CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Tra
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede in Xxxxx X. Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx, X. XXX 00000000000, in persona del legale rappresentante in carica, Commissario Straordinario f.f., Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, munito degli occorrenti poteri (di seguito lo “Sponsee”)
E
Amgen S.r.l. a socio unico, con sede legale in xxx Xxxxxxx, 0, Xxxxxx, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 10051170156, R.E.A. n. 1337720, in persona del proprio procuratore Dr Xxxx Xxxxxxx, Business Unit Director, munito degli occorrenti poteri (qui di seguito, “Amgen” o lo “Sponsor”)
(di seguito singolarmente anche la “Parte” o congiuntamente le “Parti”)
Premesso che
a) Lo Sponsee è una Azienda Ospedaliero Universitaria, che ha come obiettivo lo svolgimento unitario e coordinato delle attività di assistenza, didattica e ricerca.
b) Lo Sponsee, nell’ambito delle proprie attività statutarie, ha ideato ed intende realizzare, sotto la propria responsabilità, un progetto dal titolo “Prevenzione secondaria ed ottimizzazione della gestione ambulatoriale dei pazienti affetti da cardiopatia cronica”, meglio descritto nell’Allegato 1 (di seguito il “Progetto”);
c) Lo Sponsee intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione del Progetto;
d) Amgen e le sue consociate ed affiliate, inclusa Amgen Inc. (di seguito il “Gruppo Amgen”) sono impegnate nella ricerca, sviluppo e commercializzazione di biotecnologie e prodotti farmaceutici e, nell’ambito della propria attività istituzionale, promuovono l’aggiornamento e l’educazione scientifica e sono interessate alla sponsorizzazione di eventi, pubblicazioni e progetti di natura scientifica, culturale ed educativa anche al fine di promuovere il logo, il nome e l’attività del Gruppo Amgen;
e) Lo Sponsee in data 15 Giugno 2021 ha pubblicato un avviso pubblico (Deliberazione n. 491 del 15.06.2021) per manifestazione di interesse alla sponsorizzazione del Progetto, chiedendo, a chi fosse interessato a contribuirvi economicamente come sponsor, di inviare una lettera di manifestazione d’interesse relativa all’avviso, entro e non oltre il 22 Giugno 2021;
f) Lo Sponsor, avendo apprezzato la qualità scientifica del Progetto e facendo affidamento sulla completezza e veridicità delle dichiarazioni e garanzie dello Sponsee, ha comunicato con lettera di manifestazione d’interesse datata 22 Giugno 2021 la propria disponibilità a sponsorizzare il Progetto ai termini e alle condizioni qui di seguito riportati.
g) Il termine “Sponsor” identifica il soggetto finanziatore al quale, in virtù dell’entità del sostegno economico fornito, vengono garantite le particolari condizioni di visibilità precisate nel contratto e
nei suoi allegati; con comunicazione in data 29 Giugno 2021 lo Sponsee ha informato lo Sponsor di aver accolto la proposta di sponsorizzazione del Progetto.
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI
Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito “Contratto”).
Art. 2 - OGGETTO
2.1 Ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto, lo Sponsor si impegna a sponsorizzare il Progetto così come meglio descritto e dettagliato nell’Allegato n. 1 al presente Contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, corrispondendo allo Sponsee il corrispettivo concordato ed espressamente indicato al successivo art. 4, mentre lo Sponsee assume l’obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor e del Gruppo Amgen secondo le modalità e nei limiti di cui ai successivi articoli.
Art. 3 – OBBLIGHI DELLO SPONSEE
3.1 Lo Sponsee si impegna ed obbliga a:
a) realizzare il Progetto così come analiticamente descritto nell’Allegato 1 al presente Contratto, rispettando le tempistiche e le specifiche tecniche ivi previste, nonché reperendo tutte le risorse ed i mezzi necessari a garantire il buon esito del Progetto stesso;
b) assicurare che il nome, il logo e gli altri segni distintivi dello Sponsor e del Gruppo Amgen, siano opportunamente esposti nel materiale pubblicitario e/o propagandistico del Progetto, con mezzi e modalità tali da garantirne in ogni momento la conformità con le leggi ed i regolamenti applicabili, nonché con la veste grafica approvata dallo Sponsor e le indicazioni previste nell’Allegato 3;
c) indicare e comunicare, nei modi previsti dall’Allegato 3, il sostegno ricevuto da Amgen;
d) coordinarsi con lo Sponsor per la realizzazione di quanto previsto ai punti precedenti, impegnandosi altresì a sottoporre allo Sponsor una bozza di tutto il materiale su cui dovrà comparire il nome, il marchio od altro segno distintivo dello Sponsor e del Gruppo Amgen in tempo utile affinché lo Sponsor possa formulare eventuali osservazioni prima della sua pubblicazione o comunque utilizzo.
