Condizioni Generali di Contratto del Progetto Ritardatapartenza.it di LBA International Consulting S.r.l.
Condizioni Generali di Contratto del Progetto Xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx di LBA International Consulting S.r.l.
Articolo 1: Definizioni
I termini sottostanti hanno il seguente significato:
1.1 “Accordo”: un accordo tra un Cliente ed LBA International Consulting S.r.l. concluso in seguito all'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito “CGC”) da parte del Cliente attraverso la spunta della casella nel form contatti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , perfezionato dalla successiva trasmissione dei documenti richiesti.
1.2 "LBA": LBA International Consulting S.r.l., con sede in Roma, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 000, X. XXX 00000000000.
1.3 “Normativa europea”: qualsiasi Legge, Regolamento Comunitario, Direttiva Comunitaria o altri atti di derivazione statale, nazionale o regionale emanati all’interno della Unione Europea, che stabiliscono la disciplina vigente in materia di compensazione pecuniaria e/o risarcimento in favore dei passeggeri in caso di over-booking, ritardo, cancellazione di voli aerei e/o smarrimento, danneggiamento, ritardata consegna di bagagli.
1.4 “Richiesta di Assistenza”: il contatto del Cliente con LBA a mezzo del modulo “contatti” del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
1.5 “Procura” atto sottoscritto dal Cliente con cui da mandato ai consulenti legali esterni di LBA di agire in suo nome e per suo conto per la procedura di Reclamo.
1.5 "Reclamo”-“Procedura”: qualsiasi azione avanzata nei confronti di una Compagnia aerea finalizzata all’ottenimento del risarcimento/compensazione pecuniaria conformemente a quanto previsto dalla Normativa europea.
1.6 “Cliente”: persona che ha accettato le presenti CGC.
1.7 “Risarcimento”: ammontare di denaro che deve essere corrisposto da parte di una Compagnia aerea in virtù di una transazione stragiudiziale o un provvedimento dell’Autorità giudiziaria o di una decisione emessa da altra Autorità competente o semplicemente offerta come pagamento da parte della medesima Compagnia aerea a titolo di risarcimento, liquidazione nonché gesto di buona volontà o ad altro titolo, in ogni caso, derivante da qualsiasi attività posta in essere da LBA in relazione ad un reclamo. Il risarcimento dovuto al passeggero non include in alcun caso il pagamento del rimborso spese e/o spese legali di giudizio, delle spese di esecuzione di un provvedimento, della condanna ex art. 96 c.p.c., della condanna per “lite temeraria”, delle ulteriori somme liquidate in funzione della colpa grave o dolo della convenuta, degli interessi o di importi di pari tenore che, invece, spettano a LBA indipendentemente dall’eventuale liquidazione in favore del Cliente.
1.8 “Azione legale”: attività per l’effetto della quale un reclamo viene sottoposto all’Autorità giudiziaria o altra Autorità competente, ad esempio, un organismo nazionale di controllo (di seguito “ENAC”).
1.9 “Regolamento 261/04”: il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo prolungato.
Articolo 2: Accordo
2.1 Quando è inoltrata a LBA la Richiesta di Assistenza dal Cliente, quest’ultimo accetta, automaticamente e contemporaneamente, le presenti CGC.
2.2 Un Accordo è concluso unicamente se LBA accetta espressamente la Richiesta di Assistenza del Cliente a mezzo di una successiva e-mail ed il Cliente fornisce tutta la documentazione richiesta. Successivamente all’accettazione espressa, LBA si riserva comunque il diritto di rifiutare ex post
qualsiasi Richiesta di Assistenza senza essere tenuta a fornire motivazione alcuna. In caso di rifiuto successivo, LBA informerà il Cliente senza irragionevole ritardo. Se LBA accetta la Richiesta di Assistenza del Cliente, a quest’ultimo sarà richiesto di firmare una Procura in favore di consulenti legali esterni della stessa. Con la sottoscrizione della Procura, l’Accordo è concluso tra LBA ed il Cliente. L’accordo sarà perfezionato solo alla ricezione di tutta la documentazione richiesta.
