Provincia di Trento ) CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
XXXXXX XX XXXX XXX XXXXX
( Xxxxxxxxx xx Xxxxxx )
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)
TRA:
- il Comune di Riva del Garda, con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx 0, x Xxxx xxx Xxxxx, di seguito chiamato "Comune" o “Locatore”, nella persona di Xxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile dell'Area del Patrimonio Estimo e Provveditorato, nato a Riva del Garda il 08.06.1962 il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta (C.F.84001170228 - P.IVA 00324760222), a ciò autorizzato dalla Giunta Municipale con deliberazione di data 01.02.2011 n. 204,
E
- Xxxxx Xxxxxxxxxx nata a Bolzano il 06.07.1966 residente a Arco in xxx Xxxxxxx 00, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, di seguito denominato “Conduttore”e identificata mediante carta d’identità n. AJ7544815 rilasciata dal Comune di Arco il 23.10.2003
Premesso che:
• la Giunta Municipale con deliberazione n. 284 di data 05.04.2011 ha approvato l'avviso per la formazione di una graduatoria per la locazione di un alloggio a canone concordato ai sensi della legge n. 431/1998, sito in Xxx Xxxxxxxxx x. 00 - Xxxx. Xxxxx, contraddistinto con la p.ed 910 sub. 7 in C.C. Riva, di mq. 48 e composto da corridoio – cucina - stanza e servizi;
• Con determinazione n. 502 di 25.07.2011 data è stata approvata la graduatoria di cui sopra e con determinazione n. _ di data è
stata disposta l'assegnazione dell'alloggio alla persona sopra indicata; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Il Comune concede in locazione alla sig.ra XXXXXXXXXX XXXXX, che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in Xxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, piano secondo, p.ed. 910 sub. 7 in C.C. Riva e composta da composto da corridoio, cucina, stanza e servizi per una superficie utile di mq. 48,00.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà 220,92
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare : p.ed. 910 sub. 7 in X.X. Xxxx, xxxxxx xxxxx 0, X.X. 0000.
b) codice fiscale del locatore 84001170228.
Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti:
- dichiarazione di conformità L. 46/90, art. 9, impianto elettrico di data 09.12.1998 della ditta Garda Impianti snc e di data 15.05.2002 della ditta Dielettric Snc;
- dichiarazione di conformità L. 46/90, art. 9, dell'impianto termoidraulico della ditta Idrogrif di Xxxxx Xxxxxxx e impianto idraulico, idrosanitario e riscaldamento di data 21.01.2002 della ditta esecutrice CO.FER srl;
- dichiarazione di conformità ai sensi D.P.R. 425/94 di avvenuta prosciugatura dei muri e di salubrità degli ambienti a firma del direttore lavori geom. Xxxxxxxx Xxxxx di data 20.09.2002,
- dichiarazione di conformità L.P. 1/1991, eliminazione e superamento barriere architettoniche di dat 07.02.1997 a firma del direttore lavori
geom. Xxxxxxxx Xxxxx di data 20.09.2002;
- Certificato di abitabilità di data 27.12.2022 prot. 38106.
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
ARTICOLO 1 (DURATA)
Il contratto è stipulato per la durata di tre anni (3), dal al , e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del Comune che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il Comune abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
ARTICOLO 2 (CANONE E CAUZIONE)
Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo
Territoriale definito tra Confedilizia– U.P.P.I. Unione Piccoli Proprietari Immobiliari - S.U.N.I.A. Sindacato Unitario Inquilini ed Assegnatari -
S.I.C.E.T. Sindacato Inquilini Casa e Territorio – U.N.I.A.T Unione Nazionale Inquilini e Territorio, depositato il 16/07/1999 presso il Comune di Riva del Garda prot. Sub. 22308 ed integrato ed aggiornato in data 01/03/2006 pervenuto il 28.9.2006 sub. 31403, è convenuto in €. 2.400,00, (euro duemilaquattrocento.=) che il conduttore si obbliga a corrispondere a mezzo di bonifico bancario a favore del Tesoriere Comunale presso UniCredit Banca Spa, codice IBAN XX00X0000000000000000000000, in n. 12 rate eguali anticipate di €. 200,00 (euro duecento.=) ciascuna, alle seguenti date: il giorno 10 del mese, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del 75% della variazione Istat (indice dicembre/ dicembre). Il conduttore è inoltre tenuto al versamento dell'importo di €. 300,00 a titolo di deposito cauzionale da versare sul conto “spese contrattuali– depositi” del Comune di Riva del Garda presso UniCredit Banca Spa Filiale di Riva del Garda-coordinate bancarie IBANIT87V0200835320000100857498.
ARTICOLO 3 (ONERI ACCESSORI)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 nota alle parti e depositata in atti. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese – in quanto esistenti – relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, della fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento l’aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx
nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
ARTICOLO 4 (SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE)
Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Ai sensi dell’art. 8 della L. 431/1998 comma 1, e della delibera CIPE N. 87 DD. 13/11/2003 che classifica il Comune di Riva del Garda come ad “alta tensione abitativa”, il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.
ARTICOLO 5 (PAGAMENTO, RISOLUZIONE E PRELAZIONE)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale non viene concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 6 (USO)
L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del
conduttore. Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.
ARTICOLO 7 (RECESSO DEL CONDUTTORE)
E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
ARTICOLO 8 (CONSEGNA)
Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e in buono stato di manutenzione e pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
ARTICOLO 9 (MODIFICHE E DANNI)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché
per interruzioni incolpevoli dei servizi.
ARTICOLO 10 (IMPIANTI)
Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Trattandosi di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali il conduttore, subentra alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal regolamento per la manutenzione degli impianti termici approvato con DPR 26.8.1993 n. 412 e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12) del citato DPR 412/1993. Il Comune di Riva del Garda si riserva di richiedere l’esibizione del “libretto di impianto” attestante l’effettuazione delle verifiche periodiche. Il “libretto di impianto” dovrà inoltre essere obbligatoriamente esibito nel caso venga richiesto al Comune proprietario l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria agli impianti termici.
ARTICOLO 11 (ACCESSO)
Rimane riservata all'Amministrazione locataria la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, all'accertamento delle condizioni di manutenzione dei locali concessi. Nel caso in cui il Comune intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi.
ARTICOLO 12 (FORO - COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE)
Per ogni controversia dipendente od inerente al presente contratto competente è il foro di Rovereto. La parte locatrice si riserva, per risolvere eventuali controversie in ordine tanto all’interpretazione quanto all’applicazione del presente contratto, di attivare il tentativo di conciliazione tramite la Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
ARTICOLO 13 (VARIE)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98
o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale. Il presente atto viene redatto in duplice esemplare di cui uno depositato presso il Comune di Riva del Garda e uno presso l’Agenzia delle Entrate per la registrazione.
Letto, approvato e sottoscritto Xxxx xxx Xxxxx, xx
XXXXXX XX XXXX XXX XXXXX
IL RESPONSABILE AREA PATRIMONIO ESTIMO PROVVEDITORATO
Xxxxxxx Xxxxxxxx
IL CONDUTTORE
Xxxxx Xxxxxxxxxx
A mente dell'articolo 1342, secondo comma, codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 del presente contratto. Xxxx xxx Xxxxx, xx
XXXXXX XX XXXX XXX XXXXX
RESPONSABILE AREA PATRIMONIO ESTIMO PROVVEDITORATO
Xxxxxxx Xxxxxxxx
IL CONDUTTORE :
Xxxxx Santuliana_