3.2 Lo Sponsee si impegna a mettere a disposizione dello Sponsor tutta la documentazione anche contabile, relativa alla realizzazione delle attività di cui al presente Contratto e a consegnarne senza ritardo copia allo Sponsor qualora quest’ultimo ne faccia ragionevole richiesta ai fini di ottemperare a proprie procedure interne e/o ad obblighi di legge, rendendosi inoltre sin d’ora disponibile a consentire allo Sponsor di effettuare audit al riguardo sia presso la propria sede, sia presso la sede di realizzazione del Progetto.
3.3 Lo Sponsee, previa autorizzazione da parte dello Sponsor, potrà avvalersi della collaborazione di un’agenzia terza, da esso incaricata, con comprovata esperienza nel campo della realizzazione delle attività, o di quella parte delle attività che ad essa si intende delegare, previste dal Progetto (di seguito “Agenzia”), a cui potrà delegare, in tutto o in parte, le attività oggetto del presente Contratto, compreso quanto previsto in merito al corrispettivo al successivo art.4. Le Parti dichiarano e riconoscono espressamente che, in ogni caso,
lo Sponsee rimarrà l’unico responsabile nei confronti dello Sponsor per il corretto adempimento ed il rispetto di tutti gli obblighi di cui al presente Contratto.
3.4 Nel caso in cui lo Sponsor fornisca allo Sponsee, e/o a terzi collaboratori quali l’Agenzia da esso incaricata ai sensi del precedente punto 3.3, del materiale scientifico (di seguito “Materiale”), di qualunque tipo e su qualsiasi supporto, da utilizzarsi per il Progetto, lo Sponsee, riconoscendo che tutti i diritti relativi al Materiale sono e rimangono proprietà esclusiva del Gruppo Amgen, garantisce, anche per quanto concerne l’utilizzo che ne facciano detti terzi, che il Materiale sarà utilizzato esclusivamente nell'ambito dell’attività e per i fini previsti dal presente Contratto e che il Materiale, comprese tutte le sue eventuali copie, verranno distrutte o restituite allo Sponsor, sulla base delle indicazioni impartite da quest’ultimo, una volta conclusosi il Progetto.
Art. 4 – OBBLIGHI DELLO SPONSOR: CORRISPETTIVO
4.1 Lo Sponsor corrisponderà, a titolo di corrispettivo per la sponsorizzazione, un contributo finanziario nei termini ed alle condizioni indicate nell’Allegato 2 al presente Contratto.
4.2 L’importo di cui al precedente punto 4.1 verrà versato dallo Sponsor, o da apposita agenzia all’uopo delegata dallo Sponsor, allo Sponsee, salvo diversa indicazione scritta con cui lo Sponsee richieda allo Sponsor di disporre il pagamento di tale importo, o di parte di esso, in favore dell’Agenzia di cui al punto 3.3. Le Parti espressamente dichiarano e riconoscono che, in ogni caso, con il pagamento del corrispettivo di cui al punto 4.1 in favore dello Sponsee ovvero in favore dell’Agenzia indicata dallo Sponsee, lo Sponsor sarà liberato da ogni obbligazione di pagamento derivante dal presente Contratto sia nei confronti dello Sponsee che dell’Agenzia, che nulla più, a tale titolo, potranno pretendere dallo Sponsor.
4.3 Lo Sponsee dichiara e garantisce che il contributo di cui all’art. 4.1 sarà destinato ed utilizzato esclusivamente per la realizzazione del Progetto oggetto del presente Contratto e le Parti escludono espressamente ogni altro fine ed utilizzo.
Art. 5 – DURATA E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
5.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione e scadrà alla conclusione di tutte le procedure relative al Progetto e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2023, senza bisogno di disdetta e senza che possa intendersi tacitamente rinnovato.
5.2 Lo Sponsor potrà recedere liberamente ed in qualsiasi momento dal presente Contratto dando un preavviso scritto di quindici (15) giorni. Resta inteso che in caso di recesso ai sensi del presente articolo 5.2, lo Sponsor dovrà corrispondere allo Sponsee e/o all’Agenzia, sulla base di idonea documentazione che dovrà essere fornita allo Sponsor, una somma pari: (i) alle spese sostenute fino al momento in cui sia stato ricevuto il preavviso scritto di cui sopra, e (ii) alle spese non cancellabili assunte dallo Sponsee e/o dall’Agenzia sulla base del presente Contratto prima di ricevere il preavviso di cui sopra. Resta inteso che nel caso di recesso dal Contratto da parte dello Sponsor, la responsabilità dello Sponsor è limitata a quanto previsto dal presente articolo 5.2. In nessun caso lo Sponsor sarà responsabile nei confronti dello Sponsee per eventuali danni diretti, indiretti, speciali o conseguenti.
5.3 Lo Sponsor potrà risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta per raccomandata A/R o telefax con effetto dal ricevimento di tale comunicazione da parte dello Sponsee, nel caso in cui quest’ultimo sia inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni contenute negli articoli 2 (Oggetto), 3 (Obblighi dello Sponsee), 6 (Responsabilità e garanzie), 7
(Utilizzo dei segni distintivi dello Sponsor), 8 (Riservatezza), 9 (Tutela dei dati personali), 11 (Dichiarazioni ex D.Lgs. 231/2001), 12 (Dichiarazione ai fini privacy ed obblighi di trasparenza nei trasferimenti di valore), 13 (Divieto di cessione) di cui al presente Contratto.
