ALLEGATO I - SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ALLEGATO I - SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
GARA TELEMATICA, PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 E DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER LA FORNITURA - COMPRENSIVA DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO - DI PACCHI E DERRATE ALIMENTARI DA DESTINARE ALLE SEDI DELL’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV NONCHÉ DI DERRATE ALIMENTARI DA DESTINARE AL MAGAZZINO CRI SITO A SUCEAVA, ROMANIA.
NUMERO GARA 8683007 LOTTO 3 – CIG 936406708C
L’anno e questo giorno del mese di , in
, Via n° ,
TRA
Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV (C.F. e P.IVA 13669721006), persona giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 178/2012 nonché organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al numero 1157/2016, con sede legale in Roma, Via X. Xxxxxxxxx
n. 31, 00151, in persona del procuratore speciale (giusta Procura Speciale conferita con atto a ministero notaio, Rep. N10069, Raccolta n. 6886, registrata a Roma 4, Ufficio delle Entrate, il 04 giugno 2020, n. 14294) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, c.f. RCCSRN75D48D653G, nata a Foligno il 08 aprile 1975, domiciliata per le funzioni attribuitele/gli presso la sede legale dell’Associazione, di seguito nel presente atto denominata “ASSOCIAZIONE”, o “Committente”;
E
con sede in , n.
– CAP
CITTA’
PR - codice fiscale e partita IVA , PEC , in persona del legale rappresentante Sig. nato a _ il / / , residente
in , via , n. , in qualità di
seguito nel presente atto denominata semplicemente “Affidatario”;
[se procuratore, aggiungere]
domiciliato per il presente atto presso la sede della Società giusta procura
dell’impresa, di
(generale/speciale) conferita ***con atto a rogito del notaio di
, n. di Repertorio del (oppure) ***con scrittura privata autenticata, agli atti del fascicolo.
[in caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di imprese, aggiungere]
La società/ditta interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo costituito, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 con atto a rogito del Notaio di in data
(agli atti del fascicolo), fra la medesima e le seguenti imprese mandanti:
- con sede legale a , Via/Piazza , codice fiscale e Partita IVA , iscritta al registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di ;
- con sede legale a , Via/Piazza , codice fiscale e Partita IVA , iscritta al registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di ;
PREMESSO CHE
- Con Atto a contrarre n. 1179SR/2022 del 22/07/2022 del Responsabile dell’Unità Operativa Acquisti e Contratti, l’Associazione ha indetto una procedura aperta per la sottoscrizione di un Accordo quadro, finalizzato alla fornitura – comprensiva di imballaggio, trasporto e consegna - di pacchi alimentari e derrate alimentari da distribuire presso le sedi dell’Associazione nonché di derrate alimentari da distribuire presso la sede CRI di Suceava, in Romania;
- con Verbale di aggiudicazione n. in data , il RUP ha proposto l’affidamento della fornitura (inclusi imballaggio, trasporto e consegna) di derrate alimentari, oggetto del Lotto 3, da distribuire presso la sede CRI di Suceava in Romania (incrocio Xxxxxx Xxxxx & Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, 000000, Xxxxxxx), all’operatore economico avendo lo stesso formulato l’offerta complessivamente più vantaggiosa per l’Associazione;
- con provvedimento del il Rup ha provveduto a confermare
all’aggiudicazione efficace della fornitura in oggetto;
- il RUP ha provveduto alle comunicazioni dell’aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016;
- per la stipula dell’Accordo Quadro si richiama quanto previsto ai commi 8 e 10 dell’art. 32, del d.lgs. 50/2016 e xx.xx. ii.;
Tutto ciò premesso, le parti così come sopra descritte convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
L’Associazione, come sopra rappresentata, affida all’Affidatario, rappresentato come in premessa, che accetta, la fornitura, comprensiva di imballaggio, trasporto e
consegna, di derrate alimentari da distribuire presso la sede CRI di Suceava, in Romania, alle condizioni e secondo le modalità previste negli stessi atti di gara e nell’offerta presentata dall’Affidatario, tutti richiamati nel presente accordo quali parti integranti e sostanziali dello stesso.
La consegna dovrà essere effettuata entro un massimo di 10 giorni solari dall'emissione di ogni singolo Ordine di Acquisto, secondo un piano condiviso tra il referente e il DEC.
