Contract
COMUNE DI POLISTENA Provincia di Reggio Calabria Rep. n. …….. del …………. CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DELL'EX MERCATO COPERTO. REPUBBLICA ITALIANA L’anno , il giorno , del mese di nella residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, , segretario del Comune di Polistena (RC), autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: ================================================= a)- , nato a il , (C.F. ), Capo Ripartizione Urbanistica del Comune di POLISTENA, C.F. 00232920801, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs 267/2000, di seguito nel presente atto denominato semplicemente 'Comune' e/o ' locatore'; ================================================ | |||
b) ed ivi residente in | n. | , nato il , Cod. Fisc.: | a , |
quale titolare Via | dell'impresa n. | - Cod.Fisc./P.IVA: | con Sede legale: , iscritta al REA |
al n. in data che, nel prosieguo dell’atto, verrà chiamato per brevità anche “locatario o parte conduttrice e/o conduttore”. ============================================= |
comparenti della cui identità personale, io Segretario comunale sono personalmente certo ed i quali, di comune accordo, me consenziente, rinunciano all'assistenza dei testimoni essendo essi comparenti nelle condizioni volute e prescritte dalla legge. ========================
====================PREMESSO CHE=====================
-Il Comune di Polistena ha pubblicato un bando per la locazione dei locali (Box) all’interno dell’edificio “ ex Mercato Coperto” per l’esercizio di vicinato;=================================================
- l'immobile di recente ristrutturazione si sviluppa interamente al piano terra ed ha una superficie complessiva di circa mq 485,00 ed è composto da un patio centrale interno, intorno al quale si affacciano n° 12 box oltre a n° 2 servizi igienici e un piccolo vano tecnico; ==========================
- Ogni box da locare è contraddistinto in planimetria generale, allegata al presente atto sub. A) come segue:========================================
N° 2 di tipo A, della superficie media netta di mq. 11,50, identificati nella planimetria generale come A2-A3; ===========================
N° 6 di tipo B, della superficie media netta di mq. 5,70, identificati nella planimetria generale come B1-B2-B3-B4-B5-B6; ================
N° 2 di tipo C, della superficie media netta di mq. 11,60, identificati nella planimetria generale come C1-C2; ==============================
- con Determinazione del n. del Responsabile della Ripartizione Urbanistica, è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione definitiva in locazione dei locali dell'ex mercato coperto, ed è stato assegnato in locazione al sig. nella qualità dell’impresa
, il locale (box), dell’ex mercato coperto, contraddistinto nella planimetria generale con il tipo e , precisamente, con il box .
===================TUTTO CIO’ PREMESSO===============
tra il Comune di Polistena e,il sig. come sopra costituiti, previa conferma ed accettazione espressa della premessa narrativa, che qui si intende riportata e trascritta, si conviene e si stipula quanto segue:
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ART. 1 OGGETTO DELLA LOCAZIONE=====================
Il Comune, come sopra rappresentato, concede in locazione al conduttore come sopra costituito, che accetta, il locale (box) della superficie di circa mq. meglio identificato con la lettera nella planimetria generale allegata al presente atto sub. A), avente destinazione ad uso commerciale e sito in Polistena via Dott. Jemma, s.n.c di proprietà del comune di Polistena .===== Sono considerati parti comuni ad ogni box, il patio centrale, i servizi igienici ed il locale tecnico, oltre i muri maestri e la struttura dell’edificio. Il locale è concesso in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, il tutto già visto ed accettato senza riserve dalla parte conduttrice.================ ART. 2 MODALITA’ DI UTILIZZO===========================
Il conduttore non potrà modificare l’uso per il quale l'immobile è stato locato e lo stesso, unitamente alle parti comuni, dovrà essere sempre tenuto nel massimo decoro. La parte conduttrice dovrà inoltre assicurare una conduzione conforme ed adeguata alla categoria ed alla posizione dell’esercizio. Si precisa che il Comune di Polistena considera essenziale – ed il conduttore ne prende atto – il mantenimento delle caratteristiche dell’esercizio secondo la tipologia assegnata, con la conseguenza che deve considerarsi rigorosamente vietata, in
quanto atta ad alterare tali caratteristiche, qualsiasi diversa attività. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo articolo 12. Il Comune, inoltre, si riserva l’area identificata nella planimetria generale, con la lettera D, da destinare a zona di esposizione. Detta area potrà essere concessa, eventualmente e previa richiesta, anche a soggetti esterni per brevi periodi. =============================== ART. 3 DURATA DELLA LOCAZIONE========================
La locazione, ai sensi dell’art. 27 della Legge 27 luglio 1978 n. 392, avrà durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data della stipula del presente contratto.================================================
E’ consentito al conduttore di recedere in qualsiasi momento del contratto dandone avviso alla parte locatrice, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione ============ In caso di recesso anticipato del locatario non si darà luogo a rimborsi, indennizzi o risarcimenti di sorta.=============================== ART. 4 CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE================
Il canone di locazione annuale viene pattuito in €. (diconsi