5.4 Resta inteso che, fatto salvo il maggior danno, in tutti i casi di risoluzione imputabili a fatti, atti e/o omissioni dello Sponsee o dell’Agenzia eventualmente incaricata dallo Sponsee ai sensi dell’art.3, nessun pagamento sarà dovuto dallo Sponsor a titolo di corrispettivo e lo Sponsee e/o l’Agenzia dovranno restituire allo Sponsor tutti gli importi già versati da parte di quest’ultimo.
5.5 Oltre che nei casi di legge, il Contratto verrà risolto di diritto qualora il Progetto non possa essere realizzato a causa di norme, provvedimenti e/o eccezionali condizioni non dipendenti dalla volontà o dal fatto dello Sponsee, o dell’Agenzia eventualmente incaricata dallo Sponsee ai sensi dell’art.3.3, intervenuti medio tempore, salvo l'obbligo, da parte dello Sponsor, di corrispondere allo Sponsee il corrispettivo per l'attività di sponsorizzazione che, con idonea documentazione, si dimostri essere stata posta in essere fino alla data di tale evento risolutivo. In tale caso, le Parti applicheranno per la determinazione del corrispettivo i criteri di cui al precedente punto 5.2.
Art. 6 – RESPONSABILITA’ E GARANZIE
6.1 Lo Sponsee si assume l’esclusiva responsabilità per la realizzazione del Progetto e per l’esecuzione di tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto e dichiara di possedere le capacità tecniche, nonché tutti i requisiti legali, inclusi permessi e/o licenze, per lo svolgimento delle sue attività e di quelle oggetto del presente Contratto. Salvo i casi indicati all’art. 3.5, lo Sponsee sarà il solo ed esclusivo responsabile degli aspetti contenutistici ed educazionali, nonché della qualità scientifica e dell’integrità etica del Progetto rispondendo, pertanto, integralmente ed esclusivamente dell’attendibilità, serietà ed eticità delle informazioni eventualmente divulgate nel corso della realizzazione dello stesso. Le Parti riconoscono pertanto che lo Sponsor rimarrà totalmente estraneo agli aspetti sopra richiamati e sarà tenuto manlevato ed indenne dallo Sponsee per eventuali pretese di qualunque terzo al riguardo.
6.2 Lo Sponsee si impegna a realizzare il Progetto, e a fare realizzare il Progetto da parte dei propri collaboratori, compresa l’Agenzia eventualmente incaricata ai sensi dell’art. 3.3, nel rispetto del più elevato standard di diligenza e professionalità, con gestione a proprio rischio, autonoma organizzazione e personale qualificato, in conformità a tutte le leggi, regolamenti, codici e autorizzazioni che siano legalmente vincolanti, ivi compreso, in particolare, il disposto di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/01 (in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici), nonché a tutte le regole e la migliore pratica applicabili in relazione alle attività di cui al Progetto, rispettando in particolare quanto previsto dal D.Lgs 219/2006 (c.d. “Codice del Farmaco”), e successive modifiche, e dal Codice Deontologico e dalle Linee Guida di Farmindustria. Con il presente Contratto, pertanto, lo Sponsee solleva lo Sponsor da ogni responsabilità civile e penale in ordine alla realizzazione del Progetto e per quanto correlato, in relazione anche ai mezzi e alle persone impiegate, nonché ai terzi estranei, compresa l’Agenzia eventualmente incaricata, e si assume al riguardo ogni responsabilità in relazione alle attività svolte, per eventuali violazioni delle disposizioni di legge ovvero del presente contratto e per ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse derivare allo Sponsor, in conseguenza dei suddetti vizi, difetti o violazioni, impegnandosi a manlevare quest’ultimo da qualsiasi responsabilità, danno e spesa.
6.3 Lo Sponsee dichiara, in base alle informazioni in suo possesso, e garantisce che i direttori e dirigenti e chiunque altro all’interno dell’azienda eserciti potere decisionale (soggetti apicali), si trovano in una situazione di assenza dei presupposti indicati dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.
6.4 Lo Sponsee risponderà ad Amgen dell’operato dell’Agenzia da esso eventualmente incaricata ai sensi del precedente art. 3.3 e garantisce comunque che tale Agenzia è soggetto qualificato, in possesso di tutte le competenze ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto ad essa delegate.
6.5 Le Parti riconoscono che la stipula del presente Contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione del Progetto suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra Sponsee e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell’altro.
