Hello! Card No Problem Plus
Hello! Card No Problem Plus
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
delle POLIZZE COLLETTIVE n. 5470/02 e n. 122422
rispettivamente stipulate da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con Cardif Assurances Risques Divers e con Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza generale per l’Italia
CANALE WEB
DEFINIZIONI
ADERENTE/ASSICURATO/CLIENTE: la persona fisica, cliente della Contraente e titolare e/o cointestatario di conto corrente presso la stessa, che ha aderito a “Hello! Card No Problem Plus” sottoscrivendo il Modulo di adesione e per la quale è prestata l’assicurazione.
ANNO ASSICURATIVO: periodo continuativo di 12 mesi in cui l’a sicurazione è efficace, il primo dei quali inizia alle ore
24.00 della Data di Decorrenza.
ASSICURATORE/I –COMPAGNIA/E: per le coperture Utilizzo fraudolento Mezzi di pagamento, Utilizzo fraudolento Carta SIM, Rimborso spese rifacimento Documenti e Rimborso spese rifacimento Serratura relative alla Polizza n. 5470/02, CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale al n° 15
di xxx Xxxxxxxx – Xxxxxxx X - 00000 Xxxxxx, Capitale Sociale di Euro 16. 75.840,00=, P. IVA., C.F e numero di
iscrizione al Reg. Imprese di Milano 08916500153, R.E.A. n°1254536 iscri ta nell’Elenc o I annesso all’Albo delle
imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
Per le coperture Blocco mezzi di pagamento a seguito di furto o smarrimento, Notifica assegni rubati o smarriti, Anticipo spese a seguito di furto o smarrimento di carte di credito e carte di debito relative alla Polizza n. 122422, INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 000, cap. soc. Euro 11.702.613,00 al 100% AXA Assistance, opera in Italia in regime di stabilimento. Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l’Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 111 – 00000 Xxxx, tel. 06 42118.1. E-mail xxxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx, sito internet xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx. Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizza a all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Il numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e
Riassicurazione I.00014,
Part. I.V.A.
04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151. Inter
Partner Assistance S.A è
assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 00 XX-0000 Xxxxxxxxx). Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia è altresì detta AXA Assistance.
ASSICURAZIONE: la copertura assicurativa offerta dal presente contratto di assicurazione
ASSISTENZA: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa di AXA Assistance.
in difficoltà a seguito del
CARTA: la Carta di Pagamento (carta di credito/carta di debito/carta prepagata) emessa in Italia o all’estero, in corso di validità, di cui l’Assicurato è titolare.
CARTA SIM: la carta consegnata a titolo di abbonamento o di formula pre-pagata utilizzata per il funzionamento del cellulare in uso all’Assicurato.
CENTRALE OPERATIVA: l’organizzazione di AXA Assistance, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 111 – 00173 Ro a – costituita
da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, a organizzare gli interventi sul posto e a erogare, tenendo a carico i costi, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
CONTRAENTE: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede legale in Xxx X. Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx, iscritta al n. D000201446 della Sezione D del Registro Unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. del 2005 e art. 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, che stip la le Polizze per conto dei propri clienti titolari/cointestatari di conto corrente e che propone l'adesione alle coperture su incarico delle Compagnie.
DATA DI DECORRENZA: data indicata sul Modulo di adesione dalla quale le g ranzie assicurative sono efficaci.
DOCUMENTI: i documenti personali quali carta d’identità, passaporto, patente.
DOMICILIO: il luogo ove l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
ESTENSIONE TERRITORIALE: ambito territoriale in cui l’assicurazione è valida.
FIRMA ELETTRONICA: utilizzo abbinato di PIN e OTP ossia l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autentificazione informatica. In particolare l’utilizzo abbinato di PIN e OTP, strumenti sui quali l’utente può conservare un controllo esclusivo costituisce un’ipotesi di firma elettronica avanzata. Pertanto consente l’identificazione del firmatario del Modulo di adesione alla Polizza con esso sottoscritto, garantisce la connessione univoca del contratto di assicurazione al firmatario medesimo, nonché la possibilità di rilevare se lo stesso contratto sia stato successivamente modificato.
FURTO: reato previsto
dall’articolo 624 del CP
perpetrato da
chiunque si impossessi
della cosa
mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
HELLO! CARD NO PROBLEM PLUS: il pacchetto composto, in modo necessariamente congiunto, dalle Polizze e dal Contratto N. 2 03/2014 “Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA” che l’Assicurato stipula con CRIF S.p.A.
IMEI: (International Mobile Equipment (Mobile Equipment).
dentity) è un codice numerico che identifica univocamente un terminale mobile
INDENNIZZO, INDENNITA’, PRESTAZIONE: l’importo liquidabile dalle Com agnie in caso di Sinistro, in base alle condizioni di assicurazione.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei assicurazione.
LIMITE DI INDENNIZZO: importo massimo che viene liquidato all’Assicurato.
confronti delle imprese di
MEZZI DI PAGAMENTO: le Carte di cui l’Assicurato è titolare e libretti di assegni appoggiati sul conto corrente BNL di cui l’Assicurato è titolare.
MOBILE TOKEN: applicazione software che permette di effettuare operazioni di Home Banking mediante generazione di password non intercettabili.
MODULO DI ADESIONE: documento
predisposto
dalle Compagnie contenente la dichiarazione di
adesione alla
copertura da sottoscriversi a cura de l’Aderente/Assicurato/Cliente. La sottoscrizione avviene con firma elettronica, tramite inserimento sul sito web, nell’area personale e privata dell’Assicurato dedicata al prodotto, dei codici personali PIN (Personal Identification Number) e OTP (One Time Password).
OTP (One Time Password): Password numerica fornita tramite obile Token. In abbinamento al PIN è utilizzata per la
sottoscrizione in forma elettronica del Modulo di Adesione nella sezione dedicata dell’are a personale e privata del titolare del sito della Contraente
PIN (Personal Identification Number): Numero di identificazione personale che consente al titolare l’accesso alla propria area personale e privata del sito della Contraente e, nella sezione dedic ta di tale area, la sottoscrizione in forma elettronica del Modulo di Adesione alla Polizza. Il PIN è trasmesso tramite Sms (serviizio messaggi brevi) dalla Contraente ai propri clienti che abbiano sottoscritto un contratto di Conto corrente e un contratto di canalità diretta.
POLIZZA HELLO! CARD NO PROBLEM PLUS/POLIZZE: le polizze collettive n. 5470/0 2 e n. 122422 sottoscritte, nell’interesse degli Assicurati, tra gli Assicuratori e la Contraente, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante.
PREMIO: la somma dovuta dall’Assicurato agli Assicuratori per le coperture assicurative oggetto delle Polizze RESIDENZA: il luogo, in Italia, dove l’Assicurato ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico. SERRATURA: dispositivo di chiusura della porta dell’abitazione.
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SUPPORTO
DUREVOLE: qualsiasi
strumento che permetta
al Contraente di memorizzare informazioni a lui
personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai
fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la rip oduzione im utata delle informazioni memorizzate.
TECNICA DI COMUNICAZIONE A
DISTANZA:
qualunque mezzo che, senza la presenza fisica
e simultanea
dell’impresa e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.
TERZI: tutte le persone diverse dall’Assicurato. Non sono considerati terzi i membri del nucleo familiare dell’Assicurato (come risulta dallo stato di famiglia) nonché i suoi parenti ed affini anche non conviventi.
MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto è concluso con Tecniche di comunicazione a distanza el rispetto della normativa prevista dal
Codice del Consumo. L’adesione al contratto avviene sul sito web della Contraente accedendo all’area personale e privata dell’Assicurato e sottoscrivendo in forma elettronica il Modulo di adesione alla Polizza, tramite i codici personali PIN (Personal Identification Number) e OTP (One Time Password).
CONDIZIONI
Articolo 1. Oggetto della copertura
Gli Assicuratori riconoscono all’Assicurato le seguenti garanzie:
a. Coperture CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS n. polizza 5470/02
- Utilizzo fraudolento Mezzi di pagamento;
- Utilizzo fraudolento Carta SIM;
- Rimborso spese rifacimento Documenti;
- Rimborso spese rifacimento Serratura.
b. Coperture AXA Assistance n. polizza 122422
- Blocco mezzi di pagamento a seguito furto o smarrimento;
- Notifica assegni rubati o smarriti;
- Anticipo spese a seguito di furto o smarrimento delle Carte.
Le Polizze, che includono le garanzie sopra elencate, sono offerte necessariamente in modo congiunto e rappresentano il prodotto assicurativo “Polizza Hello! Card No Problem Plus”. I clienti della Contraente potranno aderire ad entrambe mediante un unico atto di adesione. Ne consegue che la validità e l’efficacia del a copertura offerta da una Compagnia è subordinata alla validità ed efficacia della copertura offerta dall’altra Compagnia.
L’Assicurato è altresì consapevole e accetta che la sottoscrizione del presente prodotto assicurativo “Polizza Hello! Card
No Problem
Plus” è strettamente
e necessariamente collegata alla contestuale stipulazione del Servizio di
MONITORAGGIO IDENTITÀ CREDITIZIA di CRIF S.p.A. con il quale, il suddetto prodotto assicurativo, costituisce Hello! Card No Problem Plus.
Articolo 2. Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa
E’ assicurabile la persona fisica titolare e/o cointestatario di conto corrente presso la Contraente, che aderisce a Hello! Card No Problem Plus sottoscrivendo l’apposito Modulo di Adesione.
Non possono aderire alle Polizze, e sono pertanto persone non assicurabili, i soggetti nei confronti dei quali
gli Assicuratori abbiano esercitato il diritto di disdetta con riferimento a precedenti adesioni dei medesimi soggetti al prodotto Hello! Card No Problem o Hello! Card No Problem Plus.
Articolo 3. Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie
3.1 Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza a condizione che il prim addebito del
Premio (costituito da tre rate di premio mensili), che avverrà 2 (due) mesi dopo la Data di Decorrenza, vada a buon fine;
in caso contrario, le garanzie decorreranno dalle ore 24 della data di pagament di quanto dovuto.
3.2 In caso di sinistro denunciato prima della data di addebito del Premio, il pagamento della Prestazione è subordinato all’immediato addebito andato a buon fine delle rate di Premio scadute. E’ fatto salvo quanto disposto in caso di esercizio del diritto di recesso.
3.3 In caso di mancato pagamento delle rate mensili di Premio successive al primo addebito del Premio,
l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza dell’ultima rata pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto.
Mancando il pagamento di quanto dovuto, l’assicurazione è risolta di diritto qualora gli Assicuratori, nel termine di 6 (sei) mesi dal giorno in cui il primo addebito o la rata mensile di Premio sono scaduti, non agiscono per la riscossione. In tal caso gli Assicuratori hanno diritto al pagamento del Premio nella sua interezza e al rimborso delle spese.
3.4 La copertura assicurativa ha una durata annuale. Alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno salvo
disdetta da
inviarsi agli Assicuratori almeno
30 giorni prima della scadenza annuale a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi a: Cardif Assurances Risques Divers – Back Office Protection –
Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx ovvero compilando l’apposito modulo disponibile presso le filiali della
Contraente (farà fede il relativo timbro postale ovvero la data di sottoscrizione apposta sul modulo) ovvero tramite l’inserimento dei codici personali PIN (Personal Identification Number) e OTP (One Time Pa sword) nella
procedura di disdetta, previo accesso al sito internet della Contraente e alla sezi one dedicata al prodotto dell’area personale e privata dell’Assicurato.
La copertura assicurativa ha in ogni caso termine, con esclusione di qualsiasi rinnovo:
▪ alla prima ricorrenza annuale successiva alla cessazione delle Polizze Collettive stipulate tra le Compagnie e la Contraente;
▪ in caso di chiusura del conto corrente, alla prima scadenza mensile successiva, fatta salva la m conto con altro intrattenuto presso la Contraente;
difica di tale
▪ in caso di cessazione del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITÀ CREDITIZIA di CRIF S.p.A. a seguito di recesso o disdetta da parte dell’Aderente. In caso di cessazione del citato Servizio su iniziativa di CRIF
S.p.A. la polizza prosegue rinnovandosi tacitamente come sopra previsto.
Gli Assicuratori possono esercitare il proprio diritto di disdetta con l’invio, almeno 30 giorni prima della data di
scadenza annuale della copertura, di lettera raccomandata all’indirizzo iportato dall’Aderente sul Modulo di
adesione o a quello eventualmente diverso comunicato nel corso del rapporto.
Articolo 4. Diritto di recesso
4.1 L’Aderente può recedere dal programma assicurativo entro 2 (due) mesi dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il relativo timbro postale) da inviarsi a: Cardif Assurances Risques Divers – Back Office Protection – Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx ovvero compilando l’apposito modulo disponibile presso le filiali della Contraente (farà fede il relativo timbro postale
ovvero la data di sottoscrizione apposta sul modulo) ovvero tramite l’ nserimento dei codici personali PIN
(Personal Identification Number) e OTP (One Time Password) nella procedura di disdetta, previo accesso al sito
internet della Contraente e alla sezione dedicata al prodotto dell’area personale e privata dell’Assic rato.
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata.
4.2 In caso di sinistro avvenuto durante il periodo in cui è possibile esercitare il diritto di recesso, il pagamento della prestazione è subordinato all’ addebito andato a buon fine delle rate di Premio relative al periodo per il
quale la copertura ha avuto effetto. Qualora l’Aderente successivamente l sinistro eserciti il diritto di recesso,
fermo il riconoscimento dell’Indennizzo, se dovuto, gli Assicuratori tratterranno la parte di Premio, comprensivo delle imposte, relativo al periodo per il quale la copertura ha avuto effetto.
Articolo 5.
COPERTURE ASSICURATIVE FORNITE DA CARDIFASSU
ANCES RISQUES DIVERS
Articolo 5.1 PRESTAZIONI erogate da CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
Le coperture sono operanti a condizione che:
- l’Assicurato abbia effettuato il blocco dei Mezzi di Pagamento tempestivamente e comunque non oltre le ore
24.00 del giorno successivo a quello in cui sia venuto a conoscenza de xxxxx/smarrimento;
- L’evento di furto sia subito esclusivamente dall’Assicurato;
- L’evento di smarrimento sia attribuibile esclusivamente all’Assicurato.
a. Utilizzo fraudolento delle Carte a seguito di furto/smarrimento
L’Assicuratore garantisce il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’uso fraudolento da parte di Terzi delle Carte dell’Assicurato avvenuto in precedenza al blocco.
