Disciplina dell’ assunzione a tempo determinato del personale insegnante delle scuole di musica della Provincia
Disciplina dell’ assunzione a tempo determinato del personale insegnante delle scuole di musica della Provincia
(approvata con delibera della Giunta provinciale n. 286 dell’11 marzo 2014)
1. Oggetto
1.1 Oggetto della presente disciplina è l’intero ambito dell’assunzione a tempo determinato di insegnanti di musica sulla base delle graduatorie permanenti:
• requisiti per l’accesso alle graduatorie
• domande e inserimento nelle graduatorie
• formazione e gestione delle graduatorie
• scelta del posto e assegnazione di incarichi d’insegnamento
• concorsi pubblici
• disposizioni transitorie e finali
→ Punto 2
→ Punto 3
→ Punto 4
→ Punto 5
→ Punto 6
→ Punto 7
1.2 Sia gli incarichi su posti vacanti che quelli in sostituzione di personale assente appartengono alla categoria „assunzione a tempo determinato“.
2. Requisiti d’accesso
2.0 Per l’accesso all’insegnamento nelle scuole di musica della Provincia valgono i requisiti generali per l’assunzione in servizio provinciale in base all’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22 (nel seguito indicato come “Regolamento”), che tra l’altro prevede:
• Il compimento del 18°anno di età;
• Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata;
• L’idoneità fisica e psichica all’esercizio continuativo e incondizionato delle mansioni;
Accanto ai requisiti generali, per essere ammessi all’insegnamento nelle scuole di musica della Provincia è necessario possedere i requisiti di formazione e di abilitazione alla professione di insegnante descritti al punto 2.1;
Il possesso die requisiti deve essere dichiarato o comprovato dalla persona richiedente secondo le modalità riportate al punto 3.
I requisiti necessari devono essere posseduti sia alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (31 marzo) che alla data di assunzione.
2.1 Requisiti di formazione e di abilitazione alla professione di insegnante – indicazioni generali Dall’anno scolastico 2014-2015, per l’assunzione del personale docente nelle scuole di musica provinciali sono richieste – ai sensi del punto 2.1, parte B) dell’allegato 1 all’accordo di comparto per il personale insegnante della Provincia del 27 giugno 2013 – una formazione accademica a indirizzo artistico- pedagogico e l’abilitazione all’insegnamento in una delle seguenti materie:
Akkordeon fisarmonica
Blasinstrumente hohes Blech ** tromba
Blasinstrumente tiefes Blech ** trombone
Blockflöte flauto dolce
Cembalo clavicembalo
E-Bassgitarre ** basso elettrico
E-Gitarre ** chitarra elettrica
Elementare Musikpädagogik/Singen ** pedagogia musicale elementare/canto
(solo scuole di musica tedesche e ladine)
Fagott fagotto
Gitarre chitarra
Hackbrett ** salterio tedesco
(solo scuole di musica tedesche e ladine)
Harfe arpa
Horn corno
Kapellmeisterausbildung (auslaufend) formazione per direttori di banda musicale
(solo scuole di musica tedesche e ladine)
Keyboard (auslaufend in deutschen MS) Keyboard **
Klarinette clarinetto
Klavier pianoforte
Kontrabass contrabbasso
Oboe oboe
Orgel organo
Querflöte flauto traverso
Xxxxxxxx sassofono
Schlagzeug percussioni
fisarmonica diatonica
Steirische Harmonika **
Tuba
Viola Violine Violoncello
Vokalausbildung **
Zither **
Gesang
(nur italienische Musikschulen) Moderner Gesang und Jazz (nur italienische Musikschulen)
Musikalische Grundausbildung für Kinder (nur italienische Musikschulen)
(solo scuole di musica tedesche e ladine) tuba
(solo scuole di musica tedesche e ladine) viola
violino violoncello
formazione vocale
(solo scuole di musica tedesche) cetra
(solo scuole di musica tedesche e ladine) canto lirico
canto moderno e jazz **
educazione musicale di base per bambini **
2.1.0 Costituiscono validi titoli d’accesso alle graduatorie per le materie strumentali fondamentalmente tutti i diplomi idonei per l’insegnamento conseguiti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato equiparato, a condizione che la materia artistica “centrale” del corso di studio assolto e dell’abilitazione all’insegnamento ottenuta si riferisca allo strumento per cui si richiede l’inserimento in graduatoria.
2.1.1 Come previsto nell’allegato 1 dell’accordo di comparto del 27 giugno 2013, parte B), punti 2.2 e 2.3, e dall’articolo 9, comma 6 del regolamento, i titoli di studio qui di seguito indicati sono dichiarati idonei espressamente per l’insegnamento nelle scuole di musica provinciali e – esclusivamente a tal fine – non sono soggetti all’obbligo di riconoscimento da parte dell’autorità competente.
Non si tratta di un’elencazione esaustiva, in quanto l’elenco potrà essere integrato da ulteriori titoli di studio, dichiarati idonei da una commissione di esperti dopo un’attenta valutazione. L’elenco sarà integrato con decreto del Direttore/della Direttrice della Ripartizione Personale e verrà successivamente pubblicato sul sito della Provincia.
Pertanto, l’Amministrazione raccomanda a tutti gli interessati di presentare all’Ufficio provinciale competente la domanda di inserimento in graduatoria, allegando comunque gli attestati dei titoli di studio e dell’abilitazione all’insegnamento conseguiti, anche qualora essi non siano espressamente indicati nell’elenco.
Denominazione Acquisito/a presso:
Abilitazione all’insegnamento strumentale A077 Istituto di alta formazione musi- cale / Conservatorio italiano
Diploma accademico „Instrumental(Gesangs)pädagogik IGP“ e abilitazione all’insegnamento nelle scuole di musica austriache (la materia artistica centrale / “zentrales künstlerisches Xxxxx- fach“ deve corrispondere alla materia di insegnamento richiesta)
Istituto di alta formazione musi- cale (Austria)
“Lehramtsstudium Musikerziehung A1” se abbinato al “Lehramts- studium Instrumentalmusikerziehung A2”, inclusa l’abilitazione all’insegnamento (la prima materia artistica / “erstes künstleri- sches Hauptfach” deve corrispondere alla materia di insegna- mento richiesta)
Università (Austria)
Abilitazione A031/A032 (non essendo titolo per l’accesso all’in- segnamento strumentale bensí di educazione musicale nelle scuole medie e superiori), solo con esclusivo riferimento alle materie:
a) “Educazione musicale di base per bambini“ nelle scuole di musica italiane
b) „Vokalausbildung“ nelle scuole di musica tedesche e ladine, a condizione che sia abbinato al diploma italiano di Conser- vatorio di vecchio ordinamento in „canto“ o in „Lied und Oratorium“ o al diploma accademico di primo livello in
„canto“ o in „Lied und Oratorium“.
