PROTEZIONE CASA ASSIMOCO
PROTEZIONE CASA ASSIMOCO
Contratto di assicurazione multirischi abitazione e famiglia
Linea Protezione
Patrimonio
Il presente documento, contenente:
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.
AREA CLIENTI
La tua assicurazione a portata di mano
L’Area Clienti Assimoco è il nostro modo di esserti sempre vicino.
Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze: scadenze, documenti, sinistri aperti e molto altro.
Iscriviti subito su xxxxxxxx.xx, bastano pochi click!
accedi a tutti i documenti controlla le scadenze segui un sinistro e molto altro!
CON L’AREA CLIENTI ASSIMOCO PUOI:
Monitorare lo stato di avanzamento di un sinistro Controllare le scadenze e dettagli delle tue polizze Accedere in ogni momento a tutti i documenti Controllare i valori di riscatto delle polizze vita Accedere ai contatti della tua filiale o della tua Agenzia
REGISTRARSI È SEMPLICE, TI BASTA:
1. Il Codice Fiscale
2. Il numero di polizza
3. L’accesso alla tua casella di posta elettronica
PER INFORMAZIONI:
Via email all’indirizzo: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Al numero verde: 800 97 68 68
Attivo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle 8.30 alle 18.30
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI DANNI PROTEZIONE CASA ASSIMOCO
Il presente documento, contenente:
- Condizioni Generali di Assicurazione
- Glossario
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del documento di polizza.
INDICE DEI CONTENUTI
Condizioni Generali di Assicurazione | Pagine | da 1 a 3 di 51 |
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri | Pagine | da 4 a 9 di 51 |
Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni | Pagine | da 10 a 18 di 51 |
Sezione Furto e Rapina | Pagine | da 19 a 21 di 51 |
Sezione Responsabilità Civile | Pagine | da 22 a 28 di 51 |
Sezione Protezione Web | Pagine | da 29 a 30 di 51 |
Sezione Assistenza | Pagine | da 31 a 35 di 51 |
Sezione Tutela Legale | Pagine | da 36 a 40 di 51 |
Norme applicabili in caso di finanziamento abbinato | Pagine | da 41 a 42 di 51 |
Glossario Sezioni Incendio, Altri Danni ai Beni, Furto, Responsabilità Civile | Pagine | da 43 a 48 di 51 |
Glossario Sezione Protezione Web | Pagina | 49 di 51 |
Glossario Sezione Assistenza | Pagina | 50 di 51 |
Glossario Sezione Tutela Legale | Pagina | 51 di 51 |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
PREMESSA
Rapporto bancario in essere del Contraente
L’assicurazione è riservata al cliente, Contraente dell’assicurazione, che ha in essere un rapporto bancario con l’Istituto di Credito. In caso di interruzione del rapporto bancario, dovuto a qualsiasi causa, l’assicurazione rimarrà valida fino alla prima scadenza annuale senza obblighi di preventiva disdetta tra le parti. A tale data la copertura non sarà più efficace e l’assicurazione non sarà più rinnovabile. Resta ferma la facoltà del Contraente di disdettare l’assicurazione con le altre modalità previste nella polizza.
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
La Società presta la copertura assicurativa in base alle dichiarazioni rese dal Contraente al momento della stipulazione sulle circostanze e sulle caratteristiche del rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 Codice Civile.
ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 1910 Codice Civile primo comma, la Società rinuncia al diritto di essere informata dell’esistenza di altre assicurazioni contratte a copertura del medesimo rischio. In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile secondo comma, e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
ART. 5 - DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle parti, da inviare mediante lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente. Il periodo di assicurazione si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
In caso di interruzione del rapporto bancario con l’Istituto di Credito, il mancato versamento del premio secondo le modalità indicate all’Art. 6, comporta l’automatica decadenza dell’assicurazione senza obblighi di preventiva disdetta tra le parti.
ART. 6 - PAGAMENTO E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
In caso di frazionamento del premio annuale o semestrale
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa:
a) per i contratti con pagamento tramite procedura SEPA DIRECT DEBIT (SDD), dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento;
b) per tutti gli altri contratti, dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento;
ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901
Codice Civile.
In caso di frazionamento del premio mensile con pagamento tramite SEPA DIRECT DEBIT (SDD)
In caso di pagamento mensile effettuato tramite procedura SEPA, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto a condizione che la procedura abbia buon esito. Nel caso la procedura SEPA non abbia buon esito, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto sempre ché il pagamento sia effettuato entro 15 giorni. Se il Contraente non paga i premi delle rate mensili successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno di scadenza della rata mensile successiva alla prima rata mensile non pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell’effettivo pagamento del premio, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 Codice Civile. Il premio all’effetto dell’assicurazione sarà pari alle prime due rate mensili mentre le rate successive seguiranno il frazionamento mensile.
I premi devono essere pagati alla Società.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Al frazionamento del premio non saranno applicati interessi di frazionamento.
Qualora l’assicurazione preveda il pagamento del premio tramite procedura SEPA, in caso di interruzione del rapporto bancario con l’Istituto di Credito, il Contraente ha la facoltà, alla prima scadenza annuale successiva, di precedere al pagamento del premio alla Società utilizzando un’altra modalità. Il mancato versamento del premio comporta l’automatica decadenza dell’assicurazione senza obblighi di preventiva disdetta tra le parti.
ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
In caso di frazionamento del premio annuale o semestrale
Dopo ogni regolare denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall’assicurazione con preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 15 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa. In entrambi i casi entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta di legge, relativo la periodo di rischio non corso. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia dell’infortunio o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
In caso di frazionamento del premio mensile
Dopo ogni regolare denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. Il recesso ha effetto alla scadenza della prima rata di premio successiva al termine dei 30 giorni di preavviso di cui alla comunicazione di recesso. Contestualmente la Società sospenderà l’incasso delle rate mensili con scadenza successiva a quella in cui l’assicurazione decade. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.
ART. 8 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 9 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui regolato, valgono le norme di legge italiane.
ART. 11 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o
dell’Assicurato oppure della sua sede legale se persona giuridica.
ART. 12 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte in forma
scritta.
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
ART. 13 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:
A) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
B) comunicare per iscritto alla Società o all'Intermediario entro i dieci giorni successivi all’evento e/o successivi al momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell’evento, le circostanze e modalità dell'evento, l'importo approssimativo del danno, nome e domicilio delle persone danneggiate, il nominativo di eventuali testimoni;
C) in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un reato doloso, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ed inoltrarne copia alla Società o all'Intermediario;
D) anticipare con email o fax alla Società o all'Intermediario, l’evento di estrema gravità o che abbia prodotto il decesso o gravi lesioni di persone;
E) comunicare alla Società o all'Intermediario, una distinta dettagliata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione della quantità e del rispettivo valore;
F) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
G) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
H) tenere a disposizione le cose non rubate e le tracce e gli indizi materiali del reato, senza per questo, aver necessariamente diritto al risarcimento;
I) dare la dimostrazione della qualità, della quantità della proprietà/possesso e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno;
J) mettere a disposizione della Società e dei periti incaricati ogni documento utile ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
Le spese in relazione a quanto previsto alle lettere A), F) e G) sono a carico della Società ai sensi dell’Art. 1914
Codice Civile.
L'inadempimento degli obblighi previsti dall’Art. 1915 Codice Civile può comportare la perdita totale o parziale
del diritto all'indennizzo.
NORME VALIDE PER LE SEZIONI INCENDIO, ALTRI DANNI AI BENI, FURTO E RAPINA E PROTEZIONEWEB
ART. 14 - FORMA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (Operante per Incendio, Altri Danni ai Beni, Furto e Rapina) L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui al disposto dell'Art. 1907 Codice Civile.
ART. 15 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DANNO
Sezione Incendio e Altri Danni ai beni: l’assicurazione si intende prestata in base al "Valore a nuovo", intendendosi per tale:
A) per i "fabbricati": la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato,
escludendo soltanto il valore dell'area, o per ripristinare le parti danneggiate.
A condizione che l’Assicurato, entro un periodo di 12 mesi dalla data del sinistro, provveda alla ricostruzione del fabbricato assicurato, nel computo dell’indennizzo sono compresi:
a) gli onorari e compensi documentati di progettisti e consulenti che hanno fornito la loro prestazione
d’opera per la ricostruzione, il ripristino e la direzione lavori del fabbricato assicurato;
b) gli oneri di urbanizzazione documentati che dovessero essere pagati a qualsiasi Ente/Autorità Pubblica per la ricostruzione o ripristino del fabbricato assicurato.
Solo al termine dei lavori di ricostruzione - le spese ed oneri indicati ai punti a) e b) - saranno liquidati complessivamente fino alla concorrenza massima di € 10.000,00.
B) per "l'arredamento domestico": le spese per riparare le cose assicurate oppure, in caso la riparazione non sia possibile, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento, consumi energetici, funzionalità, ed estetica, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio. Dalla presente condizione si intendono esclusi: gioielli, preziosi, denaro, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito, quadri, arazzi, oggetti d'arte, mobili d’antiquariato.
La liquidazione avverrà secondo il principio del “valore a nuovo” esclusivamente nel caso di effettiva ricostruzione del fabbricato o rimpiazzo delle cose assicurate comprovata con la presentazione di debita documentazione fiscale; relativamente alla ricostruzione del fabbricato, la liquidazione sarà effettuata in conformità e nel rispetto della normativa vigente in ambito di edilizia quale a titolo esemplificativo: la materia ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza al momento del sinistro.
Qualora ciò non avvenisse la Società liquiderà il danno sulla base del valore del bene al momento del sinistro
ai sensi dell’Art. 1908 Codice Civile.
C) per “i valori”: per denaro, carte valori, valori bollati si considera il valore nominale indicato sugli stessi; per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita), i titoli di credito siano divenuti inefficaci; il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Sezione Furto e Rapina: l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro, o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Sezione Protezioneweb: viene considerato il rimborso del pregiudizio patrimoniale causato dall’atto doloso del terzo o il rimborso dell’importo delle spese sostenute per il recupero (totale o parziale) o per il ripristino dei file presenti all’interno dei device danneggiati da atto doloso del terzo.
ART. 16 - CRITERI DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DA FENOMENO ELETTRICO
La determinazione e liquidazione degli indennizzi in conseguenza di fenomeno elettrico sarà effettuata con le modalità sotto descritte:
A) per gli impianti al servizio del Fabbricato, se assicurato, la liquidazione degli indennizzi sarà effettuata in base
al “Valore a nuovo”.
B) per gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, se assicurato l’arredamento, la liquidazione degli indennizzi
sarà effettuata in base alle seguenti modalità:
a) gli apparecchi con un’obsolescenza uguale o inferiore a 5 anni rispetto alla data di acquisto - comprovata da idonea fattura, ricevuta, scontrino riportante modello e marca saranno liquidati in base al “Valore a nuovo”, tenuto conto di quanto disposto all’Art. 15 B); qualora l’Assicurato non fosse in grado di presentare idonea documentazione, l’indennizzo sarà liquidato secondo le modalità previste dal successivo punto b);
b) gli apparecchi con un’obsolescenza superiore a 5 anni rispetto alla data di acquisto saranno liquidati sotto forma di importo forfettario determinato dalla natura del bene danneggiato (grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchi tecnologici); qualora l’importo stabilito forfettariamente fosse superiore al valore del bene danneggiato, la Società pagherà un indennizzo massimo pari al 50% del “Valore a nuovo” del bene danneggiato.
ART. 17 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno viene concordato:
A) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure,
B) a richiesta di una delle parti fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. II terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
ART. 18 - MANDATO E ONORARIO DEI PERITI
I periti devono:
A) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
B) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente o il Danneggiato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 13;
C) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 15 e 16;
D) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 17 - lettera B), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti C) e D) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
La Società si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’Art. 17, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fermo quanto previsto dall'Art. 17. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al perito od ai periti anzidetti.
ART. 19 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede alla liquidazione in forma specifica od al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando non ricorre alcuno dei casi di esclusione previsti dalle garanzie.
ART. 20 - ANTICIPO DELL’INDENNIZZO IN CASO DI SINISTRO
Di comune accordo fra le parti si conviene che, in caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato presentata almeno 60 giorni dopo la data di denuncia, la Società anticiperà un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo.