6.6 La segnalazione di sospette reazioni avverse (effetti collaterali) da farmaci in commercio è importante, quale strumento indispensabile per confermare un rapporto beneficio-rischio favorevole nelle reali condizioni di impiego. La normativa vigente in materia di farmacovigilanza richiede a tutti gli operatori sanitari e ai cittadini di segnalare le sospette reazioni avverse da farmaci tramite la Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) o comunicandole al titolare AIC del farmaco sospetto interessato. Ove ne venga a conoscenza durante il corso del Progetto, lo Sponsee si impegna a segnalare, in base alla normativa vigente, le sospette reazioni avverse ad AIFA o ad Amgen le sospette reazioni avverse verificatesi con un prodotto di proprietà del, o commercializzato dal Gruppo Amgen, via e-mail: eu-it- xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx oppure via fax: x00 00 000000000.
Art. 7 – UTILIZZO SEGNI DISTINTIVI DELLO SPONSOR
Lo Sponsee si obbliga ad utilizzare la denominazione sociale, il marchio ed ogni altro segno distintivo di proprietà dello Sponsor e/o del Gruppo Amgen, in conformità a quanto previsto nell’Allegato 3 ed esclusivamente per i legittimi scopi previsti nel presente Contratto, nonché a terminarne ogni e qualsiasi uso alla cessazione, per qualsiasi causa, del Contratto stesso.
Art. 8 – RISERVATEZZA
8.1 Salvo che per quanto diversamente imposto dalla legge, il presente Contratto, come pure tutte le informazioni ed i documenti relativi a ciascuna Parte di cui l’altra dovesse venire a conoscenza in occasione e/o in connessione con l’esecuzione del presente Contratto, sono consensualmente considerati strettamente confidenziali. Ciascuna Parte si impegna, pertanto, a non divulgarne o farne divulgare il contenuto a terzi senza la previa autorizzazione scritta dell’altra, rimanendo responsabile per qualsiasi danno provocato dal mancato rispetto del suddetto obbligo.
8.2 In considerazione dei diritti di proprietà intellettuale dello Sponsor e degli interessi relativi ai suoi prodotti ed alla sua tecnologia, lo Sponsee si impegna a mantenere riservate, e a far si che ciascuno dei suoi rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori, compresa l’eventuale Agenzia di cui al punto 3.3 del presente Contratto, mantengano riservate, tutte le informazioni riservate e/o le informazioni oggetto di privativa di Amgen (“Informazioni Confidenziali” e/o “Informazioni Oggetto di Privativa”) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, know-how, segreti commerciali e ogni altro dato sia tecnico che non tecnico, segreti e informazioni riguardanti i prodotti, l'organizzazione e le procedure interne di Amgen e/o del Gruppo Amgen,
strategie societarie, contenuto di discussioni o delibere di organi amministrativi o sociali, piani industriali e simili, informazioni di terzi, ricevuti da o rivelati dal Gruppo Amgen allo Sponsee in qualsiasi forma o che risultino dall'adempimento di questo Contratto, per la durata dello stesso ed i successivi 5 (cinque) anni. Lo Sponsee non rivelerà a terzi, né utilizzerà per qualsiasi fine differente da quanto previsto nel presente Contratto, e si impegna a far si che ciascuno dei suoi rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori, compresa l’eventuale Agenzia di cui al punto 3.3 del presente Contratto, non rivelino a terzi né utilizzino per fini differenti da quelli previsti nel presente Contratto, le Informazioni Confidenziali e/o le Informazioni Oggetto di Privativa, senza previo consenso scritto da parte di Amgen. Lo Sponsee si impegna a richiedere a tutti i predetti rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori, compresa l’eventuale Agenzia il rispetto degli impegni previsti dal presente Contratto e, in particolare del presente articolo.
8.3 Senza pregiudizio di quanto sopra, lo Sponsee non avrà l’obbligo di mantenere confidenziali e di non utilizzare quella parte delle Informazioni Confidenziali che (i) sia o divenga in seguito generalmente fruibile dal pubblico, attraverso l’uso, la pubblicazione o simili, senza colpa alcuna dello Sponsee (ii) sia ottenuta da un terzo che, libero da obblighi di riservatezza, aveva per legge diritto di svelare la stessa allo Sponsee (iii) sia già in possesso dello Sponsee come attestato da documenti scritti della stessa, in data precedente al ricevimento delle stesse da Amgen, o (iv) lo Sponsee sia per legge obbligato a divulgare, a condizione che lo Sponsee fornisca ad Amgen un tempestivo preavviso scritto e si coordini con la stessa al fine di limitare l’oggetto di tale divulgazione obbligatoria.
8.4 Lo Sponsee restituirà, o farà restituire da parte dei suoi collaboratori ed in particolare dell’ Agenzia di cui al punto 3.3, immediatamente ad Amgen, su richiesta scritta della stessa (ma in ogni caso a seguito della cessazione del presente Contratto per qualsiasi motivo), le Informazioni Confidenziali e/o le Informazioni Oggetto di Privativa in forma tangibile, comprese le copie in qualsiasi forma, e cancellerà le suddette informazioni contenute in dischi o memorie magnetiche o ottiche, a meno che tale cancellazione sia vietata dalla legge. In ogni caso, lo Sponsee e/o l’Agenzia di cui al punto 3.3 avranno il diritto di trattenere una copia delle suddette informazioni a fini dei propri registri contabili, se richiesto dalla legge.