Istituto di alta formazione musi- cale / Conservatorio italiano
2.1.2 Per l’accesso alle graduatorie per le materie di insegnamento contrassegnate da doppio asterisco ** (“Vokalausbildung”, “Elementare Musikpädagogik/Singen”, Educazione musicale di base per bambini, Canto moderno e jazz, nonché per le materie strumentali per le quali alle università e ai conservatori stanno per essere istituiti solo ora specifici indirizzi di studio artistico-pedagogici) vengono qui di seguito riportati degli esempi concreti di titoli idonei. Anche in tal caso vale il principio di cui al punto 2.1.1, ossia che l’elencazione potrà essere integrata con decreto del Direttore/della Direttrice della Ripartizione Personale.
BASSO ELETTRICO 1. Corso di diploma accademico di primo livello in basso elettrico
(attualmente il corso è offerto, per esempio, al Conservatorio
„F.A.Bonporti“ di Trento, Dipartimento di nuove tecnologie e
linguaggi musicali) e di seguito su tale base l’abilitazione all’in- segnamento A077 in Popular Music, che verosimilmente verrà istituito presso il Conservatorio „X. Xxxxxxxxxx“ di Bolzano
2. Diploma “IGP - Studienrichtung Jazz und Popularmusik“ con materia artistica centrale / “zentrales künstlerisches Fach Jazz- Bass“ (attualmente il corso è offerto, per esempio, al conservatorio di Klagenfurt)
CHITARRA ELETTRICA 1. Xxxxx di diploma accademico di primo livello in chitarra jazz
(attualmente il corso è offerto, per esempio, al Conservatorio
„F.A.Bonporti“ di Trento, Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali) e di seguito su tale base l’abilitazione all’insegnamento A077 in Popular Music, che verosimilmente verrà istituito presso il Conservatorio „X. Xxxxxxxxxx“ di Bolzano
2. Diploma “IGP - Studienrichtung Jazz und Popularmusik“ con materia artistica centrale / “zentrales künstlerisches Fach Jazz- Gitarre“
„ELEMENTARE MUSIKPÄDAGOGIK SINGEN“
(PEDAGOGIA MUSICALE ELEMENTARE / CANTO)
1. Abilitazione „Musik- und Bewegungserziehung“ (attualmente p.e. a Vienna)
2. Abilitazione „Elementare Musik- und Tanzerziehung“ (attualmente
p.e. a Salisburgo)
3. „Lehramtsstudium Musikerziehung A1“ se abbinato al “Lehramts- studium Instrumentalmusikerziehung A2”, inclusa l’abilitazione all’insegnamento (prime materie artistiche / “erstes künstlerisches Hauptfach“ “Gesang” o “Chorleitung”).
„HACKBRETT“ (SALTERIO TEDESCO)
1. Oltre alle specifiche abilitazioni all’insegnamento di “Hackbrett” acquisite in uno Stato membro dell’Unione Europea:
2. Musikdidaktikstudium mit Schwerpunkt Volksmusik presso il Conservatorio „X. Xxxxxxxxxx“ di Bolzano e di seguito su tale base un biennio di prosecuzione, che verosimilmente verrà istituito presso lo stesso Conservatorio, oppure il corso di studio “IGP- Hackbrett”
„STEIRISCHE HARMONIKA“ (FISARMONICA DIATONICA)
1. Oltre alle specifiche abilitazioni all’insegnamento di „Steirische Harmonika” acquisite in uno Stato membro dell’Unione Europea:
2. Musikdidaktikstudium mit Schwerpunkt Volksmusik presso il Conservatorio „X. Xxxxxxxxxx“ di Bolzano e di seguito su tale base un biennio di prosecuzione, che verosimilmente verrà istituito presso lo stesso Conservatorio, oppure il corso di studio “IGP- Steirische Harmonika“
„TIEFES BLECH (POSAUNE, EUPHONIUM; TENORHORN)“
TROMBONE:
Abilitazione all’insegnamento per trombone
„HOHES BLECH (TROMPETE; FLÜGELHORN) TROMBA
„VOKALAUSBILDUNG“ FORMAZIONE VOCALE
Abilitazione all’insegnamento per tromba
1. L’abilitazione all’insegnamento A031/A032 se in abbinamento al diploma di conservatorio di vecchio ordinamento in „canto“ o in
„Lied und Oratorium“ o al diploma accademico di primo livello in
„canto“ o in „Lied und Oratorium“
2. “Lehramtsstudium Musikerziehung A1“ se abbinato al “Lehramts- studium Instrumentalmusikerziehung A2”, inclusa l’abilitazione all’insegnamento (prime materie artistiche / “erstes künstlerisches Hauptfach“ “Gesang” o “Chorleitung”)
„ZITHER“ (CETRA) 1. Oltre alle specifiche abilitazioni all’insegnamento di „Zither”
acquisite in uno Stato membro dell’Unione Europea:
2. Musikdidaktikstudium mit Schwerpunkt Volksmusik presso il Conservatorio „X. Xxxxxxxxxx“ di Bolzano e di seguito su tale base un biennio di prosecuzione, che verosimilmente verrà istituito presso lo stesso Conservatorio, oppure il corso di studio “IGP- Zither”
CANTO MODERNO E JAZZ Corso di diploma accademico di primo livello in canto jazz
(attualmente il corso è offerto, per esempio, al Conservatorio
„F.A.Bonporti“ di Trento, Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali) e di seguito su tale base un’abilitazione all’insegnamento A077
EDUCAZIONE MUSICALE DI BASE PER BAMBINI
Abilitazione A031/A032
KEYBOARD Corso di diploma accademico di primo livello in tastiere elettroniche (attualmente il corso è offerto, per esempio, al Conservatorio „F.A.Bonporti“ di Trento, Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali) e di seguito su tale base un’abilitazione all’insegnamento A077
2.1.3 In caso di titoli accademici idonei per l’insegnamento ovvero abilitazioni all’insegnamento, conseguiti dopo un regolare corso di studi di durata inferiore a otto semestri, l’Amministrazione si riserva – ai fini dell’inserimento in graduatoria ai sensi della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali – di richiedere una misura compensativa in forma di tirocinio di adattamento o di prova attitudinale.