2.3 Con la stipula di un Accordo con LBA, il Cliente garantisce di essere autorizzato nonché di avere la capacità giuridica a stipulare il citato contratto.
2.4 Il firmatario della Procura accetta automaticamente le presenti CGC. Il Cliente acconsente senza riserve che LBA non accetti buoni viaggio e/o altre prestazioni di pari tenore a titolo di risarcimento del volo e che simili offerte da parte delle Compagnie aeree saranno considerate come rifiuto della compensazione pecuniaria dovuta.
2.5 Il Cliente garantisce che nessuna procedura di Reclamo o Richiesta di Assistenza è stata affidata a terzi e che nessuna controversia legale, avente ad oggetto la medesima pretesa, è in preparazione o pendente tra il Cliente e la Compagnia aerea.
2.6 Dopo aver firmato la Procura, il Cliente non può rivolgersi ad altre organizzazioni al fine di ottenere il Risarcimento né può formulare Richiesta di Assistenza a terzi. Ogni Accordo di tenore similare a quello stipulato con LBA in essere, dovrà estinguersi prima della sottoscrizione della Procura. Se il Cliente viola quanto previsto dalla presente clausola, sarà soggetto a risarcimento del danno nei confronti di LBA.
2.7 Se il Cliente riceve pagamenti diretti o altri rimborsi da parte della Compagnia aerea successivamente alla stipula del presente accordo, il medesimo è tenuto senza deroga alcuna ad avvisare tempestivamente LBA, senza ritardo alcuno.
2.8 Successivamente alla sottoscrizione della Procura, il Cliente è obbligato, senza deroga alcuna, a cessare qualsiasi negoziazione con la Compagnia aerea ed a inoltrare qualsiasi comunicazione proveniente dalla Compagnia aerea a LBA al fine di permettere a quest’ultima di perseguire il miglior risultato possibile.
2.9 L'accordo si estingue:
i) quando il risarcimento relativo al volo è stato accettato da LBA, l’importo richiesto è stato versato integralmente ai consulenti di LBA e trasferito sul conto bancario di LBA da parte della Compagnia aerea e, successivamente, trasferito al Cliente al netto delle rimborso spese, o
ii ) quando LBA stabilisce, dopo aver condotto un'approfondita disamina del caso, che non sussistono i presupposti per continuare a perseguire tale pretesa, ed ha reso noto al Cliente tale determinazione.
2.10 LBA ha il diritto di recedere dal contratto, con effetto immediato, laddove non ritenga proficua la prosecuzione della procedura diretta ad ottenere il Risarcimento.
2.11 LBA non sarà responsabile, in nessun caso, della eventuale perdita di opportunità e/o altri danni comunque scaturenti dal contratto di trasporto, e non sarà soggetta a risarcimento di danni nei confronti del Cliente. Nemmeno in caso di prescrizione o decadenza dell’azione.
2.12 Termini e condizioni differenti possono trovare applicazione nei riguardi dei Clienti in forza di accordi di LBA con terzi.
Articolo 3: Descrizione del servizio
3.1 LBA accetta il reclamo trasmesso dal Cliente per conseguire il Risarcimento dovuto da parte della Compagnia aerea che ha operato o doveva operare un volo affetto da ritardo, over-booking o cancellazione, oppure come conseguenza del danneggiamento, smarrimento o ritardata consegna del bagaglio, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) 261/04 o da ogni altro Regolamento e/o Convenzione per i diritti del passeggero in vigore e applicabile al particolare viaggio aereo inerente alla Richiesta di Assistenza del Cliente.
3.2 I dati del volo ed altre informazioni inerenti possono essere trasmessi ai consulenti di LBA a mezzo fax, e-mail, posta o brevi manu. Dopo aver ricevuto una Richiesta di Assistenza, LBA effettua una ricerca per verificare le informazioni rilevanti nonché i dati del volo. Qualora dalla suddetta disamina
emerga che la pretesa è sufficientemente fondata, LBA informa il Cliente che la richiesta del medesimo è stata accolta e richiede, pertanto, di sottoscrivere la Procura.
3.3 Laddove la Compagnia aerea non corrisponda il Risarcimento entro un termine ragionevole, LBA potrà autonomamente decidere se devolvere il perseguimento della pretesa ad un collaboratore legale interno o esterno il quale darà impulso ad un procedimento giudiziario volto al conseguimento del Risarcimento oggetto della Richiesta di Assistenza trasmessa dal Cliente. Laddove un’Azione legale sia intrapresa, il Cliente dichiara fin d’ora di essere a conoscenza del rischio di dover corrispondere alla Compagnia aerea le spese di giudizio in caso di soccombenza.
3.4 LBA potrà autonomamente decidere le modalità con cui formulare il Reclamo nei confronti della Compagnia aerea, senza limitazioni, ivi compreso l’utilizzo degli strumenti della “Negoziazione Assistita” della “Media-conciliazione” e la notifica di un atto di citazione, con successiva iscrizione a ruolo o meno. Nel caso in cui un rappresentante e collaboratore legale sia incaricato di intraprendere l'Azione giudiziale a mezzo dell’iscrizione a ruolo dell’atto di citazione, il Cliente consentirà a LBA di concedere al rappresentante e collaboratore legale l’accesso a tutti i dati sino ad allora trasmessi ad LBA nonché di permettere l’inoltro delle informazioni relative ai procedimenti avviati per conto di LBA. Qualora un’ulteriore, Xxxxxxx, Dichiarazione, o altro documento complementare dovesse risultare necessario, il Cliente si impegna a sottoscrivere siffatti documenti complementari.
3.5 Se il rappresentante e/o collaboratore legale dichiara l’assenza dei presupposti necessari per perseguire la pretesa, il Cliente verrà informato della circostanza che LBA non svolgerà alcuna ulteriore attività. Il Cliente non avrà diritto di ottenere un resoconto più dettagliato circa i motivi di tale decisione.
3.6 LBA non sarà responsabile, per qualsiasi importo, del risarcimento per danni, perdita di opportunità e/o altri danni comunque scaturenti dal contratto di trasporto, concernente i reclami caduti in prescrizione o oggetto di decadenza, laddove il Cliente sia stato informato dell’archiviazione del reclamo a causa di insufficiente fondamento a norma del paragrafo 3.5 che precede oppure nel caso in cui il Cliente non abbia trasmesso tempestivamente la documentazione richiesta in originale.
3.7 Il Cliente prende atto che è di esclusiva competenza di LBA l’accettazione di qualsiasi offerta di Risarcimento. LBA può rifiutare qualsiasi offerta di transazione per qualsiasi motivo.
3.8 LBA non sarà responsabile, per qualsiasi importo, del risarcimento per danni, perdita di opportunità e/o altri danni comunque scaturenti dal contratto di trasporto, concernente i reclami caduti in prescrizione o oggetto di decadenza, laddove LBA accetti o rifiuti un’offerta di accordo.
Articolo 4: Pagamenti
4.1 LBA prende in gestione la Richiesta di Assistenza del Cliente gratuitamente. Laddove LBA ottenesse il risarcimento richiesto in base all’accordo stipulato con il Cliente, LBA NON applicherà alcuna commissione di servizio ma tratterrà unicamente le rimborso spese liquidate dalla Compagnia aerea. Detta voce comprende il pagamento del rimborso spese e/o spese legali di giudizio, delle spese di esecuzione di un provvedimento, della condanna ex art. 96 c.p.c., della condanna per “lite temeraria”, delle ulteriori somme liquidate in funzione della colpa grave o dolo della convenuta, degli interessi o di importi di pari tenore che spettano in ogni caso a LBA, indipendentemente dall’eventuale liquidazione in favore del Cliente. In caso di esito negativo della Procedura LBA non richiederà alcun compenso al Cliente.
4.2 La corresponsione del Risarcimento oggetto dell’accordo con il Cliente, decurtato delle spese liquidate dalla Compagnia (così come dettagliate nel precedente articolo), sarà eseguita in favore del Cliente senza ritardo. Il pagamento verrà eseguito in favore della persona che ha sottoscritto la Procura o altro soggetto a seguito di autorizzazione scritta.
