REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE
CONDUZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DEI RAPPORTI D'UTENZA
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09.03.1993
Approvato con delibera n. 3 del 09.03.1993
dal Consiglio Comunale
Modificato con delibera n. 5 del 24.02.1994
del Consiglio Comunale
Omologato dalla Regione Piemonte con Delibera G.R. n. 29-44156 del 27.03.1995
Modificato con delibera n. 15 del 25.02.1997
del Consiglio Comunale
Modificato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 24.10.1997
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 12.02.1998
C A P I T O L O 1°
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E ALLACCIAMENTO
Uso dell'acqua
ART. 1 - Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'uso dell'acqua potabile da falde sotterranee ed il servizio dell'acquedotto.
Zone servite
ART. 2 - Il servizio di acqua potabile è reso disponibile dal Comune per le parti del territorio Comunale servite da apposita rete.
Il Comune o la Ditta Concessionaria assicura la qualità dell'acqua in conformità al D.P.R. 236/88 (Caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano).
C A P I T O L O 2° GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO
Servizio
ART. 3 - Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune o dalla Ditta Concessionaria. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente Regolamento.
Obbligatorietà per le zone servite
ART. 4 - Per motivi di igiene e salute pubblica l'approvvigionamento idrico dal pubblico acquedotto è obbligatorio per tutti gli immobili destinati a civile abitazione, ad esercizi pubblici, ad attività commerciali, ubicati in stabili compresi nelle zone servite dalla rete idrica comunale.
Uso dell'acqua
ART. 5 - L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi. Sono quindi istituite le seguenti categorie di concessione:
1^ CATEGORIA: concessioni ordinarie per uso potabile domestico a contatore.
2^ CATEGORIA: concessione ordinarie per uso produttivo a contatore; per uso produttivo si intende ad esclusivo servizio di
stabilimenti e immobili a destinazione ed uso commerciale, artigianale ed industriale;
3^ categoria: concessioni ordinarie per uso agricolo a contatore; per uso agricolo si intende ad esclusivo servizio di:
- carico autobotti per trattamenti chimici coltivazioni;
- lavaggio attrezzatura agricola;
- pertinenze del fabbricato rurale (stalle, depositi, magazzini, ecc.)
E' fatto assoluto divieto l'uso domestico, a scopo di irrigazione e di allevamento;
4^ categoria: concessioni ordinarie per uso allevamento a contatore; 5^ categoria: concessione speciale per servizio antincendio.
Soggetti ammessi alla fornitura
ART. 6 - La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili. In via d'eccezione verrà fatta anche agli inquilini, i quali dovranno presentare, all'atto del contratto, l'autorizzazione e la garanzia del proprietario.
Quando, per servire un utente, l'Ufficio Tecnico Comunale o per esso la Ditta Concessionaria, accerta l'impossibilità di eseguire l'allacciamento se non mediante la posa di tubazioni su terreni di terzi, il proprietario del fondo da asservire non potrà rifiutare la concessione di passaggio dell'acquedotto sotto l'osservanza degli artt. 1033 e 1038 del Codice Civile ed in seguito ad ordinanza del Sindaco. Questa sarà emessa su richiesta dell'interessato previo accertamento da parte degli organi di vigilanza del Comune.
L'indennità di servitù di acquedotto, quando xxxxxx l'accordo amichevole fra le parti, sarà determinata dall'autorità competente e rimarrà a carico dell'utente da servire.
Sono a carico dell'utente gli oneri per le autorizzazioni ed i canoni relativi alle servitù nei confronti sia dei privati che delle Pubbliche Amministrazioni (Provincia, Anas, ecc.).
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Durata della concessione e tacito rinnovo
ART. 7 - Ogni concessione è precaria, fatta con regolare atto di concessione ed è revocabile da parte del Comune, o per esso dalla Ditta Concessionaria, in qualunque momento, senza preavviso nè indennità ed è subordinata al rispetto delle norme tecniche dettate dall’ufficio preposto.
La concessione ha durata di un anno ed essa è tacitamente rinnovata se non disdettata almeno un mese prima della scadenza del periodo di fatturazione.
Domanda di concessione
ART. 8 - Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire e la via, il numero civico ed il proprietario dell'immobile interessato alla concessione.
Se il richiedente non è il proprietario dell'immobile dovrà essere allegata dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.
