Allegato B
Allegato B
Contratto di adesione al mercato
Contratto di adesione al mercato di cui all’articolo 13, comma 13.1, lettera b), della Disciplina del mercato del gas naturale
TRA
Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124, C.F. e P.I. 06208031002 (nel seguito: il GME),
E
…………….…………...……………………… la società/altro ……………………..…………………
(nome e cognome) (denominazione o ragione sociale)
residente/con sede legale in ……………, Prov. …….., ……………………….………...…………,
(indirizzo)
C.F...………..………….., P.I……………………….…., in persona di …………………...…………, in qualità di …………………………………….…(nel seguito: il Contraente);
il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”,
PREMESSO CHE
il GME è la società per azioni – costituita ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 – a cui è affidata, tra l’altro, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (nel seguito Legge 99/09), la gestione economica, in esclusiva, del mercato del gas naturale (nel seguito: Mercato);
il GME ha predisposto la Disciplina del mercato del gas naturale, approvata, ai sensi dell’art. 30, comma 1, della Legge 99/09, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata ed integrata che sostituisce integralmente, ai sensi del Decreto 9 agosto 2013, le disposizioni di cui al Regolamento del mercato del gas, approvato, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge 99/09, dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in data 26 novembre 2010, come successivamente modificato ed integrato (nel seguito: la Disciplina);
Snam Rete Gas S.p.A. (nel seguito: SNAM) è la società costituita in data 15 novembre 2000, che svolge le attività di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e che organizza e gestisce il sistema PSV, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 22/04, come successivamente modificata ed integrata;
ai sensi dell’articolo 13, comma 13.1, lettera b), della Disciplina, il soggetto che intenda partecipare al mercato presenta al GME copia sottoscritta del “Contratto di adesione al mercato” (nel seguito: il Contratto);
le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 della Disciplina sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
ai sensi e per gli effetti della Disciplina il GME è controparte degli operatori nel Mercato;
TUTTO CIò PREMESSO,
le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Oggetto del Contratto e valore delle premesse
i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;
le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi relativi alle negoziazioni sul Mercato (nel seguito: i Servizi);
Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
Articolo 2
Obblighi del Contraente
Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, la Disciplina, quale risultante dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresì, di ben conoscere il sistema informatico di supporto del GME (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso.
Il Contraente si impegna a:
rispettare la Disciplina e le Disposizioni tecniche di funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all’indirizzo indicati al successivo articolo 9, commi 9.6 e 9.7. In ogni caso, il recesso avrà efficacia solo dopo che il contraente avrà provveduto ad effettuare negoziazioni di segno contrario a chiusura delle proprie posizioni contrattuali in essere sul mercato a termine del gas al momento della presentazione della richiesta di recesso ed in ogni caso solo dopo che il contraente avrà provveduto ad adempiere alle obbligazioni derivanti dalla partecipazione al Mercato. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. Fatte salve le negoziazioni effettuate ai fini dell’efficacia del recesso, l’effettuazione di negoziazioni sul Mercato in pendenza del predetto termine si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l’inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sul Mercato;
dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell’attività di negoziazione, che siano compatibili con il Sistema, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al Sistema stesso;
dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento delle attività relative alla fatturazione delle partite economiche del Mercato, compatibili con il Sistema e idonei ad assicurare uno scambio corretto, tempestivo e sicuro dei dati e delle informazioni trasmesse per via telematica, nelle modalità ed entro i termini previsti dalla Disciplina e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento;
dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alle precedenti lettere b) e c);
aderire al servizio di regolazione dei pagamenti e ai sistemi di garanzia di cui al Titolo V della Disciplina;
informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento del Mercato, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 9, commi 9.6 e 9.7, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l’integrità e la sicurezza del Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all’accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);
cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l’accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (hardware e software) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento del Mercato. Resta inteso che il GME è responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;
rispettare i diritti di proprietà del GME sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi software utilizzati per la prestazione dei Servizi;
mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l’utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l’accesso e lo svolgimento delle attività di negoziazione sul Mercato. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l’accesso abusivo al Mercato da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all’integrità o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;
chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera i) e l’attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;
manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, della Disciplina, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti.
Articolo 3
Prestazioni del GME
I Servizi verranno prestati dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto, alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.
Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al Sistema, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all’accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.
Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, per effetto di modifiche o integrazioni della Disciplina o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
Senza pregiudizio di quanto previsto dalla Disciplina e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema.
Il GME è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel Sistema o formatisi sul Mercato. Il GME e il Contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell’ambito della prestazione dei Servizi.
Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete internet.
Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.
Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l’erogazione dei Servizi in violazione del presente Contratto, della Disciplina, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente Contratto.
Articolo 4
Modalità di accesso al Sistema
Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una password, smart card o altri strumenti di strong authentication.
L’accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.
Articolo 5
Corrispettivo e Contributo
Il Contraente pagherà per i Servizi forniti in esecuzione del presente Contratto i corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi dell’articolo 7 della Disciplina, secondo le modalità e le tempistiche definite all’Articolo 60 della Disciplina.
Nel caso di disattivazione totale del Sistema, tale da impedire al Contraente di effettuare le negoziazioni sul Mercato, i corrispettivi di cui al precedente comma 5.1 sono ridotti in misura proporzionale al periodo in cui si è verificata tale disattivazione.
Il Contraente verserà il contributo di cui all’articolo 8 della Disciplina, secondo le modalità ed entro i termini ivi stabiliti.
Articolo 6
Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito
Salvo quanto previsto nella Disciplina, il GME, nella prestazione dei Servizi, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest’ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso.
Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
Non sussisterà alcuna responsabilità del GME per danni subiti dal Contraente e/o da terzi derivanti da eventuali indisponibilità, per qualsiasi motivo, del Sistema PSV organizzato e gestito da SNAM.
E’ facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l’attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell’integrità o della sicurezza del Sistema, di sospendere l’accesso al Sistema stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.
Articolo 7
Durata
Il presente Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte del Contraente e con la relativa ricezione, in originale, da parte del GME ed ha durata indeterminata. L’efficacia del Contratto è subordinata alla verifica positiva da parte del GME della completezza e correttezza della documentazione inviata dal Contraente e della sussistenza dei requisiti previsti ai fini dell’ammissione del Contraente al Mercato. Il GME provvederà a comunicare al Contraente l’esito di tali verifiche ai sensi dell’articolo 15 della Disciplina.
Il presente Xxxxxxxxx cesserà di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
esclusione del Contraente dal Mercato;
disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;
recesso del Contraente dal presente Contratto.
Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.
Articolo 8
Risoluzione
L’eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 15 della Disciplina, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del diritto del GME di trattenere il contributo versato ai sensi dell’articolo 8 della Disciplina, nonché il corrispettivo fisso di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b), della Disciplina a titolo di indennizzo e fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l’eventuale maggior danno.
Articolo 9
Clausole generali
L’invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.
Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.
Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
Qualsiasi modificazione al Contratto dovrà aver luogo in forma scritta.
Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 – 00197 Roma;
………………………….. …………, ……………………………………………..– …….. .
(indirizzo)
Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 – 00000 Xxxx, numero di telefacsimile x00 00 0000 0000; indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; xxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx;
………………………….. …………, ……………………………………………..– …….. ;
(indirizzo)
numero di telefacsimile………………, indirizzo e-mail…………………………………….;
Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all’indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell’apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.
Articolo 10
Legge applicabile
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Articolo 11
Controversie
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Xxxxxxxxx sarà risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo VI della Disciplina, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
il Contraente ………..………………
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2.2(a) (Disciplina e disposizioni tecniche di funzionamento e loro modifiche); Articolo 2.2(k) (Manleva); Articoli 3.5 e 3.6 (Limitazioni di responsabilità); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilità, decadenza, sospensione del servizio); Articolo 7 (Cessazione degli effetti del Contratto); Articolo 8 (Risoluzione); Articolo 9.2 (Divieto di cessione); Articolo 10 (Legge applicabile); Articolo 11 (Controversie).
il Contraente
…………….……………………..
Roma, (data)