LOTTO N. 6
LOTTO N. 6
POLIZZA DI ASSICURAZIONE TRASFERTA PROTETTA
La presente polizza è stipulata tra
Università degli Studi di Siena Xxx Xxxxxx xx Xxxxx, 00
00000 Xxxxx
P. IVA 00273530527
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
. |
. |
Effetto: | dalle ore 24.00 del 30/12/2017 |
Cessazione: | alle ore 24.00 del 30/12/2020 |
Scadenza anniversaria | al 30/12 di ogni anno |
Premio lordo annuale | €…................................................ |
Definizioni
ASSICURATO | Ogni persona autorizzata dalla Contraente a viaggiare per conto della stessa nello svolgimento di missioni istituzionali, a condizione che il viaggio sia effettuato all’Estero. E’ considerato Assicurato la Contraente ove in polizza sia previsto un indennizzo per un danno subito dalla stessa. |
ASSICURAZIONE | Il presente contratto di Assicurazione. |
BROKER | L’intermediario che ai sensi dell’art. 109, comma 2 lettera b), del X.Xxx. 209/2005 abbia ricevuto o riceva mandato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto. |
CENTRALE OPERATIVA DI ASSISTENZA | La struttura, in funzione tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza, su richiesta dell’Assicurato. |
COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA | Si intendono quelle condizioni di salute che richiedano la permanenza in ospedale le cui diagnosi sono distinte dalla gravidanza, ma sfavorevolmente condizionate dal concepimento e/o causate dalla gravidanza stessa. Queste condizioni includono nefriti, nefrosi, scompensi cardiaci, minaccia d’aborto e condizioni mediche e chirurgiche simili o di gravità paragonabile. La definizione Complicazione della Gravidanza include anche il taglio cesareo, la gravidanza extra-uterina e l’aborto spontaneo. Nelle complicazioni della gravidanza non sono incluse le manifestazioni neurovegetative del primo trimestre, l’iperemesi gravida, la pre-eclampsia e quelle condizioni associate alla gestione di una gravidanza difficile che non costituiscono una complicazione nosologica distinta dalla gravidanza stessa. |
CONTRAENTE | Università degli Studi di Siena |
DENARO | Monete, banconote, lettere di credito, carte di voucher, credito/debito/revolving, carte telefoniche, vaglia postali, traveller cheques, buoni benzina purché il tutto sia in possesso dell’Assicurato nella misura strettamente necessaria per gli spostamenti, i pasti, la sistemazione alberghiera e le spese personali durante il Viaggio Assicurato. |
DIPENDENTE | Il soggetto che svolge attività lavorativa per conto dell’Università degli Studi di Siena |
ESTERO | Mondo intero. Escluso il Paese di Residenza Principale. |
FAMILIARE DIRETTO | Il coniuge, figlio/a, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore o conviventi (purché risultanti da regolare certificazione) dell’Assicurato. |
FRANCHIGIA | Parte del danno liquidabile che rimane a carico dell’Assicurato. |
INDENNIZZO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
INFORTUNIO | E' considerato infortunio l'evento che sia dovuto a causa fortuita violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. |
MALATTIA | Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile e che avvenga durante il viaggio dell’Assicurato. |
MEDICO | Laureato in medicina ed in possesso di abilitazione all’esercizio della professione medica. Il medico non può essere l’Assicurato o una persona che ha una relazione di parentela con l’Assicurato |
OSPEDALE-ISTITUTO DI CURA | L’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati al ricovero di malati. Restano esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, le case di riposo, gli istituti di recupero per tossicodipendenti o alcolizzati, gli istituti per persone affette da malattie mentali o disordini caratteriali e/o istituti simili. |
PAESE DI RESIDENZA PRINCIPALE | Lo Stato nel quale l’Assicurato risiede stabilmente o ha fissato la propria dimora abituale. |
POLIZZA | Il documento che prova l’Assicurazione |
RISCHIO | La possibilità che si verifichi il sinistro. |
SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. |
SITUAZIONE DI CRISI | La situazione che si verifica quando le autorità competenti del paese di residenza dell’Assicurato consigliano formalmente di evitare viaggi nel paese ospitante in cui si trova l’Assicurato o di procedere ad una immediata evacuazione dallo stesso, per una delle seguenti cause quando le medesime siano completamente fuori dal controllo di Contraente o Assicurato: -espulsione dell’Assicurato o sua dichiarazione quale persona non gradita da parte delle Autorità del paese ospitante; - scoppio di insurrezione o rivolta civile nel paese ospitante; - scoppio di un conflitto militare che coinvolge il paese ospitante; -attacco terroristico posto in essere nel paese ospitante che abbia causato vittime; - l’inizio di un’epidemia nel paese ospitante; - l’accadimento di calamità naturali nel paese ospitante che abbia causato vittime |
TERZI | Qualunque persona non rientrante nella definizione di “Familiare diretto” |
VETTORE COMUNE | Vettore Comune si intende ogni mezzo di trasporto di acqua, terra, aria che operi sotto licenza per il trasporto di passeggeri |
VIAGGIO DI LAVORO (o VIAGGIO DI LAVORO | Viaggio di lavoro effettuato all’estero per conto ed in relazione agli affari della Contraente e da questi espressamente autorizzato. Il Viaggio di |
ASSICURATO) | Xxxxxx inizia quando l’Assicurato lascia l’abituale posto di lavoro e/o la sua residenza e termina quando lo stesso fa rientro in uno di tali luoghi. |
Capitolo 1 – Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 X.X
Xxx. 0 - Xxxxxx dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2020.
Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2020.
Nell’ipotesi in cui la normativa di riferimento - in vigore alla data di scadenza della presente polizza - lo consenta, il Contraente ha la facoltà altresì ove lo ritenga conveniente, di notificare il rinnovo del contratto per una durata massima di tre anni con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza.
E’ però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.
La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 6, alle condizioni e nelle modalità di cui al paragrafo 6.3.
E' altresì riconosciuta al Contraente la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R. (o PEC), nei seguenti casi:
mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Provincia che abbiano incidenza sull’esecuzione del servizio;
qualora venga meno per la Provincia il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dall’attività legislativa, nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio;
per motivi di interesse pubblico.
Art. 4 – Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia
Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 31/12/2017 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.
Relativamente alle Categorie impostate sul numero degli assicurati il Contraente è esonerato dall'obbligo della comunicazione delle inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell'anno; le stesse si intendono pertanto automaticamente comprese e/o escluse.
Di tali variazioni si terra conto in sede di regolazione conteggiando il 50% dei premi derivanti dalla differenza fra premi anticipati e premi consuntivi.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e ritenuta corretta.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
Art. 6 – Recesso della Società
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).
Art. 6.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 6.1 e 6.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 6.1 e 6.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 6 (sei) mesi (c.d. “proroga tecnica”).
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 15 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 17 – Rinuncia alla surrogazione
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surrogazione che potesse competerle per l'art.1916 C.C.
Art. 18- Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti
degli obblighi contrattuali.
Art. 19 - Coassicurazione e Delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c.
- la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 20 – Xxxxxxxx Xxxxxx (opzionale)
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al broker incaricato, [Denominazione e Ragione Sociale] con sede operativa in …………………….. - Via …………………….., n……. -Tel. Fax:
…………………….., iscritto al RUI al n°…………………………
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Art. 21– Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Capitolo 2 – Oggetto dell’Assicurazione
2.1 Operatività delle coperture
Tutte le coperture assicurative descritte nel presente contratto sono garantite solo mentre l’Assicurato sta compiendo un Viaggio di Lavoro. Le coperture iniziano dal momento in cui l’Assicurato lascia la sua abitazione o il luogo di lavoro, qualsiasi cosa accada per ultima, e proseguono per la durata del viaggio, fino al ritorno alla sua abitazione o sul luogo di lavoro, qualsiasi cosa accada per prima. Le coperture saranno in vigore per tutto il Viaggio di Lavoro Assicurato a condizione che il viaggio non duri oltre 365 giorni.
Non rientra nella definizione di “Viaggio di Lavoro Assicurato” il viaggio normale ed abituale dall’abitazione dell’Assicurato al suo luogo di lavoro e viceversa.
Capitolo 3 – Assistenza: Modalità Operative
3.1 Premessa
La Centrale Operativa di Assistenza della Società ha il compito di fornire le informazioni ed eseguire le altre prestazioni previste dal presente contratto e di coordinare la gestione dei ricoveri ospedalieri e delle emergenze mediche nei casi previsti in Polizza.
Nel caso in cui l’Assicurato subisca un Infortunio o si manifesti una malattia nel corso di un Viaggio di Lavoro Assicurato, la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà ed effettuerà le prestazioni descritte nei successivi capitoli.
Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente Polizza verranno rimborsate solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. In tal caso graverà sull’Assicurato l’onere di provare l’urgenza delle spese effettuate e l’impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza.
3.2 Modalità di richiesta intervento della Centrale Operativa di Assistenza
Nel caso di un ricovero in Ospedale o di un'emergenza medica, la Contraente, l'Assicurato, un Familiare, una persona che viaggia con lui, o l'autorità o l'ente medico che lo hanno in cura, devono mettersi immediatamente in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza, per verificare la copertura assicurativa e organizzare le cure mediche opportune.
Al momento della richiesta l’Assicurato dovrà fornire all’operatore i propri estremi identificativi:
- Cognome e Nome;
- Numero della Card o Numero di Polizza;
- Recapito telefonico del luogo di soggiorno all’estero;
- Indirizzo del luogo di soggiorno all’estero;
Dopo questo contatto preliminare, l'équipe medica della Centrale Operativa di Assistenza, consultandosi con il medico o i medici che hanno in cura l'Assicurato e/o con il medico o i medici abituali dell'Assicurato, deciderà quali siano i mezzi di trasporto medico e/o l’Ospedale o l’Istituto di Cura e/o le cure mediche più idonei in relazione alle sue condizioni.
