta.
4. Per la valutazione del servizio effettivo sulla sede periferica si rimanda ai criteri previsti nelle note delle tabelle di valutazione per i trasferimenti.
Art. 11 – PUNTEGGIO PREMIALE PER CONTINUITÀ DIDATTICA SU POSTI DI LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA PRIMARIA E SU POSTI DI SOSTEGNO
1. A partire dalle operazioni di mobilità previste per l’anno scolastico 2023/2024, al personale docente che abbia garantito la continuità didattica su posti di lingua straniera nella scuola primaria oltre il vincolo triennale di permanenza previsto, sarà attribuito d’ufficio un punteggio aggiuntivo pari a 6 punti per ogni anno di servizio effettivo prestato dopo l’a.s. 2021/2022.
2. A partire dalle operazioni di mobilità previste per l’anno scolastico 2023/2024, al personale docente che abbia garantito la continuità didattica su posti di sostegno nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado oltre il vincolo quinquennale di permanenza previsto, sarà attribuito d’ufficio un punteggio aggiuntivo pari a 6 punti per ogni anno di servizio effettivo prestato dopo l’a.s. 2021/2022.
3. Tale punteggio aggiuntivo è valido per le operazioni di mobilità definitiva provinciale e viene attribuito solo nel caso il docente non abbia presentato domanda di mobilità.
4. Per la valutazione del servizio effettivo su tali tipologie di posti si rimanda ai criteri previsti nelle note delle tabelle di valutazione per i trasferimenti.
Art. 12 – OPERAZIONI DI MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE
1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale saranno effettuate secondo le fasi e le precedenze previste dal CCNI, come di seguito indicato:
a) I FASE: comunale (trasferimento tra scuole dello stesso comune di titolarità);
c) III FASE: trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra e di ruolo.
TITOLO II - MOBILITÀ ANNUALE
Art. 13 – DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ
1. Nel quadro delle disponibilità su cui effettuare le operazioni di mobilità annuale dovranno comparire tutti i posti d’insegnamento disponibili, per almeno un anno, in ciascuna Istituzione scolastica. A tal fine saranno considerati disponibili tutti i posti correlati ad assenze non suscettibili di interruzione. Le disponibilità derivanti da part-time saranno considerate solo previa stipulazione del contratto individuale da parte del docente.
2. Tra le disponibilità per la mobilità annuale sono compresi anche tutti gli spezzoni orario derivanti dalla determinazione dell’organico e successiva conferma del quadro delle disponibilità da parte dei Dirigenti scolastici. Le ore che residuano non possono essere abbinate con ore disponibili in altri istituti; possono essere abbinati spezzoni orario tra corso diurno e serale solo nell’ambito dello stesso Istituto, salvo quanto previsto dall’art. 16 per il personale in esubero.
3. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curricolare, forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti specializzati
aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto.
4. Nel caso in cui fossero previste assunzioni in ruolo successive alle operazioni di mobilità annuale, non saranno disponibili le sedi vacanti dopo i movimenti, per le classi di concorso interessate.
Art. 14 - UTILIZZAZIONI: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE
1. I docenti hanno diritto alla riconferma nella stessa istituzione scolastica, purché vi abbiano prestato effettivo servizio, rientrino nella categoria dei beneficiari e l’abbiano indicata quale prima preferenza.
2. Le utilizzazioni dei docenti a tempo pieno avvengono su posti o su cattedre intere, intesi come un impegno di servizio pari, rispettivamente, a 24 ore per la scuola primaria e 18 ore per la secondaria di I e II grado, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 16 e al comma 8 dell'articolo 17.
3. Per i rientri nella sede di precedente titolarità dei trasferiti d’ufficio sul sostegno, le cattedre devono essere composte solo da ore di sostegno e quindi non potranno essere costituite cattedre miste formate da ore di sostegno e da ore curricolari.