8.5 Le Parti riconoscono inoltre che lo Sponsee, per la durata del presente Contratto, non divulgherà ad Amgen nessuna informazione che sia confidenziale e/o oggetto di privative industriali dello Sponsee o di terzi.
Art. 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
9.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente art.8, con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte consente esplicitamente all’altra Parte l’inserimento dei propri dati personali, ai sensi della normativa sulla Privacy, nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all’altra Parte di comunicare i propri dati personali a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del presente Contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
9.2 Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla normativa sulla privacy applicabile ed in particolare del diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei rispettivi dati personali.
9.3 Lo Sponsee, anche per tramite dell’Agenzia da esso eventualmente incaricata ai sensi dell’art. 3.3 del presente Contratto, si impegna a richiedere ed ottenere da ciascuno dei partecipanti al Progetto, il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti al presente Contratto, nonché per la loro comunicazione allo Sponsor qualora previsto o necessario ai fini dell’esecuzione del presente Contratto.
Art. 10 – FORO COMPETENTE – LEGGE APPLICABILE
10.1 Le Parti stabiliscono che tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e cessazione, non risolvibili in via amichevole, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
10.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile.
Art. 11 – DICHIARAZIONI E GARANZIE ANTI-CORRUZIONE ED EX D. LGS. 231/2001
11.1 Lo Sponsee dichiara, garantisce e pattuisce che, per tutta la durata del presente Contratto: (1) lo Sponsee, ed, al meglio della sua conoscenza, i propri titolari, direttori, dirigenti e dipendenti, o qualunque agente, rappresentante, subcontraente o altra terza parte che agisca per o su incarico dello Sponsee (collettivamente, “Rappresentanti”), si asterranno, sia direttamente sia indirettamente, dall’offrire, pagare, promettere di pagare qualunque cosa di valore, o autorizzare una tale offerta, promessa o pagamento, a qualunque individuo o entità allo scopo di ottenere o garantire affari o qualsiasi vantaggio improprio in relazione al presente Contratto, o che in altro modo violerebbe qualunque legge applicabile, regola e regolamento concernente o riguardante la corruzione di pubblici ufficiali o tra privati (“Leggi Anti- Corruzione”), (2) tutti i libri sociali, i documenti contabili, le registrazioni e le fatture dello Sponsee connessi al presente Contratto o connessi a qualunque lavoro svolto per o su incarico di Amgen sono e saranno completi e accurati; e che (3) Amgen ha facoltà di risolvere il presente Contratto (a) qualora lo Sponsee o i Rappresentanti dello Sponsee non osservino le Leggi Anti-Corruzione o la presente disposizione, o (b) qualora Amgen ritenga in buona fede che lo Sponsee o i Rappresentanti dello Sponsee abbiano violato, intendano violare o abbiano causato una violazione delle Leggi Anti-Corruzione. Qualora Amgen richieda una certificazione di conformità da parte dello Sponsee, Amgen avrà inoltre la facoltà di risolvere il presente Contratto se (1) lo Sponsee non ottiene una certificazione di conformità; (2) tale certificazione non risulta veritiera o accurata; ovvero (3) lo Sponsee non rispetta i termini di tale certificazione.
11.2 Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto e di essersi conformate a quanto disposto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegnano ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo, a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso. Lo Sponsee si impegna inoltre a segnalare all’Organismo di Vigilanza di Amgen, a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi al seguente indirizzo, Xxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx (XX) alla c.a. dell’Organismo di Vigilanza, qualsivoglia atto, fatto o situazione che, a suo giudizio, possa comportare un rischio di reato ex D.Lgs 231/2001, inerente a qualsivoglia attività e/o processo operativo di cui il medesimo Sponsee sia venuta a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Xxxxxxxxx. L’inosservanza da parte di alcuna delle Parti di tale impegno è considerato dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. che legittima la Parte non inadempiente a risolvere il Contratto con effetto immediato, salvo il risarcimento di eventuali danni.
Art. 12 – DICHIARAZIONE AI FINI PRIVACY ED OBBLIGHI DI TRASPARENZA NEI TRASFERIMENTI DI VALORE
12.1 Trattamento dei dati personali. L’amministrazione e la gestione del presente Contratto da parte di Amgen potrebbe comportare la raccolta ed il trattamento di informazioni personali relative allo Sponsee. Tali informazioni personali comprendono dati non-sensibili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo il nome, i dettagli di contatto, le coordinate bancarie (nel caso in cui sia prevista l’effettuazione di un pagamento) ed il contenuto del presente Contratto. Per tutta la durata del presente Contratto Amgen effettuerà il trattamento dei dati personali in tutti i casi in cui ciò si renda necessario al fine di ottemperare ad obblighi di legge (es: obblighi di natura fiscale). Le predette informazioni potranno essere trasferite a terzi ai fini dell’esecuzione del presente Contratto (ad esempio, agenzie logistiche, congressuali ecc.). Il trasferimento di dati personali in Paesi che non presentano adeguati livelli di protezione è effettuato utilizzando misure di sicurezza appropriate come le Standard Contractual Clauses. Per maggiori informazioni in relazione a tali misure di sicurezza, è possibile contattare il Data Protection Officer di Amgen al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxx.xxx. Amgen è un’azienda multinazionale con sede principale negli Stati Uniti e gestisce data centers in tutto il mondo, inclusi l’Unione Europea e gli Stati Uniti. Amgen può trattare i dati personali in database globali ai quali può accedere il personale autorizzato di Amgen in tutto il mondo. Il trasferimento di informazioni personali tra le società del Gruppo Amgen è effettuato in conformità alle leggi vigenti e alle regole interne applicabili nell’ambito dei rapporti infragruppo (Binding Corporate Rules – “BCRs”). Le BCRs sono consultabili al seguente link xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxx/ , dove è possibile reperire ogni informazione utile, ivi comprese le modalità di segnalazione relative a qualsiasi trattamento dei dati personali in violazione delle BCRs.
