SCHEMA DI CONTRATTO
Municipio XIII Roma Xxxxxxx Direzione Socio Educativa
Allegato E alla DD. CS/645 del 06.05.2019
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA DI SOCIALIZZAZIONE PER PERSONE CON DISABILITÀ NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIII ROMA XXXXXXX
CIG 7877898715
L’anno 2019, il giorno…. del mese di….. nella sede del Municipio XIII Roma Xxxxxxx, Direzione Socio Educativa,
TRA
ROMA CAPITALE – Municipio XIII Roma Xxxxxxx – C.F. 02438750586 e P. IVA 01057861005
rappresentata dal Direttore della Direzione Socio Educativa, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx e domiciliata per lo scopo in Roma, presso la sede municipale, di seguito denominata “Municipio XIII Roma Xxxxxxx”,
E
L’ORGANISMO……………., con sede in ……., Via …….. n. …. C.A.P……, C.F……, P.I. …….., nella persona del legale rappresentante ………, nato a …….. il , domiciliato per la carica presso la sede
dell’organismo stesso, di seguito denominato “Organismo”,
VISTE:
la determinazione dirigenziale n. ….. del……..Direttore della Direzione Socio Educativa di Indizione della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016, per la realizzazione e gestione di una struttura di socializzazione per persone con disabilità nel territorio del Municipio XIII Roma Xxxxxxx. Periodo dal 01/09/2019 al 31/12/2021, per la durata di 26 mesi.
la determinazione dirigenziale n del Direttore della Direzione Socio Educativa di aggiudicazione
del servizio.
PRESO ATTO che l’Organismo risultato aggiudicatario della suddetta procedura, verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, si rende disponibile, ed il Municipio XIII Roma Xxxxxxx accetta, alla stipula del presente contratto nel rispetto di tutto quanto sotto definito;
Tanto premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione e gestione di una struttura di socializzazione per persone con disabilità, a carattere polivalente, di socializzazione, di sostegno, di aggregazione e di recupero di tipo aperto, e sarà interamente organizzata e gestita dall’Organismo.
Lo stesso opererà in una logica di integrazione sociale in stretto collegamento con il Servizio Sociale, con la rete dei servizi territoriali e con le agenzie pubbliche e private culturali, formative e di socializzazione. L'organizzazione delle attività sarà rivolta a favorire il benessere psicofisico dei cittadino con disabilità, di migliorare la sua qualità di vita e di prevenire il disagio e il rischio di emarginazione.
I destinatari dell’intervento saranno 25 utenti, in età adolescenziale e adulta, portatori di disabilità motorie e/o intellettive, con ridotta autonomia ed eventuali fattori di rischio socio familiari.
Art. 2 – Affidamento e individuazione della struttura per lo svolgimento del servizio
Il Municipio affida all’Organismo, che contestualmente accetta, senza riserva alcuna, l’incarico della realizzazione e gestione di una struttura di socializzazione per persone con disabilità, alle condizioni e modalità tutte contenute nel presente contratto, nella lettera di invito e nel relativo Capitolato Speciale, che, anche se materialmente non allegati al presente atto, l’organismo dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.
Le attività progettuali si svolgeranno nell’immobile sito nel territorio del Municipio XIII Roma Xxxxxxx, in Xxx Xxxxxxx, 00, in regola con le normative vigenti ed idoneo ad accogliere n. 25 utenti, di proprietà dell’Organismo, avente strutturazione adeguata per permettere lo svolgimento di attività laboratoriali di gruppo, differenziate per contenuti ed obiettivi, e di socializzazione varia, compresa la possibilità di consumazione di pasti.
Art. 3 – Organizzazione del Servizio e Programmazione
La struttura di socializzazione ospiterà n. 25 utenti. Funzionerà per cinque giorni la settimana (dal lunedì al venerdì) per almeno 8 ore giornaliere con interruzione prevista per le festività Natalizie, di Pasqua e nel il mese di Agosto. L’orario d’apertura sarà dalle ore 8,30 alle ore 16,30, salvo variazioni che si rendessero necessarie in funzione delle necessità degli utenti per una migliore fruizione del servizio.
Per la presa in carico degli utenti e per gli interventi di carattere straordinario, è previsto un raccordo sistematico, coordinato dal Servizio Sociale Municipale, con gli operatori della ASL RM1.
