REPUBBLICA ITALIANA POLITECNICO DI MILANO
Repertorio n. 14/2017
REPUBBLICA ITALIANA POLITECNICO DI MILANO
CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA
di appalto per la fornitura di
SERVIZI ASSICURATIVI DEL POLITECNICO DI MILANO – LOTTO 8
– Responsabilità Civile Inquinamento – CIG 710513815D
TRA
il Politecnico di Milano - Piazza ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ n. 32, 20133 Milano - C.F. 80057930150 che nel prosieguo del presente atto sarà denominato Politecnico
E
la Società Allianz S.P.A., ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, C.F.05032630963 Capitale sociale versato
€ 403.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste il 09/03/2007 con numero TS 126343 che nel prosieguo del presente atto sarà denominata Società.
L’anno duemila diciassette il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre nei locali dell’Area Gestione Infrastrutture e Servizi del Politecnico di Milano – Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, avanti a me ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, nato a Milano il 10.12.1976, Ufficiale Rogante, in forza del D.D. Rep. n. 963 Prot. n. 8890 del 26.03.2014, senza la presenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo rinunciato, me consenziente, si sono costituiti:
- da una parte il Politecnico rappresentato dal ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ nato a Napoli il 23/04/1966, C.F. SRRRFL66D23F839H, domiciliato per la carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, siti come sopra, il quale interviene nel presente contratto in virtù del D.D. Repertorio n. 7596/2017 Prot n. 111785 del 28/11/2017 emesso ai sensi dell’art. 59, comma 4, del R.A.F.C. del Politecnico emanato con D.R. Rep. n. 828 Prot. n. 7766 del 14/03/2014, e in esecuzione del D.D. 3154/2017 Prot n.0050971 del 09/06/2017;
- dall’altra parte la Società rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ nato a Milano il 06/06/1954 C.F. CRLSTN54H06F205N, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Impresa, in forza della procura speciale repertorio N. 399883 sottoscritta da ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ in rappresentanza di “ALLIANZ S.p.A.” dinanzi al ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇ LA CIVITA, Notaio in Milano.
Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo.
PREMESSO
- che il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano con delibera n. 201705300572 del 30/05/2017 ha previsto di bandire una procedura di gara aperta per la fornitura di Servizi Assicurativi del Politecnico di Milano.
- che il Politecnico con decreto del Direttore generale 3154/2017 Prot n. 50971 del 09/06/2017 ha indetto procedura aperta per la fornitura di Servizi Assicurativi del Politecnico di Milano.
- che con D.D. Repertorio n. 6677/2017 Prot n. 100613 del 30/10/2017 è stata aggiudicata definitivamente la gara SERVIZI ASSICURATIVI DEL POLITECNICO DI MILANO – LOTTO 8 – Responsabilità Civile Inquinamento – CIG 710513815D con un ribasso del 17,31 % rispetto alla base d’asta alla Società Allianz
S.P.A. per il tramite della società Sempione S.R.L.
- che ALLIANZ S.P.A. ha conferito Procura Speciale alla “SEMPIONE SRL”, Agente Allianz S.p.A. nelle persone dei Signori:
• ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ codice fiscale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
• ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ codice fiscale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
- che il Sig. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ risulta rappresentante della “SEMPIONE SRL” come risulta da certificato della Camera di Commercio P.V 2626494 estratto dal Registro Imprese in data 27/11/2017;
- che è stata inviata comunicazione di aggiudicazione alla Società il 30/10/2017;
- che la Società, ai sensi dell’art. 7.4 del Disciplinare di Gara ha costituito garanzia fideiussoria di Euro 13.395,76 a mezzo polizza fideiussoria n. 370669543 emessa il 22/11/2017 da GENERALI ITALIA S.P.A.
- che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/16 tramite il sistema AVCPASS
- che in data 21/11/2017 è stata inoltrata alla Prefettura di Trieste richiesta di rilascio dell'informazione antimafia e che non è ad oggi pervenuta risposta;
- che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/16.