4. Per i docenti delle classi di concorso in esubero, in possesso di specifica abilitazione o titolo di studio coerente con gli insegnamenti cui si riferiscono le graduatorie, le operazioni di utilizzazione avverranno su tutti i posti comunque costituiti e anche su posti misti all’interno dello stesso istituto e, ove mancanti, su posti di sostegno nell’ambito della stessa scuola. Il completamento con ore di sostegno per docenti privi di specializzazione è subordinato alla verifica della riserva di posti per i docenti con titolo, compresi i docenti a tempo determinato inclusi nelle graduatorie provinciali.
5. I docenti in soprannumero e gli appartenenti a classi di concorso o ruolo in esubero senza titolarità, verranno utilizzati d’ufficio nel caso non presentino domanda o se assenti alle operazioni di scelta della sede, anche in altra scuola o classe di concorso, per la quale siano in possesso di abilitazione o di titolo di studio.
6. I docenti con rapporto di lavoro part-time, nell’ambito dell’Istituzione scolastica richiesta, potranno essere assegnati solo su spezzoni disponibili purché della stessa consistenza oraria del part-time in essere. Possono altresì essere assegnati su spezzoni di diversa consistenza oraria, avendone manifestato espressamente la volontà, con contestuale trasformazione del rapporto di lavoro per l’anno scolastico di utilizzo. Per i docenti di scuola primaria gli spezzoni possono variare di norma da un minimo di 10 ad un massimo di 18 ore e, per i docenti di scuola secondaria, di norma da un minimo di 8 ad un massimo di 14 ore.
7. Gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie nelle località ladine dei docenti privi dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina vengono effettuati previo accantonamento dei posti riservati a personale incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie dell’Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 321/97, con esclusione dei docenti già assegnati su altre sedi nelle operazioni precedenti.
8. Solo per i docenti perdenti posto di scuola secondaria titolari negli istituti omnicomprensivi, in subordine a tutte le operazioni e relative fasi, è possibile disporre l’utilizzo anche su grado di scuola diverso avvalendosi di spezzoni disponibili, purché il docente sia in possesso della prescritta abilitazione o specializzazione sul sostegno.
Art. 15 - UTILIZZAZIONI PERSONALE DOCENTE
1. Xxxxxxx presentare domanda di utilizzo le seguenti categorie di docenti, che abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento per la stessa tipologia di posto o stessa classe di concorso:
➢ hanno già prestato servizio nel settore dell’educazione adulti negli anni precedenti;
➢ hanno frequentato corsi di aggiornamento sull’educazione per adulti e/o insegnamento dell’italiano come seconda lingua;
2. Per garantire maggior continuità didattica i docenti titolari su posti di sostegno e i docenti di scuola primaria titolari su posti di lingua straniera non partecipano alle operazioni di utilizzo ad eccezione dei soprannumerari per le stesse tipologie.
3. Gli utilizzi dei docenti di scuola primaria su posti di scuola carceraria non sono vincolati all'aver prodotto domanda di trasferimento per i predetti posti.
4. I docenti con part-time biennale di cui all’art. 38 – come integrato dall’art. 19 del C.C.P.L. sottoscritto il 15/10/2007 - del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 2002-2005 del comparto scuola – area del personale docente - sottoscritto il 29/11/2004 e i docenti con articolazione pluriennale dell’orario di lavoro ai sensi dell’art. 42 del C.C.P.L. sottoscritto il 15/10/2007, non possono presentare domanda di utilizzo o di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico in cui usufruiscono del periodo di riposo.
5. Xxxxxx presentare domanda di utilizzo:
➢ i docenti in soprannumero sull'organico di titolarità;
➢ i docenti appartenenti ai ruoli, posti o classi di concorso in esubero senza sede specifica di titolarità.
Art. 16 - UTILIZZI DOCENTI SOPRANNUMERARI DOPO I TRASFERIMENTI E DOCENTI TRASFERITI D’UFFICIO
1. Le posizioni di soprannumerarietà saranno definite a seguito della determinazione dell'organico definitivo per l'anno scolastico 2022/2023.
2. Sono da considerarsi soprannumerari nell’ordine:
3. I docenti beneficiari della riserva per le sedi ladine hanno la precedenza nella graduatoria per l’individuazione dei soprannumerari dell’Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, come previsto dall'art. 97, comma 2, della L.P. 5/2006.
