CON IMMOBILI
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
L.3/2012
CON IMMOBILI
COME SCRIVERE IL TUO ACCORDO NEL MIGLIORE DEI MODI!
Cos'è un accordo di ristrutturazione?
L’accordo di ristrutturazione dei
debiti (art. 7 e ss L.3/2012) rappresenta un mezzo di risanamento a cui l’impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l’esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
Chi può usufruirne?
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere proposti dall’imprenditore, anche non commerciale, e diverso dal consumatore
Differenze principali tra Piano del Consumatore e Accordo
La principale differenza tra queste due procedure è che l’accordo con i creditori può essere richiesto da tutti i soggetti non fallibili, sia per debiti legati all’attività professionale o di impresa sia per debiti ad essa estranei;
il piano del consumatore, invece, è riservato – come indica la stessa definizione – al “consumatore“, ossia a colui che ha contratto debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività professionale o
imprenditoriale.
COME SI SCRIVE UN ACCORDO?
Ecco tutti i passaggi per un lavoro eccellente
TUTTI A BORDO! SI PARTE!
L'Intestazione
Qui dovrete scrivere:
-Il tribunale di competenza,
- INTESTAZIONE:
-" Composizione crisi da Insovradebitamento"
-"ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI L.3/2012"
PER IL
Nome del debitore
città di residenza con via , luogo di nascita (provincia) giorno di nascita e condice
fiscale
DOPO L'INTESTAZIONE È IL TURNO DELL'
INDICE
Fondamentale perchè permette al giudice di conoscere preventivamente tutto il concenuto del piano, e quando lo andrà a leggere esso sarà la sua guida!
1. Introduzione alla proposta di accordo con i debitori
Questa parte è fondamentale, qui andremo a trattare:
- la premessa
-Le cause e le circostanze dello stato di sovraindebitamento del creditore
-La verifica della sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla L. n.3/2012
-La competenza del Tribunale adito
-Gli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni
LA PREMESSA
Racchiude in sintesi la lista dei creditori e la modalità in cui verranno soddisfatti.
Inoltre alla fine riporta
l'ordine dell'istanza con cui è stato presentato e l'affidamento all'avvocato
LE CAUSE E LE CIRCOSTANZE DELLO STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO DEL DEBITORE
QUESTA PARTE È FONDALMENTALE!
QUI VERRÀ RACCONTATA TUTTA LA STORIA DEBITORE, E QUALI SONO STATE LE MOTIVAZIONI CHE L'HANNO PORTATO A DIVENTARE UN SOGGETTO "SOVRANDEBITATO"
Consiglio: siate chiari,semplici! Il giudice legge attetamente questa parte .
Immaginate di stare parlando ad un bambino
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- è un soggetto sovraindebitato per il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile che determina l’impossibilità di farvi fronte;
-è un soggetto non fallibile in quanto persona fisica che non svolge alcuna attività di impresa;
-non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
-non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012.
La competenza del Tribunale adito, ex art. 9 L. n. 3/2012
Il Tribunale Civile e Penale di competenza è quello della città in cui il debitore risiede
Gli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni
Dovrete analizzare attentamente il cassetto fiscale del debitore ricorrente e vedere se risultano atti di natura dispositiva negli ultimi cinque anni.
2. L'attivo del creditore proponente
Questa parte è fondamentale, qui andremo a trattare:
- La somma di denaro derivante dal reddito della gestione
-L'attivo immobilare
-Crediti
La somma di denaro derivante dal reddito della gestione
Analizzando il cassetto fiscale del debitore ricorrente, si andrà a evidenziare il reddito del debitore. Dopo di che si fa una media reddituale degli ultimi quattro anni che sarà pari ad Euro X lordi
E tutto ciò verrà riportato in una tabella :
AªdkkåюP åmmPPå❑dre
Come prima cosa si andranno a descrivere gli immobili del debitore come nella visura catastale, riportando nella tabella i valori attuale e di realizzo
I crediti
In questo paragrafo si dovranno indicare le somme eventualmente in giacenza dell'eventuale procedura esecutiva e ogni altro tipo di credito mobiliare vantato dal debitore (es. crediti vs enti pubblici, somme liquide ecc.)
RiepiLogo deLL’attivo da destinare
Qua si andrà a dettagliare l'attivo da destinare:
3. Il passivo
Qui andremo a trattare:
- I creditori prelatizi
-Le cause e le circostanze dello stato di sovraindebitamento del creditore
-La verifica della sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento alla disciplina di cui alla L. n.3/2012
-La competenza del Tribunale adito
-Gli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni
I creditori prelatizi
Qua si andranno a descrivere quali sono i creditori prelatizi, la loro natura e l'importo residuo
I crediti vantati dallo stato per tributi ex art. 2752 del c.c., posizione nr. 18, 19 e 20 ex art. 2778 del c.c.
Trattasi di altri creditori con privilegio speciale sui beni mobili del debitore per imposte, sanzioni secondo le norme in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche. Nonché i tributi per tasse e tributi dei Comuni e delle Provincie.
Si andrà a riporta nello specifichi chi sono e
quanto avanzano
La degradazione dei privilegiati non soddisfatti
I creditori chirografari
Qua si andrà a descrivere quali sono i creditori ipotecari, la loro natura e l'importo residuo
Qui si andranno a elencare in tabella i nomi tutti i creditori che rientrano in questa categoria,
la loro natura e quanto avanzno
dal debitore
Alla fine riportate nuovamente la tabella che racchiude tutti i creditori e il debito residuo di ognuno che avete indicato all'inizio
4. Le spese di procedura
Qui andremo a trattare:
- Le spese dell'OCC
-Le spese necessarie per l'accesso alla procedura
-Riepilogo delle spese della procedura
Questo particolare paragrafo sarà dedicato alla quantificazione delle spese della procedura, suddividendole in spese dell'OCC e quelle necessarie all’accesso della procedura.
Le spese dell’O.C.C.
Si usarerà questa dicitura:
"Trattasi dell’onorario spettante all’O.C.C. individuato in funzione della nomina da parte dell'Organismo di Composizione della Crisi istituito
presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o Segretariato Sociale".
e poi si riporterà la somma a esso destinata
Le spese necessarie per l’accesso alla procedura
Qua si andranno a dettagliare le spese degli altri professionisti incaricati come:
avvocato, advisor ed eventualmente il tecnico
incaricato di periziare gli immobili
Tabella riepilogativa
5. La determinazione delle
percentuali di soddisfo previste per i creditori concordatari
Inizialmente si riporta nuovamente le modalità di rimborso con la tabella:
Successivamente si andranno a suddividere i creditori in classi con la percentuale di soddisfazione e le somme da incassare
di
6. La tempistica di adempimento e la descrizione analitica delle modaliti
esecuzione
Qualora si prevista nel piano la vendita del bene la soddisfazione dei creditori avverrà con il ricavato della vendita dell'immobile, descrivendo le dinamiche di vendita che saranno affidate al Gestore dell'OCC,(In linea generale, la liquidazione dell’attivo da parte del gestore sarà caratterizzata dalle seguenti principali fasi:
- pubblicazione dell’avviso di vendita;
- esperimento della gara avanti a se stesso o al soggetto incaricato;
- trasferimento del bene attraverso un atto notarile
stipulato dall'OCC e dall’acquirente.
l Gestore/OCC provvederà entro 30 giorni dall'omologa del presente accordo a depositare un dettagliato programma di liquidazione dell'immobile in parola che dovrà contenere l'invito alla gara con indicazione di:
prezzo (eventuale prezzo minimo da accettare) termine per la presentazione delle offerte modalità di invio dell’offerta
eventuale cauzione
modalità di esame delle offerte ed eventuale fissazione di gara nel caso di parità di offerte
Inoltre dovranno essere effettuate le notifiche ai creditori muniti
di privilegio.
Successivamente si andranno a elencare tutti i professionisti coinvolti nel programma di liquidazione, come si intenderà procedere e in quanto tempo si rispetterà l'adempimento
7. La garanzie connesse all’adempimento
In questo paragrafo, in caso ce ne fosse la necessità, verrebbe introdotto il garante e dimostato la capacità di questo di poter garantire la proposta.
Tutto deve essere dettagliato con
le tabelle che mostrano i redditi del garante e ogni altro elemento utile
8. Il contenzioso giudiziale
In questo paragrafo si specifica se vi sono o meno dei contenziosi in essere a favore o contro il debitore.
Nel caso in cui ci fossero devono essere dettagliati con tabelle che riportano i vari contenziosi e le varie descrizioni della natura di ognuno
9. Le spese necessarie al mantenimento
in questo paragrafo andranno indicate nel dettaglio le spese di mantenimento del nucleo familiare del debitore e dimostrare che il debitore può sostenere le spese indicate nel piano e la rata per ripagare i suoi debiti
10. La falcidia dei creditori privilegiati generali di cui all’art. 7 della L. 3/2012 e la convenienza rispetto
all’alternativa liquidatoria
Come è noto, l’art. 7 della L. n. 3/2012, dispone che “E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurata il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione”
Pertanto lo scopo della presente paragrafo è quello di individuare la somma e la percentuale di soddisfazione dei creditori prelatizi in
ragione della loro collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Per liquidazione si intende che i creditori privilegiati generali e speciali dovranno essere soddisfatti per un importo almeno pari al ricavato dalla liquidazione di tutti i beni facenti parte del patrimonio personale sui quali
insiste il diritto di privilegio. Una tale circostanza comporta la
necessità di stimare il possibile valore di realizzo, sul mercato, del
patrimonio del debitore .
Una volta fatto questo ragionamento constatare se è possibile l'alternativa o meno
11. I creditori aventi diritto di voto per il calcolo delle maggioranze
Ai sensi dell’art. 11 della L. nr. 3/2012 è necessario il voto favorevole di tanti creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Quindi si farà rifermento alle diverse tipologie di creditori, e si provvederà a calcolare quanto ammonta il quorum del 60% sul valore nominale del passivo esclusi i creditori prededucibili
Qß. Ad rå¢håefkd då dmmåffåPne
Alla luce delle articolate considerazioni svolte,
CHIEDE
All’Xxx.xx Sig. Giudice di voler fissare l’udienza ai sensi e per gli effetti dell’art.
10 della L. nr. 3/2012. Infatti, il solo accordo del debitore e il successivo
esdebitamento consentiranno alla Sig.ra ______________ di ri-acquisire
una vita sociale.
Indicate il luogo la data e le firme del debitore, del coniuge
e/o garante
Infine metterete la lista di tutti gli allegati fascicolati per
numero
CONGRATULAZIONI!
Avete finito il vostro accordo!
Consiglio: è bene rileggerlo più volte una volta terminato!
Lavorate in qualità e non in quantità, ecco la differenza per un buon successo!