CIG: 9026030396 CPV: 92610000-0 )
Provincia di Pisa
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AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL “CENTRO IPPICO COMUNALE SANTA BARBARA”
(CIG: 9026030396 CPV: 92610000-0 )
CAPITOLATO SPECIALE
Oggetto della concessione è la gestione dell’impianto sportivo e relative pertinenze di proprietà comunale denominato “Centro Ippico Comunale Santa Barbara”, ubicato nella zona periferica del capoluogo comunale.
Il Centro Ippico è costituito dagli immobili, strutture pertinenziali ed aree, rientranti nel perimetro contraddistinto al NCEU foglio 32 mappale 832, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le attrezzature e pertinenze in essi contenuto e composti in modo più dettagliato da:
• terreno adibito a maneggio recintato, con area sovrastante fornita di tettoia per ospitare i giudici di gara
• terreno adibito a maneggio coperto con tensostruttura
• terreni ad uso paddock
• un fabbricato indipendente adibito a box stallaggio
• un fabbricato adibito a club house con annessi box
• bagni prefabbricati
• fienile/ricovero attrezzature
• concimaia
• area lavaggio animali
• tondino addestramento
Al concessionario (d’ora in poi indicato anche come “gestore”) è data inoltre la possibilità di utilizzare, ai fini della valorizzazione dell’area e delle attività del Centro Ippico come descritte nel proseguo, una porzione della particella 32 mappale 844 come identificata nella tavola allegata.
Art. 2 – Durata della concessione
La concessione avrà durata di anni 7 (sette) decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione o dalla consegna dell’impianto qualora avvenga anticipatamente. Infatti ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e xx.xx. ed ii, la stazione appaltante può avviare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza prima della stipula del contratto.
Art. 3 – Valore della concessione.
1
Il valore complessivo della concessione, così come definito dall’art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e come anche esposto nella relazione tecnico illustrativa, è stimato in € 394.000,00 come da Piano Economico Finanziario e da relazione tecnico illustrativa allegati.
Il concessionario ha diritto ad introitare tutti i ricavi derivanti dalla gestione del Centro Ippico, per tutta la durata della concessione.
Art. 4 – Destinazione d’uso e finalità dell’impianto
La gestione dell’impianto in questione è finalizzata in via principale a garantire lo svolgimento e la promozione della pratica sportiva dell’equitazione in tutte le sue forme e discipline. La struttura è adibita altresì a servizio di stallaggio e addestramento prestato nei confronti degli esemplari equini di proprietà di soggetti privati.
Oltre all’attività sportiva dovranno essere svolte attività ed iniziative di natura ludico-ricreativa destinate in particolare agli studenti delle scuole ma anche di inclusione sociale indirizzate in modo peculiare a soggetti con fragilità. A tutto ciò si dovranno aggiungere attività e progetti mirati alla valorizzazione turistica del territorio.
Il concessionario al fine di salvaguardare la destinazione pubblica dell’impianto dovrà favorire un utilizzo il più ampio possibile della struttura garantendo l'accesso e la fruibilità della stessa a tutte le categorie di utenti, salvo eccezioni che dovranno essere debitamente motivate.
Fatta eccezione per eventi dimostrativi e estemporanei, come specificato in seguito, nell'impianto è esclusa la pratica di discipline sportive diverse dall’equitazione.
Art . 5 - Sostentamento della razza autoctona monterufolina
Il gestore, per tutta la durata della concessione è obbligato ad ospitare a titolo gratuito gli esemplari equini di razza Monterufolina di proprietà dell'Amministrazione comunale, attualmente in n. di 4.
Il mantenimento dei suddetti esemplari è al momento regolato da una convenzione siglata con l’Associazione “Cavallino di Monterufoli” (Rep. 2455 del 19 ottobre 2011), soggetto delegato dal Comune di Pomarance all’allevamento dei cavallini.