4. Non si verificano situazioni di soprannumerarietà laddove si possono creare posti a 24 ore nella scuola primaria e cattedre a 18 ore nella scuola secondaria, per abbinamento di spezzoni orario nello stesso Istituto di titolarità e nello stesso tipo di posto o classe di concorso.
5. Per avere titolo all’utilizzo nella sede di propria titolarità, per i docenti perdenti posto dopo i trasferimenti, o nella sede di precedente titolarità, per i docenti trasferiti d’ufficio, dovranno comparire sul quadro delle disponibilità, in assenza di posti o cattedre intere: per i docenti di scuola primaria almeno 12 ore e per i docenti di scuola secondaria almeno 9 ore della materia di titolarità. I docenti a tempo pieno potranno, a domanda, rimanere nella sede di titolarità o rientrare nella sede di precedente titolarità su spezzoni di consistenza uguale o superiore alle suddette ore, con contestuale trasformazione, per un anno scolastico, del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. L'eventuale completamento per il raggiungimento dell'orario cattedra nello stesso grado scolastico e nella stessa Istituzione scolastica, potrà essere effettuato anche su altro tipo di posto o classe di concorso facente parte dell’organico funzionale (con esclusione quindi delle ore di insegnamento della religione cattolica), purché il docente sia in possesso di specifica abilitazione o del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto o su posti di sostegno, se in possesso del titolo di specializzazione. I perdenti posto sul sostegno potranno completare il posto o la cattedra con ore curricolari, nel caso abbiano già soddisfatto il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno.
6. Qualora, dopo l’assegnazione di una nuova sede di utilizzo, nel corso delle operazioni si verifichi un’ulteriore disponibilità nella scuola di titolarità del docente soprannumerario, oppure di ex titolarità per il docente trasferito d’ufficio, lo stesso verrà reintegrato d’ufficio in tale sede, salvo il caso in cui il medesimo abbia chiesto e ottenuto un altro utilizzo o un’assegnazione provvisoria e desideri rimanere in questa sede.
7. Ultimate le assegnazioni provvisorie all’interno della provincia, qualora la sede di titolarità o di ex titolarità non risulti disponibile, il docente rimarrà comunque confermato nella nuova sede assegnata per utilizzo.
Art. 17 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I DOCENTI APPARTENENTI A CLASSI DI CONCORSO IN ESUBERO NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
1. I perdenti posto appartenenti a classi di concorso in esubero, che non trovino disponibilità per l’utilizzo in un’unica istituzione scolastica, possono abbinare spezzoni della classe di concorso di titolarità anche tra due istituzioni scolastiche diverse, nell’ambito dello stesso comune o tra Istituti di comuni diversi, secondo criteri di viciniorietà, oppure tra corsi diurni e serali dello stesso Istituto.
2. Il personale in soprannumero e senza sede, appartenente a classe di concorso il cui esubero permanga al momento delle operazioni di utilizzo, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:
a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti;
3. I docenti che pur non essendo soprannumerari appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dal contratto nazionale vigente.
4. Le operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale.
5. Le assegnazioni d'ufficio del solo personale in esubero privo della sede di titolarità, vale a dire titolare senza sede nella provincia, che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, possono essere effettuate anche su posto orario inferiore alle 18 ore, fino al completo assorbimento dell’esubero provinciale, con obbligo di completamento orario nell’istituzione scolastica. Le predette assegnazioni d’ufficio sono disposte solo per un numero di posti di ruolo pari o inferiori all’esubero.
6. I predetti docenti potranno essere assegnati anche a Istituti di diverso grado scolastico o Istituti della formazione professionale, fermo restando il trattamento economico e giuridico in godimento, su disponibilità degli interessati.
7. Come previsto dall’accordo di modifica del vigente CCPL, sottoscritto in data 13 maggio 2013, qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti commi rimangano dei docenti da utilizzare per l’intero orario di cattedra il predetto personale potrà essere utilizzato per la copertura di supplenze brevi che dovessero rendersi disponibili per la classe di concorso in esubero nell’Istituto presso il quale è stata disposta la messa a disposizione.