Nel caso di un ricovero ospedaliero conseguente ad un infortunio o una malattia coperti dalla polizza e segnalato alla Centrale Operativa di Assistenza, questa pagherà le spese di trasporto direttamente all'Ospedale e/o all'Istituto di Cura che ha organizzato il trasporto medico. Tutti gli altri tipi di spese mediche devono essere anticipatamente pagate dall'Assicurato, che dovrà conservare tutte le opportune ricevute al fine di ottenere il rimborso dalla Società al suo ritorno nel Paese di residenza principale.
In caso di ricovero in Ospedale, la Centrale Operativa di Assistenza prenderà in carico direttamente i costi, anticipandoli, unicamente nel caso in cui ciò si renda necessario per l’ammissione dell’Assicurato nella struttura ospedaliera.
Quando i costi di trasporto dell'assicurato vengono pagati dalla Società l’Assicurato dovrà restituire alla stessa i biglietti di trasporto non utilizzati.
Capitolo 4 – Spese Mediche
4.1 Spese mediche
La Società rimborserà le spese mediche documentate dall’Assicurato e sostenute dallo stesso a causa di un Infortunio occorso o di una Malattia manifestatasi durante un Viaggio Assicurato all’Estero, in seguito al ricovero in Ospedale, o comunque in connessione con le cure ricevute presso una struttura sanitaria/studio medico segnalati dalla Centrale Operativa.
Le spese mediche coperte sono quelle indicate dal Medico che ha prestato assistenza all’Assicurato e includono:
· prestazioni mediche ed anestesiologiche;
· ricovero ospedaliero e uso di una sala operatoria;
· esami diagnostici, di laboratorio e per immagini;
· servizi di autoambulanza;
· medicinali.
Verranno rimborsate o tenute a carico della Società le spese sostenute all’Estero durante il Viaggio Assicurato entro 365 giorni dalla data dell’infortunio o della manifestazione della malattia.
In caso di ricovero in Ospedale, la Centrale Operativa di Assistenza, prenderà in carico direttamente i costi, anticipandoli, unicamente nel caso in cui ciò si renda necessario per l’ammissione dell’Assicurato nella struttura ospedaliera.
Nel caso di un ricovero in ospedale o comunque di un'emergenza medica che comporti la necessità di prestazioni mediche, l'Assicurato, una persona che viaggia con lui, o l'autorità o l'ente medico che lo ha in cura, devono mettersi immediatamente in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza, per verificare la copertura assicurativa e organizzare le cure mediche opportune.
Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'Assicurato nei casi sopra elencati verranno rimborsate solo se preventivamente approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salve le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. In tal caso graverà sull’Assicurato l’onere di provare l’urgenza delle spese effettuate e l’impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza.
4.2 Spese di viaggio d’emergenza
In caso di prolungamento del soggiorno dell’Assicurato e ritardo del rimpatrio a causa di particolari condizioni cliniche, certificate dal medico curante in loco, tali che ne sconsigliano il trasporto, la Centrale Operativa di Assistenza per conto della Società rimborserà all’Assicurato sino a € 200,00 al giorno le spese di albergo sostenute in loco sino a che il rimpatrio non sia fattibile.
In tal caso, ove un dipendente della Contraente che viaggiava con l’Assicurato resti con lo stesso per assisterlo, il rimborso verrà esteso alle spese alberghiere e del costo di rimpatrio sostenute dal predetto dipendente fino alla concorrenza massima di € 3.500,00; la presente garanzia è valida per un solo dipendente della Contraente, non essendo oggetto di copertura le spese sostenuta da ulteriori dipendenti.
4.3 Invio di farmaci essenziali
La Centrale Operativa di Assistenza provvederà, per conto della Società, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali, all’inoltro a destinazione di farmaci (registrati in Italia) indispensabili all’Assicurato per il proseguimento di una terapia, nel caso in cui quest’ultimo non possa disporre di detti farmaci in loco o gli sia impossibile procurarli od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo dei medicinali è a carico dell’Assicurato.
4.4 Trasporto ad un centro ospedaliero
Qualora a seguito di Infortunio o Malattia, l’Assicurato necessiti di trasferimento presso un Ospedale, la Centrale
Operativa di Assistenza provvederà ad organizzare il trasporto dell’Assicurato sino alla più vicina struttura medica attrezzata per le cure del caso. In base alle condizioni cliniche dell’Assicurato e a insindacabile giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa di Assistenza, il trasporto avverrà con aereo sanitario, aereo di linea, vagone letto, cuccetta 1° classe, autoambulanza o altro mezzo ritenuto idoneo. Durante il trasporto, se necessario, l’Assicurato sarà assistito da medici e/o infermieri. Tutti i costi sono a carico della Società, restando inteso che la stessa non assume alcuna responsabilità in relazione agli incidenti occorsi nell’ambito del trasporto in Ospedale, limitandosi la Società ad organizzare e pagare i necessari servizi di trasporto, prestati da parti terze operanti in via autonoma.