3. D o m a n d e
3.1 A partire dal 1° gennaio di ogni anno le materi e di insegnamento per le quali si può fare domanda mediante inserimento nella relativa graduatoria sono pubblicate sul sito internet della Provincia e alle bacheche dell’Area delle scuole di musica tedesche e ladine o delle scuole italiane, delle singole direzioni scolastiche delle scuole di musica nonché alla bacheca della Ripartizione Personale. Se l’amministrazione dovesse modificare per motivi organizzativi la data del 1° gennaio, ciò verrà reso n oto per tempo e in forma opportuna.
3.2 Per le domande di docenza alle scuole di musica e l’inserimento in graduatoria si utilizza il modello predisposto dall’Amministrazione provinciale. Tutte le parti del modello sono da compilare scrupolosamente, compreso l’allegato per la descrizione dell’esperienza professionale, qualora ne ricorra il caso. La domanda e l’allegato devono essere sottoscritti; la sottoscrizione della domanda è considerata valida anche per il curriculum vitae, ma non viceversa!. Le attestazioni sul possesso di titoli di studio e di esperienza professionale, sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà devono essere chiare e univoche, altrimenti non vengono prese in considerazione dall’Amministrazione. Allegare, in aggiunta, copie semplici dei titoli di studio e degli attestati, può semplificare al competente ufficio provinciale l’identificazione e la classificazione dei titoli di studio e quindi la loro corretta valutazione.
3.3 Le graduatorie sono formate una volta all’anno e restano valide per la durata di un anno scolastico. Le domande di inserimento in graduatoria devono essere presentate presso la Provincia di Bolzano, Ripartizione Personale, entro il 31 marzo alle ore 12:00.
⮚ Oltre alla consegna di persona della domanda all’info-Point dell’Ufficio assunzioni personale, ne è consentito l’inoltro anche per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o e-mail (come file Pdf).
⮚ In tutti i tre casi ultimi citati alla domanda deve essere contestualmente allegata una fotocopia leggibile di un documento di identità valido dell’aspirante.
⮚ La fotocopia del documento non è necessaria se la domanda viene inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo specificato nel modello di domanda. Attenzione: la posta elettronica certificata è valida solamente se intestata a proprio nome, secondo le modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
⮚ Si considerano inoltrate in tempo anche le domande spedite entro le ore 12.00 del 31 marzo con raccomandata con ricevuta di ritorno. È determinante in tal caso il timbro a data dell’ufficio postale accettante, che deve contenere data e ora.
⮚ Se il termine del 31 marzo scade in giorno festivo o di chiusura degli uffici provinciali, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo o di apertura degli uffici stessi.
3.4 Non appena sarà possibile attivare la modalità giuridiche e tecniche di compilazione delle domande sul sito internet della Provincia, le domande e le dichiarazioni connesse potranno essere inoltrate validamente anche in tal modo. Nell’ambito delle specifiche normative in vigore, potranno essere ammesse ulteriori forme tecniche di presentazione di domande o di interscambio di informazioni.
3.5 Conferma della domanda: la domanda mantiene validità per due anni dall’entrata in vigore della graduatoria definitiva – di regola quindi dal 5 luglio – successivamente decade e con essa anche l’inserimento in graduatoria. Chi desidera permanere ancora in graduatoria, deve confermare la propria domanda prima della scadenza dei due anni. Attenzione! La conferma della domanda deve pervenire entro il 31 marzo. Il modello di cui al punto 3.2 è utilizzabile anche per la conferma.
Se sulla base dell’inserimento in graduatoria si instaura un’assunzione a tempo determinato, per l’intera durata del rapporto di lavoro la conferma della domanda non è necessaria. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro la domanda già presentata resta valida ancora per i successivi due anni. Va fatta attenzione comunque al termine di scadenza annuale posto al 31 marzo.
3.6 Aggiornamento di informazioni: le informazioni relative a situazioni variabili – come per esempio l’esperienza professionale o formazione aggiuntiva possono essere aggiornate annualmente.
3.7 In caso di cancellazione dalla graduatoria per qualsivoglia motivo, agli/alle aspiranti non viene restituita la documentazione inoltrata. Questa viene conservata per due anni e quindi eliminata, per cui è consigliabile non consegnare originali.
3.8 È previsto l’annullamento degli incarichi e la permanente esclusione dalle graduatorie con le conseguenze penali previste dalla legge, per gli/le aspiranti indebitamente inseriti in graduatoria o che abbiano conseguito incarichi sulla base di dichiarazioni non veritiere o di documenti falsi.
3.9 Esame di lingua: Chi ha assolto la scuola media di secondo grado (scuole superiori) in una lingua che non corrisponde a quella di insegnamento della scuola di musica a cui aspira, viene inserito o inserita in graduatoria con riserva. La riserva è sciolta non appena l’aspirante abbia superato l’esame di lingua indetto precedentemente alla scelta del posto. Chi non lo supera è cancellato dalla graduatoria.
La commissione incaricata di svolgere l’esame di lingua viene nominata secondo le disposizioni di cui al Regolamento, valide per le commissioni d’esame delle procedure di valutazione. La Ripartizione Personale determina i criteri per lo svolgimento degli esami di lingua, tra cui i diversi gradi di difficoltà per gruppi con distinte esigenze di insegnamento.
4 . F o r m a z i o n e e g e s t i o n e d e l l e g r a d u a t o r i e
4.0 Le graduatorie degli insegnanti e delle insegnanti di musica si formano una volta all’anno per singola materia di insegnamento e costituiscono la base per le assunzioni provvisorie nell’anno scolastico successivo.
4.1 Madrelingua: oltre a quanto sopra le graduatorie sono suddivise tra tedesche, italiane e ladine, a seconda della lingua di insegnamento delle scuole di musica, che nella maggior parte dei casi corrisponde anche alla madrelingua delle persone richiedenti (vedi il modello di domanda).
