SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO LAVORI
SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO LAVORI
COMUNE DI SARNICO
Provincia di Bergamo
Repertorio n.
del
ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA
DI OPERA PUBBLICA, EX ART.3 comma 1 lett. eee e lett.ggg, ART. 180 e ART.
187 DEL D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii, AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE IL FINANZIAMENTO E IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI DELL’INTERVENTO DI RECUPERO DELL’IMMOBILE “SCUOLA ARTI & MESTIERI” XXX XXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXX (XX).
L’anno [•], addì [•] ([•]) del mese di [•], nella Residenza Comunale in Sarnico (BG), sita in via Roma Ca, 54, avanti a me, [•], Segretario Generale del Comune di Sarnico (BG), autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i contratti nei quali il Comune sia parte, ai sensi dell’art. 97, comma 3, lett. c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, sono comparsi i signori:
a) [•], nato a [•] ([•]), il [•], C.F. [•], il quale interviene nel presente atto non in proprio, bensì in nome, per conto e nell’interesse del “COMUNE DI SARNICO”, P.I. 00636640161, che rappresenta nella sua qualità di ente pubblico territoriale, con sede in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxx, 00 di seguito denominato anche Stazione Appaltante, che rappresenta in qualità di[•], di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b) [•], nato a [•] ([•]), il [•], C.F. [•], il residente a [•] via [•], C.F. [•], nella sua qualità di [•] dell’impresa [•] domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, con sede in via [•], [•], il città [•], iscritto al Registro delle Imprese/C.C.I.A.A. di [•] n. REA [•] , C.F. [•], Partita IVA [•] che agisce quale impresa appaltatrice in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto notaio [•] in [•]
, rep. n. [•] e racc. n. [•] in data [•] registrato a [•] il [•] al n. [•] S. [•] tra essa medesima e le seguenti imprese
mandanti:
1- [•] con sede in via [•], [•] CAP [•], [•], ([•]) iscritta al Registro delle Imprese di [•], codice fiscale [•], partita IVA [•];
2- [•], con sede in via sede in via [•], [•] CAP [•], [•], ([•]), iscritto al Registro delle Imprese di [•], codice fiscale [•], partita IVA [•] cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
a) Che in data [•] la Giunta Comunale di Sarnico con delibera n. [o] ha approvato il progetto di fattibilità relativo all’operazione di partenariato pubblico privato relativa alla realizzazione, Art 187 D.Lgs 50/2016 , avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la manutenzione per 20 anni dell’intervento di “la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione il finanziamento e il mantenimento in efficienza per 20 anni dell’intervento di recupero dell’immobile “scuola arti & mestieri” sito in via Cortivo ” che i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, con le seguenti risultanze : euro [o] importo di aggiudicazione di cui euro per il lavori, [o] per oneri per la sicurezza importo non soggetto a ribasso, euro [o] quale corrispettivo per la progettazione definitiva, euro [o] per la progettazione esecutiva e euro [o] per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
b) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente dal Responsabile del procedimento, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva determina [o] del [o], ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;.
c) che la progettazione definitiva presentata dall’appaltatore, dopo il relativo e adeguato procedimento istruttorio, è stata verificata con verbale di validazione sottoscritta dalla società [o] incaricata con determina [o] del [o] con sede in [o],[o][o] , pervenuta in data [o] protocollo [o];
d) che ai sensi dell’articolo 32, comma 8, D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione è divenuta efficace;
e) che la progettazione esecutiva è affidata a [o]in qualità di legale rappresentante dello studio [o] di
[o] in qualità di capogruppo dell’RTP di professionisti di [o] in quanto indicato in sede di offerta da parte dell’appaltatore;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il comune di Sarnico concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro progettazione
esecutiva e alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e al d.P.R. n 207 del 2010 (per quanto in vigore).
2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 7357921C7B;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: D83C18000030005
Articolo 2.
AMMONTARE DEL CONTRATTO
1. L’importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro )
di cui:
a) euro per lavori;
b) euro per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
c) euro quale corrispettivo per la progettazione definitiva;
d) euro quale corrispettivo per la progettazione esecutiva.
e) euro per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi del’Art 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
Articolo 3
CATEGORIE DI LAVORI: CATEGORIA GENERALE ED OPERE SCORPORABILI.