TUTTO CIO’ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
Il Politecnico, come sopra rappresentato, concede in appalto alla Società, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ nato a Milano il 06/06/1954 C.F. CRLSTN54H06F205N come risulta dalla procura speciale Rep. 399883 sopra menzionata, l’affidamento dell’appalto di servizi assicurativi LOTTO 8 – Responsabilità Civile Inquinamento – CIG 710513815D.
Art. 3 - Obblighi della Società
Alla Società spetta l'erogazione dei servizi oggetto dell’appalto secondo le modalità di cui al presente contratto, al Capitolato Speciale di Appalto (All. “1”), all’Offerta Economica presentata in sede di gara (All. “2”).
Art. 4 - Durata dell’appalto
L'appalto avrà inizio alla data del 01/01/2018 e avrà la durata fino al 31/12/2020, con facoltà di proroga per ulteriori 3 anni come previsto dagli atti di gara.
Art. 5 – Premio annuo
Il premio annuo sarà determinato come le modalità specificate nel capitolato Art. 28 applicando i prezzi offerti in sede di gara, come da scheda di offerta (Allegato 2 Offerta Economica Assicurazioni - Lotto 8). Il premio annuo stimato, fatte salve le eventuali regolazioni previste, è il seguente: € 10.146,0000 (premio annuo imponibile) € 12.403,49 (premio annuo lordo). Il valore complessivo stimato del contratto per il periodo di 3 anni è pari ad € 37.210,47 (premio lordo).
Art. 6 - Condizioni della fornitura
L’appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dalla Società sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto, al Capitolato (All. “1”), come modificato dall’Offerta Tecnica di gara (All. “3”).
Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010)
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa
Art. 8 – Condizioni di polizza assicurativa.
Il testo di ▇▇▇▇▇▇▇ è interamente ed esclusivamente costituito dal capitolato di gara come eventualmente integrato dall’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Art. 9 – Normativa anticorruzione.
1) RAPPORTI DI PARENTELA
La società dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, i Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇/, RUP della presente procedura.
2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE
La Società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3) CONOSCENZA CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO
Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇/
Il Fornitore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
4) EX DIPENDENTI
La Società dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.
Art. 10 - Penalità
Saranno applicate le penalità previste dal Capitolato Speciale.
Art. 11 – Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto
Si applicano le cause e modalità di risoluzione previste dal Capitolato.
Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D. Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dagli artt. 7 e 9 del presente contratto e dai patti di integrità.
Ai sensi dell’Art.92 c.3 e 4 del D. Lgs.159/2011 il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di esito negativo dell’informativa antimafia richiesta, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Art. 12 – Recesso
Si applicano le cause e modalità di recesso previste dal Capitolato.
Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D. Lgs.50/2016.
Art. 13 - Documenti che fanno parte del contratto
⮚ All. 1 Capitolato Speciale come modificato dall’offerta tecnica di gara
⮚ All. 2 Offerta Economica
⮚ All. 3 Offerta Tecnica
⮚ All. 4 Patti di Integrità
⮚ All. 5 Procura
Art. 14 - Domicilio legale
Per tutti gli effetti del presente contratto il Politecnico elegge domicilio legale in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇; la Società elegge domicilio legale in ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇).
Art. 15 Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Politecnico e la Società sarà competente il Foro di Milano.
Art. 16 Modalità di pagamento del premio
Si rinvia a quanto stabilito dal capitolato di gara.
Art. 17 Trattamento dati
Il Politecnico di Milano effettua il trattamento dei dati forniti dalla ditta appaltatrice, secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dei relativi disciplinari tecnici, ed esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Milano – Direzione Generale e il Responsabile del trattamento dei dati è il RUP.
Il Fornitore si impegna a trattare tutti i dati personali eventualmente comunicati o raccolti nell’ambito della fornitura, ivi compresi quelli sensibili, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, con particolare riguardo all’applicazione dell’Allegato B Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
Responsabile del Trattamento dei dati personali e sensibili eventualmente comunicati o raccolti nell’ambito della fornitura è il Fornitore.
La conservazione dei dati personali e sensibili oltre la scadenza della presente convenzione deve essere effettuata dal Fornitore secondo la normativa vigente in materia.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 18 Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano
Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇.
Art. 19 Riservatezza
Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.
Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.
Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 20 - Registrazione e spese contrattuali
Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente contratto, esclusa l’I.V.A., sono a carico della Società. Il presente contratto è soggetto a registrazione fiscale a cura dell’Amministrazione del Politecnico.
Richiesto io sottoscritto Ufficiale ▇▇▇▇▇▇▇ ho ricevuto il presente contratto, del quale, salvo che per gli allegati per espressa dispensa avutane dalle parti, ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno approvato e con me lo sottoscrivono.
Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. Il presente Contratto è sottoscritto con firma digitale.
POLITECNICO DI MILANO
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
Società Allianz Spa
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
Sono specificamente approvati ai sensi degli artt. 1341/1342 c.c. gli artt. 3 Obblighi della Società, 4 Durata dell’appalto, 5 Premio annuo, 6 Condizioni della fornitura, 8 Condizioni di polizza assicurativa, 9 Normativa anticorruzione, 10 Penalità, 11 Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto, 12 Recesso, 13 Documenti che fanno parte del contratto, 15 Foro competente e 16 Modalità di pagamento del premio, del presente contratto.
Società Allianz Spa
▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
L’UFFICIALE ROGANTE
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇
Capitolato per l’ Assicurazione
“R.C. INQUINAMENTO”
LOTTO 8
Contraente
POLITECNICO DI MILANO
INDICE
DEFINIZIONI 2
ATTIVITA’ ASSICURATA 4
MASSIMALI 4
FRANCHIGIE/SCOPERTI 4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA] 5
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 5
Art. 1 Durata dell’Assicurazione - Proroga - Disdetta 5
Art. 2 Variazione del rischio 5
Art. 3 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali 5
Art. 4 Clausola di recesso 6
Art. 5 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave 6
Art. 6 Diminuzione del Rischio 6
Art. 7 Interpretazione della Polizza 7
Art. 8 Altre assicurazioni 7
Art. 9 Pagamento Del Premio e decorrenza dell’Assicurazione 7
Art. 10 Tracciabilità dei Pagamenti 7
Art. 11 Modifiche dell'assicurazione 7
Art. 12 Rinuncia al diritto di rivalsa 7
Art. 13 Recesso in caso di sinistro 7
Art. 14 Oneri fiscali 8
Art. 15 Foro competente 8
Art. 16 Rinvio alle norme di legge 8
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO 9
Art. 17 Oggetto dell'Assicurazione 9
Art. 18 Inizio e termine delle garanzie 9
Art. 19 Limiti di risarcimento 10
Art. 20 Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni 10
Art. 21 Denuncia dei sinistri 11
Art. 22 Obblighi di cooperazione in caso di sinistro 11
Art. 23 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 11
Art. 24 Proroga dell'assicurazione 12
Art. 25 Estensione territoriale 12
Art. 26 Ispezioni Tecniche 12
Art. 27 Amianto 12
Art. 28 Premio forfetario 12
Art. 29 Trattamento dei dati 12
Art. 30 Coassicurazione e Delega 12
Art. 31 Produzione di informazioni sui sinistri 13
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:
Assicurazione |
Polizza |
Contraente |
Assicurato |
Società |
Premio |
Rischio |
Stabilimento |
Matrici ambientali |
Inquinamento |
Messa in sicurezza d’emergenza |
Messa in sicurezza permanente |
Bonifica |
Il contratto di assicurazione.
Il Documento che prova e regola l'assicurazione. Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione.
La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione.
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Il sito o l’area perimetrata, sottoposta al controllo dell’Assicurato, nella quale si svolge l’attività dichiarata in polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione od unità tecnica (nella fattispecie quindi i dipartimenti) destinati al trattamento od utilizzo di materiali chimici di ogni specie, necessari all’attività di studio, ricerca, didattica
Il suolo, il sottosuolo, l’aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere
Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni o impianti
Ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all’interno od all’esterno di Beni o Impianti in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a prevenire o contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;
L’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l’ambiente
Insieme degli interventi atti ad eliminare le fondi di inquinamento e le sostanze inquinanti o,
Ripristino |
Sinistro |
Indennizzo |
Cose |
Scoperto/franchigia |
Periodo di assicurazione |
se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l’ambiente e la salute umana
Insieme degli interventi diretti a ricondurre le risorse naturali danneggiate alle condizioni sussistenti al momento del sinistro
La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Si prende atto che l'assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali del Contraente e/o dell’Assicurato/i, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso che gratuito.