Le interessate e gli interessati di madrelingua ladina possono richiedere l’inserimento, oltre che nelle graduatorie ladine, anche in quelle tedesche o italiane, a seconda della circostanza che abbiano assolto una scuola superiore con lingua di insegnamento tedesca o italiana. Per chi si fosse diplomato in una scuola superiore delle località ladine è possibile l’inserimento in tutte e tre le graduatorie (cfr. la norma di attuazione DPR 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche e integrazioni). Il riferimento è alla lingua dell’esame di Stato corrispondente.
Le e gli aspiranti di madrelingua ladina devono essere in ogni caso in possesso del cd. patentino di trilinguismo (lingue tedesca, italiana e ladina) di livello “A”.
4.2 Valutazione della documentazione inoltrata
La documentazione inoltrata con la domanda e riguardante la formazione e l’esperienza professionale viene valutata sulla base die presenti criteri. La documentazione sotto forma di autocertificazioni, di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà o altra forma idonea può essere presa in considerazione solo se espressa in modo chiaro e univoco.
A) Formazione: titoli di studio:
Per il voto del titolo di studio richiesto per l’inserimento in graduatoria, se superiore ai punteggi sotto indicati, sono assegnati 30 punti:
- se superiore a „buono“
- se superiore a 8/10
- se superiore a 91/100
- se superiore a 101/110
Se il requisito formativo per l’inserimento in graduatoria è composto da due titoli abbinati, viene valutata la votazione del titolo accademico superiore; se i titoli accademici sono dello stesso livello, si considera il voto migliore.
B) Formazione aggiuntiva
La documentazione su eventuale formazione ulteriore viene valutata come segue:
• Per un ulteriore diploma universitario di secondo grado nella stessa materia strumentale o di musica
• Per un ulteriore diploma universitario di secondo grado in un’altra materia strumentale o di musica
• Per un ulteriore diploma universitario di primo grado in un’altra materia strumentale o di musica
• Per un ulteriore diploma universitario di secondo grado in una materia non musicale
12 punti
9 punti
6 punti
6 punti
• Per un ulteriore diploma universitario di primo grado in una materia non musicale
C) Documentazione dell’esperienza professionale
3 punti
L’esperienza professionale può essere valutata solamente se dalla documentazione relativa risultano univocamente le date di inizio e fine del periodo in questione.
I. L’insegnamento di musica o strumentale in una istituzione scolastica pubblica o privata può essere valutato fino a 30 punti massimi come segue, indipendentemente dal fatto che sia stato svolto prima o dopo il termine degli studi relativi:
• Per l’insegnamento della materia di cui alla graduatoria, a partire da 24 ore settimanali o più, per ogni mese intero
1 punto
• Per l’insegnamento della materia di cui alla graduatoria, sotto le 24 ore settimanali: in base al relativo rapporto
• Per l’insegnamento di un’altra materia di musica o strumentale a partire da 24 ore settimanali o più, per ogni mese
0,5 punti
• Per l’insegnamento di un’altra materia di musica o strumentale sotto le 24 ore settimanali: in base al relativo rapporto
II. Per l’insegnamento di una materia non musicale, purché con durata di almeno 7 mesi: per una sola volta, trascurando eventuali periodi di insegnamento aggiuntivi:
6 punti
III. Solo con riferimento alle graduatorie per „Elementare Musikpädagogik/Singen“ ed „Educazione musicale di base per bambini“: per il servizio presso scuole materne pubbliche con mansioni pedagogiche, purché con durata di almeno 7 mesi: per una sola volta, trascurando eventuali periodi di servizio aggiuntivi:
IV. Per esperienza in orchestre, nella propria materia, purché sulla base di un contratto di lavoro, una sola volta:
6 punti
6 punti
In caso di parità di punteggio si osservano, nell’ordine, i seguenti criteri di preferenza (in base all’articolo 23 del Regolamento):
a) alla rappresentanza di genere nel corrispondente profilo professionale: viene preferito il genere sottorappresentato; la rappresentanza di genere per i diversi profili professionali è calcolata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno;
b) al servizio prestato presso una pubblica amministrazione, senza che nel periodo utile alla valutazione si sia dato luogo a rilievi secondo le norme vigenti;
c) all’età: viene preferito il candidato o la candidata più giovane.
In caso di ulteriore parità la preferenza è attribuita con riferimento alla normativa statale.
4.3 Struttura della graduatoria: indipendentemente dal posizionamento in base al punteggio raggiunto in base alla valutazione della documentazione inoltrata, di cui al punto 4.2, hanno rilievo per l’articolazione della graduatoria i seguenti principi:
I. Al vertice della graduatoria si trova un primo settore formato dagli/dalle idonei/idonee, cioè da quel personale insegnante che, nelle procedure concorsuali della rispettiva materia, è risultato
„idoneo all’insegnamento nelle scuole di musica della Provincia “ – vedi punto 6.
Non appena una insegnante / un insegnante è ammesso alla procedura d’esame, la sua posizione in graduatoria si consolida. Da tale momento in poi l’insegnante non può più essere superato da aspiranti posizionati meno favorevolmente, anche se essi /esse avessero maggiore servizio provinciale o se nel corso del tempo avessero sommato più punteggio.
Nel settore degli idonei si trova anche quel personale insegnante che è stato ammesso d’ufficio alla procedura concorsuale, che tuttavia per fondati motivi ha potuto rinviare la partecipazione obbligatoria e che ha diritto di mantenere la propria posizione in graduatoria. Rientrano nella categoria dei fondati motivi in ogni caso le diverse forme di astensione dal lavoro a tutela della maternità e della paternità, la malattia, casi gravi o particolari.
La possibilità di rinvio riguarda sempre la durata della procedura.
Chi non viene ammesso al concorso per mancanza di requisiti – per esempio per un incarico di insegnamento troppo breve – viene superato in graduatoria da chi è stato ammesso.
II. Rientrano nel secondo settore della graduatoria quelle insegnanti / quegli insegnanti che hanno già insegnato la rispettiva materia in una scuola di musica della Provincia e che quindi sono posizionati con precedenza. Essi sono posizionati in ordine decrescente di anzianità di servizio; in caso di lavoro a tempo parziale conta l’intero periodo, se il rapporto ammonta ad almeno il 30% del tempo pieno.