8. I docenti in esubero privi della sede di titolarità potranno, a domanda, trasformare, per un anno scolastico, il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Art. 18 - UTILIZZAZIONI PERSONALE DOCENTE SU POSTO DI STRUMENTO MUSICALE
1. Le assegnazioni su cattedre di strumento musicale nell'istruzione secondaria di I e II grado per i docenti titolari sulle classi di concorso A029, A030 oppure A056 (ex A077), in possesso del diploma di conservatorio nello specifico strumento e della specifica abilitazione, che hanno superato il periodo di prova, sono regolate dalla disciplina delle utilizzazioni, con relativi punteggi e sono disposte fatti salvi gli accantonamenti di cattedre o, in mancanza, di spezzoni orario, per gli aspiranti inseriti nelle specifiche graduatorie provinciali, anche per eventuali assunzioni a tempo determinato, nel limite del 50% dei posti disponibili.
2. Hanno la precedenza nell’utilizzo, nell’ordine, i docenti:
➢ utilizzati su posto di strumento musicale nell'a.s. precedente, per la stessa sede;
➢ appartenenti a classi di concorso in esubero;
➢ con almeno 3 anni di servizio nella classe di concorso A056 o ex A077;
➢ con almeno 180 giorni di servizio in un anno scolastico prestato per l’insegnamento dello strumento musicale negli ex istituti magistrali.
Art. 19 – CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DI SEDE
1. Le domande di assegnazione provvisoria potranno essere presentate solo dai docenti che hanno richiesto il trasferimento per lo stesso anno scolastico e per le stesse tipologie di posto, ovvero nel caso di motivi debitamente documentati e sopraggiunti dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande di trasferimento, nel rispetto dei criteri sottoindicati.
2. I docenti che ottengono, a domanda, un trasferimento o passaggio di cattedra o di ruolo nell’ambito della provincia o da altra provincia, non partecipano al movimento delle assegnazioni provvisorie per lo stesso anno scolastico.
3. Le domande di assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia potranno essere presentate per le seguenti motivazioni:
b) ricongiungimento ai figli minorenni;
4. Per 'convivente', si intende anche:
5. Nelle operazioni di assegnazione provvisoria verrà riconosciuta una precedenza alle seguenti categorie di beneficiari:
a) personale con gravi motivi di salute (non vedente, emodializzato);
b) personale con disabilità e personale bisognoso di cure continuative;
c) personale destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della Legge 104/92;
e) coniuge di militare o categoria equiparata.
6. La decorrenza della stabilità della convivenza con i familiari a cui si chiede il ricongiungimento deve essere anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di presentazione delle domande.
7. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione, per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale.
8. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità e viene presa in considerazione in subordine.
9. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per ordine, grado di istruzione e classe di concorso diversi da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo.
10. L’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento, di cura, o di propria residenza per i docenti sessantenni, precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza. Ogni preferenza territoriale espressa nell’apposita sezione del modulo domanda sarà progressivamente esaminata nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richieste, diverse da quello di appartenenza, con precedenza, dopo la classe di concorso di titolarità, per i posti di sostegno.
11. L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento è obbligatoria solamente quando vengono richiesti anche altri comuni oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso. La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi, l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
12. In modalità di assegnazione della sede per convocazione, l’assegnazione provvisoria in altra classe di concorso è autorizzabile purché al momento della rinuncia all’assegnazione nella propria classe di concorso siano disponibili ancora cattedre, nel comune di ricongiungimento, nella classe di concorso richiesta.
13. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per coloro che sono già titolari nel comune di ricongiungimento o di cure. Non sono altresì consentite assegnazioni provvisorie per sedi più lontane dal comune dell’Istituzione scolastica di titolarità del docente rispetto al comune di ricongiungimento.
14. L’indicazione della prima preferenza di sede di Istituto scolastico rientrante nel comune di ricongiungimento ai familiari – nel caso che tale comune non sia sede legale di un’Istituzione scolastica richiedibile - viene effettuata come segue:
➢ per i docenti di scuola primaria e secondaria di I grado la prima preferenza di sede da indicare può riferirsi all’Istituto comprensivo nel cui bacino d’utenza sia compreso il comune di ricongiungimento, oppure può riferirsi ad un istituto scolastico del comune viciniore qualora tale opzione risultasse di maggior favore;
➢ per i docenti di scuola secondaria di II grado la sede da indicare è l’Istituzione scolastica più vicina al comune di ricongiungimento, secondo le tabelle di viciniorietà.
15. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e per l'intero orario di cattedra. I docenti con rapporto di lavoro part-time potranno essere assegnati solo su spezzoni disponibili purché della stessa consistenza oraria del part-time in essere; possono altresì essere assegnati su spezzoni di diversa consistenza oraria, avendone manifestato espressamente la volontà, con contestuale trasformazione del rapporto di lavoro per l’anno scolastico di assegnazione provvisoria. Per i docenti di scuola primaria gli spezzoni possono variare di norma da un minimo di 10 ad un massimo di 18 ore e, per i docenti di scuola secondaria, di norma da un minimo di 8 ad un massimo di 14 ore.
16. Non sono consentite assegnazioni provvisorie su posti di tipo comune o su classi di concorso, da parte di docenti titolari in provincia o provenienti da altra provincia con il vincolo quinquennale sul sostegno.
17. Il docente che ha chiesto ed ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo presso la Provincia Autonoma di Trento è soggetto al vincolo di permanenza in provincia di Trento di cui all’articolo 94 della legge provinciale 5/2006 e non può richiedere l’assegnazione provvisoria nel primo anno del trasferimento. Negli anni successivi può presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia esclusivamente se beneficiario della precedenza per la legge 104/92, articoli 21 e 33, della precedenza per coniuge di militare o categoria equiparata, della precedenza per lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre con figlio di età inferiore a 3 anni. Il limite di età del figlio è elevato fino a 12 anni, e fino a 18 anni nel caso di famiglia monoparentale, se la distanza tra la sede di titolarità e il comune di ricongiungimento è superiore a 50 km. Tale disposizione si applica anche ai docenti immessi in ruolo a far data dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo.
Art. 20 – ASSEGNAZIONI PROVVISORIE AI DOCENTI IMMESSI IN RUOLO CON DECORRENZA DALL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023
1. I docenti immessi in ruolo con decorrenza dal 1 settembre 2022, con esclusione di quelli che abbiano ottenuto contestualmente alla sottoscrizione del Contratto individuale di lavoro la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, potranno chiedere, in quella sede, un’assegnazione provvisoria per i seguenti motivi debitamente documentati:
c) esigenze di assistenza a genitori conviventi, certificata da medico specialista, che compiono 75 anni entro il 31 dicembre dell'anno in corso al momento della presentazione della domanda;
2. L’assegnazione della sede provvisoria sarà effettuata nel rispetto dell’ordine di punteggio/posizione della nomina a tempo indeterminato e dello scorrimento della tipologia della graduatoria di assunzione.
3. Il docente sceglierà la sede tra quelle disponibili per le assunzioni a tempo determinato, prioritariamente nel comune di residenza dei familiari ovvero di sede di cura e, in mancanza di disponibilità, secondo criteri di vicinanza a detto comune.
4. Le assegnazioni provvisorie potranno essere disposte su posti a tempo pieno o su spezzoni orario tra 10 e 18 ore nella scuola primaria e tra 8 e 14 ore nella scuola secondaria.
5. Le operazioni di cui al presente articolo saranno effettuate dopo le ordinarie operazioni annuali, comprese le assegnazioni provvisorie interprovinciali, e prima delle nomine a tempo determinato per l’a.s. 2022/2023.