Nei casi in cui la banca o la società emittente della Carta provvedano a rimborsare l’Assicurato, l’indennizzo sarà pari all’importo della franchigia posta a carico del titolare, stabilita nella misura di € 150,00 per carta e € 1.800,00 per anno. Nei casi in cui la banca o la società emittente della Carta non provvedano a rimborsare l’Assicurato, l’Assicuratore provvederà a rimborsare le spese e i prelevamenti avvenuti nelle 48 ore precedenti al blocco con un massimo di € 500,00 a carta al giorno e € 3.200,00 all’anno.
b. Utilizzo fraudolento degli assegni emessi da BNL a seguito di furto/smarrimento
L’Assicuratore garantisce il risarcimento delle somme rimaste a carico dell’Assicurato a seguito di un utilizzo fraudolento degli assegni BNL collegati al conto corrente di cui è titolare, effettuato nelle 48 ore precedenti la notificazione del
furto/smarrimento.
c. Rimborso spese di rifacimento ei documenti a seguito di furto/smarrimento dei Mezzi di pagamento
L’Assicuratore garantisce
il rimborso
delle spese
sostenute
per la dupli azione dei
documenti rubati o persi
contestualmente al furto/smarrimento dei Mezzi di pagamento.
d. Rimborso spese di rifacimento ella Serratura a seguito di furto/smarrimento dei Mezzi di pagamento
L’Assicuratore garantisce
il rimborso
delle spese sostenute
per il rifacimento della
serratura
a seguito di
furto/smarrimento delle chiavi contestuale al furto /smarrimento dei Mezzi di pagamento.
e. Utilizzo fraudolento della Carta SIM a seguito di furto/smarrimento dei Mezzi di pagamento e contestuale furto/smarrimento del cellulare
A condizione ulteriore che l’Assicurato abbia provveduto tempestivamente al blocco della carta SIM presso l’operatore a
seguito di furto/smarrimento del telefono cellulare avvenuto
contestualmente al furto/smarrimento
dei Mezzi di
Pagamento, l’Assicuratore riconosce il rimborso delle spese di comunicazione effettuate avvenute nelle 48 ore precedenti al blocco della carta SIM.
fraudolentemente da Terzi
Articolo 5.2 MASSIMALI per le garanzie erogate da CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
- Utilizzo fraudolento delle Carte: € 500,00 per Carta al giorno e € 3200,00 complessivi per anno;
- Utilizzo fraudolento assegni: € 2.000,00 per evento ed € 4.000,00 per anno;
- Utilizzo fraudolento IMEI/SIM Card: € 350,00 per sinistro e p r anno comprensivo delle spese di certificazione del traffico telefonico;
- Rimborso spese rifacimento Documenti:
▪ Rimborso forfetario € 100,00 per il rifacimento del passaporto elettronico;
▪ Rimborso forfetario di € 40,00 per ill rifacimento del passaporto normale;
▪ Rimborso forfetario di € 30,00 per ill rifacimento della patente di guida;
▪ Rimborso forfetario di € 10,00 per ill rifacimento della carta d’identità;
▪ Rimborso per rifacimento di altri documenti registrati in polizza fino a € 350,00 per sinistr
- Rimborso spese rifacimento serratura: € 350,00 per sinistro e per anno.
e per anno;
Articolo 5.3 DENUNCIA SINISTRI per le garanzie fornite da Cardif Assurances Risques Divers
Per poter attivare la procedura di liquidazione dei sinistri, l’Assicurato deve:
‐ contattare il numero sotto riportato;
‐ dare avviso scritto all’Assicuratore entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza o da
quando ne ha avuto la possibilità e da quando ha raccolto gli elementi necessari alla denu sinistro, ciò ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile.
cia del
L’avviso scritto da indirizzarsi all’ufficio sinistri deve contenere la formale e circostanziata denuncia di sinistro contenente l’esposizione precisa dei fatti, la data, il luogo e corredandola della documentazione sottoindicata.
L’indirizzo cui inviare la corrispondenza è il seguente:
Cardif Assurances Risques Divers Xxxxxxx Xxxxxxx X. 0000
00000 Xxxxxx
Tel 000000000 dall’Italia.
x000000000000 dall’Estero o da cellulare
Il numero 000000000 prevede, secondo le tariffe attualmente in vigore, un costo per minuto di chiamata pari a 1,19 cent/euro + IVA in fascia intera e di 0,68 cent/euro + IVA in fascia ridotta. Per ogni chiamata è previsto uno scatto alla risposta di 6,26 cent/euro + IVA. La tariffazione è al secondo e le frazioni vengono arrotondate per eccesso al secondo successivo.
Il servizio per i sinistri è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.0 0.
Nel caso in cui l’Assicurato abbia provveduto autonomamente ad effettuare il blocco senza usufruire della prestazione “blocco Mezzi di pagamento” dovrà fornire una dichiarazione di avvenuto blocco dell’emittente del Mezzo di pagamento attestante ora e data in cui è stato eseguito il blocco
In particolare i documenti necessari per ciascuna garanzia sono:
▪ Utilizzo fraudolento Carte
- Copia della denuncia effettuata presso l’autorità pubblica competente;
- Copia dell’estratto conto bancario o della carta di credito con evidenza degli importi contestati;
- Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno.
▪ Utilizzo fraudolento assegni
- Copia della denuncia effettuata presso l’autorità pubblica competente;
- Copia dell’estratto conto bancario con evidenza degli importi contestati;
- Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno.
▪ Rimborso spese rifacimento documenti
- Copia della denuncia effettuata presso l’autorità pubblica competente;
- Giustificativi delle spese sostenute per il rifacimento se non è previsto nel rimborso forfet rio;
- Fotocopie dei nuovi documenti;
- Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno.
▪ Rimborso spese rifacimento serratura
- Copia della denuncia effettuata presso l’autorità pubblica competente;
- Giustificativi delle spese sostenute per il rifacimento ( fattura di riparazione ecc.);
- Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno.
▪ Utilizzo fraudolento SIM Card
- Copia della denuncia di furto del telefono effettuata presso l’autorità pubblica competente;
- Copia della richiesta di blocco del codice IMEI/SIM card del telefono;
- Copia dell’estratto del gestore telefonico con evidenza delle chiamate effettuate fraudolentemente;
- Estremi del conto corrente ove effettuare la liquidazione del danno.
L’Assicuratore si riserva la facoltà di richiedere tutta la documentazione che ritiene necessaria per la corretta valutazione del sinistro. Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
L’Assicuratore si impegna a liquidare il sinistro entro 30 giorni da tale ricezione.
Articolo 5.4 ESCLUSIONI su garanzie erogate da Cardif Assurances Risques Divers
Ad integrazione del successivo Art. 8 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie - sono in ogni caso, esclusi dalle coperture sopra descritte, i danni causati da quanto qui di seguito indicato.
a. Utilizzo fraudolento delle Carte
- Utilizzo fraudolento delle Carte operato da membri del nucleo familiare dell’Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché da parenti e affini dell’Assicurato anche non conviventi.
- Gli utilizzi fraudolenti avvenuti a seguito di ritardo non giustificabile di blocco della Carta ad opera dell’Assicurato.
b. Utilizzo fraudolento degli assegni
- Falsificazione dell’i porto
- Utilizzo
fraudolento
degli assegni operato
da membri del nucleo
familiare dell’Assicurato
(come
risulta da stato di famiglia) nonché da parenti e affini dell’Assicurato
anche non
conviventi.
c. Utilizzo fraudolento della Carta SIM
- Utilizzo fraudolento della Carta SIM operato da membri del nucleo familiare dell’Assicurato
(come
risulta da stato di famiglia) nonché da parenti e affini dell’Assicurato
anche non
conviventi;
- Gli util zzi fraudole
ti avvenuti a seguito di
ritardo non giustificabile di blocco della Carta SIM
ad opera dell’Assicurato.
