CONVENZIONE TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA PER L’ESPLETAMENTO, IN UNIONE DI ACQUISTO, DELLA PROCEDURA DI GARA UNICA REGIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O
CONVENZIONE TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA PER L’ESPLETAMENTO, IN UNIONE DI ACQUISTO, DELLA PROCEDURA DI GARA UNICA REGIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O
L’Azienda per la Tutela della Salute - ATS, in persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda con sede in xxx Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx (XX), P.IVA IT00935650903 Cod.fiscale 92005870909;
e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, in persona del Direttore Generale, Dott.
, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, xxx X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx;
e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, in persona del Direttore Generale, Dott.
, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx;
e l’Azienda Ospedaliera Xxxxxx, in persona del Direttore Generale, Dott.
, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda Sanitaria Locale, xxxxxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxxx;
e L’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna – AREUS -, C.F 01526480916, in persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Tortolì il 12.08.1953, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda;
in seguito denominate Aziende dell’Unione di Acquisto,
Premesso che
- l’art. 2 della Legge n. 405/2001 ad oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 347/2001, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”, stabilisce che le regioni sono chiamate ad adottare le opportune iniziative per semplificare l’acquisto di beni e servizi in materia sanitaria;
- da allora molteplici norme sopravvenute hanno incentivato sempre più, quando possibile, l'aggregazione della domanda d'ambito sanitario (farmaci, dispositivi medici, altri beni e servizi, lavori) per realizzare tutte le possibili economie di scala, uniformare i costi, assicurare livelli uniformi di assistenza anche dal punto di vista qualitativo; a queste iniziative legislative se ne sono aggiunte altre atte a migliorare l'organizzazione degli Enti del Servizio Sanitario, con effetti sull'efficacia ed efficienza delle attività e dei servizi di competenza;
- in quest'ambito, il 1/01/2017, in attuazione di leggi regionali della Sardegna (da ultimo, L. R. 17/2016) si è compiuto un processo di fusione per incorporazione – Azienda incorporante Asl 1 Sassari – ed è nata ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute, che ha inglobato le altre 7 AASSLL preesistenti (Asl 2 Olbia, Asl 3 Nuoro, Asl 4 Lanusei, Asl 5 Oristano, Asl 6 Xxxxxxx, Xxx 0 Carbonia e Asl 8 Cagliari) ed è conseguentemente subentrata nei rapporti attivi e passivi di ciascuna di esse (art. 2504 bis del C.C.); la nascita di ATS è stata preceduta da processi di scorporo e incorporazione di rami d'attività tra le preesistenti Aziende di Sassari e di Cagliari, le due Aziende Ospedaliere Universitarie e l'Azienda Brotzu;
- la legge regionale 17/2016 prevede anche che l’ATS Sardegna opererà, dal suo accreditamento in quanto tale, quale Centrale di Committenza per conto delle Aziende del SSR; la sua organizzazione e il suo funzionamento saranno disciplinati con apposito atto aziendale, che potrà essere adottato solo a seguito dell’approvazione da parte della Regione. Attualmente, l’ATS Sardegna opera quale stazione appaltante, e il modello aggregativo con le altre Aziende del SSR (AOU SS, AOU CA, AO Brotzu) è ancora quello delle unioni d’acquisto con Azienda Capofila.
- con DGR 6/25 del 31.1.2017 la Regione Sardegna ha affidato all'Azienda per la tutela della Salute l’espletamento della gara unica regionale per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa della responsabilità civile RCT/O; pertanto ATS Sardegna è stata designata quale Azienda capofila nell'ambito dell'Unione d’acquisto con le altre Aziende del Servizio sanitario regionale: AOU Sassari, AOU Cagliari, AO Brotzu e AREUS;
Considerato che
- l’unione d’acquisto deve essere formalmente costituita mediante apposita convenzione contenente mandato speciale all’Azienda mandataria per l’adozione anche in nome e per conto delle Aziende mandanti degli atti deliberativi riguardanti l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando di gara, l’espletamento della procedura fino ad aggiudicazione della fornitura ed ogni altro atto necessario ai fini dell’esecuzione dell’incarico conferito;
- nell’ambito di tale Unione di Acquisto, l’Azienda ATS Sardegna è stata individuata quale Azienda Capofila;
- il mandato speciale alla Azienda Capofila deve espressamente conferire il potere di agire in nome e per conto delle mandanti, ai sensi dell’art. 1704 del C.C e seguenti, deve essere gratuito, in deroga all’art. 1709 del C.C., salvo quanto si dirà oltre per la ripartizione delle spese vive di procedura, ed essere irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara ed alla scadenza dei contratti da essa nascenti, in deroga al disposto di cui all’art. 1723 del C.C.
Per tutto ciò premesso e considerato, tra le Aziende, come sopra rappresentate e domiciliate,
si CONVIENE e si STIPULA quanto segue
Art. 1 Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha per oggetto l’espletamento di una unica procedura di gara, da parte dell’Azienda mandataria anche in nome e per conto delle Aziende mandanti, per l'affidamento dei servizi assicurativi rct/o, in relazione ai fabbisogni delle Aziende Sanitarie ricomprese nella Unione di Acquisto.
L’unione di Xxxxxxxx non ha personalità giuridica ed opera nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali delle aziende e nell’interesse delle stesse.
