REPUBBLICA ITALIANA
Rep.n.4217
ESENTE BOLLO
ONLUS (d.lgs. 460/1997 art. 17 e ss)
REPUBBLICA ITALIANA
C O M U N E D I M O N T E P U L C I A N O
(Provincia di Siena)
OGGETTO: CONTRATTO APPALTO PER CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO – Ditta “CONSORZIO ARCHE’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE- IMPRESA SOCIALE”.
L’anno Duemilaquindici (2015), il giorno Sedici ( 16 ) del mese di Dicembre nella Residenza Municipale avanti a avanti a me Dr. Xxxxxxxx XXXXXXX, in qualità di Segretario generale del Comune di Montepulciano, firma digitale intestata a Xxxxxxxx Xxxxxxx rilasciata da ARUBAPEC
S.P.A. NG CA 2 n.74200851000126323 valida sino al 22/5/2018 e non revocata, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., SONO COMPARSI
DA UNA PARTE:
- COMUNE DI MONTEPULCIANO, C.F. e P. IVA 00223000522,
rappresentato dal Responsabile di Area Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Sinalunga ( Si) il 26.01.1952, c.f. GLLGRL52A66A468W, firma digitale intestata a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx rilasciata da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 n. 74200852000000444 valida sino al 30/09/2018 e non revocata, il quale interviene in questo atto, in esecuzione del decreto sindacale n. 5 del 02/02/2015 ed in esecuzione dell’art. 107, commi 2 e 3 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, di seguito denominato solo “Comune”;
DALL’ALTRA PARTE,
- ditta CONSORZIO ARCHE’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE –
IMPRESA SOCIALE rappresentata dalla Sig.ra Xxxxxxxxx XXXXXXX, nata a Siena (SI) il 22.03.1963, C.F. CRLVNT63C62I726G, firma digitale intestata a Xxxxxxxxx XXXXXXX rilasciata da Camera di Commercio di Siena n. 7420085100022134 valida sino al 23/07/2018 e non revocata, il quale interviene in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, della ditta Consorzio Archè Società Cooperativa – Impresa Sociale con sede in 53100 Siena – Xxxxxx Xxxxxx Xxxx 0 (X.X. x X.X. 00000000000), iscritta con il numero A115700 nella sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto, Categorie Consorzi Cooperative Sociali, come tale riconosciuta Onlus, ai sensi dell’articolo 10 comma 8 del D.lgs. 4.12.1997, numero 460, agli atti d’ufficio, aggiudicataria della concessione indicata in oggetto, (di seguito denominata solo “Concessionario”).
I predetti intervenuti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto e della cui identità personale io, Segretario rogante sono certo; espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso, mi chiedono di far constatare per atto pubblico quanto appresso:
PREMESSO:
- Che il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11, co.10 bis punto a), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;
- Che con determinazione dirigenziale n. 1693 in data 19/08/2015 si dava avvio alle procedure per l’indizione della gara per l’affidamento della
“Concessione del servizio Asilo Nido e delle strutture destinate al servizio per il periodo settembre 2015- 31 luglio 2018- cig: 6370054ED7” mediante procedura aperta, da svolgere in modalità telematica, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettere a), b) del D.lgs. 163/2006, da determinarsi mediante ribasso sull’importo della concessione, posto a base di gara, fissato in euro 455.400,00 e che il servizio rientra tra quelli di cui all’art. 20 ed elencati nell’allegato II B del D.lgs.163/2006 e s.m.i, cpv 8532000-8;
- Che con la stessa determinazione dirigenziale n. 1693 in data 19/08/2015 sono stati approvati l’avviso di gara, il bando di gara e le dichiarazioni a corredo e lo schema di contratto relativo al servizio di cui sopra;
- Che in dipendenza della gara svoltasi nelle sedute del 09/09/2015 il servizio di cui sopra veniva aggiudicato, in via provvisoria, alla ditta Consorzio Archè Società Cooperativa – Impresa Sociale, la quale offriva un ribasso del 9,41% sull’importo a base di gara, come risulta dalla relativa offerta, agli atti d’ufficio, e venivano contestualmente approvati i verbali di gara;
- Che è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, come risulta dai certificati, agli atti d’ufficio;
- Che con determinazioni dirigenziale n. 2168 in data 27/10/2015, dato atto dell’esito positivo delle verifiche di cui sopra, veniva affidata definitivamente la concessione del “servizio di Xxxxx Xxxx e delle strutture destinate al servizio per il periodo settembre 2015- 31 luglio 2018” al
Consorzio Archè Società Cooperativa Impresa Sociale per l’importo stimato per l’appalto della concessione a carico dell’Amministrazione Comunale pari a euro 413.167,92 di cui euro 406.567,92 per il servizio di concessione ed euro 6.600,00 per oneri per la sicurezza (al netto del ribasso d’asta del 9,41% ma comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre IVA;
- Che in data 30/10/2015 è stata data comunicazione a mezzo PEC dell’avvenuta aggiudicazione definitiva alle ditte partecipanti alla gara, così come previsto dall’art. 79 co. 5 del D.Lgs. 163/06;
- Che attraverso il sistema telematico Si.ce.ant in data 14/09/2015 è stata richiesta apposita informazione antimafia alla Prefettura di Siena ai sensi degli artt. 83 e seguenti D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- Che la Prefettura di Siena con nota prot. n. PR_SIUTG_Ingresso_0020215_20150914 in data 14/09/2015, ha comunicato che è stata avviata l’istruttoria relativa alla richiesta di informazione sul conto della società consorziata Comunità e Persona Infanzia Soc. Coop. Soc., per cui ha concorso il Consorzio Archè Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale, informando che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o d i divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 nè l’esistenza di eventuali tentativi mafiosi;
- Che la Prefettura di Siena n. PR_SIUTG_Ingresso_0020214_20150914, pervenuta in data 14/09/2015, ha comunicato che è stata avviata l’istruttoria relativa alla richiesta di informazione sul conto della società Consorzio Archè Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale, informando che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o d i divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. n.
159/2011 nè l’esistenza di eventuali tentativi mafiosi;
- Che è stato rogato atto di costituzione Consorzio Archè Società Cooperativa Sociale dal Notaio dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx repertorio n. 51315 in data 06.05.2009, registrato a Siena il 6.05.2019 al n. 3186 Serie 1T.
Ciò premesso ed essendo intenzione delle parti far ciò risultare da apposito contratto, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - FINALITA’ DELLA CONCESSIONE
La finalità della presente concessione è offrire ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i tre anni e alle loro famiglie, prioritariamente residenti nel territorio di Montepulciano, un servizio di Asilo Nido.
