Contract
Schema di atto di Convenzione di concessione di servizi per la implementazione di una piattaforma digitale, tramite la quale veicolare servizi dedicati ad aziende ed altri soggetti economici che hanno relazioni con la città di Milano, da realizzare con partenariato pubblico privato ai sensi degli artt. 3 e 164 e seguenti del D.lgs. 50/2016
tra
Associazione Milano & Partners, con sede legale in Milano, C.F. 97726610153, P.IVA 11016320969, P.E.C. xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, in persona del D irettore Xxxx Xxxxxxxxxxxx, che di seguito verrà chiamato per brevità “Concedente” o “Milano&Partners”;
--------------------------------, con sede legale in -----------------, C.F.------------------, P.IVA
--------------------, numero iscrizione al Registro delle imprese di ------------------, P.E.C.
----------------------------, in persona del legale rappresentante , in proprio e/o in qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con
-------------------------------, con sede legale in --------------------, C.F ,
P.IVA-----------------------, numero iscrizione al Registro delle imprese di ---------------
----------------, P.E.C , in persona del legale rappresentante
, che di seguito verrà chiamato per brevità “Concessionario”, di seguito anche indicati singolarmente come “Parte” e congiuntamente come “Parti”.
Premesso che
i. a seguito della presentazione di una proposta (Allegato “A”), ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 180 e ss. del D.Lgs 50/2016, Milano&Partners, con D etermina del D irettore
n. 37 del 14 settembre 2021 ha ritenuto di interesse per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e soprattutto per il rilancio di città di Milano nei diversi ambiti del turismo e dell’economia delle aree urbane durante la fase post-Covid, la realizzazione e la gestione di una piattaforma digitale, denominata YesMilano DataHub powered by MasterCard, tramite la quale veicolare servizi dedicati ad aziende ed altri soggetti economici che hanno relazioni con la città di Milano;
ii. la predetta piattaforma “data driven” è basata su dati di comportamento di speso, unitamente a dati di “search and booking” su canali digitali, al fine di poter identificare aree e profili legati al turismo straniero di interesse per lo sviluppo di campagne digital programmatic, mirati alla fruizione da parte del Concedente e di Camera di commercio di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx e legati ai servizi di promozione, entertainment e accoglienza;
iii. tale piattaforma consentirà l’utilizzo di “big data” in ambito turistico, con particolare riferimento a finalità di programmazione, promozione e gestione dei flussi turistici, per sviluppare un servizio ad hoc per la comprensione e l’indirizzamento mirato delle richieste legate al turismo;
iv. Camera di commercio di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx, socio fondatore di Milano&Partners, partecipa al progetto supportando finanziariamente la fase di setup;
v. in conseguenza delle attività espletate dal Concedente in relazione alla predetta proposta è stato individuato il soggetto al quale affidare in concessione la realizzazione e la gestione della predetta piattaforma;
vi. i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono quelli indicati nel Piano economico e finanziario allegato (Allegato B);
vii. sono stati verificati il possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto affidatario;
si stipula e conviene quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione della realizzazione e gestione della piattaforma denominata “YesMilano DataHub powered by XXX” per la città di Milano, finalizzata ad offrire servizi di data monetization, chiamati anche “Tourism Behavior Dashboards” (insights contenuti in specifiche dashboards), e di digital marketing (campagne multicanale), come meglio descritto nel successivo articolo 8, a cui potrà accedere Milano&Partners, i suoi Soci e altri soggetti economici. I soli servizi della Tourism Behavior Dashboards saranno accessibili a titolo gratuito da Milano&Partners e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
2. La piattaforma si baserà su dati aggregati forniti dal Concessionario e dai suoi partners per fornire “insights e audiences” su profili del turista tipo della città di Milano, che permetteranno ai fruitori della soluzione di:
a. definire dei target mirati per campagne digitali di marketing, focalizzate sul turismo;
b. meglio identificare strategie volte allo sviluppo del business turistico e commerciale stesso in particolari categorie merceologiche (es. Accommodation/Horeca) o aree della città/regione.
3. I “data set” identificati durante la fase di disegno della soluzione forniranno in particolare informazioni su trend di speso di turisti e comportamenti d’acquisto (es. ricerca e prenotazione online), che permetteranno di migliorare la segmentazione delle comunicazioni.