ART. 21 - ORDINE DELLE OPERAZIONI
L'ordine delle operazioni di mobilità annuale è così definito:
Scuola primaria
1. utilizzi su posti di sostegno dei docenti titolari sul sostegno, soprannumerari in organico;
2. rientro nell’istituto di precedente titolarità, o in sedi viciniori, dei docenti titolari sul sostegno, trasferiti d’ufficio nell’ultimo ottennio;
3. utilizzi docenti con precedenza L. 104/92 (artt. 21 e 33 comma 6) su posti di sostegno con titolo di specializzazione;
4. accantonamento posti per l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione;
5. conferme e nuovi utilizzi su posti di sostegno dei docenti titolari su posto comune, in possesso del titolo di specializzazione;
6. assegnazioni provvisorie provinciali sul sostegno;
7. utilizzi dei docenti titolari su posti di lingua straniera, soprannumerari in organico;
8. conferme a domanda sulle lingue straniere e ladino dei titolari su scuola comune;
9. nuovi utilizzi su posti di lingua straniera (prima tedesco, poi inglese) e ladino;
10. conferme e nuovi utilizzi su classi con metodo “Montessori” dei docenti in possesso di adeguato titolo di specializzazione rilasciato a seguito di superamento dell'esame finale del corso di differenziazione didattica sul metodo Montessori;
11. utilizzi dei docenti titolari su posti di scuola comune, soprannumerari in organico;
12. rientro nell’istituto di precedente titolarità, o in sedi viciniori, dei docenti trasferiti d'ufficio nell’ottennio;
13. utilizzi docenti con precedenza L. 104/92 (artt. 21 e 33 comma 6) su posti comuni;
14. conferme e nuovi utilizzi nella scuola carceraria con precedenza per i docenti in possesso di specifico titolo;
15. conferme e nuovi utilizzi sui corsi di istruzione adulti attivati presso i centri territoriali;
16. assegnazioni provvisorie;
17. scambio sede tra coniugi o conviventi la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica;
18. utilizzazioni interprovinciali per docenti in situazione di esubero;
19. assegnazioni provvisorie interprovinciali;
20. assegnazioni provvisorie ai docenti immessi in ruolo con decorrenza dall’a.s. 2022/2023.
Scuola secondaria
I grado
1. utilizzi su posti di sostegno dei docenti titolari sul sostegno, soprannumerari in organico;
2. rientro nell’istituto di precedente titolarità, o in sedi viciniori, dei docenti titolari sul sostegno, trasferiti d’ufficio nell’ultimo ottennio;
3. utilizzi docenti con precedenza L. 104/92 (artt. 21 e 33 comma 6) su posti di sostegno con titolo di specializzazione;
4. accantonamento posti per l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione;
5. conferme e nuovi utilizzi su posti di sostegno dei docenti titolari su classi di concorso, in possesso del titolo di specializzazione;
6. conferme e nuovi utilizzi sui corsi di istruzione adulti attivati presso i centri territoriali;
7. utilizzi dei docenti, titolari su classi di concorso, soprannumerari in organico;
8. proroga a domanda degli utilizzi su stessa classe di concorso dei docenti appartenenti a classi di concorso in esubero;
9. rientro nell’istituto di precedente titolarità, o in sedi viciniori, dei docenti trasferiti d'ufficio nell’ottennio;
10. utilizzi docenti con precedenza L. 104/92 (artt. 21 e 33 comma 6) su classi di concorso;
11. nuovi utilizzi a domanda docenti titolari di classi di concorso in esubero, nel seguente ordine:
➢ docenti abilitati;
➢ docenti non abilitati;
12. utilizzi su posti di strumento musicale;
13. assegnazioni provvisorie;
14. scambio di sede tra coniugi o conviventi la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica;
15. utilizzazioni interprovinciali per docenti appartenenti a classi di concorso in esubero;
16. assegnazioni provvisorie interprovinciali;
17. assegnazioni provvisorie ai docenti immessi in ruolo con decorrenza dall’a.s. 2022/2023.