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione riguarda la progettazione, l’organizzazione, la gestione e l’amministrazione dell’asilo nido comunale, per bambini da 3 mesi a 3 anni di età, con media frequenza registrata negli ultimi tre anni educativi di n. 30 bambini, da effettuarsi obbligatoriamente presso le strutture comunali di seguito indicate che hanno una ricettività complessiva pari ad un massimo di 59 posti ( n. 20 per la struttura sita in Montepulciano località Bersaglio - e n. 39 per la struttura sita in xxx Xxxxx, 0
– Montepulciano Stazione), le cui planimetrie, conservate agli atti d’ufficio, sono parte integrante del presente atto anche se materialmente non allegate. Il concessionario dovrà garantire per conto dell’Amministrazione, ma, in nome proprio e a proprio rischio, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, in materia e delle norme sanitarie emanate dall’ASL:
- l’offerta educativa,
- la gestione delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio,
-la cura e l’igiene personale dei bambini,
- la distribuzione e l’assistenza ai pasti,
- il servizio di igiene e pulizia dei locali,
- il servizio lavanderia,
- la manutenzione ordinaria dell’immobile e ordinaria e straordinaria degli arredi,
- la gestione amministrativa e l’introito a propria cura, rischio e spese, del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori e quant’altro connesso alla regolare gestione ed al regolare funzionamento di un servizio di Asilo Nido.
I servizi di cui al presente atto vengono resi in regime di concessione, con assunzione di rischio di impresa e dell’esatta e completa esecuzione dell’obbligazione da parte dell’aggiudicatario mediante l’impiego di personale comunale già operante presso le strutture e destinato al servizio e mediante l’impiego di personale e di mezzi tecnici propri e in disponibilità. Il Comune mantiene la facoltà di effettuare rigorosi controlli sul mantenimento degli standard di qualità, efficacia ed efficienza del servizio. ART. 3 – PECULIARITA’ DELLA CONCESSIONE
3.1 - Il Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DL. 31/01/2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 31/03/2005, n. 43, ha elaborato un progetto per cui, anche a garanzia della continuità pedagogico educativa, il personale comunale operante, alla data odierna, presso le strutture indicate all’articolo precedente, continuerà a prestare
servizio presso l’asilo nido, nei modi e nei termini indicati e specificati dal “protocollo di intesa”, redatto in data 17.8.2015, ai sensi della citata normativa, tra Comune di Montepulciano, Dipendenti Comunali interessati e/o Rappresentanze Sindacali, accettato dall’ Aggiudicatario della Concessione, e conservato agli atti d’ufficio quale parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegato.
In particolare il Comune di Montepulciano, lascia in servizio il personale comunale precedentemente impegnato, come di seguito specificato:
- n. 3 Educatrici FULL TIME ( C.C.N.L 42 settimane max servizio a fronte) fino al 09.11.2015, n. 2 Educatrice FULL TIME dal 09.11.2015 in seguito alla delibera di Giunta Comunale n. 304 del 02.11.2015, con cui è stato disposto il ricollocamento della dipendente matricola n. 306687, corrispondente all’Educatrice C1/C5 – Full Time, assegnata in distacco temporaneo alle direttive del concessionario del servzio del nido, con conseguente mutamente delle mansioni;
- n. 1 Educatrice PART-TIME al 50 per cento ( C.C.N.L 42 settimane max servizio a fronte);
- n. 1 Ausiliaria FULL TIME;
- n. 1 cuoca FULL TIME.
3.2 - Il servizio dovrà essere previsto, obbligatoriamente, su entrambe le strutture affidate in concessione, site in Montepulciano località Bersaglio ( ricettività 20 posti) e in via Goito, n. 2 – Montepulciano Stazione (ricettività 39 posti).
3.3 - Il Comune di Montepulciano, indipendentemente dalla domanda di servizio e dalla ricezione delle strutture, intende farsi carico del servizio per
un massimo di 30 bambini residenti, significando che per tale utenza il prezzo da imporre per la frequenza al servizio verrà stabilito, ogni anno, dall’Amministrazione Comunale, la quale provvederà ad assicurare al concessionario la differenza ( contributo del Comune come risultante dall’offerta) tra la quota a carico delle famiglie e costo del servizio individuato come specificato nel presente capitolato.
3.4 - Per gli iscritti di cui si fa carico l’Amministrazione Comunale, il concessionario dovrà garantire un servizio minimo, su 5 giorni settimanali, per 44 settimane (escluse vacanze natalizie e pasquali) con orario :
- apertura ore 7,45 – chiusura ore 17,30 ( su tre diverse opzioni di moduli orari 8,45-14,00 / 8,45- 16,00 / 8,45-17,30).
3.5 - E’ facoltà del concessionario, in presenza di eventuale, ulteriore utenza, qualora lo ritenga fattibile, ampliare e/o attivare, sezioni aggiuntive presso le strutture in concessione, quale utenza privata, e senza aumento di costi per l’Amministrazione Comunale, nei limiti della capienza delle strutture stesse.
3.6 - Viste le specificità della concessione in oggetto il valore del contributo pro-capite posto a base d’asta, necessario a colmare la differenza tra quota stabilita a carico delle famiglie ed il costo del servizio, è stato calcolato:
- tenendo conto di tutte le peculiarità della concessione come sopra indicate;
- calcolando il costo effettivo del personale necessario secondo l’organico stimato per la frequenza di n. 30 bambini, compreso il costo effettivo del personale del comparto EE.LL. destinato obbligatoriamente alla
realizzazione del servizio; quest’ultimo, in virtù del fatto che l’onere della corresponsione del trattamento economico è da porre a carico delle imprese destinatarie (art. 5 D.L. 7/2005), è stato detratto dal contributo a carico dell’Amministrazione, tenendo conto del costo delle supplenze, di varia natura, da effettuare per il personale comunale durante l’anno educativo e significando che:
- le sostituzioni che riguardano le ferie del personale Educativo Comunale, che secondo l’art. 31 del C.C.N.L non può effettuare più di 42 settimane di servizio, saranno gestite con personale della Cooperativa, in quanto non si tratta di sostituzione ma di dotazione ridotta del personale ( 42 settimane invece di 44 come si richiede per il servizio) ;
- tutte le altre assenze, riferite alle varie categorie del personale comunale in servizio, quali giornate di ferie occasionali ( di norma il personale gode delle ferie durante il periodo di chiusura del servizio – ad eccezione delle dieci giornate - Educatore necessarie all’osservanza di quanto previsto dal C.C.N.L, fatta eccezione per il primo anno educativo dove abbiamo visto il servizio iniziare il 21 settembre), malattia, L.104 , ecc. verranno effettuate attingendo dalla graduatoria comunale.