4.5 Costi di salvataggio e ricerca
Qualora a seguito di Infortunio o Malattia l’Assicurato necessiti l’intervento di una squadra di emergenza per la ricerca e il salvataggio della propria persona da parte di forze di polizia e/o soccorso locali la Società rimborserà fino a € 20.000,00 per i costi eventualmente addebitati all’Assicurato dai soccorritori.
4.6 Rimpatrio sanitario
In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato all’Estero a seguito di Infortunio o Malattia, e di dimissioni dello stesso con necessità di rientro al domicilio nel Paese di Residenza Principale tramite trasporto sanitario, la Centrale Operativa di Assistenza provvederà ad organizzare il rimpatrio. In base alle condizioni cliniche dell’Assicurato e a insindacabile giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa di Assistenza, il trasporto avverrà per mezzo di:
- aereo sanitario;
- aereo di linea;
- vagone letto;
- cuccetta 1° classe;
- autoambulanza;
- altro mezzo ritenuto idoneo.
Durante il trasporto, se necessario, l’Assicurato sarà assistito da medici e/o infermieri. Tutti i costi sono a carico della Società, restando inteso che la stessa non assume alcuna responsabilità in relazione agli incidenti occorsi nell’ambito del trasporto in Ospedale, limitandosi la Società ad organizzare e pagare i necessari servizi di trasporto, prestati da parti terze operanti in via autonoma.
4.7 Rimpatrio della salma e spese funebri
In caso di decesso dell’Assicurato all’Estero, la Centrale Operativa di Assistenza, agendo per conto della Società, organizzerà e sosterrà:
- i costi del rimpatrio della salma dal luogo della morte al luogo di sepoltura nel Paese di Residenza Principale;
- i costi di sepoltura, del feretro necessario al trasporto della salma, trattamenti post-mortem.
I costi del funerale, della cerimonia e della sepoltura o cremazione restano a carico dei familiari dell’Assicurato
4.8 Esclusioni
La Società pagherà solamente le spese per le cure mediche prescritte da un Medico autorizzato o prestate da un ospedale riconosciuto.
L’indennità non sarà fornita per nessun danno risultante interamente o in parte:
1. dall’assunzione da parte dell’Assicurato di qualsiasi farmaco, medicazione o trattamento non prescritto dal Medico;
2. da un tasso di alcol nel sangue dell’Assicurato uguale o superiore a quello fissato dalle leggi del luogo che regolano l’uso di autoveicolo. L’esclusione opera solo quando l’Assicurato è alla guida di un veicolo;
3.da suicidio, tentato suicidio o lesione auto-inflittasi intenzionalmente;
4. da viaggio intrapreso contro il parere di un medico o, in ogni caso, intrapreso con patologie in fase acuta o allo
scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici.
L’indennità inoltre non verrà fornita per spese sostenute per:
a) cure mediche nel Paese di Residenza Principale dell’Assicurato o in Italia;
b) gravidanza eccetto Complicazioni di Gravidanza entro i primi 6 mesi di gestazione;
c) patologie psichiatriche e nevrosi;
d) malattie trasmesse sessualmente, AIDS, infezioni da HIV e infezioni connesse all’AIDS;
e) interventi di chirurgia estetica, fatta eccezione per gli interventi di chirurgia plastica resi necessari da un infortunio coperto dalla polizza;
f) cure di riabilitazione di qualsiasi genere praticate in conseguenza di infortuni o malattie, trattamenti psicoanalitici, soggiorni in una casa di riposo, trattamenti fisioterapici e di disintossicazione;
g) cure oftalmologiche, occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici, cure dentistiche e protesi dentarie;
h) cure prestate da un chiropratico o un osteopata;
i) check-up medici non relativi a una situazione di emergenza medica;
j) vaccinazioni e relative complicazioni.
Capitolo 5 – Tutela Familiari Diretti
5.1 Trasmissione di Messaggi Urgenti
Qualora l’Assicurato che si trovi in stato di necessità sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti ai propri Familiari Xxxxxxx, la Centrale Operativa provvederà per suo conto all’inoltro delle comunicazioni alla famiglia o a persone da lui stesso indicate.
5.2 Biglietti per i Familiari
In caso di ricovero indennizzabile ai sensi del paragrafo 4.1, con almeno 10 giorni di degenza e qualora le condizioni cliniche dell’Assicurato non ne permettano il rimpatrio sanitario e nessun Familiare Diretto adulto sia presente nel luogo di ricovero, la Centrale Operativa di Assistenza, per conto della Società mette a disposizione di un Familiare Diretto un biglietto ferroviario a/r (1° classe) o aereo a/r (classe economica) per raggiungere e assistere l’Assicurato. Sono esclusi i costi di soggiorno del familiare in loco.
5.3 Rientro dei Familiari Xxxxxxx
In caso di Rimpatrio sanitario dell'Assicurato e Rimpatrio della salma, la Centrale Operativa organizzerà e la Società prenderà in carico il rientro (aereo classe turistica o treno 1°classe) dei Familiari Diretti.
5.4 Accompagnamento della Salma
Se, nel caso di decesso dell’Assicurato all’Estero, si ritiene necessaria la presenza sul posto di un Familiare Diretto per l’identificazione del corpo e delle relative formalità per il rimpatrio, la Centrale Operativa organizzerà e la Società prenderà in carico il costo del biglietto aereo classe turistica o treno 1°classe, andata e ritorno, per recarsi sul posto. La presente garanzia vale solo se al momento del decesso dell’Assicurato non si trovava sul posto nessun Familiare Diretto ed è prestata fino ad un massimo di € 200,00 per notte in albergo, massimo sette notti consecutive.
Capitolo 6 – Tutela del Viaggio di Lavoro
6.1 Annullamento del Viaggio di Lavoro
La Società garantisce un indennizzo fino a € 7.500,00 per viaggio in caso di annullamento del Viaggio di Lavoro Assicurato all’Estero.
L’indennizzo è garantito solo se la causa dell’annullamento del viaggio si verifichi prima della data di partenza prevista e successivamente alla prenotazione del viaggio e salvo che non sia stata attivata la garanzia di cui al capitolo 10.
L’indennizzo sarà dovuto esclusivamente se la causa dell’annullamento sia una delle seguenti:
· morte o ricovero improvviso dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio;
· morte o ricovero improvviso di un Familiare Diretto dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio;
· morte o ricovero improvviso della persona con cui l’Assicurato deve effettuare il viaggio o con cui deve incontrarsi durante lo stesso;
· quarantena sanitaria obbligatoria imposta all’Assicurato che deve intraprendere il viaggio;
· convocazione dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio per la partecipazione ad un processo civile o penale in veste di giurato o testimone;
· incendio della dimora abituale dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio tale da renderla inagibile.
L’indennizzo è dovuto solo per le seguenti spese di viaggio giustificate:
· per gli anticipi già pagati e non rimborsabili relativi all’acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere e non coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non recuperabili altrimenti;
· per i pagamenti relativi all’acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere dovuti contrattualmente e non coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non recuperabili altrimenti.
6.2 Modifica del Viaggio di Lavoro
La Società garantisce un indennizzo fino a € 7.500,00 per viaggio in caso di forzata modifica del Viaggio di Lavoro Assicurato all’Estero.
L’indennizzo è garantito solo se la causa della modifica del viaggio si verifichi durante lo svolgimento del viaggio successivamente alla partenza e salvo che non sia stata attivata la garanzia di cui al capitolo 10. Le cause per cui è possibile attivare la presente garanzia sono:
· morte o ricovero improvviso di un Familiare Diretto dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio;
· morte della persona con cui l’Assicurato sta effettuando il viaggio o con cui deve incontrarsi durante lo stesso;
· convocazione dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio per la partecipazione ad un processo civile o penale in veste di giurato o testimone;
· incendio della dimora abituale dell’Assicurato che deve intraprendere il viaggio tale da renderla inagibile. L’indennizzo è dovuto solo per le seguenti spese di viaggio giustificate:
· per i pagamenti relativi all’acquisto dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere non goduti e comunque dovuti contrattualmente, a condizione che non siano coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non siano recuperabili altrimenti;
· per i costi aggiuntivi di trasporto e sistemazione alberghiera sostenuti per il rientro nel Paese di Residenza Principale o per il proseguimento del viaggio se non viene effettuato il ritorno nel Paese principale di Residenza.
In alternativa la Centrale Operativa di Assistenza organizzerà, e la Società terrà in carico, il rientro anticipato (treno 1° classe o aereo classe economica) dell’Assicurato per i casi previsti.
6.3 Sostituzione
Nel caso in cui l’Assicurato debba essere rimpatriato a seguito di Infortunio o Malattia, la Centrale Operativa di Assistenza mette a disposizione di un incaricato della Contraente dallo stesso indicato un biglietto ferroviario a/r (1° classe) o aereo a/r (classe economica) per permettere ad un collega di sostituire l’Assicurato nel suo incarico.
6.4 Ritardo del Viaggio di Lavoro
La Società rimborserà fino a € 1.000,00 per Assicurato per ogni ritardo superiore alle 4 ore nella partenza e/o nel rientro di un Viaggio di Lavoro operato da un Vettore Comune, salvo che non sia stata attivata la garanzia di cui al capitolo 10.
In entrambi i casi sarà effettuato il rimborso di:
· qualsiasi biglietto aereo, ferroviario o marittimo già pagato, non utilizzato e non rimborsabile per causa del ritardo verificatosi;
· qualsiasi biglietto aereo, ferroviario o marittimo acquistato in sostituzione del precedente;
· qualsiasi ragionevole spesa verificatasi per i pasti e per l’alloggio necessari a causa del ritardo verificatosi e che non siano stati forniti gratis dal Vettore Comune;
· il costo del trasferimento da e per il luogo di partenza del viaggio operato dal Vettore Comune.
6.5 Cosa fare in caso di Ritardo del Viaggio di Lavoro
In caso di richiesta d’indennizzo per il Ritardo del Viaggio di Lavoro bisognerà trasmettere alla Società, con le ricevute delle spese sostenute:
- certificato del vettore che confermi il ritardo nella partenza e/o arrivo del viaggio;
- la conferma della prenotazione del viaggio o copia della carta d’imbarco o copia del titolo di viaggio convalidato.
6.6 Esclusioni Annullamento e Modifica del Viaggio di Lavoro.
La Società non risarcirà le spese sostenute in conseguenza di:
(a) interruzione del rapporto di lavoro dell’Assicurato con la Contraente dovute a licenziamento, dimissioni, scadenza del contratto di lavoro o cassa integrazione avvenuto entro un mese dalla data di partenza del Viaggio Assicurato.
(b) interruzione del rapporto di lavoro dell’Assicurato con la Contraente dovute a licenziamento, dimissioni, scadenza del contratto di lavoro o cassa integrazione avvenuto successivamente alla partenza del Viaggio Assicurato.
Capitolo 7 – Tutela dei Beni Personali ed Aziendali
7.1 Xxxxxxx, Xxxxx e Danneggiamento
La Società indennizzerà l’Assicurato, entro il limite di € 5.000,00 per Viaggio Assicurato, in caso di:
· furto o rapina documentati dei Beni Personali e/o Aziendali;
· danneggiamento a seguito di tentato furto o rapina dei Beni Personali e/o Aziendali;
· perdita o danneggiamento causati ai Beni Personali e Aziendali dal Vettore Comune.
Verrà pagato il minor valore tra il valore uguale al valore originale in contanti meno il deprezzamento, come determinato dalla Società, e il costo della sostituzione o il costo della riparazione. Verrà applicata una franchigia di € 100,00 per ogni richiesta d’indennizzo.
Il limite di indennizzo di € 5.000,00 si intende unico sia per i Beni Personali che per i Beni Aziendali. I sottolimiti di indennizzo previsti ai successivi articoli 7.2 e 7.3 si intendono a concorrenza del limite unico di € 5.000,00 .
7.2 Beni Personali
Per Beni Personali si intendono il bagaglio e gli effetti personali di proprietà e in possesso dell’Assicurato. Sono inclusi valigie, bauli e bagaglio a mano come anche il loro contenuto. La definizione di Beni Personali non comprende i Beni Aziendali affidati dalla Contraente all’Assicurato e i Documenti di Viaggio come di seguito definiti.
L’indennizzo per i seguenti Beni Personali sarà limitato ad un massimo di € 500,00 per ciascuno dei seguenti oggetti:
· gioielli e preziosi;
· opere d’arte e artigianato;
· orologi;
· apparecchi Elettrici/Elettronici;
· occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici, arti artificiali, denti artificiali o ponti dentali.
7.3 Beni Aziendali
Sono considerati Beni Aziendali oggetto della presente copertura gli oggetti di proprietà della Contraente, o da esso inventariati, affidati durante il Viaggio Assicurato al dipendente Assicurato e facenti parte del suo bagaglio. I
beni devono essere in possesso dell’Assicurato o sotto il suo controllo per poter essere oggetto della presente garanzia.
L’indennizzo per i Beni Aziendali verrà effettuato direttamente alla Contraente Assicurato entro il limite di
€2.000,00 e applicando uno scoperto del 25% con il minimo di €100,00
7.4 Esclusioni Perdita, Xxxxx e Danneggiamento
Restano escluse indennità per perdite, furti o danni a:
(a) documenti e titoli di viaggio salvo quanto disposto al paragrafo 7.6, denaro e carte di credito, azioni e obbligazioni;
(b) qualsiasi bagaglio o effetto personale trasportati in un veicolo. La presente esclusione non è operante per il Vettore Comune.
(c) qualsiasi Bene Personale/Aziendale lasciato incustodito.
Non verranno fornite indennità per ogni danno risultante anche solo in parte da:
· uso e logorio o graduale deterioramento;
· insetti o vermi;
· vizio intrinseco o danno non conseguente a tentato furto o di cui non sia responsabile il Vettore Comune;
· applicazione di leggi, regolamenti o direttive, emanate o date da qualsiasi Governo o Ente Pubblico
· confisca o espropriazione su ordine di un governo o autorità pubblica;
· confisca per distruzione in caso di quarantena o disposizione della dogana;
· trasporto di contrabbando o commercio illegale.
Sono espressamente esclusi dalla garanzia: i campionari; i beni prodotti o distribuiti dalla Contraente assicurato; i beni di proprietà di terzi affidati alla assicurato per riparazioni, test o sostituzioni.
7.5 Cosa fare in caso di Xxxxxxx, Xxxxx e Danneggiamento
In caso di richiesta d’indennizzo:
Se un Bene Personale/Aziendale coperto viene smarrito o danneggiato, l’Assicurato o la Contraente devono:
- notificare il fatto alla Società il prima possibile ;
- intraprendere le azioni necessarie a proteggere, salvare e/o recuperare il Bene Personale/Aziendale assicurato;
- darne immediata notizia al vettore o al depositario che è o potrebbe essere responsabile per la perdita o il danno;
- notificare alla polizia o ad altre autorità in caso di rapina o furto, entro le 24 ore;
- presentare per iscritto alla Società una dichiarazione per richiesta d’indennizzo, che menzioni o comprenda:
- riferimento al numero della polizza;
- le circostanze dettagliate del furto, perdita o deterioramento del Bene Personale/Aziendale;
- la dichiarazione della perdita, furto o deterioramento completata dal vettore se è applicabile, e dal P.I.R. (passenger irregular report – tagliando di reclamo) in originale;
- una lista dei Beni Personali/Aziendali che siano stati perduti o rubati o danneggiati, ed anche la natura del danno;
- la data ed il luogo di acquisto del Bene Personale/Aziendale ed anche la ricevuta e/o fattura proforma per questi oggetti;
- i conti delle riparazioni e le ricevute degli eventuali acquisti fatti;
- documentazione di denuncia rilasciata dalle Autorità di polizia del luogo ove è avvenuto il sinistro e dalle parti responsabili del danno.
Ogni somma pagata dalla Società sarà in eccedenza su ogni ammontare pagato o pagabile dal Vettore Comune o da terzi responsabili per la perdita ed in eccedenza su tutte le altre assicurazioni valide e esigibili.
7.6 Documenti di Viaggio
In caso di perdita, furto o danneggiamento durante il Viaggio di Lavoro di uno o più dei seguenti documenti (“Documenti di Viaggio”):
· documenti d’identità;
· visto per l’ingresso in un Paese;
· titoli di viaggio;
· altri documenti indispensabili per il proseguimento del Viaggio di Lavoro Assicurato;
l’Assicurato sarà indennizzato fino alla concorrenza di € 2.000,00 delle maggiori spese di trasporto e alberghiere sostenute per la sostituzione di quanto sopra previsto. Le spese alberghiere saranno rimborsate con il limite di € 200,00 al giorno. La Centrale Operativa fornirà informazioni su cosa fare in caso di perdita dei documenti ed organizzerà in accordo con l’Assicurato l’eventuale modifica del Viaggio necessaria per la sostituzione degli stessi, se necessaria al proseguimento del Viaggio.
Valgono per quanto applicabili le disposizioni del paragrafo 7.5
7.7 Xxxxxxx Xxxxxxxx
In caso di ritardo del bagaglio durante il Viaggio di Lavoro, la Società rimborserà all’Assicurato la somma per l’acquisto dell’abbigliamento necessario e articoli da toilette fino ad un massimo di € 500,00 per ciascun ritardo e per ciascun Assicurato se il bagaglio, che era stato opportunamente registrato e posto sotto la responsabilità della compagnia aerea con la quale l ’Assicurato stava viaggiando, arriva con più di 4 ore di ritardo sull’orario di arrivo alla destinazione.
7.8 Esclusioni Xxxxxxx Xxxxxxxx
Nessun rimborso sarà dovuto:
· per reclami non dichiarati a persone competenti della compagnia aerea non appena l’Assicurato viene a conoscenza che il bagaglio è in ritardo o è andato perduto;
· per ogni capo d’abbigliamento o articoli da toilette che l’Assicurato ha acquistato più di 2 giorni dopo il momento reale del suo arrivo all’aeroporto di destinazione;
· quando il ritardo del bagaglio avviene nel viaggio di ritorno al normale domicilio dell’Assicurato;
· per acquisti fatti dopo la consegna del bagaglio dell’Assicurato da parte della compagnia aerea;
· in caso di confisca od espropriazione su ordine di ogni autorità pubblica o di governo.
· cancellazioni del servizio di trasporto da parte della autorità aeroportuali/ferroviarie/portuali alme no 24 ore prima dell’inizio del viaggio;
· in caso di scioperi o altre azioni dei lavoratori di società di trasporto e di servizi al trasporto an nunciate almeno 24 ore prima dell’inizio del viaggio;
· applicazione di leggi, regolamenti o direttive, emanate o date da qualsiasi Governo o Ente Pubblico;
· temporanea o definitiva sospensione del servizio dovuta agli ordini o alle raccomandazioni di qualsiasi pilota, Governo o Ente Pubblico, inclusi a titolo esemplificativo gli ordini o le raccomandazioni di qualsiasi Ministero dei Trasporti, Autorità Portuale, Ente di Aviazione o organismo equivalente. La presente esclusione non si applica a rinvii, cancellazioni e/o interruzioni causate dalla temporanea sospensione del servizio per motivi correlati a condizioni meteorologiche;
· insolvenza finanziaria, errore o omissione da parte di qualsiasi operatore turistico, vettore o agenzia di viaggio.
Capitolo 8 – Spese Legali
8.1 Assistenza Legale e anticipo cauzione penale all’estero
In caso di arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato all’Estero a seguito di violazione del codice della strada, la Centrale Operativa di Assistenza rimborserà i costi di difesa legale sino a € 5.000,00.
In caso di arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato a seguito di violazione del codice della strada all’estero, la Centrale Operativa di Assistenza per conto della Società accorderà un anticipo fino a € 50.000,00 (cinquantamila)
per l’invio di una garanzia di cauzione.
L’Assicurato disporrà di 90 giorni dalla data in cu i è stato effettuato l’anticipo per rimborsare questa somma alla Società . Se l’ammontare della cauzione viene rimborsato dalle Autorità locali entro il tempo limite, l’Assicurato è tenuto a restituirlo immediatamente alla Società. La Società si riserva il diritto di agire per vie legali qualora l’importo anticipato a titolo di cauzione non venga rimborsato dall’Assicurato entro il tempo limite concesso.
Capitolo 9 – Estensioni Speciali
9.1 Anticipo Spese di Prima Necessità
Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino all'importo di € 5.000,00 a fronte di adeguata garanzia ritenuta idonea dalla Centrale Operativa. Resta inteso che detto anticipo dovrà essere restituito, alla Società dopo il rientro alla residenza e, comunque non oltre 30 giorni di calendario.
9.2 Interprete a disposizione all’estero
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'Estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, organizzerà il reperimento di un interprete e la Società se ne assumerà il costo fino a € 1.500,00.
9.3 Spese Telefoniche
La Società prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa fino a concorrenza di € 100,00 per sinistro.
9.4 Segnalazione di un medico all’Estero
Quando successivamente alla segnalazione alla Centrale Operativa di un infortunio o malattia emerge la necessità che l'Assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali.
Capitolo 10 – Situazione di Crisi
10.1 Cancellazione e Interruzione del Viaggio di Lavoro
In caso di scoppio di una improvvisa e imprevedibile Situazione di Xxxxx durante il Viaggio di Lavoro, nel paese ospitante il viaggio stesso, o nei 14 giorni immediatamente antecedenti il suo inizio, la Società rimborserà, fino ad un importo complessivo massimo di € 30.000,00 per tutte le persone assicurate dalla Contraente e per periodo assicurativo, le spese come di seguito descritte, salvo che non sia stata attivata la garanzia di cui al capitolo 6:
- cancellazione del viaggio prima della partenza: la Società rimborserà il costo dei titoli di viaggio e delle sistemazioni alberghiere non goduti e comunque dovuti contrattualmente, a condizione che non siano coperti da altre assicurazioni operanti sui contratti di viaggio stessi o comunque non siano recuperabili altrimenti;
- interruzione del viaggio: la Società rimborserà i costi aggiuntivi di trasporto e sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato per il rientro nel Paese di Residenza Principale;
- modifica del viaggio successiva alla partenza: la Società rimborserà i costi aggiuntivi di trasporto e sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato per il rientro nel Paese di Residenza Principale o per il proseguimento del viaggio se non viene effettuato il ritorno nel Paese Principale di Residenza;
- ritardo del viaggio superiore alle 4 ore: la Società rimborserà i costi aggiuntivi di trasporto e sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato entro il limite massimo di € 1.500,00;
- prolungamento del viaggio: la Società rimborserà i costi aggiuntivi di trasporto e sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato.
10.2 Contenimento della Situazione di Xxxxx & Evacuazione
La Compagnia rimborserà i costi connessi all’attivazione del servizio in oggetto nella misura in cui gli stessi siano
strettamente necessari e ragionevoli e fino ad un importo complessivo massimo di € 30.000,00 per tutte le persone assicurate dalla Contraente e per anno assicurativo, in caso di scoppio, nel paese ospitante il Viaggio di Lavoro, di una improvvisa e imprevedibile Situazione di Crisi che metta a repentaglio la vita degli Assicurati.
La presente garanzia è limitata ai costi sostenuti dal momento della ricezione della denuncia della Situazione di Crisi da parte della Società, sino ai 30 giorni successivi alla ricezione stessa.
Resta inteso che la Compagnia resta del tutto estranea ai servizi di consulenza prestati da tali soggetti, limitandosi a metterli in contatto con l’Assicurato ai fini della prestazione dei servizi di consulenza nella Situazione di Crisi, nonché ad offrire copertura dei relativi costi, nei limiti di seguito precisati in Polizza.
Calcolo del premio
Il premio, finito di accessori e imposte, risulta così determinato
Numero giornate in missione | Premio per giornata | Premio complessivo annuo |
2.620 | €………………………………………………….. | €…………………………………………………… |
SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO
Premio annuo imponibile | € ......................... |
Imposte | € ......................... |
Totale | € ......................... |
Il Contraente ……………………………………. | La Società …………………………………… |