In caso di riproduzione di nuovi esemplari questi diverranno di proprietà dell’Associazione del Cavallino di Monterufoli ai sensi della menzionata convenzione. Agli attuali esemplari deve essere destinata adeguata porzione del terreno oggetto del presente capitolato, individuabile nella porzione di particella 844 del foglio 32 e specificamente individuata nella tavola allegata,compresa tra le strutture del Centro Ippico e il “Parco dei Collazzi”, con adeguate strutture (4 box 3X3, 3 tettoie 4X3 e paddock). L’area riservata all’Associazione Cavallino di Monterufoli viene gestita sotto la diretta responsabilità di quest’ultima anche se possono essere presi accordi con il concessionario per un utilizzo condiviso che non deve comunque andare a discapito dell’allevamento e della cura dei cavallini.
Il concessionario del Centro Ippico è tenuto a garantire all’Associazione Cavallino di Monterufoli l'accesso gratuito alle strutture del Centro Ippico (tensostruttura e maneggio scoperto) per le attività di doma e addestramento dei cavalli di razza monterufolina.
Il gestore è altresì tenuto a conservare le caratteristiche di Centro Pilota finalizzato al recupero e alla caratterizzazione dei genotipi animali autoctoni , attribuite al Centro Ippico comunale di Santa Barbara nell'ambito del progetto Vagal, finanziato sul programma di cooperazione transfrontaliera ITALIA- FRANCIA "Marittimo" 2007-2013.
Il concessionario direttamente o anche per mezzo dell’Associazione del Cavallino di Monterufoli potrà disporre del Centro Ippico per ospitare altre razze autoctone o in via di estinzione.
Art. 6 - Obblighi ed oneri a carico del concessionario
Il concessionario, che con la partecipazione alla procedura di concessione dà atto di conoscere, anche a seguito del sopralluogo obbligatorio richiesto dal disciplinare, lo stato dei luoghi e di accettarli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano, è tenuto a provvedere alla gestione dell’impianto e delle attrezzature e si obbliga a mantenerlo in stato di efficienza e sicurezza, accollandosi i seguenti oneri (fatto salvo quanto disposto ai successivi commi del presente articolo):
1 la custodia degli impianti e delle attrezzature
2 la pulizia dell’impianto e di tutte le aree prospicienti. La pulizia è da intendersi sia come gestione/rimozione di rifiuti che come mantenimento in condizioni di decoro in ogni ambiente al chiuso e all’aperto. Anche la gestione del verde – con le precisazioni di cui all’art. 6 – rientra tra gli adempimenti di cui al presente punto.
3 acquisto dei materiali ed accessori necessari a garantire la perfetta e permanente efficienza e fruibilità degli impianti
4 la manutenzione dell’impianto nel suo complesso, compresi arredi e attrezzature, ivi compreso il reintegro del materiale sportivo che andasse deperito durante il periodo di gestione anche a causa dell’ordinaria usura.
Ancor più nel dettaglio, salvo quanto sopra riportato, il gestore dovrà provvedere alle seguenti manutenzioni di carattere ordinario e straordinario:
- Impianto elettrico: riparazione dei danni causati all’impianto sia a causa dell’ordinaria usura, che per incuria, cattivo uso o mancata vigilanza da parte del concessionario; sostituzione di lampadine, neon e tutto quanto costituisce materiale di ordinario consumo, ad eccezione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle torri-faro come disposto dall’art. 7. Sono altresì a carico del concessionario le verifiche periodiche all’impianto come disposto dalla normativa di settore. A tal fine saranno consegnati schemi e disegni degli impianti in essere.