3.7 - Il potere decisionale ed il rischio di impresa sono prerogative del Concessionario, il quale, in piena autonomia, dovrà effettuare la programmazione delle ferie e decidere sull’opportunità o meno delle sostituzioni da effettuare per assenze dal servizio del personale, su propria valutazione , con particolare riguardo al rapporto Educatore - bambino previsto dalla vigente normativa. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 7/2005, tutto l’onere del personale dovrà gravare sull’aggiudicatario, i costi
delle supplenze relative al personale comunale in servizio presso i nido in concessione, come comunicate dal concessionario a questa Amministrazione, dovranno essere rimborsate ogni mese al Comune di Montepulciano.
ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE
Il contratto avrà durata fino al 31 Luglio 2018, alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per 1 (uno) anno, alle medesime condizioni economiche gestionali, verificata la qualità e l’efficienza dei servizi prestati, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza (art. 57, c. 5 lett. a, b, X.Xxx. 163/2006) e verificato che non vi siano impedimenti normativi.
ART.5 – FINANZIAMENTO DEI COSTI
Gli oneri finanziari per la gestione del servizio in concessione, saranno assicurati come segue:
A) Tariffa mensile e quote accessorie dell’utenza del Comune di Montepulciano (max 30 bambini residenti), come stabilite da apposita deliberazione della Giunta Comunale, che saranno riscosse mensilmente direttamente dal Concessionario. La tariffa verrà fatturata alla famiglia al netto del contributo di cui alla successiva lett. B).
B) Contributo per i bambini “a carico” del Comune di Montepulciano ( massimo 30 unità), iscritti e frequentanti, definito in sede di gara;
C) Tariffa mensile e quote accessorie – definite dal concessionario – per eventuale utenza privata derivante dalle facoltà del capitolato e dalla ricettività delle strutture in concessione, che saranno riscosse direttamente
dal Concessionario con criteri stabiliti dallo stesso.
D) Onere a carico delle famiglie per servizi integrativi (altre attività, orari prolungati, ecc.., nella facoltà imprenditoriale dell’aggiudicatario), il cui costo sarà determinato e riscosso dal Concessionario.
I compensi di cui sopra sono comprensivi di tutto quanto specificato nel capitolato, conservato agli atti d’ufficio.
Il concessionario con il corrispettivo definito nell’offerta economica, si intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
Al concessionario viene trasferita, per conto dell’utenza, previa presentazione di fattura, la quota di ripianamento, corrispondente alla differenza tra le quote agevolate e la quota massima, fissata annualmente dalla Giunta Comunale, in riferimento al servizio per l’utenza convenzionata.
Il Comune non assume nessuna responsabilità né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.
E’ esclusiva facoltà del concessionario l’attivazione di iniziative o progetti per l’ottenimento di contributi a sostegno della gestione del servizio e/o la promozione di servizi innovativi e integrativi.
Per i bambini con certificazione di disabilità, ammessi al servizio Asilo Nido, che su indicazione dei competenti servizi sanitari o sociali, necessitassero di sostegno aggiuntivo, il concessionario assicurerà la presenza del personale necessario, secondo le indicazioni di volta in volta concordate con il Comune, il quale ne assumerà i relativi oneri.
ART. 6 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E REVISIONI DEL CONTRIBUTO
6.1- Il corrispettivo della presente concessione, tenuto conto della rivalutazione del prezzo del servizio nido, a seguito della ricollocazione della dipendente – educatrice full-time (C1/C5) matricola n. 306687, con conseguente mutamento di mansioni a far dal 09.11.2015, riferita al periodo Settembre 2015 – 31 Luglio 2018, è dettagliato come segue:
COSTO FINO AL 08/11/2015 CON EDUCATRICI COME DA CAPITOLATO:
- Euro 413.167,92 ( iva esclusa) concessione per anni 4 ( comprensiva dell’eventuale rinnovo di anni uno);
- Euro 103.291,98 ( iva esclusa) concessione annuale;
- Euro 313,006 concessione mensile (iva esclusa) pro capite calcolato su 11 mesi per 30 bambini;
- Euro 10,434 ( iva esclusa) concessione giornaliero pro capite calcolato su 30 gg;
- Euro 31.300,600 ( iva esclusa) concessione per il periodo 21 Settembre 2015 – 31 Dicembre 2015;
Gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso (ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.) sono pari a Euro 1.650,00 annuali pari allo 0, 396%.
COSTO DAL 09/11/2015 A SEGUITO REIMPIEGO EDUCATRICE MATRICOLA N. 306687:
- Euro 539.229,340 (iva esclusa) concessione per anni 4 ( comprensiva dell’eventuale rinnovo di anni uno);
- Euro 134.807,335 ( iva esclusa) concessione annuale;
- Euro 408,507 concessione mensile (iva esclusa) pro capite calcolato su 11 mesi per 30 bambini;
- Euro 13,617 ( iva esclusa) concessione giornaliero pro capite calcolato su 30 gg;
- Euro 36.266,656 ( iva esclusa) concessione per il periodo 21 Settembre 2015 – 31 Dicembre 2015;
Gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso (ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.) sono pari a Euro 1.650,00 annuali pari allo 0, 396%.
E’ necessaria la predisposizione di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze), ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, quindi tra i documenti di gara sarà inserita la scheda da compilare al fine di ottenere i dati indispensabili per la sua redazione.
6.2 - La revisione del contributo comunale avverrà nei mesi di gennaio e di ottobre di ciascun anno educativo, tenuto conto del numero dei bambini effettivamente frequentanti alle date indicate ( siano essi in carico all’Amministrazione Comunale o da utenza privata). La prima revisione avverrà nel Gennaio 2016.
6.3 - La revisione del contributo comunale, in ordine ad eventuali aumenti - diminuzioni delle quote stabilite dall’Amministrazione Comunale per il servizio Asilo Nido, avverrà al 1 settembre di ogni anno;
6.4 - il contributo del Comune non potrà comunque essere superiore a quello risultante dall’esito di gara.
Costituiscono eccezione:
- gli adeguamenti previsti per legge che vengono effettuati assumendo a riferimento generale l’indice dei prezzi al consumo su base ISTAT.
- il caso in cui, durante il periodo della concessione, il numero delle unità operative assegnate dovesse subire riduzioni, per ragioni di qualsivoglia natura; ricorrendo tale eventualità, il corrispettivo, determinato dall’esito della gara, verrà adeguato tenendo conto del maggior costo del personale a carico del concessionario.
