SIT S.P.A.
SIT S.P.A.
Premessa
In applicazione del combinato disposto dell’art. 000-xxx xxx Xxxxxxx Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 recante il “Testo Unico della Finanza” come pro tempore vigente (il “TUF”) , dell’art. 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio nonché del Regolamento di Esecuzione 347/2016/UE della Commissione Europea (il “Regolamento”), il Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A. (di seguito la “Società”), nella riunione del 10 maggio 2018 ha aggiornato la presente procedura (di seguito la “Procedura”) per la gestione, la tenuta e l’aggiornamento del Registro Insider delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate (il “Registro Insider”). La presente Procedura entra in vigore a far tempo dalla data di ammissione alle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant di SIT (come infra definiti) sull’MTA.
La presente Procedura è collegata alla “Procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate” adottata dalla Società.
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa price sensitive e di informazione societaria previste dalla normativa nazionale vigente, dal Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) pro-tempore applicabili.
Articolo 1 Definizioni
I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto. “Azioni” indica le azioni ordinarie della Società.
“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica. “Controllate” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.
“Gruppo” indica la Società e le sue Controllate.
“Informazione Privilegiata” indica un’informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.
In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:
a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
Inoltre, per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari” è da intendersi l’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
“Responsabile Legale” indica il Chief Governance and Legal Officer della Società. “Warrant” indica i warrant della Società.
Articolo 2
Persone fisiche e giuridiche iscritte nel Registro Insider
Il Registro Insider deve contenere l’elenco di tutti coloro che abbiano accesso a Informazioni Privilegiate e di tutti i soggetti con cui la Società o le persone che agiscono in nome o per conto loro abbiano un rapporto di collaborazione professionale (contratto di lavoro dipendente o altro), e che, nello svolgimento di determinati compiti, abbiano accesso a Informazioni Privilegiate, quali, ad esempio:
I. i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Gruppo:
II. i soggetti che svolgono funzioni di direzione del Gruppo, i dipendenti e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, il Gruppo e
detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d’ufficio partecipano alle riunioni degli organi sociali, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono l’Emittente;
III. i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere I e II che precedono in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Società (nel prosieguo, nel complesso, i “Soggetti Rilevanti”).
Articolo 3 Struttura del Registro Insider
1. Il Registro Insider è diviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata. Una nuova sezione all'elenco deve essere aggiunta ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata (“Registri Insider Occasionali”). Ciascuna sezione del Registro Insider riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all’Informazione Privilegiata contemplata in quella specifica sezione.
2. Ciascuna sezione dell'elenco dei Registri Insider Occasionali deve riportare:
I. la data e l’ora di creazione della sezione dell'elenco ovvero del momento in cui è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
II. la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento;
III. la data di trasmissione all'autorità competente, se del caso;
IV. il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) del Soggetto Rilevante;
V. il numero di telefono professionale del Soggetto Rilevante;
VI. il nome e l’indirizzo della Società;
VII. la funzione e il motivo dell’accesso a Informazioni Privilegiate;
VIII. la data e l’ora in cui il Soggetto Rilevante ha ottenuto l'accesso a Informazioni Privilegiate;
IX. la data e ora in cui il Soggetto Rilevante è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti;
X. la data e l’ora in cui il Soggetto Rilevante ha cessato di avere accesso a Informazioni Privilegiate;
XI. la data di nascita del Soggetto Rilevante;
XII. il codice fiscale del Soggetto Rilevante;
XIII. i numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) del Soggetto Rilevante; e
XIV. l’indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) del Soggetto Rilevante.
3. Fermo restando quanto sopra, la Società può aggiungere al Registro Insider una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (il “Registro Insider Permanente”), i quali, una volta inseriti in tale sezione, non dovranno essere ulteriormente ripetuti nei Registri Insider Occasionali. Sono di norma inclusi nella Sezione Permanente i seguenti soggetti:
(i) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori esecutivi, il Direttore Generale della Società;
(ii) il Chief Financial Officer della Società;
(iii) le persone di segreteria e staff a supporto dei soggetti di cui ai precedenti punti
(i) e (ii), individuate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su segnalazione dei rispettivi responsabili che abbiano accesso sempre a tutte le Informazioni Privilegiate;
(iv) gli ulteriori soggetti, individuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche col supporto del Responsabile Legale, che hanno accesso sempre a tutte le Informazioni Privilegiate.