II grado
1. utilizzi su posti di sostegno dei docenti titolari sul sostegno, soprannumerari in organico;
2. rientro nell’istituto di precedente titolarità, o in sedi viciniori, dei docenti titolari sul sostegno, trasferiti d’ufficio nell’ultimo ottennio;
3. utilizzi docenti con precedenza L. 104/92 (artt. 21 e 33 comma 6) su posti di sostegno con titolo di specializzazione;
4. accantonamento posti per l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione;
5. conferme e nuovi utilizzi su posti di sostegno dei docenti titolari su classi di concorso, in possesso del titolo di specializzazione;
6. utilizzi dei docenti, titolari su classi di concorso, soprannumerari in organico;
7. proroga a domanda degli utilizzi su stessa classe di concorso dei docenti appartenenti a classi di concorso in esubero;
8. rientro nell’istituto di precedente titolarità, o in sedi viciniori, dei docenti trasferiti d'ufficio nell’ottennio;
9. utilizzi docenti con precedenza L. 104/92 (artt. 21 e 33 comma 6) su classi di concorso;
10. nuovi utilizzi a domanda docenti titolari di classi di concorso in esubero, nel seguente ordine:
➢ docenti abilitati;
➢ docenti non abilitati;
11. utilizzi su posti di strumento musicale;
12. assegnazioni provvisorie;
13. utilizzi da corsi diurni a corsi serali e viceversa;
14. scambio di sede tra coniugi o conviventi la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica;
15. utilizzazioni interprovinciali per docenti appartenenti a classi di concorso in esubero;
16. assegnazioni provvisorie interprovinciali;
17. assegnazioni provvisorie ai docenti immessi in ruolo con decorrenza dall’a.s. 2022/2023.
Art. 22 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
1. L’amministrazione si riserva di disporre le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria d’ufficio. In caso contrario tali operazioni potranno essere svolte mediante convocazione garantendo congruo preavviso.
2. Gli avvisi di convocazione sono pubblicati sul portale Vivoscuola. Non si procede a convocazioni singole. I docenti che non si presentino alle convocazioni sono considerati rinunciatari. È consentita la delega a persona di fiducia.
3. L’amministrazione procederà all’assegnazione della sede d’ufficio nei confronti dei docenti che rimangono senza sede di servizio.
4. Le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie da altra provincia o per altra classe di concorso sono effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 23 – DISPOSIZIONI VARIE RIFERITE ALLA MOBILITÀ ANNUALE
1. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche ai docenti titolari in altra provincia che chiedano l’assegnazione provvisoria in provincia di Trento, fatte salve le disposizioni in merito a vincoli prescritti dalla normativa.
2. Per le operazioni di utilizzo il punteggio relativo alle esigenze di famiglia viene attribuito indipendentemente dalla sede richiesta, solo per i figli.
3. Non è consentita l’assegnazione provvisoria, per lo stesso anno scolastico, ai docenti che ottengono il trasferimento in altra provincia. È fatto salvo il caso dei docenti coniugati, o conviventi, e richiedenti entrambi il trasferimento interprovinciale, qualora uno solo lo abbia ottenuto.
4. I docenti neo-immessi in ruolo non possono in ogni caso partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria con decorrenza dallo stesso anno scolastico di nomina a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto all’articolo 20.
5. I docenti titolari in altra provincia dovranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria in provincia di Trento nei termini stabiliti dal competente Ufficio, fatta salva la possibilità di accogliere anche le domande pervenute entro il termine di scadenza fissato dalla normativa o contrattazione nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, se compatibile con le operazioni provinciali.
6. La valutazione dei titoli per le utilizzazioni e, relativamente alle sole esigenze di famiglia, per le assegnazioni provvisorie, è formulata in base alle dichiarazioni e alla documentazione allegata alla domanda o alla quale viene fatto espresso riferimento.
7. I provvedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, una volta adottati sono irrevocabili e non possono subire modifiche, salvo che non si tratti di rientro nella sede di precedente titolarità del personale trasferito d’ufficio o soprannumerario. In tal caso la sede precedentemente attribuita nel corso delle operazioni e lasciata libera, costituirà disponibilità sopravvenuta.
8. Le fasi di cui al precedente art. 21, una volta concluse, anche in presenza di nuove disponibilità, non saranno più prese in considerazione, salvo quanto previsto al comma 6 dell’art. 16.
9. Non è consentito rinunciare all’utilizzo o all’assegnazione provvisoria già effettuati.
10. I docenti titolari che intendono chiedere l’assegnazione provvisoria in altra provincia, dovranno fare riferimento alle norme e scadenze previste dalla normativa nazionale.
Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per il riconoscimento di precedenze e l’attribuzione dei punteggi, sono applicate le disposizioni e le tabelle di valutazione del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni di cui ai seguenti commi, valevoli anche per la formazione delle graduatorie per l’individuazione dei docenti soprannumerari.