- Il caso in cui si assista ad un calo della domanda superiore al 30% (percentuale da calcolare sul trend di iscrizione e frequenza indicato dal presente capitolato : n. 30 bambini); in questo caso, in accordo con l’Amministrazione Comunale, oltre alla revisione del contributo può essere revisionata anche l’organizzazione ed il funzionamento del servizio stesso.
ART. 7 – MODALITA’ DI AMMISSIONE - FREQUENZA DEI BAMBINI AL SERVIZIO
7.1 - Le iscrizioni al servizio e la graduatoria, come tutta la gestione amministrativa, verranno effettuate dal concessionario;
- il concessionario emetterà apposito bando in cui dovranno figurare i posti disponibili e quanti di questi con applicazione della quota ridotta stabilita dall’Amministrazione Comunale;
- i posti disponibili vengono determinati tenendo conto dei bambini che risultano già iscritti all’anno educativo precedente, che, per questo motivo, hanno la priorità di inserimento;
- il Bando e la graduatoria dovranno essere elaborati secondo le indicazioni previste dall’art. 10 del Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R : Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia, e del Regolamento Comunale in essere al momento della concessione, ovvero, da eventuale nuovo Regolamento che dovesse essere approvato in fase di concessione;
- il Bando per le iscrizioni dovrà essere concordato con l’Amministrazione Comunale e da quest’ultima approvato;
- la graduatoria dei richiedenti e la relativa istruttoria, dovranno essere trasmesse agli uffici comunali competenti per la verifica; la graduatoria dovrà essere approvata dall’Amministrazione Comunale;
7.2 - Per l’anno educativo 2015 / 2016, il concessionario ha l’obbligo:
- di ammettere al servizio, in via prioritaria, i 25 bambini già iscritti al Nido Comunale (servizio autogestito e in convenzione) nell’anno educativo 2014/2015;
- di avvalersi della graduatoria comunale, già approvata secondo i tempi ed i criteri della vigente regolamentazione, per la copertura dei posti disponibili per raggiungere il numero complessivo di 30 posti, di cui intende farsi carico
l’Amministrazione Comunale;
- di garantire l’accesso al servizio per l’utenza proveniente da precedenti iscrizioni e da graduatoria comunale di cui sopra, dietro libera scelta dell’utente ovvero dell’Amministrazione Comunale, indistintamente:
- presso Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx: medi e grandi
- presso Asilo Nido Stazione : lattanti – medi e grandi;
7.3 - il concessionario si impegna a trasmettere al Comune di Montepulciano il data-base contenente l’anagrafica degli utenti;
7.4 - nell’eventualità che non si riescano a coprire i 30 posti riservati agli utenti di cui si fa carico l’Amministrazione Comune, tali posti si intendono a disposizione del Concessionario per utenza privata, con autonome modalità di inserimento;
7.5 - per i bambini con certificazione di disabilità ( all’interno dei 30 di cui si fa carico l’Amministrazione Comunale) inseriti presso l’Asilo Nido, che su indicazione dei competenti servizi sanitari o sociali, necessitano di sostegno aggiuntivo, il concessionario assicurerà la presenza del personale necessario, secondo le indicazioni di volta in volta da concordare con il Comune, il quale ne assumerà i relativi oneri;
7.6 - il concessionario qualora, durante l’Anno Educativo, si presenti la necessità di inserire soggetti a disagio ( adozioni, bambini con famiglie problematiche ecc.), segnalati dal servizio sociale, e di cui l’Amministrazione ha deciso di farsi carico, è tenuto all’inserimento, anche oltre il numero massimo dei 30 previsti per la graduatoria comunale, fatta salva la ricettività della struttura.
ART. 8 - QUOTE AGEVOLATE PER UTENTI A CARICO DEL COMUNE.
Per l’utenza a carico del Comune verranno applicati sia i prezzi che i moduli orari stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale; per l’A.E. 2015 / 2016, le quote sono state individuate come stabilito all’art. 9 del capitolato.
ART. 9 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE – CONDIVISIONE DEL PROGETTO – AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO
Per gli aspetti normativi, organizzativi e pedagogici del servizio si dovrà fare riferimento, osservandole scrupolosamente, alle leggi e regolamenti della Regione Toscana, in materia, con particolare riferimento al Regolamento Regionale R.T. 30 luglio 2013, n. 41/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 nonché a tutte le altre normative di settore vigenti e future che le autorità competenti possano emanare nelle materie indicate, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di Montepulciano, disciplinanti il servizio di asilo nido, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene e della salute pubblica e dell’ordine pubblico.
Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
Il concessionario accetta e condivide il progetto elaborato dal Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DL. 31/01/2005, convertito con modificazioni dalla Legge 31/03/2005, n. 43, e che il progetto educativo e organizzativo presentato tiene quindi conto del personale destinato dal Comune di Montepulciano al servizio in concessione, per cui ne accetta gli oneri e, secondo le modalità ed i termini che indicati dal protocollo di intesa, redatto e conservato agli atti d’ufficio, per il potere direttivo che gli conferisce la concessione, predisporrà il calendario educativo, l’organizzazione del servizio, il programma delle ferie, le sostituzioni ed il coordinamento gestionale e pedagogico.
Dovranno essere assicurati i seguenti servizi:
- Programmazione e svolgimento delle attività educative;
- cura e igiene personale del bambino
- produzione, distribuzione e assistenza ai pasti;
- igiene e pulizia dei locali;
- servizio lavanderia
- gestione amministrativa
Il servizio dovrà essere obbligatoriamente autorizzato e accreditato secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale R.T. 30 luglio 2013, n. 41/R – agli articoli 49 – 50 -51.
ART. 10 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ EDUCATIVE E RENDICONTO
Il concessionario ha la piena autonomia ed il potere direttivo relativamente al servizio affidato, ma, in considerazione che la concessione riguarda un servizio pubblico di Asilo Nido, all’interno del quale è obbligato ad inserire, in via prioritaria, l’utenza a carico del Comune di Montepulciano, è tenuto:
- a predisporre e comunicare, agli uffici comunali competenti, prima dell’inizio dell’anno educativo (settembre-luglio), il calendario educativo e la relativa programmazione pedagogica annuale;
- ad informare i genitori dei bambini iscritti, consegnando il calendario educativo ed illustrando la programmazione educativo pedagogica annuale, con specifici incontri e riunioni da tenersi prima o con l’avvio dell’anno educativo;
- a garantire la partecipazione sociale ( Consiglio – Assemblea dei genitori ecc.) alla gestione come previsto dalla vigente regolamentazione
per il funzionamento dei Nido;
- a presentare rendiconto della gestione dell’anno precedente, coincidente con l’anno solare, corredato da adeguata documentazione.
Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell’andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concessionario. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.
Il Comune di Montepulciano può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire controlli.
ART. 11 – ORGANIZZAZIONE GENERALE - FUNZIONAMENTO - ORARI
Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di Montepulciano, disciplinanti il servizio asilo nido, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene della salute pubblica e dell’ordine pubblico e con l’osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario e in ogni caso nel rispetto del regolamento comunale.
Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, con propria organizzazione e a mezzo di personale in assegnazione temporanea e proprio.
Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
Ogni incombenza, obbligo, onere relativi all’organizzazione del servizio sono a carico del concessionario che ne risponde in maniera totale.
L’organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
L’anno educativo, di norma, inizia il 1 settembre e termina il 31 luglio dell’anno successivo, per 47 settimane complessive (comprese vacanze natalizie e pasquali ed eventuali altre giornate stabilite quale ponte tra due festività previste dal calendario educativo, approvato annualmente). All’interno dell’Anno Educativo, si colloca il Calendario Scolastico- Educativo (Servizio aperto all’utenza), che l’Amministrazione Comunale di Montepulciano ha fissato, per la propria utenza, in n. 44 di apertura minima, per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì (servizio a fronte), per il periodo che va dal 1 Settembre al 31 Luglio dell’anno successivo.
Il concessionario dovrà garantire un servizio con orario : apertura ore 7,45 – chiusura ore 17,30 ( su tre diverse opzioni di moduli orari 8,45-14,00 / 8,45- 16,00 / 8,45-17,30), per gli iscritti di cui si fa carico l’Amministrazione Comunale. Tale orario può essere variato in accordo con l’Amministrazione Comunale, qualora, durante il periodo della concessione, dovessero cambiare le esigenze degli iscritti. Per la eventuale utenza privata i
moduli orari sono definiti in autonomia dal concessionario.
La chiusura del servizio nido per l’utenza a carico del Comune è prevista durante il mese di agosto.
Pur riconoscendo al concessionario l’autonomia organizzativa ed il potere direttivo, lo stesso garantisce l’accesso ai servizi eventualmente progettati ed autonomamente gestiti , nelle facoltà concesse dal capitolato, senza discriminazioni basate sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione, la disabilità, o discriminazioni fondate su convinzioni personali.
Il concessionario, per il servizio di asilo nido in concessione, dovrà utilizzare le denominazioni indicate dall’Amministrazione Comunale.
ART. 12 - ALTRE TIPOLOGIE DI SERVIZI AGGIUNTIVI - MIGLIORATIVI NELLA FACOLTA’ DEL CONCESSIONARIO
E’ facoltà del concessionario e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie d’offerta di servizi socio educativi per la prima infanzia nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa regionale.
I servizi aggiuntivi potranno essere previsti e attuati, previa comunicazione e nulla osta dell’Amministrazione Comunale, nei tempi di sospensione dell’attività regolare prevista per il servizio di asilo nido; in particolare, per l’organizzazione di servizi per i quali serva la collaborazione del Comune ed il reperimento di locali strutture idonee, sarà necessario avanzare la richiesta con largo anticipo. La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi, a totale carico dell’utenza, verrà direttamente riscossa dal concessionario. Le iscrizioni agli eventuali servizi aggiuntivi, saranno
raccolte direttamente dal concessionario. Il concessionario comunicherà all’Amministrazione Comunale il numero e gli elenchi degli iscritti agli eventuali servizi aggiuntivi organizzati. Per lo svolgimento delle attività, il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute, sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato per quanto concerne il servizio di asilo nido comunale.
Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale, necessari per la corretta erogazione degli eventuali servizi aggiuntivi, saranno a carico del concessionario. Il concessionario sarà tenuto a presentare al Comune di Montepulciano il programma dettagliato delle diverse tipologie d’offerta di servizio, delle modalità organizzative adottate e una relazione conclusiva a documentazione dell’attività svolta.
ART. 13– SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
In caso di eventi, compresi eventuali scioperi del personale del Concessionario, che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, l’Amministrazione Comunale dovrà essere avvisata con anticipo di almeno tre giorni lavorativi.
Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al Concessionario, il Comune si riserva la facoltà di addebitare alla stessa i danni conseguenti
ART. 14 - OBBLIGHI DELLE PARTI
Oneri a carico dell’Amministrazione comunale concedente:
1. la messa a disposizione dei locali, idonei ed arredati, come si trovano allo
stato di fatto che risulterà nell’elenco da redigere in contraddittorio tra le parti, al momento della consegna dei locali stessi;
2. le coperture assicurative dell’immobile da incendio;
3. la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi;
4. la predisposizione del Piano di emergenza;
5. la predisposizione del Piano per la sicurezza - D.U.V.R.I.- per i dipendenti comunali, in assegnazione temporanea presso il servizio asilo nido in concessione.
Oneri a carico del Concessionario:
Il Concessionario si impegna a svolgere l’attività oggetto con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire :
1. la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati;
2. l’efficacia e l’efficienza nella gestione;
3. ogni spesa inerente il personale, coordinamento gestionale e pedagogico, educatori, ausiliari – cuochi -addetti ai servizi. Si intende a carico del concessionario anche la spesa derivante dal servizio mensa per tutto il personale;
4. la cura e l’igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura del concessionario;
5. la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi, dell’arredamento e del materiale, siano essi in disponibilità o di proprietà del concessionario, attenendosi alle procedure di Autocontrollo e
HACCP previsti dalla vigente normativa, con prodotti e attrezzatura da fornirsi a carico del concessionario;
6. il servizio di lavanderia;
7. la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale degli immobili, segnalando tempestivamente all’Amministrazione Comunale gli interventi straordinari necessari;
8. la custodia ed il mantenimento degli immobili in stato di decoro;
9. il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente, che si valutasse obsoleto alla data di avvio del servizio, ovvero che si rendesse inservibile durante la concessione;
10. la fornitura, la sostituzione e integrazione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico necessario per l’effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, giochi, ecc…);
11. la produzione dei pasti, della piccola colazione mattutina e della merenda, sulla base dei menu, approvati dal competente Servizio dell’U.S.L. , per il Servizio Nido , sia per caratteristiche merceologiche degli alimenti, che per le modalità di preparazione;
12. La produzione dei pasti comprende le spese per acquisto di generi alimentari e materie prime anche per eventuali diete speciali o etico- religiose, nonché la fornitura, la sostituzione e integrazione periodica di stoviglie, casalinghi, attrezzature e biancheria.
13. La preparazione e la somministrazione dei pasti e di tutte le attività legate a tale compito (sanificazione locali, riordino ecc.), attenendosi alle procedure di Autocontrollo e HACCP previsti dalla vigente normativa e alle
normative previste dal “Pacchetto igiene” (Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04). I campioni dei pasti cucinati e somministrati devono essere conservati per 48 ore; il concessionario dovrà rispettare le tabelle dietetiche fornite dall’Asl; dovrà essere assicurato l’impiego di prodotti di 1^ qualità.
14. L’HACCP dell’intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del concessionario.
15. Le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale del Concessionario e dei bambini iscritti ai servizi.
16. Voltura e gestione con oneri a proprio carico di tutte le UTENZE : acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas metano e ogni altra utenza necessaria all’efficiente ed
efficace funzionamento del servizio. La tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti. Il concessionario dovrà dotarsi di una utenza telefonica al fine di consentire il
contatto delle famiglie con il nido, con relative spese a proprio carico.
17. La manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi ai locali occupati e all’area verde (in via esemplificativa e non esaustiva interventi di tinteggiatura delle pareti, che dovranno avere una periodicità almeno biennale, e comunque ogni qualvolta si rendesse necessario, manutenzione serramenti ed infissi, sostituzione vetri, serrature, maniglie, rubinetterie, lampade, tende per esterni, ecc…);
18. le attività integrative relative alla gestione del servizio, quali: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed
aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l’amministrazione comunale ed i servizi sociali ed educativi del territorio;
19. la fornitura, la manutenzione ordinaria e l’eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari nel periodo della presente concessione, compresi quelli già forniti dal Comune di Montepulciano; è da intendersi a carico del concessionario anche l’installazione di eventuali macchinari e nuove attrezzature con la conseguente responsabilità di tale installazione. Xxxxxxxxxx, attrezzature e arredi acquistati dal concessionario resteranno di proprietà dello stesso, che provvederà alla loro rimozione a fine concessione. Per gli arredi, i macchinari le attrezzature di proprietà comunale, che dovessero essere dismessi nel periodo della concessione, è necessario un apposito verbale di riconsegna all’Amministrazione Comunale;
20. la fornitura di eventuale ulteriore arredamento, attrezzature e articoli per il gioco da installare presso il giardino del nido. è da intendersi a carico del concessionario anche l’installazione ovvero il montaggio con la conseguente responsabilità di tale installazione;
21. la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l’assenza degli utenti, inviandone mensilmente copia agli uffici comunali;
22. la gestione e introito delle rette mensili, dei solleciti e dei recuperi credito;
23. un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario e servizi comunali;
24. la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
25. l’osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lvo 81/2008 e s.m.i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
26. l’efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
27. ottenere l’autorizzazione di funzionamento e di accreditamento delle strutture;
28. Rimane a carico del Concessionario ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal capitolato.
Il coordinamento pedagogico del servizio deve essere affidato a personale dipendente del concessionario ovvero tramite incarico professionale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia. Il coordinatore ha il ruolo di responsabile del funzionamento del servizio nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Al coordinatore sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio di promozione e valutazione della qualità del servizio.
Oltre al coordinamento pedagogico, il concessionario deve individuare un incaricato responsabile per l’aspetto gestionale - amministrativo del servizio. Il coordinatore gestionale tiene rapporti con l’Amministrazione Comunale e relaziona sull’andamento del servizio e trasmette le presenze dei degli utenti e degli operatori comunali.
ART. 15 – PERSONALE
Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l’attuazione del progetto educativo.
Gli educatori sono responsabili della cura e dell’educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell’arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna. Il coordinatore gestionale deve essere reperibile per qualsiasi evenienza o chiarimento, il nominativo ed i recapiti devono essere comunicati anche all’Amministrazione Comunale. Il concessionario si obbliga ad impiegare nel servizio personale educativo e non, in possesso dei necessari titoli di studio e dell’esperienza professionale documentata in servizi educativi, così come prescritto dalla vigente normativa regionale di riferimento. Il concessionario si impegna a nominare un coordinatore pedagogico, con i titoli ed i requisiti previsti dal Regolamento Regionale di riferimento, anche con incarico professionale, che consenta di ottemperare a quanto previsto agli articoli 6 e 7 del regolamento citato.
Il concessionario ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del personale, soprattutto educativo, in
maniera continua. La formazione difatti deve assumere valore strategico, coinvolgere tutta l’organizzazione dei servizi, diventare uno strumento di promozione della qualità. A tal fine il Concessionario dovrà permettere al personale la partecipazione alle programmazioni formative specifiche del Coordinamento zonale ovvero, in assenza, dovrà organizzare a suo carico la frequenza a corsi annuali, tenuti da formatori qualificati, specifici per il servizio concesso, comunicando al Comune in sede preventiva la data, il luogo, e l’argomento del corso, il curriculum del formatore e in sede consuntiva una relazione sugli esiti del corso.
Il Concessionario si impegna altresì, salvo casi non imputabili alla volontà del medesimo, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell’assistenza ai bambini.
Il concessionario può inserire nell’ambito dell’organizzazione del servizio concesso persone in servizio civile volontario, persone in inserimento lavorativo, tirocinanti, stagisti volontari etc. Le attività delle predette persone devono comunque figurare aggiuntive rispetto a quelle svolte dagli operatori in servizio, sulla base del piano educativo e delle attività programmate.
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Il concessionario si obbliga, per gli operatori impiegati nel servizio in concessione, a rispettare le normative di legge e dei CCNL applicabili al proprio settore, ad osservare le norme in materia previdenziale e contributiva.
Il concessionario si obbliga, per gli operatori comunali in assegnazione temporanea presso il servizio in concessione a rispettare le normative di
legge e del CCNL degli Enti Locali con particolare riferimento, per quanto riguarda il personale educativo, a quanto indicato all’art. 31.
Il concessionario si obbliga a rispettare le norme di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il concessionario presenta all’Amministrazione Comunale il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA e dovrà curare i percorsi periodici di formazione e aggiornamento degli operatori.
Ai sensi del DECRETO Ministero dell’Interno 16 Luglio 2014, TUTTO il personale che opera nelle strutture dovrà essere formato con il programma relativo alle attività di rischio medio, ed un’aliquota corrispondente a 4 operatori presenti / 50 bambini, dovrà avere acquisito anche il relativo attestato di idoneità tecnica (art. 3 Legge n. 609/1996). Qualora il concessionario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione Comunale. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali dell’Impresa.
Il concessionario è direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per lo svolgimento del servizio.
La normativa sopra citata si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo infatti il concessionario è tenuto ad osservare tutta la normativa vigente,
relativa al personale, nonché quella che dovesse essere emanata nel periodo della durata della concessione.
ART. 17 – RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE
Il concessionario è tenuto all’osservanza delle normative in materia di SICUREZZA con particolare riferimento:
- al DECRETO Ministero dell’Interno 16 luglio 2014 riportante la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido;
- al DECRETO Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 riportante criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;
- al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – Attuazione dell’Art. 1 della legge 3
agosto 2007
n° 123 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per le particolarità previste dalla presente concessione:
- il PIANO DI EMERGENZA viene predisposto a cura dell’Amministrazione Comunale;
- il PIANO PER LA SICUREZZA - D.U.V.R.I.- per i
dipendenti comunali ( in assegnazione temporanea presso il servizio asilo nido in concessione) viene predisposto a cura dell’Amministrazione Comunale ( e a questo scopo l’aggiudicatario compilerà apposita scheda – fac simile allegato al presente
capitolato );
- il PIANO DELLA SICUREZZA – D.U.V.R.I. – per i propri
dipendenti dovrà essere predisposto a cura del concessionario e dovrà essere presentato al momento della sottoscrizione del contratto congiuntamente al nominativo del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.
- Nel caso di utilizzo di attrezzature o macchinari di proprietà del Comune, l’Amministrazione Comunale riconosce al concessionario il possesso temporaneo degli stessi. Tale possesso decade automaticamente con il decadere del contratto.
- E’ in ogni caso vietato che le cose, le attrezzature, i macchinari di proprietà del Comune vengano asportati, trafugati, portati fuori dalle strutture o dalle aree di proprietà del Comune stesso, o vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali siano stati acquistati o destinati.
- Al fine di poter svolgere gli adempimenti di cui sopra, il concessionario ha l’obbligo di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro preventivamente all’inizio dei servizi di cui alla presente concessione.
ART. 18 – CONSEGNA, UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI E CANONE
L’Amministrazione mette a disposizione del Concessionario per tutta la durata della concessione, le due strutture adibite a nido d’infanzia, come da planimetrie agli atti d’ufficio, site in:
- Montepulciano località Bersaglio ( ricettività 20 posti)
- Montepulciano Xxxxxxxx - xxx Xxxxx, x. 0 – Montepulciano Stazione (ricettività 39 posti),
entrambe dotate di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, nello stato in cui si trovano.
Il Concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione Comunale un canone per l’utilizzo dei locali, determinato come segue:
- Euro 43.120,00 (quarantremilacentoventi/00);
- Euro 3.593,333 canone concessorio mensile;
- Euro 118,137 canone concessorio giornaliero.
Il suddetto canone sarà soggetto a rivalutazione annuale sulla base dell’indice Istat.
All’avvio del servizio verrà redatto in contraddittorio tra le parti un verbale di consegna degli immobili e dei beni mobili ivi contenuti, di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati, alla scadenza del contratto, nelle medesime condizioni, salvo il deterioramento prodotto dal normale uso.
Gli immobili, i beni mobili e quanto contenuto nelle due strutture ed annessi rimane di esclusiva proprietà dell’Amministrazione; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.
Il Concessionario avrà l’obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell’immobile messo a disposizione, degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà dell’Amministrazione, senza alcun onere ulteriore a carico del concedente e dovrà garantire l’efficienza ed il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.
Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare gli immobili, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal
normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.
La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell’effettivo riscontro con l’inventario dei beni allegato al contratto stipulato con il concessionario.
Sarà a carico del concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.
E’obbligatorio esperire sopralluogo per la presa visione dello stato dei locali.
ART. 19 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE
La manutenzione ordinaria delle strutture adibite ad Asilo Nido è a carico del Concessionario. Tali manutenzioni dovranno essere concordate con l’A.C. per una valutazione dell’intervento. In occasione dei lavori di manutenzione dell’immobile, il Concessionario dovrà consentire libero accesso al personale comunale o di altre imprese autorizzate, regolamentandone l’accesso per non intralciare lo svolgimento del servizio. L’Amministrazione Comunale non si assumerà alcuna responsabilità circa gli ammanchi o danni che si dovessero verificare in occasione della presenza del personale di cui sopra. Nei locali del nido non è consentito l’accesso al personale estraneo non autorizzato.
ART. 20 - MANUTENZIONE ORDINARIA : SPECIFICHE TECNICHE
Il Concessionario dovrà eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria con tempestività. Al verificarsi del guasto di qualsiasi natura esso sia, il Concessionario sarà tenuto a chiamare immediatamente un proprio tecnico di fiducia che dovrà eseguire le riparazioni. Per gli interventi di
manutenzione ordinaria eseguiti dal Concessionario dovrà pervenire copia della bolla della Ditta intervenuta, riportante i dati relativi all’intervento stesso.
Si considerano interventi di manutenzione ordinaria quelli necessari al mantenimento dell’efficienza funzionale della struttura del nido.
Particolare attenzione dovrà essere riposta nell’esecuzione degli interventi che possono determinare, se non eseguiti tempestivamente, il decadimento - anche temporaneo - della qualità di efficienza delle attrezzature, relativamente alla sicurezza in senso lato.
L’indice di convenienza delle riparazioni per manutenzione ordinaria è fissato nel 50% del valore di costo delle macchine nuove.
Per tutte le macchine ed apparecchiature in dotazione al servizio il Concessionario dovrà redigere un apposito registro delle manutenzioni su cui siano riportati i seguenti elementi:
1. Dati identificativi dell’attrezzatura/macchinario ecc…, oggetto della manutenzione;
2. Sommaria descrizione di ogni intervento manutentivo ordinario;
3. Data di ogni intervento;
4. Firma ed estremi di identificazione della persona e/o ditta esecutrice dell’intervento. Saranno allegati al registro di manutenzione: il certificato di conformità alla direttiva macchine, il libretto d’uso comprensivo di norme di sicurezza e istruzione di manutenzione. La manutenzione sarà eseguita secondo le indicazioni del costruttore, con la frequenza indicata e utilizzando solo i ricambi originali e prodotti conformi alle specifiche del costruttore.
E’ fatto divieto, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza e protezione, di modificare, anche temporaneamente, macchine e impianti. Le modifiche a macchine ed impianti sono ammesse solo in caso di comprovata necessità (es. mancanza di pezzi di ricambio, irreperibilità del costruttore originario, necessità di adeguamento a nuove esigenze, ecc.), in questo caso dovrà essere emessa nuova certificazione di idoneità e/o di rispondenza alle normative in vigore.