Ai sensi degli articoli 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all’allegato "A" dello stesso Regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie (principale e scorporabili):
lavorazione | Categoria D.P.R. 207/10 | qualificazione obbligatoria (si/no) | importo (euro) | % | indicazioni speciali ai fini della gara | |
prevalente o scorporabile (P/S) | Subappaltabile (si/no) | |||||
Articolo 4
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto definitivo presentato in sede di gara ed approvato dalla Stazione appaltante anche qualora adeguati o modificati in sede di validazione o di approvazione.
3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, che integrano il progetto definitivo presentato in sede di gara ed approvato dalla Stazione appaltante adeguati o modificati in sede di validazione o di approvazione.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.
Articolo 5
DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Sarnico , all’indirizzo di Xxx Xxxx 00 XXX 00000, Xxxxxxx (XX).
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’ATI saranno effettuati direttamente da parte del soggetto Finanziatore a favore delle società dell’ATI, solo previa accettazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
3. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT -
- - - .
4. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
5 Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6
TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente all’appaltatore l’ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva.
2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista
in qualità di legale rappresentante dello Studio e capogruppo
dell’RTP di professionisti di qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni:
a) deve pervenire alla stazione appaltante entro dell’ordine di servizio di cui al comma 1;
giorni dal ricevimento
b) è controllata dal R.U.P. con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto.
3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento, comunque entro giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.
4. Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che l’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale d’appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità;
5. Se il progetto esecutivo redatto dall’impresa non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
6. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro giorno dall’approvazione di cui al comma 3.
7. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Articolo 7
PENALE PER I RITARDI
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo 0,1 euro per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a euro [o] (euro [o]).
2. La stessa penale pari allo 0,1 per mille dell’importo di euro [o] si applica per il mancato rispetto dei termini indicati per la progettazione esecutiva, corrispondente a euro [o], per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
3. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
4. In ogni caso qualunque onere derivante dal ritardo nell’ultimazione dei lavori e negli adempimenti di cui all’articolo 8, comma 6, imputabile all’appaltatore, è a carico di quest’ultimo, compresi i maggiori oneri di prelocazione dovuti al soggetto finanziatore.
Articolo 8
SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, del Dlgs 50/2016, del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità ai sensi dell’art. 107 comma 2 del Dlgs 50/2016; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Articolo 9
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 26.
Articolo 10
CONTABILITÀ DEI LAVORI
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono
desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.
3. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Articolo 11
INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 106 del Codice dei contratti.
Articolo 12
VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8 del
d.P.R. n. 207 del 2010.
3. L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.
Articolo 13
PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO
1. Il pagamento del corrispettivo per la progettazione definitiva e della progettazione esecutiva avverrà, dopo l’approvazione di quest’ultima, con le modalità e nei termini previsti dal Capitolato speciale d’appalto, direttamente a favore dell’impresa o direttamente a favore dei progettisti incaricati dall’impresa esecutrice.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dall’Art. 35 comma 18 del Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori [o] di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, del D. Lgs 50/2016 e dell’importo delle rate di acconto precedenti non inferiore a euro [o]
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30 comma 5 D.lgs 50/2016, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2:
a) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
b) il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub- contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
9. I pagamenti sono effettuati dal soggetto finanziatore che ha sottoscritto il contratto di locazione finanziaria con la stazione appaltante, titolare del presente contratto di appalto quale mandataria dello stesso soggetto, sulla base della documentazione contabile prodotta e approvata da quest’ultima, direttamente alle Società dell’ATI;
10. Il SF procederà al pagamento entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di autorizzazione al pagamento da parte della Stazione Appaltante. Il SF non effettuerà alcun pagamento senza l’espressa autorizzazione della SA.
Articolo 14
RITARDO NEI PAGAMENTI
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori nella misura e con le modalità ed i termini di legge.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e del soggetto finanziatore e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 15
REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio;
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. La stazione appaltante provvederà a stipulare apposito contratto di manutenzione che garantisca la disponibilità del bene per la durata ventennale con la Società [o] in qualità di soggetto indicato all’interno dell’ATI quale impresa preposta per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera oggetto del presente contratto.
Articolo 16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
4. La risoluzione in danno all’appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.
Articolo 17
CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono deferite ad arbitri, con le modalità di cui al Capitolato Speciale d’appalto e, per quanto da questo non previsto, dagli articoli 205,206,208,209,210 e 211 del Codice dei contratti; la sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante.
Articolo 18
MANLEVA DEL SOGGETTO FINANZIATORE
1. Il soggetto finanziatore si intende manlevato dalla stazione appaltante e dal soggetto realizzatore per qualsiasi penale, riduzione di corrispettivo, qualunque accadimento inerente le obbligazioni in capo al soggetto realizzatore.
2. Il soggetto finanziatore sarà tenuto indenne e manlevato da qualsiasi richiesta di danni e risarcimenti dall’eventuale recesso e/o risoluzione sia bonaria che derivante da inadempimento del presente contatto.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 19
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 105, commi 9,13 e 14, e 105 comma 17 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articolo 30 del D.Lgs n. 50 del 2016, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data data [o] numero INAIL_[o]
Articolo 20
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 97, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, a corredo del progetto definitivo come approvato dalla Stazione appaltante, del quale assume ogni onere e obbligo. Inoltre egli dovrà presentare, entro un termine congruo prima dell’inizio dei lavori:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1 forma parte integrante del presente contratto; formeranno altresì parte integrante del presente contratto le eventuali proposte integrative di cui al comma 1, lettera b) nonché, man mano che sono presentati, prima dell’inizio dei lavori ai quali è riferito, il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c).
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 21
ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla comunicazione antimafia liberatoria attestata attraverso il collegamento alla banca dati nazionale unica effettuata in data [o] art. 88 del citato decreto. (citare se le aziende rientrano nella white list della prefettura) .
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Articolo 22
SUBAPPALTO
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, comma 2, e 3 del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.
4. Non è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.
Articolo 23
GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza assicurativa numero [o] in data [o] rilasciata dalla società [o] agenzia [o]di [o] per l'importo di euro [o] pari al [o] per cento dell'importo del presente contratto.
2. Nel caso di anticipazioni verrà prestata un ulteriore garanzia di importo corrispondente all’anticipazione corrisposta cosi come indicato nell’art. 12 del presente contratto.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente al momento in cui il collaudo provvisorio assume carattere definitivo ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
5. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
6. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 24
OBBLIGHI ASSICURATIVI
1. Ai sensi dell’articolo, 103 comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'ATI ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ( ).
Il soggetto realizzatore/manutentore deve prestare una polizza Assicurativa All Risks a far data dal certificato di collaudo con durata iniziale almeno annuale e da rinnovarsi per tutta la durata dell’operazione di Locazione Finanziaria a Garanzia dei Danni all’Opera, in conseguenza di un qualsiasi evento naturale e/o artificiale (Incendio, Scoppio, Terremoto, Alluvione, Fulmine, etc) che possa incidere negativamente sulla fruibilità dell'opera, o su porzioni di essa, dopo la sua messa a disposizione con un massimale che deve essere almeno pari al valore dell’opera realizzata.
3. Sempre a carico del soggetto realizzatore /manutentore sorge l’obbligo di presentare una Polizza Assicurativa Indennitaria Decennale, come prevista all’Art. 103 comma 8 del D.Lgs 50/2016 da rinnovarsi una volta scaduta per tutta la durata dell’operazione di Partenariato a garanzia della buona esecuzione dei lavori e di difetti costruttivi e/o occulti.
4. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della nuova scuola e della perfetta esecuzione dell’opera, l'amministrazione aggiudicatrice può ridurre, fino ad annullare, proporzionalmente pro rata/giorno, il canone di Partenariato, nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi.
In alternativa
Il soggetto manutentore costituirà al momento del rilascio del certificato di collaudo una garanzia fideiussoria nelle forme previste nell’Art. 93 del D.Lgs l 50/20161 pari all’importo del canone trimestrale di partenariato offerto in sede di gara. Tale polizza potrà avere durata di un anno, da ricostituirsi a cura del soggetto manutentore entro il termine di scadenza con altra polizza della medesima durata e del medesimo importo, in modo da garantire – di anno in anno – la stazione appaltante per l’adempimento del contratto e dei relativi obblighi a carico del Soggetto manutentore fino alla scadenza del contratto.
5. ll progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall’appaltatore, ovvero l’appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 149, del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a euro [o].
6. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il Capitolato speciale d’appalto, integrato dalle condizioni di cui alla progettazione definitiva presentata dall’appaltatore in sede di gara, come eventualmente integrato in sede di validazione e di approvazione;
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto definitivo come approvato dalla Stazione appaltante; saranno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura dell’appaltatore, come successivamente approvato dalla Stazione appaltante;
d) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;
e) i piani di sicurezza come descritto al precedente articolo 19;
f) il piano operativo di sicurezza previsti del Codice dei Contratti, all’articolo 89 comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma;
h) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 23 e 24;
i) il capitolato d’oneri;
Articolo 26
RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora attualmente in vigore e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Articolo 27
SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: Il Rappresentante della stazione appaltante
L'appaltatore
L’Ufficiale rogante