Articolo 6. COPERTURE ASSICURATIVE FORNITE DA AXA ASSISTANCE
Art. 6.1 PRESTAZIONI erogate da AXA ASSISTANCE
a. Blocco dei Mezzi di pagamento
Qualora l’Assicurato subisca il furto
o lo smarrimento dei Mezzi di Pagamento di cui
è titolare, provvederà a
comunicarlo alla Centrale Operativa a quale, su richiesta dell’Assicurato, provvederà immediatamente ad effettuare il blocco delle Carte registrate contattando direttamente gli istituti di credito emittenti. Si precisa che la prestazione opera anche per carte di credito di clienti stranieri residenti in Italia purché regolarmente registrate, appartenenti ai circuiti Visa e Mastercard, e sempreché l’Assicurato fornisca i seguenti dati: nome e cognome, nome della banca emittente, paese e numero di conto sul quale è appoggiata la carta di credito.
Qualora l’Assicurato non
abbia registrato le Carte
per il tramite della Contraente, la Centrale Operativa di AXA
Assistance
provvederà
a comunicar
le informazioni ed i recapiti utili
affinché l’Assicurato possa procedere
autonomamente al blocco.
b. Notifica assegni rubati o smarriti
Qualora l’Assicurato subisca il furto o smarrisca il libretto di ass gni BNL di cui è titolare, lla Centrale Operativa – su
richiesta dell’Assicurato
stesso – provvederà a
comunicare
alla filiale
BNL di competenza la
richiesta di
sospensione. L’Assicurato è comunque tenuto ad effettuare denuncia all’ Autorità pubblica competente entro 24 ore dalla richiesta di sospensione.
c. Anticipo spese a seguito di furto o smarrimento delle Carte (Garanzia valida all’estero)
Qualora l’Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro a seguito di furto o smarrimento delle Carte - bloccate dalla Centrale Operativa ai sensi del punto a. - Blocco dei Mezzi di pagamento - l’As icuratore, a seguito della ricezione della denuncia effettuata presso l’autorità pubblica competente, si impegna ad effettuare all’Assicurato un anticipo di denaro per le spese di prima necessità (spese mediche, spese legali, spese di pernottamento, spese di viaggio) fino ad un
massimo di
Euro 1.000,00. Nel caso non fosse
possibile effettuare l’anticipo l’Assicuratore pagherà l’importo
direttamente al soggetto nei confronti d l quale l’Assicurato deve effettuare il pagamento.
La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti dell’Assicuratore e in quei casi in cui l’espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria.
L’Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall’erogazione della stessa; trascorso tale termine, l’Assicuratore potrà richiedere anche i relativi interessi.
Articolo 6.2 MASSIMALI per le garanzie erogate da AXA Assis ance
- € 1.000,00 per anticipo contante per sinistro per anno.
Articolo 6.3 DENUNCIA SINISTRI per le garanzie fornite da AXA Assistance
La Centrale Operativa deve essere contattata entro e non oltre le ore 24.00 del giorno conoscenza del furto/smarrimento da p rte dell’Assicurato al seguente numero:
successivo alla venuta a
x00.00.00.000.000
(dall’Italia accessibile anche per il tramite del Numero +39 060.060)
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi all’estero il numero da contattare x00.00.00.000.000.
L’Assicurato dovrà qualificarsi come possessore di “ Hello! Card No Problem Plus” e comunicare:
- Cognome e Nome del titolare della copertura;
- Circostanze, ora e luogo del furto/smarrimento;
- Numero di c/c;
- Prestazione richiesta;
- Numero di telefono al quale essere contattato.
L’inosservanza dei suddetti termini può compromettere il diritto alla prestazione.
A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica titolare dei diritti derivanti dal contratto sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge.
Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovv ro essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.
Articolo 6.4 ESCLUSIONI su garanzie erogate da AXA Assistance
Ad integrazione del successivo Art. 8 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie - la Prestazione assicurativa non è operante:
- nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto
o una limitazione (anche temporanea) all’erogazione della suddetta prestazione pubblica competente;
emessa da un’Autorità
- in quei casi in cui l’espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;
- per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.
Articolo 7. Ulteriori servizi offerti all’Assicurato
L’Assicurato potrà usufruire dei seguenti servizi aggiuntivi:
a. Servizio registrazione carte
L’assicurato, tramite compilazione dell’apposito modulo presente nel kit di benvenuto, ha la possibilità di registrare i numeri e la data di scadenza, se presente, delle Carte di cui è titolare anche se diverse da quelle collegate al conto corrente BNL. La registrazione dei dati è essenziale per poter usufruire della prestazione “Blocco Carte”.
b. Servizio registrazione e scadenziario documenti
L’assicurato, tramite compilazione dell’apposito modulo presente nel kit di benvenuto, ha la possibilità di registrare gli estremi dei propri documenti personali (carta d’identità, passaporto, patente di guida ecc.) e la relativa data di scadenza. L’Assicurato ha la possibilità di richiede e l’elenco dei documenti registrati.
Il servizio prevede che, per i docume ti in cui sia presente una data di scadenza, venga inviata in tempo utile una comunicazione scritta con le modalità utili al rinnovo degli stessi.
Articolo 8. ESCLUSIONI Comuni a tutte le garanzie
- Sinistri cagionati con dolo dell’Assicurato;
dell’Assicurato e/o qualsiasi azione
delittuosa commessa da
o per conto
- Sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarat o non dichiarata, ivi inclusi, in via
esemplificativa,
la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare
e l’invasione,
eccezion fatta
per i sinistri verificatisi nei primi 14
giorni dall’inizio degli eventi bellici, se e in quanto
l'assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
- Conseguenze di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazi ni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artifiiciale di particelle atomiche salvo che il contraente o assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- Sinistri derivanti da disintegrazione dell’atomo;
- Sinistri derivanti da fenomeni di catastrofe naturale;
- Sinistri occorsi allorquando i Mezzi di pagamento erano detenuti o utilizzati da soggetti diversi dal titolare dei Mezzi stessi;
- Sinistri relativi ad adesioni di soggetti non assicurabili a seguito della disdetta esercitata nei loro confronti dagli Assicuratori.
Articolo 9. Premi dell' assicurazione
Il Premio è unico ed annuo ed è frazionato in 12 rate mensili di pari importo.
L’ammontare del Premio unico comprensivo delle imposte di assicurazione è pari ad Euro 24,00 (Ventiquattro/00=) di cui:
• premio netto Cardif Assurances Risques Divers € 15,52; imposta di assicurazione pari al 21,25% € 3,298;
• premio netto AXA Assistance € 4,71; imposta di assicurazione pari al 10% € 0,471 corrispondenti ad Euro 2,00 (Due/00=) per ogni rata mensile, come indicato nel Modulo di Adesione. Il pagamento avverrà tramite addebito disposto dalla Contraente sul conto corrente dell’Aderente.
Il pagamento effettuato secondo tale modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza del pagamento del Premio dovuto. Il primo addebito del Premio è effettuato 2 (due) mesi dopo la Data di Decorrenza, fatto salvo q anto previsto dagli artt. 3 e 4 ed avrà ad oggetto le pr me 3 rate mensili di Premio.
Articolo 10. Variazione del Premio e delle condizioni di assicurazione
Ciascun Assicuratore si riserva il diritto di variare le condizioni di assicurazione e/o l’importo del Premio
dell’assicurazione per
giustificato
motivo e, segnatamente, qualora venga accertato l’andamento tecnico
negativo delle Polizze in esito alla valutazione dei dati statistici di riferimento.
