ARTICOLO 1
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI UN PALCO E DI UNA TRIBUNA MODULARI PER IL COMUNE DI NAPOLI
ARTICOLO 1
Oggetto dell’appalto
Il presente Capitolato disciplina l’appalto per la fornitura al Comune di Napoli di n. 1 palco e di n. 1 tribuna della tipologia e con le caratteristiche precisate ai successivi articoli 4 e 5.
L’importo complessivo a base d’asta è di € 31.147,54 oltre IVA di € 6.852,46, per un totale complessivo di € 38.000,00 IVA compresa.
Gli oneri della sicurezza non sono dovuti.
ARTICOLO 2
Motivo della mancata suddivisione in lotti della fornitura
L'appalto non è suddiviso in lotti come prescrive l'articolo 2 comma 1 bis del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. in quanto tale suddivisione non è economicamente conveniente per l'Amministrazione tenuto conto del valore complessivo della gara.
ARTICOLO 3
Normativa di riferimento
La fornitura deve essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto da:
A) Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
B) D.P.R. 207 del 2010 recante il “regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
C) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di gare ed appalti.
C) Bando di gara e presente Capitolato speciale d’Appalto
D) Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
ARTICOLO 4
Descrizione generale della fornitura
L’appalto ha per oggetto la fornitura al Comune di Napoli di n. 1 palco e di n. 1
tribuna.
Il palco deve essere composto da elementi base modulari per una dimensione di circa 10 m x 10 mt ed essere completo di piano di calpestio, di scala per l’accesso al piano e di parapetti.
La tribuna deve essere di tipo modulare, avere una capienza di circa 80 posti ( disposti su 4 file ), essere di dimensioni di circa ml 12,00 x max 2,80 m di altezza e comprensiva di balaustra di larghezza di circa mt 4.
Entrambi i prodotti devono essere certificati a norma e possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche stabilite all’art. 5.
ARTICOLO 5
Caratteristiche e prescrizioni tecniche della fornitura
Il palco deve possedere, in particolare, le seguenti prescrizioni tecniche:
Basette regolabili: realizzate con tubo meccanico di elevato spessore nel quale viene ricavata la filettatura. Possibilità di coprire un dislivello fino a circa 30 cm.
Pilastri montanti: realizzati con tubi universali predisposti per la messa a terra. Pannello bifacciale in legno multistrato ignifugo antisdrucciolo, di dimensioni di circa 100 x 200 cm, intelaiatura con profilo perimetrale in alluminio zincato di spessore di circa 9 cm – sistema di bloccaggio in alluminio per tutti i pannelli – con sistema d’incastro dei pannelli nella struttura metallica, esente dall’utilizzo di viti o similari ed il cui profilo di alloggio deve essere di circa 9cm.
Sottopalco realizzato in acciaio zincato a caldo.
Parapetti altezza 1 m su tre lati composti da: montanti, corrimano, traversino intermedio.
Modulo base della misura di circa 2 x 2 metri. Possibilità di unire più moduli per formare passerelle.
Scala di accesso smontabile di circa 100 cm, completa di ante di imbocco, da posizionare in qualsiasi punto di perimetro del palco (ad incastro).
Sistema di incastro e/o con sistema multidirezionale con cuneo per l’assemblaggio di tutti i componenti del palco.
Portata minima: 600 kg/mq certificata nella relazione tecnica da presentare successivamente per gli eventi alle autorità competenti.
Trattamento antiossidante (in acciaio zincato a caldo). Altezza minima da suolo: 70/90 cm.
La tribuna deve possedere le seguenti prescrizioni tecniche:
Basette regolabili filettate con possibilità di coprire un dislivello fino a circa cm 30 da terra.
Struttura portante composta da telai gradonati collegati tra loro mediante sistema di incastro e/o con sistema multidirezionale con cuneo.
Piani in acciaio zincato a caldo, forato, antiscivolo e antisdrucciolo di spessore di circa mm 1,5.
I gradoni devono consentire la disposizione di sedute di rappresentanza e/o scocche in pvc rigido.
Inoltre, la struttura dovrà essere realizzata in modo da consentire una eventuale successiva installazione di copertura prefabbricata modulare del tipo leggero atta ad impedire la cadute delle acque meteoriche sul pubblico sottostante.
Tutti i prodotti summenzionati dovranno essere di prima qualità, privi di difetti e sostanze tossiche, conformi alle norme vigenti in materia e dovranno rispettare i requisiti indicati in questo stesso articolo
ARTICOLO 6
Aggiudicazione
La selezione dei partecipanti avverrà mediante gara aperta ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e xx.xx. ii.
L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs n.163/2006 e xx.xx. ii., col criterio del prezzo più basso sull'importo a base d'asta indicato all'art. 1 del presente capitolato. Ai sensi dell’art. 82 comma 3 bis del D.Lgs n.163/2006 il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale.
Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno un’ offerta valida a differenza di quanto previsto da quanto previsto dall'art. 55 comma 4 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per l’Amministrazione.
Non è ammesso il subappalto.
L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni. La non rispondenza dei prodotti offerti alle prescrizioni tecniche del capitolato comporterà automaticamente la decadenza dall’eventuale aggiudicazione provvisoria.
ARTICOLO 7
Modalità di presentazione dell’offerta
Le imprese, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire ( a mano o a mezzo servizio postale, anche non statale) la propria offerta in plico sigillato al seguente indirizzo: Comune di Napoli Protocollo Generale Palazzo S. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxx entro il termine perentorio da stabilirsi.
( oppure al protocollo del Servizio Gestione Eventi Pubblici, sito al 4° piano di Palazzo San Xxxxxxx in Piazza Municipio. Fax 000- 0000000)
Il plico, al fine di garantirne l’integrità e la segretezza del contenuto, dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, controfirmato e sigillato su tutti i lembi di chiusura; inoltre, dovrà chiaramente riportare sul frontespizio esterno la seguente scritta: “Gara per la fornitura di N° 1 palco e di N° 1 tribuna modulari per il Comune di Napoli" nonchè l’intestazione del mittente.
Non saranno ammessi plichi in ricezione al di fuori degli orari stabiliti od in altra sede di ufficio.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di ricezione stabilito.
A tal proposito la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo del plico nei termini secondo le modalità stabilite anche se inviato in tempo utile al servizio postale.
Gli effetti della ritardata ricezione o del mancato recapito delle offerte non è addebitabile all’Amministrazione destinataria anche in caso di disservizio postale.
ARTICOLO 8
Elenco dei documenti da presentare
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste, a loro volta controfirmate e sigillate su tutti i lembi di chiusura, recanti sul frontespizio esterno l’intestazione (la denominazione ed i dati dell’impresa) del mittente e la dicitura rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
La prima Busta, contrassegnata dalla scritta “A – Documentazione” e relativa alla documentazione di gara, dovrà contenere:
I) L'istanza di partecipazione (di ammissione) all’appalto, redatta in lingua italiana, con sottoscrizione del/i dichiarante/i ed espresso richiamo di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, del D.P.R. n. 445/00 nel caso di dichiarazioni mendaci, ed accompagnate - a pena di esclusione - da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, nonchè contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. ( ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) con le quali il titolare dell’impresa o suo legale rappresentante, procuratore o altro, assumendosene la piena responsabilità, attesti:
1) di avere preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione della fornitura, di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare di gara;
2) i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci nelle società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci diversi dal dichiarante in carica e dei cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 38 comma 1° del D. Leg.vo 163/06 e ss.mm.ii. (, e successive modifiche ed integrazioni,) e specificatamente che:
a) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ed, altresì, non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
o di una delle cause ostative previste dall'articolo l0 della legge 31 maggio 1965, n.
575. Tale dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società. Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci (cfr. Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58 e Determinazione dell'AVCP n. 1 del 16/05/2012);
c) nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì, nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. La dichiarazione di cui alla presente lettera va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società. Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci (cfr. Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58 e Determinazione dell'AVCP n. 1 del 16/05/2012) La dichiarazione di inesistenza di tali condizioni deve essere resa, a pena di esclusione, anche:
- dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando;
- da tutti i soggetti rappresentanti legali e direttori tecnici presenti nelle imprese che hanno ceduto rami d'azienda alle imprese partecipanti alla gara ovvero alle imprese consorziate per le quali concorrono i consorzi, che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.
In caso contrario l’impresa deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione –allegando idonea documentazione - ovvero dichiarare, a pena di esclusione che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando.
- Giusta Determinazione n. 1 del 12/01/2010 dell’Autorità di Xxxxxxxxx dei Contratti Pubblici, con riguardo alla dichiarazione sostitutiva di cui alla suddetta lettera c), dei soggetti cessati dalla carica, il legale rappresentante dell’impresa concorrente, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del DPR n. 445/00, può produrre una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà “per quanto a propria conoscenza” specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione delle dichiarazioni da parte dei soggetti interessati.
Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.lgs 163/06 e, come precisato dell'A.V.C.P. con Determinazione n°1 del 12/01/2010, la dichiarazione di cui alla suddetta lettera c), deve contenere l'attestazione circa l'assenza di sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna, ovvero, se presenti, l'elencazione di tali precedenti penali.
d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
e) non ha commesso violazioni gravi, e definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) non ha commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara cui concorre né ha commesso errore grave nell'esercizio della attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stessa amministrazione;
g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana vigente o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) non risulta, ai sensi del comma 1-ter, iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedura di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana vigente o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12.03.1999 n. 68;
m) nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8.6.2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1° del D. L. 223/06 convertito con modificazioni con L.248/06;
m-bis) nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40 comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; m-ter) che non risultano iscritte nell’osservatorio dei Contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art.7 del Decreto Legge 13.05.1991 n. 152 convertito dalla legge 12.07.1991 n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara.
Tale dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società. Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci (cfr. Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58 e Determinazione dell'AVCP n. 1 del 16/05/2012);
m-quater) Il concorrente deve dichiarare, alternativamente:
− di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
− di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
− di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
4) di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza e disposte le relative modalità operative a norma;
5) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01, o di essersi avvalso di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso;
6) che nei propri confronti non sono stati emanati provvedimenti interdittivi di cui all’art.36 bis della legge 248/2006;
7) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e disporre a richiesta dell’apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della L. 68/99;
(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) ovvero (2) che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/99; (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
8) presso quale Registro delle Imprese della Camera di Commercio sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa e la forma giuridica.
9) di partecipare in ATI come da specifica indicazione specificandone quote e modalità costitutive in relazione ai richiesti requisiti, giusta mandato per procura da prodursi in allegato ovvero, nei casi di ass. non ancora costituite, dichiarazione congiunta, pure da rendersi in allegato o contestualmente all’istanza di partecipazione, eventualmente nel testo redatto dalla capogruppo, con sottoscrizione
collettiva, dell’impegno a costituirsi nelle modalità prescritte come da norma (eventuale, rif. solo a riunione di imprese);
10) di obbligarsi ad utilizzare, ove aggiudicatari, ai sensi della legge n.136/2010 e, della legge n. 217 del 17.12.2010 ed in relazione alla fornitura disciplinata dal presente capitolato e dal bando di gara, uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati, anche non in via esclusiva e a comunicarne entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, oltre generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dichiarazione, inoltre, di essere consapevole che il mancato rispetto di tali obblighi costituirà causa di risoluzione del contratto nonché l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dall’art. 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
11) la propria condizione di regolarità contributiva nei confronti del Comune di Napoli in relazione ai tributi comunali TARSU, ICI, TOSAP/COSAP per l’ ottemperanza al “ Programma 100” ( viste le previsioni della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Napoli n. 11 del 6.05.09 )
12) Dichiarazione, successivamente verificabile, di conformità di tutti i prodotti oggetto della fornitura alle norme tecniche indicate nel capitolato d'appalto e di impegno a produrre le relative certificazioni in caso di aggiudicazione.
13) La prova della costituzione della cauzione provvisoria, nella misura indicata all’ art. 11 del presente bando, da prestarsi in uno dei modi indicati all'art.75 del D.Lgs n.163/2006.
La seconda Busta, contrassegnata con la scritta “B - Offerta economica”, conterrà esclusivamente l'offerta, indicante il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale operato sul prezzo a base di gara; tale offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere ed essere debitamente sottoscritta dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.
ARTICOLO 9
Procedura di aggiudicazione - Commissione di gara
Le offerte saranno aperte presso la sede del Comune di Napoli Servizio CUAG. All’apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i rappresentanti delle imprese Concorrenti.
Il seggio di gara, il giorno fissato, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede innanzitutto a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione, provvedendo in caso negativo ad escluderle dalla gara; successivamente procede all’apertura della busta
contenente l’offerta economica, verificandone la correttezza formale, e all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta indicante il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale più basso sul prezzo a base di gara.
ARTICOLO 10
Prezzi
Il prezzo di aggiudicazione comprende, oltre all'IVA, la spesa, l'imballo, il trasporto e la consegna dei prodotti nei locali che saranno indicati nella lettera di affidamento nonché i relativi rischi. Il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile e non soggetto ad aumento anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime, del costo della manodopera, nonché delle misure degli oneri fiscali e previdenziali poste a carico dell’impresa aggiudicataria.
ARTICOLO 11
Tipologia e caratteristiche generali della fornitura
La fornitura si intende comprensiva di ogni onere di imballaggio, trasporto, carico e scarico a destinazione nonché di qualsiasi altro onere o spesa inerente alla consegna dei prodotti presso la sede dell’Amministrazione.
ARTICOLO 12
Deposito cauzionale provvisorio e definitivo
L'offerta e' corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
Le ditte concorrenti, per essere ammesse alla gara, dovranno comprovare l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale provvisorio.
ARTICOLO 13
Contratto – Spese – Imposte e tasse
Dopo l’aggiudicazione si addiverrà alla stesura del contratto. Le eventuali spese inerenti al contratto stesso ( bollo, quietanza, ecc. ) sono a carico delle ditte aggiudicatarie.