Per qualsiasi richiesta o domanda relativa all'esercizio dei diritti di accesso, correzione, cancellazione, così come all’esercizio del diritto alla portabilità dei dati personali, entro i limiti previsti dalla legge, si prega di contattare il Data Protection Officer di Amgen al seguente indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxx.xxx.
Indipendentemente dal Paese nel quale i dati verranno raccolti o trasferiti, Amgen compirà ogni ragionevole sforzo, in conformità agli standard industriali applicabili, affinché la riservatezza dei dati personali trattati venga salvaguardata.
Nel caso ritenga che ci sia stata una violazione dei diritti in materia di privacy, potrà presentare un reclamo al Data Protection Officer di Amgen al seguente indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxx.xxx ovvero direttamente al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
12.2 Trasparenza. Anche in deroga a quanto eventualmente disposto dal presente Contratto, lo Sponsee riconosce ed accetta che, nei limiti di quanto richiesto o necessario per adempiere agli obblighi di legge o derivanti dall’applicazione di codici deontologici in relazione a doveri di trasparenza (di seguito “Normativa sulla Trasparenza”) nei trasferimenti di valore, Amgen o altra competente società del Gruppo Amgen, avrà il diritto di rendere pubbliche le informazioni riguardanti lo Sponsee ed il presente Contratto e che tali informazioni potranno includere, ma non essere limitate a, le seguenti: ammontare dei pagamenti o di altri trasferimenti di valore effettuati in favore dello Sponsee e/o effettuati da parte dello Sponsee ad operatori sanitari, istituzioni sanitarie, ed altre persone o enti soggetti alla Normativa sulla Trasparenza (ciascuno definito come “Soggetto alla Trasparenza”). Lo Sponsee dichiara ed accetta di rispondere sollecitamente e di cooperare in buona fede in relazione a qualunque ragionevole richiesta avanzata da Amgen in tema di raccolta di informazioni, quale ad esempio la compilazione di moduli e la presentazione di informazioni in uno specifico formato indicato da Amgen, conformemente alla Normativa sulla Trasparenza. Se richiesto dalla
legge, lo Sponsee si impegna ad informare il Soggetto alla Trasparenza, utilizzando il Form allegato al presente Contratto quale Allegato 4, circa ogni pubblicazione di dati, trasferimento degli stessi e circa gli obblighi relativi al trattamento riportati nel presente Contratto, nonché a notificare tali informazioni al Soggetto alla Trasparenza con sufficiente anticipo.
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla Normativa sulla Trasparenza, lo Sponsee riconosce ed accetta che il Soggetto alla Trasparenza dovrà fornire il proprio consenso scritto alla pubblicazione dei dati allo stesso riferibili relativi alle attività previste dal Contratto.
Art. 13 – DIVIETO DI CESSIONE
Il presente Contratto, salvo che per quanto in esso espressamente previsto, non potrà in alcun modo essere ceduto o conferito a terzi da ciascuna delle Parti, parzialmente o interamente, direttamente o indirettamente, senza previo consenso scritto dell'altra Parte.
ART. 14 – DISPOSIZIONI GENERALI
14.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.
14.2 Questo Contratto, inclusi i suoi Allegati, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo, comunicazione, dichiarazione e garanzia, sia scritta che orale, tra le Parti.
14.3 Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente Contratto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna Parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, e che di conseguenza non sono applicabili ed invocabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
14.4 In caso di difformità tra quanto previsto nel testo del presente Contratto e quanto previsto in alcuno dei suoi Allegati, sarà il primo a prevalere.
14.5 L’eventuale invalidità o nullità di una o più clausole del Contratto non importa la nullità dell’intero Contratto.
14.6 La rinuncia di una delle Parti ad un diritto qualsiasi sancito nel presente Contratto, o a perseguire una qualsiasi inadempienza o violazione dell'altra Parte, non sarà in nessun modo considerata una rinuncia dei diritti relativi al Contratto o limitazione del suo diritto di far rispettare gli obblighi assunti dall'altra Parte con il Contratto.