4. A seconda del tipo di iniziativa, il concessionario ed i suoi partners consentiranno, poi, la creazione di campagne su una moltitudine di piattaforme atte a raggiungere gli utenti, grazie a strumenti analytics, che permettono di stabilire quali canali/piattaforme siano più efficaci.
5. Inoltre, facendo leva sulle campagne digital implementate attraverso la soluzione in oggetto, verrà popolata una DMP (Data Management Platform) “dedicata” che sarà utilizzata come ulteriore fonte dati per l’ottimizzazione delle campagne successive.
6. Ad indicare il grado di successo di tali campagne verrà implementato un sistema di monitoraggio sia delle campagne stesse sia dei trends aggiornati degli indicatori principali relativi allo speso turistico evidenziati dal Concessionario attraverso la comparazione con dati actual verso dati storici.
7. Il valore complessivo del Contratto, anche ai fini del calcolo della cauzione di cui al successivo art. 18, è pari a € IVA esclusa.
Articolo 2 - Allocazione dei rischi
1. Con il presente contratto il Concessionario si impegna a gestire a propria cura e spese e nell’interesse del Concedente, salvo i contributi di cui al successivo articolo 7, i servizi di cui all’articolo 1.
2. A fronte dell’investimento previsto, il Concessionario trarrà, per tutta la durata della concessione, la propria utilità economica dalla vendita dei servizi agli utenti finali.
3. Il rischio di realizzazione e/o gestione è in capo al privato Concessionario e riguarda eventi connessi alla fase di realizzazione e gestione della piattaforma quali, ad esempio, ritardi, costi aggiuntivi, etc.
4. Il rischio di disponibilità è totalmente in capo al privato Concessionario e attiene alla fase di vendita dei servizi.
5. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto della concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta.
Articolo 3 - Normativa applicabile e foro competente
1. Il Concessionario sarà tenuto ad eseguire le opere e gli investimenti indicati nel contratto e nella correlativa proposta nell’importo e nei tempi previsti.
2. Il Concessionario eroga i servizi secondo i termini, condizioni e modalità indicate nel presente contratto e nei suoi allegati oltreché nella più completa osservanza del principio di trasparenza.
3. Il presente contratto, redatto solo in lingua italiana, è soggetto alla legge italiana. In particolare, per quanto qui non disciplinato, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove compatibili, nonché quelle del codice civile.
4. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in merito alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla esclusiva competenza del Tribunale di Milano, che giudicherà secondo le norme di diritto italiano.
Articolo 4 - Durata della concessione e divieto di cessione del contratto
1. Fatta salva la facoltà di revisione, di revoca o di recesso di cui ai successivi articoli, il presente contratto avrà decorrenza dalla data di sua sottoscrizione e durata per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione della fase di setup, che sarà individuata tramite comunicazione scritta del Concessionario a Milano&Partners, contenente un report sulle attività svolte ed i relativi esiti.
2. Il Concessionario si impegna ad ultimare la fase di setup nel termine di sei mesi, estensibile sino ad otto per motivate ragioni anche eventualmente legate all’ingresso di un nuovo dato partner, decorrenti dall’avvio delle attività, come risultante da apposito verbale sottoscritto tra le Parti all’esito della fase di disegno della Piattaforma. Decorsi 10 giorni dalla scadenza del termine previsto, il Concedente può diffidare il Concessionario ad adempiere entro e non oltre un termine ultimativo, pari almeno a ulteriori 10 giorni, decorsi inutilmente i quali il Concedente potrà risolvere il contratto e richiedere la restituzione degli acconti versati con maggiorazione degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione della anticipazione. Resta inteso che il Concessionario non potrà essere chiamato a rispondere dei ritardi imputabili al Concedente.
3. È escluso il rinnovo alla scadenza.
4. La concessione non è cedibile né sono ammissibili sub-concessioni da parte del Concessionario, il quale potrà avvalersi, nella forma evidenziata nell’offerta, dei partners ivi indicati.
Articolo 5 - Obblighi del Concessionario
1. Il Concessionario accetta la concessione e, per l’effetto, s’impegna ad eseguire a sua cura e spese tutte le attività inerenti all’oggetto della medesima ed in generale tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dal presente contratto.
2. Il Concedente esercita la vigilanza sulle attività e sui servizi a mezzo del responsabile della concessione dallo stesso individuato, il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni.