Ciascuna sezione dell'elenco del Registro Insider Permanente deve riportare:
I. la data e l’ora di creazione della sezione dell'elenco ovvero del momento in cui èstata identificata l'informazione privilegiata;
II. la data e ora dell’ultimo aggiornamento;
III. la data di trasmissione all'Autorità competente, se del caso;
IV. il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) del Soggetto Rilevante;
V. il numero di telefono professionale del Soggetto Rilevante;
VI. il nome e l’indirizzo della Società del Soggetto Rilevante;
VII. la funzione e motivo dell’accesso ad Informazioni Privilegiate su base permanente;
VIII. la data e ora in cui il Soggetto Rilevante è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti;
IX. la data di nascita del Soggetto Rilevante;
X. il codice fiscale del Soggetto Rilevante;
XI. il numero di telefono privato del Soggetto Rilevante; e
XII. l’indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) delSoggetto Rilevante.
4. Fermo restando quanto precede, il contenuto dei Registri Insider Occasionali e del Registro Insider Permanente (ove istituito) deve essere conforme ai modelli allegati alla presente Procedura, rispettivamente, sub Allegato B e Allegato C.
Articolo 4
Modalità di tenuta del Registro Insider
1. Il Registro Insider deve essere tenuto con modalità elettroniche e consiste in un sistema accessibile via Internet/Intranet protetto da adeguati sistemi di sicurezza e filtri d’accesso e credenziali di accesso.
2. Il Registro Insider deve garantire:
I. la riservatezza delle informazioni ivi contenute;
II. l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco; nonché
III. l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.
3. Il Registro Insider è unico per il Gruppo ed è tenuto dal Responsabile Legale (il “Responsabile”). Oltre alle funzioni individuate in altre parti della Procedura, il Responsabile cura i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro Insider, in modo da assicurarne agevolmente l’accesso, la gestione, la consultazione, l’estrazione e la stampa.
Articolo 5
Aggiornamento, conservazione e trasmissione dei dati del Registro Insider
1. Il Registro Insider deve essere aggiornato tempestivamente senza indugio dal Responsabile, aggiungendo la data e l’ora dell’aggiornamento in questione, qualora:
i. cambi la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro Insider, ivi incluso il caso in cui si debba procedere allo spostamento dell’iscrizione della Persona da una sezione all’altra del Registro Insider;
ii. una nuova persona debba essere iscritta nel Registro Insider in quanto ha accesso a Informazioni Privilegiate;
iii. una persona iscritta nel Registro Insider non abbia più accesso a Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l’accesso non ha più luogo.
2. Xxxxx restando i poteri delle autorità competenti, l’accesso al Registro Insider è riservato (i) al Responsabile e (ii) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di vigilare sulla corretta applicazione della presente Procedura, avvalendosi, se del caso, delle competenti strutture aziendali.
3. Gli elenchi relativi ai Soggetti Rilevanti iscritti nel Registro Insider sono conservati dalla Società per i cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.
4. Il Responsabile trasmette in forma elettronica non appena possibile il Registro Insider alle Autorità competenti, qualora queste ne facciano richiesta.
Articolo 6
Informativa alle persone iscritte nel Registro Insider
1. Subito dopo l’iscrizione di un Soggetto Rilevante nel Registro Insider, il Responsabile provvede a informare lo stesso in merito:
i. alla sua iscrizione nel Registro Insider;
ii. agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall’accesso a Informazioni Privilegiate; e
iii. alle sanzioni applicabili in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate e manipolazione di mercato o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate.
2. L’informativa è resa per iscritto, mediante invio di posta elettronica certificata, posta raccomandata o comunicazione a mani.
3. Il Responsabile rende, altresì, noti ai Soggetti Rilevanti già iscritti nel Registro Insider anche gli eventuali aggiornamenti che li riguardino, con comunicazione conforme in forma scritta, inviata via posta elettronica certificata o posta raccomandata o consegna a mani, nonché provvede a comunicare l’eventuale loro cancellazione dal Registro Insider, con comunicazione inviata anch’essa via posta elettronica certificata o posta raccomandata o consegna a mani.
4. Il Responsabile conserva su supporto duraturo copia delle comunicazioni inviate per garantire la prova e la tracciabilità dell’avvenuto adempimento degli obblighi informativi.