Doveri dell'utente
ART. 9 - E' riservato al Comune o per esso alla Ditta Concessionaria il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, suggerite da considerazioni di pubblico interesse.
L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa.
Solamente il proprietario di un immobile può distribuirla ai propri inquilini.
Interruzione del servizio di erogazione
ART.10 - L'acqua sarà distribuita continuamente. Il Comune, o per esso la Ditta Concessionaria, però si riserva di sospendere l'erogazione per ragioni di ordine tecnico. In caso di interruzione prevedibile il Comune, o per esso la Ditta Concessionaria, provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso (manifesti). Nè in questo caso nè in quello di interruzione per rotture o guasti gli utenti potranno richiedere indennità o riduzioni di pagamento, per il tempo strettamente necessario.
Le utenze che per loro natura richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.
Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli immobili ART.11 - La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto, il quale di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente o di quello della Ditta cui è affidata in appalto la manutenzione.
C A P I T O L O 3° FORNITURE PER USO PUBBLICO
Definizione di impianti per uso pubblico ART.12 - Sono considerati impianti per uso pubblico:
a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
d) gli impianti per pubblici lavatoi;
e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.
Uso delle fontanelle pubbliche
ART.13 - L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.
E' solo ammesso il prelievo con xxxxxxxxx, fiaschi e secchi. E' vietato:
a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.
Vasche e cisterne pubbliche
ART.14 - E' vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.
E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.
Chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi e delle vasche è punito con ammenda sino a Lire 1.000.000 - salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.
Prese d'acqua per scopi particolari
ART.15 - Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:
a) bocche antincendio;
b) bocche per l' innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse
della collettività. Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione a sensi di legge.
C A P I T O L O 4° FORNITURE AD USO PRIVATO
Richiesta di allacciamenti
ART.16 - Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.
La domanda, unica per ogni fabbricato, dovrà essere sottoscritta: dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore e dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di xxxxxxxx che verrà stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale.
La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in ghisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti, sia dentro che fuori dell'abitato.
Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.
Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all'ingresso del fabbricato, e nel caso di nuove costruzioni saranno obbligatori tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi.
I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale.
L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'Amministrazione condominiale.
Oneri di allacciamento a carico degli utenti
ART.17 - L'acqua sarà somministrata a tutti gli stabili ricadenti nelle zone servite dalla rete idrica.
Le opere di presa e le tubazioni relative alla rete di distribuzione su suolo pubblico (di regola fino al gruppo contatore compreso, il quale viene fornito dal Comune, o per esso, dalla Ditta Concessionaria) dovranno essere eseguite a cura e spese, previa obbligatoria concessione di cui all'art.7 del presente Regolamento, dell'utente.
Dette opere rimarranno comunque di proprietà del Comune (fino al gruppo contatore compreso di cui all'articolo seguente - art.18).
Nolo contatore
ART.18 - Il contatore sarà fornito a spese del Comune o per esso dalla Ditta Concessionaria e l'utente sarà tenuto al versamento di un nolo annuo come stabilito dal Capitolo 12°. La spesa per la sostituzione a richiesta del contatore fa carico all'utente.
Modalità di somministrazione
ART.19 - In seguito all'avvenuto pagamento del diritto fisso di allacciamento di cui agli art.16 e 46 del presente Regolamento ed all'ottenimento della concessione di cui all'art.7 del presente Regolamento, l'utente potrà dar corso ai lavori di realizzazione delle opere di presa.
Il Comune, o per esso la Ditta Concessionaria, si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore e il diametro sarà determinato in funzione del consumo richiesto dall'utente.
Responsabilità dell'utente
ART.20 - Al contatore verrà apposto un suggello di piombo e l'utente sarà responsabile dell'integrale conservazione dello stesso.
Il Comune o per esso la Ditta Concessionaria provvederà alla manutenzione delle opere di presa come indicate al precedente art.17. L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, ecc., di quella parte di presa che ai sensi degli articoli precedenti non è di proprietà del Comune.
Condutture private all'interno delle proprietà e verifiche ART.21 - Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.
Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, nè, in particolare, di camini.
Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx o simili.
Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.
Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.
Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d'arte e
mantenute in buono stato a cura dell'utente. Il Comune o per esso la Ditta Concessionaria, si riserva però il diritto di verificare, in ogni momento, lo stato delle condutture e di prescrivere eventuali opere di riparazione.