3. Il Concessionario si obbliga a effettuare gli investimenti previsti dal Piano economico- finanziario (Allegato B).
4. Il Concessionario invierà un report semestrale al Concedente in relazione allo stato di avanzamento dei servizi dati in concessione, i cui contenuti minimi verranno stabiliti da Milano&Partners.
Articolo 6 - Condizioni di garanzia per l’equilibrio economico-finanziario
1. L’equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano di cui all’Allegato B al presente contratto di concessione è assicurato anche dalla corresponsione da parte del Concedente dei contributi previsti al successivo articolo 7 per l’implementazione e per la gestione dei servizi.
2. Il Piano Economico-Finanziario contiene l’indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 165, comma 6 del D.lgs. 50/2016, le variazioni apportate dal Concedente a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari sopravvenute che incidano sulle condizioni di esercizio delle attività previste nella Concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del Piano Economico-Finanziario, possono comportare la sua revisione, mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio da attuare nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, in particolare la revisione dovrà in ogni caso consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. In mancanza della predetta revisione, le Parti potranno recedere dal presente contratto.
Articolo 7 - Obblighi del Concedente
1. Le attività di vigilanza e controllo saranno realizzate a cura del Concedente.
2. Quest’ultimo indica il Responsabile Unico della Concessione, nella persona del xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx.
3. Il Responsabile provvederà a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale, assolvendo, in particolare, i compiti di vigilanza e controllo delle attività previste.
4. Il Concedente si obbliga a versare al Concessionario un prezzo costituito dall’erogazione di contributi legati alle varie fasi di sviluppo del servizio, come previsto dal Piano economico- finanziario (Allegato B).
5. Milano&Partners provvederà ad effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario entro 45 giorni fine mese dal ricevimento della fattura elettronica da parte del Concessionario e previo esperimento delle verifiche di legge.
6. Il prezzo previsto per la fase di setup sarà corrisposto in tre soluzioni:
• la prima, a titolo di acconto nella misura del 20% di quanto previsto dal Piano economico finanziario per detta fase, nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma 8, da corrispondersi all’avvio delle attività a seguito della sottoscrizione del contratto;
• la seconda, nella misura del 20% di quanto previsto per detta fase, da corrispondersi al termine dei primi tre mesi della fase di setup, come individuata dall’articolo 4.1. del presente contratto. L'anticipazione avverrà solo a condizione che sia stato rispettato il cronoprogramma delle attività allegato alla presente convenzione (Allegato D). In caso contrario e quando il mancato rispetto di detto cronoprogramma sarà dipeso da fatto del
concessionario, il pagamento di tale tranche di contributo avverrà in unica soluzione al termine della fase di setup, fatte salve le conseguenze disciplinate dall’art. 4.2.;
• la terza, nella misura del restante 60% di quanto previsto per detta fase, al termine degli ulteriori 3 mesi, a condizione che siano state espletate tutte le attività previste dal cronoprogramma allegato alla presente convenzione (Allegato D), fatte salve le conseguenze disciplinate dall’art. 4.2.
7. Il prezzo previsto per ognuno dei tre anni successivi sarà corrisposto in due soluzioni di pari importo a conclusione del primo e secondo semestre dell’anno di riferimento.
8. Il Concedente fornirà i servizi di hosting e maintenance della piattaforma “YesMilano DataHub””, come meglio descritto nel documento allegato (Allegato E).
Articolo 8 - Modalità di gestione dei servizi
1. Al Concessionario è affidato interamente lo sviluppo e la gestione di quanto segue:
a. la realizzazione e gestione della piattaforma dedicata, ad eccezione dei servizi di cui al 7.10;
b. il supporto per la fase di go-to-market;
c. la commercializzazione:
● delle Tourism Behavior Dashboards e dei servizi della piattaforma “YesMilano DataHub”;
● dei servizi di Digital Marketing Campaigns, che saranno gestiti in esclusiva dal Concessionario, secondo le condizioni e i termini indicati nel Piano Economico finanziario allegato (Allegato B).
2. Milano&Partners attraverso una struttura commerciale preposta potrà supportare la generazione delle lead commerciali tramite l’apposito network di partners sviluppato.
3. Nella fase di setup, sarà possibile consentire - previa verifica, da effettuarsi in contraddittorio tra le parti, della compatibilità dei costi di implementazione con il budget previsto per detta fase - l’entrata di massimo un public data-partner, indicato dal Concedente, che contribuirà alla fornitura di dati addizionali, incrementando così il valore della piattaforma Marketing Data Hub. Il data-partner dovrà mettere a disposizione nella fase di setup, un numero di giornate uomo di lavoro da concordare e da suddividersi in attività Project Management e Data Science, affinché venga valutata anche l’integrazione dei dati in possesso del data- partner nelle use case della piattaforma e nella loro eventuale commercializzazione. Le parti potranno concordare modalità, tempi e costi di implementazione di setup.
4. Terminato il periodo di setup, sarà possibile consentire anche l’entrata di nuovi partner che contribuiranno alla fornitura di dati addizionali, incrementando così il valore della piattaforma Marketing Data Hub, quali: (i) partner che condividono i loro dati e che utilizzano il servizio per le proprie campagne commerciali (es. Hotel); (ii) partner che condividono i loro dati per rivenderli come parte dei servizi della piattaforma YesMilano DataHub”. Resta fermo che nel caso i partner siano individuati e proposti dal Concessionario sarà applicabile l’articolo 174 del codice dei contratti pubblici.
5. La piattaforma “YesMilano Data Hub” verrà disegnata e implementata in modo tale da essere interoperabile con riferimento alla piattaforma DMP. L’interoperabilità con i sistemi di altri fornitori dovrà assicurare al Concedente di poter utilizzare la piattaforma ed avvalersi dei servizi DMP di altri Fornitori al termine della Concessione.
6. Le Parti si impegnano a collaborare in buona fede alla redazione di un diagramma di flusso ovvero di una rappresentazione di dettaglio (di seguito, anche “Flowchart”) relativa alle
diverse fasi e operazioni, ai flussi di dati personali coinvolti, ai ruoli e alle responsabilità di ciascuna parte, con particolare riferimento alla normativa dettata in materia di tutela dei dati personali. La Flowchart così redatta sarà sviluppata nella prima fase di setup e si intenderà allegata al presente contratto e ne costituirà parte integrante ed essenziale (Allegato C).
Articolo 9 - Responsabilità del Concessionario
1. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento del presente contratto, restando inteso che le norme e le prescrizioni ivi contenute sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
Articolo 10 - Prodotti e servizi
1. Tutti i servizi che devono essere eseguiti dal Concessionario, così come prospettati all’interno del Contratto, saranno compiuti da personale qualificato dotato di adeguata professionalità rispetto al caso concreto. Resta inteso che il Concessionario potrebbe avvalersi del servizio di parti terze per la fornitura dei servizi, ai sensi dell’articolo 174 del codice dei contratti pubblici.
2. Milano&Partners dichiara che non richiederà a impiegati del Concessionario coinvolti nella fornitura dei servizi la prestazione di ulteriori servizi al di fuori del rapporto con il Concessionario, senza il preventivo consenso di quest’ultimo. Tale limite è da intendersi per l’intera vigenza della Convenzione, nonché per il periodo di un anno dopo la scadenza della stessa. Xxxxx ferma la possibilità di Milano&Partners di poter assumere il personale non coinvolto nella fornitura dei servizi.
3. Per Deliverable, ai fini della presente concessione, deve intendersi ogni dato, riepilogo, report, analisi, materiale, prodotto fornito dalla piattaforma “YesMilano Data Hub”.
Articolo 11 - Adeguatezza dei deliverable
1. Fatto salvo il corretto adempimento degli obblighi previsti in capo al Concessionario, Milano&Partners ha un periodo pari a dieci giorni lavorativi dalla ricezione di ogni deliverable per fornire al Concessionario una nota scritta sull’eventuale non rispondenza dello stesso alle specifiche funzionali concordate nella fase di disegno della Piattaforma, ovvero a quelle ulteriori eventualmente pattuite per il singolo deliverable. Tale nota deve specificamente indicare motivi di tale non adeguatezza.
2. Nel caso in cui la nota di Milano&Partners indirizzata al Concessionario non sia conforme a quanto prescritto dal presente paragrafo, il deliverable sarà ritenuto adeguato rispetto a quanto previsto dal presente contratto.
