CONTRATTO DI COMODATO di BENI MOBILI
CONTRATTO DI COMODATO di BENI MOBILI
Con la presente scrittura privata non autenticata, a valere a tutti gli
effetti di legge
TRA
L’Università degli Studi di Messina con sede e domicilio fiscale in Messina, piazza Pugliatti n° 1, codice fiscale n° 80004070837 nella persona del Magnifico Rettore pro-tempore, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Messina il 30 agosto 1968, che interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante dell’ente, qui di
seguito COMODATARIO;
E
Il Consorzio Multi Ente per la promozione e l’adozione di tecnologie di calcolo avanzate (COMETA), con sede legale in Catania, Xxx X. Xxxxx x.00, x/x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx 0, 00000, CF./P.IVA 04250000876, nella persona del Presidente e Rappresentante Legale Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Catania il 31 Marzo 1965, qui di seguito COMODANTE;
PREMESSO
che L’Università degli Studi di Messina è socio del consorzio Multi Ente per la promozione e l’adozione di tecnologie di calcolo avanzato (COMETA), con atto notarile del 4.02.2005;
che il COMODANTE è in possesso di un’infrastruttura di calcolo distribuita su diverse sedi, e che una porzione di tale
infrastruttura è attualmente ospitata presso il Dipartimento di Ingegneria, dell’Università di Messina;
che il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Messina ha approvato con delibera in data ……………… la stipula del presente contratto.
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………………………..
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – Oggetto del Comodato
Il COMODANTE concede in comodato gratuito al COMODATARIO, i beni mobili descritti nell’Allegato 1 che diviene parte integrante del presente contratto.
Il COMODANTE garantisce di avere la proprietà esclusiva dei beni sopra descritti, e che gli stessi sono liberi da vincoli di ogni genere. Il COMODANTE dichiara che i beni mobili sono conformi alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08).
Il COMODANTE dichiara di non essere a conoscenza di vizi che possano arrecare danno a chi si serve dei beni e si impegna ad informare il COMODATARIO circa tutte le circostanze relative al corretto utilizzo dei beni stessi, impegnandosi a consegnare,
unitamente ai suddetti beni, i relativi manuali di utilizzo.
Il COMODATARIO conferma l’attuale ubicazione dei beni di cui l’allegato 1, ovvero presso il Dipartimento di Ingegneria, xxx
, x. , Xxxxx xx Xxxxxxx e si impegna a non modificare tale ubicazione.
ART. 2 – Uso dei Beni
Il COMODATARIO accetta i suddetti beni in comodato e si impegna ad utilizzarli unicamente per tutti gli scopi conformi alla propria missione statutaria. Il COMODATARIO garantisce che l'uso dei suddetti beni avverrà a mezzo di personale tecnicamente qualificato. Il COMODATARIO, su richiesta del COMODANTE, mette a disposizione del COMODANTE, a titolo gratuito, una porzione dei beni relativi alle unità di calcolo e di storage di cui all’allegato 1, per una quantità non superiore al 25%.
ART. 3 – Durata e Restituzione dei Beni
La durata del presente contratto è di CINQUE anni a partire dalla data di stipula, con facoltà di entrambe le parti di recedere in qualsiasi momento con preavviso di giorni 90 (Novanta).
Le spese di trasporto, imballo ed eventuale smontaggio/montaggio dei beni oggetto del comodato (specificati in Allegato 1) saranno sempre a carico del COMODATARIO, tranne nel caso in cui il COMODANTE disdica anticipatamente il presente contratto.
Il COMODANTE è tenuto ad accettare la restituzione dei beni nello stato di fatto in cui si trovano, senza poter nulla pretendere per il deterioramento conseguente al normale uso o comunque ad un uso conforme a quanto previsto nel presente contratto.
ART. 4 – Custodia dei beni
Il COMODATARIO si obbliga a custodire e conservare i beni oggetto del presente contratto con diligenza e a non cederne il godimento a terzi a nessun titolo senza il consenso del COMODANTE.
ART. 5 - Manutenzione
Tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei suddetti beni sono completamente a carico del COMODATARIO che vi farà fronte con i fondi propri del CIAM (Centro Informatico di Ateneo Messinese), così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso dei suindicati beni.
ART. 6 - Assicurazioni
E’ a carico ed onere del COMODATARIO la stipula di eventuali coperture assicurative di legge del proprio personale che opererà nei locali in cui sono ospitati i beni di cui all’allegato1.
ART. 7 - Referenti
L’esecuzione del presente contratto è affidata, per quanto riguarda il COMODATARIO, al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx; e per quanto riguarda il COMODANTE, al Prof./Dott. .
I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d’intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione del presente contratto, dandone comunicazione ai rispettivi organi di governo.
ART. 8 – Foro di competenza
Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, le Parti individuano come esclusivamente competente il Foro di Messina.
ART. 9 – Normativa di riferimento
Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le Parti fanno riferimento agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.
ART. 10 - Imposte
Ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.04.1986, il contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso con imposta a carico del soggetto registrante, nella misura vigente al momento della registrazione stessa.
Letto, approvato e sottoscritto.
L'Università degli Studi di Messina
IL RETTORE
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx)
COMETA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Prof.Xxx.Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)