/00).===============================
A decorrere dall’inizio del secondo anno il canone sarà aggiornato annualmente, nella misura del 75 % della variazione ISTAT – famiglie e operai
– verificatasi nell’anno precedente, senza bisogno di espressa richiesta.================================================
Il canone deve essere corrisposto mensilmente dal locatario con versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Polistena – IBAN: , acceso presso la banca ,
ovvero presso la banca affidataria del servizio di Tesoreria comunale, in via anticipata entro l’ultimo giorno del mese solare del trimestre quello di competenza. Tale modalità potrà tuttavia essere modificata in corso di rapporto, a semplice richiesta scritta del Locatore. Il mancato pagamento del canone, entro i termini stabiliti, potrà essere motivo di risoluzione del contratto. Il ritardo nel pagamento del canone comporterà, salvo quanto previsto al successivo periodo per la risoluzione del contratto, il pagamento degli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti. In caso di mancato pagamento del canone il locatore potrà avvalersi del disposto dell’art. 1456 C.C., senza necessità di diffida o di costituzione in mora.===== ART. 5 OPERE A CARICO DEL SOGGETTO LOCATARIO ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MODIFICA O MIGLIORIA=====
E’ vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione dei locali senza il
preventivo consenso scritto del Comune. Ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative eventualmente necessarie, sarà completamente a carico del conduttore================ Al termine della locazione, nessun compenso o indennizzo spetterà alla parte conduttrice per migliorie e addizioni che non siano rimovibili, che, pertanto, rimarranno acquisite in proprietà al locatore. Il recesso anticipato, rispetto alla scadenza contrattuale, della parte conduttrice, costituirà grave inadempimento ed attribuirà al proprietario il diritto al risarcimento del danno.=========== ART. 6 ONERI MANUTENTIVI E SPESE DI GESTIONE A CARICO DEL SOGGETTO LOCATARIO==============================
In deroga agli artt. 1576 e 1609 del codice civile, sono di competenza del conduttore tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie dei locali, la
manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e la relativa pulizia. Il locatario dovrà provvedere alla voltura ed intestazione a proprio carico di tutte le utenze (energia elettrica, acqua, gas e tariffa raccolta rifiuti) e al pagamento della quota parte relativa ai consumi del patio centrale, nonchè di tutte le parti comuni . ================================================ ART. 7 GARANZIE DEL CONDUTTORE ======================
A garanzia degli obblighi assunti dal presente contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento dei canoni, la parte conduttrice ha presentato, in originale, una fideiussione bancaria/assicurativa a prima escussione, mediante atto fideiussorio n°. del dell’Istituto di Credito/Compagnia di assicurazione di , a favore del comune di Polistena, per un importo complessivo pari a euro /00 ( euro /00) corrispondente a sei mensilità del canone annuo pattuito con validità fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa, con rinnovo annuale tacito alle medesime condizioni per la restante durata contrattuale. La garanzia sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, con la restituzione dell’originale stessa e, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze. ================================================ ART. 8 GARANZIE ULTERIORI =============================
Il locatario è costituito custode dell’immobile locato ed è direttamente
responsabile dei danni a se stesso ed a terzi. Il locatario si impegna a manlevare e tenere indenne il locatore da ogni e qualsiasi responsabilità o debenza che potesse derivare o essere contestata anche da terzi al comune relativamente a danni asseritamente subiti o pretese responsabilità per danni diretti ed indiretti
arrecati, per qualsiasi causa a terzi e alla cosa locata, sia all’interno che all’esterno per l’immobile concesso in locazione e/o la sua gestione, assumendo sin d’ora in proprio ogni relativo rischio. A tale scopo, il locatario ha presentato a garanzia di danni all’unità immobiliare ed alle unità immobiliari di terzi attigue e/o confinanti una polizza assicurativa, in originale, dal medesimo conduttore contratta ed in corso di validità, a copertura del rischio locativo e ricorso terzi, per danni da incendio, scoppio, espolsioni ed altri fenomeni con estensione di garanzia compresi Allagamenti, Eventi Atmosferici, Rischi Elettrici, Eventi socio –politici ed Atti Vandalici, e dei rischi RCT con la precisazione che tale polizza prevede l’obbligo della Compagnia Assicuratrice, in caso di sinistro, di liquidare direttamente il locatore per i seguenti massimali unici non inferiori:
ad Euro 200.000,00 per il rischio locativo e ad Euro 200.000,00 per
ricorso terzi, per danni da incendio, scoppio, espolsioni ed altri fenomeni. La polizza prevede inoltre le principale estensioni di garanzia compresi allagamenti, eventi Atmosferici, Rischi Elettrici, ed Atti Vandalici. La suddetta polizza n. è stata rilasciata in data dall' Compagnia di , con sede legale a ( ) via n.
- Ag. . di -, con durata prevista di anni , tacitamente rinnovabile.===============================================
ad Euro 500.000,00 per RCT – Responsabilità Civile verso Terzi . Polizza
n. , rilasciata il dalla , con sede legale
a ( ) via n……… - Ag. . di (
), con durata prevista di anni , tacitamente rinnovabile e comunque per tutta la durata della locazione.
