CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO TOZZI GREEN S.P.A. PER L’ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI
Condizioni Generali di contratto XXXXX GREEN S.p.A. per ACQUISTO BENI/SERVIZI (2021 - ITA)
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO XXXXX GREEN S.P.A.
PER L’ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI
1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE
1.1 Nel presente documento, i seguenti termini avranno i seguenti significati:
“Beni”: rappresentano gli oggetti materiali, le certificazioni, le dichiarazioni e i Data Sheet che il Fornitore deve consegnare in conformità con il Contratto e/o tutti gli articoli, documenti e in generale tutto ciò che rappresenti il risultato dei Servizi erogati dal Fornitore in base al rispettivo Contratto in qualsiasi forma e mezzo, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati, diagrammi, disegni, relazioni e specifiche tecniche;
“Clausole”: indica le clausole delle Condizioni Generali Xxxxx Green S.p.A.
“Cliente”: indica Xxxxx Green S.p.A., una sua Controllata o Collegata che ordina i Beni e/o i Servizi dal Fornitore;
“Codice Etico”: indica il Codice Etico di Xxxxx Green S.p.A.;
“Condizioni Generali”: indica le presenti Condizioni Generali per
l’acquisto di Beni e/o Servizi;
“Condizioni Particolari”: indica quelle clausole inserite generalmente in un Ordine per l’acquisto di Beni e/o Servizi da parte del Cliente frutto di accordo tra le Parti e derogative delle Condizioni Generali;
“Consegna”: indica la consegna dei Beni da parte del Fornitore in conformità alla Clausola 5.1;
“Contratto”: il termine indica in generale un contratto scritto e/o l’Ordine per l’acquisto di Beni e/o Servizi da parte del Cliente al Fornitore, incluso ogni altro documento trasmesso dal Cliente per essere parte dello stesso, quali, a titolo di mero esempio, qualsiasi specifica (che comprenderà ogni specifica del Fornitore che il Cliente accetti di usare o sulla base delle quali il Cliente faccia un Ordine); fanno sempre parte integrante del Contratto, le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari;
“Collegata”: indica una qualsiasi società che direttamente o indirettamente è sottoposta ad una influenza notevole da parte della Xxxxx Green S.p.A. ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
“Controllata”: significa una qualsiasi società che, direttamente o indirettamente, è controllata da, o è sotto il comune controllo di Xxxxx Green S.p.A. ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
“Dati del Cliente”: i dati e le informazioni, inclusi i Dati Personali, acquisiti dal Fornitore in preparazione o nel corso dell’esecuzione del Contratto, a prescindere dal fatto che tali dati o informazioni riguardino il Cliente, le sue Controllate o Collegate o i loro clienti o fornitori;
“Dati Personali”: ha il significato ad esso attribuito dall’articolo 4 del GDPR 679/2016; in sintesi significa qualsiasi dato o informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”);
“D.lgs. 231”: indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
“Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica (a) brevetti, modelli di utilità, diritti d’autore, diritti su banche dati e marchi, nomi commerciali, disegni industriali, know-how e proposte di invenzione; (b) e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale o simile forma di protezione globale;
“Fornitore”: la parte che fornisce i Beni e/o i Servizi al Cliente (o a una delle Controllate o Collegate) al relativo Luogo di Consegna;
“Forza Maggiore”: ha il significato ad esso attribuito alla Clausola 14;
“Luogo di Consegna”: il magazzino, la fabbrica o altro immobile indicato al Fornitore dal Cliente per la Consegna materiale dei Beni e/o Servizi, che può anche essere l’immobile di una delle Controllate o Collegate;
“Modello”: indica il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs.
231 di Xxxxx Green S.p.A.;
“Ordine”: indica l’ordine del Cliente emesso nei confronti del Fornitore per l’acquisto di Beni e/o Servizi, incluso ogni ordine d’acquisto emesso elettronicamente;
“Parte”: il Cliente o il Fornitore disgiuntamente;
“Parti”: il Cliente e il Fornitore congiuntamente;
“Servizi”: i servizi che il Fornitore dovrà fornire in conformità al Contratto;
“Variante d’Ordine”: una modificazione dell’Ordine tale da trasformare, modificare, tralasciare, aggiungere, o altrimenti cambiare l’Ordine o parti dello stesso.
1.2 In caso di difformità tra le Condizioni Generali di Contratto e le Condizioni Particolari di Contratto, queste ultime avranno la prevalenza sulle prime.
1.3 I titoli delle Clausole sono inclusi unicamente per convenienza e non
incidono sull’interpretazione delle Condizioni Generali.
1.4 le parole definite all’1.1 utilizzate al singolare dovranno altresì intendersi come comprendenti il plurale delle medesime e viceversa.
2. DISPOSIZIONI GENERALI
2.1 Le Condizioni Generali regolano il Contratto.
2.2 Nessuna delle condizioni consegnate con, o contenute nelle offerte, conferme o accettazioni, specifiche o documenti simili del Fornitore formeranno parte del Contratto e il Fornitore rinuncia a qualsiasi diritto che potrebbe spettargli di far valere tali condizioni.
2.3 Il Fornitore dovrà accettare il Contratto o espressamente con dichiarazione scritta o implicitamente dando esecuzione al Contratto. L’esecuzione anche parziale del Contratto equivarrà ad una sua integrale accettazione.
2.4 Qualsiasi modifica al Contratto deve essere convenuta per iscritto e sarà inserita dalle Parti nelle Condizioni Particolari.