L’Assicuratore comunicherà all’Assicurato l’esercizio di tale diritto ed i termini della modifica con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del periodo annuale di copertura. Le variazioni potr anno essere applicate solo dalla data di tale scadenza annuale.
L’Assicurato che non accetti la variazione ha la facoltà di recedere dalla copertura con comunicazione da inviarsi all’Assicuratore almeno 30 (trenta) giorni prima della data di efficacia della stessa variazione a mezzo
lettera raccomandata AR. In tal caso, l’assicurazione cessa on effetto dalla fine del periodo di assicurazione
annuale per il quale il Premio è stato pagato e nulla sarà più dovuto dall’Aderente per le annualità successive.
In ogni caso, prestando la propria desione alle coperture assicurative, l’Aderente ha accettato che a fronte
della comunicazione di variazione dell’importo del Premio o delle condizioni di assicurazione il proprio silenzio sia considerato come assenso alla v riazione stessa.
Articolo 11. Rinuncia alla rivalsa
Gli Assicuratori, salvi i casi di dolo, rinunciano al diritto di surrogazione ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile verso l’eventuale terzo responsabile del Sinistro, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso tale responsabile.
Articolo 12. Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli Indennizzi, alle Polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico dell’Assicurato anche se il relativo pagamento sia stato anticipato da altre parti.
Articolo 13. Giurisdizione, Legge applicata e lingua del contratto
La Legge applicata alle Polizze è quella Italiana; per tutto quanto on qui diversamente regolato, valgono le norme della
legge italiana. Tutte le controversie relative alle Polizze sono soggette alla giurisdizione italiana.
Le Polizze sono redatte in lingua italiana. Le Compagnie utilizzeranno la lingua italiana nelle comunicazioni relative alle Polizze.
Articolo 14. Comunicazioni
Fatto salvo quanto specificato nell’Artic lo 3 (Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie), nell’Articolo 4 (Diritto di recesso), nell’art. 20 (Reclami), tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alle Compagnie, dovranno essere fatte per iscritto:
- per la polizza n° 5470/02, a Cardif Assurances Risques Divers – Rapprese tanza Generale per l’Italia - Back Office Protection - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - n° fax 00.00.00.00.00;
- per la polizza n° 122422, a Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Servizio Clienti Via
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 111 – 00000 Xxxx n° fax 00.00.00.000 - indirizzo e.mail : xxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx.
L’Aderente, telefonando al numero verde Servizio Clienti 800.070.988 (lunedì-venerdì dalle ore 8.30 – 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00), potrà altresì chiedere informazioni relative alle caratteristiche del prodotto.
Eventuali comunicazioni da parte dell’Assicuratore saranno indirizzate all’ultimo domicilio comunicato dall’Assicurato
ovvero qualora l’Assicurato abbia concesso l’autorizzazione, all’indirizzo e-mail specificato.
Cardif, nella propria Home Page Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), mette a disposizione dei clienti la possibilità di
accedere ad un'area riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, nei te rmini e secondo le modalità
previste da IVASS. L'area è consultabile tramite l’utilizzo delle credenziali assegnate ai occasione della registrazione.
clienti al primo accesso in
Articolo 15. Altre assicurazioni
Le coperture assicurative prestate dall’Assicuratore con le Polizze possono cumularsi con quelle di altre polizze di assicurazione contratte dall'Assicurato.
La Contraente o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tale eventualità rimane comunque fermo l’obbligo per l’Assicurato, in caso di Sinistro di darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli
altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. corrispondere l’Indennizzo.
L’omissione dolosa può consentire
agli Assicuratori di non
Articolo 16. Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 17. Estensione territoriale
La garanzia ha validità in tutti i paesi del mondo, salvo limitazioni specifiche previste nelle singole garanzie e/o nelle esclusioni.
Articolo 18. Cessione dei diritti
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa.
Articolo 19. Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione delle presenti Polizze, sorta tra gli Assicuratori e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall’altra, qualunque Assicurato e/o avente diiritto, così come individuato
nelle condizioni di assicurazione, foro dell’Assicurato e/o avente diritto.
competente
è, in via esclusiva, quello del luogo
di residenza o domicilio
Articolo 20. Reclami
Reclami all’Impresa
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti:
- per la polizza n° 5470/02, a Cardif Assurances Risques Divers – Rappresentanza Generale per l’Italia – Ufficio
Reclami - Via Tolmezzo, 00 00000 ilano - n° fax 00.00.000.000 - indirizzo email xxxxxxx@xxxxxx.xxx;
- per la polizza n° 122422, a Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, Servizio Clienti e
Sistema
Qualità, Xxx
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx, 000 – 0000
Xxxx, n°
fax 00.00.00.000 - indirizzo email:
xxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, secondo le modalità previste per i reclami presentati direttamente all’IVASS sotto elencate ed inviando altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
Reclami all’IVASS
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all’IVASS al recapito sopraindicato.
Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
‐ il nome, cognome e domicilio del reclamante;
‐ l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
‐ la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:
▪ direttamente all’Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale
l’impresa di
assicurazioni
che ha
stipulato il
contratto
(rintracciabile accedendo al sito:
xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx);
▪ all’IVASS che provvede all’inol ro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante.
Autorità di vigilanza del paese di origine di Cardif Assurances Risques Divers è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito xxxx://xxxx.xxxxxx- xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 00 XX-0000X Xxxxxxxxx).
Articolo 21. Tutela dati – Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196
Le Compagnie, in qualità di Titolari del trattamento, informano che i dati personali dell’Aderente e dell’Assicurato (di seguito gli ’”Interessati”), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari,
forniti dagli
Interessati o
da terzi, sono trattati ai
fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle
obbligazioni
relative alla
copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti
da obblighi
di legge, da
regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di
vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato
conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l’instaurazione o l’esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con il consen o scritto degli Interessati.
Il trattamento dei dati personali avvien mediante strumenti manuali e automa izzati, in forma cartacea e/o elettronica,
con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
garantire la sicurezza, la
All’interno delle nostre
Compagnie,
possono venire a conoscenza dei dati personali,
in qualità di Incaricati o
Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i c llaboratori che svolgono per conto delle Compagnie medesime servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.
Le Compagnie possono altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas e/o al Gruppo AXA Assistance, o comunque da
esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per l sistema informatico delle Compagnie;
soggetti che
svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela;
soggetti che
svolgono attività di archiviazione della documentazione, sogge ti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Compagnie anche nell’interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede delle Compagnie) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati dalle Compagnie “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, res ando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di
tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In ness n caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata.
Le Compagnie non diffondono i dati personali degli Interessati.
Ogni Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati personali trattati presso e Compagnie e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettific re, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, può rivolgersi a:
- Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia, n persona del Rappresentante Generale per l’Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx;
- Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Servi io Clienti Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx, n° fax 00.00.00.000 - indirizzo e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx.
XXXXXX LASCIATO IN BIANCO VOLONTARIAMENTE
XXXXXX INFORMATIVO PER IL CONSUMATORE
La società CRIF S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxx 0-0, 00000 Xxxxxxx, P. IVA 02083271201 (“CRIF”) è il fornitore del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA della linea MISTER CREDIT.
La fornitura è procurata da BNL S.p.A. all’interno della promozione Hello!Card No Problem Plus, a mezzo tecniche di vendita a distanza.
- Modalità di Fornitura Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA
Attraverso il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, CRIF consente alla propria clientela di verificare ed individuare, le eventuali frodi o comportamenti illegittimi inerenti il trattamento dei dati personali di ciascun cliente.