5. Il Responsabile consegna ai Soggetti Rilevanti che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro Insider.
Articolo 7 Comunicazioni delle persone al Responsabile
Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:
i. restituire, firmata per ricevuta, copia della presente Xxxxxxxxx, accettandone così i contenuti, mediante consegna all’Ufficio del Responsabile Legale della lettera di accettazione di cui all’Allegato A;
ii. ottemperare alle disposizioni in essa contenute.
Articolo 8 Trattamento dei dati personali
1. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società sarà tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti. I Soggetti Rilevanti sono, pertanto, tenuti ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, essendo portati a conoscenza di quanto segue:
i. la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
ii. la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
iii. i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
iv. i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
v. il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare, nonché del responsabile:
− Titolare: SIT S.p.A.
− Responsabile:
Nominativo | Direzione |
− Xxxxxxxx Xxxxxxx | − Chief Governance and Legal Officier |
− Xxxxxxxxx Xxxxxxx | − Customer Focus |
− Xxxx Xxxxxxx | − Chief Financial Officier |
− Xxxxxxx Xxxxxxx | − Human Resources |
− Xxxxxxxx Xxxxx | − Information Technologies |
− Xxxxx Xxxxxxxxx | − Innovation & New Products Introduction |
− Xxxxx Xxxxxxxx | − Procurement |
− Xxxxx Xxxxxxxx | − Quality |
− Xxxxxxx Xxxxxx | − Strategic Sourcing & Cost Improvement |
− Xxxx Xxxx | − Plant manager di Rovigo1 e Rovigo 2 |
− Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | − Plant manager di stab. di Montecassiano |
2. Con la consegna all’Ufficio del Responsabile Legale della lettera di accettazione di cui all’Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D. Lgs. n. 196/2003.
Articolo 9 Disposizioni finali
1. Il Responsabile ha il compito di curare l’aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della normativa sul Registro Insider e delle altre disposizioni normative di tempo in tempo applicabili e dell’esperienza applicativa maturata, sottoponendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura ritenute necessarie od opportune.
2. Il Responsabile provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente Articolo e a ottenere l’accettazione dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 7.
ALLEGATO A – LETTERA DI ACCETTAZIONE
Notifica di iscrizione Registro Insider e informativa sul trattamento dei dati personali degli interessati soggetti all’obbligo di iscrizione nel Registro Insider delle persone che possono avere accesso a informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento 596/2014/EU
La scrivente SIT S.p.A. (“Società” o “Titolare”), in ossequio all’art. dell’art. 000-xxx xxx Xxxxxxx Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 recante il “Testo Unico della Finanza” come pro tempore vigente (il “TUF”), all’art. 18 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “Regolamento”) nonché al Regolamento di Esecuzione 347/2016/UE della Commissione Europea ha provveduto a istituire il registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 7 del Regolamento MAR (il “Registro Insider”).
La informiamo che i Suoi dati personali sono stati inseriti in detto Registro Insider per la motivazione comunicatale a mezzo mail.
La preghiamo inoltre di leggere attentamente le disposizioni contenute nella presente lettera e nell’Allegato 1 recante la trasposizione di alcune norme del Regolamento nonché le disposizioni dettate dal TUF rilevanti in materia di abusi di mercato.
La informiamo infine che, ove richiesto, la Società è tenuta a trasmettere il Registro Insider all’autorità competente.
* * * * *
In conformità a quanto disposto dall’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice della Privacy”), intendiamo informarLa che i dati personali da Lei forniti alla Società, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile.
Si tenga presente che per trattamento deve intendersi, secondo la normativa vigente, qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
La presente informativa Le permette di conoscere la natura dei dati personali che verranno inseriti all’interno del Registro Insider, finalità e modalità del loro trattamento, eventuali destinatari terzi degli stessi nonché i diritti che Le vengono riconosciuti ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy.
1. DATI PERSONALI TRATTATI
Di seguito, riportiamo la lista dei Suoi dati personali – di volta in volta integrabile – che il Titolare potrà trattare:
(a) dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza privato completo);
(b) dati fiscali (codice fiscale);
(c) altri elementi di identificazione (numero di telefono personale e elementi identificativi della società di appartenenza).
I dati personali appena menzionati saranno trattati per consentire al Titolare di adempiere ad obblighi imposti ai sensi delle sopra citate disposizioni della normativa europea ed italiana ovvero di ottemperare ad obblighi di natura fiscale e contrattuale.
A tal riguardo La informiamo che l’eventuale mancata o errata comunicazione di tali dati potrebbe determinare, tra l’altro, l’impossibilità per la Società di:
• verificare ed assicurare la corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa europea su cui lo stesso è basato;
• instaurare o proseguire correttamente il rapporto contrattuale con Xxx, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali, richiesti o acquisiti al fine di procedere alla Sua iscrizione nell’apposito Registro Insider, saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
(1) gestire efficacemente gli adempimenti legati agli oneri derivanti dalla normativa italiana ed europea;
(2) adempiere ad obblighi imposti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
(3) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie), anche da parte di un terzo.
Le ricordiamo che per le predette finalità la Società può trattare i Suoi dati senza necessità di acquisire il Suo consenso, in ossequio a quanto prescritto dal Codice della Privacy.
3. RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati potranno essere trattati da incaricati (dirigenti, amministratori e sindaci, uffici di segreteria interni, addetti alla contabilità e alla fatturazione, addetti alla commercializzazione dei servizi/prodotti, addetti all'assistenza tecnica dei clienti) e/o, ove nominati, responsabili esterni del trattamento, il cui elenco è liberamente accessibile previa specifica richiesta scritta da formulare al Titolare del trattamento.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI
Nei limiti delle finalità di cui al precedente Par. 2, i Suoi dati potranno essere comunicati dalla Società alle seguenti persone fisiche o giuridiche:
• ai soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e la diffusione dei dati sia prescritta o consentita per legge, regolamento o normativa comunitaria entro i limiti necessari allo specifico scopo;
• a società controllanti, controllate e collegate al Titolare e ai loro dipendenti o consulenti, per l’adempimento di obblighi di legge o per attività relative o conseguenti alla gestione, sotto ogni profilo contrattuale, del rapporto instaurato con Xxx;
• ai soggetti cui siano affidati adempimenti posti a carico della Società e/o inerenti al Suo rapporto
contrattuale, con particolare riferimento agli obblighi contabili;
• a tutti coloro che agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento per conto del Titolare, il cui elenco è liberamente accessibile e costantemente aggiornato;
• ai manutentori esterni del nostro sistema informativo e/o dei software da noi in uso, in caso di loro guasti o problemi alla sicurezza dei trattamenti, per il tempo strettamente necessario al ripristino delle funzionalità;
• ai soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per garantire il corretto svolgimento del rapporto contrattuale, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari (ad esempio, gli istituti di credito, gli spedizionieri ecc.).
In aggiunta, i Suoi dati personali possono essere comunicati tra le società del Gruppo, con modalità confidenziali e restrittive, se richiesto, per scopi strettamente connessi alla gestione ed organizzazione del rapporto contrattuale.
5. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
La informiamo, inoltre, che l’attuale struttura della Società non richiede una circolazione al di fuori del territorio dell’Unione Europea dei Suoi dati personali.
In tutti i casi in cui il trasferimento all’estero dei dati fosse invece facoltativo, sarà onere della Società richiedere il Suo specifico consenso, ovvero stipulare idonei accordi con i terzi, anche utilizzando le clausole contrattuali standard di volta in volta approvate a livello europeo.
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è SIT S.p.A., con sede legale in Padova (PD), Viale dell’Industria n. 31/33, iscritta al Registro Insider Imprese di Padova, n. 04805520287.
Lei potrà, in qualsiasi momento, rivolgere ogni domanda relativa al trattamento dei Suoi dati personali ed ogni richiesta di esercizio dei diritti che Le sono riconosciuti dal Codice della Privacy, inviando una semplice comunicazione all'indirizzo postale indicato sopra, ovvero tramite e-mail, all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali svolgendo ogni operazione necessaria mediante strumenti cartacei e informatici, nel pieno rispetto delle condizioni di legge, e garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità sopra descritte.
In ogni caso, i Suoi dati non potranno essere conservati per un periodo superiore a cinque (5) anni, al fine di ottemperare agli obblighi di legge derivanti dalla normativa europea in materia di abuso di mercato.