Questo anticipo sull'indennizzo sarà dovuto a condizione che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile non sia inferiore al 20% della somma assicurata e sempreché non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l’indennizzabilità del sinistro e l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui alle Condizioni Generali e sempreché non sussistano vincoli, interessi di terzi, ipoteca, stato fallimentare.
ART. 21 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se, invece, il danno è stato risarcito solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l’Assicurato e la Società. È in facoltà dell’Assicurato trattenere i beni recuperati, rimborsando alla Società l’importo riscosso a titolo di indennizzo dei beni medesimi. L'Assicurato ha il diritto di abbandonare alla Società le cose rubate che vengano ritrovate trascorsi 4 mesi dalla data di avviso del sinistro, anche se lo stesso non è stato ancora indennizzato.
ART. 22 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE (Operante per Furto e Rapina)
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione del premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originali. Il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’Art. 7.
ART. 23 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
II Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
ART. 24 - BUONA FEDE
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di una circostanza sopravvenuta eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza e durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e cioè non siano dipese da dolo o colpa grave. In tale evenienza, trattandosi di circostanze aggravanti che comportano un premio maggiore, l'Assicurato si impegna ad integrare il premio di polizza in misura corrispondente al maggior rischio che ne deriva e ciò con effetto dal momento in cui la circostanza stessa si è verificata.
ART. 25 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, all'azione di rivalsa (Art. 1916 Codice Civile) verso:
A) le persone che in qualità di ospiti dell’Assicurato, siano presenti nella sua abitazione;
B) il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti ed affini dell’Assicurato;
C) gli assicurati con polizza “Protezione Casa Assimoco” in corso di validità con sezioni Incendio ed Altri Danni ai Beni o Responsabilità Civile attivata, purché il Contraente o l’Assicurato stesso, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile;
D) i collaboratori domestici e le altre persone delle quali l’Assicurato deve rispondere, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione verso il responsabile medesimo.
ART. 26 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART. 27 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 28 - DOLO E COLPA GRAVE (Operante per Incendio ed Altri Danni ai Beni)
La Società indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o da dolo e colpa grave delle persone di cui devono rispondere.
NORME VALIDE PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 29 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile e penale, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.
NORME PER LA SEZIONE PROTEZIONE WEB
ART. 30 - REQUISITI INFORMATICI DEI DEVICE - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Per la piena operatività dell’assicurazione, alla data di accadimento del sinistro il Contraente deve:
A) aver installato sui propri device di accesso ad Internet un software antivirus aggiornato con riconoscimento di spyware; il software deve essere sempre mantenuto aggiornato all’ultima versione e deve essere dotato anche di protezioni contro le intrusioni non autorizzate da Internet (ad esempio firewall);
B) aver creato un processo di gestione delle patch tali da garantire la tempestiva installazione delle patch di sicurezza rilevanti per i sistemi informatici e software. Non possono essere utilizzati sistemi ed applicazioni obsoleti, per i quali il costruttore non fornisca più le patch di sicurezza.
ART. 31 - REQUISITI DA SODDISFARE PER RICEVERE IL RISARCIMENTO - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Per la liquidazione degli indennizzi devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
A) il sinistro deve verificarsi durante il periodo di validità del contratto;
B) nel caso di acquisto on line di un bene ad uso privato, il Contraente/Assicurato deve aver esercitato nei confronti del venditore i diritti a lui spettanti previsti dal contratto o dalla legge (per esempio, esercitare il diritto di ripensamento, richiedere il corretto adempimento o la restituzione di quanto pagato, o il risarcimento);
C) il Contraente deve aver presentato denuncia del sinistro ai sensi dell’Art. 13, inclusa, per i casi di cui all’Art.
61 - Punti da A) a D), la denuncia all’autorità giudiziaria o alle autorità di Polizia.
D) nel caso di Operazioni bancarie fraudolente, l’istituto di credito deve avere totalmente o parzialmente rifiutato, in forma scritta, il risarcimento del danno patrimoniale subito dal Contraente/Assicurato, avente come causale una negligenza grave del cliente agli obblighi nei confronti dell’istituto di credito. Nel caso di rifiuto parziale sarà risarcita la differenza di importo.
E) nel caso di cui all’Art. 61 - Punto E) deve essere incaricata una società, abilitata al ripristino o riparazione dell’hardware, affinché provveda al recupero e ripristino dei dati e programmi ed alla conferma della presenza sul device di un antivirus aggiornato. Resta ferma la facoltà della Compagnia di inviare un perito per gli accertamenti sui dispositivi assicurati.
SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI
ART. 32 - COSA È ASSICURATO
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
A) incendio;
B) fulmine;
C) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
D) implosione;
E) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
F) urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente in transito sulla pubblica via;
G) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica. La Società indennizza altresì, nell'ambito della somma assicurata:
H) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;
purché conseguenti agli eventi di cui ai punti da A) a G) che abbiano colpito le cose assicurate, oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
I) i guasti causati alle cose assicurate dall'Assicurato e/o da terzi e/o per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio od altro evento garantito con la polizza;
J) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina e idonea discarica i residuati del sinistro;
K) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento installati nell’abitazione indicata nel contratto e di sua esclusiva pertinenza. Solo se assicurata l’abitazione, sono comprese le spese per la riparazione della rottura dell’impianto, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato. Le spese per la riparazione e la ricerca del guasto sono indennizzate in base alle seguenti disposizioni:
a) qualora la rottura accidentale abbia causato danni diretti e materiali constatabili al fabbricato assicurato e/o a beni di terzi, le spese di ricerca e riparazione saranno indennizzate con i criteri di valutazione ed i limiti previsti;
b) qualora la rottura accidentale non abbia causato danni diretti e materiali constatabili al fabbricato assicurato o a beni di terzi, le spese di ricerca e riparazione saranno indennizzate con i criteri di valutazione ed i limiti previsti.
La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, infiltrazioni di acqua piovana nonché quelli determinati da usura.
L) i danni materiali e diretti causati da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa, purché di origine elettrica, che li ha provocati, a:
a) macchine, impianti, circuiti elettrici ed elettronici, di pertinenza dell’abitazione (se assicurata) con esclusione degli impianti di energia rinnovabile;
b) apparecchi elettrici ed elettronici (se assicurato l'arredamento domestico).
M) le spese per la rimozione, il ricollocamento, il trasloco e il deposito del contenuto dell’abitazione resa
inagibile e per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa;
N) il furto di fissi e infissi, sempreché risulti assicurata la partita fabbricato, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
O) i danni materiali e diretti causati da caduta accidentale di ascensori e montacarichi;
P) sono comprese, solo se assicurata l’abitazione, le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato, posti a servizio dell’abitazione assicurata, accertata dall’azienda di distribuzione o da un tecnico specializzato, qualora l’azienda contattata non intervenga.
La Società indennizza:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al comma a) per la demolizione od il ripristino di parti dell’abitazione assicurata.
Sono escluse tutte le spese così dette indirette e diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere
conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio dell’abitazione.
Q) il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile liquido che sia fuoriuscito per rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio dell’abitazione assicurata;
R) i danni a prodotti alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, purché la mancata o diminuita produzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore;
S) le spese necessarie per il rifacimento di documenti personali dell'Assicurato e/o dei suoi famigliari conviventi, distrutti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione;
T) le spese, purché documentate, sostenute dall'Assicurato e dai suoi famigliari conviventi per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui l’abitazione abituale assicurata è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione;
U) nel caso in cui l'abitazione assicurata sia locata a terzi, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 33 lettera g), la perdita di canone di locazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, per il periodo strettamente necessario al ripristino dell'abitazione stessa;
V) qualora il Contraente o uno dei famigliari definiti nel Glossario risulti proprietario di un’autovettura assicurata da contratto RC Auto stipulato con Assimoco Spa, la Società, nel solo caso di sinistro derivante da incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico che abbiano interessato anche tale autovettura, riconoscerà un indennizzo aggiuntivo a condizione che:
a) l’autovettura, al momento del sinistro, fosse custodita in autorimessa facente parte e/o costituente
pertinenza dell’abitazione abituale indicata nel contratto;
b) i danni siano irreparabili e comportino la demolizione totale dell’autovettura comprovata da idonea
documentazione rilasciata dal PRA.
Nel caso in cui l’autovettura non fosse assicurata con Assimoco Spa, fermo quanto previsto nei precedenti
punti, la Società riconoscerà un indennizzo aggiuntivo.
W) i danni cagionati all’abitazione assicurata da morsi di roditori selvatici, non detenuti per uso privato, come a titolo esemplificativo e non limitativo, martore, topi, ratti. Sono inoltre compresi i danni cagionati da zecche, tarli, orologio della morte. Sono esclusi i danni da parassiti, funghi di qualunque genere, così come le spese per la distruzione di qualsiasi tipologia di nidi;
X) se assicurato l’arredamento dell’abitazione, i danni da rottura accidentale di lampadari appesi o fissati ai
xxxxxxxx e/o muri in conseguenza della loro caduta;
Y) i danni conseguenti alla caduta accidentale di antenne o parabole. Restano esclusi i danni conseguenti agli
eventi previsti all’Art. 35 punto D) lettera a) Eventi atmosferici.
La garanzia è prestata entro i limiti di indennizzo, le franchigie/scoperti indicati nello Schema Riepilogativo.
ART. 00 - XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX (XXXX NON COMPRENDE L’ASSICURAZIONE)
Dall’assicurazione sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni ed altri eventi atmosferici;
e) da smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
h) alle lampadine e quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi, relativamente alla garanzia dell'Art. 32 lettera L);
i) causati dagli eventi di cui agli Artt. 32 (K, L, P), 35, 36, 38, 39, 40, 44 e 45 quando il fabbricato è in corso di costruzione, di ristrutturazione (incluso il relativo contenuto), salvo che i lavori di costruzione/ristrutturazione siano ininfluenti sulle cause dell’evento;
ART. 34 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL’ABITAZIONE
Il Contraente/Assicurato dichiara che il fabbricato costituente l’abitazione è costruito con strutture portanti
verticali, pareti esterne e manto del tetto, solai e armatura del tetto, comunque costruiti.
In relazione agli eventi coperti all’Art. 35 (Eventi Atmosferici) il Contraente/Assicurato dichiara che le dipendenze e pertinenze al servizio dell’abitazione, sono costruite con strutture portanti verticali e orizzontali in materiali edili, in legno, in materiali durevoli quali alluminio o acciaio. I porticati, i patii, le tettoie e i dehors devono essere dotati di fondamenta o installati con sostegni fissi ed inamovibili.
Sono esclusi i fabbricati, le dipendenze e le pertinenze non agibili o non utilizzabili a causa di dissesti statici, di fatiscenza e di inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, capanni e/o casette in legno o plastica prive di fondamenta (incluso il loro contenuto).
ART. 35 - EVENTI ATMOSFERICI
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 33 lettera d), la Società risponde dei danni:
A) materiali e diretti causati all’abitazione assicurata da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, caduta di alberi o altri oggetti in genere abbattuti o trasportati dal vento per effetto di tali eventi;
B) di bagnamento che si verificassero all'interno dell’abitazione e al suo contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La Società non risponde dei danni:
C) causati da:
a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
c) formazione di ruscelli, allagamenti e accumuli d’acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
d) gelo;
e) neve;
f) cedimento o franamento del terreno;
g) valanghe e/o slavine;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto B;
D) subiti da:
a) impianti di energia rinnovabile, camini, insegne, tende e tendoni parasole, antenne e consimili installazione esterne;
b) enti mobili all'aperto;
c) fabbricati aperti da uno o più lati, fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino siano esse dovute alle conseguenze o non di un sinistro), fatte salve le dipendenze e pertinenze che costituiscono parte inscindibile del fabbricato.
ART. 36 - SOVRACCARICO NEVE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’abitazione assicurata e alle cose in essa contenute (se assicurate) conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve. Sono altresì compresi i danni diretti e materiali causati da scivolamento della neve dai tetti o dalle coperture dell’abitazione assicurata, inclusi quelli da trascinamento – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di camini/comignoli, tegole, grondaie, pluviali, antenne radio televisive, impianti di energia rinnovabile e impermeabilizzazioni. Si intendono esclusi i danni a fabbricati, e relativo contenuto, che risultino non conformi alle norme di legge ed a eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto.