3. Nel caso di non conformità del deliverable rispetto alle specifiche funzionali concordate nella fase di disegno o successivamente, Milano&Partners potrà unicamente ricevere nuovamente il deliverable od ottenere la correzione dello stesso. Pertanto, unico obbligo del Concessionario è quello di creare un nuovo deliverable o correggere quello ritenuto non adeguato in modo tale che lo stesso risulti aderente a quanto concordato tra le Parti relativamente al deliverable richiesto e prescritto dal presente contratto. In tal caso, il Concessionario dovrà, in un tempo ritenuto congruo dalle parti in ragione dell’intervento da porre in essere, che non potrà comunque essere superiore a 15 giorni, rimediare alla non adeguatezza e rendere il deliverable conforme a quanto richiesto da Milano&Partners con riferimento alla modifica di dati, file, materiali o informazioni.
4. Il Concessionario è tenuto a compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare che i deliverable giungano in tempistiche concordate con Milano&Partners.
Articolo 12 – Protezione dei dati personali
1. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali dell’altra Parte, dei suoi dipendenti e collaboratori esclusivamente ai fini dell’esecuzione del presente contratto e nel rispetto del
Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, ciascuna Parte:
a) dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’informativa ex art. 13 del GDPR in materia di trattamento dei dati personali erogata dall’altra Parte ed allegata al presente contratto (Allegato F, per Milano&Partners Allegato G);
b) si impegna a sottoporre l’informativa summenzionata, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR a tutti i propri dipendenti e/o collaboratori i cui dati potrebbero essere trattati dall’altra Parte nell’esecuzione del presente contratto.
2. Poiché l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto comporta altresì il trattamento di dati personali da parte di entrambe le Parti. A tal fine, le Parti si impegnano a disciplinare, con successivo accordo che formerà parte essenziale del presente contratto, i flussi di dati personali coinvolti dalle attività oggetto del presente contratto, i rispettivi ruoli e responsabilità sulla base della Flowchart di cui all’articolo 8, par. 6, del presente contratto.
3. La mancata redazione della suddetta Flowchart, oppure il mancato accordo sui ruoli e sulle responsabilità di ciascuna Parte in materia di protezione dei dati personali determina la facoltà del Concedente di recedere dal presente contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Concessionario con preavviso di 30 giorni.
Articolo 13 - Responsabilità di Milano&Partners e indennizzo
1. Milano&Partners è tenuto manlevare, lasciare indenne ed eventualmente risarcire il Concessionario nonché i suoi impiegati, funzionari, agenti, rappresentanti e affiliati, fornitori ed appaltatori da e contro ogni reclamo, domanda, pretesa, danno o spesa (incluse eventuali spese legali nel rispetto della ragionevolezza) con riferimento ad ogni e tutti i reclami o le azioni regolatorie (siano esse iniziate da un ente governativo, privato o pubblico) che originino o che siano connesse all’utilizzo dei deliverable da parte di Milano&Partners soltanto nel caso in cui il pregiudizio sia imputabile a una condotta o omissione del Concedente.
2. Ove richiesto e previa valutazione della opportunità e congruità della richiesta e fattibilità sia tecnica che di costi all’interno del budget concordato, Milano&Partners potrà fornire al Concessionario i dati aggregati ed anonimi delle performance, riepiloghi, report, analisi, punteggi e altri documenti similari che risultino dall’utilizzazione dei deliverable da parte di Milano&Partners, oltre i dati e le informazioni ad essi sottesi (collettivamente, “Performance report”) con il fine di creare case-study anonimi.
3. Milano&Partners consentirà al Concessionario la licenza non esclusiva di utilizzo ed i relativi diritti per la riproduzione, pubblicazione, l’esibizione e la distribuzione dei Performance Report, così come delle testimonianze da parte degli impiegati di Milano&Partners che vengano fornite al Concessionario nei case-study anonimi e i case-study stessi, in ogni formato o media, per scopi promozionali o di marketing.
4. Resta ferma la facoltà di Milano&Partners di approvare tali case-study anonimi entro due
(2) giorni lavorativi dalla ricezione. L’approvazione non può essere posticipata senza motivo. Per chiarire ogni dubbio, l’approvazione iniziale di Milano&Partners di un case study è da sola sufficiente per ogni successivo uso da parte del Concessionario.
Articolo 14 - Licenze e restrizioni d’uso
1. Milano&Partners riconosce ed accetta che ogni deliverable fornito non sarà usato a beneficio dei concorrenti del Concessionario.
2. Milano&Partners non deve creare alcun lavoro di tipo derivativo a carattere commerciale a partire dai deliverable senza un espresso consenso scritto da parte del Concessionario per singolo deliverable.
3. Ad ogni modo, fermo restando che Milano&Partners è legittimato ad usare i dati dei deliverable nei report e nelle presentazioni istituzionali, è tenuto a non rimuovere alcun segno identificativo, alcun copyright o alcun marchio proprietario dai deliverable o dalle
copie degli stessi.
Articolo 15 - Proprietà dei deliverable e della piattaforma
1. La proprietà dei Deliverable, come definiti all’art. 10 è della Concedente o di chi li acquista in seguito.
2. Per la durata della Concessione, non è consentito a Milano&Partners e ai suoi soci l’uso dei dati e degli insight sottostanti reperibili all’interno dei deliverable né direttamente né indirettamente per rivendere il dato o permettere il trasferimento o la divulgazione, anche parziale, dei dati o delle informazioni in essi contenuti a vantaggio di un terzo in ogni circostanza, ovvero in maniera da effettuare un procedimento di ingegnerizzazione inversa o delegando tale procedimento ad una terza parte dei dati.
3. Al termine della Concessione, la piattaforma e relativo codice sorgente, i report creati restano di proprietà della Concedente, la quale mantiene anche la licenza di utilizzo dei dati aggregati alla base dei report. Rimane inteso che tutti i dati analitici aggregati e gli insight forniti delle transazioni anonimizzate restano di proprietà anche del Concessionario.
4. La proprietà della piattaforma fornita dal Concessionario per l’erogazione dei servizi di Digital Marketing Campaigns (ivi incluso il modulo DMP/CDP dedicato alla Concedente) rimarrà in capo al Concessionario. La licenza sui dati alla base del modulo DMP/CDP resta in capo al Concedente e/o dei Partners del Concedente che utilizzeranno detti servizi, fatti salvi gli adempimenti previsti in materia di protezione dei dati personali. Restano, altresì, del Concedente (in caso di utilizzo dei servizi di Digital Marketing Campaigns da parte dello stesso) i report sulla singola campagna realizzata.
Articolo 16 - Indennità del Concessionario
1. Il Concessionario si impegna a difendere, indennizzare e manlevare Milano&Partners ed i suoi impiegati, funzionari, agenti affiliati, rappresentanti e appaltatori da e contro ogni reclamo, domanda, perdita, danno o spesa, ivi incluse quelle a titolo di risarcimento che dovessero pervenire da soggetti terzi, laddove derivanti dallo svolgimento, da parte del Concessionario, delle attività dedotte in affidamento.
2. Si intendono incluse le spese legali nei limiti di ragionevolezza e ingenerate da un terzo a causa di una violazione posta in essere dal Concessionario.
Articolo 17 - Limitazioni di responsabilità
1. Con l’esclusione di eventuali ulteriori clausole contrarie al contenuto dei presenti termini e condizioni, in nessun caso le parti potranno essere ritenute legalmente responsabili del comportamento dell’altra, senza alcune limitazione ed includendo ogni eventuale illecito civile, contratto, responsabilità in senso stretto, per ogni danno sia esso speciale, diretto, incidentale, consequenziale, punitivo od esemplare, nonché per i danni da perdita di profitti, buona fede, per l’eventuale perdita economica prescindendo in ogni caso dalla conoscenza o dal dovere di conoscenza dell’altra parte in relazione alla possibilità del verificarsi di tali danni.
2. Con l’esclusione di quanto ivi specificato, rispetto ai deliverable, il Concessionario esclude senza limitazione tutte le forme di garanzia, siano esse espresse o implicite, secondo quanto disposto dalla legge, con specifico riferimento ma non limitatamente alle garanzie sulla commerciabilità, sulla negoziazione, sulla violazione o sulla conformità del prodotto.
3. Le Parti concordano di non limitare la responsabilità derivante da frode o la responsabilità per la morte o per infortunio del personale causata da negligenza o, in ogni caso, di elidere o restringere la responsabilità oltre quanto permesso dalla legge vigente.