Presso la Struttura saranno assicurate, a cura dell’ Organismo affidatario, le seguenti prestazioni:
offrire ospitalità e assistenza qualificata per alcune ore del giorno, in luogo adeguato, per interventi mirati all’acquisizione e/o al mantenimento di capacità cognitive, funzionali e relazionali, favorendo la soddisfazione dei bisogni di autonomia, di aggregazione, di esperienze, di scoperta e valorizzazione delle capacità, nonché di sperimentazione di nuove relazioni sociali;
Svolgere attività d’osservazione ed orientamento;
Avviare programmi individualizzati e di gruppo con obiettivi temporali, in collaborazione con i Servizi Territoriali competenti;
Svolgere attività occupazionali da organizzare mediante lavoro a piccoli gruppi, che mettano l’utente in situazione d’apprendimento specifico atto a favorire una crescita sul piano cognitivo, creativo e manuale. Ciò attraverso l’attivazione di laboratori che riguarderanno diverse aree d’intervento quali: area motoria, area dell’espressione e della creatività, area relazionale e della comunicazione, etc.
Attuare concrete collaborazioni e sinergie con le famiglie, i servizi socio-sanitari e le realtà territoriali del sociale per garantire all’utente un percorso socio-assistenziale e d’integrazione sociale, unitario e omnicomprensivo, sollecitando i rapporti di solidarietà della comunità stessa.
Art. 4 – Utilizzo delle Risorse Professionali
L’Organismo affidatario dovrà avvalersi, come richiesto nella lettera d’invito e come indicato nell’offerta progettuale, della presenza dei seguenti operatori……..
L’organismo potrà avvalersi inoltre di volontari e tirocinanti integrativi al servizio e non sostitutivi degli operatori impiegati.
Il presente affidamento non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio.
L’Organismo affidatario è tenuto ad ottemperare nei confronti del personale utilizzato ed in relazione alla diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati (lavoro dipendente, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro volontario etc.) a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Organismo affidatario è obbligato in particolare ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del servizio in esame, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’affidatario per tutto il periodo di validità del contratto anche nel caso che esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Amministrazione in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all’affidatario delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del lavoro, può operare una ritenuta pari al 20% massimo dell’importo globale del corrispettivo previsto dal contratto.
Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato suddetto avrà dichiarato l’avvenuta regolarizzazione della posizione dell’Organismo.
Art. 5 -Servizio di Trasporto
L’Organismo Affidatario dovrà assicurare, su richiesta dell’interessato, o dei suoi familiari, concordandone la necessità con il Servizio Sociale, il servizio di trasporto da casa alla Struttura e viceversa
I mezzi adibiti al trasporto, dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia ed
in regola con gli adempimenti assicurativi per RCA e dovranno essere debitamente attrezzati ed abilitati, ai sensi di Legge, al trasporto di soggetti assistiti parzialmente autosufficienti, nonché idonei alla circolazione anche in situazioni di restrizione del traffico automobilistico.
I mezzi di trasporto dovranno essere almeno due con la presenza del personale per l’assistenza al fine di garantire la sicurezza e l’arrivo di tutti gli utenti in orario per l’inizio delle attività.
Art. 6 – Durata del servizio, Costi e modalità di pagamento
Il servizio avrà la durata di 26 mesi, con decorrenza dal ….. al ……..
Per la realizzazione dello stesso, il Municipio erogherà all’Organismo affidatario la somma complessiva di € (compresa IVA al ….) in 26 rate mensili di pari importo in coincidenza con i mesi di effettiva erogazione del servizio, previa presentazione di regolare fattura corredata da apposita relazione. Alla scadenza dell’affidamento l’Organismo è tenuto a produrre la relazione finale.
In via cautelare l’Amministrazione si riserva di sospendere, in tutto o in parte, la liquidazione ove, da un successivo riscontro, si verifichi la non corrispondenza con il servizio prestato, rispetto a quanto richiesto e previsto nel progetto approvato.
Il pagamento sarà subordinato alla regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale dell’Organismo affidatario, mediante autonoma acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte dell’ente appaltante.
I corrispettivi non saranno oggetto di variazioni/revisioni per tutta la durata del contratto.
Art. 7 – Responsabilità e tutela contro pretese e azioni di terzi
L’Organismo affidatario garantisce in ogni tempo la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza da parte dell’Affidatario stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall’Affidatario per lo svolgimento del servizio oggetto del contratto.
L’Organismo si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti o all’Amministrazione in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale. Inoltre è sempre responsabile sia verso l’Amministrazione, sia verso i terzi della qualità del servizio fornito.
L’Organismo attesta di avere provveduto alla stipula con primario assicuratore un’adeguata copertura assicurativa, che si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto, contro i rischi di:
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune e gli utenti del servizio) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00= per sinistro.
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui lo stesso si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa nè eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro.
- Infortuni che possano colpire gli utenti del servizio con somme assicurate non inferiori a Euro 250.000,00 in caso di morte o di invalidità permanente.
L’operatività o meno delle coperture assicurative non libera l’utilizzatore dalle proprie responsabilità né dal rispondere di quanto – in tutto o in parte – non coperto dalle polizze stesse, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia e il concessionario terrà indenne l’Amministrazione da quanto eventualmente non coperto dalle polizze suddette.
Le suddette polizze vengono acquisite agli atti del Municipio XIII Roma Xxxxxxx con la sottoscrizione del presente contratto.
Art. 8 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio: penali
L’Amministrazione si riserva con ampia e insindacabile facoltà, e senza che l’affidatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli sulla qualità e la rispondenza del servizio, secondo il progetto illustrativo presentato.
In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, riscontrata e contestata dai funzionari preposti al controllo, l’Amministrazione Comunale applicherà una penale sull'importo affidato, qualora l’ inadempimento non sia tale da configurarsi come risoluzione contrattuale.
Qualora dal controllo effettuato il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l’affidatario è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi – fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo – saranno contestate all’affidatario stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare entro il termine massimo di 5 giorni le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso che l’affidatario non ottemperi a detto invito entro il termine fissato ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo alla fase di realizzazione in corso al momento in cui si sono verificate dette inadempienze e/o disservizi.
Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, dopo espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla fase di realizzazione in corso, al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio.
L’accertamento e contestazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. nonché la immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti.
Art.9 - Divieto di cessione e subappalto del servizio.
Stante la natura del servizio è vietata la cessione dello stesso, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all’Amministrazione. E' vietato il subappalto dei servizi.
Art.10 - Risoluzione del contratto
Possono costituire causa di risoluzione, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile:
- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, a Roma Capitale;
- la violazione del divieto di subappalto;
- la violazione dell’obbligo di consentire a Roma Capitale di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- qualora il totale delle penalità superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo.
In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, l’Organismo incorre nella perdita del 100% del compenso, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni subiti e subendi.
Art.11 - Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, i seguenti casi:
- cessione dell’attività da parte dell’Organismo;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente contratto che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, inclusa quella di cui all’art. 12;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- difformità nella realizzazione del progetto rispetto a quanto indicato nell’ offerta;
- in caso di condanna dell’Organismo per frode contrattuale.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, l’Organismo incorre nella perdita del 100% del compenso salvo l’ulteriore risarcimento dei danni subiti e subendi.
Art. 12 – Osservanza di leggi, regolamenti e norme
L’Organismo affidatario sotto la propria esclusiva responsabilità è obbligato ad ottemperare alle disposizioni legislative vigenti come pure ad osservare tutti i regolamenti, norme e prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di quant’altro possa comunque interessare il presente atto. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 1321 e seguenti del Codice Civile.
Art. 13 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto
L’Organismo assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a comunicare uno o più c/c bancari o postali dedicati e i soggetti autorizzati ad operare sugli stessi.
Il Municipio potrà disporre la risoluzione immediata del presente contratto in tutti i casi in cui venga a conoscenza che le transazioni afferenti il presente affidamento siano state eseguite senza il rispetto dei predetti obblighi.
Art. 14 – Spese imposte e tasse
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto quali quelle di bollo, quietanza, registro etc. saranno a carico dell’organismo affidatario.
Art. 15 – Privacy
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al progetto. Il loro trattamento è disciplinato dal Decreto Legislativo 196/03. L’Organismo nella persona del Legale Rappresentante o di altra dal medesimo nominato, è responsabile in ordine alla gestione ed alla tutela dei dati trattati, nonché alla salvaguardia dell’integrità e della sicurezza degli stessi ai sensi del Decreto Legislativo 196/03.
Art. 16 – Controversie: Foro competente
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nella esecuzione del contratto saranno devolute alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale previsto dagli artt. 806 e seguenti del CPC. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Letto, confermato e sottoscritto. Per incondizionata accettazione
L’Organismo Roma Capitale – Municipio XIII Roma Xxxxxxx
Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante dell’Organismo dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti.
L’Organismo