Chi è incaricato per chiamata diretta dopo l’esaurimento della graduatoria e al momento della chiamata è in possesso della formazione necessaria per l’insegnamento della materia, dell’abilitazione all’insegnamento e si fa inserire in seguito nella corrispondente graduatoria, ha un limitato titolo al riconoscimento della precedenza: si considera esclusivamente il servizio di insegnamento dell’ultimo anno scolastico prima di quello a cui si riferisce l’inserimento in graduatoria, cioè un periodo massimo di 7 mesi fino al 31 marzo, cioè fino al termine per le domande.
Perdita della precedenza: chi è posizionato in graduatoria con precedenza, viene cancellato per qualsivoglia motivo e chiede il reinserimento, ha perso il diritto alla precedenza: al reinserimento, il servizio provinciale nella rispettiva materia è azzerato. Per la valutazione dell’esperienza professionale, invece, il periodo non va perduto.
III. Il terzo settore ospita i precedentemente idonei. Docenti che erano posizionati con idoneità al vertice della graduatoria, hanno – dopo la cancellazione e il reinserimento – il vantaggio di essere posizionati come primi nella categoria delle persone senza servizio provinciale (precedenza). In caso di più aspiranti precedentemente idonei il posizionamento è determinato dal punteggio raggiunto secondo il punto 4.2.
Sono posizionati come i precedentemente idonei anche i docenti che dopo le dimissioni da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato hanno richiesto la riammissione in servizio nella materia già insegnata, per la quale sono in possesso dell’abilitazione. È necessario il parere positivo dell’ufficio provinciale competente per l’assunzione del personale insegnante.
IV. Nel quarto settore trovano posto le e gli insegnanti con idoneità in un’altra materia. Il posizionamento nell’ambito di questo settore è determinato dal punteggio di cui al punto 4.2.
V. Al quarto settore seguono tutti gli altri aspiranti e le altre aspiranti che si collocano in ordine di punteggio decrescente in base al punto 4.2. In caso di parità di punteggio valgono i criteri di preferenza secondo l’articolo 23 del Regolamento.
4.3.1 Ai sensi dell’articolo 32 dell’accordo di comparto per il personale insegnante della Provincia del 27 giugno 2013, a partire dall’anno scolastico 2015/16 la struttura delle graduatorie viene sensibilmente influenzata, inoltre, dalle disposizioni sull’attestato di bilinguismo: con riferimento al personale insegnante senza servizio provinciale nella rispettiva materia, inserito nelle graduatorie per l’anno scolastico 2015/16, l’attestato di bilinguismo o un titolo equipollente valgono quale titolo di preferenza.
4.3.2 La norma transitoria sull’assunzione di personale insegnante nelle scuole provinciali (articolo 47 del Regolamento) prevede che le e gli insegnanti oggetto della disposizione, i cosiddetti Altsupplenten, previo superamento di un esame d’ammissione, vengano inseriti nelle graduatorie provinciali per l’anno scolastico 2014/15.
Nella graduatoria 2014/15 essi sono posizionati davanti al personale che nell’anno scolastico 2013/2014 non ha prestato servizio oppure ha prestato servizio sprovvisto del titolo di studio o professionale richiesto, fatta eccezione per quanti sono in possesso di un titolo di studio o professionale conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, ancorché non riconosciuto.
In base all’articolo 46 del medesimo Regolamento le scadenze citate possono essere rideterminate sulla base delle esigenze organizzative.
4.4 Le graduatorie provvisorie sono pubblicate per la presa in visione ogni anno, dal 16 al 30 giugno compreso, in internet e presso le sedi della Ripartizione Personale e delle aree scuole di musica in lingua tedesca e ladina ovvero italiana. Durante tale periodo le aspiranti e gli aspiranti sono invitati a segnalare presunti errori nella formazione della graduatoria. Possono anche essere regolarizzate dichiarazioni già fatte nella domanda consegnata o la documentazione. Non è invece consentito presentare documenti nuovi o inserire nuove dichiarazioni.
4.5 Sono quindi approvate dal direttore / dalla direttrice della Ripartizione Personale le graduatorie definitive che vengono pubblicate entro il 5 luglio in internet e nelle sedi della Ripartizione Personale e delle aree sopra nominate. In occasione della pubblicazione vengono rese note anche le previste scadenze per la scelta dei posti.
4.6 Le esclusioni dalla graduatoria e le variazioni nel posizionamento vengono disposte con apposito provvedimento se non sono già motivate da disposizioni di legge. Le esclusioni e le variazioni nel posizionamento di singole / singoli aspiranti possono avere effetti anche su altre persone inserite nella stessa graduatoria. Tali effetti non sono comunicati personalmente ai singoli interessati o interessate, L’Amministrazione fornisce comunque, nei modi più opportuni, le necessarie informazioni.
È in ogni caso possibile presentare ricorso gerarchico alla Giunta provinciale contro il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive entro 30 giorni dalla pubblicazione delle stesse (legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17).
4.7 Cancellazione dalla graduatoria. Indipendentemente da ulteriori casi di cancellazione previsti dalle leggi vigenti, valgono le seguenti disposizioni.
4.7.1 È cancellato dalla graduatoria:
a) chi non possiede – o non possiede più – tutti i requisiti per l’assunzione all’impiego provinciale, compresa l’idoneità psicofisica;
b) chi non conferma la propria domanda prima dello scadere del termine biennale di validità (vedi punto 3.5);
c) chi non si presenta all’esame di lingua o non lo supera (vedi punto 3.9);
d) chi non si presenta alla scelta del posto (vedi punto 5 e le possibili eccezioni di cui al punto 4.7.2);
e) Xxx non accetta l’offerta di un incarico senza un motivo fondato, riconosciuto come tale dall’Amministrazione (vedi punto 5 e le possibili eccezioni di cui al punto 4.7.2);
f) chi dopo l’accettazione del posto si ritira da un incarico a tempo pieno o parziale e chi da tali incarichi si dimette durante l’anno scolastico (vedi punto 5);
g) chi non presenta la documentazione necessaria entro il termine fissato dall’Amministrazione, senza un fondato motivo;
h) chi non assume servizio, senza fondato motivo, entro il termine concordato;
i) chi rende dichiarazioni non veritiere o usa documenti falsi (vedi articolo 14 del Regolamento);
j) chi ha sottoscritto per la medesima materia un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
k) chi non supera il periodo di prova (vedi punto 4.7.3);
l) chi incorra nello scioglimento del rapporto di lavoro (vedi punto 4.7.3);
m) chi, in relazione all’obbligatoria procedura di concorso, rifiuta di partecipare o interrompe la propria partecipazione (vedi punto 6);
n) chi riporta una valutazione globale negativa nella procedura concorsuale (vedi punto 6).