2. Il punteggio per la continuità didattica viene mantenuto in tutti i casi di acquisizione di nuova titolarità a seguito delle operazioni di dimensionamento.
3. Il servizio prestato nelle scuole dell’infanzia provinciali della Provincia Autonoma di Trento sarà valutato come servizio d’insegnamento prestato nella scuola dell’infanzia pubblica secondo quanto previsto dalle tabelle di valutazione allegate al CCNI, per la mobilità del personale docente.
4. Per i docenti trasferiti d’ufficio nell'ultimo ottennio, il punteggio concernente la continuità didattica viene mantenuto anche in assenza della domanda di rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità per gli anni del “blocco della mobilità” ricadenti nell’ottennio, così come il diritto al rientro nella medesima scuola o istituto.
5. Per i docenti di scuola primaria, a decorrere dall'anno scolastico 2018/19, il trasferimento da posti di lingua straniera a posti comuni e viceversa, anche se nella stessa Istituzione scolastica, fa perdere il punteggio di continuità.
6. Per il trasferimento su posti dei corsi di istruzione per adulti e corsi serali nell’ambito della provincia è prevista la precedenza a favore del personale che ha maturato almeno due anni di servizio di ruolo nell’ultimo triennio, presso centri territoriali, scuole carcerarie e/o corsi serali. Per le domande in cui sono espresse anche preferenze relative ad altre province si applica quanto previsto dal C.C.N.I.
7. Il punteggio per continuità del servizio spetta anche ai docenti utilizzati sui corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta nel comune di titolarità e ai docenti utilizzati su progetti di intercultura nell’Istituto di titolarità o in rete tra vari Istituti. Agli utilizzati da corso diurno a corso serale e viceversa viene attribuito il punteggio di continuità nel comune nelle graduatorie d’Istituto e nelle domande di utilizzo.
8. Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la scadenza della presentazione delle domande. Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.
9. Avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio e il riconoscimento di diritti di precedenza, comunicati con lettera di notifica per la mobilità definitiva, o mediante la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la mobilità annuale, è consentito al docente interessato di presentare motivato reclamo al dirigente della struttura provinciale competente in materia di personale della scuola entro 5 giorni dalla notifica dell’atto. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
10. Compatibilmente con le procedure relative alla mobilità definitiva, l'Amministrazione si impegna a trasmettere alle XX.XX. l'elenco dei posti vacanti prima dei movimenti.
11. Al termine delle operazioni di mobilità nell'ambito della provincia verrà accantonato il 75% dei posti vacanti e disponibili per le operazioni di immissione in ruolo ai sensi della normativa provinciale vigente; gli arrotondamenti avverranno all'unità intera più vicina e comunque per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale a 5. La quota residua del 25% verrà ripartita come segue: il 60% ai trasferimenti da altra provincia e il 40% alla mobilità professionale, per l’a.s. 2022/2023. Nell’ambito della mobilità professionale hanno precedenza i passaggi all'interno della provincia. Per gli anni scolastici successivi si procederà con l’applicazione alternata delle suddette percentuali.
12. Tutte le distanze chilometriche citate nel presente contratto sono rilevate utilizzando il servizio disponibile su xxx.xxx.xx, effettuando il calcolo con la modalità “distanza più veloce”.
13. Con riferimento all’articolo 98 bis della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto della durata dei trattamenti, nelle graduatorie e negli elenchi con gli esiti delle operazioni di mobilità definitiva e annuale vengono pubblicati per tre mesi, anche sul proprio sito istituzionale, i seguenti dati: nominativo del candidato risultato idoneo, relativa posizione in graduatoria, sede di assegnazione e tipologia di posto.
LETTO, CONCORDATO E SOTTOSCRITTO
Per la parte pubblica:
Xxxxxxx Xxxxxxx firmato
Dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura
Xxxxxxxxx Xxxxxxx firmato
Dirigente del Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola
Per la parte sindacale:
per FLC – C.G.I.L. firmato
per C.I.S.L. SCUOLA firmato
per U.I.L. SCUOLA RUA T.A.A. firmato
per FGU settore GILDA degli Insegnanti firmato