Accordo sugli appalti pubblici
Accordo sugli appalti pubblici
Concluso a Marrakech il 15 aprile 1994
A seguire:
decisione del Consiglio della UE del 2 dicembre 2013, n. 2104/115/UE che ratifica a nome dell'Unione europea la modifica l'accordo internazionale sugli appalti pubblici
In vigore dal 6 aprile 2014
Le Parti contraenti del presente Accordo (qui di seguito denominate le «Parti»);
riconosciuta la necessità di creare un quadro multilaterale efficace di diritti e obbli- ghi concernenti le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche in materia di appal- ti pubblici, al fine di realizzare l’espansione e una più avanzata liberalizzazione del commercio mondiale e di migliorare il quadro internazionale che disciplina il com- mercio mondiale;
riconosciuto che le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche in materia di appalti pubblici non dovrebbero essere elaborati, adottati o applicati ai prodotti e ai servizi esteri o nazionali, né ai fornitori esteri o nazionali, in modo da accordare una protezione ai prodotti o ai servizi nazionali o ai fornitori nazionali e che non dovreb- bero creare discriminazioni tra i prodotti o i servizi esteri o tra fornitori esteri;
riconosciuta l’opportunità di assicurare la trasparenza delle leggi, dei regolamenti, delle procedure e delle pratiche in materia di appalti pubblici;
riconosciuta la necessità d’istituire procedure internazionali di notifica, consulta- zione, sorveglianza e composizione delle controversie, al fine di assicurare un’attua- zione equa, pronta ed efficace delle disposizioni internazionali concernenti gli appal- ti pubblici e di mantenere il maggior equilibrio possibile tra diritti e obblighi;
riconosciuta la necessità di tener conto delle esigenze di sviluppo nonché dei bisogni finanziari e commerciali dei Paesi in sviluppo, e in particolare di quelli meno pro- grediti;
desiderose, conformemente all’articolo IX, 6b) dell’Accordo sugli appalti pubblici concluso il 12 aprile 19793, nella sua versione modificata del 2 febbraio 1987, di estendere e migliorare l’Accordo su una base di reciprocità e di estendere il suo campo d’applicazione agli appalti relativi ai servizi;
desiderose di incoraggiare i Governi che non sono Parte al presente Accordo ad accettarlo e ad aderirvi;
avendo avviato nuovi negoziati conformemente a questi obiettivi;
hanno convenuto quanto segue:
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 cpv. 1 n. del DF dell’8 dic. 1994 (RU 1995 2116)
3 RS 0.632.231.421
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Art. I Portata e campo d’applicazione
1. Il presente Accordo si applica a qualsiasi legge, regolamento, procedura o pratica concernente appalti conclusi tra le entità considerate nel presente Accordo, come sono specificate nell’Appendice I4.
2. Il presente Accordo si applica agli appalti conclusi mediante un contratto, com- presi compera, leasing, locazione o locazione-vendita, con o senza opzione d’acquisto, comprendenti qualsiasi combinazione di prodotti e servizi.
3. Nei casi in cui le entità, per quanto riguarda gli appalti considerati dal presente Accordo, esigano da imprese non menzionate nell’Appendice I la conclusione di contratti conformemente a particolari prescrizioni, l’articolo III si applica mutatis mutandis a tali prescrizioni.
4. Il presente Accordo si applica a qualsiasi appalto di valore non inferiore ai limiti applicabili, specificati nell’Appendice I.
Art. II Valutazione degli appalti
1. Le disposizioni seguenti si applicano per determinare il valore degli appalti5, ai fini dell’attuazione del presente Accordo.
2. La valutazione tiene conto di tutte le forme di rimunerazione, compresi premi, retribuzioni o commissioni e interessi da ricevere.
3. Il metodo di valutazione non è scelto dall’entità e le quantità da acquistare non devono essere suddivise con l’intenzione di eludere l’applicazione del presente Accordo.
4. Se la quantità da acquistare è tale per cui è concluso più di un appalto o gli appal- ti sono ripartiti in lotti separati, la base di valutazione è costituita:
a) dal valore reale dei successivi contratti analoghi convenuti nel corso di dodi- ci mesi o dell’esercizio precedenti, rettificato, se possibile, per tener conto delle modifiche di quantità e valore che dovessero intervenire durante i dodi- ci mesi successivi;
b) dal valore di stima dei contratti successivi nel corso dell’esercizio o dei dodici mesi seguenti al contratto iniziale.
4 Per ogni Parte, l’Appendice è suddivisa in cinque Allegati:
– l’Allegato 1 contiene la lista delle entità del Governo centrale;
– l’Allegato 2 contiene la lista delle entità dei Governi sub-centrali;
– l’Allegato 3 contiene la lista di tutte le altre entità che concludono appalti conforme- mente alle disposizioni del presente Accordo;
– l’Allegato 4 specifica, sia in positivo sia in negativo, i servizi considerati dal presente Accordo;
– l’Allegato 5 specifica i servizi di costruzione considerati.
I valori limite applicabili sono specificati negli Allegati di ogni Parte.
Le appendici e gli allegati non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati su internet al sito: xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx/xxxxxx_x/xxxxx_x/xxxxxxxxxx_x.xxx nella versi- one originale francese.
5 Il presente Accordo si applica a qualsiasi contratto il cui valore sia uguale o superiore al valore limite al momento della pubblicazione dell’avviso menzionato nell’articolo IX.
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5. Per gli appalti di prodotti o servizi conclusi sotto forma di leasing, locazione o locazione-vendita o gli appalti che non prevedono espressamente un prezzo totale, la base di valutazione è la seguente:
a) nel caso di appalti di durata determinata, il valore totale degli appalti per tut- ta la loro durata, se essa è inferiore o uguale a dodici mesi, o il loro valore totale, compreso il valore residuo di stima, se la loro durata supera dodici mesi;
b) nel caso di appalti di durata indeterminata, l’acconto mensile moltiplicato per 48.
Nei casi dubbi si applica la seconda base, vale a dire b).
6. Qualora un progetto di appalto preveda espressamente opzioni, la base di valuta- zione è costituita dal valore totale dell’appalto massimo autorizzato, comprese le opzioni.
Art. III Trattamento nazionale e non discriminazione
1. Per quanto riguarda le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche concernenti gli appalti pubblici contemplati nel presente Accordo, ciascuna Parte riserva imme- diatamente ed incondizionatamente ai prodotti e servizi delle altre Parti nonché ai loro fornitori che offrono questi prodotti o servizi, un trattamento non meno favore- vole:
a) di quello accordato ai prodotti, ai servizi e ai fornitori nazionali, né
b) di quello riservato ai prodotti e servizi di qualsiasi altra Parte ed ai loro for- nitori.
2. Riguardo a qualsiasi legge, regolamento, procedura e pratica concernenti gli appalti pubblici contemplati nel presente Accordo, ciascuna Parte si adopera affin- ché:
a) le sue entità non accordino a un fornitore stabilito sul territorio nazionale un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito sul medesimo territorio, secondo il grado di controllo o di partecipazione esteri; e
b) le sue entità non esercitino discriminazione alcuna nei confronti dei fornitori stabiliti sul territorio nazionale a seconda del Paese di produzione del pro- dotto o del servizio fornito, a condizione che il Paese di produzione sia Parte all’Accordo conformemente alle disposizioni dell’articolo IV.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai dazi doganali e ai tributi percepiti sulle importazioni o in occasione dell’importazione, né al metodo di riscos- sione di tali dazi e tributi, né ad altri regolamenti o formalità d’importazione, né alle misure riguardanti il commercio di servizi, diverse da leggi, regolamenti, procedure e pratiche relativi agli appalti pubblici contemplati nel presente Accordo.
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Art. IV Regole d’origine
1. Una Parte non applica ai prodotti importati o ai servizi forniti nell’ambito di un appalto pubblico considerato nel presente Accordo e provenienti da altre Parti regole d’origine diverse da quelle che si applicano, in occasione di operazioni commerciali normali e al momento della transazione di cui si tratta, alle importazioni degli stessi prodotti o ai fornitori degli stessi servizi provenienti dalle stesse Parti.
2. Dopo la conclusione del programma di lavoro ai fini dell’armonizzazione delle regole d’origine delle merci che viene eseguito nel quadro dell’Accordo sulle regole d’origine figurante nell’Allegato 1A dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio6 (di seguito denominato «Accordo OMC») e dopo la con- clusione dei negoziati sul commercio dei servizi, le Parti tengono adeguatamente conto dei risultati di questo programma di lavoro e di questi negoziati in occasione dell’eventuale modifica del paragrafo 1.
Art. V Trattamento speciale e differenziato a favore dei Paesi in sviluppo
Obiettivi
1. Nell’attuazione e nell’amministrazione del presente Accordo, le Parti tengono debitamente conto, per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, delle esigenze dei Paesi in sviluppo, con particolare riguardo a quelli meno progre- diti, in materia di sviluppo, finanze e commercio, data la loro necessità di:
a) salvaguardare la loro bilancia dei pagamenti e assicurare un volume suffi- ciente di riserve per la realizzazione di programmi di sviluppo economico;
b) promuovere la creazione o lo sviluppo di settori della produzione nazionale, compreso lo sviluppo delle piccole industrie e di industrie artigianali nelle zone rurali o arretrate, nonché lo sviluppo di altri settori economici;
c) sostenere gli stabilimenti industriali finché dipenderanno totalmente o sostanzialmente dagli appalti pubblici; e
d) incoraggiare il loro sviluppo economico promuovendo intese di portata regionale o mondiale tra Paesi in sviluppo, che siano state presentate alla Conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominata l’«OMC») e che non siano state disapprovate dalla stes- sa.
2. Conformemente alle disposizioni del presente Accordo, nell’elaborare e nell’ap- plicare leggi, regolamenti o procedure riguardanti gli appalti pubblici, ciascuna Parte agevola l’incremento delle importazioni provenienti dai Paesi in sviluppo, tenendo presente gli speciali problemi dei Paesi meno progrediti e di quelli il cui sviluppo economico si trova ad uno stadio iniziale.
Campo d’applicazione
3. Al fine di permettere ai Paesi in sviluppo di aderire al presente Accordo a condi- zioni compatibili con le loro esigenze in materia di sviluppo, finanze e commercio,
6 RS 0.632.20
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si tiene debitamente conto degli obiettivi enunciati nel paragrafo 1 nel corso dei negoziati relativi agli appalti pubblici dei Paesi in sviluppo ai quali si applicano le disposizioni del presente Accordo. Nel compilare gli elenchi delle loro entità e servizi interessati ai quali si applicano le disposizioni del presente Accordo, i Paesi sviluppati si sforzano di includere le entità che concludono appalti riguardanti pro- dotti e servizi la cui esportazione interessi i Paesi in sviluppo.
Deroghe concordate
4. Un Paese in sviluppo può negoziare con gli altri partecipanti ai negoziati nell’ambito del presente Accordo deroghe mutuamente accettabili alle norme del trattamento nazionale, per quanto concerne talune entità o taluni prodotti o servizi ripresi nei suoi elenchi di entità e servizi interessati, tenuto conto delle circostanze particolari di ciascun caso. Nel corso di questi negoziati, vengono debitamente tenute presenti le considerazioni menzionate nei paragrafi 1a)-1c). Un Paese in svi- luppo aderente alle intese regionali o mondiali tra Paesi in sviluppo di cui al para- grafo 1d) può pure negoziare deroghe ai suoi elenchi di entità e servizi interessati, tenuto conto delle circostanze particolari di ogni caso, delle disposizioni relative agli appalti pubblici contenute nelle predette intese regionali o mondiali e, segnatamente, dei prodotti o servizi che fossero oggetto di programmi comuni di sviluppo indu- striale.
5. Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, un Paese in sviluppo che ne è Parte può modificare i suoi elenchi di entità e servizi interessati conformemente alle disposizioni dell’articolo XXIV paragrafo 6 relative alla modifica di detti elenchi, in considerazione delle sue esigenze in materia di sviluppo, finanze e commercio, o chiedere al Comitato degli appalti pubblici (di seguito denominato il «Comitato») di ammettere alcune deroghe alla regola del trattamento nazionale per quanto riguarda talune entità o taluni prodotti o servizi ripresi nei suoi elenchi di entità e di servizi interessati, tenuto conto delle circostanze particolari di ogni caso nonché tenute debitamente presenti le disposizioni dei paragrafi 1a)-1c). Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, un Paese in sviluppo che ne è Parte può parimenti chiedere al Comitato di ammettere deroghe per quanto riguarda talune entità o taluni prodotti o servizi ripresi nelle sue liste di entità e di servizi interessati, data la sua partecipa- zione ad intese regionali o mondiali tra Paesi in sviluppo, tenuto conto delle circo- stanze particolari di ogni caso e tenute debitamente presenti le disposizioni del para- grafo 1d). Qualsiasi richiesta di modifica di un elenco rivolta al Comitato da un Paese in sviluppo Parte all’Accordo viene corredata da una pertinente documenta- zione e da ogni informazione che possa rivelarsi necessaria all’esame della que- stione.
6. I paragrafi 4 e 5 si applicano mutatis mutandis ai Paesi in sviluppo che aderiranno al presente Accordo dopo la sua entrata in vigore.
7. Le deroghe concordate di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 sono oggetto d’esame confor- memente alle disposizioni del paragrafo 14 più sotto.
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Assistenza tecnica ai Paesi in sviluppo Parti all’Accordo
8. Ogni Paese sviluppato Parte al presente Accordo fornisce, su richiesta, l’assisten- za tecnica che ritiene adeguata ai Paesi in sviluppo Parti all’Accordo, al fine di risolvere i problemi di questi Paesi in materia di appalti pubblici.
9. Questa assistenza, fornita secondo il principio della non discriminazione tra Paesi in sviluppo Parti al presente Accordo, riguarda tra l’altro:
– la soluzione di problemi tecnici particolari concernenti la conclusione di determinati appalti; e
– qualsiasi altro problema che la Parte richiedente e un’altra Parte ritengano opportuno trattare nel quadro di detta assistenza.
10. L’assistenza tecnica di cui ai paragrafi 8 e 9 può comprendere la traduzione in una lingua ufficiale dell’OMC, designata dall’entità, dei documenti di qualificazione e delle offerte di fornitori di Paesi in sviluppo Parti all’Accordo, a condizione che i Paesi sviluppati Parti all’Accordo non ritengano la traduzione un onere eccessivo; in tal caso, una spiegazione viene fornita ai Paesi in sviluppo Parti all’Accordo che ne fanno domanda ai Paesi sviluppati Parti all’Accordo o alle loro entità.
Centri d’informazione
11. I Paesi sviluppati Parti al presente Accordo creano, individualmente o congiun- tamente, centri d’informazione incaricati di rispondere a ragionevoli domande di ragguagli presentate da Paesi in sviluppo Parti al presente Accordo, e concernenti, tra l’altro, le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche in materia di appalti pubblici, gli avvisi relativi ai progetti di appalto che sono stati pubblicati, gli indi- xxxxx delle entità considerate nel presente Accordo, nonché la natura ed il volume dei prodotti o servizi che sono stati o saranno oggetto di un appalto, incluse le informa- zioni disponibili sulle future gare d’appalto. Il Comitato può parimenti creare un centro d’informazione.
Trattamento speciale a favore dei Paesi meno progrediti
12. Considerato il paragrafo 6 della Decisione del 28 novembre 1979 delle Parti contraenti del GATT del 1947 concernente il trattamento differenziato e più favore- vole, la reciprocità e la partecipazione più completa dei Paesi in sviluppo (IBDD, S26/223-225), un trattamento speciale è accordato ai Paesi meno progrediti che sono Parte al presente Accordo e ai fornitori stabiliti in queste Parti, per quanto concerne i prodotti o servizi originari di dette Parti, nel quadro di qualsiasi misura generale o specifica in favore dei Paesi in sviluppo Parti al presente Accordo. Una Parte può parimenti accordare i benefici del presente Accordo ai fornitori stabiliti nei Paesi meno progrediti che non ne sono Parte, per quanto riguarda i prodotti o servizi ori- ginari di detti Paesi.
13. Ciascun Paese sviluppato Parte al presente Accordo fornisce, su richiesta, l’assistenza che ritiene opportuna ai potenziali offerenti stabiliti nei Paesi meno pro- grediti per la presentazione delle loro offerte d’appalto e la selezione di prodotti o servizi suscettibili di interessare le sue entità ed i fornitori stabiliti nei Paesi meno progrediti e li aiuta inoltre a conformarsi ai regolamenti tecnici e alle norme concer- nenti i prodotti o servizi oggetto dell’appalto previsto.
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Esame
14. Il Comitato esamina annualmente l’applicazione e l’efficacia delle disposizioni del presente articolo e, sulla base di rapporti presentati dalle Parti, procede ogni tre anni ad un esame approfondito al fine di valutarne gli effetti. Nel quadro di tali esami triennali e in vista di realizzare un’applicazione quanto più vasta possibile delle disposizioni del presente Accordo, compreso in particolare il suo articolo III, e tenuto conto della situazione in materia di sviluppo, finanze e commercio dei Paesi in sviluppo interessati, il Comitato vaglia la necessità di modificare o prorogare le deroghe previste conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4–6 del presente articolo.
15. Nel corso dei nuovi negoziati avviati conformemente alle disposizioni del- l’articolo XXIV paragrafo 7, ciascun Paese in sviluppo Parte al presente Accordo prende in considerazione la possibilità di aggiungere ai suoi elenchi nuove entità e nuovi servizi, tenendo conto della sua situazione economica, finanziaria e commer- ciale.
Art. VI Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche dei prodotti o servizi che saranno oggetto di un appalto, come la qualità, le proprietà d’impiego, la sicurezza e le dimensioni, i simboli, la terminologia, l’imballaggio, la marcatura e l’etichetta- tura, o i processi e metodi di produzione, come pure le prescrizioni relative alle pro- cedure di valutazione della conformità definite dalle entità contraenti, non devono essere stabilite, adottate o applicate allo scopo di creare ostacoli non necessari al commercio internazionale, né in modo tale che abbiano tale effetto.
2. Le specifiche tecniche prescritte dalle entità contraenti sono, se del caso:
a) definite in funzione delle proprietà d’impiego del prodotto piuttosto che in funzione della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive; e
b) basate su norme internazionali, se esistono, oppure, in caso contrario, su regolamenti tecnici nazionali7, su norme nazionali riconosciute8 o su codici delle costruzioni.
3. Non devono essere richiesti o menzionati marchi di fabbrica o commercio né nomi commerciali, brevetti, modelli o tipi speciali, né origini o produttori o fornitori determinati, tranne quando non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o intel-
7 Per il presente Accordo, un regolamento tecnico è un documento che enuncia le caratteristiche di un prodotto o servizio o i processi e metodi di produzione relativi a tale prodotto o servizio, comprese le disposizioni amministrative ad esso applicabili, la cui osservanza è obbligatoria. Esso può trattare in tutto o in parte la terminologia, i simboli, le prescrizioni in materia di imballaggio, marcatura o etichettatura, per un prodotto,
un servizio, un processo o un metodo di produzione dati.
8 Per il presente Accordo, una norma è un documento approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce per uso comune e ripetuto talune regole, direttive o caratteristiche per prodotti o servizi processi e metodi di produzione connessi, la cui osservanza non è obbligatoria. Esso può trattare in tutto o in parte la terminologia,
i simboli, le prescrizioni in materia di imballaggio, marcatura o etichettatura, per un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione dati.
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leggibili per descrivere le condizioni dell’appalto e purché nel fascicolo di gara figu- rino espressioni quali «o l’equivalente».
4. Le entità non sollecitano né accettano, in modo che possa pregiudicare la concor- renza, un avviso che possa essere impiegato per l’allestimento delle specifiche rela- tive a un determinato appalto da parte di una società che possa avere un interesse commerciale nel medesimo.
Art. VI Procedure per le gare d’appalto
1. Ciascuna Parte si adopera affinché le procedure per le gare d’appalto seguite dalle entità siano applicate in modo non discriminatorio e siano conformi alle dispo- sizioni degli articoli VII-XVI.
2. Le entità non devono dare ad un fornitore informazioni su un appalto determi- nato, tali da pregiudicare la concorrenza.
3. Ai fini del presente Accordo:
a) per procedura di gara libera s’intende quella in cui tutti i fornitori interessati possono presentare un’offerta;
b) per procedura di gara mediante preselezione s’intende quella in cui, confor- memente all’articolo X paragrafo 3 e alle altre disposizioni pertinenti del presente Accordo, sono ammessi a presentare un’offerta di appalto soltanto i fornitori invitati dall’entità;
c) per procedura di gara a trattativa privata s’intende quella in cui l’entità si rivolge individualmente a determinati fornitori, nelle sole circostanze men- zionate nell’articolo XV.
Art. VIII Qualificazione dei fornitori
Nella fase di qualificazione dei fornitori, le entità non devono fare discriminazioni tra i fornitori delle altre Parti, né tra i fornitori nazionali ed i fornitori delle altre Parti. Le procedure di qualificazione devono essere conformi alle seguenti disposi- zioni:
a) le condizioni di partecipazione alle procedure di gara vengono rese pubbli- che in tempo utile per permettere ai fornitori interessati di avviare e, purché questo sia compatibile col buon funzionamento del meccanismo delle gare d’appalto, di espletare le formalità di qualificazione;
b) le condizioni di partecipazione alle gare d’appalto si limitano a quelle indi- spensabili per garantire che l’impresa sia capace di eseguire l’appalto. Le condizioni di partecipazione imposte ai fornitori, incluse le garanzie finan- ziarie, le qualificazioni tecniche e le informazioni necessarie per stabilire la loro capacità finanziaria, commerciale e tecnica, nonché la verifica delle qualificazioni, non devono essere meno favorevoli per i fornitori delle altre Parti rispetto ai fornitori nazionali né fare discriminazioni tra i fornitori delle altre Parti. La capacità finanziaria, commerciale e tecnica di un fornitore è valutata secondo la sua attività commerciale globale e secondo la sua attività
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sul territorio dell’entità contraente, in debita considerazione dei vincoli giu- ridici esistenti tra gli organismi fornitori;
c) la procedura di qualificazione dei fornitori ed il tempo necessario a tal fine non sono utilizzati per escludere i fornitori delle altre Parti dall’elenco dei fornitori o per impedire che questi siano presi in considerazione in occasione di un particolare appalto previsto. Le entità riconoscono come fornitori qua- lificati i fornitori nazionali o i fornitori delle altre Parti che soddisfino le condizioni di partecipazione fissate per un particolare appalto previsto. I for- nitori che chiedono di partecipare a una gara per un particolare appalto pre- visto e non sono ancora qualificati vengono ugualmente presi in conside- razione a condizione che le procedure di qualificazione possano essere com- xxxxx nel termine voluto;
d) le entità che tengono elenchi permanenti di fornitori qualificati fanno in modo che i fornitori possano chiedere in ogni momento di essere qualificati e che tutti i fornitori qualificati che ne facciano richiesta vengano iscritti su tali elenchi entro un periodo di tempo ragionevolmente breve;
e) se, dopo la pubblicazione dell’avviso menzionato all’articolo IX paragrafo 1, un fornitore non ancora qualificato chiede di poter partecipare a una gara per un appalto previsto, l’entità avvia senza indugio la procedura di qualifica- zione;
f) chiunque abbia richiesto di divenire fornitore qualificato viene avvisato dalle entità interessate circa la decisione presa al riguardo. I fornitori qualificati che sono stati iscritti in un elenco permanente dalle entità vengono anche informati dell’annullamento di tale elenco o della loro esclusione;
g) ciascuna Parte si adopera affinché:
i) ciascuna entità e i suoi diversi servizi seguano una procedura di qualifi- cazione unica, salvo nei casi in cui la necessità di seguire una procedura differente sia debitamente accertata;
ii) si facciano sforzi per ridurre al minimo le differenze tra le procedure di qualificazione delle entità;
h) nessuna disposizione dei paragrafi a)-g) deve impedire l’esclusione di un fornitore per motivi quali il fallimento o false dichiarazioni, purché tale misura sia compatibile con le disposizioni del presente Accordo relative al trattamento nazionale e alla non discriminazione.
Art. IX Invito di partecipazione a gare per appalti previsti
1. Conformemente ai paragrafi 2 e 3, le entità pubblicano un invito di partecipa- zione ad ogni gara per appalti previsti, salvo disposizione contraria dell’articolo XV (gara ristretta). Questo avviso viene diffuso nella rispettiva pubblicazione, indicata nell’Appendice II.
2. L’invito di partecipazione può assumere la forma di un avviso di progetto di appalto, descritto nel paragrafo 6.
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3. Le entità enumerate negli Allegati 2 e 3 possono utilizzare per l’invito di parteci- pazione un avviso di appalto programmato, descritto nel paragrafo 7, o un avviso concernente un sistema di qualificazione, descritto nel paragrafo 9.
4. Le entità che utilizzano per l’invito di partecipazione un avviso di appalto pro- grammato pregano in seguito i fornitori che si sono dichiarati interessati a darne conferma sulla base di informazioni che comprendono almeno quelle enumerate nel paragrafo 6.