Per l’intera durata del contratto, CRIF provvede a monitorare:
(i) le informazioni inerenti nuove richieste e rapporti di credito, come registrate presso il SIC – Sistema Informazioni Creditizie, gestito da CRIF medesima, segnalandole al cliente, tramite l’invio di Alert SIC EURISC entro 24 ore dalla rilevazione;
(ii) le informazioni inerenti nuove iscrizioni presso il registro protesti di cui alla base dati protesti segnalandole al Cliente su base mensile, attraverso l’invio di ALERT PROTESTI.
CRIF provvede ad inviare – su base trimestrale – un riepilogo delle informazioni di cui ai punti (i) e (ii) al Cliente via SMS e/o e-mail. CRIF, altresì, attraverso il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA si rende disponibile a fornire alla propria clientela la necessaria assistenza sul contenuto della documentazione o degli ALERT inviati e a suggerire le necessarie azioni da predisporre a propria tutela nel caso di furto di identità.
L’efficacia del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA è condizionata alla efficacia e alla vigenza dei servizi ancillari diversi e inseriti nel medesimo pacchetto promozionale Hello!Card No Problem Plus.
- Prezzo Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA
Il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA viene offerto alla clientela a fronte del riconoscimento di un corrispettivo annuale di € 22,80 (€ ventidue/80) IVA inclusa. Tale corrispettivo è comprensivo delle diverse funzionalità, sopra descritte, alla base del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA medesimo.
A fronte del riconoscimento di tale corrispettivo, CRIF si impegna a fornire il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA per un anno.
Il corrispettivo viene liquidato in via anticipata su base mensile, decorsi 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del Contratto; il primo addebito è comprensivo delle prime tre mensilità del corrispettivo relativo al Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA. La modalità di pagamento è a mezzo autorizzazione di addebito su conto corrente del Cliente presso BNL SpA.
- Durata/Recesso
Il Contratto di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, ha durata minima di 12 (dodici) mesi.
Al Cliente è riconosciuto il diritto di recesso da esercitarsi, ai sensi dell’art. 64 del D. Lgs. 206/2005, entro 2 (due) mesi dalla sottoscrizione del Contratto Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, mediante sottoscrizione di apposito modulo come reso disponibile presso l’Internet banking e le filiali dell’Istituto di Credito - l’Istituto di Credito curerà l’invio/notifica di tali comunicazioni a CRIF –
Resta salvo il diritto di recesso di CRIF qualora si verifichino eventi che rendano impossibile o eccessivamente onerosa la prestazione del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, previo preavviso scritto al cliente di 30 (trenta) giorni con vincolo a carico di CRIF di rimborsare – qualora già liquidato dal Cliente – il rateo di corrispettivo già liquidato corrispondente al periodo di fornitura di servizio non fruito.
Il Contratto di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA si rinnova tacitamente per periodi successivi di 12 (dodici) mesi salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza e previo riconoscimento del corrispettivo.
- Consenso/utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata
Il Cliente è informato inoltre che, all’atto del rilascio del consenso ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003, CRIF provvederà ad impiegare, per le finalità del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA medesimo, tecniche di comunicazione a distanza, quali comunicazione elettronica, sms, mms, fax (rif. art. 58 D. Lgs. 206/2005) . Resta salvo il diritto del consumatore di opporsi in tutto o in parte a tale trattamento, esercitando i diritti ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003
REGOLAMENTO CONTRATTUALE SERVIZIO di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA
Il presente contratto (“Contratto”) è stipulato da e tra CRIF S.p.A. (“CRIF”) con sede legale in Xxx X. Xxxxxx 0-0, 00000 Xxxxxxx, X. XXX 00000000000 ed il cliente, (“Cliente”) come identificato sulla base dei dati compilati dal Cliente medesimo sul "Modulo Richiesta Servizio" ("Modulo di Adesione"), che è interessato ad ottenere il monitoraggio di alcuni dati personali presso alcune Basi Dati, volto a rilevare possibili frodi creditizie mediante sottrazione o utilizzo improprio dei dati personali del Cliente medesimo. Premesso che:
a) CRIF, nell’ambito dei propri servizi, ha implementato una linea di prodotti e servizi per i consumatori denominata “Mister Credit”, fra i quali il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, ovvero il servizio di protezione dalle frodi creditizie, perpetrate attraverso un uso improprio dei dati personali;
b) il Cliente è venuto a conoscenza del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA attraverso il canale web di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxxx 000, Xxxx (XX) (“Istituto di Credito”); in particolare, il Cliente è a conoscenza che tale Servizio è collocato in abbinamento ai prodotti correlati in Hello!Card No Problem Plus. Ai fini del presente Contratto, per “Hello! Card No Problem Plus” si intende il pacchetto di servizi ancillari promossi dall’Istituto di Credito, composto da (i) polizze assicurative a favore del Cliente sui mezzi di pagamento erogate da primarie compagnie assicurative; (ii) il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA;
c) Il Cliente dichiara di essere titolare di conto corrente online presso l’Istituto di Credito e di possedere una chiavetta OTP ovvero dispositivo elettronico fornito dall’Istituto di Credito, all’atto dell’assolvimento delle attività di verifica e controllo dell’identità del Cliente medesimo;
d) Il Cliente è interessato al Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, di conseguenza, a mezzo del dispositivo di cui alla premessa lett. c) avrà cura di procedere alla accettazione e sottoscrizione del presente Contratto;
e) Il presente Contratto disciplina i termini e le modalità della fornitura del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA. Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente Xxxxxxxxx, si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1 - Definizioni
Nell’interpretazione del presente Xxxxxxxxx, si dovrà far riferimento alle seguenti definizioni che, ove con iniziale maiuscola, dovranno intendersi nel senso qui di seguito riportato:
“Alert di MONITORAGGIO IDENTITA CREDITIZIA’”: si intende la comunicazione delle variazioni di cui all’ALERT SIC EURISC e all’ALERT Protesti volta a rilevare eventuali possibili frodi creditizie conseguenti ad un uso illegittimo dei dati del Cliente;
“Alert SIC EURISC”: si intende la comunicazione delle variazioni in merito alla situazione creditizia del Cliente come rilevabile all’interno del SIC EURISC inerenti a nuovi rapporti di credito (ad esempio richiesta di carte di credito, prestiti, mutui ecc);
“Alert Protesti”: si intende la comunicazione di nuove iscrizioni Protesti inerenti il Cliente, come rilevabili presso la Base Dati Protesti, nel Periodo di Rilevazione.
“Assistenza Clienti Mister Credit”: si intende il call center qualificato dedicato ai clienti per ogni richiesta di assistenza in merito a quanto fornito dal Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA raggiungibile contattando il numero x00 000 0000000 (lun-ven – 9,00- 19,00);
“Base Dati Protesti”: si intende le basi dati di informazioni pubbliche attinenti ai protesti come rinvenibili presso le fonti pubbliche; “Documentazione Contrattuale”: si intende il contratto debitamente compilato e sottoscritto, completo di informativa e di modulo di consenso, liberamente rilasciato dal Cliente;
“Periodo di Rilevazione Protesti”: si intende il periodo di rilevazione di eventuali Alert Protesti il cui intervallo temporale è di 30 giorni; “Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA”: si intende il servizio fornito da CRIF finalizzato, da un lato, a rilevare, attraverso monitoraggi a valere sul SIC EURISC e sulle Basi Dati Pubbliche inerenti i protesti,con cadenza diversificata, possibili frodi creditizie, attraverso un uso improprio di dati personali, e dall’altro, a fornire le istruzioni ed informazioni necessarie alla clientela, al fine di adottare le misure necessarie per cautelarsi contro le possibili frodi creditizie perpetrate a danno del Cliente;
“SIC EURISC”: si intende il Sistema di Informazioni Creditizie, il cui gestore è CRIF, in cui sono censite informazioni creditizie di tipo positivo e negativo che attengono a richieste/rapporti di credito;
Articolo 2 - Oggetto
2.1 Con il presente Contratto, CRIF fornisce al Cliente, che accetta, il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al presente Contratto, a fronte del riconoscimento del corrispettivo di cui all’art. 6 del presente Contratto e indicato nel modulo di Adesione.