4. Il Concessionario dovrà tenere indenne il Concedente ed i suoi rappresentanti da e contro qualsiasi pretesa, richiesta, perdita, danno o spesa (incluse le ragionevoli spese legali) definitivamente attribuita a carico del Concedente derivanti esclusivamente da pretese di terzi in relazione ad una violazione da parte del Concessionario degli articoli 12, 22, 23 della presente Convenzione.
Articolo 18 - Cauzioni
1. A copertura delle penali relative al mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nella concessione, il Concessionario è tenuto a prestare, al momento della sottoscrizione della Concessione, idonea cauzione d’importo corrispondente al 10% - percentuale indicata in offerta - del valore contrattuale, al netto di IVA, fatta salva l’applicabilità dell’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
2. La cauzione potrà avere durata annuale, ma la stessa dovrà garantire la copertura durante tutta la durata contrattuale senza soluzione di continuità.
3. In caso di escussione della cauzione, il Concessionario dovrà provvedere a reintegrarla entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
4. La mancata costituzione, così come l’omesso rinnovo o reintegrazione della cauzione costituiscono causa di risoluzione di diritto della concessione per l’inadempimento del Concessionario ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
Articolo 19 - Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Concessionario è tenuto ad assolvere, pena nullità del contratto, a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio di cui all’Art. 1 della presenta Convenzione.
A tal fine il Concessionario dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge n. 136/2010, sono i seguenti: IBAN:
aperto presso , Agenzia
, e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente sono i seguenti: , C.F. .
Restiamo a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento o precisazione.
Articolo 20 - Risoluzione per inadempimento
1. Qualora entrambe le parti si rendano gravemente inadempienti agli obblighi previsti nella presente Convenzione, la parte adempiente potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo
1454 del codice civile, intimando per iscritto all’altra parte di adempiere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione medesima.
2. Decorso il termine di cui al comma precedente senza che la parte abbia adempiuto, il contratto si intenderà risolto.
Articolo 21 - Revoca della concessione
1. Il Concedente potrà procedere in ogni momento alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, dandone preventiva comunicazione motivata di avvio del procedimento di revoca al Concessionario, cui seguirà eventuale adozione del provvedimento di revoca.
Articolo 22 - Forza Maggiore
1. Nessuna delle parti deve essere considerata responsabile per le perdite o i danni eventualmente occorsi durante lo svolgimento del presente contratto se il mancato adempimento è attribuibile ad ogni causa di forza maggiore, quali calamità naturali, embargo, guerra, terrorismo, insurrezione, rivolta o ogni altra causa o circostanza che non possa essere normalmente attribuita alla volontà delle parti.
2. Resta inteso che le cause di cui sopra non possono essere indebitamente utilizzate come scusante per giustificare eventuali inadempienze derivanti da mancanza di prudenza o diligenza nell’adempimento del contratto.
Articolo 23 – Utilizzo marchi YesMilano e Concessionario
1. Milano&Partners concede, nei limiti della sua disponibilità, l’uso del marchio YesMilano, di proprietà del Comune di Milano e di cui è licenziatario, esclusivamente per la denominazione della piattaforma fino alla data di scadenza della licenza.
2. Ove il Comune di Milano non rinnovi la licenza a Milano&Partners o comunque non autorizzi l’uso o revochi l’autorizzazione all’uso del marchio per tale specifica finalità, il Concessionario dovrà tempestivamente interromperne l’uso e concordare con Milano&Partners la nuova denominazione della piattaforma.
3. Il Concessionario autorizza fin da ora il Concedente a utilizzare il proprio marchio nella denominazione della piattaforma per tutta la durata della presente Convenzione.
Articolo 24 – Riservatezza
23.1 Ai fini della presente Concessione si intende per “Informazioni Riservate” qualsiasi informazione, prodotto finale, approfondimenti, rapporti, dati, piani, materiali, processi, metodologie e concetti, in qualsiasi forma incorporati (ad es. orale, scritta, elettronica) di proprietà del Concessionario o del Concedente, inclusi i dati personali e qualsiasi informazioni non pubbliche su titolari di carta, richiedenti o altri consumatori legati al Concessionario o al Concedente e/o dei loro affiliati, indipendentemente da come, da dove o da quale parte tali informazioni, materiali o concetti siano stati trasmessi o raccolti nel corso di l'esecuzione del presente Contratto.
Per “dati personali”, invece, si intende qualsiasi informazione relativa a una persona identificata o identificabile, indipendentemente dal supporto in cui è contenuta.