- Impianto idraulico, produzione di acqua calda e smatimento reflui: manutenzioni dei bollitori, caldaie addolcitori, centrali termiche, ecc., stasatura di tubazioni e scarichi, mantenimento in efficienza - anche attraverso ispezioni periodiche - dei pozzi biologici. Il tutto nel rispetto dei manuali d’uso che saranno consegnati al concessionario. Resta a carico del concessionario anche la sostituzione di rubinetterie e sanitari ove presenti così come la manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche e delle pompe idrauliche di sollevamento del sistema idrico dell’intero centro ippico. Si precisa che il Centro Ippico è già predisposto tramite cisterne e pompe, per la realizzazione di un impianto di irrigazione del campo di gara all’aperto. Il Centro Ippico è dotato di regolare autorizzazione agli scarichi rilasciata dal Comune di Pomarance. Sarà cura del concessionario richiedere la voltura del titolo a proprio nome.
- Infissi: sostituzione di vetri e serrature; interventi di manutenzione di porte, finestre, staccionate, cancelli e serramenti in genere.
- Locali al chiuso: imbiancatura, verniciatura, manutenzioni delle parti in legno interne ed esterne, piastrellature, pulizia, igiene e disinfezione.
- Aree all’aperto: manutenzione e inghiaiatura di tali aree compreso lo spazio adibito alla sosta all’ingresso del centro e il tratto di strada che conduce al Parco dei Collazzi.
- Maneggio scoperto: tracciatura, irrigazione, rullatura, riporto di terra, manutenzione staccionata.
- Maneggio coperto: tracciatura, irrigazione, rullatura, riporto di terra
- Tensostruttura: controllo dei tiraggi e dei fissaggi, pulizia e riparazione dei teli, riscaldamento in caso di nevicate al fine di evitare accumulo che possa provocare danni strutturali;
- Verde esterno: pulizia ed adeguata sistemazione di tutto ciò che concerne gli spazi esterni di competenza e gli accessi alle strutture stesse, potatura di piante e manutenzione del verde in genere (salvo quanto di competenza del Comune in base all’art. 7), riporto di ghiaia, regimentazione acque e controllo e pulizia periodica delle caditoie.
Sono altresì a carico del concessionario:
1. le spese relative all’energia elettrica, al teleriscaldamento, al gas metano o gas liquido o gasolio o altro tipo di approvvigionamento energetico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, all’acqua potabile erogata dal pubblico acquedotto e le spese relative all’impianto e all’esercizio del telefono e della rete internet, compresi eventuali nuovi allacci. A tal fine il concessionario dovrà tempestivamente provvedere alla intestazione tramite voltura di tutte le utenze presenti ancora intestate al Comune. In caso di mancata intestazione delle volture con eventuale addebito al Comune delle suddette spese comporterà l’escussione della cauzione definitiva fino alla corrispondenza dell’importo dovuto.
2. le imposte e tasse previste dalla legge qualunque sia l'acronimo che verrà attribuito alla stessa.
3. gli adempimenti relativi alla gestione della concimaia secondo la normativa applicabile in considerazione dell’uso che viene fatto del letame.
A supporto dell’attività manutentiva descritta saranno consegnati al gestore gli schemi e i manuali dei vari impianti.
Il concessionario potrà provvedere ai lavori di manutenzione sia con propri mezzi e personale, sia rivolgendosi a terzi professionalmente qualificati.
Tutte le manutenzioni straordinarie apportate resteranno a beneficio del Centro ippico e diverranno di proprietà comunale alla scadenza del contratto di concessione, senza che il gestore possa vantare diritti in merito o pretendere corrispettivi in denaro.
Nel caso in cui durante il periodo di affitto il gestore rilevi la necessità di sostituire, per obsolescenza o per mancata rispondenza alla gestione imprenditoriale, gli arredi o le attrezzature già presenti al momento della consegna dell’immobile e come risultanti dal verbale di consegna, questi al termine dell’affitto saranno acquisiti in proprietà dal Comune senza che il concessionario possa pretendere alcunché. Saranno parimenti acquisite dal Comune le migliorie e le attrezzature proposte in sede di offerta tecnica.
Gli ulteriori arredi e attrezzature acquistati dal gestore per la migliore e più efficiente gestione delle attività ma non presenti nel piano delle migliorie, rimarranno nella disponibilità del concessionario fatta salva la possibilità di applicare quanto previsto dall’art. 2561 quarto comma del Codice Civile.
Le manutenzioni straordinarie a carico del concessionario, che non facciano già parte del piano di miglioramento presentato, dovranno essere comunicate o preventivamente autorizzate dal Comune ed a tal fine il gestore è tenuto a produrre le relative certificazioni ed ogni ulteriore elemento utile alla corretta gestione e manutenzione.
Il gestore non può effettuare variazioni alle strutture presenti o crearne di nuove senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione Comunale, anche nel caso di piantumazioni, recinzioni vegetali, opere complementari ed accessorie, nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente, così come è vietato il cambio di destinazione, sotto pena di risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto.
Il concessionario è obbligato a riconsegnare l’impianto alla scadenza o in caso di risoluzione della convenzione, libero da persone e/o cose non afferenti l’utilizzo dell’impianto ed in stato di manutenzione adeguato per la successiva procedura di affidamento.
Il medesimo si impegna a garantire, in modo costante la presenza e l’intervento di personale al fine di assicurare tutti gli adempimenti a proprio carico come descritti nel presente articolo.
Il gestore si obbliga a richiedere, a cura e spese proprie, tutte le autorizzazioni, le licenze, i nulla
osta, i pareri prescritti per l’esercizio di tutte le attività da svolgere.
Si precisa che il permanere dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19 comporta per gestore il rigoroso rispetto della normativa e regolamentazione prevista in ambito di gestione degli impianti sportivi.
Art. 7 - Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale
Ai fini della presente concessione sono a carico del Comune:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle torri faro installate presso il maneggio recintato;
- la potatura ed il taglio delle piante di grandi dimensioni che necessitano di adeguati mezzi meccanici o professionalità specifiche. Anche l’eliminazione di processionarie in tali casi è a carico del Comune.
- la realizzazione di un nuovo fabbricato box stallaggio in sostituzione dell’attuale identificato sulla tavola allegata con la lettera “S”.
Art. 8 - Gestione Economica
Il concessionario anche al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario è libero di stabilire tariffe e prezzi propri sia per lo stallaggio dei cavalli, sia per le attività sportive, ricreative e promozionali praticate nel o tramite il Centro ippico purchè queste ultime vengano applicate senza nessun tipo di discriminazione nei confronti degli utenti.
Art. 9 - Fruibilità degli impianti da parte dell’Amministrazione comunale
Il concessionario è tenuto a supportare e supervisionare gratuitamente eventuali manifestazioni sportive, culturali e ricreative promosse dal Comune ed altri soggetti istituzionali nell’impianto sportivo.
Per le suddette iniziative dovrà essere data comunicazione al gestore almeno 20 (venti) giorni prima del loro svolgimento.
Poiché come meglio definito nel proseguo del capitolato, il concessionario rimarrà interamente responsabile per danni a cose e/o persone, qualora quest’ultimo ravvisi elementi di rischio nella concessione delle strutture per le manifestazioni di cui sopra, potrà negarne la disponibilità, purchè motivata ed in contraddittorio con il Comune.
Con le stesse modalità verrà disciplinata la concessione dell’impianto per eventuali attività degli Istituti scolastici del Comune di Pomarance.
Il concessionario provvederà in ogni caso alla pulizia dell’impianto in seguito allo svolgimento delle suddette manifestazioni.
Art. 10 - Manifestazioni di carattere non sportivo
Nel caso in cui il concessionario direttamente o attraverso un soggetto terzo, intenda promuovere od organizzare negli impianti manifestazioni a carattere non prettamente sportivo (o comunque diverse dalla destinazione specifica dell’impianto come centro ippico) dovrà presentare di volta in volta specifica richiesta di autorizzazione all’Ufficio Sport che potrà o meno concederla tenuto conto della sola salvaguardia degli impianti e di eventuali vincoli regolamentari.