2.2 Il Cliente è consapevole e accetta che il presente Contratto è strettamente e necessariamente collegato alla attivazione delle polizze assicurative all’interno di Hello! Card No Problem Plus che il Cliente è tenuto a sottoscrivere. Ne consegue che l’efficacia del presente Contratto è subordinata all’avvenuta sottoscrizione ed all’efficacia di Hello! Card No Problem Plus nella sua interezza. Di conseguenza, qualora per qualsiasi motivo (recesso ovvero risoluzione ovvero disdetta) la polizza assicurativa di cui a Hello! Card No Problem Plus cessi di avere efficacia, il presente Contratto si considera automaticamente terminato; di conseguenza, Hello! Card No Problem Plus viene automaticamente a terminarsi.
2.3 Il Cliente è consapevole, altresì, che il presente Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA è un servizio combinato con altri prodotti di Hello! Card No Problem Plus, senza che tale correlazione comporti la qualificazione del presente Servizio quale prodotto o servizio assicurativo.
Articolo 3 - Modalità di esecuzione
3.1 CRIF si impegna ad eseguire l’attività con l’ordinaria diligenza in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi del Cliente, tramite personale qualificato e di comprovata esperienza. CRIF assume tale impegno garantendo il rispetto dello stesso da parte di tali soggetti.
3.2 Il Cliente, altresì, si impegna a fornire direttamente a CRIF, qualora fosse necessario per l’espletamento delle attività, ogni informazione e/o dato utile per una migliore fruizione del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA.
3.3 CRIF si impegna ad attivare il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della notifica procurata a mezzo dell’Istituto di Credito, che il Cliente ha sottoscritto la Documentazione Contrattuale completa e comunque non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.
CRIF, inoltre, provvederà ad inviare al Cliente gli ALERT SIC EURISC entro 24 (ventiquattro) ore dalla rilevazione sul SIC EURISC di una nuova richiesta di finanziamento o di un nuovo finanziamento accordato.
Qualora vi siano, su base mensile, nuove segnalazioni su protesti (iscrizioni) inerenti il Cliente rilevabili presso la Base Dati Protesti, CRIF provvederà ad inviare al Cliente gli eventuali ALERT PROTESTI, entro il 5 del mese successivo al Periodo di Rilevazione Protesti.
3.4 Gli ALERT di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA possono essere forniti o via SMS o via e-mail a seconda del recapito fornito dal Cliente all’interno nel modulo di Adesione; resta altresì inteso che qualora il Cliente fornisca sia numero telefonico che indirizzo e-mail, la fornitura degli ALERT di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA avverrà in entrambe le modalità.
3.5. A cadenza trimestrale, CRIF renderà disponibile al Cliente, tramite la modalità di cui al comma che precede, una informazione sintetica riepilogativa degli eventuali ALERT di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA rilevati nel corso del periodo monitorato. Resta inteso, altresì, che tale informazione sintetica sarà fornita anche nel caso in cui non sia intervenuta alcuna variazione nella posizione del Cliente durante il periodo monitorato.
3.6. Resta, altresì, inteso che CRIF, attraverso l’Assistenza Clienti Mister Credit si rende disponibile a fornire alla propria clientela la necessaria assistenza sul contenuto della documentazione o degli ALERT inviati e a suggerire le necessarie azioni da predisporre a propria tutela nel caso di furto di identità.
3.7 Il Cliente ha diritto di modificare la modalità e/o il recapito per la ricezione degli ALERT di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA tramite l’Assistenza Clienti Mister Credit; in tal caso CRIF provvederà tempestivamente ad aggiornare le modalità e i recapiti per la fornitura del Servizio rispetto alla richiesta del Cliente.
3.8 Nell’ambito del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, CRIF si rende disponibile, tramite l’Assistenza Clienti Mister Credit, a supportare il Cliente, fornendo i chiarimenti inerenti le funzionalità del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, nonché a fornire le informazioni utili affinché il Cliente predisponga le opportune azioni, qualora si siano rilevate, a danno del Cliente medesimo, frodi creditizie e “furti d’identità” da parte di terzi.
Articolo 4 - Obblighi delle Parti
4.1 Il Cliente è tenuto a non utilizzare il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ e gli Alert di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA per scopi illegali o in modo da violare direttamente o indirettamente diritti di altri utenti e/o di terzi. E’, pertanto, espressamente vietato l'inserimento di dati personali falsi e/o inventati necessari all'espletamento del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, è espressamente vietato inoltre inserire dati di terze persone.
4.2 Il Cliente è tenuto a non divulgare le informazioni rese all’interno del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA o a renderle disponibili a terze parti e a conservare le medesime diligentemente in modo da garantirne la riservatezza.
4.3 CRIF si impegna ad osservare e a conformarsi a qualunque legge, regolamento e normativa, ed in particolare alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs 196/2003, ed alla normativa in materia di codice al consumo, D. Lgs 206/2005 che abbia riferimento all'attività oggetto del presente Contratto, restando a tal fine inteso che CRIF, nell’ottica del perseguimento e del costante mantenimento di tale conformità, potrà apportare le variazioni ritenute necessarie ed opportune alla struttura delle informazioni fornite, senza che alcun profilo possa essere opposto a CRIF medesima.
Articolo 5 - Gestione Dati
5.1 Il Cliente provvede ad autorizzare CRIF per il trattamento dei propri dati nell’ambito e per le finalità del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA. Resta inteso, altresì, che CRIF sarà autorizzata al trattamento dei dati del Cliente per le finalità per le quali il Cliente medesimo abbia rilasciato espresso consenso - come riportato nel modulo di Informativa e Consenso, allegato al presente Contratto. CRIF si impegna, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Cliente, a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i dati, i documenti e le informazioni eventualmente ricevute dal Cliente.
Articolo 6 - Corrispettivo e modalità di pagamento
6.1 Il corrispettivo annuale per il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA è determinato in € 22,80 euro (ventidue/80 euro) IVA inclusa. Il corrispettivo viene liquidato mensilmente in xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 0 (xxx) mesi dalla sottoscrizione del Contratto; fatta eccezione per il primo addebito che è comprensivo delle prime tre mensilità del corrispettivo relativo al Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA.
La modalità di pagamento è a mezzo autorizzazione di addebito su conto corrente del Cliente presso l’Istituto di Credito.
6.2 In caso di rinnovo, ai sensi del successivo art. 10, il corrispettivo verrà liquidato dal Cliente su base mensile anticipata all’atto del rinnovo, tramite addebito sul conto corrente del Cliente medesimo presso l’Istituto di Credito.