Collegamenti di impianti ed apparecchi
ART.22 - E' proibito agli abbonati di lasciare innestate alla propria diramazione prese o diramazioni a favore di terzi. Sono ugualmente vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura. L'utente provvederà ad eliminare prontamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune o per esso della Ditta Concessionaria.
E' altresì, vietato collocare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommiste a sostanze estranee.
E' necessario altresì adottare dispositivi atti ad evitare ritorni per aspirazione nella rete idrica. In particolare modo a valle del contatore dovrà essere installata apposita valvola di non ritorno.
E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante che dovrà trovarsi sempre al di sopra del massimo livello raggiunto dall'acqua nella vaschetta.
Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
Impianti di pompaggio
ART.23 - Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.
C A P I T O L O 5° LETTURA CONTATORI
Accertamento dei consumi
ART.24 - Le letture dei contatori verranno effettuate con cadenza massima ogni dodici mesi.
Il Comune o per esso la Ditta Concessionaria ha però il diritto di
far visitare sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi epoca.
Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture dà diritto al Comune o per esso la Ditta Concessionaria di sospendere l'erogazione dell'acqua.
La constatazione di rifiuto di verifica o lettura sarà verbalizzato dagli incaricati.
In base alle letture rilevate, l'ufficio provvede al computo del consumo avvenuto nell'anno precedente.
Richiesta di verifica
ART.25 - L'utente ha sempre il diritto di richiedere la verifica del contatore.
Tale verifica avverrà dietro versamento anticipato di una somma corrispondente alle spese necessarie. Tale somma verrà restituita se il reclamo risulterà fondato.
Sarà ammessa una tolleranza d'errore del 5% (cinque per cento) sulle indicazioni del contatore.
Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, il calcolo del consumo per il periodo di mancato funzionamento verrà valutato per il primo anno di esercizio in base al consumo minimo di cui all'articolo seguente - art.26, per il secondo anno di esercizio in base al consumo dell'anno precedente, per il terzo anno di esercizio in base alla media dei due anni precedenti e per i successivi anni sempre in base alla media degli ultimi tre anni.
Qualora nella lettura del contatore si verifichi un maggior consumo che si debba imputare ad un guasto del blocco contatore il calcolo del consumo stesso verrà valutato secondo i criteri del comma precedente.
Consumo minimo
ART.26 - Per ciascuna erogazione a contatore è fissato nella scrittura un consumo annuo base garantito, da pagare anche se non consumato, da rapportarsi alla periodicità della fatturazione.
Detto consumo minimo non potrà essere inferiore a 50 mc/annui per ogni unità abitativa.
Il consumo fisso potrà subire variazioni in più o in meno secondo deliberazioni dell'Amministrazione Comunale.
Sospensione del servizio
ART.27 - Sarà possibile effettuare la sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile indicata negli artt.7 e 24, a condizione che
esistano, nel territorio comunale, fonti di approvvigionamento accessibili agli utenti. In caso contrario, il Comune dovrà comunque assicurare una quantità tale di acqua potabile/giorno necessaria per gli usi di sopravvivenza in senso alimentare e per le indispensabili abluzioni igieniche.
C A P I T O L O 6° PAGAMENTI
Ritardato pagamento
ART.28 - Il pagamento delle somme dovute al Comune o alla Ditta Concessionaria deve esser effettuato dall'utente, alle rispettive scadenze, con le modalità stabilite dal Comune o dalla Ditta Concessionaria e dal contratto.
Qualora l'importo dovuto dagli utenti per il consumo dell'acqua superi la somma di L. 100.000 questi possono rateizzare il pagamento in due rate annuali. La Giunta comunale stabilirà le modalità dei relativi pagamenti.
In caso di ritardato pagamento, dopo un preavviso di dieci giorni, il Comune o la Ditta Concessionaria può sospendere l'erogazione sino a che esso sia effettuato, senza che tale sospensione liberi l'utente dai suoi obblighi contrattuali e gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di Legge; in ogni caso l'utente moroso dovrà corrispondere una indennità, a titolo di penale, pari al 6% (sei per cento) dell'importo non pagato entro la scadenza, oltre al rimborso di ogni spesa sostenuta per il recupero del credito, comprese quelle legali e stragiudiziali.
La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale o della Ditta Concessionaria quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonchè in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.