Art. 2 Finalità
L’Unione di Acquisto è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
• il contenimento e la razionalizzazione della spesa, attraverso l’aggregazione della domanda;
• la semplificazione delle procedure di acquisto attraverso la centralizzazione e l’utilizzo di tecnologie innovative;
• la crescita e lo sviluppo della concorrenza.
Art. 3 Aderenti
Fanno parte dell’Unione di Acquisto le seguenti aziende sanitarie:
ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute; Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari;
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari; Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari; Azienda Areus Sardegna.
Assume la qualifica di capofila mandataria l'Azienda ATS Sardegna , mentre le altre assumono le qualifiche di Aziende mandanti.
Art. 4 RUP - referenti dell’Unione di Acquisto
L’azienda Capofila nomina il RUP e conferisce l'incarico di progettazione, nel rispetto della propria disciplina interna; l’azienda Capofila può individuare altresì eventuali ulteriori referenti tecnici/farmacisti e amministrativi, al proprio interno.
Ogni Azienda mandante gestisce autonomamente la fase post aggiudicazione della procedura (vedasi successivo art. 8) e individua e comunica alla capofila i referenti tecnici/farmacisti e amministrativi che dovranno collaborare nelle diverse fasi della procedura supportando la Azienda Capofila nella definizione delle strategie e dei fabbisogni, nella predisposizione del capitolato di gara e in qualsiasi attività di verifica di conformità dei prodotti offerti.
Art. 5 Mandato speciale con rappresentanza
Le Aziende mandanti, con la sottoscrizione della presente convenzione, conferiscono mandato speciale con rappresentanza all’Azienda ATS Sardegna ai sensi dell’art. 1704 del C.C e seguenti, per lo svolgimento delle attività relative all’espletamento della procedura di gara fino all’individuazione delle ditte affidatarie, tra le quali le principali risultano essere:
• consolidamento dei fabbisogni
• predisposizione atti e documentazione di gara
• approvazione degli atti di gara
• pubblicazione del bando
• espletamento della procedura
• verifica della conformità dell’offerta
• aggiudicazione della fornitura
• gestione eventuale contenzioso
• comunicazioni con le aziende.
e comunque per tutte le attività necessarie al fine dell’espletamento dell’incarico conferito.
Art. 6 Deroga alla disciplina del Mandato
Il mandato di cui all’art. 5 è gratuito in deroga all’art. 1709 del C.C., salvo quanto stabilito nell’art. 9 per la ripartizione delle spese vive di procedura, ed irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara ed alla scadenza dei contratti da essa nascenti, in deroga al disposto di cui all’art. 1723 del C.C..
Art. 7 Obblighi della mandataria
La azienda Capofila si impegna a svolgere tutte le attività propedeutiche, di predisposizione e di adozione degli atti deliberativi riguardanti l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando di gara, l’espletamento della procedura e la successiva aggiudicazione della fornitura. Si impegna inoltre ad effettuare tutti gli adempimenti connessi e preventivi alla stipula del contratto (verifica autocertificazione presentate e quant’altro necessario e propedeutico).
Art. 8 Obblighi delle aziende mandanti
Le aziende mandanti si impegnano a svolgere tutte le attività di definizione dei fabbisogni, di supporto per la definizione del capitolato e le attività di verifica della conformità delle offerte, nei tempi programmati dalla capofila coerenti con gli atti di programmazione; per evitare ritardi nell'espletamento delle gare, in caso di mancato rispetto dei tempi la capofila è autorizzata ad assumere le iniziative atte ad assicurare la celere aggiudicazione della procedura, salvaguardando, per quanto possibile, gli interessi di approvvigionamento dell'azienda mandante inadempiente. Si impegnano inoltre, a seguito dell’aggiudicazione, a stipulare i singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari, facendosi carico per la parte di competenza di tutti gli adempimenti e dei costi relativi alla stipula ed alla gestione del contratto (es. ordinativi di fornitura, liquidazione fatture, ecc.).
Le Aziende mandanti si impegnano a collaborare con l’Azienda Capofila per ogni necessità o evenienza dovesse sorgere nello svolgimento dell’incarico conferitole.
Art. 9 Spese
Le Aziende concordano che le spese anticipate dall’Azienda mandataria, sia per l’ottenimento dei CIG e per la pubblicazione degli atti di gara, sia quelle relative alla gestione informatica della gara, nonché ulteriori spese necessarie per l’espletamento della procedura di acquisto verranno ripartite tra le ASL in maniera proporzionale all’entità dei fabbisogni da aggiudicare, sulla base di un rendiconto che verrà predisposto dall’Azienda mandataria al termine della procedura di gara.
Le Aziende mandanti si impegnano a rimborsare gli importi risultanti dai singoli rendiconti all’Azienda mandataria nel termine di 30 giorni dal ricevimento, salvo motivata contestazione delle spese rendicontate.
Letto, confermato e sottoscritto in numero di copie pari al numero delle Parti.
Per l’Azienda per la Tutela della Salute
- ATS Sardegna
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
In data
Per l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari
Il Direttore Generale
Dott.
In data
Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari
Il Direttore Generale
Dott.
In data
Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari
Il Direttore Generale
Per l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
In data