5. Le entità che utilizzano per l’invito di partecipazione un avviso concernente un sistema di qualificazione forniscono, fatte salve le considerazioni dell’articolo XVIII paragrafo 4 e nel termine voluto, informazioni che permettano a tutti coloro che si sono dichiarati interessati di avere un’occasione valida per valutare l’opportunità di presentare un’offerta. Tali informazioni comprendono quelle contenute negli avvisi di cui ai paragrafi 6 e 8, sempre che queste informazioni siano disponibili. Le infor- mazioni rilasciate a un fornitore interessato sono comunicate in modo non discrimi- natorio agli altri fornitori interessati.
6. Ogni avviso di progetto di appalto di cui al paragrafo 2 deve contenere i seguenti dati:
a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni concernenti contratti comple- mentari e, se possibile, termine presunto per l’esercizio di tali opzioni; nel caso di appalti ricorrenti, natura e quantità e, se possibile, termine presunto della pubblicazione degli avvisi di ulteriori gare per prodotti o servizi og- getto dell’appalto;
b) tipo di procedura: libera, con preselezione o con trattativa;
c) eventuale data di inizio o di fine della fornitura di prodotti o servizi;
d) indirizzo e termine ultimo per depositare le domande intese ad ottenere un invito a presentare un’offerta o la qualificazione per l’iscrizione sull’elenco dei fornitori, o per il ricevimento delle offerte, nonché la lingua o le lingue da usare;
e) indirizzo dell’entità che deve assegnare l’appalto e fornire le informazioni necessarie per l’ottenimento del capitolato d’oneri e di altri documenti;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie ed informa- zioni richieste ai fornitori;
g) importo e modalità di versamento di qualsiasi somma da pagare per ottenere il fascicolo di gara; e
h) forma dell’appalto oggetto della gara: compera, leasing, locazione o loca- zione-vendita, oppure combinazioni di queste forme.
7. Ogni avviso di appalto programmato di cui al paragrafo 3 contiene il massimo di indicazioni disponibili, enumerate nel paragrafo 6. Esso deve prevedere in ogni caso le indicazioni di cui al paragrafo 8 e menzionare:
a) il fatto che i fornitori dovrebbero informare l’entità che sono interessati al contratto;
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b) la persona o il servizio in contatto con l’entità presso cui si possono ottenere ulteriori informazioni.
8. Per ogni appalto previsto, l’entità pubblica un compendio dell’avviso in una delle lingue ufficiali dell’OMC. L’avviso deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) oggetto dell’appalto;
b) termine per la presentazione delle offerte o delle domande intese ad ottenere l’invito di partecipazione; e
c) indirizzi presso i quali possono essere richiesti i documenti relativi all’appalto.
9. Nel caso di procedure di gara mediante preselezione, le entità che tengono elen- chi permanenti di fornitori qualificati diffondono ogni anno, in una delle pubblica- zioni indicate nell’Appendice III, un avviso contenente i dati seguenti:
a) enumerazione degli elenchi esistenti, con i loro titoli, in relazione con pro- dotti o servizi o categorie di prodotti o servizi oggetto di appalti sulla base di questi elenchi;
b) condizioni che i potenziali fornitori devono soddisfare per essere iscritti su questi elenchi e metodi di verifica di ciascuna condizione da parte dell’entità interessata; e
c) durata di validità degli elenchi e delle formalità per il loro rinnovo.
Nei casi in cui tale avviso sia utilizzato per l’invito di partecipazione, con- formemente al paragrafo 3, l’avviso deve contenere inoltre le indicazioni seguenti:
d) natura dei prodotti o servizi interessati;
e) menzione del fatto che l’avviso costituisce un invito di partecipazione.
Tuttavia, nei casi in cui il sistema di qualificazione duri almeno tre anni e se tale durata è menzionata nell’avviso in cui si precisa pure che non saranno pubblicati altri avvisi, è sufficiente pubblicare un solo avviso all’inizio del periodo di applicazione del sistema. Un tale sistema non dev’essere utiliz- zato per eludere le disposizioni del presente Accordo.
10. Se, dopo la pubblicazione di un invito di partecipazione per un qualsiasi appalto previsto, ma prima della data fissata per l’apertura o il ricevimento delle offerte e precisata nell’avviso o nel fascicolo di gara, sorge la necessità di modificare l’avviso o di pubblicarlo nuovamente, la modifica o il nuovo avviso avrà la stessa diffusione dei documenti originari oggetto della modifica. Qualsiasi dato importante comuni- cato ad un fornitore in merito ad un particolare appalto previsto dev’essere comuni- cato simultaneamente a tutti gli altri fornitori interessati, in tempo utile per permet- tere loro di tenerne conto e di agire di conseguenza.
11. Le entità precisano negli avvisi di cui al presente articolo o nella pubblicazione in cui appaiono detti avvisi che l’appalto è retto dall’Accordo.
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Art. X Procedure di preselezione
1. Al fine di garantire una concorrenza internazionale effettiva e ottimale nel caso delle procedure di gara mediante preselezione, per ogni appalto previsto le entità inviteranno a presentare offerte il maggior numero di fornitori nazionali e di fornitori delle altre Parti, compatibile con il buon funzionamento del meccanismo delle gare d’appalto. Esse selezionano in modo leale e non discriminatorio i fornitori ammessi a partecipare a tali procedure.
2. Le entità che tengono elenchi permanenti di fornitori qualificati possono selezio- nare i fornitori, che saranno invitati a presentare le loro offerte, tra quelli che figu- rano su detti elenchi. Ogni selezione deve fornire eque possibilità ai fornitori che figurano sugli elenchi.
3. I fornitori che chiedono di partecipare alla gara per un particolare appalto previ- sto sono autorizzati a presentare le loro offerte e vengono presi in considerazione purché, qualora si tratti di fornitori non ancora qualificati, la procedura di qualifica- zione possa essere conclusa a tempo debito conformemente agli articoli VIII e IX. Il numero dei fornitori supplementari autorizzati a partecipare viene limitato unica- mente dalla necessità di salvaguardare il buon funzionamento del meccanismo di gara.
4. Le domande di partecipazione a procedure di preselezione possono essere pre- sentate per telescritto, telegramma o telecopia.
Art. XI Termine di presentazione delle offerte e di fornitura
Disposizioni generali
1. a) Ogni termine fissato deve essere sufficiente per permettere ai fornitori delle altre Parti come pure ai fornitori nazionali di approntare e depositare le loro offerte prima della chiusura delle procedure di gara. Nel fissare detto ter- mine, le entità tengono conto, compatibilmente con le loro ragionevoli esi- genze, di fattori quali la complessità dell’appalto previsto, la portata dei pre- vedibili subappalti ed il tempo normalmente necessario per inviare le offerte, per posta, dall’estero e dal Paese stesso.
b) Ciascuna Parte si adopera affinché le entità tengano debitamente conto dei termini di pubblicazione quando fissa la data limite per il ricevimento delle offerte o per il deposito di domande intese ad ottenere un invito di partecipa- zione.
Termini
2. Nella misura in cui il paragrafo 3 non disponga altrimenti:
a) nelle procedure di gara libere, il termine fissato per il ricevimento delle offerte d’appalto non può essere inferiore a 40 giorni a decorrere dalla pub- blicazione dell’avviso di cui all’articolo IX paragrafo 1;
b) nelle procedure di gara con preselezione che non comportano l’utilizzazione di un elenco permanente di fornitori qualificati, il termine per la presenta- zione di una domanda intesa ad ottenere l’invito di partecipazione non può
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essere inferiore a 25 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo IX paragrafo 1; il termine per il ricevimento delle offerte non può essere in alcun caso inferiore a 40 giorni a decorrere dalla data d’invio dell’invito di partecipazione;
c) nelle procedure di gara con preselezione che comportano l’utilizzazione di un elenco permanente di fornitori qualificati, il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni a decorrere dalla data dell’invio iniziale degli inviti di partecipazione, indipendentemente dal fatto che la data di tale invio coincida o no con quella di pubblicazione del- l’avviso menzionato nell’articolo IX paragrafo 1.
3. I termini menzionati nel paragrafo 2 possono essere ridotti in presenza delle seguenti circostanze:
a) se un avviso separato è stato pubblicato anticipatamente in un intervallo compreso tra i 40 giorni e i 12 mesi al massimo e tale avviso contiene alme- no:
i) il maggior numero di indicazioni disponibili, menzionate nell’articolo IX paragrafo 6;
ii) le indicazioni menzionate nell’articolo IX paragrafo 8;
iii) la menzione del fatto che i fornitori dovrebbero informare l’entità che sono interessati all’appalto; e
iv) la menzione della persona o del servizio in contatto con l’entità presso cui si possono ottenere informazioni supplementari;
il termine di 40 giorni fissato per il ricevimento delle offerte può essere sostituito da un termine sufficientemente lungo per permettere agli interessa- ti di presentare offerte valide e che, in linea di massima, non può essere infe- riore a 24 giorni, ma in nessun caso inferiore a 10 giorni;
b) se si tratta di una seconda pubblicazione o di una pubblicazione ulteriore riguardante appalti ricorrenti ai sensi dell’articolo IX paragrafo 6, il termine di 40 giorni fissato per il ricevimento delle offerte può essere ridotto a 24 giorni al minimo;
c) qualora l’urgenza debitamente accertata dall’entità non permetta di osservare i termini di cui si tratta, i termini specificati nel paragrafo 2 possono essere ridotti, ma non possono in nessun caso essere inferiori a 10 giorni a decor- rere dalla pubblicazione dell’avviso menzionato nell’articolo IX paragrafo 1; o
d) se si tratta di appalti conclusi dalle entità enumerate negli Allegati 2 e 3, i termini menzionati nel paragrafo 2c) possono essere fissati in base ad una mutua intesa tra entità e fornitori selezionati. In mancanza di tale intesa, l’entità può fissare termini sufficientemente lunghi per permettere agli inte- ressati di presentare offerte valide e che in nessun caso possono essere infe- riori a 10 giorni.
4. Compatibilmente con le ragionevoli esigenze dell’entità, ogni data di consegna deve essere fissata tenendo conto di elementi come la complessità dell’appalto pre-
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visto, l’importanza di eventuali subappalti e del tempo oggettivamente necessario alla produzione, al prelievo dai depositi e al trasporto delle merci dai diversi luoghi d’invio o alla fornitura dei servizi.
Art. XII Fascicolo di gara
1. Se, nelle procedure di gara, un’entità autorizza la presentazione delle offerte in diverse lingue, una di queste dev’essere una lingua ufficiale dell’OMC.
2. Il fascicolo di gara trasmesso ai fornitori contiene tutte le indicazioni necessarie affinché questi possano presentare offerte valide, segnatamente le informazioni che devono essere pubblicate nell’avviso relativo all’appalto previsto, ad eccezione di quelle menzionate nell’articolo IX paragrafo 6g), come pure le indicazioni seguenti:
a) l’indirizzo dell’entità alla quale dovrebbero essere inviate le offerte;
b) l’indirizzo a cui dovrebbero essere inviate le richieste di informazioni sup- plementari;
c) la lingua o le lingue da usare per la presentazione delle offerte e dei relativi documenti;
d) la data limite e il termine di ricevimento delle offerte, nonché il periodo durante il quale ogni offerta dovrebbe poter essere accettata;
e) le persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte nonché la data, l’ora ed il luogo di questa apertura;
f) le condizioni di carattere economico e tecnico, le garanzie finanziarie e le informazioni o documenti richiesti ai fornitori;
g) la completa descrizione dei prodotti o servizi richiesti o di qualsiasi requi- sito, comprese le specifiche tecniche e la certificazione di conformità, che occorre soddisfare, nonché i piani, i disegni e le necessarie istruzioni;
h) i criteri di aggiudicazione, compresi tutti gli elementi, diversi dai prezzi, che sono considerati al momento della valutazione delle offerte e gli elementi dei costi di cui si tiene conto per la valutazione dei prezzi indicati nell’offerta, quali spese di trasporto, d’assicurazione e d’ispezione e, nel caso di prodotti o servizi di altre Parti, dazi doganali e altri tributi d’importazione, tasse e moneta di pagamento;
i) le modalità di pagamento;
j) qualsiasi altra modalità e condizione;
k) conformemente all’articolo XVII, le modalità e condizioni, se sono date, secondo cui sono ammesse le offerte provenienti da Paesi che non sono parte al presente Accordo, ma che applicano le procedure previste in tale articolo.
Comunicazione del fascicolo di gara da parte delle entità
3. a) Nelle procedure di gara libere, le entità trasmettono il fascicolo di gara a tutti i fornitori partecipanti che ne facciano richiesta, e rispondono senza indugio ad ogni ragionevole richiesta di spiegazioni relativa a detta documentazione.
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b) Nelle procedure di gara mediante preselezione, le entità trasmettono il fasci- colo di gara ad ogni fornitore che chieda di partecipare e rispondono senza indugio ad ogni ragionevole richiesta di spiegazioni relativa a detta docu- mentazione.
c) Le entità rispondono senza indugio ad ogni ragionevole richiesta di informa- zioni pertinenti sulla gara d’appalto fatta da un fornitore partecipante, purché dette informazioni non favoriscano questo fornitore rispetto ai suoi concor- renti nella procedura di aggiudicazione.
Art. XIII Presentazione, ricevimento e apertura delle offerte e aggiudicazione degli appalti
1. La presentazione, il ricevimento e l’apertura delle offerte, nonché l’aggiudica- zione degli appalti sono disciplinati come segue:
a) normalmente, le offerte vengono presentate per scritto, direttamente o per posta. Le offerte per telescritto, telegramma o telecopia, qualora siano ammesse, devono contenere tutte le informazioni necessarie alla loro valuta- zione, in particolare il prezzo definitivo proposto dall’offerente ed una dichiarazione con la quale l’offerente accetta tutte le modalità, condizioni e disposizioni contenute nell’invito di partecipazione alla gara. L’offerta dev’essere confermata senza indugio per lettera o con l’invio di una copia firmata del telescritto, del telegramma o della telecopia. Non è ammessa la presentazione di offerte per telefono. Il telescritto, il telegramma o la teleco- pia fanno fede in caso di divergenza o contraddizione tra il loro contenuto e qualsiasi documento ricevuto dopo la scadenza del termine; e
b) le possibilità che possono essere accordate ai concorrenti di correggere errori involontari di forma tra l’apertura delle offerte e l’aggiudicazione dell’appal- to non devono generare pratiche discriminatorie.
Ricevimento delle offerte
2. Nessun fornitore è penalizzato se, in seguito ad un ritardo imputabile unicamente all’entità, l’offerta perviene al servizio designato nel fascicolo di gara dopo la sca- denza del termine. Le offerte possono pure essere prese in considerazione in altre circostanze eccezionali qualora le procedure dell’entità interessata dispongano in tal senso.
Apertura delle offerte
3. Tutte le offerte richieste dalle entità nel quadro di procedure di gara libere o con preselezione sono ricevute ed aperte conformemente alle procedure e condizioni che garantiscono la regolarità dell’apertura. Il ricevimento e l’apertura delle offerte devono inoltre essere conformi alle disposizioni del presente Accordo in materia di trattamento nazionale e di non discriminazione. Le informazioni relative all’apertura delle offerte sono conservate dall’entità interessata e rimangono a disposizione delle autorità pubbliche da cui questa dipende, allo scopo di essere utilizzate all’occorren- za per le procedure previste negli articoli XVIII, XIX, XX e XXII.
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Aggiudicazione degli appalti
4. a) Per essere considerate ai fini dell’aggiudicazione, le offerte devono essere conformi, al momento della loro apertura, alle condizioni essenziali specifi- cate negli avvisi o nel fascicolo di gara ed essere state depositate da un for- nitore che soddisfi le condizioni di partecipazione. Qualora abbia ricevuto un’offerta anormalmente inferiore alle altre, l’entità può informarsi presso l’offerente per assicurarsi se sia in grado di soddisfare le condizioni di parte- cipazione e adempiere le modalità dell’appalto.
b) Xxxxxx quando, per ragioni di interesse pubblico, decida di non concludere l’appalto, l’entità lo aggiudica all’offerente che sia stato ritenuto pienamente capace di eseguire il contratto e la cui offerta, che può riguardare sia prodotti o servizi nazionali sia prodotti o servizi di altre Parti, risulti inferiore alle altre o sia ritenuta più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione precisati negli avvisi o nel fascicolo di gara.
c) Le aggiudicazioni avvengono secondo i criteri e le condizioni essenziali spe- cificate nel fascicolo di gara.
Opzioni
5. Le opzioni non devono essere utilizzate per eludere le disposizioni dell’Accordo.
Art. XIV Negoziazione
1. Una Parte può prevedere che le entità procedano a negoziazioni:
a) nell’ambito degli appalti pubblici per i quali esse hanno fatto osservare di averne l’intenzione, vale a dire nell’avviso menzionato nell’articolo IX para- grafo 2 (l’invito di partecipazione alla procedura per il progetto di appalto rivolto ai fornitori); o
b) qualora dall’esame delle offerte appaia che nessuna di esse è la più vantag- giosa secondo i criteri di valutazione specificati negli avvisi o nel fascicolo di gara.
2. Le negoziazioni servono principalmente per determinare i punti forti e quelli deboli delle offerte.
3. Le entità trattano le offerte in modo confidenziale. In particolare, esse non forni- scono informazioni destinate ad aiutare determinati partecipanti a conformare le loro offerte al livello di quelle degli altri partecipanti.
4. Nel corso delle negoziazioni, le entità non operano alcuna discriminazione tra i diversi fornitori. In particolare, esse si adoperano affinché:
a) l’eliminazione di un partecipante avvenga secondo i criteri enunciati negli avvisi e nel fascicolo di gara;
b) le modificazioni apportate ai criteri e alle prescrizioni tecniche siano comu- nicate per scritto a tutti i partecipanti alle negoziazioni rimasti in gara;
c) tutti i partecipanti rimasti in gara abbiano la possibilità di presentare offerte nuove o modificate sulla base di prescrizioni rivedute;
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d) a negoziazione conclusa, tutti i partecipanti rimasti in gara siano autorizzati a presentare offerte finali entro un termine uguale per tutti.
Art. XV Gara ristretta
1. Le disposizioni degli articoli VII-XIV, che si applicano alle procedure di gara libere o con preselezione, non si applicano necessariamente nelle circostanze defi- nite qui di seguito, a condizione che non si ricorra alla gara ristretta al fine di ridurre al massimo la concorrenza o in modo da discriminare i fornitori delle altre Parti o proteggere i produttori o fornitori nazionali:
a) quando non sia stata depositata nessuna offerta a seguito di un bando fatto secondo una procedura di gara libera o con preselezione, oppure quando le offerte depositate siano state concertate o non siano conformi alle condizioni essenziali precisate nel bando o emanino da fornitori che non soddisfano le condizioni di partecipazione fissate conformemente al presente Accordo, purché le condizioni del bando iniziale non vengano sostanzialmente xxxx- ficate per l’appalto che sarà aggiudicato;
b) quando, trattandosi di lavori artistici o per ragioni connesse con la protezione di diritti di esclusiva, quali diritti su brevetti o riproduzioni, o in assenza di concorrenza per ragioni tecniche, i prodotti o servizi possano essere forniti soltanto da un particolare fornitore e non esista alcun prodotto o servizio di ricambio o di sostituzione, ragionevolmente soddisfacente;
c) nel caso in cui sia rigorosamente necessario, quando, per ragioni di estrema urgenza dovute ad avvenimenti che non potevano essere previsti dall’entità, le procedure di gara libere o con preselezione non permettano di ottenere prodotti o servizi nel termine voluto;
d) quando si tratti di consegne supplementari che devono essere assicurate dal fornitore iniziale in sostituzione di forniture già effettuate o di impianti già forniti, o come complemento di queste forniture, di questi servizi o di questi impianti, e quando un cambiamento di fornitore comporterebbe la fornitura di materiale o servizi che non soddisfano le condizioni di interscambiabilità con un materiale o servizio già esistente9;
e) quanto un’entità conclude un appalto per procurarsi prototipi o un nuovo prodotto o servizio messo a punto su sua richiesta nel corso dell’esecuzione di un particolare contratto di ricerca, di sperimentazione, di studio o di svi- luppo originale e ai fini di detto contratto. Una volta eseguiti tali contratti, gli appalti ulteriori di prodotti o servizi sono soggetti alle disposizioni degli articoli VII-XIV10;
9 Resta inteso che l’espressione «materiale esistente» comprende il software nella misura in cui l’Accordo si applichi all’appalto iniziale di software.
10 Lo sviluppo originale di un nuovo prodotto o servizio può richiedere una certa limitazione della produzione o fornitura allo scopo di incorporare i risultati delle prove pratiche e di
dimostrare che il prodotto o servizio si presta ad una produzione o fornitura di massa conformemente a norme di qualità accettabili. Esso non riguarda la produzione o la fornitura di massa allo scopo di accertare la validità commerciale del prodotto o ad am- mortizzare le spese di ricerca e di messa a punto.
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f) quando servizi supplementari di costruzione, che non erano inclusi nel- l’appalto iniziale ma che corrispondevano agli obiettivi del fascicolo di gara per l’appalto iniziale, si rendano necessari in presenza di circostanze impre- vedibili al fine di terminare la fornitura di servizi di costruzione descritti nel predetto appalto, e quando l’entità debba aggiudicare all’imprenditore che fornisce i servizi di costruzione interessati appalti riguardanti servizi sup- plementari di costruzione, poiché una separazione di questi ultimi dal- l’appalto iniziale comporterebbe problemi tecnici o economici o le cause- rebbe serie difficoltà. Tuttavia, il valore totale degli appalti aggiudicati per i servizi supplementari di costruzione non può superare il 50 per cento del- l’importo dell’appalto principale;
g) per nuovi servizi di costruzione che consistono nella ripetizione di servizi analoghi di costruzione, conformi ad un progetto di base per il quale un appalto iniziale è stato aggiudicato secondo gli articoli VII-XIV e per il qua- le l’entità ha indicato nell’avviso di appalto previsto relativo al servizio ini- ziale di costruzione che la procedura di gara ristretta può essere utilizzata ai fini dell’aggiudicazione degli appalti per nuovi servizi di costruzione;
h) per prodotti acquistati su un mercato di prodotti di base;
i) per acquisti effettuati in condizioni eccezionalmente favorevoli che si pre- sentano soltanto a breve termine. La presente disposizione si applica allo smercio inusuale di prodotti da parte di imprese che non sono solitamente fornitori, o la cessione di averi di imprese in liquidazione o sotto ammini- strazione giudiziaria. Essa non si applica di per sè agli acquisti correnti effet- tuati presso i fornitori ordinari;
j) nel caso di appalti aggiudicati al vincitore di un concorso, a condizione che quest’ultimo sia stato organizzato in modo conforme ai principi del presente Accordo, segnatamente per quanto riguarda la pubblicazione, ai sensi del- l’articolo IX, di un invito rivolto ai fornitori debitamente qualificati a parte- cipare a tale concorso che viene giudicato da una giuria indipendente in vista dell’aggiudicazione dell’appalto al vincitore.
2. Le entità redigono un verbale per ogni appalto aggiudicato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Ciascun verbale indica il nome dell’entità contraente, il valore e la natura delle merci o dei servizi oggetto dell’appalto, nonché il loro Paese d’origine e precisa quali circostanze fra quelle menzionate nel presente articolo hanno accompagnato l’aggiudicazione dell’appalto. Questo verbale è conservato dall’entità interessata e rimane a disposizione delle autorità pubbliche da cui essa dipende, al fine di essere utilizzato, se necessario, per le procedure indicate negli articoli XVIII, XIX, XX e XXII.
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Art. XVI Operazioni di compensazione
1. In occasione della qualificazione e selezione dei fornitori, prodotti o servizi o della valutazione delle offerte nonché dell’aggiudicazione degli appalti, le entità non impongono né richiedono né prevedono operazioni di compensazione11.
2. Tuttavia, alla luce di considerazioni di politica generale, comprese quelle riguar- danti lo sviluppo, un Paese in sviluppo può, al momento della sua adesione, nego- ziare talune condizioni per l’impiego di operazioni di compensazione quali prescri- zioni per l’incorporazione di un certo contenuto di origine nazionale. Tali prescri- zioni sono utilizzate unicamente ai fini della qualificazione per la partecipazione al processo di stipulazione degli appalti e non come criterio per l’aggiudicazione. Le condizioni sono oggettive, chiaramente definite e non discriminatorie. Esse sono enunciate nell’Appendice I del Paese in questione e possono comprendere limiti precisi all’imposizione di operazioni di compensazione in qualsiasi appalto conside- rato nel presente Accordo. L’esistenza di tali condizioni è notificata al Comitato e indicata nell’avviso di appalto previsto e in altra documentazione.