Tra le “attività e/o competenze istituzionali” dell’Ateneo devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché le prestazioni di servizio e/o ricerca in base ad accordi anche di diritto privato con terzi, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o delibere e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto, a nuovo e non, svolto e/o da svolgere al momento della sottoscrizione della presente polizza.
€ 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila) per sinistro e per anno assicurativo
Con il limite di € 600.000,00 (seicentomila) per sinistro e per anno assicurativo e anche in caso di rinnovo della polizza, per danni derivanti dalla detenzione e dall’impiego di amianto.
Con sottolimite di
€ 550.000,00 (cinquecentocinquantamila) per sinistro e per anno assicurativo per la sezione 2
Scoperto 10% (dieci per cento) del danno con un minimo di € 5.000,00 (cinquemila) ed un massimo di € 100.000,00 (centomila) per sinistro.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA
La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2017 alle ore 24.00 del 31.12.2020 con scadenza anniversaria prevista per il 31.12 di ciascuna annualità assicurativa. Alla data del 31.12.2020 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, ferma la possibilità per il Contraente di manifestare, con il preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza, l’intendimento al rinnovo per ulteriori tre anni.
Alla data del 31.12.2020, naturale scadenza della presente polizza, ed entro tale termine, è altresì facoltà del Contraente richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, limitatamente al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni e comunque secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Art. 2 VARIAZIONE DEL RISCHIO
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore.
L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 3 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI
Per i contratti di durata pluriennale, qualora, a seguito di significative, motivate e circostanziate ipotesi di modifiche del rischio tali da alterare l’equilibrio economico del contratto, l’Assicuratore ritenga indispensabile chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.
L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 4 CLAUSOLA DI RECESSO
In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 3 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le Parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma dell’art.3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’articolo 31 ”Produzione di informazioni sui sinistri” riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 5 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 3 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al secondo comma del citato art. 3 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’Articolo 1897 di cui sopra.
Art. 7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
Art. 8 ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Articolo 1910 del Codice Civile).
Art. 9 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24.00 del 31.03.2018.
Le rate di premio successive devono essere pagate entro il 31.03 di ogni anno..
Se il Contraente non paga entro i termini sopraindicati, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Art. 10 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010.
Art. 11 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 12 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all’azione di surroga che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
Art. 13 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. 14 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 15 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Milano.
Art. 16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO
Art. 17 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 13.1 – Sezione 1 – RC Terzi da inquinamento
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, alle condizioni della presente polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento connesso allo svolgimento dell'attività assicurata per:
a) morte e lesioni personali;
b) danneggiamenti materiali a cose comprese le spese per il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell’evento dannoso;
c) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere da impossibilità di utilizzare i beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento.
Art. 13.2 – Sezione 2 – Costi di Bonifica dei siti contaminati
Ai sensi della presente sezione la definizione di sinistro deve intendersi estesa anche all’evento che cagiona l’inquinamento o al pericolo attuale di inquinamento a seguito del quale deriva e/o insorge l’obbligo giuridico di procedere agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ai sensi di legge.
La Società rimborserà all’Assicurato le spese effettivamente sostenute per la messa in sicurezza d’emergenza, la bonifica, la messa in sicurezza permanente ed il ripristino, in conseguenza di un sinistro accaduto durante il periodo assicurativo entro il limite convenuto per tale sezione.
La Società rimborserà sempre nei limite del massimale previsto per questa sezione, anche le spese documentate ed effettivamente sostenute per:
a) analisi, monitoraggi;
b) attività di caratterizzazione e progettazione
Il rimborso delle spese effettivamente sostenute avverrà a conclusione delle operazioni di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino.
La Società ha facoltà, ma non obbligo, previa richiesta dell’Assicurato, di concedere anticipi sulle spese sostenute.
Art. 18 INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE
L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, indipendentemente dalla data in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l’Inquinamento, sempreché non antecedente il 1° gennaio 2005.
In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.
Art. 19 LIMITI DI RISARCIMENTO
Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni richiesta di risarcimento, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:
a) per più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di inquinamento;
b) per più richieste di risarcimento, comunque originate, presentate in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per polizze di durata inferiore all'anno – nell’intero periodo di assicurazione.
Art. 20 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI
I - Delimitazioni
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.
Il - Esclusioni
L'assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti alla cui attività si riferisce l’assicurazione, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall’uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all’esterno degli stabilimenti dedotti in polizza;
d) derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall’uso di piattaforme di perforazione;
e) derivanti da alterazioni di carattere genetico alla persona;
f) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
g) cagionati a cose di terzi che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
h) conseguenti:
- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
La presente esclusione h) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
Art. 21 DENUNCIA DEI SINISTRI
I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dall’evento o dal momento in cui l’Assicurato ne è venuto a conoscenza
Art. 22 OBBLIGHI DI COOPERAZIONE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato si impegna a cooperare con la Società in ogni fase della gestione del sinistro fornendo ogni informazione utile alla sua gestione.
A tale proposito l’Assicurato dovrà trasmettere alla Società o al perito da questa incaricato:
- la corrispondenza tra l’Assicurato ed i terzi richiedenti il ristoro dei danni subiti;
- eventuali atti giudiziari che siano in possesso dell’Assicurato e che riguardino il sinistro oggetto di trattazione;
- nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d’emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle Autorità competenti e degli Enti di controllo e l’ulteriore documentazione relativa al sinistro in suo possesso;
- i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino richiesti dalla legge.
L’Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l’incarico:
- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell’impresa
che dovranno eseguire le operazioni di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino.
Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l’incarico, con riferimento ad uno stesso sinistro per più di una delle funzioni summenzionate salvo preventivo accordo tra la Società e l’Assicurato.
Art. 23 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di
tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso, che in ogni caso è tenuto al rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità dello Stato e dal Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 24 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
La presente assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo.
Art. 25 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per i danni ovunque verificatisi, purché prodotti da eventi che abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 26 ISPEZIONI TECNICHE
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Art. 27 AMIANTO
La presente copertura è operante con riferimento ai danni derivanti dalla detenzione e dall’impiego di amianto con un limite pari a € 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro.
Art. 28 PREMIO FORFETARIO
Il premio del presente contratto deve intendersi come premio minimo acquisito e non è soggetto a regolazione né in caso di diminuzione né in caso di aggravamento del rischio, né in caso di variazione dello stato del rischio.
Art. 29 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, ciascuna delle Parti (Contraente/Assicurato, Società) consente al trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino per le finalità strettamente connesse agli adempimenti del obblighi contrattuali.
Art. 30 COASSICURAZIONE E DELEGA
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che l’ammontare complessivo dei premi – nei termini disciplinati all’art. 2 - sarà versato interamente alla Società Delegataria che provvederà a dare quietanza complessiva dell’importo incassato.
In caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) gestirà e definirà direttamente con il Contraente/Assicurato la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo.
Sempre nel caso in cui l’assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.
Art. 31 PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni semestralità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma, l’Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto (es. CSV) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
• il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore; ‐ la data di accadimento dell’evento; ‐ la data della denuncia; ‐ la tipologia dell’evento;
• la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo); ‐ la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
• l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
In caso di mancato rispetto di quanto previsto al primo comma del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale.
L’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al primo comma.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Scheda OFFERTA – Lotto 8 Assicurazione R.C. INQUINAMENTO
Premio forfetario annuo imponibile | Imposta | Premio annuo lordo | |
Premio forfetario annuo imponibile | 10146,0000 | 22,250% | 12.403,49 € |
TOTALE premio annuo 12.403,49 €
TOTALE premio 6 anni (valore massimo appalto) 74.420,91 € VALORE DA INSERIRE IN PIATTAFOR
90.000,00 €
15.000,00 €
IMPORTO ANNUO A BASE D’ASTA PER LOTTO 8 IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA PER LOTTO 8
Documento d’offerta
Sommario
Procedura
Stazione Appaltante Politecnico di Milano
Nome procedura Affidamento servizi assicurativi del Politecnico di Milano
Identificativo della procedura 86510444
Nome lotto LOTTO 8 Polizza RC Inquinamento
Identificativo del lotto 86510454
Valore dell’offerta
Fornitore ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇
Modalità di partecipazione Forma Singola
Offerta economica 74.420,91 EUR
Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della si- curezza e Costo del personale) of- ferto
27.329,23000 EUR
Base dell’asta 90.000,00000 EUR
Parametri dell’offerta
Nome requisito: Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara sce-
gliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costi- tuendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).
Risposta: In forma singola
Nome requisito: Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documen-
tazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
Documento d’offerta
Risposta: Dichiaro di accettare termini e condizioni
Nome requisito: Documento di gara unico europeo (DGUE) - Allegato A (Pa- rametro Amministrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve allegare a pena di esclusione pro-
ducendo documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato alle Linee guida
n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la compilazione del modello di formulario di Do- cumento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Rego- lamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Dichiara_Ag Milano Filiberto - Politecnico di Milano - DGUE
- Allegato A - solo Lotti 2 - 6 e 8.pdf.p7m.p7m Dimensioni: 1 MB
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara sce-
gliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costi- tuendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
dichiarazione forma singola.pdf.p7m
Dimensioni: 151 KB
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6728632a0ac1cc131ce351bbe9735f071 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: 4.1.9. Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata (eventuale) – Allegato B (Parametro Amministrati- vo)
Documento d’offerta
Descrizione requisito: In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consor-
zio / ▇▇▇▇, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli do- cumenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Nome requisito: Allegato C – Patto di Integrità del Politecnico di Milano (Para- metro Amministrativo)
Descrizione requisito: Allegare copia dell’allegato C - Patti d'integrità, firmata digi- talmente per accettazione.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
patto integrit+á.pdf.p7m.p7m
Dimensioni: 135 KB
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: Allegato D – Subappalto (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione ri-
chiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamen- te stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere fir- mati digitalmente.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Nome requisito: Allegato E – Segreti tecnici (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve dichiarare la presenza di segreti
tecnici o commerciali all'interno della presente procedura ai fi- ni dell’esercizio del diritto di accesso agli atti, redatto utiliz- zando il modulo di cui all'allegato D. La presentazione di tale dichiarazione è opzionale. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione considererà tutti i docu- menti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli interamente agli interessati.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Nome requisito: PASSOE (Parametro Amministrativo)
Documento d’offerta
Descrizione requisito: L’operatore economico dovrà, inoltre, allegare nell'apposi-
to campo il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa
con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto del- le prescrizioni previste dalla documentazione di gara.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
polizze cauzioni.zip.p7m
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
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957a11846b6adb209aa40b399f7612cf0 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore
economico deve, a pena di esclusione salvo le eccezioni previ- ste dal medesimo comma, produrre l’impegno di un fideiusso- re, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia prov- visoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Documento d’offerta
Nome requisito: 4.1.5.Eventuali certificazioni a supporto delle riduzioni della garanzia provvisoria ex art.93 c.7 D.Lgs.50/2016 (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: L’importo della garanzia provvisoria può essere nei casi e con
le modalità previste dall’art. 93, c. 7, D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico può alternativamente:
•allegare copia in formato elettronico delle certificazioni o al- tri documenti a dimostrazione dei diversi casi previsti dall’art. 93, c. 7, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita da comprovati po- ▇▇▇▇ di firma). •allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della dette certificazioni.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Nome requisito: Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto paga-
mento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovra' essere firmata digitalmente.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
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Dimensioni: 657 KB
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: Avvalimento (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Nel solo caso di ricorso all’avvalimento, in conformità all’art.
89, ▇.▇▇▇. 50/2016, l’operatore economico deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare la seguente documenta- zione: 1. dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rap- presentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico, attestante l’avvalimento dei requisi- ti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indi- cazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria. La dichiarazione deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000; 2. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante: • il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80, ▇.▇▇▇.
Documento d’offerta
50/2016, da rendere in modo conforme alla relativa sezione del documento Allegato A • l’obbligo verso l’operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposi- zione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente l’operatore economico citato; • la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata; • copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse neces- sarie per tutta la durata del contratto. ovvero, in caso di avvali- mento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo socie- tario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore economico attestante il legame giuridico ed eco- nomico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (normativa antimafia).
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Nome requisito: Procura (eventuale) (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono
l’offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l’operatore economico deve allegare copia della procura nota- rile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
procura politecnico milano.pdf.p7m.p7m
Dimensioni: 525 KB
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: 4.1.13. Possesso requisito capacità tecnico professionale: Au- torizzazione esercizio attività assicurativa (Parametro Ammi- nistrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve allegare documento che attesti di
essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura di cui al lotto per il qua- le intende concorrere. Deve essere indicato il numero di iscri- zione all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Documento d’offerta
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
e Gruppi assicurativi tenuto da IVASS, sezione dell’albo e data di iscrizione. Suddetto requisito può essere comprovato anche mediante autodichiarazione soggetta a verifica da parte della stazione appaltante.
IVASS.pdf.p7m.p7m
Dimensioni: 368 KB
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: 4.1.14. Possesso requisito di capacità economico finanziaria: raccolta premi nel triennio 2014-2015-2016 (Parametro Ammi- nistrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve allegare un documento che riporti
l’indicazione del link del sito ove è pubblicato il bilancio del- la società relativamente agli anni richiesti, oppure copia delle parti dei bilanci relativi agli anni 2014-2015-2016, riportanti l’importo complessivo dei premi dichiarati dei contratti assicu- rativi sottoscritti nel ramo di attività relativo al lotto/i per cui intende concorrere; il possesso del requisito in parola potrà co- munque essere accertato d’ufficio dalla Stazione appaltante.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Estratti bilanci 14 -15 -16.pdf.p7m.p7m
Dimensioni: 2 MB
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: 4.1.15. Possesso requisito capacità tecnico professionale: svol- gimento di servizi analoghi (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve allegare un documento che ripor-
ti l’indicazione dell’oggetto, valore, periodo di copertura, con- traente pubblico o privato e indirizzo PEC del contraente a di-
Documento d’offerta
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
mostrazione di aver stipulato, nell’ultimo triennio, per ciascun lotto per cui si intende partecipare, almeno un contratto della durata di almeno un anno avente il medesimo oggetto e valore annuale pari o superiore alla base d’asta annuale del lotto.
Dichiara_Ag Milano Filiberto - Politecnico di Milano - capa- cità tecnico p7m
Dimensioni: 15 MB
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
Nome requisito: 4.1.16. Ulteriori dichiarazioni (Parametro Amministrativo)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve produrre attraverso l’apposita ca-
sella di controllo (flag) disponibile in Sintel le ulteriori dichia- razioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipa- zione alla presente procedura di gara.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
Nome requisito: 4.2.8.1. Massimali per sinistro per anno assicurativo - Requisito tecnico a video (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare il massimale coperto per sinistro per anno assicurativo.
Risposta: € 3.500.000,00
Nome requisito: 4.2.8.2. Limite massimale per sinistro e per anno assicurativo anche in caso di rinnovo della polizza, per danni derivanti dal- la detenzione e dall’impiego di amianto. - Requisito tecnico a video (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare il massimale coperto per sinistro per anno assicurati- vo, anche in caso di rinnovo della polizza, per danni derivanti dalla detenzione e dall’impiego di amianto
Risposta: € 600.000,00
Nome requisito: 4.2.8.3. Sotto limite per sinistro e per anno assicurativo per co- sti di bonifica dei siti contaminati - Requisito tecnico a video (Parametro Tecnico)
Documento d’offerta
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare il limite di indennizzo per sinistro per anno assicurati- vo per i costi di bonifica dei siti contaminati.
Risposta: € 550.000,00
Nome requisito: 4.2.8.4. Percentuale di scoperto del danno - Requisito tecnico a video (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare la percentuale di scoperto del danno.
Risposta: 10%
Nome requisito: 4.2.8.5. Abbassamento minimo scoperto - Requisito tecnico a video (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare l’importo del minimo scoperto nell’ambito della per- centuale indicata al punto 4.2.4.
Risposta: € 5.000,00
Nome requisito: 4.2.8.6. Abbassamento massimo scoperto - Requisito tecnico a video (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropria-
ta tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltan- te e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve indicare l’importo del massimo scoperto nell’ambito della per- centuale indicata al punto 4.2.4.
Risposta: € 100.000,00
Nome requisito: 4.2.8.7. Eliminazione esclusione 20.II.f (danni provocati da at- tività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza) (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropriata
tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve in- dicare se intende eliminare l’esclusione prevista dall’art. 16.II lettera f del capitolato di gara.
Risposta: Mantenimento dell’esclusione dei danni provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza (così come prevista nel capitolato)
Nome requisito: 4.2.8.8. Eliminazione esclusione 20.II.g (danni cagionati a cose di terzi che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo) (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropriata
tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve in-
Documento d’offerta
dicare se intende eliminare l’esclusione prevista dall’art. 16.II lettera g del capitolato di gara.
Risposta: Mantenimento dell’esclusione dei danni cagionati a cose di ter- zi che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (così come prevista nel capitolato)
Nome requisito: 4.2.8.9. Rinuncia diritto di recesso ex art. 1893 cc. (Parametro Tecnico)
Descrizione requisito: L’operatore economico deve selezionare la risposta appropriata
tra le alternative opzioni configurate dalla stazione appaltante e disponibili nell’apposito menu a tendina. L’offerente deve in- dicare se intende rinunciare al diritto di recesso ex art. 1893 cc.
Risposta: Articolo “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave” non modificato
Nome requisito: 4.3.2. Allegato all’offerta economica (Parametro Economico)
Descrizione requisito: ▇▇▇▇’apposito campo “Allegato all’offerta economica”,
l’operatore economico dovrà allegare appropriata dichiarazio- ne, conforme alle Schede offerta allegato G 8, a pena di esclu- sione, debitamente compilata e firmata digitalmente. La tabella di Scheda offerta, per ciascun lotto cui si intende partecipare, deve essere compilata indicando i prezzi offerti per ciascuna voce prevista. Le celle in giallo sono modificabili e devono es- sere compilate, il resto del foglio non è modificabile e provve- de ai calcoli automatici per definire il prezzo totale offerto, vi- sibile nel campo “VALORE DA INSERIRE IN PIATTAFOR- MA SINTEL COME VALORE ECONOMICO OFFERTO”.
E’ obbligatoria, a pena di esclusione dalla gara, l’indicazione di tutti i prezzi previsti nelle schede di offerta, anche ove non ri- comprese nella voce “VALORE DA INSERIRE IN PIATTA- FORMA SINTEL COME VALORE ECONOMICO OFFER-
TO”. ATTENZIONE: il valore da inserire nel campo “Offerta economica” in SINTEL per ciascun lotto DEVE corrisponde- re con il valore risultante nel campo “VALORE DA INSERI- RE IN PIATTAFORMA SINTEL COME VALORE ECONO-
MICO OFFERTO” della relativa scheda di offerta, a pena di esclusione per indeterminatezza dell’offerta economica.
Caratteristiche tecniche delloffer- ta
offerta economica lotto 8 (2).zip.p7m
Dimensioni: 165 KB
Firmatari: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
PATTO DI INTEGRITA’ tra gli OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI GARA INDETTE DAL POLITECNICO DI MILANO per l’esecuzione di
lavori e la fornitura di beni e servizi
Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano.
La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell’offerta economica dell’operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all’aggiudicazione.
Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità.
Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:
1. Elenco dei partecipanti;
2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
4. Nominativo del soggetto aggiudicatario;
5. Ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:
1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
6. garantisce che all’interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di salute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale.
Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità:
1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di gara;
2. risoluzione o perdita del contratto;
3. escussione del deposito cauzionale;
4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall’Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell’entità economica del contratto;
7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità;
8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante , sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore.
Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell’esecuzione del contratto assegnato a seguito dell’espletamento della gara.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Politecnico di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Data
IL DIRETTORE GENERALE ▇▇▇▇▇▇▇’
(FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)
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