C A P I T O L O 7° INDENNIZZI
Interruzioni di erogazione d'acqua
ART.29 - L'abbonato non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzioni del servizio d'acqua derivanti da cause di forza maggiore.
Egli è tenuto però a dare immediato avviso delle interruzioni che si verificassero alle sue bocche d'afflusso affinchè vi si possa porre subito rimedio.
Quando la sospensione dell'acqua perdurasse per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, l'utente avrà diritto all'abbuono del prezzo dell'erogazione convenuta e non goduta per tutto il tempo successivo a detto periodo.
L'utente dovrà però dare avviso per iscritto dell'avvenuta interruzione al Comune od alla Ditta Concessionaria.
C A P I T O L O 8° CONTROLLO DELL'ACQUA POTABILE
OTTENUTA CON APPROVVIGIONAMENTO DA POZZI PRIVATI
Controlli sulla potabilità dell'acqua
ART.30 - Il Sindaco potrà richiedere agli utenti, non compresi nella zona servita dalla rete idrica comunale, che si approvvigionano di acqua da pozzi privati per uso alimentare di produrre il certificato di potabilità dell'acqua rilasciato da un laboratorio di Sanità Pubblica o comunque convenzionato.
C A P I T O L O 9°
DIVIETI, RESPONSABILITA', CONTRAVVENZIONI
Autorizzazioni per trivellazioni pozzi
ART.31 - E' vietata su tutto il territorio comunale la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere (fatta eccezione per quelle minerali o termali) senza preventiva autorizzazione del Sindaco ai sensi della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.
Divieti di manomissioni impianti comunali
ART.32 - E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere all'area recintata della stazione di pompaggio e del serbatoio.
Sarà punito con multa variabile da £. 50.000 a £ 150.000, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manometta gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa.
Della contravvenzione commessa da ragazzi di età inferiore ai 18 anni rispondono i rispettivi genitori.
E' vietato agli abbonati di usare chiavi di manovra delle prese ed anche di tenerle in deposito.
Penalità per manomissioni
ART.33 - Salvo i casi di falsità o di frode, per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, saranno soggette a multa da £. 50.000 a £.
150.000 le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento.
L'utente non può manomettere il suggello del contatore.
La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture dà diritto al Comune o per esso alla Ditta Concessionaria di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua, fatto salvo il diritto all'esercizio dell'azione civile e penale (qualora la rottura risultasse volontaria) ed al risarcimento delle spese di verbale e dei restauri occorsi.
L'utente che riscontri una manomissione del suggello del contatore è tenuto a darne immediato avviso al Comune o al Concessionario.
C A P I T O L O 10 °
CONCESSIONE DI ACQUA PER IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI
Impianti antincendio
ART.34 - E' possibile consentire l'allacciamento alla rete idrica comunale di impianti antincendio per utenze produttive e speciali, in seguito ad istanza specifica e a verifica effettuata dall'Ufficio Tecnico.
L'Amministrazione Comunale potrà concedere speciali derivazioni per bocche antincendio anche all'interno della proprietà privata.
Tutte le spese di costruzione e di manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture interne ed esterne, a partire dal rubinetto di presa posto sulla conduttura stradale, sono a carico dell'utente, come pure le spese per le visite periodiche e per le prove. Per i suddetti allacciamenti dovranno essere stipulati specifici atti di concessione.
Modalità della concessione
ART.35 - Per quanto riguarda le modalità per la concessione di bocche per impianti di estinzione incendi, il Comune o per esso la ditta Concessionaria, si riserva il diritto di prescrivere, per l'esecuzione dell'impianto interno, le opere necessarie, a suo
giudizio, per garantire il controllo della presa ed il pronto funzionamento della condotta, senza però assumere nessuna garanzia per l'alimentazione.
Spetta all'Amministrazione o per essa alla Ditta Concessionaria la determinazione del diametro della presa in base al numero ed all'ubicazione delle bocche principali, per far si che possano funzionare contemporaneamente senza che si determini, nella condotta interna, eccessiva depressione.
Alla domanda di concessione di bocche antincendio l'utente dovrà allegare sempre i disegni costruttivi dell'impianto con il benestare del Comando dei Vigili del Fuoco.