L’Affidatario, fornisce i beni conformi alle certificazioni C.A.M. previste in relazione all’oggetto dell’appalto, nonché rispondenti alle caratteristiche tecniche così come definite e indicate nel Capitolato Tecnico. I servizi inclusi nel prezzo di comprendono l’imballaggio, il trasporto e consegna dei beni.
La fornitura sarà svolta sotto la piena, assoluta, inderogabile e inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità desunti e risultanti dal presente Accordo Quadro e dagli atti di gara tutti, che l’Affidatario dichiara di conoscere e di aver accettato integralmente, benché non materialmente allegati al presente accordo, oltre che nella documentazione inserita nell’offerta presentata dall’Affidatario.
Art. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO
L’importo della fornitura oggetto del presente accordo è pari complessivamente a € 1.345.000,00 (unmilionetrecentoquarantacinquemila/00cent) oltre I.V.A.
Si precisa che l’importo di aggiudicazione di ogni singolo prodotto è quello inserito dall’affidatario in sede di offerta economica che all’uopo si allega, rappresentando parte integrante del presente schema di accordo quadro.
Detti importi, da considerare comprensivi dei servizi di imballaggio, trasporto e consegna, verranno applicati in occasione di emissione di ciascun ordine di acquisto.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’Affidatario e dovranno essere rimborsate all’Associazione entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo delle spese di pubblicazione a carico dell’Affidatario, per il lotto oggetto del
presente Accordo Quadro, è pari a € ( / cent) oltre IVA.
L’Associazione provvederà ad emettere fattura entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
Art. 3 - DURATA
La durata dell’Accordo Quadro è pari a mesi 24, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo, eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi e comunque fino ad esaurimento del plafond per il lotto oggetto del presente Accordo.
L’Associazione è libera di richiedere il numero di derrate alimentari che ritiene necessarie
e funzionali alle proprie esigenze, senza che l’aggiudicatario possa opporre vincoli o eccezioni, sia per quanto attiene la previsione di un limite minimo di spesa sia per quanto riguarda il raggiungimento dell'intero plafond.
Art. 4 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro debbono essere registrati sul/i seguente/i apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Affidatario:
IBAN IBAN
e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Le parti, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge 136/2010 e s.m.i.
Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente Accordo Quadro di appalto l’effettuazione di anche una sola transazione senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Affidatario dichiara che la/e persona/e delegata/e ad operare sui conti correnti dedicati è/sono quella/e indicata/e la/e seguente/i:
L’Affidatario è tenuto a comunicare eventuali variazioni relative al/i conto/i corrente e ai soggetti delegati ad operare sul/i conto/i corrente sopra richiamati entro 7 (sette) giorni.
Art. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento avverrà, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx 00 giorni data fattura f.m., previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) senza segnalazioni di inadempienze e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, del d.l. 124/2019, convertito con legge 157/2019, tenuto conto di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 108/E/2019 e n. 109/E/2019.
L’Affidatario, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, deve trasmettere all’Associazione le deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori, direttamente impiegati nell’esecuzione dell’affidamento oggetto del presente Accordo Quadro, unitamente all’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente affidamento.
Tali informazioni dovranno essere trasmesse all’Associazione dettagliate come segue:
Lavoratore | C.F. lavoratori impegnati, nel mese precedente, direttamente nell’esecuzione dell’affidamento presso l’Associazione |
Ore di lavoro | Dettaglio, per il mese di riferimento, delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore in esecuzione dell’affidamento oggetto del presente Accordo Quadro. |
Retribuzione | L’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata alla fornitura oggetto del presente Accordo Quadro. |
Ritenute fiscali | Dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione oggetto del presente Accordo Quadro. |
Nel caso in cui l’affidatario non ottemperi a tale obbligo, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, l’Associazione sospenderà, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’affidatario sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’affidamento ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione, entro 90 giorni, all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
In tali casi, è preclusa all’affidatario ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
Inoltre, il pagamento è subordinato comunque al regolare visto del direttore dell’esecuzione.
L’affidatario si impegna a garantire ed assicurare il regolare pagamento dei lavoratori
La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013 e s.m.i., disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), intestate all’Associazione Croce Rossa Italiana, C.F. e P.IVA 13669721006, Xxx X. Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice destinatario, il numero di ODA ed il CIG.
Art. 6 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nei limiti del % ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e di quanto disciplinato negli atti di gara. Pertanto,
.
(oppure in alternativa)
Il subappalto non è ammesso in quanto non è stata esercitata la facoltà prevista negli atti di gara, pertanto, il subappalto è vietato.
Art. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro l'Affidatario, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito apposita cauzione definitiva mediante idonea
polizza assicurativa fidejussione/bancaria n. emessa in data
e rilasciata dalla società/istituto, agenzia/filiale di
per l’importo di € (Euro ) pari al
% dell'importo del presente Accordo Quadro.
La cauzione prestata dovrà essere reintegrata ogni qualvolta l’Associazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Accordo Quadro.
Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CREDITI
È fatto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro a pena di nullità della cessione stessa.
La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro è consentita previa autorizzazione da parte dell’Associazione.
Art. 9 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL ACCORDO QUADRO
L’Associazione, ai fini della gestione del presente Accordo Quadro, individua nella persona
, mail e recapito telefonico +39-
quale Direttore dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, cui spetteranno tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, ferma restando, ove necessario, l’individuazione di soggetti referenti presenti sul territorio.
Art. 10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’affidatario si obbliga a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale proveniente dall’Associazione per l’espletamento della fornitura, estendendo eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che la stessa Associazione ne disponga la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. In tal senso, l’affidatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
L’affidatario, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile
nell’espletamento della fornitura oggetto di affidamento.
Art. 11 – RESPONSABILITA’ E PENALI
L’Affidatario solleva l’Associazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connesso all’esecuzione della fornitura oggetto del presente accordo.
L'Affidatario è responsabile per qualsiasi disservizio in corso di svolgimento e per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna della fornitura rispetto a quanto previsto negli atti di gara e fino all’esito favorevole delle verifiche da parte del referente della sede di consegna per l’Associazione e del Direttore dell’esecuzione.
L’affidatario dovrà consegnare i prodotti alimentari, nella quantità di volta in volta richiesta tramite singoli ordinativi di acquisto, presso il magazzino/dispensa che verrà ivi precisato (in località di Suceava, Romania). I prodotti dovranno essere consegnati entro e non oltre
n. 10 giorni solari dalla data di emissione dell’ordine di acquisto.
In caso di ritardo nella consegna della fornitura, previa contestazione scritta trasmessa tramite PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, strumento ritenuto equivalente, saranno applicate le seguenti penali:
• entro 4 giorni rispetto al termine indicato, pari allo 0,3 PER MILLE dell’importo della fornitura;
• compreso tra 5 e 10 giorni rispetto al termine indicato, pari allo 0,5 PER MILLE dell’importo della fornitura;
• compreso tra 11 e 15 giorni rispetto al termine indicato pari allo 0,7 PER MILLE dell’importo della fornitura;
• oltre il 16° giorno rispetto al termine indicato pari al 1 MILLE per ogni giorno di ritardo. L’applicazione di penali non pregiudica eventuali altre azioni di risarcimento che l’Associazione intendesse intraprendere nei confronti dell’Affidatario.
La mancata consegna oltre il 20° giorno determinerà la risoluzione dell’Accordo Quadro e l’escussione della cauzione definitiva.
La verifica di conformità verrà effettuata dal personale incaricato dell’Associazione, che ha 7 giorni per comunicare all’Affidatario, tramite PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, strumento ritenuto equivalente, le difformità riscontrate.
In tal caso, l’Affidatario, entro n.3 giorni dalla dichiarazione di difformità del prodotto, dovrà provvedere alla consegna di beni conformi in sostituzione di quelli non idonei, senza alcuna spesa aggiuntiva per l’Associazione, e fatta salva in ogni caso l’applicazione di eventuali penali.
Per le ipotesi di forniture irreperibili e/o indisponibili si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
Nel caso in cui, all’esito della consegna, si verificassero inadempimenti/anomalie/difformità rispetto a quanto offerto dall’Affidatario ed a quanto richiesto dall’Associazione negli atti di
gara, e/o inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, l’Associazione applicherà le seguenti penali, previa contestazione scritta dell’inadempimento tramite PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, strumento ritenuto equivalente:
- per ogni fornitura non eseguita nei modi e nei tempi prescritti entro 3 giorni (lavorativi) dalla contestazione, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’ammontare dell’affidamento;
- per ogni fornitura eseguita in maniera incompleta o carente, non conformemente ai modi e ai tempi prescritti entro 5 giorni (lavorativi) dalla contestazione, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare dell’affidamento;
- per ogni fornitura non eseguita o eseguita in maniera incompleta, o carente, o non conformemente ai modi e ai tempi prescritti entro 7 giorni (lavorativi) dalla contestazione, una penale in misura giornaliera pari allo 1 per mille dell’ammontare dell’affidamento;
L’affidatario avrà facoltà di presentare giustificazioni e/o controdeduzioni entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione da parte di Associazione.
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà alla quantificazione dell’importo della sanzione ed alla comunicazione delle modalità di corresponsione.
Per il recupero delle penalità, l’Associazione potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell’Affidatario, o sulla garanzia definitiva prestata, la quale dovrà essere reintegrata.
L’applicazione delle penali non pregiudica eventuali altre azioni di risarcimento che l’Associazione intenda intraprendere nei confronti dell’affidatario.
L’applicazione di penali per un importo pari al 10% dell’importo dell’affidamento comporterà la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso, l’Associazione provvederà a incamerare l’intero importo della garanzia definitiva.
Art. 12 – OBBLIGHI AFFIDATARIO
Per il miglior coordinamento della fornitura e per tutta la durata dell’accordo, l’affidatario nomina, quale Responsabile per la gestione della fornitura, il/la Sig/Sig.ra
, cell. di servizio .
Il Responsabile deve tenere i rapporti con l’Associazione, intervenire e rispondere direttamente in caso di problematiche che dovessero sorgere durante l’esecuzione del Accordo Quadro, nel rispetto degli atti di gara e dell’offerta presentata dall’affidatario.
L’affidatario è l’unico responsabile del corretto svolgimento della fornitura oggetto di affidamento.
L’Affidatario dovrà adottare ogni precauzione per evitare danni alle cose ed alle persone. L’Affidatario terrà indenne l’Associazione da qualsiasi danno possa derivare alle stesse, ai propri dipendenti o a terzi o a cose di terzi in conseguenza di negligenze, ritardi, o inadempimenti nella fornitura.
L’Affidatario si obbliga a tenere indenne e a risarcire l’Associazione per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che le stesse dovessero subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei loro confronti da parte di terzi.
Le Parti concordemente stabiliscono che al presente Accordo si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dall’affidatario, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento dell’appalto, derivasse all’Associazione od a terzi, si intenderà, senza riserve ed eccezioni alcune, a totale carico dell’Affidatario.
L’Affidatario ha l’obbligo di assolvere a tutti gli obblighi contributivi, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge nei confronti della mano d’opera impiegata, sollevando l’Associazione da qualsiasi responsabilità che ne derivasse in relazione alle forniture oggetto dell’accordo quadro. L’Affidatario ha l’obbligo di far rispettare ai propri dipendenti le norme sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.
L’Affidatario assume la piena responsabilità della merce venduta dal trasporto alla conservazione della stessa fino alla consegna presso l’indirizzo che sarà indicato col singolo ordinativo di fornitura, tenendo indenne l’Associazione da qualsiasi danno ne derivasse a terzi o cose.
Le consegne avverranno entro e non oltre n. 10 giorni solari decorrenti dalla data di emissione dell’ordine di acquisto. La merce sarà consegnata in imballo integro e senza alcun tipo di danno. Diversamente l’Associazione potrà non accettare la consegna della merce.
Art. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, l’affidamento sarà revocato nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:
- qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario ai fini della stipula del presente Accordo;
- qualora vengano utilizzati prodotti non conformi a quanto indicato negli atti di gara e nell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario;
- sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione della fornitura tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell’importo netto contrattuale;
- il venir meno dei requisiti prescritti nelle norme di gara;
- nelle ipotesi previste dalla l. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- in caso di subappalto non autorizzato dall’Associazione;
- nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente nonché di mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- nelle ipotesi di mancato rispetto da parte dell’Affidatario del Patto di integrità;
- in caso di xxxxx, dolo, colpa grave, grave negligenza;
- in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale;
- nel caso di cessione dell’Accordo Quadro.