Nel caso in cui fossero introdotte nuove macchine o fossero apportate motivate modifiche il Concessionario è obbligato ad aggiornare la documentazione tecnica e a provvedere all’aggiornamento delle procedure e della formazione degli addetti.
Per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza di strutture, impianti tecnologici, macchine ed apparecchiature valgono le indicazioni espresse in precedenza.
Per quanto riguarda le nuove attrezzature, nuovi impianti, richieste per sopravvenute normative, la Concessionaria sarà tenuta a farsene carico totalmente.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale:
- vigilare sulla gestione del servizio e compiere tutti gli accertamenti ritenuti necessari sullo stato di manutenzione;
- intimare l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari per il buon funzionamento e la manutenzione del servizio;
-eseguire direttamente i lavori necessari, addebitando le spese alla ditta aggiudicataria, in caso di inottemperanza alle intimazioni di cui sopra;
- imporre la destinazione degli eventuali indennizzi assicurativi
riscossi dalla ditta aggiudicataria per danni subiti o per incendi o per altre eventualità assicurative, alle riparazioni e ricostruzioni necessarie.
ART. 21– DEPOSITO CAUZIONALE
Il Concessionario, a garanzia del corretto adempimento degli impegni da assumere con il presente atto e degli altri cui per legge è tenuto, ha costituito, in conformità a quanto previsto dall’art. 22 del Capitolato una cauzione di Euro 41.316,79 a mezzo di polizza assicurativa n. 383°2470 rilasciata dalla Zurich Assicurazioni spa. Detta cauzione sarà svincolata ai sensi di Legge.
Art. 22 – NORME SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-Legge 12/11/2010, n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010, n.217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.
Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
La Ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto a cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere
trasmessa alla Stazione appaltante.
A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:
- Xxxxxxxxx XXXXXXX (codice fiscaleCRLVNT63C62I726G),
- Xxxxxxxx XXXXXXX (codice fiscale XXXXXX00X00X000X),
- Xxxxxxxx XXXXX (codice fiscale XXXXXX00X00X000X).
Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche di seguito indicate:
- Banca Monte dei Paschi di Siena – codice IBAN : IT83X0103014200000011816060.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità, o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal Cottimista alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
Il codice CIG rilasciato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici è 6370054EFD7.
ART. 22 – GARANZIA ASSICURATIVA
Il Concessionario, in conformità a quanto prescritto dall’art. 23 del Capitolato, ha trasmesso la polizza assicurativa n. 3834A159 rilasciata dalla Zurich Assicurazioni.
ART. 23 - VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza
che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
Eventuali osservazioni verranno contestate per iscritto al Concessionario, che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni o, qualora l'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio le ritenesse insufficienti, l'osservanza verrà notificata al Concessionario quale motivo sufficiente per la risoluzione del contratto.
Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
Sarà cura del concessionario, inoltre:
- tenere aggiornata l’Amministrazione sul flusso degli utenti;
- presentare all’inizio dell’anno il calendario delle attività;
- relazionare ogni due mesi sull’andamento del servizio, con descrizione dell’attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.
La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull’organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete all’assessorato istruzione e/o ad altro personale da esso delegato.
Il Concessionario si impegna a fornire all’Amministrazione Comunale
ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali.
L’Amministrazione Comunale, tramite personale incaricato ai controlli, ha accesso agli Asili Nido in ogni momento e, pur rispettando l’attività educativa, tale possibilità di accesso è intesa anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.
ART. 24 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ vietato il subappalto delle prestazioni relative al capitolato, con esclusione degli interventi di manutenzione.
2. E’ vietata la cessione, anche parziale del contratto.
3. L’accertata violazione della presente disposizione comporterà l’immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità, dell’Amministrazione Comunale, che provvederà ad incamerare la cauzione di cui all’art. 22 del presente atto, riservandosi di avviare azioni di risarcimento, nonché azioni per la tutela dell’interesse pubblico.
4. La cessione si configura anche nel caso in cui il concessionario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui il concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
ART. 25 – PENALITA’
Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dal successivo art. 29, l’Amministrazione avrà la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 per ogni violazione.
Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell’inadempimento. L’importo delle penali potrà essere trattenuto dal contributo a carico del comune, dovuto al concessionario o sull’importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata.
Per l’applicazione delle penali l’Amministrazione adotterà il seguente procedimento:
- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l’imposizione di un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario.
- la decisione definitiva verrà assunta dalla Giunta Comunale.
ART. 26 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione comunale, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno del concessionario oltre all’applicazione della clausola penale di cui al precedente articolo e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il concessionario:
- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti/atti deliberativi del comune;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di subconcessione.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale.
Oltre alla dichiarazione di decadenza della concessione, l’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di ordinare l’immediata sospensione del servizio nel caso si verifichino violazioni che, ove protratte, possano arrecare pregiudizio agli utenti.
Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del concessionario, quest’ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata
A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, l’Amministrazione comunale procede ad incamerare per intero l’importo della cauzione definitiva.
ART. 27 – SEGRETO PROFESSIONALE D’UFFICIO - TUTELA DELLA
PRIVACY
Ai sensi del D.lgs. 193/93 il concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie. Il personale impiegato dall’aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d’ufficio, nonché la tutela della privacy in osservanza al Decreto Legislativo sopra citato e della deontologia professionale, il concessionario si impegna a non utilizzare in nessun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata. Il concessionario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dall’Amministrazione in materia.
ART. 28 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di quietanza, di copia e di scrittura. Si richiede la registrazione a tassa fissa come da D.P.R. 131 del 26.04.1986, in quanto soggetto ad I.V.A..
ART. 29 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alla normativa di riferimento comunale, regionale, nazionale, europea emanata, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
ART. 30 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate
riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall’Amministrazione comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della gara.
In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l’Amministrazione comunale e la concessionaria, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Tribunale che ha giurisdizione sul Comune.
Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi.
E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Comunale, con l’ausilio di persona di mia fiducia, mediante l’utilizzo ed il controllo, tramite personale informatico di mia fiducia, degli strumenti informatici su numero 44 facciate per intero più 05 righi della n. 45 facciata a video, con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, c. 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007, dandone lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza, previa accertamento delle identità personali, con firma digitale, ai sensi dell’art. 24, del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 del Codice di Amministrazione Digitale (CAD), di seguito verificata ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.
IL COMUNE DI MONTEPULCIANO (X.xx: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx in modalità elettronica)
LA DITTA (X.xx: Xxxxxxxxx Xxxxxxx in modalità elettronica)
IL SEGRETARIO GENERALE (X.xx: Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx in modalità elettronica)