CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
Allegato n.
COMUNE DI CARPI
Provincia di Modena
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CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI FACILITAZIONE E CONDUZIONE DEI PROCESSI PARTECIPATIVI CON RIFERIMENTO AD INTERVENTI DEL COMUNE DI CARPI – CIG
L’anno
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( ), il giorno
( ) del mese di
con la presente scrittura privata, a valersi ad ogni effetto di legge tra le Parti più avanti indicate:
1) per il Comune di Carpi, con sede legale in n. ,
C.F. , il DR./D.SSA , nato/a a il , C.F. , nella sua qualità di Dirigente/ Responsabile del Settore , domiciliato/a per la carica presso la suindicata sede dell’Ente, il/la quale interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107, terzo comma, lett.c) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., nonché in forza del decreto del Sindaco del Comune di Prot. n. del ;
e
2) per , con sede in , via n. ,
codice fiscale e partita IVA n. , regolarmente
iscritta al n. del Registro delle Imprese di ,
il Sig. _, nato il _ a , C.F. , che interviene nel presente atto in qualità di dell’anzidetto operatore economico, (di seguito denominato, per brevità, anche Appaltatore o Esecutore o Aggiudicatario o Impresa o Operatore Economico);
PREMESSO:
- che con determinazione a contrarre n.
del
del
Settore , si è indetto l’esperimento di una procedura negoziata con richiesta di offerta sul mercato elettronico mediante l’utilizzo del criterio del minor prezzo inferiore a quello a base di gara, ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 come convertito dalla legge n. 120/2020, per la stipula di un Accordo quadro afferente i servizi di facilitazione e conduzione dei processi partecipativi, per un valore massimo pari ad Euro 38.000,00, al netto di Xxx ed oneri previdenziali ed assistenziali;
- che con determinazione del Settore S5 del Comune di Carpi n.
del è stata approvata la proposta di
aggiudicazione e la contestuale aggiudicazione efficace dell’accordo quadro per i servizi in oggetto a favore dell’Operatore economico , con sede in
n. , , C.F./P.IVA: ;
- che è stata effettuata regolarmente con esito positivo l’attività istruttoria relativa alla conferma del possesso dei
requisiti di legge in capo all’Appaltatore e dei relativi Rappresentanti, anche con potere di controllo e vigilanza, con conseguente insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti, come sopra comparse, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE – ALLEGATI – DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:
- la Polizza fideiussoria per la garanzia definitiva di cui
all’art. del presente atto e depositata presso il polo
archivistico Regionale (Parer) unitamente al presente contratto;
3. Vengono materialmente allegati al presente contratto:
- il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in originale digitale in allegato A);
- il documento di offerta economica, costituito dalla busta dell’Offerta economica generata sul mercato elettronico in originale digitale in allegato B);
4. I documenti di cui al comma 3 del presente articolo vengono depositati presso il Polo Archivistico Regionale (PARER) unitamente al presente contratto.
Art. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. L’Accordo quadro ha come oggetto i servizi di facilitazione e conduzione dei processi partecipativi relativamente ad interventi del Comune di Carpi.
2. Il presente Accordo quadro è concluso con l’Operatore economico aggiudicatario della procedura negoziata di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a eseguire le prestazioni che saranno richieste alle condizioni indicate nel presente Accordo e relativi allegati e nei singoli contratti di appalto derivanti dal presente Accordo.
3. Le modalità ed i termini sono contenuti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato A), nell’offerta economica (allegato B) prodotta dall’Aggiudicatario in sede di gara per la conclusione dell’Accordo quadro, nonché eventualmente negli atti tecnico-amministrativi relativi ai singoli appalti specifici derivanti dal presente Accordo quadro. Art. 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI
1. L’operatore economico, preso atto della natura dell’appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo, nonché alle condizioni indicate nel
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei singoli contratti specifici derivanti dal presente Accordo quadro.
2. L’operatore economico dovrà assicurare, altresì, il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto.
Art. 4 – REFERENTI DELL’ACCORDO QUADRO
1. Il Referente del Contratto, quale rappresentante del Comune di Carpi è .
2. Il/I Responsabile/i Tecnico/i di Riferimento, quale rappresentante/i dell’Operatore economico aggiudicatario, al quale compete il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali, è/sono:
.
3. Tale/i referente/i garantirà/garantiranno la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.
4. Il/I Responsabile/i Tecnico/i di Riferimento rivestirà/rivestiranno l’incarico di rappresentante dell’Operatore economico ed avrà/avranno poteri decisionali per trattare e concordare con la Direzione dell’esecuzione del Comune di Carpi le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei servizi derivanti del presente contratto di Accordo quadro. Art. 5 - DURATA
1. Il presente Accordo quadro ha la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla firma del presente contratto, ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto.