Sono inoltre esclusi i danni causati:
a) da valanghe e slavine;
b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
c) a lucernari, vetrate e serramenti in genere: l’esclusione non si applica se il loro danneggiamento è stato causato da crollo totale o parziale dell’abitazione dovuto al sovraccarico di neve.
ART. 37 - TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 33 lettera a), la Società risponde:
A) dei danni materiali e diretti causati all’abitazione assicurata da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici e dolosi di terzi;
B) degli altri danni materiali e diretti causati all’abitazione assicurata, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
Relativamente ai danni causati da atti di terrorismo, sono esclusi i danni:
a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
b) derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità gas, acqua e comunicazioni.
ART. 38 - GELO
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’abitazione (incluso il suo contenuto) da gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati nell’abitazione ed al servizio della stessa purché l’abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecutive prima del sinistro.
Sono inoltre comprese le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto che ha originato la rottura e lo spargimento d’acqua, comprese quelle per la demolizione e il ripristino alla condizione originale delle parti dell’abitazione dove sono installate le tubature. Sono esclusi i danni e le spese derivanti traboccamento, rigurgito, rottura di fognature e quelli provocati da umidità stillicidio.
ART. 39 - RIGURGITO FOGNE/INTASAMENTO GRONDE O PLUVIALI
La Società indennizza i danni materiali e diretti all’abitazione assicurata causati da:
A) traboccamento o rigurgito di fogne, con esclusione di quelli conseguenti al traboccamento o rigurgito della rete fognaria municipale;
B) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento di pertinenza dell’abitazione assicurata;
C) acqua piovana infiltrata nell’abitazione in seguito ad occlusione, ingorgo o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico.
ART. 40 - LASTRE
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato del danno a lui derivato per la rottura delle lastre facenti parte dell’abitazione e/o dell’arredamento assicurati, comprese, a titolo esemplificativo, quelle facenti parte di elettrodomestici quali: forni, forni a microonde, piani di cottura, dovute a:
A) cause accidentali od a fatto di terzi;
B) onda sonica;
C) incendio, furto (consumato o tentato) scoppio, esplosione, fulmine, grandine;
D) dimostrazione di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari, atti di vandalismo, sabotaggi, terrorismo;
Ferme le esclusioni previste all’Art. 33, sono escluse:
a) le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o relativi supporti, rimozione delle lastre;
b) le rotture ai bordi delle lastre scorrevoli;
c) le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.
ART. 41 - PERDITE OCCULTE D’ACQUA
Previo accertamento del perito incaricato, la Società rimborsa le spese sostenute per i maggiori consumi conseguenti a perdite occulte d’acqua dall’impianto idrico dell’abitazione assicurata, rilevati alla prima fatturazione attestante l’eccedenza dei consumi. Sono rimborsate le spese derivanti da:
A) qualsiasi omissione o fatto accidentale, fortuito e involontario attribuibile all’utente, anche commesso con colpa;
B) qualsiasi omissione o fatto colposo o doloso attribuibile a terzi, con facoltà di rivalsa della Società;
C) incendio, scoppio, esplosione, implosione, colpo d’ariete e fenomeni similari nonché, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 33 lettera d), da eventi atmosferici e naturali;
D) vetustà, degrado e rottura dei materiali.
Le spese sono rimborsate solo a condizione che l’eccedenza sia superiore al 10% del consumo medio.
Per consumo medio si intende la media aritmetica dei consumi registrati nei 12 mesi precedenti rapportata ai giorni indicati nella fattura dalla quale risulta l’eccedenza dei consumi. Qualora si tratti di utenza attivata da meno di 12 mesi, il consumo medio sarà quello riferito al periodo intercorso dall’attivazione dell’utenza mentre, in caso di prima fattura, al consumo medio di utenti analoghi per tipologia d’uso e fascia di consumo.
Non sono rimborsate le spese per le perdite:
a) da impianti di irrigazione;
b) da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici e sanitari;
c) da impianti a vista (non interrati o inseriti/annegati in conglomerati cementizi);
d) dall’interno di pozzetti o dal pozzetto dove è installato il contatore, dallo stesso contatore e dalle sue
connessioni;
e) da dolo del Contraente/Assicurato o da perdite preesistenti alla data di effetto della copertura e note al Contraente/Assicurato;
f) per i maggiori consumi notificati dalla società erogatrice in data successiva alla prima fatturazione
attestante l’eccedenza dei consumi;
g) che producano qualsiasi danno indiretto.
Le garanzie sono prestate entro i limiti di indennizzo, le franchigie/scoperti indicati nello Schema Riepilogativo.
CONDIZIONI SPECIALI
(operanti solo se corrisposto il relativo premio)
ART. 42 - RISCHIO LOCATIVO
La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589, 1611, 1803 e 1807 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente sezione ai locali tenuti in locazione e/o comodato dall'Assicurato.
ART. 43 - DANNI A TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni materiali diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione. Entro il massimale stabilito per questa garanzia, l'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, i fratelli, le sorelle, gli affini, gli adottivi stabilmente conviventi con l’Assicurato.
Sono comunque considerati terzi, purché non stabilmente conviventi con l'Assicurato, i genitori, i figli, i parenti ed affini dello stesso residenti in abitazioni indipendenti da quella dell’Assicurato. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 Codice Civile.
ART. 44 - ESTENSIONI PER EVENTI ATMOSFERICI E TUBATURE INTERRATE
A parziale deroga di quanto previsto dagli Artt. 32 lettera K) e 35 punto D) lettere a) e c), la Società indennizza:
A) Tende e tendoni parasole
I danni diretti e materiali alle tende e/o tendoni parasole stabilmente installati sull’abitazione assicurata.
B) Camini
I danni diretti e materiali ai camini posti sul tetto, a condizione che siano costruiti in muratura e costituiscano parte stabile dell’abitazione assicurata.
C) Pertinenze
I danni diretti e materiali alle pertinenze dell’abitazione assicurata quali a esempio: portici, patii, terrazzi, verande, tettoie e dehors – anche aperti su più lati - qualora non direttamente uniti in maniera integrata al fabbricato, a condizione che rispettino le caratteristiche costruttive e di installazione previste all’Art. 34.
D) Tubature interrate
Le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature interrate - inclusi i relativi raccordi - di esclusiva pertinenza dell’abitazione assicurata che hanno dato origine allo spargimento d’acqua, anche se non sia stato riscontrato un danno diretto e materiale all’abitazione stessa. Sono inoltre comprese le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto che ha originato lo spargimento d’acqua, comprese quelle per la demolizione e il ripristino alla condizione originale delle parti esterne dell’abitazione, della pavimentazione e del terreno dove sono installate le tubature. Sono esclusi i danni e le spese derivanti da traboccamento, rigurgito, rottura di fognature e quelli provocati da gelo, umidità e stillicidio.
ART. 45 - ESTENSIONE SUGLI IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE
A parziale deroga di quanto previsto dagli Artt. 32 - lettera L) e 35 punto D lettera a), la Società indennizza i danni
diretti e materiali agli impianti di energia rinnovabile installati sull’abitazione assicurata derivanti da:
A) Fenomeno elettrico: Restano ferme le esclusioni ivi previste. Ove installato l’inverter, la garanzia opera
purché non siano trascorsi più di cinque anni dall’entrata in servizio dell’impianto.
B) Evento atmosferico, fermo il limite di indennizzo per i danni cagionati da grandine.
Le garanzie sono prestate entro i limiti di indennizzo, le franchigie/scoperti indicati nello Schema Riepilogativo.
SCHEMA RIEPILOGATIVO INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI | ||
Art. | Garanzia | Limite indennizzo |
15 A | Spese di progettazione e urbanizzazione | € 10.000,00 per sinistro |
18 | Mandato e onorario dei periti | 10% del danno con il massimo di € 2.500,00 |
32 A | Incendio | La somma assicurata |
32 B | Fulmine | La somma assicurata |
32 C | Esplosione e scoppio | La somma assicurata |
32 D | Implosione | La somma assicurata |
32 E | Caduta aeromobili, meteoriti, ecc. | La somma assicurata |
32 F | Urto di veicoli di terzi | La somma assicurata |
32 G | Onda sonica, ecc. | La somma assicurata |
32 H | Sviluppo fumi, gas, vapori, ecc. | La somma assicurata |
32 I | Guasti alle cose per ordine dell’autorità | La somma assicurata |
32 J | Spese di demolizione e sgombero | 30% del danno |
32 K | Danni da fuoriuscita d’acqua | La somma assicurata |
32 K (a) | Spese per ricerca guasto con danno diretto e materiale al fabbricato | € 5.000,00 per sinistro e annualità |
32 K (b) | Spese per ricerca guasto senza danno diretto e materiale al fabbricato | € 1.500,00 per sinistro e annualità |
32 L (a) | Fenomeno elettrico su impianti dell’abitazione | La somma assicurata |
32 L (b) | Fenomeno elettrico su apparecchi fino a 5 anni di obsolescenza | La somma assicurata |
32 L (b) | Fenomeno elettrico su apparecchi fino a 5 anni di obsolescenza in uso nell’ufficio o studio professionale privato | € 5.000,00 per sinistro ed annualità |
32 L (b) | Fenomeno elettrico su apparecchi oltre 5 anni di obsolescenza (Grandi elettrodomestici) | € 200,00 forfettario |
32 L (b) | Fenomeno elettrico su apparecchi oltre 5 anni di obsolescenza - Piccoli elettrodomestici | € 70,00 forfettario |
32 L (b) | Fenomeno elettrico su apparecchi oltre 5 anni di obsolescenza - Apparecchi tecnologici | € 150,00 forfettario |
32 M | Spese rimozione, ricollocamento, ecc. | 10% del danno con il massimo di € 4.000,00 |
32 N | Furto dei fissi ed infissi, inclusi guasti | € 3.000,00 per sinistro ed annualità |
32 O | Danni da caduta ascensori, ecc. | La somma assicurata |
32 P | Spese di ricerca per dispersione gas | € 4.000,00 per sinistro ed annualità |
32 Q | Costo per rimpiazzo combustibile | € 500,00 per sinistro |
32 R | Danni ad alimentari in refrigerazione | € 500,00 per sinistro |
32 S | Spese per rifacimento documenti | € 500,00 per sinistro |
32 T | Spese per alloggio sostitutivo | 3 mesi - massimo € 4.000,00 per sinistro |
32 U | Perdita canone locazione | 3 mesi - massimo € 4.000,00 per sinistro |
32 V | Incendio di autovettura posta nella rimessa assicurata | € 1.000,00 per sinistro se autovettura assicurata RC Auto con Assimoco |
32 V | Incendio di autovettura posta nella rimessa assicurata | € 500,00 per sinistro se autovettura non assicurata RC Auto con Assimoco |
32 W | Danni provocati da roditori | € 5.000,00 per sinistro ed annualità |
32 X | Caduta accidentale di lampadari | € 500,00 per sinistro ed annualità |
32 Y | Caduta accidentale antenne e parabole | € 500,00 per sinistro ed annualità |
35 | Eventi atmosferici | La somma assicurata |
36 | Sovraccarico neve | La somma assicurata |
36 | Scivolamento neve | € 10.000,00 per sinistro con applicazione di una franchigia di € 1.500,00 per sinistro |
SCHEMA RIEPILOGATIVO INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI | ||
Art. | Garanzia | Limite indennizzo |
37 | Eventi sociopolitici | La somma assicurata |
37 | Terrorismo | La somma assicurata |
38 | Gelo | € 4.000,00 per sinistro |
38 | Gelo - Spese per ricerca guasto | € 1.000,00 per sinistro ed annualità |
39 | Rigurgito fogne / Intasamento gronde o pluviali | € 4.000,00 per sinistro |
40 | Lastre | € 1.000,00 per lastra e € 4.000,00 per sinistro |
41 | Perdite occulte d’acqua | € 750,00 per sinistro ed annualità |
42 | Rischio locativo | La somma assicurata |
43 | Xxxxx a terzi | La somma assicurata |
44 A | Estensione Eventi Atmosferici (tende e tendoni parasole) | € 750,00 per sinistro ed annualità |
44 B | Estensione Eventi Atmosferici (camini) | € 750,00 per sinistro ed annualità |
44 C | Estensione Eventi Atmosferici (pertinenze) | € 2.500,00 per sinistro ed annualità |
44 D | Estensione tubature interrate | € 1.500,00 per sinistro ed annualità |
45 A | Estensioni su Impianti energia rinnovabile (fenomeno elettrico) | € 5.000,00 per sinistro ed annualità |
45 B | Estensioni su Impianti energia rinnovabile (evento atmosferico) | € 2.500,00 per sinistro con il limite di € 1.500,00 per i danni da grandine su solari termici |
SEZIONE FURTO E RAPINA
ART. 46 - COSA È ASSICURATO
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
A) violandone le difese esterne mediante:
- rottura, scasso;
- uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
- uso fraudolento di xxxxxx vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 dell’ottavo giorno successivo;
B) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
C) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
D) attraverso finestre o porte finestre (esclusa in ogni caso la porta d'ingresso dell'abitazione) non protette e/o aperte, quando nei locali stessi vi sia la presenza dell'Assicurato o dei suoi familiari;
Sono compresi, nell'ambito della somma assicurata:
E) i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo;
F) i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
G) la rapina e l'estorsione (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
H) i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo o protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compresi vetri e/o cristalli, comprese camere di sicurezza e/o corazzate e casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, nonché impianti d'allarme, le recinzioni ed i cancelli;
I) il rimborso delle spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del 3° perito. Resta convenuto che l'Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al perito od ai periti anzidetti;
J) le spese per l’avvenuta sostituzione delle serrature e le duplicazioni delle chiavi con altre uguali od
equivalenti per qualità, in seguito al verificarsi di un evento indennizzabile ai sensi della presente Sezione;
K) le spese di rifacimento dei documenti personali (passaporto, carta d’identità, patente, ecc.) sottratti dagli autori del furto sia all’interno che all’esterno dell’abitazione assicurata.
Le garanzie sono prestate entro i limiti di indennizzo, le franchigie/scoperti indicati nello Schema Riepilogativo.
ART. 00 - XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX (XXXX NON COMPRENDE L’ASSICURAZIONE)
Dall’assicurazione sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno di disabitazione se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati;
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.
ART. 48 - SCOPERTO PER ABITAZIONI NON ABITUALI
Per le abitazioni non abituali la Società corrisponderà all’Assicurato l’85% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 15% a carico dell’Assicurato stesso.
Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 4, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
ART. 49 - INDENNIZZO AGGIUNTIVO PER PORTA BLINDATA E IMPIANTO DI ALLARME
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi dell’Art. 46 lettera A), un indennizzo aggiuntivo avente lo scopo di installare o rafforzare almeno uno dei seguenti mezzi di prevenzione:
a) un impianto di allarme;
b) una porta blindata.
L’indennizzo aggiuntivo sarà riconosciuto - non oltre l’importo stabilito - anche quando l’importo complessivo del
danno indennizzabile dovesse superare la somma assicurata per l’arredamento domestico e nei modi seguenti:
- entro 30 giorni dalla data del sinistro, e solo ad avvenuto intervento documentato da idonea fattura;
- nel caso l’intervento riguardi la porta blindata, quest’ultima abbia le caratteristiche tecniche dimostrate da
idonea documentazione.
Sono esclusi i danni preesistenti agli impianti di allarme e alle porte blindate e i danni indennizzabili ai sensi
dell’Art. 46 lettera H.
CONDIZIONI SPECIALI | |
(Operanti solo se corrisposto il relativo | premio) |
ART. 50 - SCIPPO, XXXXXX, SOTTRAZIONE IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO
La garanzia si estende fino alla concorrenza della somma indicata in polizza a questo titolo a:
A) scippo;
B) rapina;
C) sottrazione in occasione di malore o infortunio,
di enti e valori ad uso personale e privato (vestiario, gioielli, preziosi, denaro, titoli di credito, oggetti vari) commessi sull'Assicurato e/o suoi familiari conviventi purché indossate od a portata di mano, fuori dall'abitazione ma entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx e dello Stato del Vaticano. Sono esclusi lo smarrimento e il furto con destrezza.
ART. 51 - AUMENTO LIMITE DI RISARCIMENTO PER GIOIELLI E PREZIOSI
Il limite di risarcimento per gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura), carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni si intende elevato al 60% della somma assicurata.
Le garanzie sono prestate entro i limiti di indennizzo, le franchigie/scoperti indicati nello Schema Riepilogativo.
SCHEMA RIEPILOGATIVO FURTO, SCIPPO E RAPINA | ||
Art. | Garanzia | Limite indennizzo |
18 e 46 I | Onorari periti | 10% del danno con il massimo di € 2.500,00 |
46 | Furto (abitazione abituale) | La somma assicurata con scoperto pari al 15% dell’indennizzo per i danni di cui al punto D) |
46 (1) | Per gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura), carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni | 40% della somma assicurata |
46 (1) | Per denaro | 10% della somma assicurata |
46 (1) | Per oggetti nelle dipendenze | 10% della somma assicurata |
46 J | Spese sostituzione/duplicazione chiavi | 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 250,00 |
46 K | Spese per rifacimento documenti personali | Massimo € 250,00 per sinistro |
48 | Furto (abitazione non abituale) | La somma assicurata con scoperto pari al 15% dell’indennizzo |
49 | Indennizzo aggiuntivo per porta blindata e impianto d’allarme | € 750,00 per sinistro e annualità |
50 | Scippo e rapina | La somma assicurata |
51 | Aumento limite per gioielli e preziosi | 60% della somma assicurata |
(1) i limiti indicati non si applicano se i beni sono contenuti in cassaforte
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 52 - COSA È ASSICURATO
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato - inclusi i suoi Famigliari - di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e di danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi della:
- Vita privata e di relazione;
- Proprietà dell’abitazione.
ART. 53 - COSA È GARANTITO PER LA VITA PRIVATA E DI RELAZIONE
In relazione allo svolgimento della vita privata, della vita di relazione e di tutte le attività del tempo libero, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante e/o conseguente:
A) dalla conduzione delle abitazioni, comprese quelle prese in locazione (per intero o pro-quota) dai famigliari per motivi di studio;
B) dalla proprietà e/o uso di arredamento domestico, di beni mobili ad uso domestico personale, di apparecchi elettrodomestici in genere, di apparecchi radiotelevisivi e delle relative apparecchiature di antenna (inclusa la caduta dai tetti, da coperture similari e dai balconi ove sono installate), di piccoli veicoli a motore utilizzati per giardinaggio, incluse golf car, sempreché non soggetti all’assicurazione RC Obbligatoria - e di utensili anche a motore - utilizzati per il giardinaggio e per il bricolage, posti nell’abitazione abituale e non abituale;
C) da fatto dei figli minori non emancipati, dei minori in affido e delle persone soggette a tutela dell’Assicurato stesso e con lui conviventi, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non appartenenti al nucleo famigliare dell’Assicurato, inclusi i danni corporali subiti da tali persone;
D) dalla temporanea custodia di minori da parte dell’Assicurato;
E) dalla pratica di sports, inclusa la partecipazione a gare, prove ed allenamenti, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico;
F) dalla pratica di attività di bricolage, di pesca, di giardinaggio e orticultura, di campeggio;
G) dalla proprietà e/o uso:
- di giocattoli anche a motore, inclusa la pratica di modellismo con modelli anche a motore (escluso il controvalore dei modelli);
- di Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto con le caratteristiche e secondo le modalità di utilizzo previste alla Sezione VII “Aeromodelli” - Art. 35 del Regolamento 16 luglio 2015 dell’ENAC e successive modifiche ed integrazioni (escluso il controvalore dei modelli);
H) dalla proprietà e uso di biciclette, di velocipedi anche azionati elettricamente, di monopattini, di pattini a rotelle, di carrozzine e veicoli a braccia, di tricicli e quadricicli anche a motore inclusi anche quelli per uso di invalidi;
I) dalla partecipazione, in qualità di genitori, alle attività scolastiche incluse le gite, le manifestazioni sportive ed altre attività autorizzate dalle autorità didattiche;
J) da fatto colposo in qualità di pedone;
K) dalla responsabilità personale imputabile all’Assicurato quando presta attività di volontariato, con esclusione della responsabilità derivante dall’erogazione di prestazioni medico/sanitarie;
L) da intossicazione o avvelenamento dovuti a somministrazione da parte dell’Assicurato di cibi, bevande e
simili;
M) dalla proprietà o possesso di animali domestici (compresi i cani per l’accompagnamento di persone non vedenti); è compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano per conto dell’Assicurato in temporanea custodia e/o consegna gli animali stessi;
N) dalla proprietà, uso e guida di cavalli ed altri animali da sella ad uso personale, con esclusione dalla partecipazione a gare e concorsi equestri; è compresa la responsabilità civile delle persone che abbiano per conto dell’Assicurato in temporanea custodia e/o consegna gli animali stessi;
O) dalla proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, da tiro a segno, da tiro a volo e similari, del fucile
subacqueo, il tutto a condizione che l’Assicurato sia in regola con le norme di legge vigenti in materia;
P) dalla proprietà, possesso, uso e guida di surf, windsurf, imbarcazioni a vela e/o a remi, di lunghezza non superiore a 6,5 metri, senza motore ausiliario; sono considerate terzi, limitatamente ai danni corporali, le persone trasportate su detti mezzi sempreché gli stessi siano omologati al trasporto di persone; è esclusa la responsabilità derivante dalla partecipazione a regate o competizioni veliche.
La garanzia comprende altresì i danni:
Q) cagionati a terzi - trasportati e non trasportati - all’insaputa e contro la volontà dell’Assicurato, dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela dell’Assicurato stesso e con lui conviventi, a seguito di uso di veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore, in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed utilizzo. Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall’Assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante;
R) cagionati dall’Assicurato o dai suoi Famigliari, per la responsabilità personale a loro derivante in qualità di trasportati su veicoli e/o natanti di proprietà altrui, inclusi i terzi trasportati sui veicoli e/o natanti stessi. Sono esclusi in ogni caso i danni materiali al veicolo e/o natante. Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall’Assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante;
S) cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni dagli addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone - baby sitters, persone alla pari - cui vengono affidati i figli minori dell’Assicurato o le persone soggette a tutela dell’Assicurato stesso e con lui conviventi;
T) corporali (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni dai collaboratori addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone - baby sitters o alla pari
- cui vengono affidati i figli minori. Qualora tali soggetti prestino la loro opera come dipendenti regolarmente assunti e soggetti all’assicurazione obbligatoria (DPR 30 giugno 1965 e D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38), l’assicurazione opera anche per la rivalsa esercitata dagli enti previdenziali (INAIL, INPS);
U) subiti dai capi di vestiario e dagli oggetti personali portati da ospiti occasionali, con esclusione di denaro, oggetti preziosi e valori in genere;
V) cagionati per responsabilità di terzi quando sono alla guida, con patente scaduta, di veicoli a motore
dell’Assicurato o dei suoi famigliari per l’azione di rivalsa dell’assicuratore del veicolo stesso;
W) cagionati dall’Assicurato o dai suoi famigliari quando sono alla guida di autovettura di terzi, con patente di guida risultante sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera per l’azione di rivalsa esercitata dall’assicuratore dell’autovettura stessa, purché entro 6 mesi dal sinistro l’Assicurato provveda al rinnovo dell’abilitazione a condurre autovetture. Non sono comunque risarciti i danni subiti dall’autovettura stessa;
X) cagionati da fatto dei soggetti della cui condotta debba rispondere quando sono affidati temporaneamente a persone non appartenenti al Nucleo Famigliare dell'Assicurato, inclusi i danni corporali subiti da tali persone e la loro responsabilità per la mancata vigilanza su tali soggetti;
La garanzia è inoltre operante per i danni:
Y) a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 55 lettera p) a cose di xxxxx conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione delle cose di proprietà dell’Assicurato e dei suoi famigliari o dallo stesso detenute, compresi i danni:
- cagionati da veicoli e natanti a motore di proprietà dell’Assicurato a condizione che tali mezzi si trovino posti staticamente (rischio statico) in aree private non equiparate ad uso pubblico, ferma l’esclusione dei danni ai veicoli stessi;
- derivanti dalla conduzione ed uso di camere di albergo, camere ammobiliate, appartamenti di residence e strutture similari, appartamenti e locali in genere presi in locazione per villeggiatura o turismo, a condizione che l’uso o la conduzione non superino, per ogni ubicazione, i 90 giorni consecutivi;
Z) cagionati a cose di terzi, inclusa l’abitazione quando l’Assicurato è locatario dell’immobile, dallo spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione dell’Assicurato, oppure, dalla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari ad uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili;
AA) da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini della presente sezione.
Le garanzie sono prestate entro i limiti di indennizzo, le franchigie/scoperti indicati nello Schema Riepilogativo.
ART. 54 - COSA È GARANTITO PER LA PROPRIETÀ DELL’ABITAZIONE
In relazione alla proprietà dell’abitazione, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante e/o conseguente:
A) da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del fabbricato o porzione di fabbricato di proprietà destinato ad abitazione, compresa la responsabilità civile in capo all’Assicurato nella sua qualità di Committente i lavori, ivi compresi i danni rientranti nell’ambito del D.Lgs. 81/2008;
B) dalla proprietà di strade private, muri di sostegno, orti e giardini, comprese le aree destinate a verde e gli alberi anche di alto fusto, il tutto ad integrazione di quanto previsto nella definizione di Fabbricato del Glossario;
C) da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti o da coperture similari, dai marciapiedi o dalle aree di accesso all’abitazione;
D) dallo spargimento di liquidi provocato dalla rottura accidentale:
- degli impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento, dei canali pluviali o delle grondaie, sempreché di pertinenza dell’abitazione assicurata; sono compresi i danni cagionati da rotture causate da gelo, e ciò a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 55 lettera q);
- degli scarichi fognari di esclusiva pertinenza dell’abitazione assicurata; sono esclusi i danni derivanti dalla rottura di condutture idriche (anche interrate) non di pertinenza dell’abitazione e quelli da rottura, rigurgito, traboccamento della rete fognaria municipale.
E) a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 55 lettera f), da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti e condutture fissi in genere stabilmente installati nell’abitazione assicurata.
F) da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini della presente sezione.
G) a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 55 lettera p), per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione delle cose (inclusi i fabbricati) di proprietà dell’Assicurato e dei suoi famigliari o dallo stesso detenute.
Per la copertura delle abitazioni il Contraente/Assicurato può attivare la garanzia come segue:
Formula RC Vita privata e Proprietà: l’assicurazione presta i suoi effetti, fino ad un massimo di cinque unità, per l’abitazione abituale e le abitazioni non abituali; la Società rinuncia alla preventiva identificazione delle abitazioni non abituali; in caso di sinistro il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di fornire tutta la documentazione idonea a provarne la proprietà e la loro ubicazione.
Formula solo Proprietà: l’assicurazione presta i suoi effetti, fino ad un massimo di cinque unità, per la proprietà dell’abitazione abituale, delle abitazioni saltuarie, di quelle date in locazione, comodato d’uso, usufrutto a terzi, di quelle vuote o inoccupate, purché individuate nel contratto.
Le garanzie sono prestate entro i limiti di indennizzo, le franchigie/scoperti indicati nello Schema Riepilogativo.
ART. 00 - XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX (XXXX NON COMPRENDE L’ASSICURAZIONE)
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
a) l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato/Contraente e i figli del convivente more uxorio conviventi;
b) il convivente more uxorio dell’Assicurato/Contraente;
c) se stabilmente conviventi i fratelli, le sorelle, gli adottivi e qualsiasi altro parente o affine
dell’Assicurato/Contraente;
A parziale deroga di quanto previsto alla precedente lettera a), i genitori ed i figli in possesso di proprio certificato anagrafico di stato di famiglia, ma residenti e domiciliati in un’abitazione indipendente da quella in cui risiede l’Assicurato, sono considerati terzi per i soli danni materiali a loro provocati da spargimento di liquidi e da incendio, scoppio ed esplosione di cose dell’Assicurato.
L’assicurazione non comprende i danni:
d) causati da fatto doloso dell’Assicurato e dei suoi Familiari; sono inclusi in garanzia i danni a terzi derivanti
da fatto volontario delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi di legge;
e) causati dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovantesi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
g) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;
h) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
i) derivanti o conseguenti dall’emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
j) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
k) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
l) conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria;
m) causati dalla pratica di attività sportiva a livello professionistico;
n) causati dalla pratica di paracadutismo e di sports aerei in genere;
o) derivanti e conseguenti dall’esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali e professionali da parte dell’Assicurato o di terzi ed in ogni caso dallo svolgimento di attività a scopo di lucro;
p) da furto, rapina, nonché a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato
o da lui detenute o possedute;
q) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o causati da gelo;
r) derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli o natanti a motore, aeromobili, elicotteri e apparecchi per il volo a motore o vela siano essi soggetti o non soggetti alla copertura obbligatoria RC;
s) alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatti salvi i beni oggetto
di contratto di locazione e comodato a favore dell’Assicurato;
t) derivanti dall'erogazione di prestazioni medico/sanitarie.
ART. 56 - ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia Vita privata e di relazione vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del Mondo.
Per territori di USA, Canada e Messico la garanzia esclude qualsiasi danni a carattere punitivo e/o esemplare ed è prestata entro i limiti di risarcimento indicati nello schema riepilogativo. Nel caso in cui l’Assicurato trasferisca la sua residenza all’estero, la garanzia resta valida fino alla prima scadenza annuale, cessando automaticamente a tale data.
La garanzia Proprietà dell’abitazione vale per fabbricati ubicati sul territorio dello Stato Italiano.
ART. 57 - PLURALITÀ DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE
I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.
Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente sezione, l’assicurazione opera a tutela del patrimonio dell'Assicurato anche per la quota di danno derivante dal vincolo di solidarietà di cui all'Art. 2055 Codice Civile, fatto salvo il diritto di surrogazione della Società sul diritto di regresso dell'Assicurato nei confronti dei soggetti corresponsabili.
ESTENSIONI DI GARANZIA
(Operanti solo se corrisposto il relativo premio)
ART. 58 - ESERCIZIO DI BED & BREAKFAST ED AFFITTACAMERE
A parziale deroga di quanto disposo all’Art. 55 lettera o), l’assicurazione comprende i danni per fatti derivanti dallo svolgimento dell’attività di Bed & Breakfast e/o di Affittacamere.
La garanzia è operante a condizione che l’attività sia svolta:
A) nell’abitazione abituale o in locali posti in corpi di fabbricato alle dipendenze della stessa;
B) in maniera continuativa o per periodi saltuari o stagionali, organizzata a livello famigliare;
C) nel rispetto delle leggi e norme regionali (e successive modifiche ed integrazioni) che ne regolano l'esercizio;
D) con un numero di posti letto per i clienti non superiore a 14;
E) limitatamente al servizio di alloggio, somministrazione della prima colazione, pulizia delle stanze e fornitura della biancheria.
Per quanto riguarda la somministrazione dei prodotti alimentari per la prima colazione, il massimale indicato in polizza rappresenta il limite massimo di risarcimento per uno o più sinistri originati da una stessa causa e per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.
In relazione alle cose consegnate o non consegnate, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 55 lettera s) la garanzia comprende i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. Agli effetti dell’applicazione del limite di risarcimento, i componenti del medesimo nucleo familiare sono considerati unico ospite, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti. La garanzia non vale per denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere incluse le cose in essi contenute, nonché per gli oggetti preziosi consegnati in custodia all’Assicurato e per quelli che lo stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo. Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e trattamenti similari.
Le garanzie sono prestate entro i limiti di indennizzo, le franchigie/scoperti indicati nello Schema Riepilogativo.
SCHEMA RIEPILOGATIVO RESPONSABILITÀ CIVILE | ||
Art. | Garanzia | Limite indennizzo |
53 | Vita privata e di relazione | Xxxxxxxxx RCT |
53 Z | Xxxxx a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio, esplosione | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
53 Z | Danni da spargimento di liquidi | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
53 AA | Danni da interruzione o sospensione di attività | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
54 | Proprietà dell’abitazione | Massimale RCT |
54 D | Danni da spargimento di liquidi | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
54 D | Danni da spargimento di liquidi causati da gelo | € 3.000,00 per ciascun sinistro |
54 E | Danni da inquinamento accidentale | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
54 F | Danni da interruzione o sospensione di attività | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
54 G | Xxxxx a cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio, esplosione | € 200.000,00 per ciascun sinistro ed annualità assicurativa |
56 | Danni provocati in USA/Canada e Messico | Fino al massimale da intendersi comprensivo delle spese legali (Art. 1917 Codice Civile) |
58 | Bed & Breakfast ed affittacamere | Massimale RCT |
58 | Cose consegnate | € 600,00 per ospite |
58 | Cose non consegnate | € 300,00 per ospite |
SEZIONE PROTEZIONE WEB
ART. 59 - DISPOSITIVI ASSICURATI (DEVICE)
La garanzia assicurativa si intende prestata esclusivamente per gli apparecchi tecnologici (device) fino ad un massimo di 10, abilitati alla navigazione su Internet, esclusivamente ad uso privato di proprietà:
A) del Contraente/Assicurato (Copertura Singola)
B) di uno dei componenti del Nucleo Familiare del Contraente/Assicurato (Copertura Nucleo Familiare) come individuati al successivo Art. 60.
ART. 60 - PERSONE FISICHE ASSICURATE
La garanzia assicurativa è acquistabile in base ad una delle seguenti opzioni opportunamente individuata nella scheda di perfezionamento del contratto:
Copertura singola: l’Assicurato e il Contraente coincidono;
Copertura del Nucleo Familiare: oltre all’Assicurato/Contraente, purché conviventi e risultanti dal certificato anagrafico di Stato di Famiglia, sono comprese le seguenti persone:
a) il coniuge;
b) il convivente more uxorio;
c) i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle, gli affini e gli adottivi.
Anche se non risultanti dal certificato anagrafico di Stato di Famiglia:
d) i figli minori non conviventi in quanto in stato di affidamento congiunto/condiviso al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
e) il convivente.
ART. 61 - COSA È ASSICURATO
La Società indennizza i danni patrimoniali dovuti a comportamento doloso di terzi subiti dai soggetti indicati
all’Art. 60 sempreché contestuali e/o derivanti dalle seguenti fattispecie:
A) Acquisto on line di un bene ad uso privato
La garanzia opera esclusivamente se un bene è stato acquistato e pagato per mezzo di Internet (acquisto on line);
all’Assicurato sarà rimborsato il prezzo di acquisto al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- il bene non è stato ricevuto secondo le date di consegna previste dal contratto di acquisto con il massimo di 30 giorni rispetto ai tempi previsti dal venditore, aumentato fino a 60 giorni in caso di tempi di consegna non specificati dal venditore;
oppure
- il bene al momento del suo ricevimento è considerevolmente diverso dalla descrizione fornita dal venditore e non è adatto per l’utilizzo a cui è destinato ed è stato acquistato.
B) Vendita on line di un bene ad uso privato - Inganno sull’identità
La garanzia opera esclusivamente se un bene è stato venduto dall’Assicurato per mezzo di Internet (vendita on line) al verificarsi del seguente evento: un falso acquirente utilizza l’identità di un terzo (presunto acquirente) - ignaro della transazione - per accedere al portale on line ed effettuare l’acquisto del bene posto in vendita dall’Assicurato. Viene rimborsato il prezzo di acquisto che l’Assicurato ha già ricevuto dal presunto acquirente ingannato dal falso acquirente e che, in base alla legislazione vigente, deve restituire al presunto acquirente.
Relativamente alle coperture di cui ai punti 1 - Acquisto on line di un bene ad uso privato e 2 - Vendita on line di un bene ad uso privato - Inganno sull’identità, le stesse si devono intendere operanti a condizione vincolante che il partner contrattuale abbia sede o residenza nello Spazio Economico Europeo (SEE); la copertura opererà al di fuori dei confini SEE esclusivamente se il sito ha certificato di sicurezza TRUST, VERIFIED o VeriSign Trusted.
C) Operazioni bancarie fraudolente
La garanzia opera esclusivamente qualora siano stati eseguiti - da parte di un terzo mediante azione fraudolenta di phishing e/o pharming - degli addebiti sul conto bancario on line dell’Assicurato, senza la sua autorizzazione, per l’acquisto di beni e/o per trasferire denaro; la garanzia opera esclusivamente per conti bancari ad uso privato, gestiti ed appoggiati presso una filiale di un istituto di credito operante nelle Repubblica Italiana. Viene rimborsato l’importo dell’addebito effettuato sul conto corrente dell’Assicurato.
D) Furto di identità
La garanzia opera esclusivamente qualora siano stati eseguiti - da parte di un terzo che mediante azione fraudolenta utilizza l’identità dell’Assicurato - degli addebiti sul conto bancario on line dell’Assicurato. Viene rimborsato l’importo dell’addebito effettuato sul conto corrente dell’Assicurato.
E) Danneggiamento/distruzione di dati e/o di file
La garanzia opera esclusivamente qualora un terzo introduca un malware (software creato per danneggiare) su uno degli apparecchi/dispositivi dell’Assicurato o dei soggetti assicurati, indicati all’Art. 60, causando il danneggiamento di dati e/o di file presenti al loro interno. Viene rimborsato, entro il limite previsto, il costo sostenuto dall’Assicurato per il recupero (totale/parziale) o il ripristino dei dati e dei file danneggiati. La Società non risponde in caso di mancato successo delle attività di recupero e/o di ripristino degli apparecchi/dispositivi.
Le garanzie sono prestate entro i limiti di indennizzo, le franchigie/scoperti indicati nello Schema Riepilogativo.
ART. 00 - XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX (XXXX NON COMPRENDE L’ASSICURAZIONE)
Dall’assicurazione sono esclusi i danni/risarcimenti:
a) qualora il risarcimento del danno sia garantito e/o sia possibile chiederne il risarcimento a termini di altro contratto assicurativo;
b) di cui sono tenuti al risarcimento, a qualunque titolo, altri fornitori di servizi coinvolti nella dinamica del sinistro (es. fornitori di sistemi di pagamento on line - fiduciari on line);
c) commessi e/o cagionati dal Contraente/Assicurato o da un suo familiare come individuati all’Art. 60;
d) relativi a dati e/o file di cui non è consentito l’uso (es. file pirata, software di cui l’assicurato non ha l’autorizzazione all’uso);
e) relativi all’acquisto, alla vendita, all’uso di servizi, licenze (software), diritti d’autore, download, utenze
varie (elettricità, acqua, gas, ecc.);
f) relativi alla vendita di un bene per cui si è proceduto alla spedizione prima del ricevimento del corrispettivo pattuito;
g) il contratto di acquisto/vendita sia illegale;
h) derivanti, conseguenti o connessi all’esercizio di attività professionali e/o commerciali da parte degli Assicurati individuati all’Art. 60.
SCHEMA RIEPILOGATIVO PROTEZIONEWEB | ||
Art. | Garanzia | Limite indennizzo |
61 A, B, C, D | Acquisto, vendite on line, operazioni bancarie fraudolente, furto d’identità | € 3.000,00 per sinistro e € 10.000,00 per anno |
61 E | Danneggiamento dati e file | € 500,00 per sinistro e € 1.000,00 per anno |
SEZIONE ASSISTENZA
PREMESSA
La Società per l’erogazione delle prestazioni di assistenza si avvale di una Struttura Organizzativa esterna. La Società per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. con sede in Xxxxxx (Xxxxxx Xxxxxx 0).
ART. 63 - COSA COMPRENDE LA GARANZIA
In forza di una specifica convenzione stipulata tra Assimoco e Europ Assistance Italia S.p.A., in caso di sinistro
sono garantite all’Assicurato le prestazioni di Assistenza indicati all’Art. 66.
In caso di sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvede all’erogazione delle prestazioni.
ART. 64 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in
funzione 24 ore su 24, facente capo al:
Numero verde (solo dall’Italia) 800 257 114
oppure
sia dall’Italia sia dall’estero al numero x00 00 00000 000
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
A) Il tipo di assistenza di cui necessita.
B) L’indirizzo dell’Abitazione.
C) Nome e Cognome.
D) Numero di polizza preceduto dal numero ASSF.
E) Indirizzo del luogo in cui si trova.
F) Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà
autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
ART. 65 - LIMITI DELLA COPERTURA (ESCLUSIONI/EFFETTI GIURIDICI DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
a) tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
b) tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascuna annualità assicurativa di validità della polizza stessa.
c) gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, l’Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.
d) la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del
paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
e) il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la
Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
f) qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
g) ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha
dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 del Codice Civile.
h) tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
i) a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza di contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
l) per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le
disposizioni di legge.
ART. 66 - COSA È ASSICURATO - PRESTAZIONI PREVISTE (VALIDE PER TUTTE LE FORMULE)
A) Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto o scasso dell’impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo l’Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.
La prestazione non è operante per:
a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
c) guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.
B) Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
I) furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
II) scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.
C) Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano
La prestazione è operante per i seguenti casi:
I) allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
II) mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico;
III) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
La prestazione non è operante:
a) per i casi I) e II) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione, i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato, da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore.
b) per il caso III) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.
D) Interventi di emergenza per danni d’acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
I) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
II) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
a) per il caso I), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato.
b) per il caso II), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.
E) Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazione e la sicurezza della stessa ne sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell’Assicurato a predisporre la vigilanza dell’abitazione per un periodo massimo di 12 ore, tenendo l’Impresa a proprio carico la relativa spesa. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata, specifiche istruzioni verranno impartite dalla Struttura Organizzativa.
F) Spese d’albergo
Qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi. La prestazione non sarà erogata se l’Assicurato non presenterà alla Struttura Organizzativa un’adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
G) Rientro anticipato per danni all’abitazione
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà all’ Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata. Nel caso in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.
La prestazione non sarà erogata se l’Assicurato non presenterà alla Struttura Organizzativa un’adeguata
documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
H) Invio di un artigiano per interventi conseguenti
Qualora a seguito di un intervento di assistenza attivato sulla base di una delle prestazioni sopra evidenziate l’Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvederà all’invio dello stesso. Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).
I) Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici
Qualora a seguito di un intervento di assistenza attivato sulla base di una delle prestazioni sopra evidenziate l’assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori o congelatori fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore) la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi.
J) Trasloco
Nel caso in cui, in seguito a incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento o furto, l’abitazione dell’Assicurato fosse inagibile per un periodo minimo di 30 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasloco del mobilio dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia.
Sono esclusi i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso.
K) Ripristino di impianti di riscaldamento o condizionamento entro 24 ore nei giorni feriali
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito di blocco della caldaia, dello scaldabagno, del boiler o dell’impianto di condizionamento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per verificare le condizioni del danno.
Il ripristino del funzionamento avverrà entro le 24 ore dalla segnalazione con possibile eccezione dei danni segnalati nei giorni di sabato, domenica e festivi per i quali, in caso di necessità di pezzi di ricambio non immediatamente disponibili, il ripristino avverrà non appena sia possibile reperire i ricambi necessari.
L) Prestazioni animali domestici (cani e gatti)
Consulenza Veterinaria: Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale domestico, necessiti di parlare per telefono con un medico veterinario per avere un consiglio su una determinata patologia in corso, la Struttura Organizzativa fornirà i consigli medici richiesti.
Informazioni sui centri di pronto soccorso veterinario: Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale domestico, desideri conoscere i Centri di Pronto Soccorso Veterinario presenti nella zona in cui si trova, potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà i recapiti telefonici e le indicazioni per raggiungerli.
SERVIZI DI ASSISTENZA IN CASO DI ATTIVAZIONE DELLA SEZIONE PROTEZIONEWEB
Ogni prestazione viene fornita dalle ore 9 alle ore 18 dal lunedì al venerdì ed esclusi i festivi.
M) Assistenza psicologica telefonica
L’Assicurato a seguito di problemi o disturbi psicofisici causati da uso improprio di mezzi di comunicazione elettronici mediante Internet che causi un danno reputazionale per uso dei dati personali e/o della sua immagine, potrà contattare la Struttura Organizzativa che lo metterà in contatto con uno psicologo convenzionato.
Per attivare la prestazione l’Assicurato dovrà fornire copia della denuncia effettuata presso l’Autorità
competente.
N) Assistenza legale telefonica
L’Assicurato in seguito al verificarsi di uno degli eventi indicati in polizza, potrà contattare la Struttura Organizzativa che lo metterà in contatto con un legale convenzionato.
Per attivare la prestazione l’Assicurato dovrà fornire copia della denuncia del sinistro indennizzabile ai sensi della polizza effettuata presso l’Autorità competente.
Le garanzie sono prestate entro i limiti di indennizzo, le franchigie/scoperti indicati nello Schema Riepilogativo.
SCHEMA RIEPILOGATIVO ASSISTENZA | ||
Art. | Garanzia | Limite indennizzo |
66 A) | Elettricista per emergenza | € 250,00 per sinistro e € 700,00 per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. |
66 B) | Fabbro per emergenza | € 250,00 per sinistro e € 700,00 per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. |
66 C) | Idraulico per emergenza | € 250,00 per sinistro e € 700,00 per annualità assicurativa. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. |
66 D) | Danni d’acqua emergenza | € 500,00 per sinistro e € 1.000,00 per annualità assicurativa. |
66 E) | Invio di sorvegliante | € 350,00 per sinistro e € 500,00 per annualità assicurativa. L’eventuale eccedenza rispetto alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l’Istituto di Vigilanza rimane a carico dell’Assicurato. |
66 F) | Spese d’albergo | € 150,00 per giorno con il massimo di € 600,00 per sinistro ed annualità assicurativa. |
66 G) | Rientro anticipato per danni all’abitazione | Massimo per sinistro e annualità assicurativa € 500,00 per l’Italia e € 1.000,00 per l’estero. |
66 H) | Invio Artigiano per interventi conseguenti | Il costo della prestazione è a totale a carico dell’Assicurato. |
66 I) | Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici nelle 24 ore | € 250,00 per sinistro e € 600,00 per annualità assicurativa. Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. |
66 J) | Trasloco per inagibilità dell’Appartamento | € 1.000,00 per sinistro e € 2.000,00 per annualità assicurativa. Costi di deposito e altri costi non di trasloco |
66 K) | Ripristino di impianti di riscaldamento/condizionamento entro 24 ore nei giorni feriali | € 250,00 per sinistro e € 700,00 per annualità assicurativa. Restano a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. |
66 M) | Consulenza psicologica in casi di cyber mobbing | 3 ore per sinistro e annualità assicurativa |
66 N) | Consulenza legale su questioni legali inerenti Internet | 3 ore per sinistro e annualità assicurativa |
SEZIONE - TUTELA LEGALE
PREMESSA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art 164, ASSIMOCO S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 VERONA, Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, sito internet: xxx.xxx.xx, in seguito detta D.A.S.
A quest’ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
ART. 67 - COSA È ASSICURATO (OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE)
L’Impresa, nei limiti del massimale per caso assicurativo indicato in scheda di polizza ed illimitato per anno e delle condizioni di seguito previste, assicura il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato, a seguito di caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
A) per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
B) per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
C) di giustizia;
D) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
E) conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
F) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
G) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
H) per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
I) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
J) per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
K) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di
soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l’Impresa assicura:
L) le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
M) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000,00;
N) l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000,00;
L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua erogazione,
trascorsi i quali l’Impresa conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
L’Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Persone Assicurate
Le garanzie operano a favore del Contraente, delle persone appartenenti al suo nucleo familiare e dei suoi conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico.
ART. 68 - AMBITO E GARANZIE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate:
I) in relazione alla locazione, al diritto di proprietà o ad altro diritto reale riferiti ai primi due beni immobili assicurati indicati in polizza quali dimora abituale e/o saltuaria ad uso esclusivo delle persone assicurate, escludendo i beni immobili in uso a terzi;
II) nell’ambito della loro vita privata;
III) nell’ambito del lavoro, subordinato o parasubordinato, da loro svolto; nei seguenti casi:
A) nel caso in cui le Persone Assicurate subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
B) nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione o per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
C) nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, l’Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
D) nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale,
per le quali il valore in lite sia superiore a € 250.00, relative a:
- controversie relative all’acquisto di beni e servizi;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riguardanti gli immobili come sopraindicati;
- controversie nascenti dal contratto di lavoro subordinato o parasubordinato svolto dall’Assicurato,
anche con Ente Pubblico;
E) nel caso in cui le persone assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto dalla copertura della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta copertura per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile.
CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
Ad integrazione delle garanzie, l’Impresa garantisce un servizio di consulenza telefonica - nell’ambito delle
materie previste in polizza - tramite:
- il numero verde 800/849090
oppure
- scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx.
L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
A) consulenza legale;
B) chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
C) consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti
agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
ART. 69 - LIMITI DELLA COPERTURA (ESCLUSIONI)
La garanzia è esclusa per:
a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
c) diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
d) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e aerei;
e) materia relativa al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
f) controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza;
g) operazioni relative all’acquisto e costruzione di beni immobili;
h) vertenze di lavoro subordinato o parasubordinato e procedimenti penali quando l’Assicurato svolge una
professione medica.
ART. 70 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, negli altri casi.
ART. 71 - INSORGENZA DEL SINISTRO
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono trascorsi 90 giorni dal giorno di decorrenza del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale; per tutti gli altri casi dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto.
Inoltre:
A) se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con l’Impresa per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
B) la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale);
C) la garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
D) nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza;
E) il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
F) il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
G) in caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a
favore del Contraente.
ART. 72 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE
L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo a D.A.S., trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti. L'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.
Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S.
ART. 73 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell’Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la D.A.S. valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Art. 72.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
A) l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle
prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
B) gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
C) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
D) l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.
L’Impresa e D.A.S. non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
ART. 74 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
ART. 75 - RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
SCHEMA RIEPILOGATIVO TUTELA LEGALE | ||
Art. | Garanzia | Limite indennizzo |
67 | Spese legali e peritali | Il massimale |
67 L | Assistenza di un interprete | Fino ad un massimo di 10 ore lavorative |
67 M | Spese per traduzioni di atti del procedimento all’estero | Entro il limite massimo di € 1.000,00 |
67 N | Anticipo cauzione | Entro il limite massimo di € 10.000,00 |
68 D | Controversie di natura contrattuale | La garanzia si attiva nel caso in cui il valore in lite sia superiore a € 250,00 |
72 | Per onorari del legale domiciliatario, nel caso scelta di legale non residente presso il circondario del Tribunale Competente. | Entro il limite massimo di € 3.000,00 |
NORME APPLICABILI IN CASO DI FINANZIAMENTO ABBINATO ALL’ASSICURAZIONE
LE PRESENTI CONDIZIONI SONO APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE NEL CASO L’ASSICURAZIONE SIA ABBINATA AD
UN FINANZIAMENTO E L’ABBINAMENTO INDICATO NELLA SCHEDA DI PERFEZIONAMENTO.
LE PRESENTI CONDIZIONI SI APPLICANO SOLO IN CASO DI CONTRAENTE PERSONA FISICA
ART. 76 - DIRITTI CONCESSI AL CONTRAENTE/ASSICURATO IN PRESENZA DI FINANZIAMENTO
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato stipuli l’assicurazione Incendio ed Altri Danni ai Beni in abbinamento ad un finanziamento erogato da un Istituto di Credito operante sul territorio della Repubblica Italiana, lo stesso ha diritto di richiedere l’applicazione delle condizioni sotto indicate:
A) Copertura Incendio, scoppio ed esplosione
Qualora la Società si avvalga della facoltà concessa dagli articoli "Durata e proroga dell’assicurazione" e "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione, qualunque siano le Sezioni attivate, la Società si impegna a:
a) mantenere valida la copertura assicurativa sino alla scadenza del finanziamento collegato, esclusivamente
per gli eventi previsti dall’articolo "Cosa è assicurato", lettere da A) a H);
b) per il mantenimento della copertura sarà emessa apposita appendice di annullamento, relativamente alle sezioni interessate e/o un nuovo contratto, che avrà effetto dalla data del recesso comunicato all’Assicurato con abbuono dell’eventuale premio pagato e non goduto.
B) Diritto di recesso del Contraente/Assicurato
Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione indicata nella Scheda di Perfezionamento. Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata. Il Contraente avrà diritto alla restituzione del premio pagato (al netto delle imposte) per la parte di rischio non goduta dalla data della comunicazione e fino alla data di scadenza indicata nel contratto di assicurazione.
Per le modalità di rimborso del premio pagato e non goduto si rinvia agli esempi indicati alla lettera E).
C) Estinzione anticipata (totale o parziale) del finanziamento sottostante
Qualora il finanziamento sottostante venga estinto, in maniera totale o parziale, prima della sua scadenza originale, il Contraente/Assicurato ha diritto e facoltà di richiedere alla Società:
a) il contestuale annullamento dell’assicurazione dalla data dell’estinzione totale o parziale;
b) la prosecuzione dell’assicurazione alle condizioni originariamente pattuite.
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società o all’Intermediario del contratto la data di effettiva estinzione (in caso di annullamento) o la volontà di proseguire con l’assicurazione.
In caso di annullamento, il Contraente/Assicurato ha diritto alla restituzione del premio pagato (al netto delle imposte di legge), per la parte di rischio non goduto, a partire dalla data di estinzione e fino alla data di scadenza indicata nel contratto.
D) Trasferibilità del finanziamento sottostante
Qualora il finanziamento sottostante venga trasferito ad altro Istituto di Credito, il Contraente/Assicurato ha diritto e facoltà di richiedere alla Società:
a) il contestuale annullamento dell’assicurazione dalla data del trasferimento;
b) la prosecuzione dell’assicurazione alle condizioni originariamente pattuite.
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società o all’Intermediario del contratto la data di
effettivo trasferimento (in caso di annullamento) o la volontà di proseguire con l’assicurazione.
In caso di annullamento, il Contraente/Assicurato ha diritto alla restituzione del premio pagato (al netto delle imposte di legge), per la parte di rischio non goduto, a partire dalla data di trasferimento e fino alla data di scadenza indicata nel contratto.
E) Modalità di restituzione del premio pagato per il rischio non goduto
La parte di premio rimborsata, al netto delle imposte, è pari alla somma:
- del premio di rischio riproporzionato in funzione dei giorni e frazione di giorni mancanti alla scadenza della copertura;
- dei caricamenti in proporzione dei giorni e frazione di giorni mancanti alla scadenza della copertura.
Esempio
Formula di rimborso per premio di rischio: (Pdanni-I) * (1-H) * [(D-K)/D] Formula di rimborso per caricamenti: (Pdanni-I) * H * [(D-K)/D]
Dove:
Pdanni = premio versato H = caricamenti %
I = imposte
N = durata della copertura assicurativa (numero di giorni)
D = durata coperta dal pagamento del premio annuo o unico (numero di giorni) K = giorni trascorsi dalla data di decorrenza alla data di estinzione della polizza
Sviluppo del calcolo di rimborso | Premio annuo | Premio unico |
(N) Durata della copertura assicurativa in giorni | 365 | 3650 |
(D) Durata coperta dal pagamento del premio in giorni | 365 | 3650 |
(K) Giorni trascorsi | 180 | 1800 |
(H) Caricamenti in % | 30,00% | 30,00% |
(Pdanni) Premio versato | 160,00 | 1.600,00 |
(I) Imposte | 29,12 | 291,21 |
Premio netto | 130,88 | 1.308,79 |
Premio di rischio da rimborsare | 51,03 | 510,27 |
Caricamenti da rimborsare | 15,30 | 153,08 |
Importo totale rimborsato | 66,33 | 663,35 |
GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Abitazione abituale
Fabbricato destinato ad abitazione ove l'Assicurato risiede per la maggior parte dell'anno.
Abitazione data o presa in locazione, comodato d’uso, usufrutto
Fabbricato destinato ad abitazione per cui il proprietario trasferisce la facoltà di possesso e godimento ad un terzo in forza di contratto di locazione/comodato d’uso/usufrutto a titolo oneroso e/o gratuito.
Abitazione non abituale
Fabbricato destinato ad abitazione ove l'Assicurato non ha la residenza ed in cui risiede saltuariamente.
Allagamento
Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale, non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché da infiltrazioni di acqua dal terreno.
Alluvione
Vedi Inondazione.
Animali domestici
Cani, gatti ed altri animali da casa e da cortile, inclusi cavalli, asini, ovini e bovini di numero non superiore a 10 capi. Gli animali devono essere custoditi nell’area di pertinenza dell’abitazione assicurata, fatta eccezione per i cavalli che possono essere custoditi anche presso maneggi di terzi.
Appartamento
Parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.
Apparecchi elettrici ed elettronici
a) Grandi elettrodomestici: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, cantinette, forni (compresi quelli a microonde da incasso), cucine elettriche, piani cottura, cappe, condizionatori portatili, macchinari sportivi (tapis roulant, hoverboard, ecc.), carrozzine per invalidi, biciclette elettriche;
b) Piccoli elettrodomestici: deumidificatori, umidificatori, termoventilatori, termoconvettori, termocoperte, fornetti elettrici (inclusi i forni a microonde non da incasso), robot da cucina in genere, frullatori e similari, spremiagrumi, tostapane, affettatrici, gelatiere, vaporiere e friggitrici, macchine per il caffè in genere, bollitori elettrici, ferri da stiro, macchine da cucire, aspirapolveri con o senza sacco, lavapavimenti, idro- pulitrici, aspirabriciole, telefoni con filo e cordless, telefoni cellulari non smartphone, sveglie, radio, giochi elettronici portatili (es. Sony PSVita e Nintendo 2-3 DS), rasoi elettrici, taglia capelli, epilatori, asciugacapelli, pesa persona, piccoli apparecchi in genere per la cura della persona, piccoli apparecchi baby care, confezionatrici sottovuoto, attrezzi per il bricolage per uso domestico (per esempio: trapani, seghetti, avvitatori), taglia siepi e rasa erba;
c) Apparecchi tecnologici: televisori in genere, lettori DVD, home-cinema, personal computer, tablet, smartphone, fotocamere, videocamere, console giochi (tipo Play Station, Nintendo Wii, Microsoft Xbox), lettori ottici, scanner, fax, fotocopiatrici, impianti/apparecchi di riproduzione audio, bimby, stampanti, calcolatrici, plotter, fascicolatrici, lavagne elettroniche, video proiettori, apparecchi per video conferenze (tv, telecamera, microfono), stabilizzatori, gruppo di continuità, storage nas. Sono esclusi i costi di rimpiazzo di software al servizio degli apparecchi o per il rifacimento di dati.
Arredamento domestico
L’insieme dei beni riposti all’interno dell’abitazione ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, quali:
a) mobilio e arredamento in genere compreso quello per l’eventuale ufficio o studio professionale privato annesso all’abitazione abituale; per quest’ultimo si intendono incluse le macchine e attrezzature (anche elettroniche) d’ufficio, la cancelleria, gli archivi e documenti;
b) tende e tende parasole;
c) tutto quanto serve per uso domestico personale dell’Assicurato e dei suoi famigliari;
d) denaro, libretti di risparmio, carte valori e titoli di credito in genere;
e) gioielli e preziosi (d’oro o platino, o montati su detti metalli), orologi; pietre preziose e perle naturali o di coltura;
f) gioielli, monili e servizi in argento;
g) raccolte e collezioni d’antichità, numismatiche, di monete;
h) pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d’arte e d’antiquariato;
i) tutti gli oggetti riguardanti l’abitazione e/o di uso privato, anche se posti nelle dipendenze e/o pertinenze, inclusi attrezzi per bricolage di uso domestico, giardinaggio, hobbies, biciclette, veicoli a motore o elettrici per esclusivi usi di giardinaggio, golf car;
j) depositi di carburante, purché stoccati in appositi serbatoi o cisterne, interrati o non, posti all’esterno dell’abitazione o nelle dipendenze/pertinenze, tutto ubicato nell’area dell’abitazione, con capacità massima di 500 litri per gasolio e 200 litri per benzina;
k) purché non assicurati i danni all’abitazione, eventuali opere di miglioria o abbellimento dei locali dell’abitazione apportate dall’Assicurato locatario, inclusi gli impianti di prevenzione e allarme, di condizionamento, i boiler per la produzione di acqua calda, la caldaia per il riscaldamento autonomo, le tende esterne parasole fisse e stabilmente installate.
Sono esclusi i beni quali:
- merci di ogni genere, legname, materiali infiammabili, attrezzi e macchinari utilizzati per scopi professionali quali: attività commerciali, artigianali, aziendali e comunque utilizzati per l’esercizio di libera professione, ovunque posti all’interno dell’abitazione.
- autoveicoli (compresi camper, roulotte e rimorchi), motoveicoli e ciclomotori immatricolati al Pubblico Registro Automobilistico, barche a motore o vela (inclusi i gommoni).
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Atti di terrorismo
Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere, o anche solo minacciata, da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e che ha un rapporto bancario in essere presso la Banca di Credito Cooperativo o la Cassa Rurale che intermedia il contratto di assicurazione.
Danni corporali
Morte o lesioni personali.
Danni materiali
Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Destinazione d'uso
Fabbricato destinato a civile abitazione (appartamento o villa), anche se in attesa di destinazione definitiva perché in corso di costruzione o ristrutturazione, o vuoto e/o inoccupato, ad uso di:
a) abitazione abituale (comprensiva di ufficio privato);
b) abitazione non abituale;
c) abitazione data o presa in locazione, comodato d’uso, usufrutto.
Dipendenze e/o pertinenze
Parti dell’abitazione, tutte rientranti nell’area di ubicazione della stessa, quali:
a) locali non intercomunicanti con l’abitazione o locali posti in corpi separati dall’abitazione quali: box. garage, parcheggi, posti auto, cantine, solai o soffitte, centrale termica, portici, patii, terrazzi, tettoie anche aperti su più lati;
b) locali posti in corpi separati dall’abitazione adibiti a piccoli depositi per attrezzi di bricolage, giardinaggio e
hobbies.
Enti mobili all’aperto
Beni e/o oggetti che per loro natura e caratteristica possono essere rimossi in qualsiasi momento e riposti in ambienti chiusi e protetti.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione
Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualcosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Art. 629 Codice Penale).
Fabbricato (Abitazione)
Il complesso delle opere edili costituenti l’intero corpo del fabbricato (escluso il solo valore dell’area) adibito a civile abitazione - appartamento o villa - di proprietà dell’Assicurato o in uso ad esso, ubicato nel territorio della Repubblica Italiana. Sono compresi:
a) le opere murarie e di finitura;
b) le opere di fondazione o interrate;
c) gli impianti e le installazioni considerate fisse ed inamovibili per natura o destinazione quali:
- impianti elettrici ed elettronici, inclusi quelli di prevenzione ed allarme, i citofoni e videocitofoni, le antenne e le parabole;
- impianti idrici (inclusi pluviali e grondaie), igienici, di riscaldamento o condizionamento comprese caldaie autonome, stufe a legna o pellets collegate alla canna fumaria o ad una tubazione fissa di scarico dei fumi all’esterno dell’abitazione, serbatoi o cisterne per lo stoccaggio del combustibile al servizio dell’impianto dell’abitazione, il collettore (impianto per mezzo del quale viene distribuito calore all’abitazione;
- impianti di energia rinnovabile installati sull’abitazione, sulle pertinenze/dipendenze o in aree adiacenti
purché poste nell’ubicazione dell’abitazione stessa;
- gli ascensori e i montacarichi;
- gli impianti di allacciamento ed i contatori di proprietà delle società di erogazione dei servizi cui sono destinati;
d) i fissi e gli infissi (quest’ultimi anche se installati sul tetto dell’abitazione);
e) gli affreschi e le statue non aventi valore artistico, le tappezzerie, tinteggiature, gessature, moquette, i parquet, le tende parasole esterne a condizione che siano installate su strutture o telai fissi ed inamovibili;
f) le pertinenze e dipendente, le piscine, i campi sportivi e le attrezzature ad essi pertinenti, le aree destinate a gioco (escluse giostre, giochi per bambini), i cortili, i parcheggi tutti ubicati nell’area di pertinenza dell’abitazione, con esclusione di parchi, alberi e strade private;
g) i muri di cinta, le cancellate o le recinzioni fisse (escluse quelle di rete metallica, di teli in nylon o plastica, di entrambi i precedenti anche installate su recinzioni fisse in muratura o ferro), i cancelli anche azionati elettricamente;
h) ogni altra installazione considerata fissa posta al servizio dell’abitazione;
i) le quote costituenti proprietà comune in fabbricati in condominio o abitazioni plurifamiliari;
j) se assicurata l’abitazione abituale, l’ufficio e/o studio professionale posto in locali intercomunicanti con l’abitazione che interessi una parte/superficie non prevalente dell’unità immobiliare stessa.
Fabbricato in corso di costruzione/ristrutturazione
Fabbricato realizzato ex novo, per il quale non sia stato ancora richiesto il certificato di agibilità, o fabbricato in cui vengono eseguite ristrutturazioni architettoniche e/o distributive e/o manutenzioni che interessino le strutture portanti e, nel caso in cui tali modifiche interessino il tetto, i fissi e/o gli infissi o gli impianti al servizio del fabbricato stesso. Nel caso vengano effettuati lavori di ultimazione all’interno del fabbricato, lo stesso non è da intendersi in corso di costruzione o ristrutturazione.
Famigliari
I soggetti sotto indicati risultanti stabilmente conviventi in base al Certificato Anagrafico di Stato di Famiglia
dell’Assicurato/Contraente:
a) il coniuge ed il convivente more-uxorio;
b) i genitori, i figli (anche del convivente more-uxorio) compresi quelli fiscalmente a carico che per motivi di studio non risultano stabilmente conviventi;
c) i fratelli, le sorelle, gli affini, gli adottivi;
d) i figli minori, non conviventi in base al Certificato Anagrafico di Stato di Famiglia, quando sono in affidamento
congiunto con l’Assicurato/Contraente a seguito di separazione legale o divorzio.
Fenomeno elettrico
Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:
- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Franchigia
La parte del danno, espressa in cifra fissa o in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Furto
Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Impianti energia rinnovabile
a) Impianti fotovoltaici e termo-fotovoltaici: sistema di produzione di energia elettrica e termica per la produzione di acqua calda mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter), apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori, incluso il serbatoio di accumulo dell’acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici, tutti di potenza non superiore a 6,0 Kwp.
b) Impianti solari termici: impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore assorbito dal sole viene trasferito all'acqua del serbatoio; il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici.
Implosione
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.
Incendio
Combustione, con fiamma, degli enti materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società, in base all'assicurazione di cui alla presente polizza, a seguito del verificarsi di un sinistro.
Inondazione/Alluvione
Xxxxxxxxxxx d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini; l'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.
Lastre
Vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.
Massimale
La massima esposizione della Società per ogni sinistro a disposizione per danni a terzi.
Materiali incombustibili
Prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato da Centro Studi ed esperienze del Ministero dell'Interno.
Mezzi di custodia
Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.
I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. II contenitore non murato di peso inferiore a 200Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
Periodo di assicurazione annuale
Il periodo di durata uguale a 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia alle ore 24 del giorno di effetto del contratto di assicurazione e termina alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto stesso. Alla scadenza del predetto periodo, l’assicurazione proseguirà per periodi di ulteriori 365 giorni (366 per gli anni bisestili).
Polizza
Documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio
Somma dovuta dal Contraente alla Società a titolo di corrispettivo per la prestazione pattuita.
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predefinita; tale forma non è soggetta all’applicazione della “regola proporzionale” di cui al disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile.
Rapina
L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.
Rischio
La probabilità che si verifichi un sinistro.
Scasso
Forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da impedirne il regolare funzionamento senza adeguate riparazioni ovvero praticando una apertura o una breccia nei soffitti, nel pavimento o nei muri dei locali medesimi.
Scippo
Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso a chi la detiene.
Scoperto
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro
Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società
Assimoco S.p.A.
Solai
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Somma assicurata
L'importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate.
Tetto
Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene, coibentazione).
Tubatura interrata
La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, a parziale o totale diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da opere murarie, con esclusione di condutture e tubature facenti parte di impianti di irrigazione.
Valore a nuovo
Per il fabbricato: il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area;
Per l'arredamento domestico: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione.
Valori
Denaro, titoli di credito in genere, ed ogni carta rappresentante un valore.
Vetro antisfondamento
Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.
Villa
Abitazione unifamiliare oppure appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.
GLOSSARIO SPECIFICO PER LA GARANZIA PROTEZIONEWEB
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Acquisto/Vendita on line
Transazione commerciale, e conseguente accordo conclusivo, avente ad oggetto beni che vengono scambiati su una piattaforma virtuale organizzata e gestita da un professionista.
Appropriazione indebita
Fattispecie in cui un soggetto, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro e della cosa mobile altrui, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.
Beni
I beni, ai sensi della suddetta garanzia, sono oggetti fisici che possono essere inviati. Sono esclusi i beni che incarnano solamente un valore, come ad esempio: metodi di pagamento, titoli, francobolli, buoni o biglietti d’ingresso.
Danno patrimoniale
Un danno patrimoniale si verifica quando il valore effettivo del patrimonio del danneggiato, misurabile in denaro, è inferiore rispetto a prima che si verificasse l’evento dannoso; sono pertanto esclusi i danni corporali e materiali.
Device
Ai sensi della suddetta garanzia significa ogni apparecchio tecnologico abilitato al collegamento ed alla navigazione su Internet. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono compresi: personal computer, personal computer portatili, tablet, smartphone, ecc.
Furto d’identità (digitale)
Un furto d’identità si verifica quando il terzo, benché sprovvisto di specifica autorizzazione o delega necessaria, si appropria, con raggiro implementato per mezzo di Internet, ed utilizza i dati personali del Contraente o dell’Assicurato.
Massimale
La massima esposizione della Società per sinistro e annualità assicurativa.
Pharming
Si tratta di una pratica affine al Phishing finalizzata all’ottenimento di dati confidenziali su Internet. L’attacco viene effettuato mediante manipolazione del sistema utilizzato dalla vittima per la navigazione in Internet, senza necessità di suo coinvolgimento diretto.
Phishing
Si tratta di un processo con il quale gli autori del reato cercano, con l’aiuto di e-mail falsificate, di ottenere i dati riservati di accesso ed identificazione da terzi ignari, sfruttando tipicamente un rapporto di fiducia instaurato con l’inganno circa la loro vera identità. Lo scopo di questi attacchi è quello di compiere atti illeciti con i dati ottenuti sfruttando l’identità del titolare del traffico online.
Sito Internet
Una o più pagine web, collegate tra loro, fruibili con accesso per mezzo web browser.
Software per la sicurezza
Ai sensi della suddetta garanzia un software per la sicurezza è un programma che serve a preservare la funzionalità di un computer o un altro terminale di accesso a Internet per lo scopo desiderato, per garantire o limitare la disponibilità di dati o per proteggere i diritti di accesso al sistema.
Terzo
Qualunque persona diversa dal Contraente o da altro Assicurato come individuati all’Art. 60.
GLOSSARIO SPECIFICO PER LA GARANZIA ASSISTENZA
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Abitazione
Fabbricato o porzione di fabbricato come indicato in polizza, adibito ad abitazione civile, ufficio privato.
Annualità assicurativa
Il periodo di assicurazione compreso fra l’effetto del contratto e la sua scadenza anniversaria, e ogni periodo di assicurazione annuo a seguito di rinnovo del contratto.
Assicurato
Per Assicurato si intende il Contraente medesimo ed i componenti del Nucleo Famigliare conviventi, risultanti dal Certificato Anagrafico di Stato di Famiglia.
Contraente
Il sottoscrittore della polizza.
Effetto e durata
Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.
Estensione territoriale
Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
In viaggio
Qualunque località oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Prestazioni
L’assistenza da erogarsi in natura da parte dell’Impresa tramite la Struttura Organizzativa, nel momento del
bisogno.
Sinistro
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Servizio e che determina la richiesta
di assistenza dell’Assicurato.
Struttura organizzativa
È la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. sede in xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Assimoco S.p.A. provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Assimoco S.p.A. stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
GLOSSARIO SPECIFICO PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato
Colui a favore del quale opera l'assicurazione.
Contraente
Chi stipula il contratto di assicurazione.
Contratto
Il contratto di assicurazione.
Coperture
Il contenuto delle garanzie individuato agli Artt. 67 e 68.
D.A.S.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Compagnia di assicurazione.
Massimale
La somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro.
Parti
Il Contraente e la Società.
Persone Assicurate
Le persone individuate all’Art. 67.
Polizza
Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio
Il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia.
Sinistro/Caso assicurativo
La controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione.
Società
ASSIMOCO S.p.A.