Il conduttore si impegna a trasmettere annualmente all’ente, entro 10 giorni dalla data di scadenza della polizza, copia dell’avvenuto pagamento della rata di premio, pena la risoluzione contrattuale. Resta inteso che, rimangono a carico del conduttore tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come lo stesso è obbligato direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non liquidati al Comune dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, ovvero per il caso di restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali relative a tutte le polizze presentate ivi compresa la polizza di cui all’art. 7.====================================================== ART. 9 RICONSEGNA DELL’IMMOBILE======================
Alla scadenza del contratto l’immobile dovrà essere riconsegnato al proprietario in buono stato di conservazione, tenuto conto della normale usura derivante dall’attività svolta. Nel caso di ritardata consegna dell’immobile, il conduttore sarà tenuto a corrispondere l'indennità di occupazione in misura pari al canone corrente, ai sensi dell’art. 2591 c.c. oltre ad una penale giornaliera di euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno.===================
ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE E MODIFICA TACITA ======================
Il conduttore deve garantire l’effettivo e diretto esercizio della locazione commerciale. E’ fatto espresso divieto al locatario di cedere il presente contratto e di sublocare in tutto o in parte la cosa locata, salvo, quanto previsto dall’art. 36 della Legge n. 392/1978, la facoltà di procedere alla cessione (in vendita o in affitto) dell’azienda commerciale; tale cessione dovrà essere
comunicata all’Amministrazione, almeno trenta giorni prima, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.========================== L’Amministrazione comunale potrà opporsi alla cessione d’azienda qualora sussistano gravi motivi. E’ altresì fatto divieto al conduttore di adibire l’immobile allo svolgimento di attività illecita, pena l’immediata risoluzione di diritto del contratto========================================= Costituisce, in ogni caso, grave motivo ostativo al subentro del terzo nel contratto di locazione con l’Amministrazione la mancanza, in capo al medesimo, dei requisiti previsti al punto 5 del bando, nonché l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.========================= E’ fatto inoltre espresso divieto al conduttore di modificare, anche temporaneamente, la destinazione dell’immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 C.C..============================================
Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei ad incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine le clausole contrattuali redatte per iscritto. ===== ART. 11 DIRITTO DI CONTROLLO DEL LOCATORE============
Il locatore si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia, con preavviso di qualche giorno, l’immobile per motivata ragione. ======== ART. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA==================
Le parti convengono espessamente che, in tutti i casi di inadempimento da parte del locatario delle obbligazioni assunte con il presente contratto, Il Comune di
Polistena potrà invocare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 e segg. C.C. mediante comunicazione (raccomandata A.R.) al conduttore che dovrà immediatamente consegnare i locali al Comune liberi da persone e cose. In caso di risoluzione contrattuale, l’Amministrazione Comunale potrà fruire della cauzione di cui all’articolo 7====================================================== ART. 13 .SPESE DI CONTRATTO ED IMPOSTE=================
Le spese inerenti e consequenziali al presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a carico del locatario. Il locatario ha versato quanto ad € per diritti di segreteria con bonifico . Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto di locazione è pari ad €. Il locatario ha versato l'importo di € per spese di registrazione contratto con bonifico . Il Comune di Polistena dichiara di essere soggetto IVA , per cui il locatario chiede l'applicazione agevolata dell'imposta di registro. =============================== ART. 14- ELEZIONE DI DOMICILIO==========================
Per le finalità di cui ai punti precedenti e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio presso la sede del Comune di Polistena.
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ART. 15 - FORO COMPETENTE =============================
Ai sensi dell'articolo 447- bis codice di procedura civile in caso di controversia sorta tra le parti è competente a conoscere la causa il Tribunale del Foro di Palmi.=================================================== ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI =========================
Per quanto non disciplinato nel presente contratto valgono le disposizioni di cui
alla legge n. 392 del 27 luglio 1978 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché le disposizioni del codice civile.=================================================== ART. 17 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY===================
Il Comune informa espressamente il locatore che, ai sensi della legge n. 196/2003 e s.m. ed i., tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
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Art.18. - DICHIARAZIONI DELLE PARTI =====================
Il locatario dichiara di aver preso visione dell'attestato relativo alla prestazione energetica del box oggetto di locazione ed esonera il Comune da qualsiasi responsabilità. Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165 del 2001, il locatario , sottoscrivendo il presente contratto, attesta, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, nonché si impegna al rispetto delle previsioni del DPR 62/2013 e del codice integrativo di comportamento del Comune di Polistena. Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 31.01.2017 e l’assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. La mancata osservanza
delle regole ivi contenute comporta la risoluzione del presente contratto. Il rappresentante del Comune, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi. ================================================
E richiesto, io Segretario, ho ricevuto quest'atto scritto da persona di mia fiducia su dieci pagine e quanto all'undicesima sin qui oltre le ulteriori tre righe, le sottoscrizioni e le successive clausole vessatorie del quale ho dato lettura alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me segretario lo sottoscrivono unitamente all'allegato.================= il Locatore ,
Il Locatario,
IL SEGRETARIO:
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di aver letto e di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 2-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18
letto, confermato e sottoscritto il Locatore ,
Il Locatario,
IL SEGRETARIO: