CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
AREA DIDATTICA E RICERCA
Servizio didattica Ufficio orientamento e placement
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO E ASSISTENZA DI STUDENTI DISABILI - PERIODO DAL 01/05/2019 AL 30/04/2022
CIG: 7575055D20 PROCEDURA SINTEL ID: 99545205
I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE 1
3. Durata e importo del contratto 1
7. Personale addetto e sicurezza 4
9. Divieto di cessione del contratto 6
10. Risoluzione del contratto 6
12. Fallimento dell’appaltatore 7
13. Obblighi a carico dell’impresa 7
14. Responsabilità e coperture assicurative 8
16. Oneri e spese contrattuali 9
18. Controversie e foro competente 12
II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 13
19. Descrizione dei servizi 13
20. Disposizioni sull’esecuzione ed erogazione dei servizi 14
I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE
1. Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di trasporto e accompagnamento di studenti e ospiti dell’Ateneo con disabilità, come meglio descritto nella parte II del Capitolato speciale.
Non potendo definire sin dall’origine le effettive dimensioni di utilizzo del servizio, il contratto stipulato dall’Amministrazione a favore dell’Impresa aggiudicataria non comporta l’impegno dell’Ateneo all’acquisto dell’intero ammontare, ma definisce l’importo massimo derivante dall’offerta economica presentata, nonché i termini e le condizioni di esecuzione del servizio.
All’operatore economico si richiede pertanto una quotazione dei prezzi del servizio oggetto dell’accordo, senza vincolo per la stazione appaltante utilizzare l’intero importo stimato durante il periodo di validità dell’accordo quadro. Successivamente e per tutta la durata del contratto l’Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare il servizio secondo le quantità indicate negli ordini specifici, nel rispetto delle condizioni generali stabilite dall’accordo quadro.
Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dall’ordine di lavoro.
2. Documenti del contratto
Formano parte integrante del contratto d’appalto ancorché non materialmente allegati allo stesso:
- il presente Capitolato speciale d’appalto;
- l’offerta economica;
- l’offerta tecnica.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Durata e importo del contratto
Il contratto oggetto della presente procedura avrà la durata massima di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula (prevista indicativamente a fine aprile 2019) e comunque non oltre l’esaurimento dell’importo contrattuale, qualora tale evenienza si verifichi prima della scadenza del termine.
La Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporne la proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, secondo le modalità di cui all’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tale caso verrà data comunicazione per iscritto all’Appaltatore prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è pari a € 220.820,00 IVA esclusa (10%). I costi della manodopera sono stati quantificati in € 127.847,00.
Non potendo prevedere gli utilizzi effettivi del servizio offerto, l’importo a base d’asta è stato stimato in ragione dei dati storici per prestazioni di servizio analogo:
Servizio di trasporto – tabella 1
sede | studente | km/tratta | tot km / anno |
VARESE | STUDENTE A | 59,7 | 2517,9 |
VARESE | STUDENTE B | 19,2 | 639,2 |
VARESE | STUDENTE C | 50,4 | 5156,8 |
VARESE | STUDENTE D | 10,2 | 850,7 |
VARESE | STUDENTE E | 73,6 | 4706,4 |
XXXXXX | XXXXXXXX X | 00,0 | 0000 |
XXXX | STUDENTE G | 4,8 | 494 |
totale | 16917 |
Servizio di assistenza alla persona – Tabella 2
sede | studente | n. ore / anno |
VARESE | STUDENTE A | 177 |
VARESE | STUDENTE B | 466 |
VARESE | STUDENTE C | 317 |
totale | 960 |
Spese traghetto – Tabella 3
studente | tratta | totale / anno |
STUDENTE A | INTRA-LAVENO | € 1.102,30 |
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei servizi, come risultante dall’offerta presentata in sede di gara e indica la stima presunta dei servizi a disposizione, non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della Stazione Appaltante, con riferimento ad un determinato arco di tempo.
L’importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d’opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d’arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato.
4. Revisione dei prezzi
L’importo contrattuale resterà fisso e invariabile per l’intera durata del contratto: ai sensi dell’art.
106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non sono previste clausole di revisione dei prezzi.
5. Fatturazione e pagamenti
Le prestazioni saranno remunerate mediante l’applicazione dei prezzi unitari indicati in sede di offerta (moltiplicati per il numero di Km effettuati e il numero di ore svolte) e saranno oggetto di fatturazione mensile posticipata.
Il conteggio dei km percorsi avverrà calcolando esclusivamente il tragitto civico abitazione studente- sede universitaria e viceversa, come risultante dal sito xxx.xxxxxx.xx/xxxx. Il prezzo offerto per le tratte deve ritenersi comprensivo di qualsiasi ulteriore onere (spostamenti da e verso la sede operativa dell’aggiudicatario, pedaggi autostradali, ecc.) con la sola eccezione del costo del traghetto che sarà rimborsato secondo la tariffa vigente al momento della prestazione.
Alla fattura dovrà essere allegato un rapporto riassuntivo dei trasporti effettuati e delle ore di assistenza prestate.
Gli importi dovuti a fronte dei servizi effettivamente prestati saranno corrisposti entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università degli Studi dell’Insubria del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.
Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG) nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.
Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”.
L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
L’Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie, ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia
dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto, qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di subappalto è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
6. Penali
In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell’esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità della fornitura alle caratteristiche previste, l’Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.
Per l’applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all’impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest’ultimo.
Entro il limite di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.
Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.
7. Personale addetto e sicurezza
Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.
L’Affidatario deve osservare le norme derivanti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene
del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L’Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall’Appaltatore all’esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione.
L’Appaltatore, all’avvio del servizio e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto al servizio, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall’’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.
L’Affidatario dovrà trasmettere all’Università degli Studi dell’Insubria l’elenco nominativo del personale impiegato, completo di curriculum vitae e del numero di posizione assicurativa e contributiva. Tale documento dovrà essere aggiornato e trasmesso per ogni cessazione o nuova assunzione, contestualmente alla presa di servizio.
Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d’asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, l’Università degli Studi dell’Insubria fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l’Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività dell’Ateneo, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-x-xxxxxxxxxxx sezione “Regolamenti in tema di Lavori Servizi e Forniture”.
8. Subappalto
È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzati dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto.
Il concorrente che intenda chiedere il subappalto deve indicare nell’offerta quali prestazioni intende concedere in subappalto.
Il concorrente deve altresì dimostrare alla Stazione appaltante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di servizi subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.
Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall’art. 105, comma 13, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
9. Divieto di cessione del contratto
Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di inadempimento da parte dell’affidatario degli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
10. Risoluzione del contratto
Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Amministrazione invierà all’affidatario, a mezzo raccomandata AR, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
L’Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:
- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 159/2011;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010.
11. Recesso
L’Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione del servizio, tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute, del servizio eseguito,
oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1671 c.c.
12. Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
13. Obblighi a carico dell’impresa
Il Fornitore deve:
- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti il presente contratto, tenendo sollevata l’Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta;
- rispettare l’obbligo per il personale addetto ai servizi di indossare, oltre a idonei abiti da lavoro (divisa, ecc.) e dotazioni DPI nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione della ditta appaltatrice;
- far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servizi cui gli stessi sono assegnati il rispetto delle modalità di svolgimento dei servizi di cui alla II parte del presente Capitolato;
- informare gli operatori addetti circa i doveri di riservatezza nell’espletamento del servizio;
- assicurare che nell’espletamento del servizio gli operatori addetti si astengano dal prendere visione delle pratiche d’ufficio, documenti, corrispondenza, nonché di qualsiasi altra informazione e/o dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- allontanare dal servizio, su richiesta motivata dell’Amministrazione, i propri dipendenti o soci che abbiano tenuto un comportamento non consono, o che non siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate;
- garantire, entro la data di attivazione dei servizi oggetto dell’appalto, l’attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro ai fini della redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008. Tale attività dovrà inoltre essere assicurata per tutta la durata dell’appalto;
- applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio;
- mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione amministrativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto;
L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell’Amministrazione e fa sorgere il diritto per l’Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
14. Responsabilità e coperture assicurative
L’appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio una polizza di assicurazione in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori. A tal fine, il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per l’intera durata dell’appalto apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi (R.C.T) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O). I massimali di garanzia per l’assicurazione R.C.T/R.C.O non dovranno essere inferiori all’importo di € 500.000,00 per sinistro e per persona. In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto, e ciò comporterà la decadenza dall’aggiudicazione; in tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.
La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.
Qualora il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall’art. 103, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
15. Garanzie definitive
Prima della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione del servizio per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata
ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.
La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La garanzia decorrerà dal data di inizio del servizio e terminerà alla scadenza del contratto.
Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
16. Oneri e spese contrattuali
A carico dell’aggiudicatario graveranno le spese di bollo nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell’amministrazione appaltante.
17. Tutela della privacy
Il Fornitore ha l’obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto in qualità di “responsabile”, e ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. Il Fornitore sarà nominato “Responsabile esterno del trattamento dei dati” successivamente alla stipula del contratto.
L’Amministrazione tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell’appalto e per la sua esecuzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.
a) Oggetto trattamento dei dati
Lo scopo del presente articolo è definire le condizioni alle quali l’affidatario si impegna a svolgere per conto del Committente titolare del trattamento le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.
Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
b) Descrizione del trattamento
La ditta affidataria del servizio è autorizzata ad elaborare per conto dei Committenti i dati personali necessari per fornire i servizi descritti nel capitolato speciale d’appalto. A riguardo si precisa quanto segue:
i. Durata del trattamento: è pari alla durata del contratto.
ii. Finalità del trattamento: sono esclusivamente quelle necessarie all’espletamento dei servizi descritti nel presente capitolato.
iii. Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali dovrà avvenire, mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
iv. Tipo di dati personali: sono tutti e soli i dati necessari all'esecuzione del servizio.
v. Categorie di interessati: studenti con disabilità certificata, personale tecnico-amministrativo, personale docente e tutte quelle incluse nei trattamenti previsti nello specifico registro dei trattamenti dell'Università committente
c) Obbligazioni dell’affidatario nei confronti dell’Università L’affidatario si impegna a:
1. Elaborare i dati solo per gli scopi che sono oggetto dell’appalto;
2. Elaborare i dati in conformità con le istruzioni documentate dell’Ateneo come descritti nel presente capitolato. Qualora l’affidatario ritiene che un'istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione o della legge sulla protezione dei dati degli Stati membri, informa immediatamente l’ente. Inoltre, se l’affidatario è tenuto a trasferire dati verso un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale, ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto dello Stato membro a cui è soggetto, deve informare il responsabile del trattamento di questo obbligo legale prima del trattamento.
3. Garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto.
4. Assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati personali nell'ambito del presente contratto:
• si impegnino a rispettare la riservatezza o ad essere soggette ad un vincolo contrattuale di riservatezza;
• ricevere la formazione necessaria sulla protezione dei dati personali;
5. Prendere in considerazione, per quanto riguarda i propri strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi di protezione dei dati fin dall'inizio e la protezione dei dati di design e di default.
d) Diritto di informazione delle persone interessate
L’affidatario, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni di trattamento le informazioni relative al trattamento dei dati che esegue. La formulazione e il formato delle informazioni devono essere concordati con il titolare del trattamento della committenza prima della raccolta dei dati.
e) Esercizio dei diritti delle persone interessate
L’affidatario assiste il committente, nella misura in cui ciò sia possibile, per l'adempimento dell'obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a portabilità dei dati, diritto di non essere soggetto ad una decisione individuale automatizzata (inclusa la profilazione).
Qualora gli interessati sottopongano al responsabile richieste per l'esercizio dei loro diritti, l’affidatario deve inoltrare tali richieste al Responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo.
f) Notifica di violazione dei dati personali
L’affidatario comunica all’Ateneo qualsiasi violazione dei dati personali entro e non oltre 8 ore dopo esserne venuto a conoscenza e a mezzo PEC. Tale notifica deve essere inviata insieme a tutta la documentazione necessaria per consentire all’Ateneo ove necessario, di notificare tale violazione
all'autorità di vigilanza competente.
g) Assistenza prestata dall’affidatario all’Ateneo per l’adempimenti dei suoi obblighi
L’affidatario assiste gli enti committenti nello svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati. L’affidatario assiste gli enti committenti in merito ad eventuali preventive consultazioni del Garante della Privacy.
h) Misure di sicurezza
L’affidatario dovrà impegnarsi ad attuare misure minime di sicurezza con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio e al riguardo. In particolare dovrà essere garantita la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza di sistemi e servizi di elaborazione nonché la possibilità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo nel caso di eventi che comportino un incidente fisico o tecnico;
i) Destino dei dati
Al termine della prestazione relativa al trattamento di tali dati, l’affidatario si impegna in base e ad espressa indicazione degli enti committenti e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di conservazione alla distruzione dei dati personali.
Una volta distrutto, l’affidatario deve dimostrare, per iscritto, che tale distruzione è avvenuta.
j) Responsabile della protezione dei dati
k) Registro delle categorie di attività di trattamento
L'affidatario all’atto della stipula dovrà dichiarare di conservare una registrazione scritta di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto degli enti committenti, contenente:
il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento dell’aggiudicatario per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati dell’aggiudicatario;
eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione di tale paese terzo o organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, la documentazione di adeguate garanzie. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata in corso di vigenza contrattuale in caso di variazione.
l) Documentazione
L’affidatario fornisce all’Ateneo tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi.
m) Obblighi del controllore rispetto al processore L’Università si impegna a:
i. fornire all’affidatario i dati di cui al presente documento
ii. documentare, per iscritto, tutte le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte dell’affidatario
iii. assicurare, prima e durante il processo, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento
generale sulla protezione dei dati da parte del fornitore.
iv. Supervisionare il trattamento, anche effettuando audit e ispezioni con l’affidatario.
n) Adeguamenti alla normativa privacy. Obblighi
L’Università si riserva di adeguare le clausole contenute nel presente capitolato al modello di atto giuridico e o clausole tipo predisposte dalla Commissione UE o da un’autorità di controllo per la disciplina del trattamento dei dati.
18. Controversie e foro competente
Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all’Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.
La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.
L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
19. Descrizione dei servizi
L’affidatario si impegna ad assumere le prestazioni richieste, entro il limite massimo di € 220.820,00 IVA esclusa per il periodo di tre anni dalla data di sottoscrizione. L’importo a base è stato calcolato sulla base dei conteggi di seguito indicati e comprende eventuali spese sostenute per le tratte effettuate con l’utilizzo di traghetto stimate in € 2.000,00:
Descrizione | Quantità presunta nel triennio |
A) Trasporto studenti disabili con mezzo adeguato in ragione delle esigenze del singolo studente | Km 51.600 (calcolati per il tragitto civico abitazione studente-sede universitaria e viceversa) |
B) Assistenza durante il trasporto e per tutto il tempo di permanenza in Università con personale OSS o ASA | 2.910 ore |
Il trasporto dovrà essere eseguito dalla residenza dello studente fino alle sedi universitarie di Varese, Como, Busto Arsizio, in relazione alle specifiche necessità di ciascuno studente. Il servizio potrà essere richiesto anche per lo spostamento all’interno delle sedi dell’Ateneo.
All’avvio del contratto, l’Ateneo prevede di attivare il servizio a favore di studenti con le seguenti necessità:
Luogo di partenza | Sede universitaria | Ausili in uso | Assistenza OSS/ASA | Note | |
A | Como | Como | Fermata autobus – sede universitaria | ||
B | Cantello | Varese | Carrozzina | Trasporto e aula (ca. 4 ore al giorno) | |
C | Varese | Varese | Stazione – Sede universitaria | ||
D | Verbania | Varese | Carrozzina | Trasporto e aula (ca. 6,5 ore al giorno) | Il trasporto Verbania – Laveno Mombello dovrà essere effettuato con utilizzo del traghetto |
E | Laveno Mombello | Varese | Carrozzina elettrica | Trasporto e aula (ca. 4 ore al giorno) | |
F | Somma Lombardo | Varese | Carrozzina | Trasporto e aula (ca. 5 ore al giorno) |
L’equipaggio, a carico dell’appaltatore, è composto solo da personale con qualifica di autista e, nei casi di cui alle lettere B, D, E e F è richiesto in aggiunta personale con qualifica OSS o ASA.
In ragione della peculiarità del servizio prestato e delle esigenze specifiche di ciascuno studente non è possibile definire un calendario delle prestazioni.
La fruizione del servizio da parte degli studenti avverrà esclusivamente durante il periodo di attività didattica, a titolo puramente indicativo il calendario per l’anno accademico 2018/2019 prevede attività didattica dal 10/09/2018 al 31/07/2019 con sospensioni variabili per ciascun corso di laurea in occasione delle festività.
20. Disposizioni sull’esecuzione ed erogazione dei servizi
Gli ordinativi delle singole prestazioni oggetto del presente accordo, contenenti l’elenco dei servizi richiesti ed il periodo di esecuzione degli stessi, verranno effettuati per iscritto dall’Ufficio Orientamento e placement che trasmetterà all’aggiudicatario, all’avvio del contratto e successivamente all’inizio di ciascun anno accademico, un elenco degli studenti assegnatari del servizio, specificando le tratte di pertinenza ed eventualmente il numero massimo di viaggi garantiti dall’Ateneo a ciascuno di essi per l’anno accademico.
Tale elenco potrebbe essere modificato in corso d’anno, per nuove richieste di attivazione del servizio o per conseguimento del titolo o trasferimento degli studenti presi in carico.
Gli studenti assegnatari del servizio sono tenuti a trasmettere all’indirizzo e-mail che sarà indicato dall’aggiudicatario e, per conoscenza, agli indirizzi e-mail che saranno comunicati dall’Ufficio Orientamento e placement al momento dell’attivazione del servizio, la programmazione settimanale, indicante orari/ giorni/luoghi, entro il mercoledì che precede la settimana di utilizzo del servizio.
Per richieste pervenute oltre tale termine (anche ad integrazione di una programmazione settimanale già comunicata) l’aggiudicatario non è tenuto a garantire il servizio, ma in questo caso dovrà tempestivamente comunicarlo allo studente e all’Ufficio Orientamento e placement.
In considerazione dello stato di salute/disabilità degli studenti, la comunicazione di annullamento (da trasmettere con le stesse modalità previste per la richiesta) potrà pervenire entro le ore 14 del giorno precedente l’erogazione del servizio di trasporto e del servizio di assistenza alla persona; in tal caso il servizio non dovrà essere effettuato e non verrà riconosciuto all’aggiudicatario il costo relativo. Per annullamenti oltre tale termine sarà riconosciuto all’aggiudicatario il costo completo per il servizio di trasporto e di assistenza alla persona già organizzato.
Gli studenti sono tenuti a comunicare le variazioni di orario con le stesse modalità ed entro le ore 14 del giorno precedente l’erogazione del servizio; per richieste pervenute oltre tale termine l’aggiudicatario non è tenuto a garantire il servizio, ma in questo caso dovrà tempestivamente comunicarlo allo studente e all’Ufficio Orientamento e placement.
Il servizio dovrà essere svolto nel rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari in vigore presso l’Ateneo.
La fornitura degli automezzi per lo svolgimento del servizio in oggetto è a carico dell’impresa appaltatrice. Gli automezzi dovranno essere forniti in numero idoneo a garantire il regolare svolgimento del servizio secondo le indicazioni di cui agli articoli precedenti.