Prescrizioni
ART.36 - Sul confine della proprietà privata la tubazione di allacciamento per bocche di impianti estinzione incendi dovrà essere munita di una saracinesca con volantino che verrà fatta piombare aperta al fine di avere la tubazione interna sempre sotto pressione.
Nel pozzetto ove è alloggiata la saracinesca dovrà essere installato un contatore spia per la verifica della tubazione in suolo privato ed a valle di tale sistema dovrà venire installata una valvola di non ritorno. Sulle condutture di alimentazione delle bocche antincendio è vietata qualsiasi derivazione. Ogni bocca sarà munita dei suggelli del Comune o per esso della Ditta Concessionaria che non potranno essere infranti dall'utente se non in caso di incendio, con obbligo di darne avviso al Comune o per esso alla Ditta Concessionaria entro 24 ore.
Visita di collaudo
ART.37 - Prima che l'impianto per bocche antincendio venga messo in esercizio e quando le condotte sono ancora scoperte, l'utente dovrà richiedere al Comune o per esso alla Ditta Concessionaria, la visita di collaudo.
L'impianto dovrà essere visibile in ogni sua parte e risultare eseguito a perfetta regola d'arte.
Dovrà inoltre essere sottoposto ad una prova di tenuta con una pressione doppia a quella normale di esercizio dell'acquedotto. Prima che le bocche di presa antincendio vengano piombate, l'utente potrà provarne il funzionamento.
Verifica di collaudo annuale
ART.38 - L'utente potrà gratuitamente collaudare il suo impianto per bocche antincendio una volta all'anno in caso di edifici privati, e tre volte all'anno in caso di locali destinati a pubblico ritrovo, previo
nulla osta scritto da parte del Comune o per esso della Ditta Concessionaria.
Impianti di sicurezza
ART.39 - Le norme per gli eventuali impianti di sicurezza automatici saranno concordate caso per caso previo nulla osta del Comune o della Ditta Concessionaria.
Utilizzo delle bocche antincendio
ART.40 - L'utente dovrà usare l'acqua delle bocche antincendio solo per estinzione di incendi dello stabile e dell'impianto per il quale furono richieste e per collaudi. Non è ammesso alcun altro uso.
Visite d' ispezioni
ART.41 - Qualora gli incaricati dell'Amministrazione Comunale o per esso della Ditta Concessionaria, nelle loro visite di ispezione, trovassero bocche antincendio spostate o manomesse, verbalizzeranno l'infrazione e provvederanno ad irrogare una sanzione variabile da £. 500.000 a £. 2.000.000.
Richiesta per pompe di sopraelevazione pressione
ART.42 - Negli impianti di estinzione incendi l'utente potrà installare speciali gruppi di pompe per la sopraelevazione della pressione.
Per dette installazioni l'utente potrà inoltrare domanda, corredata da dettagliati disegni approvati dal Comando dei Vigili del Fuoco, per ottenere la preventiva autorizzazione scritta ed il relativo nulla osta del Comune o della Ditta Concessionaria.
Tipo di bocche antincendio
ART.43 - Le bocche antincendio a terra, quelle a colonnetta e quelle a muro dovranno essere dei tipi adottati dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo.
C A P I T O L O 11° DISPOSIZIONI GENERALI
Spese a carico dell'utente
ART.44 - Tutte le spese riguardanti le tasse, bolli, I.V.A., ecc., relative ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualsiasi natura saranno a carico degli interessati.
Modifiche
ART.45 - L'Amministrazione di comune accordo con la Ditta Concessionaria, si riserva di modificare in tutto od in parte le norme del presente Regolamento, sempre che le modifiche non siano in contrasto con le leggi ed i Regolamenti generali dello Stato. Tali modifiche, debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono vincolanti anche per le utenze già in corso.
Le variazioni verranno rese pubbliche agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme generali delle leggi vigenti in materia.
C A P I T O L O 12° TARIFFE
Fissazione tariffe
ART.46 - Le tariffe per il pagamento dei consumi e del minimo di abbonamento da parte degli utenti sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle forme di legge e nel rispetto delle tariffe minime fissate dal Comitato Provinciale Prezzi.