14.7 E’ a carico dello Sponsor la spesa relativa all’imposta di bollo di cui al Contratto.
14.8 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita se effettuata ai seguenti recapiti:
per lo Sponsor:
presso Xxxxx Xxx a socio unico
Via: Xxxxxx Xxxxxxx, 6 – 00000, Xxxxxx all’attenzione di Xxxxx Xxxxxxx
Tel. 02 - 000000000
Fax 00-000000000
per lo Sponsee
presso Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari Viale: S. Xxxxxx n. 10 – 00000 Xxxxxxx
all’attenzione del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Tel. 0000000000
Email: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
14.9 Formano parte integrante del presente contratto i seguenti Allegati:
1. Progetto;
2. Corrispettivo e modalità di pagamento;
3. Logo Amgen e caratteristiche della sponsorizzazione;
*
Letto, confermato e sottoscritto
Milano, ………………… Sassari, ……………….
Per lo Sponsor Per lo Sponsee
Direttore Business Unit Chronic Disease Il Commissario Straordinario f.f.
Xxxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Allegato 1 – Progetto
“PREVENZIONE SECONDARIA ED OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE AMBULATORIALE DEI PAZIENTI AFFETTI DA CARDIOPATIA CRONICA”
La cardiopatia ischemica è la causa più frequente di mortalità e morbilità. Il miglioramento del trattamento della fase acuta e l’implementazione delle misure di prevenzione secondaria, inclusa la profilassi antitrombotica e la terapia ipolipemizzante, hanno permesso di ottenere una netta riduzione della mortalità cardiovascolare aumentando, tuttavia, il numero di pazienti affetti da cardiopatia ischemica cronica con o senza disfunzione ventricolare.
Nell’ultimo decennio, di pari passo al miglioramento in ambito diagnostici-terapeutico si è assistito ad un radicale cambiamento delle caratteristiche cliniche del paziente affetto da cardiopatia cronica: l’età media si è notevolmente innalzata e più numerose sono diventate le comorbilità. Inoltre, la prescrizione di molti farmaci di recente introduzione si è complicata rendendo necessaria l’adozione di piani terapeutici specifici. Questi cambiamenti hanno un impatto significativo sul livello di competenza necessario al personale medico ed infermieristico così come sui tempi medi necessari per una corretta gestione clinica del paziente.
Proprio nella direzione di una ottimizzazione della gestione del paziente cronico va inteso il nuovo modello di cura basato sulla creazione di Percorsi Assistenziali Integrati. Tale percorso consente al paziente di scegliere il Gestore che prenderà in carico i suoi bisogni di salute e che con lui sottoscriverà un “Patto di Cura” di validità annuale con successiva redazione del PAI specificamente, in base alle specifiche necessità cliniche, per ogni cittadino viene redatto un “piano di Assistenza Individuale” (PAI), anch’esso di validità annuale, che consente tutte le prescrizioni necessarie alla gestione delle patologie croniche di cui è affetto. Anche l’adozione di questa innovazione nella cura e gestione del paziente, pur rappresentando un indubbio progresso, nella gestione delle cure, potrà comportare, almeno in fase iniziale, un incremento del carico lavorativo per l’attuazione delle nuove modalità di presa in carico e il possibile incremento del numero di pazienti cardiopatici cronici.
Si rende quindi necessario un miglioramento dei processi di gestione del follow-up ambulatoriale dei pazienti cardiopatici cronici afferenti alla S.C. Cardiologia Clinica ed Interventistica. Tale casistica comprende per la maggior parte pazienti affetti da insufficienza cardiaca, cardiopatia ischemica cronica, fibrillazione atriale. Come già enunciato, le problematiche principali che si devono affrontare, con questi pazienti sono riassumibili nelle seguenti:
a. Aumento della numerosità dei pazienti, anche in rapporto alla messa in atto dei PAI;
b. Aumento della complessità dei pazienti, per l’aumento della loro età media e maggiore numero di comorbilità;
c. Aumento della complessità delle procedure prescrittive (Piani Terapeutici, controlli necessari prima della prescrizione nuovi farmaci).
Per far fronte a queste esigenze, proponiamo un progetto di prevenzione secondaria ed ottimizzazione della gestione clinica ambulatoriale dei pazienti affetti da cardiopatia cronica, della durata di 12 mesi. Momenti qualificanti di questo progetto saranno i seguenti:
a. Gestione di un ambulatorio dedicato per la prevenzione secondaria della cardiopatia ischemica;
b. Organizzazione di iniziative pubbliche di sensibilizzazione riguardo all’impatto territoriale delle cardiopatie croniche e la loro prevenzione.
Tali nuove attività appaiono affrontabili attraverso le seguenti opzioni, naturalmente previa acquisizione delle somme necessarie tramite sponsorizzazione:
1) inserimento di due medici dedicati alla gestione dell’ambulatorio suddetto e alle attività previste dal progetto, operanti per 18 ore/settimana;
2) riconoscimento ai Dirigenti Xxxxxx afferenti alla S.C. “Cardiologia Clinica ed Interventistica” nel rispetto del debito orario mensile istituzionalmente dovuto, del compenso orario di € 60,00/h lordi onnicomprensivi, al fine di gestire l’ambulatorio dedicato.
Per il completamento del progetto nei termini sopra indicati è necessario un importo pari a 30.000 euro annui al netto dell’IVA.
L’Ente si impegna a riportare il logo degli sponsor in tutto il materiale prodotto per questo progetto, es. opuscoli informativi, la documentazione relativa al progetto in oggetto e a dare visibilità agli sponsor nelle iniziative pubbliche che verranno organizzate e conferenze stampa ad avvio delle attività. Inoltre l’Ente condividerà in forma aggregata i dati relativi ai benefici apportati dal progetto ai pazienti ed al Sistema Sanitario, con riferimento ai seguenti indicatori, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy GDPR 679/2016.
• Numero di pazienti che hanno beneficiato del servizio
• % di pazienti che hanno continuato a beneficiare nel corso dei 12 mesi del servizio
• Risultati del questionario di gradimento del servizio somministrato ai pazienti.
Gestione dei costi del Progetto
La somma pari ad € 30.000 (trenta mila euro al netto dell’I.V.A.) dovrà essere ripartita come di seguito specificato, salvo eventuali modifiche che dovranno essere debitamente comunicate allo sponsor:
- € 27.000 (ventisettemila euro/00) per acquisizione tramite apposita procedura selettiva di n. 1 Dirigente Medico specialista in Cardiologia o in alternativa per il riconoscimento ai Dirigenti Medici afferenti alla
S.C. “Cardiologia Clinica ed Interventistica”, nel rispetto del debito orario mensile istituzionalmente dovuto, del compenso orario di € 60,00/h lordi onnicomprensivi, al fine di gestire l’ambulatorio dedicato;
- € 3.000 (tremila euro/00) per organizzazione iniziative Pubbliche (convegni/congressi/conferenze), Materiale informativo (opuscoli, manifesti etc.)
Allegato 2 - Corrispettivo e modalità di pagamento
Il contributo per la realizzazione del Progetto di cui al presente Contratto è pari ad un importo complessivo di Euro 30.000,00 (TRENTAMILA,00), oltre IVA, da corrispondersi in un’unica soluzione mediante bonifico bancario – con pagamento alla sottoscrizione del presente contratto entro 60 giorni data fattura. Il bonifico/versamento dovrà essere effettuato sul conto Banco di Sardegna Agenzia 1: IT 75E010151720100070188747
La fattura dovrà essere intestata a
Amgen S.r.l., Xxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx P.IVA e CF: 10051170156
ed inviate in formato elettronico XML, in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (“Legge di bilancio 2018”), indicando il codice destinatario di 7 caratteri PR4AG6C.
Le fatture dovranno inoltre precisare il numero d’Ordine (preventivamente comunicato dallo sponsor) e l’IVA, indicata come voce distinta.
La non conformità delle fatture a quanto precede ne comporterà la loro restituzione allo Sponsee con conseguente decorso dei termini di pagamento dalla fine del mese in cui la fattura, completa dalle precitate indicazioni, sarà pervenuta ad Amgen.
Eventuali informazioni inerenti lo status dei pagamenti potranno essere richieste telefonicamente al numero verde 800 979 216, o inviando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica xx_xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.
Allegato 3 - Logo Amgen e caratteristiche della sponsorizzazione
Lo Sponsee, nell’ambito del Progetto descritto nell’Allegato 1, si impegna a riportare in ogni pubblicazione, locandina, poster, sia cartaceo che digitale, la seguente dicitura “Grazie al sostegno non condizionante di [INSERIRE LOGO AMGEN]”.
Le modalità operative delle citazioni e dei riferimenti sopra descritti, compresi i loghi e le eventuali scritte aggiuntive potranno essere meglio concordate tra le Parti.
Lo Sponsee, nella divulgazione e promozione del marchio di Amgen si impegna ad utilizzare il logo di seguito riportato:
La pubblicizzazione del progetto e la visibilità del logo Amgen verranno effettuate con le seguenti modalità:
Presenza del logo di Amgen al fianco del logo dello Sponsee in ogni documento relativo al Progetto, tra cui ad esempio:
✓ Opuscolo informativo e/o volantini riguardanti i fattori di rischio cardiovascolare e la correzione dello stile di vita;
✓ Comunicazione sul sito dell’AOU Sassari per informare i pazienti dell’ambulatorio dedicato alla gestione dei fattori di rischio cardiovascolare
Lo Sponsee, nell’ambito del Progetto, si impegna inoltre a condividere con lo Sponsor i dati, in forma aggregata ed anonima, relativi ai seguenti indicatori che misurano il beneficio apportato dal servizio ai pazienti e al servizio sanitario – tali dati saranno condivisi al termine dei 12 mesi del servizio:
✓ Numero di pazienti che hanno beneficiato del servizio
✓ Percentuale di pazienti che hanno continuato a beneficiare nel corso dei 12 mesi del servizio
✓ Risultati del questionario di gradimento del servizio somministrato ai pazienti