3. RESPONSABILITA’ IN CAPO AL FORNITORE
3.1 Il Fornitore dovrà consegnare i Beni e/o fornire i Servizi:
3.1.1 in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili;
3.1.2 in conformità al Contratto , fornendo tutta la documentazione richiesta dal Cliente e alle istruzioni di quest’ultimo;
3.1.3 esenti da vizi, compresi quelli occulti e da diritti di terzi;
3.1.4 idonei per i fini specificati nel Contratto o, in loro assenza, idonei ai fini per i quali tali Beni e/o Servizi verrebbero ordinariamente utilizzati.
3.2 Il Fornitore dovrà far sì che i Beni vengano imballati a regola d’arte e secondo gli standard di settore e ogni legge o regolamento applicabile, in maniera adeguata a preservare e proteggere i Beni e sufficiente a permettere lo scarico e l’ispezione in condizioni di sicurezza presso il relativo Luogo di Consegna.
3.3 Qualora il Cliente identifichi dei problemi legati alla qualità dei Beni o dei Servizi del Fornitore, il Cliente li notificherà al Fornitore. Ferme le ulteriori facoltà concesse dal Cliente ai sensi del Contratto, il Cliente potrà dare istruzioni al Fornitore affinché questi intraprenda, a suo rischio e spese, un’analisi sulle cause dei problemi legati alla qualità; tale analisi dovrà essere intrapresa e gli esiti della medesima dovranno essere oggetto di relazione al Cliente entro dieci (10) giorni di calendario decorrenti dalla notifica dei problemi legati alla qualità. Il Cliente si riserva il diritto di eseguire una verifica del Fornitore (eseguita da personale individuato del Cliente) sulla base dei risultati della analisi sulle cause o laddove il Fornitore non adempia a quanto prescritto nella presente clausola. Il Fornitore dovrà anche proattivamente informare il Cliente qualora venga a
conoscenza di problemi legati alla qualità che possano avere un impatto sui Beni e/o Servizi e le disposizioni di cui alla presente Clausola 3.3 saranno parimenti applicabili come se il problema fosse stato notificato dal Cliente.
3.4 Il Cliente potrà emettere delle Varianti d’Ordine al Fornitore e il Fornitore dovrà effettuare tali Varianti d’Ordine. Se una Variante d’Ordine comporta un aumento o una riduzione del costo o del tempo richiesto per l’esecuzione dei Servizi o dei Beni, un aggiustamento equo del prezzo e/o della tempistica di Consegna sarà effettuato per iscritto. Qualsivoglia richiesta del Fornitore per un aggiustamento ai sensi della presente Xxxxxxxx sarà considerata come rinunciata se non presentata entro trenta (30) giorni di calendario successivi alla ricezione da parte del Fornitore della Variante d’Ordine.
3.5 Il Fornitore non potrà sospendere la Consegna di Beni e/o la fornitura di Servizi a meno che non sia il Cliente a richiederglielo.
3.6 Il Fornitore si assume piena ed esclusiva responsabilità per qualsiasi incidente professionale che possa accadere o malattia che possa
colpire i propri dipendenti e subappaltatori in relazione alla fornitura di Beni e/o Servizi.
3.7 Il Fornitore è unicamente ed esclusivamente responsabile per rivendicazioni e/o azioni legali presentate dai propri dipendenti e/o subappaltatori e senza alcuna limitazione difenderà, manterrà indenne e manleverà il Cliente a fronte e contro rivendicazioni, procedimenti, azioni legali, multe, perdite, costi, danni e spese o similari derivanti da o in relazione a rivendicazioni e/o azioni legali, e a inadempienze nei confronti di leggi, norme, codici etici, orientamenti comunque definiti e altri requisiti di qualsiasi governo o agenzia governativa interessati, applicabili al Fornitore, ai sui dipendenti o subappaltatori. Il Fornitore si impegna a comparire in tribunale, se richiesto dal Cliente, a proprie spese, riconoscendo la sua posizione di unico ed esclusivo datore di lavoro, e di fornire al Cliente tutta la documentazione e le informazioni richieste al fine di garantire un’appropriata tutela legale del Cliente in tribunale.
3.8 Il Cliente è autorizzato ad effettuare o a far sì che siano effettuati i pagamenti dovuti ai dipendenti o subappaltatori del Fornitore che forniscono i Beni e/o i Servizi in base al Contratto, al fine di evitare azioni legali, privilegi o gravami. Tali pagamenti potranno essere effettuati mediante ritenzione dei crediti del Fornitore, compensazione o in altro modo. Il Fornitore darà il sostegno richiesto dal Cliente in relazione a tali pagamenti e terrà indenne il Cliente in rapporto ai pagamenti effettuati.
4. PAGAMENTI E FATTURAZIONE
4.1 A fronte dei Beni consegnati e/o dei Servizi forniti dal Fornitore in conformità al Contratto, il Cliente corrisponderà al Fornitore il prezzo d’acquisto indicato nel Contratto, fermo restando che la fattura sia conforme ai requisiti stabiliti dal Cliente. Il pagamento dovrà essere eseguito nel Paese nel quale il Fornitore ha la sede legale, su un conto corrente bancario aperto a nome del Fornitore. Il prezzo è comprensivo di ogni tassa e imposta (diversa dall’IVA o equivalente) e di tutti i costi di produzione, realizzazione, immagazzinaggio e di imballo (inclusa la restituzione di ogni imballo restituibile) di qualunque dei Beni od oneri applicabili ai Servizi.