4.7.2 Le persone inserite in graduatoria con idoneità mantengono la propria posizione anche se non si presentano alla scelta del posto o non accettano alcun posto. Il mantenimento è possibile una sola volta e al massimo per la durata di due anni scolastici consecutivi. Prima del decorso dei due anni scolastici, in base al punto 3.5 la domanda di inserimento in graduatoria dev’essere confermata entro la scadenza del
31 marzo; in occasione della successiva scelta dei posti valgono le relative disposizioni sulla cancellazione secondo il punto 4.7.1.
4.7.3 Se la risoluzione del rapporto di lavoro si ripete per persistente insufficiente rendimento, non è più possibile l’inserimento nelle graduatorie delle insegnanti e degli insegnanti di musica.
Lo stesso vale in caso di risoluzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova. La Ripartizione Personale in presenza di fondati motivi e sentita l’Area competente può disporre tuttavia che il personale interessato sia inserito ancora in graduatoria.
Se la risoluzione del rapporto di lavoro si ripete per uno dei motivi riportati ai precedenti paragrafi 1 e 2 o è disposta per motivi disciplinari, si è cancellati da tutte le graduatorie, decadendo dal diritto di iscriversi in qualsiasi graduatoria provinciale.
4.7.4 La cancellazione dalla graduatoria ha come conseguenza:
1. in ogni caso la perdita della precedenza come da punto 4.3 II.
2. è necessario chiedere nuovamente l’inserimento in graduatoria, se consentito nel caso concreto.
5 . E l e n c o d e i p o s t i , s c e l t a d e l p o s t o
e a s s e g n a z i o n e d i i n c a r i c h i d i i n s e g n a m e n t o
5.1 Elenco dei posti: Nel rispetto del contingente massimo stabilito dalla Giunta provinciale, entro il 30 giugno di ogni anno le Aree delle scuole di musica tedesche e ladine nonché delle scuole italiane determinano i posti che nell’anno scolastico seguente saranno disponibili per gli incarichi annuali e per gli incarichi di supplenza e li riepilogano in un elenco.
L’elenco è pubblicato in internet e all’albo della Ripartizione Personale e delle rispettive Aree delle scuole di musica.
Le citate Xxxx rendono note eventuali modifiche nell’elenco fino a poco prima della scelta dei posti, tra l’altro anche i posti di supplenza disponibili per periodi inferiori all’anno scolastico. Le modifiche emerse sono inserite nell’elenco.
Posti con un orario di lavoro settimanale sotto il 30% di un incarico a tempo pieno possono non comparire nel citato elenco.
5.2 Non sono disponibili alla scelta i posti assegnati nuovamente, mediante proroga dell’incarico, a personale insegnante assunto a tempo determinato. Per poter chiedere tale proroga dell’incarico, l’insegnante deve essere in possesso dell’idoneità per la relativa materia e deve avere almeno tre anni di servizio d’insegnamento di quella materia nella stessa Direzione scolastica o nelle stesse Direzioni.
5.3 Scelta del posto: i posti disponibili per gli incarichi annuali e per le supplenze vengono assegnati nell’ordine della relativa graduatoria mediante la scelta del posto. Questa ha luogo di regola ad agosto di ogni anno. Le scadenze precise per le singole materie sono rese note entro il 20 luglio mediante pubblicazione in internet e affissione all’albo dell’Area interessata.
Le aspiranti e gli aspiranti in occasione della scelta dei posti possono farsi rappresentare da una persona di propria fiducia a ciò espressamente delegata. I dipendenti della Ripartizione Personale non possono essere delegati.
L’accettazione del posto avviene mediante sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione o direttamente del contratto di lavoro a tempo determinato. Non è ammissibile vincolare l’accettazione a clausole o accettare un posto con riserva. L’alternativa all’accettazione incondizionata del posto è unicamente la rinuncia al posto.
Chi interviene in ritardo alla scelta del posto, sceglie dopo il suo arrivo.
5.4 Precedenza alla scelta del posto: le aspiranti e gli aspiranti con legittimo titolo all’applicazione dell‘articolo 21 o dell’articolo 33, commi 5 e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono inoltrare entro il 20 luglio di ogni anno la relativa richiesta, unitamente alla documentazione del caso, all’Ufficio personale delle scuole (Ripartizione Personale dell’Amministrazione provinciale, 00000 Xxxxxxx, xxx Xxxxx, 00).
La persona che ha diritto all’applicazione della legge 104/1992 sceglie il posto come prima della propria categoria *
• se si trova in graduatoria in posizione favorevole per quanto riguarda il numero dei posti da assegnare (per esempio se si trova entro i primi 5 posti nel caso vi siano da assegnare 5 posti),
• se il diritto all’applicazione della legge sussiste ancora al momento della scelta del posto.
*(categoria 1: idonei; categoria 2: insegnanti con servizio provinciale nella specifica materia; categoria 3: tutti coloro che sono posizionati successivamente senza servizio provinciale nella materia)
Se nella stessa categoria la precedenza spetta a più di una, le persone interessate scelgono una dopo l’altra, in base alla loro posizione in graduatoria.
Le richieste inoltrate dopo il 20 luglio vengono prese in considerazione in occasione della scelta del posto dell’anno successivo, se a tale data il diritto sussiste ancora.
Le disposizioni di favore di cui alla legge 104/1992 concedono la precedenza alla scelta del posto, non già una riserva di posti.
5.5 Cancellazione alla scelta del posto: per i seguenti motivi le candidate e i candidati sono cancellati dalla graduatoria, tuttavia vi si possono nuovamente inserire alla successiva scadenza (vedi le possibili eccezioni di cui al punto 4.7.2):
⮚ se non si presentano alla scelta del posto, indipendentemente dal motivo,
⮚ se in occasione della scelta del posto non accettano alcun posto senza che ricorra uno dei fondati motivi riconosciuti come tali dall’Amministrazione.
Chi rifiuta un incarico di insegnamento con orario di lavoro settimanale sotto il 30% di un incarico a tempo pieno non viene cancellato.
5.5.1 Chi si ritira da un incarico accettato o si dimette da esso durante l’anno scolastico, viene cancellato dalla graduatoria della relativa materia e ne è escluso anche per il successivo anno scolastico. L’insegnante in questione, in presenza di comprovati gravi motivi, può chiedere che non si proceda alla cancellazione. L’Amministrazione in tal caso decide tenuto conto dell’interesse e delle esigenze del servizio.
5.6 Inserimento con riserva: se nella fase di formazione della graduatoria l’identificazione e la classificazione del titolo di studio estero di cui al punto 2.2 non è conclusa, l’inserimento in graduatoria viene effettuato con riserva. Se al momento della scelta del posto non fosse ancora stato possibile sciogliere la riserva, l’aspirante in questione sceglie, indipendentemente dalla posizione in graduatoria, solo d o p o tutte le aspiranti e gli aspiranti inseriti senza riserva. Se si giunge al contratto di lavoro, per il corrispondente servizio di insegnamento non si ha diritto al riconoscimento della precedenza.
5.7 Limitazione dei requisiti d’accesso: qualora per la copertura di un posto, secondo l’annotazione nell’elenco dei posti sia più opportuna una specializzazione, una determinata materia caratterizzante o una qualificazione professionale specifica, il posto viene offerto in ordine di graduatoria esclusivamente alle persone che ne sono in possesso.
5.8 Alla scelta del posto l’insegnante concorda un colloquio di presentazione con la competente Direzione scolastica.
5.9 Copertura dei posti dopo la chiusura della fase della scelta del posto: gli incarichi non ancora distribuiti al termine della scelta dei posti e quelli che per svariati motivi diventano disponibili nel corso dell’anno scolastico, sono assegnati secondo le seguenti priorità e criteri:
I. La direzione scolastica li assegna prioritariamente a insegnanti a tempo indeterminato o determinato della singola scuola che siano disponibili ad aumentare il proprio carico orario fino al raggiungimento del tempo pieno – eventualmente anche dopo la suddivisione dell’incarico – sempre che gli orari siano tra loro compatibili.
II. Se non è possibile l’assegnazione dell’incarico nell’ambito della propria scuola, la direzione scolastica cerca di assegnare il posto o sue porzioni nell’ambito della graduatoria (escluse le persone cancellate in base al punto 5.5), rispettandone l’ordine con le seguenti condizioni:
a) con riferimento al monte ore deve essere possibile integrare l’incarico di insegnamento esistente (in tutto non oltre le 24 ore settimanali);
b) l’orario dell’incarico già esistente dev’essere compatibile con quello dell’incarico da assegnare;
c) è da evitare il sorgere di spese di viaggio incongrue.
III. Chiamata diretta: se non si riesce a coprire il posto sulla base della graduatoria, può venire incaricata della docenza per chiamata diretta una persona a ciò idonea, se necessario anche non in possesso dei requisiti di studio e professionali previsti (vedi punto 7.1).
5.10 Cancellazione e chiamata diretta: chi, per qualsivoglia motivo, non possa più inserirsi nella graduatoria di una determinata materia, solo in casi eccezionali, previa esauriente motivazione da parte della direzione scolastica ed approvazione da parte della relativa direzione di Area, potrà essere chiamato direttamente per la stessa materia. Nel caso di un eventuale reinserimento in graduatoria, ai fini del diritto di precedenza, il servizio di insegnamento eventualmente prestato nel periodo di esclusione dalla graduatoria non potrà più venire considerato.
Questa disposizione è estesa alle graduatorie di tutte le materie d’insegnamento, conformemente al provvedimento di esclusione.
5.11 Se ai sensi del punto 5.9 vi è un incarico di insegnamento da assegnare, questo può essere offerto anche via posta elettronica, con un messaggio SMS o telefonicamente. Se non vi è risposta all’offerta entro 24 ore, viene contattata la persona che segue in graduatoria. Come prova per l’avvenuta offerta è sufficiente il verbale della telefonata o la documentazione del messaggio di posta elettronica o dell’invio dell‘SMS.
5.12 L’insegnante, mediante la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica, dà in ogni caso il proprio consenso a che l’Amministrazione utilizzi tale indirizzo per ogni genere di comunicazione con l’insegnante stesso.
5.13 Nel caso in cui dei posti già conferiti vengano aboliti, il relativo personale insegnante è licenziato nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni. In questo periodo il personale è a disposizione della direzione scolastica e può essere impiegato anche per compiti di altri profili professionali.
5.14 Il periodo di prova per l’assunzione a tempo determinato è disciplinato dall’articolo 13 del contratto di comparto per il personale insegnante provinciale del 27 giugno 2013.
6 . P r o c e d u r e d i c o n c o r s o
6.0 Condizione necessaria per l’assunzione a tempo indeterminato nell’Amministrazione provinciale è anche per l’insegnante di musica il superamento di un concorso pubblico. Per verificare le competenze necessarie al profilo e ai suoi molteplici compiti, è stato strutturato appositamente un concorso specifico per il personale insegnante:
Nel corso di un anno scolastico vengono esaminate le competenze tecnico-disciplinari, le competenze didattico-metodologiche, le competenze educative e quelle comunicative e di collaborazione in capo all’insegnante direttamente sul posto di lavoro a scuola. Un incarico di insegnamento e l’effettiva presenza a scuola sono quindi condizione necessaria per poter svolgere la procedura di concorso.
Tendenzialmente l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di svolgere ogni anno i concorsi relativi a tutte le materie d’insegnamento. Se tuttavia si stima un numero particolarmente elevato di partecipanti, a motivo del conseguente impegnativo carico di lavoro delle singole scuole, l’Amministrazione può limitare i bandi solo a singole materie.
Ai sensi dell’articolo 13 del contratto di comparto per il personale insegnante provinciale del 27 giugno 2013, con l’avvio della procedura di concorso per l’acquisizione dell’idoneità comincia anche il periodo di prova definitivo.
6.1 Ammissione d‘ufficio: il personale insegnante che, sulla base della propria posizione in graduatoria, ha ottenuto un contratto di lavoro a tempo determinato, è ammesso d’ufficio alla procedura di concorso,
a) se ha già insegnato la stessa materia in una scuola di musica della Provincia per almeno 9 mesi durante 3 anni scolastici, per almeno 8 ore settimanali,
b) se il contratto di lavoro in corso si riferisce almeno al periodo dal 1° settembre fino al termine dell’attività d’insegnamento e
c) se riguarda un monte ore di almeno il 50 % di un incarico a tempo pieno.
In base a particolarità della specifica materia in casi limitati l’Amministrazione può disporre l’ammissione anche in presenza di un monte ore inferiore.
6.2 Il personale insegnante ammesso alla procedura di concorso è obbligato a prendervi parte. Chi supera positivamente la procedura è riconosciuto idoneo all’insegnamento nelle scuole di musica della Provincia e consolida così la propria posizione ai vertici della graduatoria nel settore degli idonei e delle idonee.
6.3 La partecipazione alla procedura di concorso è di volta in volta possibile solo per u n a materia. Chi possiede i requisiti per due materie e ottiene per entrambe un incarico a tempo determinato, per quanto riguarda la partecipazione alla procedura deve decidersi per una sola delle materie.
6.4 Chi è inserito in due graduatorie e ha ottenuto l’idoneità in una delle due materie di insegnamento, ottiene nella graduatoria della seconda materia l’annotazione „idoneità in un’altra materia“. Ciò non influisce sulla posizione, se la docente / il docente ha già insegnato anche la seconda materia ed è quindi inserita / inserito per questa con precedenza. Se invece l’insegnante si trova tra quelli senza precedenza, potrebbe guadagnare posizioni – vedi punto 4.3, IV.
Non appena l’insegnante con „idoneità in un’altra materia“ ha i requisiti per l’ammissione al concorso, può prendere parte ad una procedura abbreviata, dove l’attenzione è posta rispettivamente sulle sue capacità nella materia o tecniche-strumentali.
L’insegnante che non ottiene l’idoneità nella procedura abbreviata per la seconda materia, non perde l’idoneità nella prima materia e rimane inserito o inserita nella relativa graduatoria.
6.5 Il rapporto di lavoro viene risolto se il personale insegnante, al termine della procedura di concorso, ottiene un voto finale inferiore ai sei decimi e quindi il giudizio finale negativo di „non idoneo per l’insegnamento nelle scuole di musica“. Tale personale è inoltre escluso dalla graduatoria della relativa materia d’insegnamento per la durata dei tre seguenti anni scolastici o per sempre. La decisione in merito è assunta dalla commissione esaminatrice. Le stesse conseguenze sono previste se la commissione esaminatrice in singoli casi dovesse porre termine alla procedura di concorso, esprimendo il giudizio finale negativo.
6.6 Esclusione: chi senza fondato motivo non partecipa al concorso o interrompe la partecipazione, nonché chi a causa di uno dei motivi previsti nel bando viene escluso dal concorso, è escluso per i seguenti 5 anni scolastici dalle graduatorie degli insegnanti delle scuole di musica.
Sulla fondatezza dei motivi decide il direttore o la direttrice della Ripartizione Personale, sentita l’Area competente. Se si incorre una seconda volta nelle ipotesi che portano all’esclusione per 5 anni, l’insegnante è escluso per sempre dalle graduatorie delle insegnanti e degli insegnanti di musica.
6.7 Se un insegnante „precedentemente idoneo“, inserito in graduatoria, ottiene un incarico di insegnamento, la sua idoneità “riprende vita”, senza che egli debba prendere effettivamente parte alla procedura.
Contemporaneamente si consolida la sua posizione in graduatoria, come descritto al punto 4.3.I; l’annotazione a margine “precedentemente idoneo” / “precedentemente idonea” è mutata in “idoneo” / “idonea”.
6.8 Chi ha ottenuto l’idoneità per una scuola tedesca e successivamente intende fare domanda presso una scuola italiana o viceversa, al momento dell‘inserimento in graduatoria è posizionato come un insegnante precedentemente idoneo o con idoneità in un’altra materia e deve in ogni caso partecipare a una procedura di concorso abbreviata.
7. D i s p o s i z i o n i f i n a l i
7.1 Chi non possiede i nuovi requisiti di studio o professionali per insegnare nelle scuole di musica della Provincia di cui al punto 2.1 ed è interessato ad una chiamata diretta, può inviare la sua domanda alla competente direzione di Area. Le domande, valide per un anno scolastico, sono gestite a livello di direzione di Area e vi possono attingere tutte le direzioni delle scuole di musica.
Nella chiamata diretta le direzioni scolastiche si basano esclusivamente sulle domande regolarmente protocollate e danno in ogni caso la preferenza a interessati in possesso della formazione prescritta, se disponibili. L‘Area delle scuole di musica tedesche e ladine e l’Area di quelle italiane disciplinano le modalità per fare domanda.
7.2 Se una o entrambe le Aree competenti per le scuole di musica provinciali richiedono, con apposita motivazione, l’introduzione di una nuova materia d’insegnamento o la chiusura di una graduatoria, il relativo provvedimento è adottato dal direttore / dalla direttrice della Ripartizione Personale.
7.3 Chi fa domanda per l’inserimento in una graduatoria acconsente a che i suoi dati personali, ai sensi della normativa vigente, siano gestiti dall’Amministrazione.
7.4 Le basi normative della presente disciplina sono:
- l’articolo 12 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante la “riforma dell'ordinamento del personale della provincia”;
- il decreto del presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, recante il “regolamento di esecuzione sull’accesso all’impiego provinciale”;
- il contratto collettivo di intercomparto provinciale del 12 febbraio 2008;
- il contratto di comparto per il personale insegnante provinciale del 27 giugno 2013.
7.5 I presenti criteri entrano in vigore il giorno successivo alla loro approvazione da parte della Giunta provinciale. La relativa disciplina ha validità a partire dall’anno scolastico 2014/15 e anche per le relative graduatorie di luglio 2014. Per quanto riguarda la valutazione dei titoli di formazione e di esperienza professionale, i nuovi criteri di cui al punto 4.2 trovano applicazione esclusivamente per le persone che nella graduatoria di luglio 2014 non hanno alcun insegnamento nella materia. Eventuali scorrimenti di posizione nella graduatoria non danno luogo a provvedimenti risarcitori o compensativi di alcun tipo.
7.6 I presenti criteri sostituiscono – esclusivamente per quanto riguarda la materia delle insegnanti / degli insegnanti di musica – quelli approvati con delibera della Giunta provinciale n. 701 del 9 marzo 2009.