4.3 Il pagamento al Cliente può essere effettuato soltanto in EURO, nel caso in cui il Cliente chieda ad LBA di effettuare il bonifico su un conto estero, quest’ultima applicherà una commissione di € 5,00 (cinque/00 euro).
4.4 Se il Cliente ha fornito errate o insufficienti informazioni ai fini della corresponsione del risarcimento – compensazione pecuniaria ed il pagamento è stato stornato a LBA, quest’ultima avrà diritto da detrarre i costi di bonifico. Laddove il Cliente, dopo vari solleciti e ragionevoli sforzi da parte di LBA per contattare il medesimo presso ulteriori recapiti oltre alla e-mail fornita dal Cliente medesimo a LBA, non dovesse fornire alcun riscontro avente ad oggetto le correzioni e/o le
informazioni necessarie ai fini della corresponsione di quanto concordato relativamente al risarcimento del volo, LBA avrà diritto a trattenere il risarcimento che sarebbe dovuto essere corrisposto al Cliente.
4.5 A far data dalla corresponsione del risarcimento del volo da parte di LBA, nei modi e secondo le istruzioni dettate dal Cliente, LBA non sarà più responsabile per:
i) assegni, carte di debito prepagate, carte di credito e qualsiasi altro strumento di pagamento;
ii ) qualsiasi effetto derivante dalla comunicazione di errate informazioni da parte del Cliente, a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata indicazione del conto bancario e conseguente pagamento del Risarcimento a un destinatario sbagliato. Se il Risarcimento è stato pagato a un destinatario errato per colpa del Cliente, LBA non sarà obbligata a recuperare il denaro corrisposto.
4.6 Nessun interesse può essere richiesto relativamente al periodo compreso tra i pagamenti in entrata e i pagamenti in uscita. LBA si riserva il diritto di trattenere ogni interesse corrisposto dalla Compagnia aerea.
4.7 LBA non sarà responsabile per qualsiasi importo di alcun risarcimento a titolo di danno o a diverso titolo qualora alla medesima venga negata la corresponsione del pagamento a favore del Cliente a causa di un evento eccezionale fuori dal controllo della Compagnia aerea inclusi, senza limitazioni, sciopero, serrata, controversia di lavoro, guerre, rivolte, sommosse civili, danno volontario, osservanza di una legge o di una prescrizione, di un ordine governativo, di una norma, di un regolamento o un incidente, la rottura di impianti o macchinari, incendi, inondazioni e condizioni meteorologiche eccezionali.
Articolo 5: Dati ed informazioni del Cliente
5.1 Su richiesta di LBA, il Cliente provvederà a fornire alla medesima tutti i dati e/o le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione dell'Accordo tra gli stessi stipulato. Il Cliente garantisce che i dati e le informazioni forniti sono corretti, completi e veritieri.
5.2 Il Cliente si impegna a risarcire interamente LBA a tutti gli effetti e per tutte le pretese di terzi comprese, ma non esclusivamente, le pretese derivanti da comunicazioni, dati e/o informazioni errati nonché derivanti da comportamenti fraudolenti.
5.3 In caso di dati e/o informazioni errati e/o comportamenti fraudolenti, LBA si riserva il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato. Se l'accordo è risolto conformemente a quanto disposto dal presente paragrafo, il Cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento a qualsiasi titolo.
Articolo 6: Limitazioni di responsabilità di LBA
La responsabilità di LBA nei confronti del Cliente è limitata al valore del reclamo presentato dal Cliente.
Articolo 7: Disposizioni finali
7.1 LBA è autorizzata a modificare i presenti CGC e a pubblicare condizioni supplementari, in qualsiasi momento e senza fornire alcun preavviso.
7.2 Le leggi dello Stato italiano regolano i presenti CGC disciplinanti l’Accordo tra LBA ed il Cliente. In caso di controversie sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
7.3 Qualora qualsiasi disposizione delle presenti CGC dovesse risultare o diventare nulla, annullabile o inapplicabile, ciò non pregiudicherà in alcun modo la validità e gli effetti delle restanti disposizioni.
7.4 Diritti e obblighi inerenti ogni reclamo presentato possono essere trasferiti parzialmente o totalmente senza restrizioni all’interno di LBA e da parte di LBA in favore di parti terze.