2. Oltre la data di scadenza dell’Accordo quadro sarà solo possibile portare a termine i servizi già affidati con contratti discendenti stipulati entro i termini suddetti.
3. Alla scadenza, il presente Accordo quadro si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’Operatore economico, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.
4. Durante il periodo di validità del presente Accordo quadro, il Comune di Carpi si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra Accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro. In tal caso, all’Operatore economico aggiudicatario del presente Accordo quadro nulla sarà riconosciuto quale rimborso a qualsiasi titolo.
Art. 6 - CONTRATTI ATTUATIVI
1. Per attivare l’Appaltatore, il Comune di Carpi emetterà, per ognuno dei contratti discendenti dall’Accordo quadro, un Ordine di Prestazione (ODP) – con cui preciserà l’oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle attività intermedie).
2. All’Ordine di Prestazione sarà allegato, dal Comune di Carpi, lo schema di contratto per l’Appalto Specifico che indicherà, almeno:
- l'oggetto dell’appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell’appalto;
- gli elaborati tecnici della Stazione Appaltante riferiti all’intervento oggetto del processo partecipativo;
- l'importo del singolo appalto discendente dall’accordo quadro; calcolato come indicato nel successivo articolo 7;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile Tecnico di Riferimento;
- l’Ordine di Prestazione;
- la documentazione che dovrà essere fornita dall’Appaltatore necessaria per stipulare il contratto d’appalto specifico (polizze, dichiarazione inerente le prestazioni da subappaltare, nel caso di appaltatore costitutito in forma di RTI indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, attestazione di presa visione e accettazione della documentazione necessaria ad avviare il processo partecipativo, ecc..);
3. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipulazione del contratto generale di accordo quadro e del/i contratto/i avente/i ad oggetto l’/gli appalto/i specifico/i, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
4. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel contratto d’appalto specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.
Art. 7 - CORRISPETTIVO DELL’ACCORDO QUADRO
1. Il valore stimato del presente Accordo quadro ammonta a complessivi Euro XXXXXXX, il tutto al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali. Tale importo rappresenta il tetto di spesa massimo complessivo delle prestazioni da eseguire nel periodo di validità dell’Accordo.
2. Alla luce della natura bifasica del presente contratto, nonché della natura di contratto normativo dell’Accordo quadro, la stipulazione del presente contratto non fa sorgere nessun tipo di obbligazioni pecuniarie.
3. Le prestazioni affidate in forza dei contratti derivanti dal presente Accordo quadro saranno remunerate facendo riferimento all’ elenco delle prestazioni facente parte della documentazione a base di gara. All’importo così determinato, comprensivo delle relative spese, verrà applicato, in relazione alle attività da affidarsi, il pertinente sconto offerto in sede di gara.
4. Il corrispettivo sarà calcolato nell'Ordine di Prestazione sulla base dell'importo stimato dell'intervento, applicando le voci delle prestazioni effettivamente commissionate. Al perfezionamento del servizio ordinato, il corrispettivo sarà adeguato al consuntivo dei lavori risultante dal documento
approvato (a titolo esemplificativo, in caso di progettazione si farà riferimento al computo metrico estimativo; nel caso di direzione al conto finale).
Art. 8 – MODALITÀ DI ESECUZIONE
1. L’esecuzione delle prestazioni sarà attivata mediante specifici contratti di appalto che rappresentano a tutti gli effetti appendice all’Accordo quadro e che riporteranno eventualmente modalità di svolgimento e tempi per l’esecuzione delle singole prestazioni.
2. L’esecuzione delle prestazioni deve avvenire in base a quanto stabilito nel capitolato dell’Accordo quadro ed agli eventuali documenti integrativi di cui ai singoli contratti d’appalto derivanti dal presente Accordo quadro e nel rispetto delle leggi vigenti.
Art. 9 – MODALITA’ DI PAGAMENTO.
1. Il pagamento delle prestazioni avverrà secondo quanto indicato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale con particolare riferimento all’art. 7.
2. In base a quanto previsto dal D.Lgs 09.11.2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritto dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti
l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.
3. L’operatore economico sarà tenuto obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture del CIG (Codice identificativo di gara) attribuito al singolo contratto derivante dal presente Accordo quadro, nonché del CUU (Codice Univoco Ufficio) identificato, per il Comune di in .
4. Le parti prendono atto che l’Operatore economico è in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, come risulta dal certificato unico di regolarità contributiva (DURC), nonché dalla relativa documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate agli atti dell’Ufficio Contratti.
Art. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
1. Con la stipula del presente atto, l’Operatore economico dichiara di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi al contratto medesimo, di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall’art. 3, c. 9-bis, della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.
3. L’operatore economico si obbliga ad inserire nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena
di nullità assoluta, una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.
4. L’aggiudicatario, per ogni singolo contratto derivante dal presente Accordo quadro, dichiarerà gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti del relativo contratto.
Art. 11 – ONERI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO
1. Sono a carico dell’Operatore economico tutte le spese relative e conseguenti al presente Accordo quadro, ivi comprese quelle di bollo, copia ed eventuale registrazione.
2. Tutti gli oneri a carico dell’Operatore economico sono dettagliati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato a cui si demanda integralmente.
Art. 12 – PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Per quanto attiene i casi di applicazione delle penali, il relativo importo, nonché il procedimento per l’incameramento delle penali, si demanda all’art. 6 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
2. In merito ai casi di risoluzione dell’Accordo quadro e dei singoli appalti specifici, si demanda all’art. 13 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
3. Sono fatti salvi eventuali casi specifici di penale e grave errore definiti nei singoli appalti specifici.
Art. 13 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’Aggiudicatario ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fideiussione n.
, emessa da
di Euro .
in data , per l'importo
2. Con la sottoscrizione del presente atto, si svincola automaticamente la cauzione provvisoria presentata dall’Operatore economico in sede di gara, per l’importo di Euro
, tramite atto di fideiussione n.
in data .
Art. 14 - ASSICURAZIONE
rilasciato da
1. L’operatore, ai sensi dell’art. 9 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale a corredo di ogni singolo appalto specifico derivante dal presente Accordo quadro ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. La polizza deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti e coprire tutti i rischi comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa o motivo ivi compresa negligenza, imperizia, dolo o malafede del proprio personale,
esonerando il Comune di ed i suoi collaboratori ed
obbligandosi a sollevarli da qualsiasi azione che eventualmente potesse venire promossa contro di essi.
3. La polizza assicurativa dovrà avere massimali e durata indicati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE
1. Il Comune di Carpi ha facoltà di risolvere il contratto qualora si verifichi una delle cause previste dall’art. 14 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
2. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Modena.
ART. 16 – RECESSO DEL CONTRATTO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 92, comma 4, del D.Lgs.
n. 159/2011 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.
1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. L’operatore economico ha dichiarato in sede di gara di subappaltare/non subappaltare e, pertanto, . Art. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carpi, approvato con deliberazione
della Giunta n. 10 del 20/01/2014, l’Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione, si impegna a osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento sopracitati.
Art. 19 - RISERVATEZZA, OBBLIGO DI CONDOTTA E DIRITTI D’AUTORE E PROPRIETÀ’ DEI PROGETTI
1. Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Aggiudicatario venisse a conoscenza nel corso dell'espletamento dei servizi oggetto di Accordo quadro.
2. Con il pagamento del corrispettivo convenuto, tutta la
documentazione consegnata al Comune di dal
professionista durante l’espletamento dell’incarico diventerà di proprietà piena ed esclusiva della Stazione appaltante, che si riserva anche la facoltà di esporla al pubblico o di consentirne la pubblicazione a scopi informativi.
3. Il Comune di avrà piena disponibilità del materiale,
fatte salve le garanzie di legge ed il rispetto dei diritti d’autore, e potrà introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti od aggiunte necessarie per consentire la prosecuzione della progettazione e, quindi, la
realizzazione dell’opera, senza che l’Operatore economico possa sollevare eccezioni o reclamare diritti di sorta.
Art. 20 - RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY.
1. L’Amministrazione contraente procederà al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 679/2016 in particolare delle disposizioni previste agli artt. 13 e 14 del Regolamento stesso, e per finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
2. L’Operatore economico si obbliga a curare i soli trattamenti funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, verificando la costante osservanza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. n. 679/2016.
L’informativa completa può essere visionata nella sezione Privacy nel sito dell’Ente.
Art. 21 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.
1. Le spese contrattuali e accessorie, nessuna esclusa, sono a carico dell’Appaltatore.
3. Ai fini fiscali si dichiara, inoltre, che il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Per il presente atto e per gli allegati A) e B), l’Imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi di quanto indicato nelle Risoluzioni della Agenzia delle Entrate n. 97/E/2002 e n. 71/E/2003 confermate nella risposta della medesima Agenzia n. 35 del 12.10.2018, nonché dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegato A), al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, come da autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale dell'Agenzia dell'Entrate di Carpi n. 3 del 31.10.2006. Le parti dichiarano che il presente atto viene sottoscritto in modalità elettronica consistente, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale e ss.mm.ii., nella firma digitale resa dalle parti contraenti.
p. IL COMUNE DI CARPI IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SETTORE
X.xx in modalità elettronica
P. L’OPERATORE ECONOMICO
con sede in
IL
X.xx in modalità elettronica