Per tutte le altre manifestazione o eventi di natura sportiva o promozionale attinenti alla destinazione dell’impianto il gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia.
Art. 11 - Pubblicità
La pubblicità commerciale eventualmente effettuata sottostà alle vigenti normative in materia di autorizzazioni e tributi.
Alla scadenza della convenzione non dovranno gravare sull’impianto accordi di esposizione dei marchi a nessun titolo, salvo quanto disposto all’ultimo comma del presente articolo.
Il concessionario è tenuto ad esporre qualsiasi materiale pubblicitario o promozionale su richiesta
scritta del Comune, le cui spese (per i sostegni e materiali pubblicitari) non potranno essere poste a carico del gestore.
Art. 12 - Verbale di consistenza
Successivamente alla stipula del contratto per la concessione dell'impianto, verrà redatto a cura del Comune, un verbale di consistenza, in contraddittorio con il concessionario, dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale, oggetto di concessione.
Detto verbale dovrà essere redatto in duplice copia di cui una da consegnarsi al concessionario ed una da conservare agli atti del Comune.
Art. 13 - Spese ed oneri fiscali
Tutte le eventuali spese e gli oneri fiscali inerenti alla stipula del contratto, che sarà sottoscritto mediante scrittura privata, sono a carico del concessionario.
Art. 14 – Divieto di subconcessione e cessione
Sono vietate la cessione e la sub-concessione del contratto di concessione come anche la cessione della gestione, anche temporanea, del Centro Ippico, pena la risoluzione del contratto.
Art. 15 - Risoluzione, recesso e revoca del contratto
1. Il contratto sottoscritto può essere risolto in qualsiasi momento per inadempimento ad uno degli obblighi contrattuali senza che il concessionario possa richiedere eventuali danni.
2. E’ facoltà del Comune, comunque, risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) ingiustificata interruzione delle attività oggetto del presente capitolato
b) gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività di gestione;
c) mancata attuazione dei progetti presentati in sede di offerta tecnica,(salvo cause di forza maggiore);
d) ripetute infrazioni alle leggi ed ai regolamenti;
e) inadempimento degli obblighi verso l’Associazione del Cavallino di Monterufoli (art. 5)
3. In ogni caso la risoluzione del contratto per inadempimento del gestore, comporta la possibilità per il Comune di richiedere il risarcimento dei danni.
Il Comune può inoltre revocare la concessione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell’art. 176 c. 4 del D. Lgs. 50/2016.
Salvo quanto previsto dall’art. 109 comma 1 del D. lgs. 50/2016, il Comune è esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
Il concessionario può richiedere la risoluzione dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile.
Art. 16 - Clausola di manleva
Il gestore si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune di Pomarance da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle imprese di noleggio o fornitura che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione del presente contratto.
Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dallo svolgimento di attività diverse da quelle consentite nel presente capitolato e che il gestore intenda svolgervi.
Art. 17 – Controllo dei Servizi
Il concessionario svolgerà i servizi con la propria organizzazione e a proprio rischio, assumendosi tutte le responsabilità derivanti e conseguenti, con l’obbligo di uniformarsi alle prescrizioni del presente capitolato, garantendo tutte le prestazioni accessorie che si rendessero necessarie per lo svolgimento dei servizi affidati in concessione.
Il Comune verificherà che i servizi siano prestati con la massima cura e diligenza. A tal fine, potrà
procedere in qualsiasi momento alla verifica circa la regolare esecuzione. Sulla base di tale verifica verranno avviate le eventuali contestazioni di cui ai successivi punti.
Al fine di garantire la funzionalità della vigilanza e delle verifiche, il gestore fornirà al personale incaricato tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento il libero accesso ai locali ed alle aree interessate, nonché fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la relativa documentazione.
Qualora gli accertamenti effettuati evidenzino la mancata esecuzione delle opere di manutenzione a suo carico, l’Amministrazione inviterà il concessionario ad eseguire le stesse, assegnando un tempo congruo per la loro esecuzione.
Qualora da successivi controlli l’Amministrazione verifichi la mancata esecuzione dei lavori richiesti e improcrastinabili, si riserva il diritto, compatibilmente con le proprie disponibilità di eseguirle direttamente addebitando le relative spese al concessionario ovvero rivalendosi sulla cauzione/polizza fidejussoria.
Art. 18 – Rappresentanza del concessionario - Referente
Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune la nomina di un Referente della concessione, sempre rintracciabile attraverso la rete di telefonica fissa, mobile e a mezzo e-mail, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività. In caso di emergenze, il Referente dovrà essere in grado di intervenire personalmente, anche con la propria presenza sul posto.
Il Comune dovrà rivolgersi direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali avverranno con il Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dal Comune dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del concessionario.
Art. 19 – Responsabilità del concessionario e assicurazioni
Il concessionario è responsabile della corretta esecuzione della concessione ed assume anche la funzione di custode degli immobili e delle attrezzature.
Per tutta la durata della concessione, il concessionario è pertanto direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia di proprietà comunale che di terzi, che siano conseguenza del comportamento del personale adibito ai servizi affidati, anche nel caso di danni provocati da negligenza o da non corretta custodia.
Il concessionario sarà ritenuto responsabile di eventuali furti o danni verificatisi durante l’orario di apertura o in conseguenza di comportamenti negligenti da parte del personale addetto. Per gli stessi eventi verificatisi durante la chiusura del Centro Ippico il gestore dovrà dimostrare di aver messo in atto tutte le precauzioni necessarie.
Il gestore per quanto sopra è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile valevole per la durata della concessione con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 .
Il concessionario fornisce una ulteriore polizza assicurativa a copertura di eventuali danni agli impianti ed alle attrezzature, per un massimale di € 1.000.000,00.
La polizza assicurativa dovrà coprire il complesso anche per i rischi contro incendio, fulmini, esplosioni per dolo e per colpa grave e di altri danni materiali causati da eventi atmosferici, atti vandalici di ogni tipo e sabotaggio.
Copia della polizza dovrà essere presentata al Comune contestualmente alla sottoscrizione del contratto o all’inizio del servizio se disposto dalla stazione appaltante in via d’urgenza.
Il concessionario assume sin d’ora l’obbligo di notificare al Comune qualsiasi variazione al testo di polizza. Inoltre il concessionario si impegna a fornire prova dell’avvenuto pagamento del premio di polizza.
Si precisa comunque che:
- i massimali indicati non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte del concessionario;
- l’operatività o meno delle coperture assicurative sopra richiamate non esonera il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, il quale risponderà direttamente del danno arrecato all’ente.
Art. 20 - Trattamento dei dati personali
Per l'attività oggetto dell'appalto, il concessionario assume la qualifica d'incaricato del trattamento dati personali in nome e per conto del Comune ai sensi del 3D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679.
In tale qualifica, il gestore può trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività appaltate adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.
Il concessionario, Responsabile del trattamento dei dati personali, si impegna altresì a comunicare al Comune i nominativi dei soggetti delegati del trattamento dei dati personali prima della stipula del contratto.
Art. 21 – Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, è competente il Foro di Pisa.
Art. 22 - Rinvio ad altre norme
Per quanto non previsto e specificato nel presente capitolato si applicano le disposizioni applicabili in materia, contenute nella vigente normativa.
Allegati:
Relazione tecnico-descrittiva (allegato A) PEF (allegato B)
Tavola area concessione
Il Direttore del Settore Sviluppo e Promozione del Territorio,
Comunicazione Istituzionale
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx