DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
MODULARIO
INTERNO 314
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
MOD. 4 P.S.C.
Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per l’affidamento di un servizio di monitoraggio di soggetti con l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici –
c.d. “Braccialetto elettronico”.
SOMMARIO
ARTICOLO 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 3
ARTICOLO 2: OGGETTO, SCELTA DELLA PROCEDURA (ART. 59 DEL D.LGS.VO 50/2016) E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS.VO 50/2016) 3
ARTICOLO 3: DETTAGLI DELLA FORNITURA 3
SUDDIVISIONE IN LOTTI E LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE 4
ARTICOLO 4: DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI GARA (ART. 74 DEL D.LGS.VO 50/2016) 6
ARTICOLO 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS.VO 50/2016) 6
ARTICOLO 6: CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL’APPALTO (ART. 35, COMMA 4, D.LGS.VO 50/2016) - DURATA DEL CONTRATTO 6
a) Importo a base d’asta al netto delle opzioni e dei rinnovi 6
ARTICOLO 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (Artt. 45, 47 e 48 DEL D.LGS.VO 50/2016) 7
a) Xxxxxxxx ammessi alla partecipazione 7
b) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici: 8
ARTICOLO 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 83, 85, 86 e 87 DEL D.LGS.VO 50/2016) 9
a) Requisiti di carattere generale 9
b) Requisiti di idoneità professionale 10
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria 11
d) Certificazione della qualità 11
e) Xxxxx di prova (comprova dei requisiti) 11
f) Modalità di produzione della documentazione a comprova dei requisiti 11
ARTICOLO 9: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (ARTT. 89 e 105 DEL D.LGS.VO 50/2016) 12
ARTICOLO 10: GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS.VO 50/2016) 16
a) Garanzie per la partecipazione alla procedura – Garanzia provvisoria 16
ARTICOLO 11: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTT. 80 DEL D.L.VO 50/2016) 19
ARTICOLO 12: COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (ARTT. 77 DEL D.LGS.VO 50/2016) E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 19
a) Commissione di aggiudicazione 19
ARTICOLO 13: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI CELEBRAZIONE DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 23
ARTICOLO 14: CELEBRAZIONE DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 27
ARTICOLO 15: AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 28
ARTICOLO 16: RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 28
ARTICOLO 17: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 29
ARTICOLO 18: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 29
ARTICOLO 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx. 0 – 00185 – Roma.
Responsabile del Procedimento: Il Direttore dell’Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni V. Prefetto Xxxxxxx Xxxxxx, designato con determina a contrarre n. 600/C/PR/442/0008125/16 del 30/11/2016.
Referente di Gara: Assistente Capo della P. di X. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx
URL: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; xxx.xxxxxxx.xx;
ARTICOLO 2: OGGETTO, SCELTA DELLA PROCEDURA (ART. 59 DEL D.LGS.VO 50/2016) E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS.VO 50/2016)
Il presente disciplinare contiene i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di valutazione, nonché le modalità di aggiudicazione dell’appalto e del perfezionamento del contratto, della gara svolta ai sensi del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per l’affidamento di un servizio di monitoraggio di soggetti con l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici – c.d. “Braccialetto elettronico”.
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 95, comma 2, del D.Lgs.vo n. 50/2016) secondo i pesi e le ponderazioni di seguito indicati:
CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
Punteggio tecnico | 35 |
Punteggio economico | 65 |
TOTALE | 100 |
.
La gara oltre ad essere soggetta alle norme e condizioni previste dal D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, risponde anche alle disposizioni previste dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal capitolato tecnico, dallo schema di contratto e dalla lettera di invito e relativi allegati, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole ivi contenute, dal R.D. 827/24, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’appalto.
ARTICOLO 3: DETTAGLI DELLA FORNITURA
CIG n. 6890370134
Costituisce oggetto dell’appalto un servizio di monitoraggio a distanza di soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria mediante l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici comunemente denominati “Braccialetti elettronici”
Il servizio in argomento sarà fornito dalla Società aggiudicataria sotto forma di ‘servizio chiavi in mano’, significando che tutti i dispositivi, gli apparati forniti e il “software” reso disponibile per l’erogazione del servizio rimarranno di proprietà della Società stessa.
Nello specifico l’appalto consta dei seguenti elementi:
1. Creazione di un “Centro Elettronico di Monitoraggio”(C.E.M.), per il monitoraggio dei dispositivi installati, la gestione del servizio e l’interazione con le Forze di Polizia;
2. Connettività e consegna degli allarmi:
• servizi di connettività tra i dispositivi elettronici ed il C.E.M., nonchè tra il C.E.M. e i punti d’accesso dedicati delle Forze di Polizia, per comunicare in tempo reale le situazioni di allarme;
• consegna alle Sale Operative degli allarmi provenienti dai dispositivi elettronici;
• allestimento postazioni “client” presso le Sale Operative delle FF.PP. per la ricezione e gestione degli allarmi inviati dal C.E.M..
3. Dispositivi elettronici di sorveglianza per il monitoraggio dei soggetti destinatari del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
4. Gestione logistica dei dispositivi elettronici in modo tale che gli stessi vengano resi disponibili all’occorrenza nel luogo e nel tempo previsto nel rispetto delle procedure operative, con connesso servizio di installazione, attivazione, disattivazione, disinstallazione e manutenzione dei dispositivi elettronici di sorveglianza presso il luogo indicato dall’Autorità Giudiziaria;
5. “Software” gestionale in grado di interfacciarsi con i dispositivi di monitoraggio dislocati sul territorio e con gli applicativi di Sala Operativa in uso alle Forze di Polizia;
6. Assistenza e manutenzione dell’intero sistema h24 e 7/7 gg per tutta la durata del contratto, nel rispetto dei livelli di servizio;
7. Formazione del personale delle FF.PP.
Il dettaglio delle prestazioni è contenuto nel capitolato tecnico che sarà pubblicato e reso disponibile, unitamente al bando di gara e ai documenti complementari, sui siti istituzionali di cui al successivo articolo 4.
N.B. Gli operatori economici che intendo partecipare alla presente procedura concorsuale, all’atto della costituzione dell’offerta, devono tenere presente che:
1. attualmente sono attivi n. 2000 dispositivi di sorveglianza elettronica gestiti nell’ambito della Convenzione Quadro in materia di “telefonia fissa, mobile e servizi ICT” tuttora vigente ed al momento attiva fino al 31/12/2018;
2. il “surplus” allo stato registrato sulla base della “lista” di attesa derivante dalle richieste di attivazione da parte dell’Autorità Giudiziaria è all’incirca pari a 208 unità in aggiunta ai 2.000 “dispositivi di sorveglianza elettronici” già attivi;
3. nell’ipotesi di eventuali disponibilità di “dispositivi di sorveglianza elettronici” attivabili nell’ambito della quota contrattuale (2.000 unità) prevista dalla menzionata e vigente “Convenzione Quadro”, le “nuove” attivazione richieste dall’Autorità Giudiziaria verrebbero contrattualizzate nell’ambito della medesima “Convenzione Quadro” fino al raggiungimento della capienza negozialmente disciplinata (2.000 unità) e non insisterebbero sull’atto negoziale stipulato a seguito della presente procedura di gara;
4. Nell’ipotesi di attivazioni di “dispositivi di sorveglianza elettronici” nell’immediatezza del termine di scadenza dell’atto negoziale discendente dalla presente procedura di gara, l’operatore economico dovrà garantire il completamento del “ciclo di vita” dello stesso fino alla sua disattivazione, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione; ove tecnicamente consentito, di trasferire la gestione all’operatore economico aggiudicatario di una successiva procedura concorrenziale indetta.
SUDDIVISIONE IN LOTTI E LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE
L’Amministrazione, in deroga all’Art. 51, comma 1, secondo capoverso, del D.lgs.vo 50/2016, non ha ritenuto di suddividere il presente appalto in due o più lotti atteso che viene richiesta agli operatori economici la proposizione di un servizio “chiavi in mano”, con soluzione integrata di installazione,
gestione e controllo e l’appalto medesimo prevede l’approvvigionamento e la distribuzione di dispositivi elettronici e l’erogazione di servizi relativi ad un'unica piattaforma applicativa e gestionale attinente il medesimo progetto.
Per la particolare natura dei servizi richiesti ed oggetto della presente procedura concorsuale l’Amministrazione ha determinato di:
a) consentire la partecipazione ad operatori telefonici e/o gestori di servizi di telefonia fissa e/o mobile anche in forma singola purché in possesso di tutti i requisiti di accesso alla presente procedura concorsuale di cui al successivo articolo 8;
b) consentire la partecipazione ad operatori economici sia in forma singola che in forma associata con operatori telefonici e/o gestori di servizi di telefonia fissa e/o mobile, con il vincolo che in fase di offerta gli stessi dovranno produrre un impegno, formalmente sottoscritto da persona in grado di impegnare l’Azienda, con il quale la medesima Azienda dichiari:
⮚ di aver a sua volta sottoscritto preliminarmente con un degli operatori telefonici e/o gestori di servizi di telefonia fissa e/o mobile presenti sul mercato, un accordo mediante con il quale questi ultimi si impegnino in caso di aggiudicazione della gara a fornire tutti i servizi e le prestazioni e/o specifiche parti della stesse oggetto della gara non eseguibili, per via del profilo commerciale, dall’Azienda aggiudicataria;
⮚ denominazione sociale dell’operatore telefonico e/o gestore di servizi di telefonia fissa e/o mobile con il quale si è perfezionato l’accordo di cui al precedente punto;
⮚ di essere a conoscenza che dovrà essere data evidenza, all’atto della presentazione dell’offerta economica, degli esatti dettagli dell’importo economico derivante dall’accordo così raggiunto con l’operatore telefonico e/o gestore di servizi di telefonia fissa e/o mobile scelto;
⮚ di essere a conoscenza che qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario provvisorio dovrà provvedere, nei modi e nelle forme richieste dalla Stazione appaltante, a produrre copia e/o originale dell’accordo sottoscritto con l’operatore telefonico e/o gestore di servizi di telefonia fissa e/o mobile recante evidenza degli importi economici posti alla base dell’accordo predetto.
c) di non consentire la presentazione di un’unica offerta da parte di più operatori telefonici e/o gestori di telefonia fissa e/o mobile raggruppati all’interno di formazioni costituende e/o costituiti con operatori economici, in quanto verrebbe a configurarsi la formazione di raggruppamenti
c.d. “Sovrabbondanti”, con connessa violazione del principio comunitario del “favor partecipationis”;
N.B. E’ consentito agli operatori telefonici e/o gestori di telefonia fissa e/o mobile che intendano fornire ad altri operatori economici i servizi necessari alla buona esecuzione dell’appalto, di cui al precedente punto b), offrire e/o sottoscrivere più accordi con diversi operatori economici con il vincolo che la predetta formale intesa dovrà avere il medesimo importo economico a parità di prestazioni, per le medesime aree territoriali oggetto dell’accordo.
La Stazione Appaltante, riservandosi di esperire controlli in tal senso, segnala che la mancata osservanza di questa prescrizione potrebbe comportare l’erogazione di adeguate sanzioni a carico dell’operatore telefonico e/o di telefonia fissa e/o mobile, atteso che tale inosservanza, oltre a connotare una violazione del principio comunitario della “parità di trattamento”, verrebbe ad inficiare il “buon andamento dell’azione amministrativa” sancito dall’art. 97 della Costituzione.
ARTICOLO 4: DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI GARA (ART. 74 DEL D.LGS.VO 50/2016)
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul
sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/000000xxxxx00x0x000000000.
Sul profilo del committente di cui al precedente comma, è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF non firmata digitalmente.
In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.
Qualora per comprovati motivi di natura tecnica non fosse possibile ottenere un accesso illimitato e diretto alla predetta documentazione la Stazione Appaltante procederà a trasmettere la medesima tramite Posta Elettronica Certificata o strumenti analoghi.
ARTICOLO 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9, DEL D.LGS.VO 50/2016)
Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono
essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni di cui alla Legge 12/11/2011 n. 183.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.vo 50 del 2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura del c.d. “Soccorso istruttorio”.
In particolare, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del “Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)” con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, pari ad € 5.000,00.
In tal caso, la stazione appaltante, nella persona del RUP, assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante, nella persona del RUP, ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nel caso in cui l’operatore si presenti sottoforma di associazione tra più imprese (RTI/Consorzio)e la Stazione Appaltante disponga, nella persona del RUP, l’integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta regolarizzazione “per quanto di competenza” ed il pagamento della sanzione pecuniaria potrà avvenire tramite corresponsione diretta della sanzione pena l’esclusione dell’intero RTI costituendo. In caso di mancata regolarizzazione la Stazione Appaltante dispone comunque l’esclusione dell’intero Raggruppamento.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
ARTICOLO 6: CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELL’APPALTO (ART. 35, COMMA 4, D.LGS.VO 50/2016) - DURATA DEL CONTRATTO
a) Importo a base d’asta al netto delle opzioni e dei rinnovi
L’importo a base d’asta complessivo del presente appalto è stabilito in € 37.115.000,00, oltre IVA al
22%, e, di conseguenza, saranno escluse le offerte economiche che comportano una spesa superiore.
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà chiedere un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di Euro 44.538.000,00, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura massima di 9 (nove) mesi.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
c) Importo a base d’asta compreso l’importo delle opzioni, dei rinnovi e delle spese derivanti dalla pubblicità legale
N. Lotto | Importo a base d’asta | Importo del V° di obbligo | Pagamenti spese pubblicità legale (ca.) | Totale |
1 | 37.115.000,00 | 7.423.000,00 | 10.000,00 | 00.000.000,00 |
Importi IVA esclusa
La durata complessiva minima prevista per la fornitura è di 31 (trentuno) mesi solari decorrenti dall’esecutività del conseguente atto negoziale e comunque a decorrere dall’ 01/06/2017.
ARTICOLO 7: OPERATORI ECONOMICI AMMESSI (Artt. 45, 47 e 48 DEL D.LGS.VO 50/2016)
a) Soggetti ammessi alla partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del D. Lgs.vo 50/2016 che non si trovino in nessuna delle condizioni indicate all’art. 80 del medesimo decreto nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del vigente Codice dei Contratti.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs.vo 50/2016, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice medesimo, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Tali condizioni devono permanere, in capo all’aggiudicatario, per tutta la durata del contratto.
b) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:
I soggetti ammessi a partecipare alla gara possono concorrere anche sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito: RTI) costituendo o costituito e di Consorzio, ai sensi e con le modalità dell’art. 48 del vigente Codice degli Appalti.
In caso di RTI nell’offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (Art. 48, comma 4).
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs.vo 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs.vo 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’ articolo 48 del D.lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tale previsione comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del D. Lgs.vo 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. Se tale fattispecie si verifica per uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente
o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire.
E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva del Raggruppamento non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del vigente Codice degli appalti, alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio
N.B. Per le forme partecipative consentite si richiamano altresì le prescrizioni di cui al precedente articolo 3 (suddivisione in lotti e limiti alla partecipazione)
ARTICOLO 8: CRITERI DI SELEZIONE E COMPROVA DEI REQUISITI (ART. 83, 85, 86 e 87 DEL D.LGS.VO 50/2016)
Per essere ammesse a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D.Lgs.vo, il cui modello è in allegato al presente disciplinare, per la cui compilazione si rimanda ad una attenta lettura delle istruzioni ad esso allegate (All. 1).
In alternativa sarà possibile utilizzare il modello elettronico messo a disposizione dalla Commissione Europea al link:
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx?xxxxxxx
Sarà sufficiente “caricare” il modello allegato al presente disciplinare di gara (All. 1- bis, in formato “Xml”), all’uopo predisposto dalla Stazione appaltante in relazione alla presente procedura, sull’apposito spazio presente all’interno del “link” in argomento. L’operatore economico dopo averlo compilato, sottoscritto e stampato e/o firmato digitalmente e salvato su supporto informatico potrà inserirlo, in luogo di quello derivante dal formato “word”, nella busta “A- Documentazione amministrativa” di cui al successivo articolo 13.
(N.B. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide. In caso di partecipazione in associazione va compilato e presentato un DGUE per ogni operatore economico.
Pertanto, di seguito vengono definiti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali:
a) Requisiti di carattere generale
Costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione il configurarsi di una delle fattispecie e/o situazioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs.vo 50/2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8.
Analogamente non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti quei soggetti per i quali ricorrono i medesimi motivi di esclusione previsti dal menzionato articolo.
Si rammenta che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Per le ulteriori cause di esclusione si rimanda al successivo articolo 11 del presente disciplinare di gara.
b) Requisiti di idoneità professionale
1. I candidati alla presente procedura, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del vigente Codice degli appalti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
In caso di RTI/Consorzio tale requisito deve essere soddisfatto da ciascun partecipante Raggruppamento/Consorzio
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.
2. I candidati alla presente procedura, inoltre, dovranno attestare mediante compilazione del DGUE di aver conseguito un fatturato globale d’Impresa complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari dalla pubblicazione del bando pari almeno a € 35.000.000,00.
Tale richiesta trova motivazione in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara.
In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei prodotti e delle prestazioni.
Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, questa stazione appaltante non ha ritenuto di determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende mandanti/consorziate.
In caso di RTI/Consorzio tale requisito potrà essere soddisfatto dal Raggruppamento/Consorzio nel suo insieme con il vincolo che la quota maggioritaria dei fatturati dichiarati dovrà essere stato realizzato dalla società designata quale Mandataria/Capogruppo).
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento dei requisiti in parola devono produrre:
1) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due (n. 2) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385 ;
In caso di RTI/Consorzio tale requisito deve essere soddisfatto da ciascun partecipante Raggruppamento/Consorzio.
d) Certificazione della qualità
Tutti gli operatori dovranno essere in possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001:2008 (Settori EA 33 e/o 28b)o superiori in corso di validità, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000.
In caso di RTI/Consorzio tale requisito deve essere soddisfatto da ciascun partecipante Raggruppamento/Consorzio
N.B: Si precisa che non è ammesso l’avvalimento per i requisiti relativi alla certificazione di qualità, referenze bancarie, camera di commercio.
e) Xxxxx di prova (comprova dei requisiti)
La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di cui al precedenti paragrafi a), b), c) e d), nonché il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs.vo 50/2016, all’aggiudicatario provvisorio della presente procedura riservandosi in ogni caso di espletare dette verifiche anche in corso di gara su ognuno dei partecipanti.
f) Modalità di produzione della documentazione a comprova dei requisiti
Tutta la suddetta documentazione dovrà essere presentata, tramite apposita sessione nel sistema AVCpass di cui al successivo paragrafo h) o in alternativa:
⮚ In originale;
⮚ in copia munita di autentica notarile;
⮚ in copia munita di attestazione da parte di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni;
⮚ tramite file su supporto magnetico corredato da firma digitale dell’Organismo che ha provveduto al rilascio;
⮚ in copia non autenticata se accompagnata dai rispettivi originali che saranno restituiti non appena l’Amministrazione avrà provveduto ad autenticare le copie.
Qualora per la natura delle certificazioni/attestazioni medesime non sia possibile produrle secondo le modalità sopra espresse sarà l’Amministrazione a comunicare modalità alternative propedeutiche all’accertamento in questione quali a titolo meramente esemplificativo:
⮚ copia conforme con allegata la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R n. 445/2000, del possessore;
⮚ richiesta del link di riferimento dell’organismo certificatore ove verificare l’effettivo possesso delle certificazioni/attestazioni.
Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 2 della lettera b) del presente articolo, la stessa potrà essere resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.
Tale dichiarazione potrà comunque essere verificata dall’Amministrazione mediante formale richiesta di idonea documentazione a comprova di quanto asserito.
g) Registrazione al Sistema AVCpass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D.Lgs.vo 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente disciplinare è acquisita esclusivamente attraverso la Banca Dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca Dati Nazionale degli operatori economici. A tal fine entro il 31/12/2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC.
Fino all'adozione del decreto di cui sopra, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC in ossequio all’articolo 216, comma 13, del D.Lgs.vo 50/2016.
In adempimento a quanto previsto dall’art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dalla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e successiva delibera di aggiornamento n. 157 del 17 febbraio del 2016, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la BDNCP.
Si invitano tutti gli operatori ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni consultabili al link xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XXXxxxx.
Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara d’appalto concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima.
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il “Sistema AVCpass”, nonché l’eventuale mancata trasmissione del “PASSOE” non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
ARTICOLO 9: AVVALIMENTO E SUBAPPALTO (ARTT. 89 e 105 DEL D.LGS.VO 50/2016)
a) Avvalimento
1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice degli appalti, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente articolo, necessari per partecipare alla presente procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui
all’articolo 80 del D.Lgs.vo nr. 50/206 e del certificato di iscrizione alla camera di commercio e della certificazione di qualità di cui rispettivamente alle lettere b) e d) del precedente articolo 8 del presente disciplinare di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà presentare:
⮚ una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 86 del Decreto Lgs.vo 50/2016, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto L.vo 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
f) contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
g) In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico dovrà acquisire il PASSOE anche per l’impresa ausiliaria
2. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Decreto Lgs.vo 50/2016, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfino i pertinenti criteri di selezione o se sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo.
Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
3. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
4. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
5. In relazione alla presente procedura di gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
6. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
7. Per tutto quanto non previsto si rinvia all’art. 89 del D.lgs. 50 del 2016.
b) Subappalto
E’ ammesso il subappalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Non si configurano come attività affidate in subappalto le subforniture a catalogo di prodotti informatici.
I soggetti aggiudicatari della presente procedura possono affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
⮚ all'atto dell'offerta abbiano indicato le prestazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo e la terna dei subappaltori;
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare e dal Codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), del menzionato articolo di legge, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le disposizioni in parola si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Non è ammessa la concessione del subappalto ad operatori economici che hanno presentato autonoma offerta alla presente procedura di gara nel rispetto di una più puntuale definizione del principio della segretezza delle offerte in aderenza all’articolo 1, comma 1, della Legge 109/1994 e ss.mm.ii.
ARTICOLO 10: GARANZIE (ARTT. 93 E 103 DEL D.LGS.VO 50/2016)
a) Garanzie per la partecipazione alla procedura – Garanzia provvisoria
In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari all’ 1% dell’importo massimo posto a base della presente gara al netto dell’I.V.A., corrispondente a € 371.150,00
Le garanzie provvisorie sono prestate a garanzia della serietà dell’offerta. L’importo risulta già ridotto del 50% poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (a pena d’esclusione), della certificazione di qualità della UNI ENI ISO 9OO1 – 2008.
Tali garanzie potranno essere oggetto di ulteriori riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016.
Dette garanzie provvisorie devono avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, e saranno svincolate al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie provvisorie, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
b) Modalità e termini per la costituzione della garanzia provvisoria dell’offerta.
La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia provvisoria può essere altresì rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia provvisoria potrà essere corredata da autentica notarile.
La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente:
− la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
− Una validità di 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:
• in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
• in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
• in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
• in caso di consorzi di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già costituiti dal Consorzio medesimo.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’ articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , qualora l'offerente risultasse affidatario.
Le garanzie provvisorie devono altresì riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per l’affidamento di un servizio di monitoraggio di soggetti con l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici – c.d. “Braccialetto elettronico”.
b) Garanzie definitive
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. vo 50 del 18 aprile 2016 , pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del
D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per la garanzia provvisoria.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui al comma 93, comma 3, del decreto legislativo 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
E' facoltà dell'Amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione
dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
La sottoscrizione della garanzia definitiva deve essere corredata da autentica notarile della firma del garante sottoscrittore della polizza fideiussoria con l’accertamento dei relativi poteri.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.
ARTICOLO 11: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTT. 80 DEL D.L.VO 50/2016)
Oltre ai motivi previsti dalla “Lex specialis” del presente disciplinare l’operatore economico è escluso dalla presente procedura di gara se si trova in una qualsiasi delle condizioni previste all’articolo 80 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.
Inoltre l’operatore economico è escluso nell’eventualità di presentazione di un’offerta
• con un importo globale superiore alla base d’asta;
• nelle quale fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato Tecnico e relative appendici;
• che siano sottoposte a condizione;
• che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
• incomplete e/o parziali;
• prestazioni che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, ovvero proposte con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
• che siano prive dell’indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica
• che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;
• in relazione alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
• che l'Amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
• che non possiedano i requisiti tecnici ed economici previsti dal bando di gara.
ARTICOLO 12: COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE (ARTT. 77 DEL D.LGS.VO 50/2016) E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA.
a) Commissione di aggiudicazione
La valutazione delle offerte ricevute sarà effettuata da un “Seggio di gara” relativamente alla documentazione amministrativa e da una Commissione giudicatrice all’uopo nominata dalla Stazione appaltante nei termini e con le modalità di cui all’art. 77 del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, relativamente alle offerte tecnico/economiche ed eventuale anomalia di ribasso.
b. Criteri per la valutazione delle offerte
La gara verrà aggiudicata a favore del concorrente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 95, comma 2, del D.Lgs.vo n. 50/2016) secondo i pesi e le ponderazioni di seguito indicati.
CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
Punteggio tecnico | 35 |
Punteggio economico | 65 |
TOTALE | 100 |
Il punteggio totale viene determinato dalla somma algebrica del punteggio dell’offerta economica (𝑃𝐸 ) e del punteggio tecnico (𝑃𝑇) calcolato applicando la seguente formula:
𝑌 = 𝑃𝐸 + 𝑃𝑇
La commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione del relativo punteggio con riguardo alle caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato tecnico in base ai criteri indicati nelle tabelle di valutazione tecnica.
I punteggi ottenuti dall’esame tecnico ed economico saranno quindi sommati al fine di ottenere la graduatoria finale, aggiudicando la gara al concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore.
La gara viene aggiudicata alla società la cui offerta ottiene la massima valutazione totale.
In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985.
Qualora nessuna delle Aziende candidate intenda svolgere “…esperimenti di miglioria..” e pertanto persista uno scenario di parità assoluta tra più offerte si procederà ai sensi dell’art. 77 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Definizione dell’offerta tecnica
L’assegnazione di ogni singolo punteggio deve essere il risultato non di una valutazione complessiva del servizio sotto esame, ma esclusivamente degli eventuali elementi migliorativi presentati rispetto alle caratteristiche minime richieste. Il mancato rispetto, oggettivamente riscontrato, di una o più di tali caratteristiche deve infatti portare ad una esclusione dell’offerta dalla procedura di gara e non, bensì, ad una discrezionale valutazione di inadeguatezza.
Di seguito vengono riportati i criteri che verranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione delle offerte tecniche.
CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO DISCREZIONALE | PUNTEGGIO MASSIMO TABELLARE | |
1 | Organizzazione generale per l’erogazione del servizio | 3 |
2 | Gestione dei picchi di lavoro | 3 | |
3 | Centro Elettronico di monitoraggio | 4 | |
4 | Software gestionale | 6 | |
5 | Supporto connettività 3G o superiore | 1 | |
6 | Estensione del servizio | 18 |
Tabella - Criterio offerta tecnica
L’attribuzione del Punteggio Tecnico (P𝑇) sarà data dalla somma algebrica dei punteggi assegnati ai vari criteri.
6
PT = ∑ Pi
1
Dove:
• P𝑖 è il punteggio relativo al criterio i-esimo.
Per la valutazione dei punteggi discrezionali (criteri 1-4), si utilizzerà la seguente formula:
Pi = 𝑊𝑖 𝑥 𝑉𝑖
Dove:
• Wi è il peso o il punteggio attribuito al criterio i-esimo
• Vi è il coefficiente della prestazione dell’offerta rispetto al criterio i-esimo variabile tra zero e uno;
I singoli commissari devono valutare il criterio attribuendo discrezionalmente un punteggio compreso tra zero e uno. I coefficienti Vi sono determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la
c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più̀ alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
La Commissione attribuirà il punteggio nel rispetto dei seguenti criteri:
1) Organizzazione generale per l’erogazione del servizio:
Sarà valutata l’aderenza dell’organizzazione proposta al contesto della fornitura nonché la presenza di funzioni specifiche a garanzia dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità del servizio (quali le funzioni di pianificazione e controllo, di controllo della qualità ecc..); inoltre verrà valutata la struttura organizzativa proposta per il gruppo di lavoro con particolare riferimento alla matrice ruoli/responsabilità e al livello di flessibilità offerto nell'erogazione di tutte le attività oggetto di gara.
2) Gestione dei picchi di lavoro:
Sarà valutata la soluzione che la società concorrente si impegna a mettere in atto per garantire un adeguato grado di flessibilità volto a fronteggiare situazioni determinate da picchi di attività corrispondenti a un numero di richieste di attivazioni e disattivazioni superiore alla media.
3) Centro Elettronico di Monitoraggio:
Sarà valutata la soluzione tecnica di “Disaster Recovery” dei dati e delle applicazioni proposta dalla società concorrente per l’infrastruttura tecnologica del C.E.M.. In particolare verrà valutata la capacità dell’intero sistema di mantenimento della continuità operativa dei servizi e di conservazione dei dati.
4) Software Gestionale:
Saranno valutate le funzionalità del “software gestionale” offerto e come lo stesso garantirà la rispondenza ai requisiti espressi nel Paragrafo 4.6 del capitolato tecnico con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- efficacia di metodologie, strumenti, ruoli e modalità organizzative proposti per garantire la rispondenza del “software” ai requisiti funzionali e non funzionali richiesti dall’Amministrazione;
- utilità e funzionalità delle ulteriori attività (oltre a quelle indicate nel capitolato tecnico) che il concorrente intende attuare al fine di migliorare l’erogazione del servizio, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
5) Supporto connettività 3G o superiore:
Sarà assegnato un punto alla società che offrirà dispositivi per il monitoraggio domiciliare e/o tracciamento dotati di modem in tecnologia 3G (o superiore).