MAGGIORAZIONI - AGEVOLAZIONI - ESENZIONI
ART. 46 BIS - Alle tariffe, fissate nei termini di cui al precedente articolo 46, dovranno essere applicate le seguenti maggiorazioni, agevolazioni ed esenzioni: -
- CATEGORIA 1^ - riduzione fino al 30% della tariffa base, fino al consumo di mc. 30;
- minimo garantito da fatturarsi all'utenza anche nel caso non venga consumato:
a) - mc. 50 per abitazioni disabitate e nuclei familiari composti da una
sola persona;
b) - mc. 100 per nuclei familiari composti da più persone;
- esenzione totale per case disabitate in quanto l'inquilino/i è ospite in casa di riposo, casa protetta o di lunga degenza;
- CATEGORIA 2^ - facoltà di maggiorazione fino ad un massimo del 30% sulla tariffa base;
- minimo garantito da fatturarsi all'utenza anche nel caso non venga consumato: mc. 50;
- CATEGORIA 3^ - facoltà di riduzione fino ad un massimo del 30% sulla tariffa base;
- minimo garantito da fatturarsi all'utenza anche nel caso non venga consumato: mc. 50;
- CATEGORIA 4^ - Riduzione del 50% sulla tariffa base;
- minimo garantito da fatturarsi all'utenza anche nel caso non venga consumato: mc. 50.
C A P I T O L O 13° DISPOSIZIONI FINALI
Effetti del regolamento
ART. 47 - Le disposizioni del presente Regolamento formano parte integrante del contratto di concessione senza che ne occorra la materiale trascrizione.
I N D I C E
CAPITOLO 1°
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E ALLACCIAMENTO
ART. 1 Uso dell'acqua ART. 2 Zone servite
CAPITOLO 2° GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO
ART. 3 Servizio
ART. 4 Obbligatorietà per le zone servite ART. 5 Uso dell'acqua
ART. 6 Soggetti ammessi alla fornitura
ART. 7 Durata della concessione e tacito rinnovo ART. 8 Domanda di concessione
ART. 9 Doveri dell'utente
ART.10 Interruzione del servizio di erogazione
ART.11 Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli immobili
CAPITOLO 3° FORNITURE PER USO PUBBLICO
ART.12 Definizione di impianti per uso pubblico ART.13 Uso delle fontanelle pubbliche
ART.14 Vasche e cisterne pubbliche ART.15 Prese d'acqua per scopi particolari
CAPITOLO 4° FORNITURE AD USO PRIVATO
ART.16 Richiesta di allacciamenti
ART.17 Oneri di allacciamento a carico degli utenti ART.18 Nolo contatore
ART.19 Modalità di somministrazione ART.20 Responsabilità dell'utente
ART.21 Condutture private all'interno delle proprietà e verifiche ART.22 Collegamenti di impianti ed apparecchi
ART.23 Impianti di pompaggio
CAPITOLO 5° LETTURA CONTATORI
ART.24 Accertamento dei consumi
ART.25 Richiesta di verifica ART.26 Consumo minimo ART.27 Sospensione del servizio
CAPITOLO 6° PAGAMENTI
ART.28 Ritardato pagamento
CAPITOLO 7° INDENNIZZI
ART.29 Interruzioni di erogazione d'acqua
CAPITOLO 8° CONTROLLO DELL'ACQUA POTABILE
OTTENUTA CON APPROVVIGIONAMENTO DA POZZI PRIVATI
ART.30 Controlli sulla potabilità dell'acqua
CAPITOLO 9°
DIVIETI, RESPONSABILITA', CONTRAVVENZIONI
ART.31 Autorizzazioni per trivellazioni pozzi ART.32 Divieti di manomissioni impianti comunali ART.33 Penalità per manomissioni
CAPITOLO 10°
CONCESSIONE DI ACQUA PER IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI
ART.34 Impianti antincendio ART.35 Modalità della concessione ART.36 Prescrizioni
ART.37 Visita di collaudo
ART.38 Verifica di collaudo annuale ART.39 Impianti di sicurezza
ART.40 Utilizzo delle bocche antincendio ART.41 Visite d' ispezioni
ART.42 Richiesta per pompe di sopraelevazione pressione ART.43 Tipo di bocche antincendio
CAPITOLO 11° DISPOSIZIONI GENERALI
ART.44 Spese a carico dell'utente ART.45 Modifiche
CAPITOLO 12° TARIFFE
ART.46 Fissazione tariffe
ART. 46 BIS Maggiorazioni - agevolazioni - esenzioni.
CAPITOLO 13° DISPOSIZIONI FINALI
ART.47 Effetti del Regolamento