ARTICOLO 14
Caratteristiche della fornitura
Gli articoli offerti dalla ditta aggiudicataria dovranno corrispondere a tutte le caratteristiche previste nel presente capitolato.
La Ditta aggiudicataria dovrà presentare in sede di gara documentazione illustrativa o schede tecniche da cui risulti la rispondenza delle caratteristiche delle attrezzature offerte a quelle contenute nel presente capitolato.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna dell’attrezzatura presso la struttura che sarà successivamente indicata dal Servizio Eventi.
ARTICOLO 15
Obblighi dell’appaltatore
L'impresa aggiudicataria deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti per contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 38 D. Lgs 163 2006 e xx.xx. ii.).
Nella fattispecie non trova applicazione la normativa prevista dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) in materia di DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di attrezzature.
ARTICOLO 16
Termini di consegna
La consegna dei prodotti deve essere eseguita a cura, rischio e spese del fornitore presso il punto di consegna indicato.
Il fornitore dovrà procedere alla consegna dei prodotti oggetto della presente fornitura entro il termine di trenta giorni lavorativi dall’aggiudicazione della gara e/o dall’ordinativo salvo diverso accordo tra le parti.
Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penalità secondo quanto riportato al successivo art. 19.
In caso di ritardo oltre i termini stabiliti sarà applicato quanto riportato al successivo art. 15.
ARTICOLO 17
Collaudi e pagamenti
Il pagamento della fornitura avverrà con Determinazione Dirigenziale successivamente alla consegna del materiale dietro presentazione, da parte della Ditta, della fattura.
Il collaudo dovrà attestare la perfetta e totale rispondenza degli articoli forniti alle caratteristiche tecniche richieste. Il collaudo della fornitura verrà eseguito dall’Amministrazione Comunale al completamento della fornitura.
Qualora in sede di collaudo la fornitura risultasse anche in minima parte difforme da quanto prescritto, l’Amministrazione ha facoltà di respingere la fornitura e la Ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione della merce contestata.
Il periodo intercorrente tra la data dell’avvenuta consegna e la data della lettera di comunicazione della contestazione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per ritardo.
ARTICOLO 18
Garanzia
Le attrezzature fornite dovranno possedere una garanzia della durata minima di 5 anni dalla data della consegna.
Pertanto, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad eliminare, senza alcun compenso, ogni inconveniente e/o sostituire le attrezzature contestate entro e non oltre 15 giorni dalla relativa notifica.
ARTICOLO 19
Inadempienze e Penalità
Qualora si verifichino inadempienze da parte del fornitore nell’esecuzione delle obbligazioni indicate dal presente Capitolato, si procederà all’applicazione di penali a garanzia del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
Qualsiasi ritardo o inadempienza rilevata a carico della ditta sarà contestata a mezzo raccomandata A.R.
All’impresa è comunque concesso un termine di giorni 10 per controdedurre, trascorso il quale o in presenza di giustificazioni che non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il Comune di Napoli procederà all’applicazione della seguente penale:
• per ogni giorno di ritardo sul termine di consegna indicato al precedente art. 12, verrà applicata una penalità pari all'1,5% calcolata sul prezzo di aggiudicazione dell’intera fornitura;
Qualora l’appaltatore sia stato sanzionato per tre volte, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e con salvezza del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di cui al successivo art. 15.
L’applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo delle fatture da liquidare alla Ditta aggiudicataria.
ARTICOLO 20
Danni e responsabilità civile
Il fornitore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
E’ altresì responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti.
ARTICOLO 21
Divieto di sub-appalto, Cessione del Contratto
E’ fatto divieto assoluto al Fornitore (Ditta aggiudicataria) di procedere al subappalto della fornitura, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, il contratto nonché di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione della stazione appaltante.
Nel caso di inadempimento da parte del Fornitore di questi obblighi trova applicazione quanto previsto dall’articolo 22.
ARTICOLO 22
Risoluzione del contratto
La stazione appaltante Comune di Napoli può risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione con raccomandata a/r, nei seguenti casi:
• mancato adempimento a regola d’arte delle prestazioni contrattuali;
• grave e reiterata inosservanza delle clausole contrattuali;
• superamento del termine massimo dei giorni di ritardo stabiliti per la consegna così come riportato ai precedenti articoli;
• accertato sub-appalto;
• violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti
In tutti i casi di risoluzione la stazione appaltante ha diritto di ritenere in via definitiva la cauzione, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.
ARTICOLO 23
Riservatezza
Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
La stazione appaltante Comune di Napoli
ARTICOLO 24
Foro competente
La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il fornitore e Stazione Appaltante è inderogabilmente devoluta al Foro di Napoli.
ARTICOLO 25
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa esplico rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.