Art. XVII Trasparenza
1. Ciascuna Parte incoraggia le entità a indicare le modalità e condizioni, comprese eventuali differenze rispetto alle procedure di gara basate sulla concorrenza o alle possibilità di ricorrere a procedure di contestazione, secondo cui sono ammesse le offerte di fornitori stabiliti in Paesi che non sono Parte al presente Accordo, i quali, tuttavia, al fine di rendere trasparenti le loro aggiudicazioni:
a) danno talune specificazioni per i loro appalti conformemente all’articolo VI (specifiche tecniche);
b) diffondono gli avvisi di appalto di cui all’articolo IX, compresa, nella ver- sione dell’avviso menzionato nell’articolo IX paragrafo 8 (compendio dell’avviso di appalto previsto) pubblicato in una lingua ufficiale dell’OMC, un’indicazione delle modalità e condizioni secondo cui sono ammesse offer- te di fornitori stabiliti in Paesi Parte al presente Accordo;
c) sono disposti a fare in modo che i loro regolamenti in materia di conclusione di appalti non vengano normalmente modificati nel corso della conclusione di un appalto e, nel caso in cui tale modificazione risulti inevitabile, a fare in modo che vi sia una possibilità di risarcimento soddisfaciente.
2. I Governi che non sono Parte al presente Accordo e che rispettano le condizioni enunciate nei paragrafi 1a)-1c) hanno il diritto, se ne informano le Parti, di parteci- pare in qualità di osservatori alle riunioni del Comitato.
11 Le operazioni di compensazione nell’ambito degli appalti pubblici sono misure utilizzate per incentivare lo sviluppo locale o migliorare la bilancia dei pagamenti mediante prescrizioni relative al contenuto di elementi di origine nazionale, concessione di licenze per tecnologie, prescrizioni in materia d’investimento, scambi compensati o prescrizioni simili.
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Art. XVIII Informazione e esame degli obblighi delle entità
1. Al più tardi 72 giorni dopo l’aggiudicazione di un appalto ai sensi degli articoli XIII-XV, le entità diffondono un avviso nella rispettiva pubblicazione indicata nell’Appendice II. Tale avviso contiene le informazioni seguenti:
a) natura e quantità dei prodotti o servizi oggetto dell’aggiudicazione;
b) nome e indirizzo dell’entità che conclude l’appalto;
c) data dell’aggiudicazione;
d) nome e indirizzo dell’aggiudicatario;
e) valore dell’aggiudicazione o dell’offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell’aggiudicazione;
f) all’occorrenza, mezzi per identificare l’avviso pubblicato conformemente all’articolo IX paragrafo 1 o giustificazione del ricorso a tale procedura secondo l’articolo XV; e
g) tipo di procedura utilizzata.
2. Su richiesta di un fornitore di una Parte, le entità devono fornire senza indugio:
a) spiegazioni sulle loro pratiche e procedure di conclusione degli appalti;
b) informazioni pertinenti riguardanti le ragioni per cui la domanda di qualifi- cazione del fornitore è stata respinta e per cui il fornitore è stato escluso dal- la qualificazione e non è stato prescelto;
c) ad un offerente non prescelto, informazioni pertinenti riguardanti le ragioni per cui la sua offerta non è stata accolta nonché le caratteristiche ed i van- taggi dell’offerta scelta, come pure il nome dell’aggiudicatario.
3. Le entità comunicano senza indugio a tutti i fornitori partecipanti le decisioni riguardanti l’aggiudicazione dell’appalto, su richiesta per scritto.
4. Tuttavia, le entità possono decidere che talune informazioni riguardanti l’aggiudi- cazione dell’appalto, menzionate nei paragrafi 1) e 2c), non vengano comunicate nel caso in cui la loro divulgazione ostacoli l’applicazione delle leggi, sia altrimenti contraria all’interesse pubblico, pregiudichi interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private o possa nuocere a una concorrenza leale tra fornitori.
Art. XIX Informazione e esame degli obblighi delle Parti
1. Ciascuna Parte pubblica senza indugio qualsiasi legge, regolamento, decisione giudiziaria, decisione amministrativa d’applicazione generale, nonché qualsiasi pro- cedura (comprese le clausole contrattuali tipo), relativi agli appalti pubblici contem- plati nel presente Accordo, nelle rispettive pubblicazioni il cui elenco figura nell’Appendice IV, e in modo da permettere alle altri Parti e ai fornitori di prenderne conoscenza. Ciascuna Parte si tiene pronta a fornire spiegazioni alle Parti che ne fanno richiesta sulle sue procedure in materia di stipulazione di appalti pubblici.
2. Il Governo di una Parte al presente Accordo di cui sia cittadino un offerente non prescelto può, fatte salve le disposizioni dell’articolo XXII, richiedere le informa- zioni supplementari sull’aggiudicazione dell’appalto che potessero rivelarsi necessa-
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rie al fine di accertare che il medesimo è stato concluso in condizioni di equità e d’imparzialità. A tale scopo, l’autorità pubblica contraente fornisce informazioni sulle caratteristiche e sui relativi vantaggi dell’offerta prescelta nonché sul prezzo dell’aggiudicazione. Normalmente quest’ultima informazione può essere divulgata dal Governo dell’offerente non prescelto a condizione che esso si avvalga di questo diritto con discrezione. Qualora vi sia il rischio che la diffusione di tali informazioni possa nuocere alla concorrenza in occasione di successive gare di appalto, questa informazione viene divulgata soltanto previa consultazione e con l’accordo della Parte che l’ha comunicata al Governo dell’offerente non prescelto.
3. Le informazioni disponibili sulla conclusione di appalti da parte delle entità inte- ressate e sugli appalti che esse hanno aggiudicato sono comunicate a qualsiasi altra Parte che ne faccia richiesta.
4. Le informazioni confidenziali fornite ad una Parte, la cui divulgazione potrebbe ostacolare l’applicazione delle leggi, sarebbe comunque contraria all’interesse pub- blico o arrecherebbe pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di imprese pub- bliche o private, o potrebbe nuocere ad una leale concorrenza tra i fornitori, verranno divulgate soltanto con l’autorizzazione formale della Parte che le ha rilasciate.
5. Ciascuna Parte allestisce le sue statistiche annuali riguardanti gli appalti conside- rati nel presente Accordo e le comunica al Comitato. Queste comunicazioni devono essere corredate dei dati seguenti sugli appalti aggiudicati da tutte le entità contraenti contemplate dal presente Accordo:
a) per le entità menzionate nell’Allegato 1, statistiche indicanti globalmente e per entità il valore di stima degli appalti aggiudicati, al di sopra e al di sotto del valore limite; per le entità menzionate negli Allegati 2 e 3, statistiche indicanti globalmente e per categoria di entità il valore di stima degli appalti aggiudicati al di sopra del valore limite;
b) per le entità menzionate nell’Allegato 1, statistiche indicanti il numero e il valore totale degli appalti aggiudicati al di sopra del valore limite, distinte per entità e per categoria di prodotti e servizi secondo classificazioni uni- formi; per le entità menzionate negli Allegati 2 e 3, statistiche indicanti il valore di stima degli appalti aggiudicati al di sopra del valore limite, distinte per categorie di entità e per categorie di prodotti o servizi;
c) per le entità menzionate nell’Allegato 1, statistiche indicanti il numero e il valore totale degli appalti aggiudicati in ciascuna delle circostanze di cui all’articolo XV, distinte per entità e per categoria di prodotti e servizi; per le categorie di entità menzionate negli Allegati 2 e 3, statistiche indicanti il valore totale degli appalti aggiudicati al di sopra del valore limite in ciascuna delle circostanze menzionate nell’articolo XV; e
d) per le entità menzionate nell’Allegato 1, statistiche, distinte per entità, indi- canti il numero e il valore totale degli appalti aggiudicati in virtù delle dero- ghe all’Accordo enunciate negli Allegati pertinenti; per le categorie di entità menzionate negli Allegati 2 e 3, statistiche indicanti il valore totale degli appalti aggiudicati in virtù delle deroghe all’Accordo enunciate negli Allega- ti pertinenti.
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Nella misura in cui queste informazioni siano disponibili, ciascuna Parte comunica statistiche indicanti il Paese d’origine dei prodotti e servizi acqui- stati dalle sue entità. Per assicurare che queste statistiche siano comparabili, il Comitato fornisce indicazioni riguardanti i metodi da utilizzare. Al fine di garantire una sorveglianza efficace degli appalti contemplati nel presente Accordo, il Comitato può decidere all’unanimità di modificare le prescri- zioni enunciate nei paragrafi a)-d) per quanto concerne la natura e la portata delle informazioni statistiche da comunicare, come pure le distinzioni e clas- sificazioni da adottare.
Art. XX Procedure di contestazione
Consultazioni
1. In caso di reclamo da parte di un fornitore per violazione del presente Accordo riguardo all’aggiudicazione di un appalto, ciascuna Parte incoraggia questo fornitore a risolvere la questione mediante consultazione dell’entità contraente. In un simile caso, l’entità contraente esamina il reclamo con imparzialità e celermente, in modo da non ostacolare l’adozione di misure correttive nel contesto del meccanismo di contestazione.
Contestazione
2. Ciascuna Parte adotta procedure non discriminatorie, rapide, trasparenti ed effi- caci che permettano ai fornitori di contestare presunte violazioni dell’Accordo nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti per i quali hanno, o hanno avuto, un certo interesse.
3. Ciascuna Parte adotta procedure di contestazione per scritto e le rende general- mente accessibili.
4. Ciascuna Parte si adopera affinché la documentazione relativa ai diversi aspetti inerenti all’aggiudicazione degli appalti contemplati dal presente Accordo sia con- servata per tre anni.
5. Il fornitore interessato può essere tenuto ad avviare una procedura di contesta- zione e ad indirizzare una notifica all’entità contraente nei termini specificati che decorrono dal momento in cui il fondamento del reclamo è noto o dovrebbe ragio- nevolmente esserlo e che non possono essere in nessun caso inferiori a dieci giorni.
6. Le contestazioni sono sottoposte ad un tribunale o a un organo di esame impar- ziale e indipendente, che non ha alcun interesse per il risultato dell’aggiudicazione e i cui membri non subiscono influenze esterne durante il mandato. Nei casi in cui non sia un tribunale, l’organo di esame è oggetto di un esame giudiziario o applica pro- cedure in virtù delle quali:
a) i partecipanti possono essere sentiti prima che sia resa un’opinione o una decisione;
b) i partecipanti possono farsi rappresentare e assistere;
c) i partecipanti hanno accesso a tutta la procedura;
d) la procedura può essere pubblica;
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e) le opinioni o decisioni sono rese per scritto, con un esposto indicante i loro motivi;
f) i testimoni possono essere sentiti;
g) i documenti sono comunicati all’organo di esame.
7. Le procedure di contestazione devono prevedere:
a) misure transitorie rapide per rimediare alle violazioni dell’Accordo e preser- vare le possibilità commerciali. Tale azione può comportare la sospensione del processo di aggiudicazione dell’appalto. Tuttavia, le procedure possono prevedere che si tenga conto delle conseguenze sfavorevoli primordiali per gli interessi in questione, compreso l’interesse pubblico, qualora si debba decidere circa l’applicazione di dette misure. In simili casi, qualsiasi deci- sione di non agire dev’essere motivata per scritto;
b) una valutazione e una possibilità di decisione riguardante le ragioni della contestazione;
c) la correzione della violazione dell’Accordo o la compensazione delle perdite o dei danni subiti, che può essere limitata alle spese di preparazione del- l’offerta o della contestazione.
8. Al fine di proteggere gli interessi in gioco, commerciali e di altra natura, la pro- cedura di contestazione viene normalmente conclusa senza indugio.
Art. XXI Istituzioni
1. Viene istituito un Comitato degli appalti pubblici composto di rappresentanti di ciascuna delle Parti. Il Comitato elegge il suo presidente e il suo vice-presidente; esso si riunisce quando è necessario, ma almeno una volta all’anno, per offrire alle Parti la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione riguardante l’applicazione dell’Accordo o il perseguimento dei suoi obiettivi, come pure per esercitare altre attribuzioni conferitegli dalle Parti.
2. Il Comitato può formare gruppi di lavoro o altri organi sussidiari che esercite- ranno le attribuzioni conferite loro dal Comitato.
Art. XXII Consultazioni e composizione delle controversie
1. Le disposizioni dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie nell’ambito dell’Accordo OMC12 (di seguito denomi- nata «Intesa sulla composizione delle controversie») sono applicabili, salvo esplicita disposizione contraria dei paragrafi seguenti.
2. Nel caso in cui una Parte ritenga che un vantaggio risultante per essa direttamente o indirettamente dal presente Accordo sia annullato o compromesso, o che la realiz- zazione di uno degli obiettivi dell’Accordo sia ostacolata dall’inosservanza di un’altra Parte o di talune Parti degli obblighi contratti conformemente al presente Accordo, o che una misura contraria o meno alle disposizioni del presente Accordo
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sia applicata da un’altra Parte o talune Parti, essa può, per giungere ad una composi- zione reciprocamente soddisfacente della questione, redigere rimostranze o allestire proposte scritte all’indirizzo dell’una o delle altre Parti che, a suo avviso, sono coin- volte. Una simile azione è notificata senza indugio all’Organo di risoluzione delle controversie, istituito in virtù dell’Intesa sulla composizione delle controversie (di seguito denominato «ORC»), come specificato di seguito. Ciascuna Parte sollecitata esamina con comprensione le rimostranze o proposte che le sono state rivolte.
3. L’ORC ha la facoltà di formare gruppi speciali, di adottare i rapporti di tali grup- pi speciali e dell’organo d’appello, di formulare raccomandazioni o di statuire sulla questione, di assicurare la sorveglianza dell’esecuzione delle decisioni e rac- comandazioni e di autorizzare la sospensione di concessioni e di altri obblighi risultanti dal presente Accordo o l’apertura di consultazioni concernenti i rimedi di diritto, qualora la revoca delle misure di cui si è constatata la non conformità alle disposizioni dell’Accordo non sia possibile, fermo restando che solo i Membri dell’OMC che sono Parte al presente Accordo partecipano al processo decisionale o di adozione di misure, avviato dall’ORC per le controversie sorte nell’ambito del presente Accordo.
4. I gruppi speciali riceveranno il mandato seguente, sempre che le parti in causa non convengano altrimenti entro un termine di 20 giorni a decorrere dall’istituzione del gruppo speciale:
«Esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del presente Accordo e del (nome di un altro accordo interessato menzionato dalle parti in causa), la questione presentata all’ORC da (nome della parte) nel documento ...; fare constatazioni atte ad aiutare l’ORC a formulare raccomandazioni o a statuire sulla questione, come è previsto nel presente Accordo.»
Se si tratta di una controversia in cui una delle parti in causa invoca le disposizioni sia del presente Accordo sia di uno o diversi altri Accordi figuranti nell’Appendice 1 dell’Intesa sulla composizione delle controversie, il paragrafo 3 si applica soltanto alle parti del rapporto del gruppo speciale riguardanti l’interpretazione e l’applica- zione del presente Accordo.
5. I gruppi speciali istituiti dall’ORC per esaminare le controversie che sorgono nell’ambito del presente Accordo sono composti di persone qualificate nel settore degli appalti pubblici.
6. Si deve fare tutto il possibile per accelerare al massimo la procedura. Nonostante le disposizioni dell’articolo 12 paragrafi 8 e 9 dell’Intesa sulla composizione delle controversie, il gruppo speciale si adopera per presentare il suo rapporto finale alle parti in causa al più tardi quattro mesi, e in caso di ritardo sette mesi, dalla data in cui sono stati decisi composizione e mandato del gruppo speciale. Di conseguenza, si deve fare il possibile anche per ridurre di due mesi i termini previsti nell’articolo 20 paragrafo 1 e nell’articolo 21 paragrafo 4 dell’Intesa sulla composizione delle controversie. Inoltre, nonostante le disposizioni dell’articolo 21 paragrafo 5 della predetta Intesa, il gruppo speciale si sforza di rendere la sua decisione in un termine di 60 giorni, in caso di disaccordo in merito all’esistenza o alla compatibilità con un Accordo dato di misure adottate per conformarsi alle raccomandazioni e decisioni.
24
7. Nonostante le disposizioni dell’articolo 22 paragrafo 2 dell’Intesa sulla composi- zione delle controversie, ogni controversia che sorge nel quadro di un Accordo qual- siasi figurante nell’Appendice 1 della predetta Intesa, diverso dal presente Accordo, non comporta la sospensione di concessioni o di altri obblighi risultanti dal presente Accordo, e qualsiasi controversia che sorge nel quadro del presente Accordo non implica la sospensione di concessioni o di altri obblighi risultanti da qualsiasi altro Accordo figurante nella predetta Appendice 1.
Art. XXIII Eccezioni all’Accordo
1. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso di impedire ad una Parte qualsiasi di attuare misure o di mantenere riservate determi- nate informazioni qualora essa lo ritenga necessario per la tutela di interessi essen- ziali della sua sicurezza, nel caso di appalti in materia di armi, di munizioni o di materiale bellico o di acquisti indispensabili alla sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale.
2. Purché queste misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra Paesi in cui sono date le stesse condi- zioni, o una restrizione dissimulata al commercio internazionale, nessuna disposi- zione del presente Accordo può essere interpretata nel senso di impedire ad una Parte qualsiasi di istituire o applicare misure necessarie alla protezione della mora- lità pubblica, dell’ordine pubblico o della sicurezza pubblica, alla protezione della salute e della vita di persone e animali o alla preservazione dei vegetali, o alla tutela della proprietà intellettuale oppure misure concernenti articoli fabbricati o servizi forniti da persone minorate, in istituti filantropici o nelle prigioni.
Art. XXIV Disposizioni finali
1. Accettazione e entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1996 per i Governi13 per i quali il campo d’applicazione convenuto figura negli Allegati 1–5 dell’Appendice I del pre- sente Accordo e che hanno accettato l’Accordo mediante firma il 15 aprile 1994 o che, a tale data, l’hanno firmato con riserva di ratifica e ratificato ulteriormente prima del 1° gennaio 1996.
2. Adesione
Ogni Governo che è Membro dell’OMC o che, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC14, è Parte contraente del GATT del 194715 e che non è Parte al presente Accordo può aderirvi alle condizioni da convenire tra tale Governo e le Parti, depositando presso il Direttore generale dell’OMC uno strumento d’adesione che enunci le condizioni concordate. L’Accordo entra in vigore per un Governo che
13 Ai fini del presente Accordo, il termine «Governo» comprende anche le autorità competenti delle Comunità europee.
14 RS 0.632.20
15 RS 0.632.21
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vi abbia aderito il trentesimo giorno che segue la data della sua adesione all’Accordo.
3. Disposizioni transitorie
a) Hong Kong e la Corea possono differire l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo, ad eccezione degli articoli XXI e XXII, non oltre il 1° gennaio 1997. La data alla quale inizieranno ad applicare le disposizioni, se è anteriore al 1° gennaio 1997, dev’essere notificata al Direttore generale dell’OMC 30 giorni in anticipo.
b) Nell’intervallo tra la data di entrata in vigore del presente Accordo e quella della sua applicazione da parte di Hong Kong, i diritti e gli obblighi tra Hong Kong e le altre Parti al presente Accordo che il 15 aprile 1994 erano Parti all’Accordo sugli appalti pubblici fatto a Ginevra il 12 aprile 197916, nella sua versione emendata del 2 febbraio 1987 («Accordo del 1988»), sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali17 dell’Accordo del 1988, compresi i suoi Allegati nelle loro versioni modificate o rettificate; dette disposizioni sono incorporate nell’Accordo in riferimento a tale scopo e rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1996.
c) Tra le Parti al presente Accordo che sono pure Parti all’Accordo del 1988, i diritti e gli obblighi conformemente al presente Accordo sostituiscono quelli che risultano dall’Accordo del 1988.
d) L’articolo XXII entra in vigore soltanto al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC. Nell’attesa, le disposizioni dell’articolo VII dell’Accor- do del 1988 si applicano alle consultazioni e alla composizione delle contro- versie nel quadro del presente Accordo; queste disposizioni sono incorporate nell’Accordo in riferimento a tale scopo. Dette disposizioni sono applicate sotto l’egida del Comitato istituito in virtù del presente Accordo.
e) Prima dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC, i riferimenti agli organi dell’OMC devono essere interpretati come rinvii all’organo corrispondente del GATT, mentre i riferimenti al Direttore generale dell’OMC e al Segreta- riato dell’OMC come rinvii rispettivamente al Direttore generale delle Parti contraenti del GATT del 1947 e al Segretariato del GATT.
4. Riserve
Non sono ammesse riserve su alcuna delle disposizioni del presente Accordo.
5. Legislazione nazionale
a) Ogni Governo che accetti il presente Accordo o che vi aderisca provvede, al più tardi entro la data d’entrata in vigore di detto Accordo per quanto lo con- cerne, ad armonizzare le proprie leggi, i propri regolamenti e le proprie pro- cedure amministrative, nonché le norme, procedure e pratiche applicate dalle
16 RS 0.632.231.421
17 Tutte le disposizioni dell’Accordo del 1988, ad eccezione del preambolo, dell’articolo VII e dell’articolo IX, esclusi i paragrafi 5a) e b) e il paragrafo 10.
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entità enunciate negli elenchi allegati al presente Accordo, con le disposi- zioni di detto Accordo.
b) Ogni Parte informa il Comitato in merito a qualsiasi modifica apportata alle sue leggi e ai suoi regolamenti in rapporto con le disposizioni del presente Accordo, nonché all’amministrazione di dette leggi e regolamenti.
6. Rettifiche o modifiche
a) Le rettifiche, i trasferimenti di un’entità da un Allegato ad un altro o, in casi eccezionali, le altre modifiche relative alle Appendici I-IV devono essere notificate al Comitato, accompagnate da informazioni riguardanti le proba- bili conseguenze del cambiamento per il campo d’applicazione mutuamente convenuto del presente Accordo. Se sono di natura meramente formale o di modesta portata, le rettifiche, i trasferimenti o le altre modifiche entrano in vigore salvo obiezioni entro 30 giorni. Negli altri casi, il Presidente del Comitato convoca senza indugio il Comitato. Il Comitato esamina la propo- sta e qualsiasi domanda di aggiustamento compensatorio, al fine di preserva- re l’equilibrio dei diritti e obblighi e di mantenere il campo d’applicazione mutuamente convenuto del presente Accordo ad un livello paragonabile a quello vigente prima della notifica. Se è impossibile giungere ad un’intesa, la questione può essere trattata in seguito secondo le disposizioni dell’arti- colo XXII.
b) Nei casi in cui una Parte, avvalendosi di un suo diritto, desideri ritirare un’entità dall’Appendice I per il fatto che il controllo o l’influenza esercitati dal Governo su detta entità è stato eliminato in modo effettivo, questa Parte ne informa il Comitato. Questa modifica entra in vigore il giorno che segue la fine della riunione successiva del Comitato, a condizione che detta riunio- ne abbia luogo non prima di 30 giorni a contare dalla notifica e che non sia- no state sollevate obiezioni. In caso di obiezione, la questione può essere trattata successivamente secondo le procedure relative alle consultazioni e alla composizione delle controversie enunciate nell’articolo XXII. In occa- sione dell’esame della modifica prevista dell’Appendice I nonché di ogni aggiustamento compensatorio che ne potrebbe risultare, si tiene conto degli effetti d’apertura dell’appalto derivanti dall’eliminazione del controllo o dell’influenza esercitati dal Governo.
7. Xxxxx, negoziati e lavori futuri
a) Il Comitato procede ogni anno ad un esame dell’attuazione e dell’applica- zione del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Esso informa annualmente il Consiglio generale dell’OMC sugli avvenimenti succeduti durante il periodo oggetto d’esame.
b) Al più tardi alla scadenza del terzo anno dall’entrata in vigore del presente Accordo, ed in seguito periodicamente, le Parti avviano nuovi negoziati al fine di migliorare l’Accordo e di estenderne il più possibile la portata tra le Parti su una base di reciprocità, tenuto conto delle disposizioni dell’arti- colo V relativo ai Paesi in sviluppo.
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c) Le Parti si sforzano di non adottare o di non mantenere in vigore misure e pratiche discriminatorie che falsano le procedure di gara libere e, nell’ambito dei negoziati di cui al paragrafo b), di eliminare quelle che sussistono al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo.
8. Tecnologie d’informazione
Allo scopo di assicurare che l’Accordo non costituisca un ostacolo non necessario al progresso tecnico, le Parti tengono in seno al Comitato regolari consultazioni riguar- danti l’evoluzione dell’impiego di tecnologie d’informazione nell’ambito degli appalti pubblici e, all’occorrenza, negoziano modifiche dell’Accordo. Dette consul- tazioni intendono garantire in particolare che l’utilizzazione delle tecnologie d’informazione contribuisca alla creazione di procedure aperte, non discriminatorie ed efficaci basate sulla trasparenza nell’ambito degli appalti pubblici, ad una chiara designazione degli appalti considerati nell’Accordo nonché all’identificazione di tutte le informazioni disponibili riguardanti un determinato appalto. Qualora una Parte preveda innovazioni, si adopererà per tener conto dei punti di vista espressi da altre Parti in merito ai problemi che possono presentarsi.
9. Emendamenti
Le Parti possono modificare il presente Accordo, in particolare in funzione del- l’esperienza acquisita nel corso della sua attuazione. Gli emendamenti approvati dalle Parti conformemente alle procedure stabilite dal Comitato entrano in vigore per ogni Parte soltanto quando questa li ha accettati.
10. Recesso
a) Ogni Parte può recedere dal presente Accordo. Il recesso ha effetto allo sca- dere di un termine di 60 giorni dalla data in cui il Direttore generale dell’OMC ne ha ricevuto notifica per scritto. Dal momento del ricevimento di detta notifica, ogni Parte può chiedere l’immediata riunione del Comitato.
b) Se una Parte al presente Accordo non diviene Membro dell’OMC entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC o cessa di essere Membro dell’OMC, essa cessa di essere Parte al presente Accordo con effetto dalla stessa data.
11. Non applicazione del presente Accordo tra determinate Parti
Il presente Accordo non si applica tra due Parti qualora l’una o l’altra, al momento della sua accettazione o adesione, non consenta alla sua applicazione.
12. Note, Appendici e Allegati
Le note, le Appendici e gli Allegati del presente Accordo sono parti integranti dello stesso.
13. Segretariato
Il Segretariato dell’OMC espleta i compiti di segretariato per il presente Accordo.
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14. Deposito
Il presente Accordo viene depositato presso il Direttore generale dell’OMC, che tra- smette senza indugio a ciascuna Parte una copia certificata conforme dell’Accordo e di ogni rettifica o modifica che vi è apportata conformemente al paragrafo 6, di ogni emendamento apportato conformemente al paragrafo 9, nonché una notifica di ogni accettazione o adesione conformemente ai paragrafi 1 e 2, e di ogni recesso confor- memente al paragrafo 10 del presente articolo.
15. Registrazione
Il presente accordo viene registrato conformemente alle disposizioni dell’arti- colo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Fatto a Marrakech il 15 aprile millenovecentonovantaquattro, in un solo esemplare, nelle lingue francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti fede, salvo indicazione contraria riguardante le Appendici in allegato.
(Seguono le firme)
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Note
Il termine «Paese» utilizzato nel presente Accordo e nelle Appendici deve essere interpretato come includente qualsiasi territorio doganale distinto Parte al presente Accordo.
Trattandosi di un territorio doganale distinto Parte al presente Accordo, nei casi in cui l’epiteto «nazionale» accompagni un’espressione utilizzata nel presente Accor- do, detta espressione dev’essere considerata, salvo indicazione contraria, in relazione con questo territorio nazionale.
Art. 1 paragrafo 1
Tenuto conto delle considerazioni di politica generale relative all’aiuto vincolato, e segnatamente all’obiettivo dei Paesi in sviluppo di ritornare ad un tipo di aiuto non vincolato, il presente Accordo non si applica agli appalti conclusi nel quadro di un aiuto vincolato prestato ai Paesi in sviluppo, fintantoché questo viene praticato da talune Parti.
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Campo d’applicazione il 1° gennaio 1996
Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore
Belgio | 30 | dicembre | 1994 | 1° | gennaio | 1996 |
Canada | 22 | dicembre | 1995 | 1° | gennaio | 1996 |
Xxxxx (Sud) | 22 | dicembre | 1995 | 1° | gennaio | 1996 |
Finlandia | 30 | dicembre | 1994 | 1° | gennaio | 1996 |
Francia | 30 | dicembre | 1994 | 1° | gennaio | 1996 |
Giappone | 5 | dicembre | 1995 | 1° | gennaio | 1996 |
Israele | 31 | dicembre | 1995 | 1° | gennaio | 1996 |
Norvegia | 7 | dicembre | 1994 | 1° | gennaio | 1996 |
Spagna | 30 | dicembre | 1994 | 1° | gennaio | 1996 |
Stati Uniti | 1° | dicembre | 1995 | 1° | gennaio | 1996 |
Svezia | 22 | dicembre | 1994 | 1° | gennaio | 1996 |
Svizzera | 19 | dicembre | 1995 | 1° | gennaio | 1996 |
CE | 30 | dicembre | 1994 | 1° | gennaio | 1996 |
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(Atti non legislativi)
ACCORDI INTERNAZIONALI
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 2013
relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici
(2014/115/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in par ticolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue:
(1) I negoziati sulla revisione dell’accordo OMC sugli appalti pubblici (AAP 1994) sono stati avviati nel gennaio 1999 ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 7, lettere b) e c), dell’AAP 1994.
(2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato speciale istituito dall’arti colo 207, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(3) Il 15 dicembre 2011 le parti dell’AAP 1994 hanno rag giunto un accordo politico a livello ministeriale sui risul tati dei negoziati. Tale accordo politico è stato confer mato il 30 marzo 2012 con l’adozione da parte del comitato dell’AAP della decisione sui risultati dei nego ziati. Con tale decisione, che comprende un protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici («protocol lo»), le parti dell’AAP 1994 hanno autenticato il testo del protocollo e l’hanno aperto per la loro accettazione.
(4) È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici è approvato a nome dell’Unione europea.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di ac cettazione di cui al paragrafo 3 del protocollo e conforme all'articolo XXIV, paragrafo 9, dell’AAP 1994 per esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dal protocollo (1).
Articolo 3
Il protocollo non va inteso nel senso che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere direttamente invocati di nanzi a giurisdizioni dell’Unione o degli Stati membri.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013
Per il Consiglio Il presidente
X. XXXXXX
(1) La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gaz zetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio
PROTOCOLLO
che modifica l’accordo sugli appalti pubblici
PROTOCOLLO CHE MODIFICA L'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Allegato al protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Offerte finali relative all’appendice I presentate dalle parti dell’AAP nell’ambito dei negoziati per il campo di applicazione dell’AAP 25
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dalla Repubblica d’Armenia 26
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dal Canada 34
Appendice I - Impegni futuri dell’Unione Europea (finale) 50
Offerta finale relativa all’appendice I presentata da Hong Kong, Cina 208
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dall'Islanda 214
Offerta finale relativa all’appendice I presentata da Israele 227
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dal Giappone 235
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dalla Repubblica di Xxxxx 251
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dal Principato del Liechtenstein 263
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dal Regno dei Paesi Bassi con riferimento ad Aruba 271
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dalla Norvegia 275
Offerta finale relativa all’appendice I presentata da Singapore 293
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dalla Svizzera 300
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dal territorio doganale distinto di Kinmen, Matsu, Penghu e Taiwan 322
Offerta finale relativa all’appendice I presentata dagli Stati Uniti 340
Appendice II 364
Appendice III 364
Appendice IV 364
LE PARTI DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 (in seguito denomi nato "l’accordo del 1994"),
AVENDO AVVIATO ulteriori negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 7, lettere b) e c), dell’accordo del 1994;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1. Il preambolo, gli articoli da I a XXIV e le appendici dell’accordo del 1994 saranno eliminati e sostituiti dalle disposizioni di cui all’allegato al presente.
2. Il presente protocollo è aperto all’accettazione delle Parti dell’accordo del 1994.
3. Il presente protocollo entrerà in vigore per le Parti dell’accordo del 1994 che abbiano depositato i rispettivi strumenti di accettazione del presente protocollo il 30o giorno successivo all’avvenuto deposito dei due terzi delle Parti dell’accordo del 1994. Successivamente il presente protocollo entrerà in vigore, per ciascuna delle Parti dell’accordo del 1994 che abbia depositato il proprio strumento di accettazione del presente protocollo, il 30o giorno successivo alla data del deposito.
4. Il presente protocollo sarà depositato presso il direttore generale dell’OMC, che fornirà prontamente a ciascuna delle Parti dell’accordo del 1994 una copia autentica certificata del presente protocollo e una notifica di ciascuna accettazione dello stesso.
5. Il presente protocollo verrà registrato conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Fatto a Ginevra, il 30 marzo 2012, in un unico esemplare, nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede, salvo diverse disposizioni riguardo alle appendici allegate.
ALLEGATO AL PROTOCOLLO CHE MODIFICA L’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI
PREAMBOLO
LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO (in seguito denominate "le Parti"),
RICONOSCIUTA la necessità di creare un quadro multilaterale efficace per gli appalti pubblici al fine di realizzare una maggiore liberalizzazione ed espansione del commercio mondiale e di migliorare il quadro che lo disciplina;
RICONOSCIUTO che le misure in materia di appalti pubblici non dovrebbero essere elaborate, adottate o applicate in modo da accordare una protezione ai fornitori, ai beni o ai servizi nazionali e che non dovrebbero creare discriminazioni tra i fornitori, i beni o i servizi esteri;
RICONOSCIUTO che l’integrità e la prevedibilità dei sistemi degli appalti pubblici sono essenziali per una gestione efficiente ed efficace delle risorse pubbliche, la performance economica delle Parti e il funzionamento del sistema del commercio multilaterale;
RICONOSCIUTO che gli impegni procedurali del presente accordo dovrebbero essere abbastanza flessibili da conciliare le circostanze specifiche di ogni Parte;
RICONOSCIUTA la necessità di tener conto delle esigenze di sviluppo nonché dei bisogni finanziari e commerciali dei Paesi in via di sviluppo, e in particolare di quelli meno sviluppati;
RICONOSCIUTA l’importanza di misure trasparenti in materia di appalti pubblici, di eseguire appalti in modo trasparente e imparziale e di evitare conflitti d’interesse e pratiche corrotte, conformemente agli strumenti internazionali applicabili, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
RICONOSCIUTA l’importanza di utilizzare e di incoraggiare l’uso di mezzi elettronici per gli appalti disciplinati dal presente accordo;
DESIDEROSE di incoraggiare i membri dell’OMC che non sono parte del presente accordo ad accettarlo e ad aderirvi; CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo I
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) beni o servizi commerciali: qualsiasi bene o servizio generalmente venduto o offerto in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistato ad un fine non pubblico;
b) comitato: il comitato per gli appalti pubblici istituito ai sensi dell’articolo XXI, paragrafo 1;
c) servizi edili: qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsivoglia mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (in appresso "CPC");
d) paese: qualsiasi territorio doganale distinto Parte del presente accordo. Nel caso di un territorio doganale distinto Parte del presente accordo, laddove l’epiteto "nazionale" accompagni un’espressione utilizzata nel presente accordo, detta espressione deve essere considerata, salvo indicazione contraria, in relazione con tale territorio nazionale;
e) giorni: i giorni del calendario civile;
f) asta elettronica: il processo iterativo implicante l’utilizzo di mezzi elettronici con cui gli offerenti possono presentare nuove tariffe o il nuovo valore degli elementi non tariffari quantificabili dell’offerta in connessione al criterio di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;
g) per iscritto: qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e successivamente comu nicata, ivi comprese le informazioni trasmesse e memorizzate;
h) gara a trattativa privata: qualsiasi procedura in cui l’ente appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;
i) misura: qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o procedurale, qualsiasi istruzione o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa emananti da un ente appaltante in relazione ad un appalto disciplinato;
j) elenco a uso ripetuto: un elenco dei fornitori che l’ente appaltante ha stabilito rispettino le condizioni per l’iscrizione nell’elenco stesso e di cui l’ente appaltante intende avvalersi a più riprese;
k) avviso di gara d’appalto: avviso con cui l’ente appaltante invita i fornitori interessati a presentare una domanda di partecipazione, un’offerta o entrambe;
l) compensazioni: qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una Parte, quali l’uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il counter trade (forniture compensate per contratto) e interventi analoghi;
m) gara aperta: procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un’offerta;
n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;
o) ente appaltante: qualsiasi soggetto indicato da ciascuna Parte all’allegato 1, 2 o 3 dell’appendice I;
p) fornitore qualificato: qualsiasi fornitore che l’ente appaltante ritiene risponda alle condizioni per la partecipazione;
q) gara selettiva: procedura di gara in virtù della quale l’ente appaltante invita unicamente fornitori qualificati a presentare offerte;
r) servizi: qualsiasi tipo di servizio, compresi quelli edili, se non altrimenti precisato;
s) norma: documento approvato da un organismo accreditato contenente regole, orientamenti, caratteristiche di beni o servizi, o relativi processi e metodi di produzione, destinati ad un uso comune o ripetuto e la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma può comprendere o riguardare esclusivamente i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura relativi a un bene, un servizio, un processo o un metodo di produzione;
t) fornitore qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi;
u) specifiche tecniche: qualsiasi requisito d’appalto che precisi:
i) le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell’appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi richiesti per la relativa produzione o fornitura, oppure
ii) i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura relativi ad un bene o a un servizio.
Articolo II
Campo di applicazione
Applicazione dell’accordo
1. Il presente accordo si applica a tutte le misure riguardanti gli appalti disciplinati, siano essi effettuati o meno con mezzi elettronici, esclusivamente o parzialmente.
2. Ai fini del presente accordo, per appalto disciplinato si intende una procedura d’appalto a fini pubblici:
a) di beni, servizi o di entrambi:
i) come precisato da ciascuna Parte negli allegati dell’appendice I, e
ii) che non sia mirata alla vendita o alla rivendita a fini commerciali o alla produzione e alla fornitura di beni e servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;
b) in qualsiasi forma contrattuale, compreso l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione e l’acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;
c) il cui valore, stimato conformemente ai paragrafi da 6 a 8, al momento della pubblicazione dell’avviso ai sensi dell’articolo VII, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate dalle Parti negli allegati dell’appendice I;
d) indetta da un ente appaltante, e
e) non altrimenti esclusa dalle norme di cui al paragrafo 3 o di cui agli allegati dell’appendice I delle Parti.
3. Salvo diversamente disposto dalle Parti negli allegati dell’appendice I, il presente accordo non si applica:
a) all’acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ivi inerenti;
b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle Parti, compresi accordi di coo perazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;
c) alla fornitura o all’acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;
d) ai contratti di pubblico impiego;
e) agli appalti indetti:
i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo;
ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull’attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari; o
iii) in base a particolari procedure o condizioni di un’organizzazione internazionale oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionale, ove la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente accordo.
4. Ciascuna Parte specifica negli allegati dell’appendice I le seguenti informazioni:
a) allegato 1: gli enti dell’amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente accordo;
b) allegato 2: gli enti pubblici sub-centrali le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente accordo;
c) allegato 3: altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente accordo;
d) allegato 4: i beni disciplinati dal presente accordo;
e) allegato 5: i servizi, diversi da quelli edili, disciplinati dal presente accordo;
f) allegato 6: i servizi edili disciplinati dal presente accordo; e
g) allegato 7: eventuali note generali.
5. Se, nell’ambito di un appalto disciplinato, l’ente appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, soggetti non elencati da una delle Parti negli allegati dell’appendice I, dette condizioni sono disciplinate mutatis mutandis dall’ar ticolo IV.
Valutazione
6. L’ente appaltante che, per stabilire se un appalto è disciplinato o meno, procede a stimarne il valore, deve:
a) astenersi dal suddividerlo in appalti singoli o dall’individuare e avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell’appalto allo scopo di escludere in tutto o in parte l’appalto interessato dal campo di applicazione del presente accordo; e
b) includere il valore totale massimo stimato dell’appalto per tutta la sua durata, sia esso aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di tutte le forme di remunerazione, inclusi:
i) premi, onorari, commissioni e interessi; e
ii) nel caso in cui l’appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore totale di tali opzioni.
7. Nel caso in cui una singola richiesta di appalto determini l’aggiudicazione di più di un contratto, o l’aggiudicazione di contratti in lotti separati (in seguito denominati "appalti rinnovabili"), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa su:
a) il valore degli appalti rinnovabili della stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente dell’ente appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità o valore dei beni o servizi appaltati per i dodici mesi successivi; oppure
b) il valore stimato degli appalti rinnovabili della stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei dodici mesi seguenti all’assegnazione del contratto iniziale o all’esercizio dell’ente appaltante.
8. In caso di appalti che prevedano locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto di beni o servizi, o di appalti il cui prezzo complessivo non è fissato, la base di valutazione è la seguente:
a) nel caso di appalti di durata determinata:
i) per appalti di durata pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale massimo stimato per la loro durata; o
ii) per appalti di durata superiore a dodici mesi, il valore totale massimo stimato, compreso l’eventuale importo stimato del valore residuo;
b) nel caso di appalti di durata indeterminata, l’importo mensile stimato moltiplicato per 48; e
c) in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si applica la lettera b).
Articolo III
Sicurezza ed eccezioni generali
1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare misure o di mantenere riservate determinate informazioni ove, nell’ambito di appalti di armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale, lo ritenga necessario per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.
2. Fatto salvo l’obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti dove vigono condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente accordo osta a che le Parti impongano o applichino provvedimenti:
a) necessari a tutelare la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
b) necessari a tutelare la vita o la salute di uomini, animali e piante;
c) necessari a tutelare la proprietà intellettuale, oppure
d) riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da opere di beneficenza o prodotti mediante il lavoro carcerario.
Articolo IV
Principi generali
Non discriminazione
1. Relativamente a qualsiasi misura attinente gli appalti disciplinati, ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi di qualunque altra Parte e ai fornitori che offrano i beni e servizi di qualunque altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi enti appaltanti, accorda a:
a) beni, servizi e fornitori nazionali; e
b) beni, servizi e fornitori di qualunque altra Parte.
2. Relativamente a qualsiasi misura attinente gli appalti disciplinati, le Parti e i relativi loro appaltanti si astengono:
a) dal riservare ad un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri fornitori stabiliti in loco in funzione del grado di partecipazione straniera o di controllo proprietario, oppure
b) dal discriminare i fornitori stabiliti in loco in base al principio che i beni o i servizi da essi offerti per un particolare appalto sono beni o servizi di qualunque altra Parte.
Impiego di mezzi elettronici
3. Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, l’ente appaltante:
a) garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l’appalto, anche per quanto riguarda l’autenticazione e la crittografia, siano comunemente disponibili e interoperativi con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili;
b) predispone dispositivi atti a garantire l’integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda i termini di ricevimento, e a prevenirne l’accesso indebito.
Svolgimento dell’appalto
4. L’ente appaltante conduce l’appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità onde:
a) assicurare la conformità con il presente accordo, utilizzando metodi quali gare aperte, gare selettive e gare a trattativa privata;
b) evitare conflitti di interesse; e
c) prevenire pratiche corrotte.
Norme di origine
5. Ai fini degli appalti disciplinati, è fatto divieto alle Parti di applicare ai beni e ai servizi importati o forniti da altre Parti norme di origine diverse da quelle applicate nello stesso momento, nel corso di normali scambi commerciali, alle importazioni e alle forniture degli stessi beni e servizi provenienti dalla stessa Parte.
Compensazione
6. Relativamente agli appalti disciplinati, le Parti e i loro rispettivi enti appaltanti si astengono dal sollecitare, tener conto, imporre o applicare compensazioni.
Misure non specifiche all’appalto
7. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a: qualsiasi tipo di dazio e onere doganale imposto sull’importazione o ad essa connesso, le relative modalità di riscossione, altri regolamenti sull’importazione o formalità e misure che incidono sugli scambi di servizi diversi dalle misure che regolamentano gli appalti disciplinati.
Articolo V
Paesi in via di sviluppo
1. Nei negoziati per l’adesione al presente accordo, così come nell’attuazione e amministrazione dello stesso, le Parti tengono in debita considerazione le esigenze di sviluppo nonché le circostanze e i fabbisogni finanziari e commerciali dei Paesi in via di sviluppo e di quelli meno sviluppati (in seguito collettivamente denominati "paesi in via di sviluppo", salvo se diversamente identificati), prendendo atto che possono differire notevolmente tra i vari paesi. Secondo quanto disposto nel presente articolo e su richiesta, le Parti accordano un trattamento speciale e differenziato:
a) ai paesi meno sviluppati;
b) ad altri paesi in via di sviluppo, laddove e nella misura in cui tale trattamento speciale e differenziato ne soddisfi le necessità di sviluppo.
2. Al momento dell’adesione al presente accordo da parte di un paese in via di sviluppo, ciascuna Parte accorda immediatamente ai beni, servizi e fornitori di tale paese il trattamento più favorevole che accorda, nell’ambito dei suoi allegati dell’appendice I, alle altre Parti del presente accordo, subordinatamente alle condizioni negoziate tra la Parte e il paese in via di sviluppo, al fine di mantenere un adeguato equilibrio di opportunità ai sensi del presente accordo.
3. In base alle proprie necessità di sviluppo e con il consenso delle Parti, un paese in via di sviluppo può adottare o mantenere una o più delle seguenti misure provvisorie, durante un periodo di transizione e conformemente a un calendario, come da pertinenti allegati dell’appendice I, applicate in modo tale da non discriminare le altre Parti:
a) un programma di xxxxxx preferenziali, purché il programma:
i) preveda prezzi preferenziali solo per la parte dell’offerta che comprende beni o servizi originari del paese in via di sviluppo che applica il prezzo preferenziale, oppure beni o servizi originari di altri paesi in via di sviluppo ai quali il paese in via di sviluppo che applica il prezzo preferenziale ha l’obbligo di accordare un trattamento nazionale in virtù di un accordo preferenziale, fermo restando che, laddove l’altro paese in via di sviluppo sia Parte del presente accordo, tale trattamento sarebbe soggetto alle condizioni stabilite dal comitato; e
ii) sia trasparente e il prezzo preferenziale e la sua applicazione nell’ambito dell’appalto siano chiaramente descritti nell’avviso di gara d’appalto;
b) una compensazione, purché l’eventuale richiesta, considerazione o imposizione della stessa sia chiaramente indicata nell’avviso di gara d’appalto;
c) l’aggiunta progressiva di enti o settori specifici; e
d) una soglia superiore alla propria soglia permanente.
4. Nei negoziati per l’adesione al presente accordo, le Parti possono acconsentire al rinvio dell’applicazione di specifici obblighi del presente accordo, diversi da quelli di cui all’articolo IV, paragrafo 1, lettera b), da parte del paese in via di sviluppo mentre il paese in questione li mette in atto. Il periodo di attuazione è:
a) per i paesi meno sviluppati, cinque anni dall’adesione al presente accordo;
b) per gli altri paesi in via di sviluppo, solo il periodo necessario ad attuare l’obbligo specifico e in ogni caso non più di tre anni.
5. I paesi in via di sviluppo che hanno negoziato un periodo di attuazione per un obbligo di cui al paragrafo 4 elencano nel proprio allegato 7 dell’appendice I il periodo di attuazione concordato, l’obbligo specifico soggetto al periodo di attuazione ed eventuali obblighi provvisori che abbiano acconsentito ad ottemperare nel corso del periodo di attuazione.
6. Successivamente all’entrata in vigore del presente accordo per un paese in via di sviluppo, il comitato, su richiesta del paese in via di sviluppo, può:
a) prolungare il periodo di transizione per una delle misure adottate o mantenute di cui al paragrafo 3 o il periodo di attuazione negoziato ai sensi del paragrafo 4;
b) approvare l’adozione di una nuova misura provvisoria ai sensi del paragrafo 3 in circostanze speciali non previste durante il processo di adesione.
7. Un paese in via di sviluppo che ha negoziato una delle misure provvisorie di cui al paragrafo 3 o 6, uno dei periodi di attuazione di cui al paragrafo 4 o una proroga di cui al paragrafo 6 intraprende, nel corso del periodo di transizione o di attuazione, le azioni necessarie ad assicurarne l’ottemperanza con il presente accordo al termine di tale periodo. Il paese in via di sviluppo notifica prontamente al comitato ciascuna azione.
8. Le Parti tengono nella debita considerazione qualunque richiesta di cooperazione tecnica e potenziamento della capacità dei paesi in via di sviluppo in relazione all’adesione o attuazione del presente accordo da parte del paese in questione.
9. Il comitato può definire procedure di applicazione del presente articolo. Tali procedure possono includere dispo sizioni relative alla votazione su decisioni relative alle richieste di cui al paragrafo 6.
10. Il comitato riesamina il funzionamento e l’efficacia del presente articolo ogni cinque anni.
Articolo VI
Informazioni sul sistema degli appalti
1. Ciascuna Parte:
a) pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d’informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le sentenze giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard che, imposte per legge o regolamento, sono allegate come riferimento agli avvisi o alla documentazione di gara, le procedure e eventuali modifiche, riguardanti l’appalto disciplinato; e
b) ne fornisce, su richiesta, spiegazione all’altra Parte.
2. Ciascuna Parte indica:
a) all’appendice II i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali sono pubblicate le informazioni di cui al paragrafo 1;
b) all’appendice III i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali sono pubblicati gli avvisi di cui agli articoli VII, IX, paragrafo 7, e XVI, paragrafo 2;
c) all’appendice IV, l’indirizzo o gli indirizzi del sito web nel quale pubblica:
i) le proprie statistiche sugli appalti di cui all’articolo XVI, paragrafo 5;
ii) i propri avvisi relativi agli appalti aggiudicati di cui all’articolo XVI, paragrafo 6.
3. Ciascuna Parte notifica tempestivamente al comitato qualsiasi modifica delle informazioni fornite alle appendici II, III o IV.