6.3 CRIF si impegna ad emettere apposita fattura a fronte del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA all’atto dell’attivazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 o al più tardi entro il 5 del mese successivo. La fattura sarà resa disponibile al Cliente tramite una delle modalità gestite da CRIF: posta, e-mail o area web. Resta inteso che qualora il Cliente non sia riuscito a recuperare la fattura, è fatto salvo il diritto del Cliente di richiedere a CRIF l'invio della fattura via posta presso l'indirizzo riportato nel modulo di Adesione.
Articolo 7 - Responsabilità
7.1 CRIF sarà considerato responsabile per i danni arrecati al Cliente qualora conseguenza della condotta dolosa e/o gravemente colposa di CRIF medesima.
Salvo quanto previsto al capoverso che precede – e fermo restando gli obblighi di diligenza posti in capo a CRIF medesima – il Cliente esonera CRIF da ogni responsabilità derivante dall’uso che il cliente medesimo faccia del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA.
7.2 In particolare, è esclusa ogni responsabilità di CRIF relativamente al contenuto dei dati e delle informazioni tratte dalle base dati, consultate, nonché agli eventuali ritardi verificatesi nella comunicazione dei dati e delle informazioni, in quanto le informazioni provengono da fonte pubbliche e/o da terze parti, e, pertanto, sono al di fuori del controllo di CRIF medesima, non potendo, in alcun modo CRIF rispondere del mancato aggiornamento delle informazioni medesime.
7.3 Le eventuali valutazioni adottate dal Cliente sulla base delle risultanze delle informazioni fornite, dovute eventualmente anche ad interpretazioni errate e/o ad usi automatici, costituiranno, pertanto un risultato assolutamente discrezionale del Cliente medesimo, il quale ultimo dichiara espressamente di garantire CRIF da ogni richiesta di risarcimento danni che dovesse essere avanzata nei confronti di CRIF medesima.
Articolo 8 - Recesso
8.1 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 64 DEL D. LGS. 206/2005 È’ RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL CLIENTE DI RECEDERE DAL PRESENTE CONTRATTO, ENTRO E NON OLTRE 2 (DUE) MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.
IL RECESSO DAL PRESENTE CONTRATTO HA I MEDESIMI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 2 RISPETTO A HELLO!CARD NO PROBLEM PLUS.
8.2 IL CLIENTE POTRA’ ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO DAL SERVIZIO di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DELL’APPOSITO MODULO, PREDISPOSTO DA CRIF, COME RESO DISPONIBILE PRESSO LE FILIALI E/O L’INTERNET BANKING DELL’ISTITUTO DI CREDITO; L’ISTITUTO DI CREDITO CURERA’ L’INVIO/NOTIFICA DI TALI COMUNICAZIONI A CRIF.
Articolo 9 - Risoluzione
CRIF si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato il presente Contratto, in caso di mutamenti della normativa vigente o provvedimenti della autorità amministrativa competente che rendano impossibile la prestazione del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA, inviando al Cliente comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R, fatto salvo il diritto del Cliente al rimborso del rateo di corrispettivo di cui all’art. 6, al netto di quanto già consumato e delle spese sostenute da CRIF per la fornitura del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA. Analoga facoltà, nel rispetto delle medesime modalità, viene riconosciuta qualora CRIF non riceva il pagamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 6 del Contratto.
Articolo 10 - Durata
10.1 Fatto salvo quanto previsto all’art. 2 comma 2, il presente Contratto si considera in vigore dalla data di sottoscrizione apposta sul Modulo di Adesione e si considererà vincolante ed efficace per 12 (dodici) mesi successivi.
10.2 Il presente Contratto potrà essere rinnovato alla scadenza per periodi successivi di 12 (dodici) mesi ciascuno, salvo disdetta da comunicarsi nelle stesse modalità previste all’art.8 entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza (iniziale o rinnovata) e a condizione che il Cliente abbia liquidato il corrispettivo, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 6 comma 2, fermo restando che il Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA sarà disciplinato nel rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste.
Resta inteso che qualora il Cliente abbia dato disdetta al presente Contratto, la stessa ha i medesimi effetti di cui all’art. 2 comma 2 rispetto a Hello!Card No Problem Plus.
Articolo 11 - Foro Competente
Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente Contratto saranno deferite alla competenza del foro di Bologna, fatto salvo quanto previsto in materia di disciplina speciale per la categoria dei consumatori, in accordo alla quale è competente l' autorità giudiziaria ove il Cliente, consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2005, ha la residenza o il domicilio.
n.2 del 03.2014
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL D. LGS. 196/03
Egregio Cliente,
ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, CRIF S.p.A. con sede in Bologna Xxx X. Xxxxxx 0-0, X. XXX 00000000000 (“CRIF”) in qualità di Titolare del trattamento* dei Suoi dati personali è tenuta a fornirLe alcune informazioni riguardanti l’utilizzo degli stessi.
1 - Fonte dei dati personali
I dati personali che La riguardano in possesso di CRIF sono dati raccolti direttamente presso di Lei ovvero presso terzi, anche attraverso modalità telematiche, nell’ambito dell’esecuzione del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA ovvero il servizio di protezione dalle frodi creditizie della linea di servizi “MISTER CREDIT”, che CRIF ha predisposto nell’interesse dei consumatori.
2 - Finalità del trattamento dei dati personali
2.1 - Finalità Necessarie
I dati personali sono trattati da CRIF nell’ambito della normale attività e secondo le seguenti finalità:
a) “strumentali”: finalità strettamente connesse alla erogazione del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA (es. acquisizioni di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, acquisizione di documentazione ed informazioni per l’espletamento delle attività in corso, contatti preliminari per informazioni sul Servizio, solleciti per invio del materiale e della documentazione contrattuale sottoscritta etc.);
b) “obbligatorie”: finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
Il conferimento dei dati personali per tali finalità è necessario ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso, fatta eccezione per l’uso di tecniche di comunicazione a distanza, ed in particolare, l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, quali a titolo esemplificativo, SMS, MMS, e-mail, fax, strumentali all’erogazione del Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e derivanti dal Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA con l’ulteriore conseguenza che lo stesso Servizio di MONITORAGGIO IDENTITA’ CREDITIZIA non potrà essere erogato.
I dati personali verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e anche successivamente solo per l’espletamento e nel rispetto delle finalità di cui ai punti 2.1 “Finalità Necessarie”. Ogni ulteriore trattamento per differenti finalità è escluso.
3 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza dei dati stessi.
4 - Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
4.1 - Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.1 “Finalità Necessarie” della presente Informativa, CRIF necessita di comunicare i dati personali in Italia a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:
(a) soggetti che effettuano servizi di elaborazione dei dati necessari per l’esecuzione degli incarichi ricevuti dalla clientela;
(b) soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
(c) soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
(d) soggetti che svolgono adempimenti contabili, di controllo e revisione delle attività poste in essere da CRIF;
(e) società del Gruppo CRIF.
5 - Diritti dell’Interessato
1. Lei, in qualità di Interessato, ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. Ha altresì diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dell’eventuale rappresentante designato nel territorio dello Stato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. Sempre in qualità di Interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. Ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti previsti dall’art. 7 possono essere esercitati tramite l’invio di una lettera raccomandata.
6 - Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati personali è CRIF S.p.A., Xxx Xxxxx Xxxxxx 0-0, 00000 Xxxxxxx,
P. IVA 02083271201. L'elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ci si potrà avvalere della seguenti modalità:
Lettera indirizzata a: CRIF S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxxx 0-0, 00000 Xxxxxxx - Alla cortese attenzione del Servizio Clienti Mister Credit
*ovvero qualsivoglia operazione o complesso di operazioni, effettuata anche tramite l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione dei dati personali.