4.2 Il Fornitore dovrà presentare le fatture in formato verificabile, nel rispetto delle norme applicabili, dei principi contabili generalmente accettati e delle esigenze specifiche del Cliente, contenenti le seguenti informazioni: nome, indirizzo e persona di riferimento del Fornitore, inclusi i dati di contatto; data fattura; numero fattura; numero d’Ordine e codice Fornitore; indirizzo del Cliente; quantità; specifica dei Beni e/o dei Servizi; prezzo (importo totale fatturato); valuta; importo delle imposte o dell’IVA; codice fiscale o partita IVA; numero e/o altro codice identificativo doganale dell’Operatore economico autorizzato e/o Autorizzazione dell’Esportatore autorizzato, se applicabili; condizioni di pagamento. Il Fornitore dovrà indicare il numero d’Ordine su tutte le fatture (in particolare commerciali, le pro-forma e le fatture doganali).
4.3 Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo specificato nel Contratto.
4.4 Il Cliente pagherà le fatture tramite bonifico bancario secondo quanto convenuto con il Fornitore nelle Condizioni Particolari.
4.5 I Servizi fatturati sulla base di tariffe orarie richiedono la conferma scritta rapportino di presenza del Fornitore da parte del Cliente. Il Fornitore dovrà inviare mensilmente un rapportino di presenza al Cliente per approvazione come da istruzioni del Cliente, al più tardi con la relativa fattura. L’approvazione dei rapportini di presenza non può essere intesa quale riconoscimento di qualsivoglia richiesta. Il Cliente non è obbligato a pagar le fatture sulla base dei rapportini di presenza non approvati dal Cliente per iscritto.
4.6 Il Cliente si riserva il diritto di compensare o di trattenere il pagamento in caso di Beni e/o Servizi non forniti in conformità al Contratto.
5. CONSEGNA DEI BENI, ESECUZIONE DEI SERVIZI
5.1 Salvo accordi contrari nel Contratto, i Beni dovranno essere consegnati in conformità agli INCOTERMS® 2020 indicati nelle Condizioni Particolari.
5.2 Le date ed i termini concordati per iscritto sono vincolanti per il Fornitore. L’adempimento puntuale ai periodi e alle date di consegna è determinato dalla data di ricezione da parte del Cliente della merce. Fatta eccezione per il caso in cui sia stabilita una consegna “RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE CONVENUTO” (DAP o DDP Incoterms® 2020), il Fornitore dovrà rendere disponibili i beni tempestivamente, tenendo conto del tempo di carico e trasporto da concordare con lo spedizioniere.
5.3 I Servizi saranno forniti presso il Luogo di Consegna.
5.4 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati ed ancora qualora consegni la merce in luoghi e soggetti diversi da quelli indicatigli dal Cliente, quest’ultimo potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà richiedergli l’integrale risarcimento dei danni. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell’art. 1510 del codice civile il Fornitore non è liberato dall’obbligo della consegna rimettendo i Beni al vettore o allo spedizioniere. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all’ufficio acquisti del Cliente ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i Beni o i Servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non lo esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell’effettuazione della prestazione.
5.5 Il Fornitore comunicherà, non più tardi che al momento dell’accettazione del Contratto, le seguenti minime informazioni: il numero di colli e il loro contenuto, i codici delle tariffe doganali del paese di consegna, e i paesi di origine di tutti i Beni. Per Beni sottoposti a controllo, si dovranno indicare i relativi codici nazionali di controllo dell’esportazione e, se i Beni e/o i Servizi sono soggetti alle norme USA sulle esportazioni, i Codici di classificazione del controllo sull’esportazione USA (ECCN) o si dovranno indicare i Codici di classificazione delle norme sul traffico internazionale di armi (ITAR). Prove dell’origine preferenziale nonché le dichiarazioni di conformità e i marchi del paese di consegna o di destinazione dovranno essere presentati senza essere richiesti; i certificati di origine su richiesta.
5.6 I Beni saranno consegnati, e i Servizi forniti, durante il normale orario di lavoro del Cliente (o durante l’orario vigente nel Luogo di Consegna) salvo diversamente richiesto dal Cliente.
5.7 All’atto della Consegna, il Fornitore (o lo spedizioniere dallo stesso incaricato) dovrà fornire al Cliente una bolla di consegna e tutti i documenti di esportazione e importazione necessari non indicati alla Clausola 5.5. Se il Cliente abbia approvato la consegna parziale, tale bolla di consegna comprenderà anche quanto rimasto da consegnare.
5.8 La proprietà dei Beni è trasferita in capo al Cliente all’atto della Consegna. Tuttavia, qualora i Beni contengano un Software Integrato, la proprietà di tale Software Integrato non sarà trasferita in capo al Cliente, ma il Fornitore dovrà concedere o – qualora
applicabile – far sì che il terzo titolare conceda al Cliente e a tutti gli utenti un diritto d’uso per il mondo intero, irrevocabile, perpetuo, trasferibile, non-esclusivo, esente da royalty, del Software Integrato come parte integrante di tali Beni o a servizio degli stessi. A scanso di equivoci, il Fornitore non avrà alcun diritto di riserva di proprietà, e il Fornitore conferirà un valido titolo sui Beni, libero da vincoli o gravami (ma il trasferimento del titolo e della proprietà sui Beni al Cliente non libererà il Cliente dal suo obbligo di pagare per tali Beni, in conformità ai termini del Contratto).
6. ACCETTAZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI
6.1 La Consegna dei Beni o la fornitura di Servizi non potranno essere considerati come accettazione di tali Beni o Servizi da parte del Cliente. Il Cliente (o la Controllata/Collegata al Luogo di Consegna) avrà a disposizione un tempo ragionevole per ispezionare o testare tali Beni e/o Servizi e riportare qualsiasi difetto al Fornitore. Se il difetto nei Beni e/o Servizi non era ragionevolmente rilevabile durante l’ispezione, il Cliente (o la Controllata/Collegata al Luogo di Consegna) avrà a disposizione un tempo ragionevole (non superiore a sei mesi) per dare notizia di tale difetto a partire dalla data in cui tale difetto si sia palesato.
6.2 Le Parti potranno convenire una determinata procedura di accettazione, nel qual caso l’accettazione sarà soggetta a una dichiarazione scritta del Cliente (o della Controllata/Collegata al Luogo di Consegna). Il Fornitore informerà il Cliente (o la Controllata/Collegata del Cliente) per iscritto entro un ragionevole periodo di tempo in anticipo quando i Beni e/o i Servizi saranno pronti per l’ispezione, test o accettazione.
6.3 Il Cliente potrà avvalersi di ciascuno dei rimedi previsti nel Contratto e dalla legge applicabile per ogni Bene o Servizio rifiutato.
7. RITARDATA CONSEGNA
7.1 Il Fornitore consegnerà i Beni nel rispetto delle date o degli orari, e almeno secondo i tempi di consegna, specificati nel Contratto.
7.2 Qualora la Consegna dei Beni o la fornitura dei Servizi non rispettassero la/le data/e di consegna convenuta/e, il Cliente potrà: (i)risolvere il Contratto, in tutto o in parte;
(ii)rifiutare successive consegne dei Beni o la fornitura di Servizi; (iii)recuperare dal Fornitore le spese ragionevolmente sostenute dal Cliente (o da ogni Controllata/Collegata danneggiata) per ottenere i Beni e/o i Servizi sostitutivi da un altro fornitore;
(iv)chiedere il risarcimento danni per eventuali costi, spese e penali comunque definiti sopportati dal Cliente (o da ogni Controllata/Collegata danneggiata) che siano attribuibili al ritardo da parte del Fornitore;
(v)richiedere le penali convenute nel Contratto.
7.3 Rimane convenuto che il Cliente potrà scegliere uno o più rimedi e il ristoro dei costi o dei danni in forza delle Clausole di cui al punto 7.2 non impedirà al Cliente il ristoro di altri costi o danni ai sensi di altre previsioni del Contratto.
8. GARANZIA E RIMEDI
8.1 Il Fornitore garantisce che i Beni e/o i Servizi sono conformi al Contratto, comprese, senza limitazione alcuna, le responsabilità del Fornitore come definite alla Clausola 3.1.
8.2 Il Fornitore garantisce che i Beni sono nuovi e non sono stati precedentemente utilizzati alla data della Consegna e sono esenti da difetti durante il periodo di garanzia.
8.3 Il periodo di garanzia è di ventiquattro (24) mesi dalla Consegna o come altrimenti previsto nel Contratto.
8.4 In caso di violazione delle obbligazioni di garanzia alla quale non sia stato posto rimedio entro quarantotto (48) ore dal ricevimento di una
comunicazione del Cliente o in caso di violazione di altra obbligazione del Contratto, il Cliente avrà diritto a uno o tutti i seguenti rimedi a propria discrezione e a spese del Fornitore:
8.4.1 concedere al Fornitore un’opportunità per svolgere gli eventuali ulteriori lavori necessari per far sì che le condizioni del Contratto siano adempiute e/o ottenere pronta riparazione o sostituzione del Bene e/o del Servizio difettoso;
8.4.2 richiedere al Fornitore di riparare prontamente o sostituire i Beni e/o i Servizi difettosi;
8.4.3 rifiutare ulteriori Beni e/o Servizi;
8.4.4 richiedere al Fornitore di tenere indenne e manlevare il Cliente per tali danni che potrebbero essere stati patiti dal Cliente a seguito della violazione del Contratto da parte di Fornitore;
8.4.5 risolvere il Contratto e in tal caso:
8.4.5.1 il Cliente non avrà l’obbligo di indennizzare il Fornitore (incluso il
pagamento dei Beni e/o Servizi che siano stati rigettati); e
8.4.5.2 il Fornitore, a scelta del Cliente, sarà obbligato a restituire al Cliente i pagamenti ricevuti da Cliente per i Beni e/o i Servizi e di riprendersi i Beni a proprie spese e rischio; e
8.4.5.3 il Cliente potrà rifornirsi di beni e/o servizi sostitutivi da un fornitore alternativo (ogni costo incrementale così incorso sarà a carico del Fornitore).
8.5 In caso di violazione di qualsivoglia garanzia, l’intero periodo di garanzia ripartirà ex novo per il Bene/Servizio difettoso dalla data in cui il rimedio è stato completato a soddisfazione del Cliente.
8.6 I diritti e rimedi disponibili al Cliente e contenuti nel Contratto sono cumulativi e non escludono gli eventuali altri diritti o rimedi previsti dalla legge.
9. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
9.1 Il Fornitore concede al Cliente e alle Controllate/Collegate, o si impegna a far sì che al Cliente e alle Controllate/Collegate sia concessa, una licenza, irrevocabile, trasferibile, sub-licenziabile, non esclusiva ed esente da royalty, per l’uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale nei Beni, compreso l’eventuale Software Integrato.
9.2 Il Fornitore dovrà specificare per iscritto e prima della Consegna tutti i software open source implementati o utilizzati dal Software Integrato e richiedere il consenso scritto del Cliente. Il Fornitore conviene di sostituire a proprie spese ogni componente di software open source rifiutato dal Cliente con software avente almeno la stessa qualità e funzionalità.
9.3 In caso di reclamo contro il Cliente (o qualsivoglia Controllata/Collegata) che i Beni e/o i Servizi violano i Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi, il Fornitore dovrà a proprie spese, ma a discrezione del Cliente, (i) procurare al Cliente, alle Controllate/Collegate del e ai clienti del Cliente, a seconda del caso, il diritto di continuare a utilizzare i Beni e/o i Servizi; (ii) modificherà i Beni e/o i Servizi in modo tale che cessino di costituire una violazione; o (iii) sostituisca i Beni e/o i Servizi con equivalenti che non siano in violazione di qualche diritto. Diversamente, il Cliente o qualsivoglia Controllata/Collegata, avrà il diritto di risolvere il Contratto e di chiedere la restituzione di tutte le somme che ha corrisposto al Fornitore in base al Contratto.
10. CONFORMITÀ A NORME E PRINCIPI (COMPLIANCE), D.LGS. 231/2001
10.1 Il Fornitore dovrà fornire i Beni e/o i Servizi in conformità a tutte le leggi applicabili, regolamenti e codici di condotta.
10.2 Qualsiasi dichiarazione rilasciata dal Fornitore al Cliente (direttamente o indirettamente) in rapporto ai materiali utilizzati per
o in relazione ai Beni e/o ai Servizi, sarà considerata come una dichiarazione contrattuale.
10.3 Il Fornitore dichiara e garantisce il pieno adempimento a tutte le leggi, norme, istruzioni e politiche commerciali applicabili, comprese, tra l’altro, quelle volte a garantire i necessari sdoganamenti, prove di origine, licenze di importazione/esportazione ed esenzioni, presentando le relative richieste presso i competenti enti governativi e/o provvedendo alle informazioni integrative relative alla fornitura di servizi, al rilascio o al trasferimento di merci, hardware, software e tecnologia.
10.4 Nessun materiale o macchinario compresi nei Beni e/o Servizi deve provenire da società o paese incluso nelle relative liste di boicottaggio pubblicate dalle autorità del paese in cui i Beni e/o i Servizi verranno utilizzati, o da autorità che abbiano altrimenti influenza sul macchinario o sul materiale che fa parte dei Beni e/o Servizi. Se uno qualsiasi dei Beni e/o Servizi fosse soggetto o sarà soggetto a restrizioni sull’esportazione, sarà responsabilità del
Fornitore di informare prontamente il Cliente (e ogni pertinente Controllata/Collegata del Cliente) per iscritto in merito ai dettagli di tali restrizioni.
10.5 Ciascuna delle Parti garantisce che non effettuerà, direttamente o indirettamente, e di non essere al corrente del fatto che altri effettueranno, direttamente o indirettamente, alcun pagamento, regalia o si assumeranno altri impegni nei confronti dei propri clienti, di pubblici ufficiali o di rappresentanti, amministratori e dipendenti di una Parte, o di qualsiasi altra parte, in maniera contraria alle leggi applicabili (ivi inclusa a titolo esemplificativo ma non esaustivo la U.S. Foreign Corrupt Practices Act, lo UK Bribery Act 2010) e, laddove applicabili, alle leggi promulgate dagli stati membri e firmatari che abbiano recepito la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri), e che rispetteranno tutte le relative leggi, regolamenti, ordinanze e norme in materia di corruzione. Nulla di quanto contenuto nel Contratto farà sì che una Parte o una delle sue Controllate/Collegate possa essere tenuta a rimborsare all’altra Parte tali compensi dati o promessi.
10.6 Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "D.lgs. 231"), nonché il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231 (il "Modello") ed il Codice Etico del Cliente (il “Codice Etico”) (pubblicati sul sito www tozzigreen com) e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute.
10.7 Il Fornitore dichiara (anche, ove del caso, con riferimento ai propri legali rappresentanti e/o vertici aziendali) di non essere mai stato coinvolto in procedimenti relativi ai reati previsti dal D.lgs. 231 e si impegna a comunicare tempestivamente al Cliente l’eventuale avvio di tali procedimenti nei propri confronti (nonché, ove del caso, nei confronti dei propri legali rappresentanti e/o vertici aziendali) e le necessarie informazioni ad essi relative.
Il Fornitore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto delle previsioni del Modello e del Codice Etico nonché più in generale delle obbligazioni contenute nel presente articolo costituisce un elemento essenziale dell’organizzazione aziendale del Cliente e rappresenta un presupposto della volontà di quest’ultima di sottoscrivere il presente Ordine.
10.8 L’inosservanza da parte del Fornitore di una qualsiasi delle suddette previsioni (contenute nel D.lgs. 231, nel Modello e nel Codice Etico) o obbligazioni costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Ordine e legittima il Cliente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato al Cliente stesso.
11. RISERVATEZZA, SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI
11.1 Il Fornitore avrà l’obbligo di tenere strettamente riservati i Dati del Cliente e ogni altra informazioni concernente l’attività, i prodotti e/o le tecnologie del Cliente o delle sue Controllate/Collegate, che il Fornitore ottenga in relazione ai Beni e/o ai Servizi da fornire (sia prima che dopo l’accettazione del Contratto). Il Fornitore limiterà la diffusione di detto materiale riservato ai suoi dipendenti, rappresentanti o subappaltatori o altri terzi che necessitano di venirne a conoscenza al fine della fornitura di Beni e/o Servizi al Cliente. Il Fornitore farà in modo che detti dipendenti, rappresentanti, subappaltatori o altri terzi siano soggetti e si attengano agli stessi obblighi di confidenzialità applicabili al Fornitore e sarà responsabile della divulgazione non autorizzata.
11.2 Il Fornitore applicherà idonee tutele, adeguate al tipo di Dati del Cliente da tutelare, contro l’accesso o la divulgazione non autorizzati di tali Dati del Cliente e proteggerà i Dati del Cliente in conformità agli standard di tutela generalmente accettati nel relativo settore, o nello stesso modo e con lo stesso grado con cui tutela i propri dati confidenziali e informazioni esclusive, quale degli standard risulterà più elevato. Il Fornitore potrà divulgare informazioni confidenziali a “Destinatari Supplementari Approvati” (che significa i rappresentati autorizzati del Fornitore, compresi revisori, legali e consulenti)
sempre a condizione che (i) tale informazione sia divulgata solo a chi ne abbia stretta necessità e (ii) tali Destinatari Supplementari Approvati sottoscrivano con il Fornitore un accordo di confidenzialità con termini sostanzialmente simili a quelli qui considerati o, ove applicabile, che siano tenuti al rispetto dei codici di condotta professionale che garantiscano la confidenzialità di tali informazioni. Il Fornitore dovrà attenersi, e far sì che i Destinatari Supplementari Approvati si attengano a qualsiasi procedura, politica interna o standard data al Fornitore o a qualsiasi delle sue Controllate di volta in volta.
11.3 Il Fornitore non deve (i) utilizzare i Dati del Cliente per altri fini che non siano la fornitura di Beni e/o Servizi, o (ii) riprodurre i Dati del Cliente interamente o in parte in qualsiasi forma, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia richiesto dal Contratto; (iii) divulgare i Dati del Cliente a terzi, ad eccezione dei Destinatari Supplementari Consentiti o con il previo consenso scritto del Cliente.
11.4 Il Fornitore deve installare e aggiornare a proprie spese un software di protezione anti-virus e patch di sicurezza del sistema operativo necessari per tutti i computer e software utilizzati in relazione alla fornitura di Beni e/o Servizi.
11.5 Il Fornitore deve informare immediatamente il Cliente (e ogni pertinente Controllata/Collegata) in merito a sospette violazioni della sicurezza dei dati o altri seri incidenti o irregolarità concernenti i Dati del Cliente.
11.6 Il Fornitore conviene che al Cliente (e a ogni pertinente Controllata/Collegata) sia consentito di fornire informazioni ricevute dal Fornitore a Controllate del Cliente e a terzi.
11.7 Protezione dei Dati Personali
11.7.1 Se il Cliente rivela Dati Personali al Fornitore, il Fornitore dovrà rispettare le leggi e le norme sulla protezione dei dati personali applicabili.
11.7.2 Il Fornitore dovrà adottare le appropriate misure materiali, tecniche e organizzative per assicurare un livello di sicurezza dei Dati Personali appropriato al rispettivo rischio e alla capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.
11.7.3 Il Fornitore conviene di non negare o ritardare il proprio consenso a qualsivoglia modifica alla presente clausola 11 che secondo il ragionevole parere del Cliente o di una delle sue Controllate sia necessario apportare per rispettare qualsivoglia legge o norma sulla protezione dei dati personali e/o linee guida o parere di qualsivoglia competente autorità di controllo e si impegna a recepire tali modifiche senza ulteriore costo per il Cliente.
11.7.4 Il Fornitore prende atto che il trattamento dei Dati Personali in conformità al Contratto potrebbe richiede la sottoscrizione di ulteriori accordi per il trattamento dei dati o per la protezione dei dati con il Cliente o le sue Controllate. Nella misura in cui tali accordi aggiuntivi non siano inizialmente conclusi quale parte del Contratto, il Fornitore, le sue Controllate/Collegate o i subfornitori dovranno, su richiesta del Cliente, prontamente sottoscrivere tali accordi, come indicato dal Cliente e come richiesto da inderogabile norma di legge o da una competente autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali o altra competente autorità.
12. RESPONSABILITA’ E MANLEVA
12.1 Fatte salve le norme inderogabili di legge, il Fornitore, senza alcuna limitazione, dovrà risarcire/manlevare il Cliente e ogni Controllata/Collegata danneggiata rispetto a tutte le passività, danni, costi, perdite o spese quale conseguenza della violazione del Contratto da parte del Fornitore. Il Fornitore dovrà, senza alcuna limitazione, risarcire/manlevare il Cliente e ogni pertinente Controllata/Collegata per eventuali pretese avanzate da terzi in relazione ai Beni e/o Servizi, incluse senza limitazione alcuna, le pretese che tali Beni e/o Servizi violino i Diritti di Proprietà Intellettuale. Se richiesto dal Cliente, il Fornitore dovrà difendere il Cliente (o ogni pertinente Controllata/Collegata) da eventuali pretese di terzi.
12.2 Il Fornitore è responsabile del controllo e della gestione di tutti i suoi dipendenti, fornitori e/o subappaltatori, ed è responsabile per loro azioni o omissioni alla stessa stregua di come se fossero le azioni o omissioni del Fornitore.
12.3 Il Fornitore dovrà mantenere in essere, e se così richiesto fornirne le prove, un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile nonché una polizza infortuni/responsabilità del datore di lavoro presso una compagnia assicurativa di comprovata reputazione e solidità finanziaria, che tuttavia non solleverà il Fornitore dalle proprie responsabilità verso il Cliente o una Controllata/Collegata. L’importo assicurato non potrà essere considerato come una limitazione di responsabilità.
12.4 Il Cliente si riserva il diritto di compensare eventuali richieste di risarcimento in base al Contratto con eventuali altri importi dovuti al Fornitore.
13. RECESSO E RISOLUZIONE
13.1 Il Cliente potrà recedere in tutto o in parte dal Contratto, mediante invio al Fornitore di un preavviso scritto di trenta (30) giorni di calendario. In tal caso, il Cliente dovrà pagare al Fornitore il valore dei Beni e/o Servizi consegnati ma non ancora pagati (a condizione che tali Beni e/o Servizi siano comunque conformi a quanto in Contratto) oltre ai comprovati costi diretti ragionevolmente sostenuti dal Fornitore per i Beni e/o Servizi non consegnati e non pagati, ma che tuttavia non potrà mai in nessun caso essere superiore al prezzo di acquisto per i Beni e/o Servizi convenuto in Contratto. Al Fornitore non sarà dovuto alcun ulteriore risarcimento.
13.2 In caso di inadempimento del Contratto da parte del Fornitore, il Cliente potrà risolvere il Contratto in conformità con la Clausola 8.4.
13.3 Il Cliente potrà risolvere il Contratto immediatamente mediante comunicazione scritta nei seguenti casi (i) qualora venga presentata un’istanza di fallimento, concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito che coinvolga il patrimonio del Fornitore stesso; (ii) le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultano o rischiano di essere profondamente/sostanzialmente deteriorate, compromettendo in questo modo l’impegno di fornitura; (iii) il Fornitore è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo, oppure interrompe i pagamenti verso i propri fornitori; (iv) vi sia un cambiamento societario nel controllo del Fornitore e questo non venga comunicato al Cliente.
13.4 Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura, il Cliente ha la facoltà di risolvere l’intero Contratto, qualora non sia interessata ad un adempimento parziale.
13.5 Qualora il Cliente receda o risolva il Contratto in virtù dei diritti
di recesso e risoluzione di cui ai precedenti paragrafi, il Fornitore è tenuto a ricompensare il Cliente per le perdite o i danni provocati, a meno che il Fornitore non sia responsabile del recesso o della risoluzione del Contratto. I diritti e le azioni previsti per legge non dovranno essere limitati da quanto previsto nella presente Clausola.
14. FORZA MAGGIORE
14.1 Nessuna delle Parti (né qualsivoglia Controllata/Collegata che riceva i Beni e/o Servizi) sarà responsabile in caso di ritardata o mancata esecuzione dei propri obblighi in base al Contratto qualora la ritardata o mancata esecuzione sia riconducibile a un evento di “Forza Maggiore.” Per Forza Maggiore si intende un evento straordinario e imprevedibile dalla Parte interessata (o dalla Controllata/Collegata) al momento dell’esecuzione del Contratto, che sia inevitabile e al di fuori del ragionevole controllo della Parte interessata (o della Controllata/Collegata), a condizione che: (i) detta Parte non sia in grado di superare tale evento nonostante ogni ragionevole sforzo e (ii) che abbia inviato un avviso scritto all’altra Parte entro cinque (5) giorni di calendario dal verificarsi dell’evento di Forza Maggiore.
14.2 Qualora un evento di Forza Maggiore si protragga per oltre trenta
(30) giorni di calendario, ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto con effetto immediato mediante invio di avviso scritto, senza che ciò comporti alcuna responsabilità. Ciascuna Parte dovrà fare ogni
ragionevole sforzo per ridurre al minimo gli effetti di un evento di Forza Maggiore.
15. CESSIONE E SUBAPPALTO
15.1 Il Fornitore non potrà cedere, novare, trasferire, assoggettare a gravami o subappaltare il Contratto o parti dello stesso (ivi inclusi eventuali crediti monetari verso il Cliente) senza il previo consenso scritto del Cliente (o della Controllata/Collegata).
15.2 Il Cliente potrà cedere, novare, trasferire, assoggettare a gravami, subappaltare o in qualsiasi altra maniera disporre, in tutto o in parte, del Contratto in ogni momento e in più di un’occasione, alle proprie Controllate e Collegate o a ogni avente causa che acquisisca quel ramo d’azienda di una società del gruppo del Cliente al quale il Contratto è relativo.
16.COMU NI CA ZI ONI
Tutte le comunicazioni riguardanti il Contratto, debitamente sottoscritte devono essere inviate a mezzo lettera raccomandata, PEC, corriere, fax o posta elettronica all’indirizzo della Parte interessata come indicato nel Contratto e/o a tale altro indirizzo che tale Parte potrà aver comunicato per iscritto (ivi comprese le Controllate e le Collegate attive al pertinente Luogo di Consegna). Gli invii a mezzo posta elettronica e fax richiedono la conferma scritta da parte della Parte ricevente. Le risposte, la corrispondenza, le informazioni o la documentazione del Fornitore relativa al Contratto deve essere nella lingua del Contratto.