Articolo VII
Avvisi
Avviso di gara d’appalto
1. Per ciascun appalto disciplinato, fatte salve le circostanze contemplate all’articolo XIII, l’ente appaltante pubblica un avviso di gara d’appalto sul mezzo d’informazione cartaceo o elettronico appositamente indicato all’appendice III. Tale mezzo d’informazione deve avere ampia diffusione e gli avvisi devono rimanere facilmente accessibili al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nell’avviso. Gli avvisi:
a) per gli enti appaltanti di cui all’allegato 1, devono poter essere consultati gratuitamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso almeno per il periodo minimo di tempo specificato all’appendice III; e
b) per gli enti appaltanti di cui agli allegati 2 o 3, ove accessibili per via elettronica, devono essere forniti quanto meno mediante link su un portale elettronico accessibile gratuitamente.
Le Parti, ivi inclusi i rispettivi enti appaltanti di cui agli allegati 2 o 3, sono incoraggiate a pubblicare i loro avvisi per via elettronica tramite un unico punto di accesso.
2. Salvo diversamente disposto nel presente accordo, tutti gli avvisi relativi a un appalto indicano:
a) il nome e l’indirizzo dell’ente appaltante e qualsiasi informazione necessaria per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione sull’appalto, con indicazione del costo e dei termini se applicabili;
b) una descrizione dell’appalto che indichi la natura e la quantità di beni e servizi oggetto dell’appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità;
c) per gli appalti rinnovabili, eventualmente una stima delle scadenze di pubblicazione degli avvisi di gara d’appalto futuri;
d) una descrizione di qualsiasi opzione;
e) i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto;
f) il metodo di gara prescelto indicando se sono previste trattative o un’asta elettronica;
g) eventualmente l’indirizzo e il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d’appalto;
h) l’indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
i) la o le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se è possibile presentarle in lingue diverse dalla lingua ufficiale della Parte dell’ente appaltante;
j) un elenco e una breve descrizione di qualsiasi condizione valida per la partecipazione dei fornitori, ivi compreso qualsiasi certificato o documento specifico che i fornitori sono tenuti a presentare come elemento di prova, a meno che dette condizioni non siano già indicate nella documentazione di gara a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell’avviso di gara d’appalto;
k) se, conformemente all’articolo IX, l’ente appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d’appalto, il criterio di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori ammessi alla gara;
l) l’indicazione che l’appalto è disciplinato dal presente accordo.
Avviso per estratto
3. Per ciascun appalto che intende bandire, l’ente appaltante pubblica, contemporaneamente all’avviso di gara d’appalto, un avviso per estratto in una delle lingue dell’OMC garantendone la pronta consultazione. L’avviso per estratto comprende perlomeno le seguenti informazioni:
a) l’oggetto dell’appalto;
b) il termine per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d’appalto o per l’iscrizione nell’elenco a uso ripetuto;
c) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.
Avviso di appalti programmati
4. Gli enti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ogni esercizio finanziario, su uno dei mezzi d’informazione elettronici di cui all’appendice III, una comunicazione sugli appalti programmati in futuro (in appresso "avviso di appalti programmati") che indichi l’oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dei relativi bandi.
5. Gli enti appaltanti di cui agli allegati 2 o 3 possono pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d’appalto purché vi forniscano il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle elencate al paragrafo 2 e precisino che i fornitori interessati devono manifestare all’ente appaltante il loro interesse per l’appalto.
Articolo VIII
Condizioni di partecipazione
1. L’ente appaltante subordina la partecipazione all’appalto unicamente a quelle condizioni essenziali per garantire che i fornitori vantino la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all’esecuzione dell’appalto.
2. Nello stabilire le condizioni per la partecipazione, l’ente appaltante:
a) non subordina la partecipazione di un fornitore all’appalto al fatto di aver già ottenuto uno o più appalti da un ente appaltante di una data Parte;
b) può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell’appalto.
3. Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione, l’ente appaltante:
a) ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all’attività commerciale da questi svolta tanto all’interno che al di fuori del territorio della Parte cui l’ente appartiene;
b) effettua la valutazione in funzione delle condizioni previamente specificate dall’ente appaltante negli avvisi o nella documentazione di gara.
4. Ove in possesso di elementi probatori, le Parti, ivi inclusi i loro enti appaltanti, possono escludere un fornitore se incorre in fattispecie del tipo:
a) fallimento;
b) false dichiarazioni;
c) grave o persistente inadempienza nel rispetto di qualsiasi requisito o obbligo sostanziale in relazione a precedenti appalti;
d) sentenze definitive per crimini gravi o altri reati gravi;
e) grave mancanza professionale, atti od omissioni con ripercussioni negative sull’integrità commerciale del fornitore;
f) evasione fiscale.
Articolo IX
Qualificazione dei fornitori Sistemi di registrazione e procedure di qualificazione
1. Le Parti, ivi inclusi i rispettivi enti appaltanti, possono mantenere un sistema di registrazione dei fornitori in cui i fornitori interessati sono tenuti a registrarsi e a fornire determinate informazioni.
2. Ciascuna delle Parti provvede a che:
a) i propri enti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze delle proprie procedure di qualificazione;
b) gli enti appaltanti, laddove mantengano sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze dei propri sistemi di registrazione.
3. Le Parti, ivi inclusi i rispettivi enti appaltanti, si astengono dall’adottare o dall’applicare sistemi di registrazione o procedure di qualificazione allo scopo o con l’effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori di un’altra Parte al proprio appalto.
Gare selettive
4. Nel bandire una gara d’appalto selettiva, l’ente appaltante:
a) pubblica un avviso di gara d’appalto contenente quanto meno le informazioni di cui all’articolo VII, paragrafo 2, lettere a), b), f), g), j), k) e l), invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione;
b) dal decorrere dei termini dell’appalto, fornisce ai fornitori qualificati quanto meno le informazioni di cui all’articolo VII, paragrafo 2, lettere c), d), e), h) e i) e notifica loro quanto specificato all’articolo XI, paragrafo 3, lettera b).
5. L’ente appaltante consente a tutti i fornitori qualificati la partecipazione ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell’avviso di gara d’appalto che il numero di fornitori ammessi alla gara è limitato, precisando i criteri di selezione.
6. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 4, l’ente appaltante garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 5.
Elenchi ad uso ripetuto
7. I soggetti appaltanti possono tenere un elenco ad uso ripetuto purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:
a) sia pubblicato una volta l’anno e
b) nel caso di pubblicazione elettronica, sia reso costantemente consultabile tramite uno degli appositi mezzi di comunicazione indicato all’appendice III.
8. L’avviso di cui al paragrafo 7 deve includere:
a) una descrizione dei beni o servizi o delle relative categorie per cui l’elenco potrà essere utilizzato;
b) le condizioni che i fornitori partecipanti devono soddisfare per essere iscritti nell’elenco e i metodi che l’ente appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori ne siano in possesso;
c) il nome e l’indirizzo dell’ente appaltante e altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione relativa all’elenco;
d) il periodo di validità dell’elenco e relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, nel caso in cui il periodo di validità non è precisato, un’indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell’uso dell’elenco;
e) l’indicazione che l’elenco può essere utilizzato ai fini dell’appalto disciplinato dal presente accordo.
9. In deroga al paragrafo 7, nel caso di elenchi a uso ripetuto con validità triennale, un ente appaltante può pubblicare l’avviso di cui al paragrafo 7 una sola volta all’inizio del periodo di validità dell’elenco, a condizione che l’avviso:
a) indichi il periodo di validità e precisi che non saranno pubblicati ulteriori avvisi;
b) sia pubblicato per via elettronica e costantemente consultabile durante il periodo di validità.
10. Un ente appaltante deve consentire in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvedere ad inserire nell’elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.
11. Laddove un fornitore non iscritto in un elenco ad uso ripetuto presenti domanda di partecipazione a un appalto basato su un elenco ad uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di cui all’articolo XI, paragrafo 2, l’ente appaltante deve prendere in esame la domanda. L’ente appaltante non può escludere il fornitore dall’appalto adducendo la motivazione di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda, a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell’appalto, l’ente non sia in grado di portare a termine l’esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.
Enti disciplinati dall’allegato 2 e dall’allegato 3
12. Un ente appaltante disciplinato dall’allegato 2 o dall’allegato 3 può, in sostituzione di un avviso di gara d’appalto, pubblicare un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto a condizione che:
a) l’avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7, fornisca le informazioni di cui al paragrafo 8 nonché il maggior numero di informazioni di cui all’articolo VII, paragrafo 2 e dichiari di sostituire l’avviso di gara d’appalto oppure che solo i fornitori iscritti all’elenco ad uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di appalti disciplinati dall’elenco ad uso ripetuto;
b) l’ente trasmetta ai fornitori che gli hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti e tempestive in modo da consentire loro di valutare il loro interesse per l’appalto, unitamente a tutte le altre informa zioni di cui all’articolo VII, paragrafo 2, sempre che siano disponibili.
13. Un ente appaltante di cui agli allegati 2 o 3 può permettere ad un fornitore che ha chiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 10 di partecipare ad un determinato appalto, purché vi sia il tempo necessario per esaminare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.
Informazioni sulle decisioni dell’ente appaltante
14. Un ente appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto o di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito alla richiesta.
15. L’ente appaltante che rifiuta la richiesta di un fornitore di partecipare o di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto, cessa di riconoscere la qualifica di un fornitore o depenna un fornitore da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l’interessato e, su richiesta di questi, gli fornisce tempestivamente una spiegazione scritta che motivi la decisione presa.
Articolo X
Specifiche tecniche e documentazione di gara
Specifiche tecniche
1. L’ente appaltante si astiene dall’elaborare, dall’adottare o dall’applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l’effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali.
2. Nello stabilire, ove necessario, specifiche tecniche relative a beni o servizi oggetto dell’appalto, l’ente appaltante:
a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali piuttosto che di caratteristiche di progettazione o descrittive;
b) determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti di regolamenti tecnici nazionali, di norme nazionali riconosciute o di codici delle costruzioni.
3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive, l’ente appaltante precisa eventualmente, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente", che verranno prese in considerazione le offerte di beni e servizi equivalenti che dimostrano di rispettare i requisiti dell’appalto.
4. L’ente appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d’autore, un disegno o un tipo determinati, un’origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell’appalto e ciò a condizione che l’ente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente".
5. L’ente appaltante non può sollecitare o accettare, da persone che possono avere un interesse commerciale nell’ap palto, consulenze utilizzabili ai fini dell’elaborazione o dell’adozione di specifiche tecniche per un dato appalto fornite in modo da ostacolare la concorrenza.
6. Per garantire maggiore certezza, ciascuna Parte, ivi compresi i suoi enti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la preservazione delle risorse naturali e la tutela ambientale.
Documentazione di gara
7. L’ente appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. Se non già contenuta nell’avviso di gara d’appalto, la documen tazione di gara fornisce una descrizione completa di quanto segue:
a) una descrizione dell’appalto che indichi la natura e la quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la valutazione di conformità, i progetti, i disegni e il materiale informativo;
b) qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare con le condizioni di partecipazione;
c) tutti i criteri di valutazione che l’ente applicherà per l’assegnazione dell’appalto, indicandone l’importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l’unico criterio;
d) se l’ente appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all’autenticazione e alla crittografia o ad altri requisiti per la presentazione delle informazioni per via elettronica;
e) se l’ente appaltante indice un’asta elettronica, le regole di svolgimento dell’asta, compresa l’identificazione degli elementi dell’appalto connessi ai criteri di valutazione;
f) in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l’ora e il luogo dello spoglio e eventualmente le persone autorizzate a presenziarvi;
g) altri termini e condizioni, comprese le condizioni di pagamento e eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad es. su carta o per via elettronica;
h) eventuali date per la fornitura di beni o servizi.
8. Nello stabilire eventuali date per la fornitura dei beni o servizi oggetto dell’appalto, l’ente appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell’appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la fornitura dei servizi.
9. I criteri di valutazione indicati nell’avviso di gara o nella documentazione di gara possono includere, tra l’altro, prezzo e altri fattori di costo, qualità, pregio tecnico, caratteristiche ambientali e termini di consegna;
10. Quanto prima, gli enti appaltanti:
a) rendono disponibile la documentazione di gara in modo da assicurare che i fornitori interessati abbiamo un lasso di tempo sufficiente per presentare offerte adeguate;
b) forniscono, su richiesta, la documentazione di gara ai fornitori interessati;
c) rispondono a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti, purché tali infor mazioni non avvantaggino il fornitore rispetto ai concorrenti.
Modifiche
11. L’ente appaltante che, prima dell’aggiudicazione di un appalto, modifica i criteri o i requisiti precisati nell’avviso di gara d’appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, ripubblica o apporta modifiche all’avviso o alla documentazione di gara, è tenuto a comunicare per iscritto tutti i cambiamenti di cui sopra, o l’avviso modificato o ripubblicato o la documentazione di gara:
a) informandone, ove noti all’ente, tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica, o ripubblicazione e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per trasmettere le informazioni originarie;
b) a tempo debito, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.
Articolo XI
Termini
Aspetti generali
1. Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, l’ente appaltante accorda ai fornitori un lasso di tempo sufficiente ad elaborare e inoltrare le domande di partecipazione e a presentare offerte adeguate, prendendo in conside razione fattori quali:
a) la natura e la complessità dell’appalto;
b) la portata dei subappalti previsti;
c) i tempi richiesti per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e nazionali nei casi in cui non si ricorre a mezzi elettronici.
I termini e loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti i fornitori interessati o partecipanti alla gara.
Termini
2. In caso di gara selettiva, il termine finale stabilito dall’ente appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione non deve essere inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di gara. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall’ente appaltante, detto termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto ma non inferiore a 10 giorni.
3. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine finale stabilito dall’ente appaltante per la presen tazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data in cui:
a) è stato pubblicato l’avviso di gara, nel caso di gare aperte, oppure
b) l’ente appaltante notifica ai fornitori che saranno invitati a presentare le offerte, nel caso di gare selettive, che venga o meno utilizzato un elenco a uso ripetuto.
4. L’ente appaltante può ridurre il termine ultimo di cui al paragrafo 3 a non meno di 10 giorni nei casi in cui:
a) ha provveduto a pubblicare, almeno 40 giorni e non meno di 12 mesi prima della pubblicazione dell’avviso di gara d’appalto, un avviso di appalti programmati ai sensi dell’articolo VII, paragrafo 4, che fornisce:
i) una descrizione dell’appalto;
ii) le scadenze approssimative per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione;
iii) una dichiarazione che precisa che i fornitori interessati devono manifestare all’ente appaltante il loro interesse per l’appalto;
iv) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara;
v) il maggior numero di informazioni disponibili ritenute necessarie per gli avvisi di gara d’appalto di cui all’articolo VII, paragrafo 2;
b) indica, nel caso di appalti rinnovabili, in un avviso di gara d’appalto iniziale, che i termini dell’appalto di cui al presente paragrafo saranno forniti in avvisi successivi, oppure
c) per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall’ente appaltante, i suddetti termini di cui al paragrafo 3 risultano impraticabili.
5. L’ente appaltante può ridurre il termine ultimo di cui al paragrafo 3 di 5 giorni in una delle seguenti circostanze:
a) l’avviso di gara d’appalto è pubblicato per via elettronica;
b) tutta la documentazione di gara è disponibile per via elettronica dalla data della pubblicazione dell’avviso di gara;
c) l’ente riceve le offerte per xxx xxxxxxxxxxx.
0. L’applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non potrà in nessun caso risultare in una riduzione dei termini ultimi di cui al paragrado 3 inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di gara.
7. Fatte salve le altre disposizioni di cui al presente articolo, l’ente appaltante che commissiona beni o servizi commerciali, o entrambi, può ridurre i termini dell’appalto di cui al paragrafo 3 ad un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica l’avviso di gara e l’intera documentazione di gara. Se l’ente riceve le offerte di beni e servizi commerciali per via elettronica, il temine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere inoltre ridotto ad un periodo inferiore a 10 giorni.
8. Se un ente appaltante di cui agli allegati 2 o 3 seleziona un numero ristretto di fornitori qualificati, il termine ultimo dell’appalto può essere stabilito per mutuo consenso tra l’ente e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a 10 giorni.
Articolo XII
Trattative
1. Una Parte può incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative:
a) laddove l’ente abbia manifestato la propria intenzione di condurre trattative nell’avviso di gara d’appalto di cui all’articolo VII, paragrafo 2;
b) quando dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell’avviso di gara o nella documentazione di gara.
2. Gli enti appaltanti:
a) assicurano che l’eventuale eliminazione di un fornitore partecipante alle trattative avvenga secondo i criteri indicati nell’avviso di gara o nella documentazione di gara;
b) una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale gli altri fornitori partecipanti possono presentare offerte nuove o modificate.
Articolo XIII
Procedure di gara a trattativa privata
1. Gli enti appaltanti, purché non ricorrano alla presente disposizione allo scopo di evitare la concorrenza tra fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori di altre Parti o di proteggere i fornitori nazionali, possono ricorrere a procedure di gara a trattativa limitata e scegliere di non applicare gli articoli da VII a IX, X (paragrafi da 7 a 11), XI, XII, XIV e XV solo nelle seguenti circostanze:
a) dove:
i) non è pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;
ii) nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;
iii) nessun fornitore riunisce le condizioni per la partecipazione, oppure
iv) le offerte pervenute presentano un carattere collusivo,
sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali;
b) nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi interessati e che non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostituibili per i seguenti motivi:
i) la prestazione richiesta è un’opera d’arte;
ii) la protezione di brevetti, diritti di proprietà intellettuale o altri diritti esclusivi;
iii) l’assenza di concorrenza per motivi tecnici;
c) nel caso di prestazioni supplementari, non contemplate nell’appalto iniziale, richieste al fornitore originario di beni o servizi dal momento che la fornitura di detti beni o servizi da parte di un altro fornitore:
i) risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti forniti nell’ambito dell’appalto ini ziale;
ii) occasionerebbe all’ente appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
d) se risulta strettamente necessario nei casi in cui, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l’ente appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o selettive;
e) per i beni acquistati sul mercato delle materie prime;
f) se l’ente appaltante appalta la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o di un servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitate volte a includere i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o fornitura in quantità a standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o fornitura in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
g) nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari;
h) se l’appalto è assegnato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:
i) il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi di cui al presente accordo, in particolare riguardanti la pubblicazione degli avvisi di gara d’appalto;
ii) i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente per l’assegnazione del contratto di progettazione al vincitore.
2. L’ente appaltante prepara una relazione scritta su ciascun appalto assegnato ai sensi del paragrafo 1. La relazione dovrà contenere il nome dell’ente appaltante, il valore e la tipologia dei beni o servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che giustificano il ricorso alla procedura di gara a trattativa limitata.
Articolo XIV
Aste elettroniche
Se intende ricorrere all’asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all’asta, l’ente appaltante comunica a ciascun partecipante:
a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, alla base del criterio di valutazione indicato nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l’asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;
b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi dell’offerta presentata dal fornitore nel caso in cui l’appalto sia assegnato secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa;
c) altre pertinenti informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta.
Articolo XV
Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti
Trattamento delle offerte
1. L’ente appaltante adotta procedure di ricevimento, di spoglio e di trattamento delle offerte che garantiscono l’equità e l’imparzialità della gara e la confidenzialità delle offerte.
2. L’ente appaltante non può penalizzare i fornitori le cui offerte sono pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo è unicamente imputabile a disguidi causati dall’ente medesimo.
3. L’ente appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l’assegnazione dell’appalto, offre ad un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali provvede ad offrire la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.
Aggiudicazione dei contratti
4. Le offerte prese in considerazione ai fini dell’aggiudicazione devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi o nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.
5. Tranne nei casi in cui decida che l’aggiudicazione dell’appalto non sia nell’interesse pubblico, l’ente appaltante assegna l’appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, in base esclusivamente alla valutazione dei criteri indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:
a) l’offerta più vantaggiosa; o
b) se il prezzo è l’unico criterio, quella al prezzo più basso.
6. L’ente appaltante che riceve un’offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto.
7. L’ente appaltante non ricorre ad opzioni, non interrompe l’appalto né modifica gli appalti assegnati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente accordo.
Articolo XVI
Trasparenza delle informazioni sugli appalti Informazioni trasmesse ai fornitori
1. L’ente appaltante comunica tempestivamente le decisioni in materia di assegnazione dell’appalto ai fornitori parte cipanti, all’occorrenza per iscritto, se richiesto dagli stessi. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo XVII, paragrafi 2 e 3, l’ente appaltante spiega su richiesta ad un fornitore respinto i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi relativi del fornitore aggiudicatario.
Pubblicazione delle informazioni sull’aggiudicazione
2. Entro 72 giorni dall’aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente accordo, l’ente appaltante pubblica un avviso sul mezzo di comunicazione cartaceo o elettronico appropriato elencato all’appendice III. Se l’ente pubblica l’avviso esclusivamente su un mezzo di comunicazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L’avviso comprende perlomeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione dei beni o servizi oggetto della fornitura;
b) il nome e l’indirizzo dell’ente appaltante;
c) il nome e l’indirizzo del fornitore aggiudicatario;
d) il valore dell’offerta aggiudicataria oppure dell’offerta più alta e dell’offerta più bassa prese in considerazione nell’ag giudicare l’appalto;
e) la data dell’aggiudicazione;
f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di gare a trattativa privata ai sensi dell’articolo XIII, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.
Conservazione di documentazione, relazioni e tracciabilità elettronica
3. Ciascun ente appaltante, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione del contratto, deve conservare:
a) la documentazione e le relazioni sulle procedure di aggiudicazione e contratti aggiudicati relativi all’appalto discipli nato, comprese le relazioni di cui all’articolo XIII;
b) i dati che garantiscono l’opportuna tracciabilità dello svolgimento dell’appalto disciplinato mediante mezzi elettronici.
Raccolta e comunicazione delle statistiche
4. Ciascuna Parte compila e trasmette al comitato statistiche relative ai propri appalti disciplinati dal presente accordo. Ciascuna relazione copre un anno, viene presentata entro due anni dal termine del periodo di riferimento e contiene:
a) per gli enti appaltanti di cui all’allegato 1:
i) il numero e il valore totale, per la totalità degli enti, di tutti gli appalti disciplinati dal presente accordo;
ii) il numero e il valore totale di tutti gli appalti disciplinati dal presente accordo aggiudicati dall’ente, suddivisi per categorie di beni e servizi secondo un sistema di classificazione omogeneo riconosciuto a livello internazionale;
iii) il numero e il valore totale di tutti gli appalti disciplinati dal presente accordo aggiudicati dall’ente ricorrendo alla trattativa privata;
b) per gli enti appaltanti di cui agli allegati 2 e 3, il numero e il valore totale di tutti gli appalti disciplinati dal presente accordo aggiudicati dall’ente, suddivisi per allegato;
c) le stime dei dati di cui alle lettere a) e b), con una spiegazione della metodologia usata per elaborarle laddove fornire i dati non sia fattibile.
5. Se una Parte pubblica le proprie statistiche su un sito web ufficiale, in una modalità compatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 4, può sostituire una notifica al comitato dell’indirizzo del sito web per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 4 con le istruzioni necessarie per accedere e usare dette statistiche.
6. Se una Parte richiede la pubblicazione elettronica degli avvisi degli appalti aggiudicati, ai sensi del paragrafo 2, e tali avvisi sono accessibili al pubblico attraverso un’unica banca dati in un formato che consente l’analisi degli appalti disciplinati, può sostituire una notifica al comitato dell’indirizzo del sito web per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 4 con le istruzioni necessarie per accedere e usare detti dati.
Articolo XVII
Diffusione delle informazioni
Invio di informazioni alle Parti
1. Ciascuna Parte fornisce tempestivamente, su richiesta di qualunque altra Parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire che l’appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformità al presente accordo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi del fornitore aggiudicatario. Quando la comunicazione di tali informazioni pregiudica la concorrenza negli appalti futuri, la Parte che riceve le informazioni si astiene dal rivelarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l’accordo della Parte che le ha fornite.
Non divulgazione delle informazioni
2. In deroga alle disposizioni del presente accordo, ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene dal fornire a un particolare fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza tra fornitori.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per le Parti, e per i relativi enti appaltanti, autorità o organi di ricorso, di divulgare informazioni confidenziali la cui diffusione:
a) ostacoli l’applicazione della legge;
b) possa pregiudicare la concorrenza tra i fornitori;
c) pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
d) sia altrimenti contraria all’interesse pubblico.
Articolo XVIII
Procedure nazionali di ricorso
1. Ciascuna Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano al fornitore di contestare:
a) una violazione dell’accordo;
b) nei casi in cui l’ordinamento nazionale di una Parte non riconosce al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione dell’accordo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente accordo predisposte da una Parte,
verificatesi nell’ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi devono essere formulate per iscritto e rese generalmente accessibili.
2. Se un fornitore contesta, nell’ambito di una gara per un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza di cui al paragrafo 1, la Parte dell’ente appaltante che conduce l’appalto invita il fornitore ricorrente a cercare una soluzione in consultazione con l’ente. L’ente procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami senza che ciò pregiudichi la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
3. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente e non inferiore a 10 giorni per preparare e presentare il ricorso: il termine decorre dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto prenderne ragionevolmente conoscenza.
4. Ciascuna Parte istituisce o designa almeno un’autorità amministrativa o giurisdizionale imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.
5. Quando un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4 esamina inizialmente il ricorso, la Parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnarne la decisione iniziale dinanzi ad un’autorità amministrativa o giuri sdizionale imparziale e indipendente dall’ente appaltante che ha condotto l’appalto oggetto del ricorso.
6. Ciascuna Parte assicura che la decisione di un organo di ricorso diverso da un tribunale è soggetta a controllo giurisdizionale o offre garanzie procedurali che assicurino:
a) che l’ente appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all’organo di ricorso tutta la documentazione rilevante;
b) alle parti in causa (in appresso "i partecipanti") il diritto di essere ascoltate prima che l’organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso;
c) ai partecipanti il diritto di essere rappresentati e accompagnati;
d) ai partecipanti l’accesso a tutte le fasi del procedimento;
e) ai partecipanti il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni;
f) che l’organo di ricorso adotti le proprie decisioni o le raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione di ciascuna decisione o raccomandazione.
7. Ciascuna Parte instaura o preserva procedure che assicurino:
a) tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all’appalto. Queste possono implicare la sospensione della gara d’appalto. In merito alla decisione di applicare dette misure, le procedure possono eventual mente contemplare la possibilità di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. Solo la causa della decisione di non agire deve essere motivata per iscritto;
b) nei casi in cui l’organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza ai sensi del paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l’elaborazione dell’offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.
Articolo XIX
Modifiche e rettifiche del campo di applicazione Notifica della modifica proposta
1. Le Parti notificano al comitato eventuali proposte di rettifica, trasferimento di un ente da un allegato a un altro, recesso di un ente o altre modifiche dei loro allegati dell’appendice I (ciascuna in seguito denominata "modifica"). La Parte che propone la modifica (in seguito denominata "Parte che apporta modifiche") include nella notifica:
a) per ciascuna proposta di recesso di un ente dai suoi allegati dell’appendice I nell’esercizio dei propri diritti in virtù del fatto che il controllo o l’influenza da Parte dello Stato sull’appalto disciplinato dell’ente è stato effettivamente eliminato, la prova di tale eliminazione;
b) per ciascuna modifica proposta, informazioni sulle probabili conseguenze della variazione del campo di applicazione accettato del presente accordo.
Obiezione alla notifica
2. Le Parti i cui diritti ai sensi del presente accordo possono essere interessati da una proposta di modifica notificata ai sensi del paragrafo 1, possono notificare al comitato eventuali obiezioni alla modifica proposta. Tali obiezioni vengono presentate entro 45 giorni dalla data di diffusione della notifica alle Parti e riportano le ragioni dell’obiezione.
Consultazioni
3. La Parte che apporta modifiche e la Parte che formula un’obiezione (in seguito denominata "Parte che obietta") tentano in tutti i modi di risolvere l’opposizione in consultazione. In tali consultazioni, la Parte che apporta modifiche e la Parte che obietta esaminano la modifica proposta:
a) nel caso di notifiche di cui al paragrafo 1, lettera a), conformemente ai criteri indicativi adottati ai sensi del paragrafo 8, lettera b), indicanti l’effettiva eliminazione del controllo o dell’influenza da Parte dello Stato sull’appalto disciplinato di un ente;
b) nel caso di notifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri adottati ai sensi del paragrafo 8, lettera
c), in relazione al livello di adeguamenti compensativi da offrire per le modifiche, al fine di mantenere l’equilibrio fra diritti e obblighi e un livello comparabile del campo di applicazione concordato di cui al presente accordo.
Modifica riveduta
4. Se la Parte che apporta modifiche e la Parte che obietta risolvono l’obiezione in consultazione e la Parte che apporta modifiche rivede la modifica proposta a seguito di tali consultazioni, ne dà notifica al comitato ai sensi del paragrafo 1 ed eventuali modifiche rivedute entrano in vigore solo dopo il soddisfacimento degli obblighi di cui al presente articolo.
Attuazione delle modifiche
5. Le modifiche proposte entrano in vigore esclusivamente se:
a) nessuna delle Parti invia al comitato obiezione scritta alla modifica proposta entro 45 giorni dalla data di diffusione della notifica relativa alla modifica proposta di cui al paragrafo 1;
b) tutte le Parti che obiettano hanno notificato al comitato il ritiro delle loro obiezioni alla modifica proposta;
c) sono trascorsi 150 giorni dalla data in cui è stata fatta circolare la notifica della modifica proposta di cui al paragrafo 1 e la Parte che apporta la modifica ha comunicato per iscritto al comitato la propria intenzione di attuare la modifica.
Recesso da ambiti di applicazione sostanzialmente equivalenti
6. Se una modifica entra in vigore ai sensi del paragrafo 5, lettera c), le Parti che obiettano possono recedere da ambiti di applicazione sostanzialmente equivalenti. Fatto salvo l’articolo IV, paragrafo 1, lettera b), un recesso ai sensi del presente paragrafo può essere attuato esclusivamente in relazione alla Parte che apporta modifiche. Le Parti che obiettano comunicano per iscritto al comitato eventuali recessi almeno 30 giorni prima della loro entrata in vigore. I recessi ai sensi del presente paragrafo sono compatibili con i criteri relativi al livello dell’adeguamento compensativo adottato dal comitato di cui al paragrafo 8, lettera c).
Procedure arbitrali volte a facilitare la risoluzione delle obiezioni
7. Se il comitato ha adottato procedure arbitrali per facilitare la risoluzione delle obiezioni di cui al paragrafo 8, le Parti che apportano modifiche o che obiettano possono invocare le procedure arbitrali entro 120 giorni dalla diffusione della notifica della modifica proposta:
a) Nel caso in cui nessuna delle Parti abbia invocato le procedure arbitrali entro il termine:
i) fatto salvo il paragrafo 5, lettera c), la modifica proposta entra in vigore se sono trascorsi 130 giorni dalla data di diffusione della notifica relativa alla modifica proposta di cui al paragrafo 1 e la Parte che apporta modifiche ha comunicato per iscritto al comitato la propria intenzione di attuare la modifica;
ii) nessuna delle Parti che obietta può recedere dal campo d’applicazione ai sensi del paragrafo 6.
b) Nel caso in cui né la Parte che apporta modifiche né la Parte che obietta abbiano richiesto le procedure arbitrali:
i) fatto salvo il paragrafo 5, lettera c), la modifica proposta non entra in vigore prima del completamento delle procedure arbitrali;
ii) le Parti che obiettano che intendono applicare un diritto a compensazione, o recedere da ambiti d’applicazione sostanzialmente equivalenti ai sensi del paragrafo 6, partecipano alle procedure arbitrali;
iii) le Parti che apportano modifiche si attengono agli esiti delle procedure arbitrali nel rendere efficaci le modifiche di cui al paragrafo 5, lettera c);
iv) se le Parti che apportano modifiche non si attengono agli esiti delle procedure arbitrali nel rendere efficaci le modifiche di cui al paragrafo 5, lettera c), le Parti che obiettano possono recedere da ambiti d’applicazione sostanzialmente equivalenti ai sensi del paragrafo 6, purché tali recessi siano coerenti con l’esito delle procedure arbitrali.
Competenze del comitato
8. Il comitato adotta:
a) procedure arbitrali volte a facilitare la risoluzione delle obiezioni di cui al paragrafo 2;
b) criteri indicativi che dimostrano l’effettiva eliminazione del controllo o dell’influenza da Parte dello Stato sull’appalto disciplinato di un ente;
c) criteri per determinare il livello dell’adeguamento compensativo da offrire per le modifiche apportate di cui al paragrafo 1, lettera b) e l’ambito d’applicazione sostanzialmente equivalente di cui al paragrafo 6.
Articolo XX
Consultazioni e risoluzione delle controversie
1. Ciascuna Parte considera favorevolmente le rimostranze mosse da un’altra Parte e offre la possibilità di consultazioni in merito qualora dette rimostranze siano attinenti all’applicazione del presente accordo.
2. Se una Parte ritiene che i benefici derivanti, direttamente o indirettamente dal presente accordo siano annullati o compromessi o che la realizzazione di uno degli obiettivi dell’accordo sia ostacolata:
a) dal mancato adempimento, di una o più Parti, degli obblighi assunti in forza del presente accordo;
b) dall’applicazione, di una o più Parti, di misure, contrarie o meno alle disposizioni del presente accordo,
allo scopo di pervenire a una risoluzione della controversia soddisfacente per entrambe, può ricorrere alle disposizioni dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in seguito "Intesa per la risoluzione delle controversie").
3. L’Intesa per la risoluzione delle controversie si applica alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie relative al presente accordo, con l’eccezione che, fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 3, dell’Intesa per la risoluzione delle con troversie, eventuali controversie derivanti dagli accordi di cui all’appendice 1 dell’Intesa per la risoluzione delle contro versie diversi dal presente accordo non determinano la sospensione delle concessioni o di altri obblighi di cui al presente accordo, ed eventuali controversie in relazione al presente accordo non determinano la sospensione delle concessioni o di altri obblighi previsti dagli altri accordi di cui all’appendice 1 dell’Intesa per la risoluzione delle controversie.
Articolo XXI
Istituzioni
Il comitato per gli appalti pubblici
1. Viene istituito un comitato per gli appalti pubblici composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti. Il comitato elegge il suo presidente, e si riunisce ogniqualvolta sia necessario, comunque almeno una volta all’anno, per fornire alle Parti l’occasione di consultarsi su qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente accordo o al perseguimento dei suoi obiettivi e per esercitare le altre funzioni che potranno essergli conferite dalle Parti.
2. Il comitato può istituire gruppi di lavoro od altri organi sussidiari incaricati di svolgere funzioni eventualmente loro assegnate dal comitato stesso.
3. Ogni anno il comitato:
a) esamina l’applicazione e il funzionamento del presente accordo;
b) informa il Consiglio generale delle proprie attività, ai sensi dell’articolo IV, paragrafo 8, dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (in appresso "l’accordo OMC"), e degli sviluppi relativi all’appli cazione e al funzionamento del presente accordo.
Osservatori
4. I membri dell’OMC che non sono Parte del presente accordo hanno diritto a far Parte del comitato come osservatori presentando una richiesta scritta al comitato. Gli osservatori dell’OMC possono inviare al comitato, il quale può conferire loro lo status di osservatore, una richiesta scritta per partecipare in qualità di osservatori.
Articolo XXII
Disposizioni finali
Accettazione ed entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 1996 per i governi (1) il cui ambito d’applicazione convenuto è riportato negli allegati dell’appendice I del presente accordo e che, a mezzo firma, hanno accettato l’accordo il 15 aprile 1994 o che hanno, in tale data, firmato l’accordo subordinatamente alla ratifica e lo hanno successivamente ratificato entro il 1o gennaio 1996.
Adesione
2. Qualunque membro dell’OMC può aderire al presente accordo a condizioni da convenire tra tale membro e le Parti e da indicare in una decisione del comitato. L’adesione avverrà depositando presso il direttore generale dell’OMC uno strumento d’adesione che enunci le condizioni così concordate. Il presente accordo entra in vigore per i membri che vi aderiscono il 30o giorno successivo alla data del deposito dello strumento di adesione.
Riserve
3. Non sono ammesse riserve da nessuna delle Parti su alcuna delle disposizioni del presente accordo.
Regolamentazione interna
4. Ciascuna Parte provvede, al più tardi alla data dell’entrata in vigore di detto accordo, e per quanto quest’ultimo la concerne, ad armonizzare le proprie leggi, i propri regolamenti e procedure amministrative, nonché le procedure e pratiche applicate dai propri enti appaltanti, con le disposizioni di detto accordo.
5. Ciascuna Parte informerà il comitato di qualsiasi modifica apportata alle sue leggi e regolamenti in relazione alle disposizioni del presente accordo, nonché alla gestione di dette leggi e regolamenti.
Negoziati e programmi di lavoro futuri
6. Ciascuna Parte eviterà di introdurre o continuare ad applicare misure discriminatorie che distorcano gli appalti aperti.
7. Non più tardi di tre anni dalla data di entrata in vigore del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici, adottato il 30 marzo 2012, e in seguito periodicamente, le Parti avviano ulteriori negoziati volti a migliorare il presente accordo, riducendo progressivamente fino ad eliminare le misure discriminatorie e raggiungere la massima estensione possibile dell’ambito d’applicazione tra tutte le Parti su base di reciprocità, tenendo conto delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
8. a) Il comitato avvierà ulteriori lavori per facilitare l’applicazione del presente accordo e i negoziati di cui al paragrafo 7, mediante l’adozione di programmi di lavoro relativi a:
i) il trattamento delle piccole e medie imprese;
ii) la raccolta e diffusione dei dati statistici;
iii) il trattamento degli appalti sostenibili;
(1) Ai fini del presente accordo, il termine "governo" include le autorità competenti dell’Unione europea.
iv) esclusioni e restrizioni negli allegati delle Parti;
v) norme di sicurezza degli appalti pubblici internazionali.
b) Il comitato:
i) può adottare una decisione contenente un elenco di programmi di lavoro relativi ad altre voci, che possono essere riesaminati e aggiornati periodicamente;
ii) adotta una decisione che stabilisce i lavori da avviare per ciascun particolare programma di lavoro di cui alla lettera a) e per i programmi di lavoro adottati ai sensi della lettera b), punto i).
9. Dopo la conclusione del programma di lavoro per l’armonizzazione delle norme di origine dei beni avviato nell’ambito dell’accordo relativo alle norme di origine di cui all’allegato 1A dell’accordo OMC e i negoziati relativi allo scambio di servizi, le Parti tengono in debita considerazione i risultati di detto programma di lavoro e dei negoziati ai fini della modificazione dell’articolo IV, paragrafo 5.
10. Non più tardi di cinque anni dalla data di entrata in vigore del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici, il comitato esamina l’applicabilità dell’articolo XX, paragrafo 2, lettera b).
Modificazioni
11. Le Parti possono modificare il presente accordo. La decisione di adottare una modificazione e di sottoporla alle Parti per accettazione è consensuale. Le modificazioni entrano in vigore:
a) eccetto per quanto disposto alla lettera b), per le Parti che le accettano, dopo essere state accettate dai due terzi delle Parti e, successivamente, per ogni altra Parte quando le accettano;
b) per tutte le Parti, dopo essere state accettate dai due terzi delle Parti se si tratta di una modificazione che il comitato, con decisione consensuale, ha stabilito essere di natura tale da non alterare i diritti e gli obblighi delle Parti.
Recesso
12. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente accordo. Il recesso ha effetto allo scadere di un periodo di 60 giorni dalla data in cui il direttore generale dell’OMC riceve notifica per iscritto. A partire dal ricevimento di detta notifica, ogni Parte potrà chiedere la riunione immediata del comitato.
13. Se una Parte del presente accordo cessa di essere membro dell’OMC, cessa di essere Parte del presente accordo a decorrere dalla data in cui cessa di essere membro dell’OMC.
Mancata applicazione del presente accordo tra determinate Parti
14. Il presente accordo non si applica tra due Parti qualora l’una o l’altra di queste Parti al momento della sua accettazione od adesione non ne consenta l’applicazione.
Appendici
15. Le appendici al presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Segretariato
16. Il segretariato dell’OMC espleta i compiti di segreteria per il presente accordo.
Deposito
17. Il presente accordo è depositato presso il direttore generale dell’OMC, che fornisce prontamente a ciascuna delle Parti una copia autentica certificata del presente accordo, di ogni rettifica o modifica dello stesso ai sensi dell’articolo XIX e di ciascuna modificazione ai sensi del paragrafo 11, nonché una notifica di ciascuna accettazione dello stesso ai sensi del paragrafo 2 e di ciascun recesso ai sensi del paragrafo 12 o 13.
Registrazione
18. Il presente accordo è registrato conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Appendice I
OFFERTE FINALI RELATIVE ALL’APPENDICE I PRESENTATE DALLE PARTI DELL’AAP NELL’AMBITO DEI NEGOZIATI PER IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’AAP (1)
(1) Solo in lingua originale./ In original language only./En langue originale seulement./En idioma original solamente.
OFFERTA FINALE RELATIVA ALL’APPENDICE I PRESENTATA DALLA REPUBBLICA D’ARMENIA
(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
ALLEGATO 1
AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI
Soglie:
Beni 130 000 DSP
Servizi 130 000 DSP
Servizi edili 5 000 000 DSP Elenco degli enti:
1. Administration of the President of the Republic of Armenia (RA)
2. Administration of the National Assembly of the RA
3. Administration of the Government of the RA
4. Administration of the Constitutional Court of RA
5. Chamber of Control of the RA
6. Judicial Department of the RA
7. Office of the Public Prosecutor of the RA
8. Special Investigation Service of the RA
9. Office of the Human Rights Defender of the RA
10. Central Bank of the RA (Note 2)
11. Ministry of Agriculture of the RA
12. Ministry of Defence of the RA (Note 3)
13. Ministry of Diaspora of the RA
14. Ministry of Economy of the RA
15. Ministry of Education and Science of the RA
16. Ministry of Energy and Natural Resources of the RA
17. Ministry of Finance of the RA
18. Ministry of Foreign Affairs of the RA
19. Ministry of Healthcare of the RA
20. Ministry of Justice of the RA
21. Ministry of Labour and Social Affairs of the RA
22. Ministry of Nature Protection of the RA
23. Ministry of Sport and Youth Affairs of the RA
24. Ministry of Territorial Administration of the RA
25. Ministry of Transport and Communication of the RA
26. Ministry of Urban Development of the RA
27. Ministry of Culture of the RA
28. Ministry of Emergency Situation of the RA
29. National Security Service of the RA (Note 3)
30. State Security Service of the RA (Note 3)
31. State Revenue Committee of the RA
32. State Committee of the Real Estate Cadastre of the RA
33. State Nuclear Safety Regulatory Committee by the Government of the RA
34. State Property Management Department of the RA
35. General Department of Aviation of the RA
36. Police of the RA (Note 3)
37. Armenian Rescue Service
38. State Water Committee
39. State Science Committee
40. Central Electoral Commission of the RA
41. Public Services Regulatory Commission of the RA
42. Social Insurance Commission of the RA
43. State Commission for the Protection of Economic Competition of the RA
44. Civil Service Council of the RA
45. National Statistical Service of the RA
46. National Commission on TV and Radio of RA
47. Council of the Public TV and Radio of the RA
48. Marzpetaran of Xxxxxxxxxx
00. Marzpetaran of Ararat
50. Marzpetaran of Armavir
51. Marzpetaran of Gegharquniq
52. Marzpetaran of Lory
53. Marzpetaran of Kotayq
54. Marzpetaran of Shirak
55. Marzpetaran of Syuniq
56. Marzpetaran of Vayots Dzor
57. Marzpetaran of Tavush
Note all’allegato 1
1. Il presente elenco si riferisce a tutte le autorità governative centrali e organizzazioni subordinate disciplinate dalla legge sugli appalti della Repubblica d’Armenia.
2. Banca centrale della Repubblica d’Armenia: l’accordo non si applica ad appalti o acquisizioni, da parte della Banca centrale della Repubblica d’Armenia, connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli.
3. Ministero della difesa della Repubblica d’Armenia, Servizio di sicurezza nazionale della Repubblica d’Armenia, Servizio di sicurezza statale della Repubblica d’Armenia e Polizia della Repubblica d’Armenia: per queste autorità l’accordo è applicabile esclusivamente agli appalti delle seguenti categorie, a condizione che la Repubblica d’Armenia non decida altrimenti in virtù dell’articolo III, paragrafo 1:
FSC | 22 | Apparecchiature ferroviarie |
23 | Veicoli a motore, rimorchi e motocicli (esclusi gli autobus alla voce 2310) | |
24 | Trattori | |
25 | Componenti per sistemi di movimentazione | |
26 | Pneumatici e camere d’aria | |
29 | Accessori per motori | |
30 | Apparecchiature di trasmissione meccanica della potenza | |
32 | Macchinari e apparecchiature di lavorazione del legno | |
34 | Macchinari di lavorazione dei metalli | |
35 | Apparecchiature di servizio e commerciali | |
36 | Macchine industriali speciali | |
37 | Macchinari e apparecchiature agricoli | |
38 | Apparecchiature di costruzione, estrazione, escavazione e manutenzione di autostrade | |
39 | Apparecchiature di movimentazione dei materiali | |
40 | Cordami, cavi, catene ed accessori | |
41 | Apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria | |
42 | Apparecchiature antincendio, di salvataggio e di sicurezza | |
43 | Pompe e compressori | |
44 | Forni, impianti a vapore, apparecchiature di essiccazione e reattori nucleari | |
45 | Apparecchiature idrauliche, di riscaldamento e sanitarie | |
FSC | 46 | Apparecchiature di purificazione dell’acqua e di trattamento delle acque di scarico |
47 | Tubi, tubature, maniche e accessori | |
48 | Valvole | |
49 | Apparecchiature per laboratori di manutenzione e riparazione | |
53 | Ferramenta e abrasivi | |
54 | Strutture prefabbricate e impalcature | |
55 | Legname, masonite, compensato e fogli di legno | |
56 | Materiali da costruzione e edificazione | |
61 | Cavo elettrico e apparecchiature di produzione e distribuzione di energia | |
62 | Lampade e accessori elettrici | |
63 | Sistemi di allarme e di segnalazione | |
65 | Apparecchiature e prodotti medici, dentistici e veterinari | |
66 | Strumenti e apparecchiature di laboratorio |
67 | Apparecchiature fotografiche | |
68 | Sostanze e prodotti chimici | |
69 | Materiali e apparecchiature di addestramento | |
70 | Apparecchiature di elaborazione automatica dei dati ad uso generico, software e apparecchiature di sostegno | |
71 | Mobili | |
72 | Mobili e apparecchi domestici e commerciali | |
73 | Apparecchiature per la preparazione e la fornitura di alimenti | |
74 | Macchine per ufficio, sistemi di trattamento testi e attrezzature di videoregistrazione | |
75 | Forniture e apparecchi per ufficio | |
FSC | 76 | Libri, mappe ed altre pubblicazioni |
77 | Strumenti musicali, fonografi e apparecchi radio domestici | |
78 | Apparecchiature di ricreazione e atletismo | |
79 | Apparecchiature e prodotti di pulizia | |
80 | Pennelli, vernici, sigillatori e adesivi | |
81 | Contenitori, materiali e prodotti per imballaggi | |
85 | Articoli da toilette | |
87 | Prodotti agricoli | |
88 | Animali vivi | |
91 | Combustibili, lubrificanti, oli e cere | |
93 | Materiali fabbricati non metallici | |
94 | Materiali grezzi non metallici | |
96 | Minerali metalliferi e non metalliferi e loro derivati | |
99 | Diversi |
ALLEGATO 2
ENTI PUBBLICI DECENTRATI
Soglie:
Beni 200 000 DSP
Servizi 200 000 DSP
Servizi edili 5 000 000 DSP
Elenco degli enti:
1. Si riportano di seguito gli enti locali come definiti dalla legge della Repubblica d’Armenia sulla "divisione ammini strativa e territoriale" n. N-062-I, del 7 novembre 1995:
(1) Municipality of Yerevan
(2) Municipality of Ashtarak,
(3) Municipality of Aparan
(4) Municipality of Talin
(5) Municipality of Artashat
(6) Municipality of Ararat
(7) Municipality of Masis
(8) Municipality of Vedi
(9) Municipality of Armavir
(10) Municipality of Vagharshapat
(11) Municipality of Mecamor
(12) Municipality of Gavar
(13) Municipality of Chambarak
(14) Municipality of Martuni
(15) Municipality of Sevan
(16) Municipality of Vardenis
(17) Municipality of Vanadzor
(18) Municipality of Alaverdi
(19) Municipality of Akhtala
(20) Municipality of Tumanyan
(21) Municipality of Spitak
(22) Municipality of Stepanavan
(23) Municipality of Tashir
(24) Municipality of Hrazdan
(25) Municipality of Abovyan
(26) Municipality of Byureghavan
(27) Municipality of Eghvard
(28) Municipality of Tsakhkadzor
(29) Municipality of Nor Hachn
(30) Municipality of Charentsavan
(31) Municipality of Gyumri
(32) Municipality of Artik
(33) Municipality of Maralik
(34) Municipality of Kapan
(35) Municipality of Agarak
(36) Municipality of Goris
(37) Municipality of Dastakert
(38) Municipality of Megri
(39) Municipality of Sisian
(40) Municipality of Qajaran
(41) Municipality of Eghegnadzor
(42) Municipality of Jermuk
(43) Municipality of Vayq
(44) Municipality of Ijevan
(45) Municipality of Berd
(46) Municipality of Dilijan
(47) Municipality of Noyemberyan
ALLEGATO 3
TUTTI GLI ALTRI ENTI PUBBLICI CHE APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO IN MATERIA DI APPALTI
Soglie:
Beni 400 000 DSP
Servizi 400 000 DSP
Servizi edili 5 000 000 DSP
Tutte le persone giuridiche (enti, istituti e fondazioni) di diritto pubblico, in particolare:
1. organizzazioni senza fini di lucro (no-profit) statali o territoriali;
2. organizzazioni commerciali partecipate dallo Stato o da enti territoriali per oltre l 50 %;
3. servizi pubblici, comprese le società del settore dei servizi di pubblica utilità, i cui appalti sono disciplinati dalla legge sugli appalti.
Nota all’allegato 3
L’elenco delle persone giuridiche di diritto pubblico è pubblicato nel Bollettino ufficiale elettronico degli appalti: http:// xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
ALLEGATO 4
BENI
Se non diversamente disposto, il presente accordo si applica a tutti i beni dati in appalto dagli enti di cui agli allegati da 1 a 3.
ALLEGATO 5
SERVIZI
Il presente accordo si applica a tutti i servizi, individuati conformemente alla classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC), come previsto dal documento MTN.GNS/W/120:
ALLEGATO 6
SERVIZI EDILI
Soglia:
5 000 000 DSP per gli allegati 1, 2 e 3.
Elenco dei servizi edili offerti:
Tutti i servizi di cui alla divisione 51 della CPC.
ALLEGATO 7
NOTE GENERALI
Al presente accordo si applicano senza eccezione le seguenti Note generali, compresi gli allegati da 1 a 6.
1. Il presente accordo non si applica agli appalti concernenti prodotti agricoli aggiudicati nell’ambito di programmi di sostegno all’agricoltura e di programmi alimentari.
OFFERTA FINALE RELATIVA ALL’APPENDICE I PRESENTATA DAL CANADA
(il testo inglese e quello francese sono gli unici facenti fede)
ALLEGATO 1
AUTORITÀ GOVERNATIVE FEDERALI
Se non diversamente disposto, il presente accordo disciplina gli appalti degli enti di cui al presente allegato, soggetti alle seguenti soglie:
Soglie: Beni 130 000 DSP
Servizi 130 000 DSP
Servizi edili 5 000 000 DSP Elenco degli enti:
1. Atlantic Canada Opportunities Agency (on its own account)
2. Canada Border Services Agency
3. Canada Employment Insurance Commission
4. Canada Industrial Relations Board
5. Canada Revenue Agency
6. Canada School of Public Service
7. Canadian Centre for Occupational Health and Safety
8. Canadian Food Inspection Agency
9. Canadian Human Rights Commission
10. Canadian Institutes of Health Research
11. Canadian Intergovernmental Conference Secretariat
12. Canadian International Development Agency (on its own account)
13. Canadian International Trade Tribunal
14. Canadian Nuclear Safety Commission
15. Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (on its own account)
16. Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board
17. Canadian Transportation Agency (on its own account)
18. Copyright Board
19. Correctional Service of Canada
20. Courts Administration Service
21. Department of Agriculture and Agri-Food
22. Department of Canadian Heritage
23. Department of Citizenship and Immigration
24. Department of Finance
25. Department of Fisheries and Oceans
26. Department of Foreign Affairs and International Trade
27. Department of Health
28. Department of Human Resources and Social Development
29. Department of Indian Affairs and Northern Development
30. Department of Industry
31. Department of Justice
32. Department of National Defence
33. Department of Natural Resources
34. Department of Public Safety and Emergency Preparedness
35. Department of Public Works and Government Services (on its own account)
36. Department of the Environment
37. Department of Transport
38. Department of Veterans Affairs
39. Department of Western Economic Diversification (on its own account)
40. Director of Soldier Settlement
41. Director, The Veterans' Land Act
42. Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec
43. Hazardous Materials Information Review Commission
44. Immigration and Refugee Board
45. Library and Archives Canada
46. Municipal Development and Loan Board
47. National Battlefields Commission
48. National Energy Board (on its own account)
49. National Farm Products Council
50. National Parole Board
51. National Research Council of Canada
52. Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
53. Northern Pipeline Agency (on its own account)
54. Office of the Auditor General
55. Office of the Chief Electoral Officer
56. Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs
57. Office of the Commissioner of Official Languages
58. Office of the Coordinator, Status of Women
59. Office of the Governor General's Secretary
60. Office of the Superintendent of Financial Institutions
61. Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada
62. Parks Canada Agency
63. Patented Medicine Prices Review Board
64. Privy Council Office
65. Public Health Agency of Canada
66. Public Service Commission
67. Public Service Human Resources Management Agency of Canada
68. Public Service Labour Relations Board
69. Registry of the Competition Tribunal
70. Royal Canadian Mounted Police
71. Royal Canadian Mounted Police External Review Committee
72. Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
73. Social Sciences and Humanities Research Council
74. Statistics Canada
75. Statute Revision Commission
76. Supreme Court of Canada
77. Transportation Appeal Tribunal of Canada
78. Treasury Board Secretariat Nota all’allegato 1
Nessuno degli enti elencati nell’allegato 1 ha facoltà di creare enti subordinati.
ALLEGATO 2
ENTI PUBBLICI DECENTRATI
Se non diversamente disposto, il presente accordo disciplina gli appalti degli enti di cui al presente allegato, soggetti alle seguenti soglie:
Soglie: 355 000 DSP Beni
355 000 DSP Servizi
5 000 000 DSP Servizi edili
Elenco degli enti:
*†ALBERTA
Tutti i ministeri e le agenzie (tutti i ministeri governativi e le agenzie provinciali, le direzioni, i consigli, i comitati e le commissioni) della provincia.
Non rientrano nel presente allegato: Legislative Assembly
Legislative Assembly Office Office of the Auditor General
Office of the Chief Electoral Officer Office of the Ethics Commissioner
Office of the Information and Privacy Commissioner
Office of the Ombudsman
*†COLUMBIA BRITANNICA
Tutti i ministeri, le direzioni, le commissioni, le agenzie e i comitati della provincia. Non rientra nel presente allegato la Legislative Assembly.
†MANITOBA
Tutti i ministeri, le direzioni, le commissioni e i comitati della provincia.
†NEW BRUNSWICK
Sono inclusi i seguenti enti provinciali: Chief Electoral Officer
Clerk of the Legislative Assembly Communications New Brunswick Department of Agriculture and Aquaculture Department of Business New Brunswick Department of Education
Department of Energy Department of Environment
Department of Finance Department of Fisheries Department of Health
Department of Intergovernmental Affairs Department of Justice and Consumer Affairs Department of Local Government Department of Natural Resources
Department of Post-Secondary Education, Training and Labour Department of Public Safety
Department of Social Development Department of Supply and Services Department of Tourism and Parks Department of Transportation
Department of Wellness, Culture and Sport Executive Council Office
Labour and Employment Board Language Training Centre
New Brunswick Police Commission Office of Human Resources
Office of the Attorney General Office of the Auditor General Office of the Comptroller
Office of the Leader of the Opposition Office of the Lieutenant-Governor Office of the Ombudsman
Office of the Premier
†NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
Tutti i ministeri della provincia.
†NORTHWEST TERRITORIES
Tutti i ministeri e le agenzie del territorio.
Il presente allegato non disciplina gli appalti soggetti alla Northwest Territories Business Incentive Policy (Politica di incentivazione delle imprese dei Northwest Territories).
*†NOVA SCOTIA
Tutti i ministeri e gli uffici provinciali istituiti ai sensi della Public Service Act (legge sui servizi pubblici).
Non rientrano nel presente allegato Emergency Health Services (una divisione del Department of Health) relativamente ad appalti collegati ad ambulanze di terra, comprese le telecomunicazioni ai fini delle cure mediche di emergenza.
†NUNAVUT
Tutti i ministeri e le agenzie del territorio.
Il presente allegato non disciplina gli appalti soggetti alla Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (politica NNI) né gli appalti di cui all’articolo 24 delle Nunavut Land Claims (rivendicazioni terriere Nunavut).
ONTARIO
Tutti i ministeri della provincia.
Non sono incluse le seguenti agenzie: AgriCorp
Centennial Centre of Science and Technology (Ontario Science Centre) Deposit Insurance Corporation of Ontario
Metropolitan Convention Centre Corporation Niagara Parks Commission
Ontario Clean Water Agency
Ontario Financial Services Commission Ontario Immigrant Investor Corporation Ontario Mortgage and Housing Corporation Ontario Mortgage Corporation
Ontario Northland Transportation Commission Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation Ottawa Congress Centre
Science North
*†PRINCE XXXXXX ISLAND
Tutti i ministeri e le agenzie della provincia.
Il presente allegato non disciplina gli appalti di materiali da costruzione usati per la costruzione e manutenzione di autostrade.
*QUÉBEC
Tutti i ministeri della provincia.
Sono inclusi i seguenti organismi pubblici:
Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
Comité de déontologie policière
Commissaire à la déontologie policière Commissaire à la santé et au bien-être Commission consultative de l'enseignement privé Commission d'accès à l'information
Commission d'évaluation de l'enseignement collégial Commission de l'équité salariale
Commission de la fonction publique
Commission de protection du territoire agricole du Québec Commission de toponymie
Commission des biens culturels du Québec
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Commission des partenaires du marché du travail
Commission des transports du Québec Commission municipale du Québec
Commission québécoise des libérations conditionnelles Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre Conseil de la famille et de l'enfance
Conseil de la justice administrative
Conseil de la Science et de la Technologie Conseil des aînés
Conseil des relations interculturelles Conseil des services essentiels Conseil du médicament
Conseil du statut de la femme Conseil permanent de la jeunesse Conseil supérieur de l'éducation
Conseil supérieur de la langue française Coroner
Curateur public du Québec
Directeur des poursuites criminelles et pénales Office de la protection du consommateur Office des personnes handicapées du Québec
Office québécois de la langue française Régie des alcools, des courses et des jeux
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec Régie du logement
Sûreté du Québec
Non rientrano nel presente allegato gli appalti:
a) di beni e servizi culturali o artistici;
b) servizi di produzione di plantule;
c) di opere su immobili eseguite da appaltatori conformemente alle disposizioni di una garanzia relativa all’immobile o all’opera originaria;
d) acciai da costruzione (comprese le norme relative ai subappalti);
e) di organizzazioni senza scopo di lucro.
Il presente accordo non si applica a misure del Québec adottate o mantenute in relazione alla cultura o ai settori culturali.
*†SASKATCHEWAN
Tutti i ministeri della provincia.
Sono disciplinate le seguenti direzioni e agenzie: Public Employee Benefits Agency Saskatchewan Archives Board
Saskatchewan Arts Board
Non rientrano nel presente allegato gli enti legislativi.
Tutti i ministeri e le agenzie del territorio.
*†YUKON
Note all’allegato 2
1. Per quanto riguarda le province e i territori di cui al presente allegato, l’accordo non si applica ai trattamenti preferenziali o restrizioni relative ai progetti nel settore della rete stradale.
2. Per quanto riguarda le province e i territori di cui al presente allegato, l’accordo non si applica ai trattamenti preferenziali o restrizioni associati a programmi che promuovono lo sviluppo di zone depresse.
3. Il presente accordo non disciplina gli appalti intesi a contribuire allo sviluppo economico nelle province di Manitoba, Newfoundland e Labrador, New Brunswick, Prince Xxxxxx Island e Nova Scotia o nei territori di Nunavut, Yukon o Northwest Territories.
4. Per le province e i territori contrassegnati da asterisco (*), il presente accordo non disciplina gli appalti:
a) di beni acquistati per fini di rappresentanza o promozionali;
b) di servizi o servizi edili acquistati per fini di rappresentanza o promozionali fuori della provincia o del territorio.
5. Per le province e i territori contrassegnati dal simbolo (†), il presente accordo non disciplina gli appalti di beni, servizi o servizi edili acquistati a beneficio, o che verranno trasferiti all’autorità di enti scolastici o loro equivalenti funzionali, istituti accademici pubblici, enti di servizi sociali o ospedali.
6. Le disposizioni del presente accordo non possono essere interpretate in modo tale da impedire ad alcun ente provinciale o territoriale di applicare restrizioni volte a migliorare la qualità generale dell’ambiente della provincia o del territorio, a condizione che tali restrizioni non costituiscano ostacoli dissimulati agli scambi internazionali.
7. Il presente accordo non si applica agli appalti condotti da un ente disciplinato per conto di un ente non disciplinato.
8. Il presente accordo non disciplina le Crown Corporations delle province e dei territori.
9. Per quanto riguarda l’Islanda e il Principato del Liechtenstein, il presente accordo non si applica agli appalti degli enti elencati nel presente allegato.
ALLEGATO 3
IMPRESE PUBBLICHE
Se non diversamente disposto, il presente accordo disciplina gli appalti degli enti di cui al presente allegato, soggetti alle seguenti soglie:
Soglie: Beni 355 000DSP
Servizi 355 000DSP
Servizi edili 5 000 000DSP Elenco delle imprese federali:
1. Canada Post Corporation
2. Canadian Museum of Civilization
3. Canadian Museum of Nature
4. Canadian Tourism Commission
5. Defence Construction (1951) Ltd.
6. National Capital Commission
7. National Gallery of Canada
8. National Museum of Science and Technology
9. Royal Canadian Mint
10. Via Rail Canada Inc.
Note all’allegato 3
1. Per garantire maggiore certezza, l’articolo XVII si applica agli appalti indetti da Via Rail Canada Inc. e della Royal Canadian Mint, nel rispetto della protezione della riservatezza commerciale delle informazioni fornite.
2. L’appendice 1 del Canada non comprende appalti indetti da o per conto della Royal Canadian Mint per fattori di produzione usati per il conio di oggetti diversi dalla moneta a corso legale canadese.
3. Per quanto riguarda l’Unione europea, l’Islanda e il Principato del Liechtenstein, il presente accordo non si applica agli appalti degli enti elencati nel presente allegato.
ALLEGATO 4
BENI
1. Se non diversamente disposto e subordinatamente al paragrafo 2, il presente accordo si applica a tutti i beni.
2. Subordinatamente all’applicazione dell’articolo III, paragrafo 1, del presente accordo, in relazione agli appalti del Department of National Defence, Royal Canadian Mounted Police, Department of Fisheries and Oceans per la Canadian Coast Guard, e delle forze di polizia provinciali, il presente accordo disciplina esclusivamente i beni di cui alla FSC (Federal Supply Classification) elencati di seguito:
FSC | 22. | Apparecchiature ferroviarie |
FSC | 23. | Veicoli a motore, rimorchi e motocicli(esclusi gli autobus alla voce 2310, autocarri e rimorchi militari alla voce 2320 e 2330, veicoli a trazione da combattimento, assalto e tattici alla voce 2350, veicoli gommati da combattimento, assalto e tattici alla voce 2355 precedentemente classificati alla voce 2320) |
FSC | 24. | Trattori |
FSC | 25. | Componenti per sistemi di movimentazione |
FSC | 26. | Pneumatici e camere d’aria |
FSC | 29. | Accessori del motore |
FSC | 30. | Apparecchiature di trasmissione meccanica della potenza |
FSC | 32. | Macchinari e apparecchiature di lavorazione del legno |
FSC | 34. | Macchinari di lavorazione del metallo |
FSC | 35. | Apparecchiature di servizio e commerciali |
FSC | 36. | Macchinari industriali speciali |
FSC | 37. | Macchinari e apparecchiature agricoli |
FSC | 38. | Apparecchiature di costruzione, estrazione, escavazione e manutenzione di autostrade |
FSC | 39. | Apparecchiature di movimentazione dei materiali |
FSC | 40. | Cordami, cavi, catene ed accessori |
FSC | 41. | Apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria |
FSC | 42. | Apparecchiature antincendio, di salvataggio e di sicurezza (esclusa la voce 4220: Equipaggiamenti marittimi di salvataggio e immersione, ed esclusa la voce 4230: Attrezzature decontaminanti e impregnanti) |
FSC | 43. | Pompe e compressori |
FSC | 44. | Forni, impianti a vapore, apparecchiature di essiccazione e reattori nucleari |
FSC | 45. | Apparecchiature idrauliche, di riscaldamento e sanitarie |
FSC | 46. | Apparecchiature di purificazione dell’acqua e di trattamento delle acque di scarico |
FSC | 47. | Tubi, tubature, maniche e accessori |
FSC | 48. | Valvole |
FSC | 49. | Apparecchiature per laboratori di manutenzione e riparazione |
FSC | 52. | Strumenti di misurazione |
FSC | 53. | Ferramenta e abrasivi |
FSC | 54. | Strutture prefabbricate e impalcature |
FSC | 55. | Legname, masonite, compensato e fogli di legno |
FSC | 56. | Materiali da costruzione e edificazione |
FSC | 61. | Cavo elettrico e apparecchiature di produzione e distribuzione di energia |
FSC | 62. | Lampade e accessori elettrici |
FSC | 63. | Sistemi di allarme e segnalazione |
FSC | 65. | Apparecchiature e prodotti medici, dentistici e veterinari |
FSC | 66. | Strumenti e apparecchiature di laboratorio (esclusa la voce 6615: Meccanismi di autopilota e componenti di giropilota di volo e la voce 6665: Strumenti ed apparecchi di rilevamento del pericolo) |
FSC | 67. | Apparecchiature fotografiche |
FSC | 68. | Sostanze e prodotti chimici |
FSC | 69. | Materiali e apparecchiature di addestramento |
FSC | 70. | Apparecchiature di elaborazione automatica dei dati ad uso generico, software e apparecchiature di sostegno (esclusa la voce 7010: Configurazione di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione (mac chine ADP)) |
FSC | 71. | Mobili |
FSC | 72. | Mobili e apparecchi domestici e commerciali |
FSC | 73. | Apparecchiature per la preparazione e la fornitura di alimenti |
FSC | 74. | Macchine per ufficio, sistemi di trattamento testi e attrezzature di videoregistrazione |
FSC | 75. | Forniture e apparecchi per ufficio |
FSC | 76. | Libri, mappe ed altre pubblicazioni (esclusa la voce 7650: disegni e specifiche) |
FSC | 77. | Strumenti musicali, fonografi e apparecchi radio domestici |
FSC | 78. | Apparecchiature di ricreazione e atletismo |
FSC | 79. | Apparecchiature e prodotti di pulizia |
FSC | 80. | Xxxxxxxx, vernici, sigillatori e adesivi |
FSC | 81. | Contenitori, materiali e prodotti per imballaggi |
FSC | 85. | Prodotti da toilette |
FSC | 87. | Prodotti agricoli |
FSC | 88. | Animali vivi |
FSC | 91. | Combustibili, lubrificanti, oli e cere |
FSC | 93. | Materiali fabbricati non metallici |
FSC | 94. | Materiali grezzi non metallici |
FSC | 96. | Minerali metalliferi e non metalliferi e loro derivati |
FSC | 99. | Diversi |
ALLEGATO 5
SERVIZI
1. Se non diversamente disposto, il presente accordo si applica ai servizi specificati ai paragrafi 2 e 3. Tali servizi sono individuati conformemente alla classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC), disponibile alla pagina: xxxx://xxxxxxx.xx.xxx/xxxx/xx/xxxxxxxx/xxxxxx.xxx?Xxx0&Xxx0. Ai fini dell’attuazione del presente accordo per gli enti e le imprese federali il Canada applicherà il "Common Classification System".
2. Il presente accordo disciplina i seguenti servizi appaltati dagli enti federali elencati all’allegato 1 e dalle imprese federali elencate all’allegato 3:
861 Servizi legali (soltanto servizi di consulenza relativi a diritto estero e internazionale) 862 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta di libri contabili
863 Servizi fiscali (ad esclusione dei servizi legali)
86503 Servizi di consulenza in materia di gestione del marketing 8671 Servizi di architettura
8672 Servizi di ingegneria
8673 Servizi integrati di ingegneria (esclusa la voce 86731 Servizi integrati di ingegneria per progetti d’infra struttura di trasporto "chiavi in mano")
3. Il presente accordo disciplina i seguenti servizi appaltati dagli enti federali elencati all’allegato 1, dagli enti pubblici elencati all’allegato 2 e dalle imprese federali elencate all’allegato 3:
633 Servizi di riparazione di beni per uso personale e domestico 641 Servizi alberghieri e simili
642-643 Servizi di ristorazione e di vendita di bevande
7471 Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici 7512 Servizi di corriere commerciale (compreso multimodale) 7523 Scambio di dati elettronici (EDI)
7523 Posta elettronica
7523 Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi "store and forward" e "store and retrieve" Conversione di codice e di protocollo
7523 Informazioni online ed estrazione da banche dati
7523 Posta vocale
821 Servizi immobiliari riguardanti l’acquisto o la locazione di proprietà 822 Servizi immobiliari per conto terzi
83106-83109
solo
83203-83209
solo
Servizi di locazione o leasing di altri macchinari e attrezzature senza operatore Servizi di locazione o leasing di beni per uso personale e domestico
841 Servizi di consulenza per l’installazione dell’hardware
842 Servizi di implementazione del software, inclusi servizi di consulenza in materia di programmi e di sistemi informatici, analisi dei sistemi, servizi di progettazione, programmazione e manuten zione
843 Servizi di elaborazione dati, inclusi servizi di elaborazione, tabulazione e gestione impianti
843 Elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l’elaborazione delle transazioni) 844 Servizi connessi alle banche dati
845 | Servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio (compresi i computer) | |
849 | Altri servizi informatici | |
86501 | Servizi di consulenza aziendale generale | |
86504 | Servizi di consulenza in materia di gestione delle risorse umane | |
86505 | Servizi di consulenza nella produzione aziendale | |
8660 | Servizi connessi alla consulenza gestionale (esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione 86602) | |
8674 | Servizi urbanistici e di architettura paesaggistica | |
8676 | Servizi tecnici di prova e analisi compresi ispezione e controllo qualità (eccetto in riferimento alla voce FSC 58 e attrezzature da trasporto) | |
874 | Servizi di pulizia degli edifici | |
876 | Servizi di imballaggio | |
8814 | Servizi attinenti alla silvicoltura, compresa la gestione delle foreste | |
883 | Servizi connessi al settore minerario, compresa la perforazione e i servizi sul campo | |
8861-8864, | e | Servizi di riparazione inerenti ai prodotti metallici, i macchinari e le attrezzature siderurgiche |
8866 | ||
940 | Servizi fognari, di eliminazione dei rifiuti e d’igiene e servizi analoghi |
Note all’allegato 5
1. Il presente accordo è soggetto alle condizioni stabilite nell’allegato del Canada dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
2. Gli appalti disciplinati dei servizi delle telecomunicazioni del Canada comprendono esclusivamente servizi potenziati/a valore aggiunto per la fornitura dei quali gli impianti di telecomunicazione sottostanti sono noleggiati da un fornitore di reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni.
3. Il presente accordo non disciplina i seguenti appalti:
a) servizi associati alla gestione ed esercizio di infrastrutture pubbliche o private adibite a usi governativi, compresi ricerca e sviluppo finanziati con risorse federali;
b) servizi pubblici;
c) servizi di architettura ed ingegneria connessi a impianti aeroportuali, di comunicazioni e missilistici.
d) costruzione navale e riparazioni di navi e servizi di architettura e ingegneria connessi;
e) tutti i servizi riferiti ai beni acquistati dal Department of National Defence, Royal Canadian Mounted Police, Department of Fisheries and Oceans per la Canadian Coast Guard e dalle forze di polizia provinciali non disciplinati dal presente accordo;
f) i servizi appaltati a sostegno delle forze armate di stanza all’estero.
ALLEGATO 6
SERVIZI EDILI
1. Se non diversamente disposto e conformemente al paragrafo 2, il presente accordo disciplina tutti i servizi edili di cui alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti (CPC) delle Nazioni Unite, disponibile all’indirizzo: xxxx://xxxxxxx.xx.xxx/xxxx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?Xxx0&Xxx0&Xxx00.
2. Il presente accordo non disciplina i seguenti appalti:
a) servizi di dragaggio;
b) servizi edili appaltati da o per conto del Department of Transport federale.
ALLEGATO 7
NOTE GENERALI
Fatte salve indicazioni contrarie, al presente accordo si applicano le seguenti note generali, compresi gli allegati da 1 a 6.
1. Il presente accordo non disciplina gli appalti relativi a:
a) costruzione navale e riparazione di navi;
b) ferrovie urbane e attrezzature di trasporto urbano, sistemi, componenti e materiali ivi incorporati nonché tutti gli elementi di progetto in ferro o acciaio;
c) FSC 58 (comunicazioni, apparecchiature per la protezione e la radiazione coerente);
d) prodotti agricoli aggiudicati nell’ambito di programmi di sostegno all’agricoltura e di programmi alimentari.
2. Il presente accordo non si applica a eventuali condizioni preferenziali per piccole imprese e imprese di proprietà di minoranze.
3. Il presente accordo non si applica a misure del adottate o mantenute in relazione alle popolazioni aborigene. Esso non pregiudica i diritti aborigeni o dei trattati delle popolazioni aborigene del Canada di cui alla sezione 35 del Constitution Act del 1982.
4. Gli appalti in termini di disciplina canadese sono definiti come operazioni contrattuali per l’acquisizione di beni o servizi a diretto beneficio o uso dello Stato. La procedura d’appalto inizia a seguito della decisione di un ente in merito al fabbisogno e prosegue fino all’aggiudicazione dell’appalto. Non comprende appalti tra enti o imprese pubbliche.
5. Il presente accordo non disciplina gli appalti relativi ai servizi di trasporto che rientrano o sono attinenti a un contratto di appalto.
6. Il presente accordo disciplina i servizi di cui all’allegato 5 e i servizi edili di cui all’allegato 6 nei confronti di una Parte specifica solo nella misura in cui tale Parte ha concesso accesso reciproco a quel servizio.
7. Il presente accordo non è applicabile agli elementi relativi alla fornitura di beni e prestazione di servizi dei contratti che, pur essendo aggiudicati da enti pubblici, non rientrano nel campo di applicazione del presente accordo.
8. Il presente accordo non disciplina i contratti nell’ambito di un accordo internazionale e ai fini dell’esecuzione o della gestione comune di progetti.
9. Qualunque esclusione connessa in maniera specifica o generale a enti o imprese pubblici o federali di cui agli allegati 1, 2 o 3 si applica anche ai loro successori, in modo tale da mantenere il valore della presente offerta.
Appendice I - impegni futuri dell’unione europea (finale) ALLEGATO 1
AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI
Forniture
Soglie: 130 000 DSP
Servizi (specificati all’allegato 5) Soglie: 130 000 DSP
Opere (specificate all’allegato 6) Soglie: 5 000 000 DSP
1. ENTI DELL’UNIONE EUROPEA
1. Consiglio dell’Unione europea
2. Commissione europea
3. Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
2. LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DEI GOVERNI CENTRALI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UE
a) Per i beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi di Liechtenstein, Svizzera, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi relativamente ad Aruba, gli appalti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell’UE. L’elenco allegato non è esaustivo.
b) Per i beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi di Israele, gli appalti di tutte le seguenti amministrazioni aggiudicatrici del governo centrale.
c) Per i beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi di Stati Uniti, Canada, Giappone, Hong Kong, Cina, Singapore, Corea, Armenia e Territorio doganale distinto di Kinmen, Matsu, Penghu e Taiwan, gli appalti di tutte le seguenti amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali, salvo se contrassegnate da asterisco.
d) Xxxxx salva la lettera c), per i beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi di Stati Uniti, Giappone e Territorio doganale distinto di Kinmen, Matsu, Penghu e Taiwan, gli appalti di tutte le seguenti amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell’UE, purché contrassegnate da doppio asterisco.
BELGIO
1. Services publics fédéraux: 1. Federale Overheidsdiensten:
SPF Chancellerie du Premier Ministre; FOD Kanselarij van de Eerste Minister;
SPF Personnel et Organisation; FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;
SPF Budget et Contrôle de la Gestion; FOD Budget en Beheerscontrole;
SPF Technologie de l'Information et de la Communica tion (Fedict);
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopéra tion au Développement;
FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en On twikkelingssamenwerking;
SPF Intérieur; FOD Binnenlandse Zaken;
SPF Finances; FOD Financiën;
SPF Mobilité et Transports; FOD Mobiliteit en Vervoer;
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale; FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg;
SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;
FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van so ciale Zekerheid;
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
SPF Justice; FOD Justitie;
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie; FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; Ministère de la Défense; Ministerie van Landsverdediging;
Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté Et Economie sociale;
Service public fédéral de Programmation Développement durable;
Service public fédéral de Programmation Politique scien tifique;
Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke In tegratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;
Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;
Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschap sbeleid;
2. Régie des Bâtiments: 2. Regie der Gebouwen:
Office national de Sécurité sociale; Rijksdienst voor sociale Zekerheid;
Institut national d'Assurance sociales Pour travailleurs in dépendants;
Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstan digen;
Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité; Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; Office national des Pensions; Rijksdienst voor Pensioenen;
Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité; Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering; Fond des Maladies professionnelles; Fonds voor Beroepsziekten;
Office national de l'Emploi; Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
La Poste (∞) De Post (∞)
BULGARIA
1. Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly)
2. Администрация на Президента (Administration of the President)
3. Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers)
4. Конституционен съд (Constitutional Court)
5. Българска народна банка (Bulgarian National Bank)
6. Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs)
7. Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior)
8. Министерство на извънредните ситуации (Ministry of Еmergency Situations)
9. Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry of State Administration and Administrative Reform)
10. Министерство на земеделието и храните (Ministry of Agriculture and Food)
11. Министерство на здравеопазването (Ministry of Health)
12. Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy)
13. Министерство на културата (Ministry of Culture)
14. Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science)
15. Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water)
16. Министерство на отбраната (Ministry of Defence)
(∞) Postal activities as per act of 24 December 1993
17. Министерство на правосъдието (Ministry of Justice)
18. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional Development and Public Works)
19. Министерство на транспорта (Ministry of Transport)
20. Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy)
21. Министерство на финансите (Ministry of Finance)
22. държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (state agencies, state commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by Council of Ministers' decree having a function relating to the exercise of executive power):
23. Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency)
24. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory Commission)
25. Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security)
26. Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition)
27. Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection)
28. Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination)
29. Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission)
30. Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission)
31. Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria)
32. Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria)
33. Агенция за приватизация (Privatization Agency)
34. Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatization Control)
35. Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology)
36. Държавна агенция "Архиви" (State Agency "Archives")
37. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (State Agency "State Reserve and War-Time Stocks")
38. Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees)
39. Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad)
40. Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection)
41. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for Information Technology and Communications)
42. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological and Technical Surveillance)
43. Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports)
44. Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism)
45. Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity Exchanges and Market-places)
46. Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration)
47. Национален статистически институт (National Statistical Institute)
48. Агенция "Митници" (Customs Agency)
49. Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency)
50. Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency)
51. Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency)
52. Държавна агенция "Национална сигурност" (State Agency "National Security")
53. Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities)
54. Агенция по вписванията (Registry Agency)
55. Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency)
56. Агенция по заетостта (Employment Agency)
57. Агенция по геодезия, картография и кадастър (Geodesy, Cartography and Cadastre Agency)
58. Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency)
59. Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency)
60. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (General Directorate "Civil Aviation Administra tion")
61. Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National Construction Supervision)
62. Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling)
63. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (Executive Agency "Automobile Administration")
64. Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (Executive Agency "Hail Suppression")
65. Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (Executive Agency "Bulgarian Accreditation Service")
66. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Executive Agency "General Labour Inspectorate")
67. Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (Executive Agency "Railway Administration")
68. Изпълнителна агенция "Морска администрация" (Executive Agency "Maritime Administration")
69. Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (Executive Agency "National Film Centre")
70. Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (Executive Agency "Port Administration")
71. Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (Executive Agency "Exploration and Maintenance of the Danube River")
72. Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (National Infrastructure Fund)
73. Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for Economic Analysis and Foreca sting)
74. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises)
75. Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines)
76. Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine)
77. Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency)
78. Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources)
79. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and Aquaculture)
80. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive Agency for Selection and Repro duction in Animal Husbandry)
81. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control)
82. Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency)
83. Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration)
84. Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection)
85. Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate)
86. Национална агенция за приходите (National Revenue Agency)
87. Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service)
88. Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection)
89. Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service)
90. Държавна агенция по горите (State Forestry Agency)
91. Висшата атестационна комисия (Higher Attestation Commission)**
92. Национална агенция за оценяване и акредитация (National Evaluation and Accreditation Agency)**
93. Националната агенция за професионално образование и обучение (National Agency for Vocational Education and Training)**
94. Национална комисия за борба с трафика на хора (Bulgarian National Anti-Trafficking Commission)**
95. Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" на Министерство на вътрешните работи
(Directorate "Material-technical Ensuring and Social Service" at the Ministry of the Interior)**
96. Дирекция "Оперативно издирване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Operative Investigation" at the Ministry of the Interior)**
97. Дирекция "Финансово-ресурсно осигуряване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Financial and Resource Ensuring" at the Ministry of the Interior)**
98. Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация" (Executive Agency "Military Clubs and Information")**
99. Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" (Executive Agency "State Property at the Ministry of Defence")**
100. Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества"(Executive Agency
"Testing and Control Measurements of Arms, Equipment and Property")**
101. Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" (Executive Agency "Social Activities at the Ministry of Defence")**
102. Национален център за информация и документация (National Center for Information and Documentation)**
103. Национален център по радиобиология и радиационна защита (National Centre for Radiobiology and Radiation Protection)**
104. Национална служба "Полиция" (National Office "Police")*
105. Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (National Office "Fire Safety and Protection of the Population")*
106. Национална служба за съвети в земеделието (National Agricultural Advisory Service)**
107. Служба "Военна информация" (Military Information Service)**
108. Служба "Военна полиция" (Military Police)**
109. Авиоотряд 28 (Airsquad 28)**
REPUBBLICA CECA
1. Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)
2. Ministerstvo financí (Ministry of Finance)
3. Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)
4. Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)
5. Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)
6. Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)
7. Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)
8. Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)
9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)
10. Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)
11. Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)
12. Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)
13. Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)
14. Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)
15. Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic)
16. Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic)
17. Kancelář prezidenta (Office of the President)
18. Český statistický úřad (Czech Statistical Office)
19. Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre)
20. Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office)
21. Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for Personal Data Protection)
22. Bezpečnostní informační služba (Security Information Service)
23. Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)
24. Česká akademie věd (Academy of Sciences of the Czech Republic)
25. Vězeňská služba (Prison Service)
26. Český báňský úřad (Czech Mining Authority)
27. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office for the Protection of Competition)
28. Správa státních hmotných rezerv (Administration of the State Material Reserves)
29. Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety)
30. Energetický regulační úřad (Energy Regulatory Office)
31. Úřad vlády České republiky (Office of the Government of the Czech Republic)
32. Ústavní soud (Constitutional Court)
33. Nejvyšší soud (Supreme Court)
34. Nejvyšší správní soud (Supreme Administrative Court)
35. Nejvyšší státní zastupitelství (Supreme Public Prosecutor's Office)
36. Nejvyšší kontrolní úřad (Supreme Audit Office)
37. Kancelář Veřejného ochránce práv (Office of the Public Defender of Rights)
38. Grantová agentura České republiky (Grant Agency of the Czech Republic)
39. Státní úřad inspekce práce (State Labour Inspection Office)
40. Český telekomunikační úřad (Czech Telecommunication Office)
41. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Road and Motorway Directorate of the Czech Republic)*
DANIMARCA
1. Folketinget — The Danish Parliament Rigsrevisionen — The National Audit Office
2. Statsministeriet — The Prime Minister's Office
3. Udenrigsministeriet — Ministry of Foreign Affairs
4. Beskæftigelsesministeriet — Ministry of Employment
5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions
5. Domstolsstyrelsen — The Court Administration
6. Finansministeriet — Ministry of Finance
5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions
7. Forsvarsministeriet — Ministry of Defence
5 styrelser og institutioner — 5 agencies and Institutions
8. Xxxxxxxxxxx for Sundhed og Forebyggelse — Ministry of the Interior and Health Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut
9. Justitsministeriet — Ministry of Justice Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser
— Commissioner of Police, 1 directorate and a number of agencies
10. Kirkeministeriet — Ministry of Ecclesiastical Affairs 10 stiftsøvrigheder — 10 diocesan authorities
11. Kulturministeriet — Ministry of Culture 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — A Department and a number of institutions
12. Miljøministeriet — Ministry of the Environment 5 styrelser — 5 agencies
13. Xxxxxxxxxxx for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs 1 styrelse — 1 agency
14. Xxxxxxxxxxx for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministry of Food, Agriculture and Fisheries 4 direktorater og institutioner — 4 directorates and institutions
15. Xxxxxxxxxxx for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministry of Science, Technology and Innovation
Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Several agencies and institutions, including Risoe National Laboratory and Danish National Research and Education Buildings
16. Skatteministeriet — Ministry of Taxation 1 styrelse og institutioner — 1 agency and several institutions
17. Velfærdsministeriet — Ministry of Welfare 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and several institutions
18. Transportministeriet — Ministry of Transport 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet
19. Undervisningsministeriet — Ministry of Education 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 xxxxx institutioner — 3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions
20. Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministry of Economic and Business Affairs Adskillige styrelser og institutioner
— Several agencies and institutions
21. Klima- og Energiministeriet — Ministry for Climate and Energy 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and institutions
GERMANIA
1. Federal Foreign Office Auswärtiges Amt
2. Federal Chancellery Bundeskanzleramt
3. Federal Ministry of Labour and Social Affairs Bundesministerium für Arbeit und Soziales
4. Federal Ministry of Education and Research Bundesministerium für Bildung und Forschung
5. Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver braucherschutz
6. Federal Ministry of Finance Bundesministerium der Finanzen
7. Federal Ministry of the Interior (civil goods only) Bundesministerium des Innern
8. Federal Ministry of Health Bundesministerium für Gesundheit
9. Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju gend
10. Federal Ministry of Justice Bundesministerium der Justiz
11. Federal Ministry of Transport, Building and Urban Af fairs
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
12. Federal Ministry of Economic Affairs and Technology Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
13. Federal Ministry for Economic Co-operation and Deve lopment
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
14. Federal Ministry of Defence Bundesministerium der Verteidigung
15. Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor sicherheit
ESTONIA
1. Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)
2. Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)
3. Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)
4. Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia)
5. Õiguskantsler (Legal Xxxxxxxxxx)
6. Riigikantselei (The State Chancellery)
7. Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia)
8. Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)
9. Justiitsministeerium (Ministry of Justice)
10. Kaitseministeerium (Ministry of Defence)
11. Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)
12. Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)
13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)
14. Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)
15. Rahandusministeerium (Ministry of Finance)
16. Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)
17. Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)
18. Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)
19. Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate)
20. Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office)
21. Teabeamet (The Information Board)
22. Maa-amet (Estonian Land Board)
23. Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate)
24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture)
25. Muinsuskaitseamet (The Heritage Board)
26. Patendiamet (Patent Office)
27. Tehnilise Järelevalve Amet (The Estonian Technical Surveillance Authority)
28. Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board)
29. Riigihangete Amet (Public Procurement Office)
30. Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate)
31. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board)
32. Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board)
33. Konkurentsiamet (The Estonian Competition Authority)
34. Maksu –ja Tolliamet (Tax and Customs Board)
35. Statistikaamet (Statistics Estonia)
36. Kaitsepolitseiamet (The Security Police Board)
37. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board)
38. Piirivalveamet (National Board of Border Guard)
39. Politseiamet (National Police Board)
40. Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Forensic Service Centre)
41. Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police)
42. Päästeamet (The Rescue Board)
43. Andmekaitse Inspektsioon (Estonian Data Protection Inspectorate)
44. Ravimiamet (State Agency of Medicines)
45. Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board)
46. Tööturuamet (Labour Market Board)
47. Tervishoiuamet (Health Care Board)
48. Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate)
49. Tööinspektsioon (Labour Inspectorate)
50. Lennuamet (Estonian Civil Aviation Administration)
51. Maanteeamet (Estonian Road Administration)
52. Veeteede Amet (Maritime Administration)
53. Julgestuspolitsei (Central Law Enforcement Police)
54. Kaitseressursside Amet (Defence Resources Agency)
55. Kaitseväe Logistikakeskus (Logistics Centre of Defence Forces)
GRECIA
1. Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of Interior)
2. Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)
3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministry of Economy and Finance)
4. Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development)
5. Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministry of Justice)
6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministry of Education and Religion)
7. Υπουργείο Πολιτισμού (Ministry of Culture)
8. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministry of Health and Social Solidarity)
9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works)
10. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministry of Employment and Social Protection)
11. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministry of Transport and Communications)
12. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministry of Rural Development and Food)
13. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministry of Mercantile Marine, Aegean and Island Policy)
14. Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministry of Macedonia and Thrace)
15. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (General Secretariat of Communication)
16. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (General Secretariat of Information)
17. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (General Secretariat for Youth)
18. Γενική Γραμματεία Ισότητας (General Secretariat of Equality)
19. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (General Secretariat for Social Security)
20. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (General Secretariat for Greeks Living Abroad)
21. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (General Secretariat for Industry)
22. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and Technology)
23. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (General Secretariat for Sports)
24. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (General Secretariat for Public Works)
25. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (National Statistical Service)
26. Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (National Welfare Council)
27. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Workers' Housing Organisation)
28. Εθνικό Τυπογραφείο (National Printing Office)
29. Γενικό Χημείο του Κράτους (General State Laboratory)
30. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Greek Highway Fund)
31. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (University of Athens)
32. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (University of Thessaloniki)
33. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (University of Thrace)
34. Πανεπιστήμιο Αιγαίου (University of Aegean)
35. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (University of Ioannina)
36. Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras)
37. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (University of Macedonia)
38. Πολυτεχνείο Κρήτης (Polytechnic School of Crete)
39. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Sivitanidios Technical School)
40. Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Eginitio Hospital)
41. Αρεταίειο Νοσοκομείο (Areteio Hospital)
42. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (National Centre of Public Administration)
43. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Α.Ε. Public Material Μanagement Organisation)
44. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Farmers' Insurance Organisation)
45. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (School Building Organisation)
46. Γενικό Επιτελείο Στρατού (Army General Staff)
47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Navy General Staff)
48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Airforce General Staff)
49. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Greek Atomic Energy Commission)
50. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (General Secretariat for Further Education)
51. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministry of National Defence)*
52. Γενική Γραμματεία Εμπορίου (General Secretariat of Commerce)
53. Ελληνικά Ταχυδρομεία Hellenic Post (EL. TA)
SPAGNA
Presidencia de Gobierno
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Ministerio de Justicia
Ministerio de Defensa
Ministerio de Economía y Hacienda Ministerio del Interior
Ministerio de Fomento
Ministerio de Educación y Ciencia
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Administraciones Públicas Ministerio de Cultura
Ministerio de Sanidad y Consumo Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Vivienda
FRANCIA
1. Ministères
Services du Premier ministre
Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports
Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Ministère chargé de la justice
Ministère chargé de la défense
Ministère chargé des affaires étrangères et européennes Ministère chargé de l'éducation nationale
Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi Secrétariat d'Etat aux transports
Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité Ministère chargé de la culture et de la communication
Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique Ministère chargé de l'agriculture xx xx xx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xx x'xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx
Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables Secrétariat d'Etat à la fonction publique
Ministère chargé du logement et de la ville
Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie Secrétariat d'Etat à l'outre-mer
Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative Secrétariat d'Etat aux anciens combattants
Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques Secrétariat d'Etat aux affaires européennes
Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme
Secrétariat d'Etat à la politique de la ville Secrétariat d'Etat à la solidarité Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi
Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale
Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire
2. Etablissements publics nationaux Académie de France à Rome
Académie de marine
Académie des sciences d'outre-mer Académie des technologies*
Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.) Agences de l'eau
Agence de biomédecine**
Agence pour l'enseignement du français à l'étranger** Agence française de sécurité sanitaire des aliments**
Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail** Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances Agence pour la garantie du droit des mineurs*
Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg Caisse des Dépôts et Consignations
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) Caisse de garantie du logement locatif social
Casa de Xxxxxxxxx
Centre d'enseignement zootechnique Centre d'études de l'emploi**
Centre hospitalier national des Quinze-Vingts
Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
Centre des Monuments Nationaux
Centre national d'art et de culture Xxxxxxx Xxxxxxxx Centre national des arts plastiques**
Centre national de la cinématographie
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés
Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMA GREF)
Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale Centre national du livre
Centre national de documentation pédagogique
Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx Scientifique (C.N.R.S) Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXXXX) Xxxxxxx xx Xxxxxx
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres Conservatoire National des Arts et Métiers
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon Conservatoire national supérieur d'art dramatique
Ecole centrale de Lille Ecole centrale de Lyon
École centrale des arts et manufactures École française d'archéologie d'Athènes École française d'Extrême-Orient
École française de Rome
École des hautes études en sciences sociales École du Louvre*
École nationale d'administration
École nationale de l'aviation civile (ENAC) École nationale des Chartes
École nationale d'équitation
École Xxxxxxxxx xx Xxxxx xx x'Xxx xx xx x'xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxx nationales d'ingénieurs
École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
École nationale de la magistrature
Écoles nationales de la marine marchande École nationale de la santé publique (ENSP) École nationale de ski et d'alpinisme
École nationale supérieure des arts décoratifs
École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre** Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
École nationale supérieure des beaux-arts
École nationale supérieure de céramique industrielle
École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires Écoles nationales vétérinaires
École nationale de voile Écoles normales supérieures École polytechnique
École de viticulture — Avize (Marne)
Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon Établissement national des invalides de la marine (ENIM) Établissement national de bienfaisance Xxxxxxxxxxxxx Fondation Carnegie
Fondation Singer-Polignac Haras nationaux
Hôpital national de Saint-Xxxxxxx
Institut français d'archéologie orientale du Caire Institut géographique national
Institut National des Appellations d'origine
Institut national des hautes études de sécurité** Institut de veille sanitaire**
Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)
Institut National d'Horticulture
Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire Institut national des jeunes aveugles — Paris
Institut national des jeunes sourds — Bordeaux Institut national des jeunes sourds — Chambéry Institut national des jeunes sourds — Xxxx Institut national des jeunes sourds — Paris
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P) Institut national de la propriété industrielle
Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A) Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M) Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)**
Institut National des Sciences de l'Univers
Institut National des Sports et de l'Education Physique Instituts nationaux polytechniques
Instituts nationaux des sciences appliquées
Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XXXXXX) Institut de Recherche pour le Développement
Instituts régionaux d'administration
Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) Institut supérieur de mécanique de Paris
Institut Universitaires de Formation des Maîtres Musée de l'armée
Musée Xxxxxxx-Xxxxxx Musée du Louvre* Musée du Quai Branly**
Musée national de la marine Musée national J.-J.-Henner
Xxxxx xxxxxxxx xx xx Xxxxxx x'xxxxxxx
Xxxxx xx xx Xxxxx
Xxxxxx National d'Histoire Naturelle Musée Xxxxxxx-Xxxxx
Observatoire de Paris
Office français de protection des réfugiés et apatrides
Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC) Office national de la chasse et de la faune sauvage
Office National de l'eau et des milieux aquatiques
Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
Palais de la découverte Parcs nationaux Universités
3. Institutions, autorités et juridictions indépendantes Présidence de la République*
Assemblée Nationale* Sénat*
Conseil constitutionnel* Conseil économique et social*
Conseil supérieur de la magistrature* Agence française contre le dopage*
Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles** Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires**
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes** Autorité de sûreté nucléaire*
Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel** Commission d'accès aux documents administratifs*
Commission consultative du secret de la défense nationale*
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques* Commission nationale xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx*
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx* Commission nationale du débat public*
Commission nationale de l'informatique et des libertés* Commission des participations et des transferts* Commission de régulation de l'énergie*
Commission de la sécurité des consommateurs* Commission des sondages*
Commission de la transparence financière de la vie politique* Conseil de la concurrence*
Conseil supérieur de l'audiovisuel* Défenseur des enfants**
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité** Haute autorité de santé**
Médiateur de la République** Cour de justice de la République* Tribunal des Conflits*
Conseil d'Etat*
Cours administratives d'appel* Tribunaux administratifs* Cour des Comptes*
Chambres régionales des Comptes*
Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)*
4. Autre organisme public national
Union des groupements d'achats publics (UGAP) Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E) Autorité indépendante des marchés financiers
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)
Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS) Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)
IRLANDA
1. President's Establishment
2. Houses of the Oireachtas — [Parliament]
3. Department of the Taoiseach — [Prime Minister]
4. Central Statistics Office
5. Department of Finance
6. Office of the Comptroller and Auditor General
7. Office of the Revenue Commissioners
8. Office of Public Works
9. State Laboratory
10. Office of the Attorney General
11. Office of the Director of Public Prosecutions
12. Valuation Office
13. Commission for Public Service Appointments
14. Office of the Ombudsman
15. Chief State Solicitor's Office
16. Department of Justice, Equality and Law Reform
17. Courts Service
18. Prisons Service
19. Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests
20. Department of the Environment, Heritage and Local Government
21. Department of Education and Science
22. Department of Communications, Energy and Natural Resources
23. Department of Agriculture, Fisheries and Food
24. Department of Transport
25. Department of Health and Children
26. Department of Enterprise, Trade and Employment
27. Department of Arts, Sports and Tourism
28. Department of Defence
29. Department of Foreign Affairs
30. Department of Social and Family Affairs
31. Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs
32. Arts Council
33. National Gallery
ITALIA
I. Organismi committenti
1. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidency of the Council of Ministers)
2. Ministero degli Affari Esteri (Ministry of Foreign Affairs)
3. Ministero dell'Interno (Ministry of Interior)
4. Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) (Ministry of Justice and the Judicial Offices (other than the giudici di pace)
5. Ministero della Difesa (Ministry of Defence)
6. Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministry of Economy and Finance)
7. Ministero dello Sviluppo Economico (Ministry of Economic Development)
8. Ministero del Commercio internazionale (Ministry of International Trade)
9. Ministero delle Comunicazioni (Ministry of Communications)
10. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministry of Agriculture and Forest Policies)