In tali casi, l’Associazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Art. 14 - ALTRE IPOTESI DI RECESSO O RISOLUZIONE ESPRESSA DELL’ACCORDO
È altresì facoltà dell’Associazione recedere o risolvere l’accordo:
a. in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
b. per motivi di pubblico interesse;
c. per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
d. in caso di fallimento del contraente;
e. in caso di fallimento dell’impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l’Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire l’Accordo Quadro con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
f. in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;
Le parti hanno diritto alla risoluzione dell’accordo:
g. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile.
La risoluzione dell'Accordo Quadro ha effetto dalla data indicata nella comunicazione di cui al successivo art. 16 e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite.
Il recesso deve essere comunicato almeno dieci giorni prima della data dalla quale avrà effetto, sempre con le modalità di cui all’art. 16 del presente accordo, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.
Art. 15 - CONSEGUENZE DEL RECESSO E DELLA RISOLUZIONE
In deroga all’art. 1671 del codice civile, l’impresa ha diritto al corrispettivo fino al giorno precedente a quello stabilito per il recesso o per la risoluzione dell’accordo o comunque fino all’ultimo giorno autorizzato dall’Associazione per la conclusione della fornitura affidata riportata nella comunicazione prevista dall’art. 16 del presente accordo.
In caso di recesso o risoluzione dell’ Accordo Quadro l’affidatario deve rimuovere dai locali messi eventualmente a disposizione dall’Associazione i materiali non accettati dal direttore dei lavori/responsabile e deve mettere gli eventuali locali utilizzati a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a sue spese.
Art. 16 - COMUNICAZIONE DELLA RISOLUZIONE O DEL RECESSO
La risoluzione anticipata dell’Accordo Quadro o il recesso vengono dichiarati e portati a conoscenza dell’altra parte con comunicazione scritta inviata a mezzo pec/raccomandata a/r o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, strumento ritenuto equivalente. Nella stessa comunicazione la parte ha facoltà di indicare l’ultimo giorno di esecuzione della prestazione ed il termine per il rilascio di eventuali locali e/o rimozione di attrezzature.
Art. 17 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO
La risoluzione dà diritto all’Associazione di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa verso la stessa Associazione da trattenere in compensazione, nonché sulla cauzione prestata. Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Associazione può dichiarare risolto l’accordo ed incamerare la cauzione.
Con la risoluzione dell’accordo, sorge nell’Associazione il diritto ad affidare l’appalto a terzi, in danno dell’impresa.
L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo accordo a procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione dell’accordo, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.
L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte. Con successiva comunicazione verrà comunicato l’importo del danno che sarà addebitato all’impresa per i maggiori oneri sostenuti dall’Associazione rispetto al compenso pattuito nell’accordo risolto e che potrà essere trattenuto con i meccanismi di compensazione sopra individuati.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa.
L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 18 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
L’Affidatario prende atto che l’affidamento della fornitura è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
In particolare, l’Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Associazione - in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento, pena la risoluzione di diritto del presente accordo:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula dell’accordo;
- ogni variazione della propria composizione societaria nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs. 159/2011;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula dell’accordo.
Il presente articolo si applica anche per l’eventuale soggetto subappaltatore laddove ci sia autorizzazione al subappalto.
L’Associazione si riserva la facoltà di recedere dall’accordo nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011.
L’Associazione procederà alla risoluzione automatica dell’accordo nei casi previsti dalla l. 120/2020.
Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi di quanto previsto dal GDPR n. 2016/679 “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati”, il trattamento dei dati inerente all’affidamento oggetto del presente accordo avverrà esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dello stesso, anche tramite procedure telematiche.
Art. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie tra l’Associazione e l’Affidatario relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
Art. 21 - SPESE DI ACCORDO QUADRO
Tutte le spese del presente accordo, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell’Affidatario.
Art. 22 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI
Per quanto non previsto nel presente accordo e negli atti di gara si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel d.lgs. 50/2016, nel Codice Civile, nel d.lgs. 178/2012 e nello Statuto dell’Associazione.
Letto e confermato il presente atto viene sottoscritto dalle parti. Per l’Associazione Per l’Affidatario
Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, l’impresa dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente accordo ed in particolare quelle contenute negli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22.
Per l’Associazione Per l’Affidatario