Ogni operazione di trattamento sarà svolta da parte della Società in piena conformità alle misure di sicurezza più idonee prescritte dalla normativa applicabile.
La informiamo infine che in qualsiasi momento e senza alcuna formalità potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti che l’art. 7 del Codice della Privacy Le riconosce, tra cui ottenere:
(a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano – anche se non ancora registrati – e la loro comunicazione in forma intelligibile;
(b) l’indicazione dell’origine dei Suoi dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di utilizzo di strumenti elettronici, degli estremi identificativi dei responsabili e del rappresentante nazionale designato, se necessario, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
(c) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Suoi dati;
(d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Suoi dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
(e) l’attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere (c) e (d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, ad eccezione del caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Fermo quanto sopra, Xxx potrà in ogni momento chiedere al Titolare di bloccare i trattamenti dei Suoi dati personali, ad eccezione di quelli direttamente oindirettamente necessari all’adempimento da parte della Società di obblighi di legge o comunque indispensabili alla gestione del Suo rapporto contrattuale.
Il Responsabile della tenuta del Registro Insider
Per accettazione
***
ALLEGATO 1
Disposizioni normative in materia di sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
Riportiamo di seguito un estratto degli articoli del Regolamento e del TUF aventi ad oggetto le sanzioni previste in caso di abusi di mercato.
Nota redazionale:
Nel testo sono stati intenzionalmente omessi alcuni passaggi della normativa richiamata in quanto non direttamente rilevanti ai fini della presente comunicazione.
1. Regolamento (UE) n. 596/2014 Articolo
2 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;
b) agli strumenti finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;
c) agli strumenti finanziari negoziati su un OTF;
d) agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a, b o c, il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali. (.…)
2. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operazione, ordine di compravendita o condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine di compravendita o condotta avvenga in una sede di negoziazione.
3.I requisiti e divieti contenuti nel presente regolamento si applicano alle attività e alle omissioni nell’Unione e in un paese terzo in relazione agli strumenti di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
«strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;
(…)
«mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;
«sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: un sistema multilaterale quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE;
«sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: un sistema o meccanismo nell’Unione quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/65/UE;
(…)
«emittente»: un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all’emittente dello strumento finanziario rappresentato;
Articolo 7 - Informazioni privilegiate
1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:
a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente
o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
(…)
d) nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s’intende anche l’informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento
(…)
Articolo 8 - Abuso di informazioni privilegiate
1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quandouna persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. …
2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un’altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un’altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:
a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un’altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l’acquisizione o la cessione; ovvero
b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un’altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.
3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:
a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o partecipante al
mercato delle quote di emissioni;
b) è una partecipazione al capitale dell’emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
d) è coinvolto in attività criminali.
Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.
5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.
Articolo 10 - Comunicazione illecita di informazioni privilegiate
1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un’altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione.
Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all’articolo 8, paragrafo 4,
2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
Articolo 12 – Manipolazione del mercato
1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:
a) l’avvio di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni; oppure
ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;
a meno che la persona che avvia un’operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa (…)
b) l’avvio di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;
c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato (…) o che consentano,
o è probabile che
consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati (…) a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti; (…)
2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:
a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati (…) che abbia, o è probabile che abbia, l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
b) l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari all’apertura o alla chiusura del mercato, con l’effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
c) l’inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato (…) (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci (…), beneficiando successivamente dell’impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato (…), senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l’esistenza di tale conflitto di interessi;
(…)
Articolo 14 - Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
Non è consentito:
a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.
2. Testo Unico della Finanza - D.Lgs. 58/1998
TITOLO I-BIS - ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO CAPO II - SANZIONI PENALI
Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate.
1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate
nella lettera a.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a, numero 2, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
4. Ai fini del presente articolo per strumentifinanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a.
Art. 185 - Manipolazione del mercato.
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a, numero 2, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
Art. 186 - Pene accessorie
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
Art. 187 - Confisca
1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.
CAPO III - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate.
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della
funzione dell’ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a.
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a.
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo equiparato alla consumazione.
Art. 187-ter - Manipolazione del mercato.
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a e b, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.
Art. 187-quater - Sanzioni amministrative accessorie.
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.
Art. 187-quinquies - Responsabilità dell'ente.
1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.
Art. 187-sexies - Confisca.
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.
che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.
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