17. RINUNCE
La mancata applicazione o il mancato esercizio di qualsiasi clausola del Contratto non costituisce una rinuncia a far valere tale clausola e non inficerà il diritto di far valere tale clausola o qualsiasi altra clausola contenuta nel presente documento.
18. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
18.1 Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana. È esclusa l’applicazione della convenzione dell’Aia relativa al diritto uniforme sulla vendita internazionale delle merci, della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale delle merci o di altre convenzioni, regolamenti o altre norme di diritto internazionale privato relative alla legge applicabile alla vendita della merce e/o servizi.
18.2 Laddove il Cliente (o una sua Controllata/Collegata) e il Fornitore abbiano sede legale in Italia, qualsiasi controversia derivante dal Contratto, che non possa essere definita bonariamente, dovrà essere sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Bologna.
18.3 Laddove il Cliente (o una sua Controllata/Collegata) e il Fornitore abbiano sedi legali in paesi diversi, qualsiasi controversia derivante dal Contratto in questione, che non possa essere definita bonariamente, dovrà essere definita ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (ICC) di Roma da un arbitro nominato in conformità a tale Regolamento. L’arbitrato avrà sede presso la ICC di Roma (Italia). La lingua del procedimento e del lodo sarà la lingua inglese.
19. INVALIDITA’ DELLE CLAUSOLE
L’invalidità o la non opponibilità di qualsiasi Clausola del Contratto non inficerà la validità o l’opponibilità delle restanti Clausole. Il Contratto sarà efficace come se la Clausola nulla o non opponibile fosse stata sostituita con una clausola avente un effetto economico simile.
20. SOPRAVVI V EN ZA
20.1 Le disposizioni del Contratto rispetto alle quali sia espressamente previsto che debbano sopravvivere alla cessazione del Contratto ovvero, data la loro natura o il contesto, per le quali sia previsto che debbano sopravvivere a tale cessazione, resteranno pienamente in vigore nonostante la cessazione.
20.2 Gli obblighi di cui alle Clausole 8 (Garanzia e Rimedi), 9 (Diritti di Proprietà Intellettuale), 11 (Riservatezza, Sicurezza e Protezione dei Dati) e 12 (Responsabilità e Manleva) rimarranno in essere per un periodo di tempo di 10 anni e sopravvivranno all’estinzione o alla risoluzione del Contratto.
21. TOTALITA’ DELLE INTESE RAGGIUNTE
21.1 Il Contratto e ogni altro documento ricompreso nell’Ordine o
in altro accordo (applicabile per relationem) costituisce l’intero
accordo tra le Parti sostituendo ogni precedente intesa in merito al suo oggetto.
21.2 Nel caso di contraddizione tra i diversi documenti costituenti il Contratto, il seguente ordine di precedenza sarà applicato:
21.2.1 Condizioni Particolari concordate tra le Parti (nella misura in cui dette Condizioni Particolari deroghino le Condizioni Generali e siano esplicitamente riportate nell’Ordine);
21.2.2 le presenti Condizioni Generali;
21.2.3 eventuali allegati tecnici all’Ordine diversi dalle Condizioni
Generali e Particolari.
21.2.4 Per fugare ogni dubbio, qualunque termine e condizione indicata o alla quale si faccia riferimento in ogni altro documento, non sarà applicabile né formerà parte di qualsivoglia Contratto.
22. RAPPORTI FRA LE PARTI
22.1 Le Parti agiscono e trattano tra di loro in condizione di totale autonomia, a condizioni di mercato con espressa esclusione di interpretazioni del Contratto atte a creare un rapporto di agenzia o di lavoro subordinato del Cliente (o di qualsivoglia Controllata e Collegata) o al fine di avere qualsiasi tipo di rapporto col Cliente (o con qualsivoglia Controllata e Collegata); il Fornitore non è a tal proposito autorizzato a rappresentare o ad agire come tale per conto del Cliente (o di qualsivoglia Controllata e Collegata).
22.2 Il Contratto non comporta alcun rapporto di dipendenza fra il Cliente (o fra qualsivoglia Controllata e Collegata) e il Fornitore, o fra Cliente (o fra qualsivoglia Controllata e Collegata) e dipendenti del Fornitore preposti all’esecuzione del Contratto. Il Cliente (o qualsivoglia Controllata e Collegata) sarà esente da qualsiasi responsabilità relative alla forza lavoro, previdenza sociale o imposte in rapporto al Fornitore e i suoi dipendenti assegnati per l’esecuzione del Contratto.
Firma del Fornitore
Il Fornitore accetta e approva espressamente le seguenti clausole: Clausola 2 – Disposizioni generali;
Clausola 3 – Responsabilità del Fornitore; Clausola 4 – Pagamenti e fatturazione;
Clausola 6 – Accettazione; Clausola 8 – Garanzia e Xxxxxx;
Clausola 10 – Conformità, Integrità; Clausola 12 – Responsabilità e Manleva; Clausola 13 – Recesso e Risoluzione; Clausola 14 – Forza Maggiore;
Clausola 15 – Cessione e Subappalto;
Clausola 18 – Legge Regolatrice e Risoluzione delle Controversie.
Firma del Fornitore