23.2. Eccezioni. Ad eccezione dei Dati Personali, le Informazioni Riservate di cui al precedente paragrafo non includono alcuna informazione che:
(i) sia già di dominio pubblico al momento della divulgazione tramite una fonte diversa dalla Parte Ricevente (come definita di seguito);
(ii) diventi di pubblico dominio dopo la divulgazione non per colpa della Parte Ricevente;
(iii) sia già nota alla Parte Ricevente al momento della comunicazione (come risulta da verbali scritti);
(iv) sia stata sviluppata in modo indipendente dalla Parte Ricevente senza l'uso o il riferimento ad alcuna Informazione Riservata (come evidenziato da registrazioni scritte);
(v) sia successivamente comunicata alla Parte Ricevente da terzi che non abbiano alcun obbligo di riservatezza nei confronti della Parte Divulgante (come di seguito definita).
23.3 Riservatezza. (i) Per tutta la durata della presente Concessione e per un ulteriore periodo di sette (7) anni successivi (ad eccezione delle informazioni non pubbliche sui titolari di carta, richiedenti o altri consumatori del Concessionario e/o dell'Autorità Contraente, che devono essere mantenute riservate a tempo indeterminato), la Parte che riceve le Informazioni Riservate ("Parte ricevente") dall'altra Parte ("Parte divulgatrice") manterrà le Informazioni Riservate con la massima riservatezza e dovrà:
(i) utilizzare le Informazioni riservate solo in relazione ai Servizi o come autorizzato in conformità alla presente Convenzione;
(ii) non copiare alcuna Informazione Riservata se non in relazione ai Servizi o come autorizzato in conformità alla presente Convenzione;
(iii) non divulgare Informazioni Riservate a terzi, salvo quanto espressamente consentito per iscritto dalla Parte divulgante e solo se tale terza parte ha sottoscritto un accordo di riservatezza, privacy e protezione dei dati nella forma e nella sostanza soddisfacente per la Parte divulgante;
(iv) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate ai propri dipendenti o al Concessionario con “bisogno di sapere” e che sono soggetti a obblighi di riservatezza, privacy e protezione dei dati non meno restrittivi di quelli ivi previsti;
(v) essere autorizzato a divulgare Informazioni riservate (diverse dai Dati personali) nella misura minima richiesta da: (a) qualsiasi ordine proveniente da qualsiasi tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi organismo giudiziario, governativo o normativo competente; o (b) leggi o regolamenti applicabili, a condizione che la Parte Ricevente fornisca alla Parte Divulgante una comunicazione scritta delle circostanze complete della divulgazione e delle informazioni che sono state divulgate prima di effettuare tale divulgazione. Se la Parte ricevente non è in grado di notificare l'avviso alla Parte divulgante prima che le Informazioni riservate (diverse dai Dati personali) siano divulgate ai sensi della precedente sottosezione, la Parte ricevente dovrà (nella misura consentita dalla legge applicabile) comunicare la notifica alla Parte Divulgante immediatamente dopo la divulgazione.
23.4 Informazioni riservate al momento della cessazione. Subito dopo la scadenza o la risoluzione anticipata della presente Convenzione, o in un momento precedente come richiesto dalla Parte divulgante, la Parte ricevente dovrà restituire alla Parte divulgante o a un suo incaricato, o su richiesta della Parte divulgante, distruggere in modo sicuro o rendere illeggibile o indecifrabile, ogni originale e copia su ogni supporto di tutte le Informazioni riservate in possesso, custodia o controllo della Parte ricevente. Quanto precede non si applica alle informazioni conservabili ai sensi della presente Convenzione e delle altre leggi e regolamenti applicabili in materia o ai fini delle procedure di ripristino di emergenza commercialmente ragionevoli della Parte ricevente, a condizione che tali informazioni continuino ad essere soggette al presente Articolo 22.
Milano,
Il Concedente Il Concessionario
Milano&Partners
Elenco allegati:
ALLEGATO “A” – Proposta
ALLEGATO “B” – Piano economico-finanziario ALLEGATO “C” – Flowchart
ALLEGATO “D” – Cronoprogramma
ALLEGATO “E” – Servizi di hosting e maintenance ALLEGATO “F” – Informativa privacy Concessionario
ALLEGATO “G” – Informativa privacy Milano&Partners