6) Estensione del servizio:
Sarà premiata con un punteggio aggiuntivo la disponibilità della società concorrente a garantire il servizio, secondo i criteri e le modalità definite nel capitolato tecnico, per un numero aggiuntivo di mesi fino a un massimo di 9.
Il punteggio andrà attribuito premiando con 2 punti ciascun mese aggiuntivo e le relative installazioni complessive pari a: 1000 * numero mesi di estensione.
Definizione dell’offerta economica
Ogni punteggio economico dell’offerta “E” sarà calcolato sulla base della seguente formula di tipo lineare che tiene conto del prezzo massimo e minimo offerti:
P = 65 × (
E
Pmin + Pmax − Poff)
P
max
Dove:
• 𝑃𝐸 è il punteggio economico assegnato all’offerta in esame;
• 𝑃𝑜𝑓𝑓 è il prezzo relativo all’offerta “E” oggetto di valutazione;
• 𝑃𝑚𝑖𝑛 è il prezzo minimo offerto tra tutte le società concorrenti;
• 𝑃𝑚𝑎𝑥è il prezzo massimo offerto tra tutte le società concorrenti.
ARTICOLO 13: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DI CELEBRAZIONE DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
Saranno considerate esclusivamente le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. 𝑃𝐸: 3,2345 punteggio attribuito 3,234).
L’offerta dovrà pervenire in plico chiuso e sigillato con nastro adesivo (con timbro e firma del rappresentante legale della Ditta sui lembi di chiusura), contenente l’intestazione dell’operatore economico e recante la seguente dicitura:
▪ Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per l’affidamento di un servizio di monitoraggio di soggetti con l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici – c.d. “Braccialetto elettronico”.
▪ denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, fax, e-mail e pec;
▪ l’indicazione dei riferimenti della gara (Bando n. 2016-155063 trasmesso il 02/12/2016) e il CIG 6890370134.
Il plico principale, così contraddistinto, dovrà contenere ulteriori buste, di seguito meglio specificate, e dovrà essere recapitato, a mano o per posta, entro e non oltre:
le ore 13:00 del 02/02/2017
al seguente indirizzo:
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
c/o Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento Ufficio Corrispondenza – Settore Accettazione via Palermo, 101
00184 – R O M A
Eventuali ritardi di recapito o disguidi nella consegna della busta restano a rischio e pericolo del mittente.
Non fa fede il timbro postale, bensì quello di ricezione apposto dall’Ufficio Accettazione Corrispondenza.
Il ritardo nella consegna della busta comporterà l’esclusione dalla gara.
Non è ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte diverse tra loro in quanto, in tal modo, non si evince la reale volontà dell’offerente.
Le offerte inoltrate e comunque pervenute oltre il limite previsto non potranno essere ritirate.
Il plico principale dovrà contenere a pena di esclusione:
A. una busta sigillata, con l’indicazione “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” per la partecipazione alla
Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60,
comma 1), per l’affidamento di un servizio di monitoraggio di soggetti con l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici – c.d. “Braccialetto elettronico”.
▪ denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, fax, e-mail e pec;
▪ l’indicazione dei riferimenti della gara (Bando n. 2016-155063 trasmesso il 02/12/2016) e il CIG 6890370134.
La Busta “A – DOCUMENTAZIONE”, dovrà contenere:
1) Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento dalla Commissione (sulla scorta del modello allegato al presente disciplinare). In caso di RTI tale dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa facente parte il raggruppamento, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si dichiari che il candidato soddisfa le seguenti condizioni:
⮚ non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016;
⮚ soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016.
Qualora il DGUE sia firmato dal procuratore speciale è necessario allegare copia del documento giustificativo dei poteri di firma (procura in originale o copia conforme autenticata da un pubblico ufficiale). Nell’istanza di partecipazione, il concorrente deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione;
(Per quanto concerne i soggetti da sottoporre ai previsti controlli in merito al possesso dei requisiti generali di all’articolo 80 del D.Lgs.vo nr. 50/2016, si faccia riferimento al comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 14/11/2016 (xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxx/XxxxXxxxXxxxxxxx/_Xxxx?xxx0000))
2) una dichiarazione, in bollo, nella quale il rappresentante legale della Ditta – con firma leggibile – (eventualmente: ciascuno dei rappresentanti legali delle Ditte facenti parte di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese) attesti (attestino) espressamente:
1. di aver preso visione del capitolato tecnico e di tutti gli eventuali allegati, della presente lettera d’invito, della bozza di contratto (pubblicata al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/000000xxxxx00x0x000000000 e di tutti gli eventuali allegati, ed attesti (attestino), inoltre, di conoscere ed accettare in ogni loro parte, tutte le disposizioni della presente lettera d’invito e dei documenti sopra elencati comprendendosi anche i chiarimenti della fase di offerta;
2. di aver preso conoscenza e attentamente valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti, che giudica remunerativi senza alcuna formula di riserva presentata sotto qualsiasi titolo;
3. di essere a conoscenza che i xxxxxx si intendono comprensivi delle spese di fornitura, tasse (esclusa I.V.A., che rimane a carico dell’Amministrazione), assicurazioni, benefici della Ditta ed ogni altro onere, nessuno escluso, per fornire il prodotto finito a perfetta regola d’arte in ogni sua parte ed in piena efficienza di funzionamento;
4. di disporre o di avere la possibilità di procurarsi in tempo utile tutti i mezzi e i materiali per le prestazioni oggetto dell’appalto.
In caso di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, con la presente dichiarazione di accettazione, i rappresentanti legali delle Ditte facenti parte del Raggruppamento dovranno dettagliatamente specificare le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascuna delle Ditte e l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016.
3) La/le ricevuta/e della garanzia/e provvisoria (una per ogni lotto a cui si intende partecipare) costituita/e come indicato all’articolo 10, lettera a), del presente disciplinare. (In caso di R.T.I. il deposito cauzionale dovrà essere prodotto dalla sola ditta mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti del Raggruppamento ovvero, ripartito tra di essi in proporzione alla percentuale di partecipazione);
4) La/le ricevuta/e di versamento del contributo di partecipazione alla gara di € 500,00, per il CIG n. 6890370134;
(in caso di RTI unico versamento in capo alla mandataria);
5) nel caso di RTI già costituito: copia dell’atto costitutivo e della procura (in originale o copia conforme autenticata da un pubblico ufficiale)ad agire in nome e per conto del raggruppamento;
6) nel caso di consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate o che partecipa per conto di alcune consorziate: copia dell’atto costitutivo; libro soci; altra eventuale documentazione dalla quale è possibile verificare il rapporto di collegamento tra il consorzio e le consorziate;
7) nel caso di avvalimento: tutta la documentazione richiesta all’art. 9, lettera a), del presente disciplinare di gara.
8) valida procura attestante i poteri di rappresentanza legale del firmatario dell’offerta in originale oppure in copia se corredata da autentica notarile in originale (solo nel caso di offerta sottoscritta da un procuratore).
9) il “PASSOE” ottenuta dal sistema “AVCPASS” per il controllo dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario in ossequio all’articolo 6 bis del D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., così come introdotto dall’articolo 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 aprile 2012, n. 35. Il PASSOE generato attraverso il sistema AVCpass deve essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico o, in caso di associazione temporanea, consorzio, GEIE o reti di impresa, deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.
10) Eventuale dichiarazione di impegno sottoscritto con l’operatore economico o gestore di telefonia fissa e mobile di cui al precedente art. 3
Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione, ma è necessario allegare alla stessa la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante della Società che abbia sottoscritto la prescritta documentazione (ex art. 38, comma 3, DPR 445/2000). Nel caso la Commissione di gara rilevi la mancanza di tale documento, ne potrà richiedere l’integrazione. Ove la Ditta non provveda entro il termine prescritto dalla Commissione a integrare la documentazione, la Ditta stessa sarà esclusa dalla gara.
Si evidenzia che la mancanza o l’insufficienza delle documentazioni, dichiarazioni e adempimenti di cui sopra, costituirà causa di esclusione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
B. una busta sigillata con l’indicazione “Busta B – OFFERTA TECNICA per la partecipazione alla gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per l’affidamento di un servizio di monitoraggio di soggetti con l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici – c.d. “Braccialetto elettronico”, nella quale dovranno essere inserite:
⮚ l’offerta tecnica e l’eventuale relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona munita dei necessari poteri), nonché redatta in lingua italiana e conformemente con le indicazioni contenute nel capitolato tecnico;
⮚ Ogni altro documento utile in conformità a quanto richiesto dal capitolato tecnico di interesse.
Per una più agevole consultazione, oltre che in formato cartaceo, l’offerta tecnica dovrà essere replicata anche in formato elettronico PDF in CD-ROM contenuto nella relativa busta tecnica; a tal proposito si precisa che, ai fini dell’aggiudicazione, farà fede esclusivamente il formato cartaceo. Il CD-ROM dovrà contenere altresì, ogni allegato esplicativo e/o brochure utile per la valutazione dell’offerta.
C. una busta sigillata con l’indicazione “Busta C – OFFERTA ECONOMICA” per la partecipazione alla gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per l’affidamento di un servizio di monitoraggio di soggetti con l’utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici – c.d. “Braccialetto elettronico”
La busta “Busta C – OFFERTA ECONOMICA” non dovrà contenere altro documento che l’offerta economica redatta in lingua Italiana e secondo lo schema di cui al relativo capitolato tecnico, con apposizione di marca da bollo in corso legale che dovrà riportare, oltre al costo globale della fornitura, anche i costi relativi alle singole voci di fornitura, secondo lo schema riportato nel capitolato tecnico, nonché in maniera distinta i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico o aziendali come previsto dal comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione, ma è necessario allegare alla stessa la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante della Società che abbia sottoscritto la prescritta documentazione (ex art. 38, comma 3, DPR 445/2000). Nel caso la Commissione di gara rilevi la mancanza di tale documento, ne potrà richiedere l’integrazione. Ove la Ditta non provveda entro il termine prescritto dalla Commissione a integrare la documentazione, la Ditta stessa sarà esclusa dalla gara.
Si evidenzia che la mancanza o l’insufficienza delle documentazioni, dichiarazioni e adempimenti di cui sopra, costituirà causa di esclusione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
Le offerte devono avere una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione (art. 32, comma 4, del D. L.vo 50/2016).
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio occorre inviare un unico plico.
ARTICOLO 14: CELEBRAZIONE DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
L’aggiudicazione sarà effettuata da un seggio di gara/RUP per la valutazione amministrativa e da una Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata per la valutazione tecnico/economico ed eventuale verifica di congruità dell’offerta, nell’eventualità di rilevata anomalia di ribasso, e si svolgerà in tre fasi:
Fase 1: In seduta pubblica, ovverosia alla presenza dei rappresentanti delle Imprese concorrenti (massimo di 2 per ciascuna Impresa) il “seggio di gara” all’uopo nominato o il RUP esaminerà i plichi pervenuti, nell’ottica della successiva comunicazione verbale alle Imprese dell’esito della relativa verifica.
In quella sede verranno verificate quindi:
1. data e ora di ricezione dell’offerta da parte della Stazione Appaltante;
2. integrità strutturale dei plichi pervenuti;
3. integrità delle buste in esso contenute;
4. apertura della busta “A” contenente la “documentazione” per la verifica del contenuto;
5. apertura della busta “B” contenente l’offerta tecnica che sarà vidimata dal Presidente e poi reinserita e sigillata nella sua busta per la successiva fase di valutazione tecnica del progetto.
A seguito della seduta pubblica in argomento il “Seggio di gara” redigerà apposito verbale contenente, tra l’altro, i provvedimenti di ammissione degli operatori economici candidati al prosieguo della procedura concorsuale in parola che, ai sensi dell’ Art. 29, comma 1, del D. Lgs.vo n 50/2016, sarà pubblicato sul link del committente di cui al precedente articolo 4.
Fase 2: In successive sedute riservate, ovverosia alla sola presenza della Commissione, sarà effettuata la valutazione tecnica di tutti progetti pervenuti ed ammessi a questa fase, nonché all’attribuzione dei punteggi ottenuti.
Fase 3: In seduta Pubblica, ovverosia alla presenza dei rappresentanti delle Imprese concorrenti (massimo di 2 per ciascuna Impresa), la medesima Commissione darà comunicazione verbale dei punteggi tecnici ottenuti da ciascuna offerta, e di seguito, procederà con l’apertura delle buste contenenti le “Offerte economiche” alle quali sarà attribuito il relativo punteggio.
La somma tra il punteggio tecnico e quello economico rappresenterà il punteggio complessivo ottenuto da ciascuna offerta. Di conseguenza, l’appalto sarà aggiudicato con le modalità di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs.vo 50/2016, all'impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.
Il RUP, avvalendosi della Commissione, provvederà, altresì, a rilevare la presenza o meno di offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. dell’articolo 97, comma 3 del D.Lgs.vo 50/2016, procedendo conseguentemente alla valutazione e verifica della relativa congruità ai sensi dell’articolo 97, comma 5 del D.Lgs.vo 50/2016.
Successivamente la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016 provvederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione rendendola definitiva.
La proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida ovvero si riserva la facoltà non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016
Degli esiti di gara verrà data successiva comunicazione a tutte le Imprese concorrenti secondo le modalità previste dall’art. 76, commi 5 e 6, del D.Lgs.vo 50/2016.
ARTICOLO 15: AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice nominata con le modalità di cui all’articolo 77 del D.Lgs.vo 50/2016, all’esito dei controlli in ordine ai requisiti di partecipazione, sarà approvata dalla stazione appaltante ed acquisirà il valore di aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell’art. 32, commi 5 ed 8, del D.lgs.vo 50 del 2016. L’Amministrazione provvederà a comunicare l’esito della gara a tutte le Società partecipanti ai sensi dell’art 76, commi 5 e 6, del D.Lgs.vo 50/2016.
Dopo l’aggiudicazione definitiva, l'impresa aggiudicataria, sarà invitata ai fini della stipulazione del contratto d’appalto a presentare, con le modalità che saranno comunicate dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto compresa la ricevuta di pagamento delle spese di stipulazione del contratto, di registro e accessorie che saranno tutte a carico dell'appaltatore da effettuare tramite versamento su conto corrente postale intestato ad una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con imputazione su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato (Legge 27.12.1975, n. 790). L’attestazione del versamento dovrà essere consegnata all’Amministrazione.
Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto, compreso la copia dell’eventuale accordo sottoscritto con operatore telefonico e/o gestore di telefonia fissa e/o mobile di cui al precedente articolo 3, lettera b), 4° punto, nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione ed alla mancata stipula del contratto che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalla norme proprie della stazione appaltante e si procederà ad incamerare la garanzia provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara.
Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.
ARTICOLO 16: RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.L.vo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
* Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è il Ministero dell’Interno. Responsabile per il riscontro dell’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196 del 2003 è il Direttore Centrale della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale.
* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”.
* Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.
* Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
ARTICOLO 17: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
La Società aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Inoltre, la Società aggiudicataria si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
ARTICOLO 18: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salva l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
2. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
3. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
4. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’articolo 32 del vigente Codice degli appalti.
5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica.
6. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D.lgs.vo 50 del 2016.
7. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (interdittiva antimafia), la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016
8. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato (art. 106, comma 13, del D.lgs.vo 50 del 2016).
9. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell’eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all’articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016.
10. Eventuali chiarimenti e/o quesiti di carattere tecnico/amministrativo dovranno pervenire via e- mail all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx entro le ore 13:00 del 22/12/2016 le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo e verranno altresì pubblicate sui siti Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; xxx.xxxxxxx.xx.
11. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in € 0.00. Nell'Ipotesi in cui in fase di progettazione l'offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire eventuali costi da destinare alla sicurezza da Interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere oggetto di ribasso.
12. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo ribasso, sarà richiesto all'offerente di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato la costituzione della stessa (art. 97 del D.Lgs.vo 50/2016). La Stazione appaltante procederà, quindi con le verifiche
13. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209, comma 2, del D.Lvo 50/2016).
14. Le fatture dovranno essere trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
15. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione.
16. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa € 3.000,00, IVA al 22% inclusa.
17. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, fino al 31 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione previste dal comma 7 dell'articolo 66 e dal comma 5 dell'articolo 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese ammonteranno complessivamente a circa € 7.000,00, IVA al 22% inclusa, e dovranno essere versate presso la Sezione della Tesoreria Provinciale competente territorialmente con imputazione al capitolo 3560 p.g. 5 (Conto Entrate Eventuali e Diverse concernenti il Ministero dell’Interno). Sarà cura della Società aggiudicataria trasmettere entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuto pagamento , a questa Stazione Appaltante, copia della quietanza al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxxx.000xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx;
18. La durata complessiva della fornitura è fissata in 31 (trentuno) mesi decorrenti dall’esecutività del conseguente atto negoziale e comunque a decorrere dall’01/06/2017.
19. Per quanto non espressamente previsto dal vigente Codice degli Appalti e negli atti attuativi, alla presente procedura di affidamento ed alle connesse attività amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge 07/08/1990, nr. 241, in particolare in tema di diritto di accesso (articoli 22 e seguenti), alla stipula del contratto ed alla fase esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile (articolo 30, comma 8).
20. L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il TAR del Lazio.
ARTICOLO 19: COMUNICAZIONI
L’esito della gara sarà pubblicato sulla GUCE, sulla GURI, su 2 quotidiani a tiratura nazionale, su due quotidiani ad evidenza regionale, sui siti internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxx.xx nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione - saranno comunicate alle ditte interessate tramite i mezzi previsti dall’art. 52 del D.Lgs.vo 50/2016
In caso di RTI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all’impresa mandataria. In caso di consorzio le comunicazioni saranno effettuate soltanto al consorzio.
Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell’Amministrazione; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Xxxxxxx Xxxxxx)
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXX
Firmato il 02/12/2016 11:54
Seriale Certificato: 667
Valido dal 05/09/2014 al 05/09/2017
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA