Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.9.2007
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.9.2007
Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio X.xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx X.xx Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE
ART. 1 - Oggetto e finalità
Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo in concessione d’uso delle palestre scolastiche site nel territorio del Comune di Canosa di Puglia:
- Palestra annessa alla Scuola Media Statale “X. Xxxxx”, Xxx X. Xxxxx x. 00;
- Palestra annessa alla Scuola Media Statale “X. Xxxxxxx – Marconi”, Via X. Xxxxxxxxxxx;
- Palestre annesse alla Scuola Elementare Statale “De Muro Xxxxxxx”, Via Santa Lucia n. 36 ed alla sezione distaccata di Viale 1° Maggio;
- Palestra annessa alla Scuola Elementare Statale “X. Xxxxxxx”, Xxx Xxxxx Xxx Xxxxxxxx x.0;
al fine di garantire l’interesse pubblico dell’intera cittadinanza alla fruizione degli impianti e alla pratica delle discipline sportive nonché la massima funzionalità e manutenzione.
ART. 2 - Concessione d’uso
Le palestre scolastiche possono essere utilizzate, fuori dall’orario del servizio scolastico, per attività sportive, culturali, ricreative e sociali.
Il Comune ha facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso del Consiglio di Circolo o di Istituto.
E’ consentito l’accesso agli impianti a tutte quelle associazioni sportive, culturali, ricreative e sociali, che promuovono attività di formazione fisico- sportiva, promozionale, amatoriale ed agonistica senza fini di lucro che partecipano ai campionati federali. Nell' uso di detti impianti saranno tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell’ambito comunale.
A tal fine, i Consigli di Circolo e i Consigli di Istituto interessati, all’inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 30 settembre, valutano le esigenze della scuola in ordine all’uso scolastico degli impianti di cui all’articolo 1, anche con riferimento ad orari eccedenti il normale svolgimento
delle lezioni, e comunicano al Dirigente responsabile dell’Ufficio Sport, gli spazi e le ore disponibili per il periodo 1° ottobre – 30 settembre dell’anno successivo senza arrecare alcun pregiudizio all’attività scolastica.
Scaduto il predetto termine del 30 settembre, in mancanza della citata comunicazione del Consiglio di Circolo e del Consiglio di Istituto, l’assenso per l’uso degli impianti sportivi scolastici si intenderà tacitamente concesso per tutti i giorni e le ore in cui non vi sia attività didattica.
Le palestre vengono concesse solo a chi ne abbia fatta debita richiesta scritta all’Assessorato allo Sport del Comune di Canosa di Puglia, abbia ottenuto l’autorizzazione all’uso da parte del Dirigente responsabile dell’Ufficio Sport ed abbia sottoscritto apposita convenzione disciplinante l’uso con il Dirigente Scolastico competente e presentato idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi a persone o cose che possano derivare dall’attività svolta per un massimale che sarà indicato dal Dirigente responsabile dell’Ufficio Sport.
Nella domanda devono essere indicati il giorno e l’ora richiesti, nonché il nome e il recapito dei responsabili delle varie Società.
La richiesta deve pervenire, entro e non oltre venti giorni dalla data della pubblicazione dell’avviso da parte del Dirigente responsabile dell’Ufficio Sport .
La suddivisione degli spazi orari di utilizzo viene effettuata dal Comune garantendone la fruizione da parte della generalità dei cittadini richiedenti, singoli o associati.
La concessione può essere temporaneamente sospesa con preavviso, quando ne esistono le necessità da parte dell’Amministrazione Comunale su segnalazione della Direzione Scolastica competente o della Direzione Scolastica.
L’utilizzo delle palestre è consentito esclusivamente mediante sottoscrizione di apposita convenzione disciplinante l’uso con il Dirigente Scolastico competente.
Il Comune, in sede di formazione del calendario delle assegnazioni, in presenza di più domande di concessione per un medesimo impianto nello stesso periodo, determina la priorità di scelta in base ai seguenti criteri, dettati dalla legge regionale n. 33 del 4 dicembre 2006 – Norme per lo sviluppo dello sport per tutti - :
a) Rispondenza dell’attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili;
b) Qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
c) Livello di attività svolta;
d) Attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
e) Anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e discipline associate per lo svolgimento dell’attività oggetto della concessione;
f) Numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto.
E’ data facoltà al Dirigente dell’Ufficio Sport o suo delegato di convocare le associazioni interessate in una conferenza di servizio per comporre al meglio l’orario. In ogni caso compete al Dirigente dell’Ufficio Sport del Comune definire il quadro completo dell’orario.
ART 3 - Convenzione
L’utilizzo delle palestre da parte di società ed associazioni sportive avviene solo a seguito della sottoscrizione da parte del concessionario con il Dirigente Scolastico competente di apposita convenzione disciplinante l’uso, redatta secondo lo schema allegato al presente Regolamento di cui è parte integrante.
ART 4 - Verbale di consegna
All’atto della concessione in uso verrà redatto da Dirigente Scolastico competente con il concessionario un verbale di consegna degli impianti e delle attrezzature date in uso nello stato in cui si trovano.
Il concessionario rimane responsabile di tutte le attrezzature descritte, mobili ed immobili o suppellettili, sino a quando non sarà restituita al Dirigente Scolastico competente la disponibilità del tutto, da accertarsi a mezzo verifica, in contraddittorio, risultante da apposito verbale. E’ consentito il deterioramento imputabile al normale e corretto uso delle attrezzature. Sono vietate modifiche di qualsiasi natura ai beni e agli impianti dati in concessione che non vengano autorizzate dai competenti organi tecnici e didattici.
ART 5 - Responsabilità per danni verso il Comune e verso terzi
Ciascun soggetto utilizzatore è personalmente responsabile verso il Comune e la Direzione scolastica di ogni danno cagionato agli impianti e relative attrezzature con qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa.
I concessionari sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto da terzi, avendo i concessionari l’obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose ai sensi e per gli effetti dell’art. 1768 C.C.
Il Comune e la scuola non rispondono di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere delle palestre. Nella domanda diretta al Comune finalizzata ad ottenere l’autorizzazione all’uso dell’impianto, dovrà essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione di assumere qualsiasi
responsabilità civile anche con riferimento alla conservazione degli impianti e delle attrezzature, impegnandosi a consegnare copia di idonea polizza assicurativa a copertura dei danni a persone o cose che possano derivare dall’utilizzo delle palestre e delle attrezzature sportive con beneficiari il Comune di Canosa di Puglia e la Direzione scolastica per un massimale che sarà indicato dal Dirigente responsabile dell’Ufficio Sport.
ART. 6 Modalità di utilizzo da parte dei concessionari
I Dirigenti delle Società convenzionate sono i responsabili della custodia dei locali durante le ore di utilizzo da parte delle loro società.
L’entrata nella palestra deve avvenire al massimo 15 minuti prima dell’inizio dell’allenamento senza peraltro soffermarsi, trattenersi o sostare se non negli spogliatoi designati.
Deve essere scrupolosamente osservato l’orario assegnato, con particolare riguardo a quello del termine dell’allenamento.
Mentre nel campo di gioco della palestra si svolge un allenamento, gli atleti della successiva Società o altro soggetto fruitore, in attesa dell’orario di inizio del proprio turno di allenamento, non devono assolutamente entrare nel recinto del campo sino all’inizio del loro turno.
Sui campi di gioco delle palestre sono ammessi solo gli atleti che calzano scarpe da ginnastica.
E’ obbligo che un Dirigente o responsabile della Società rimanga all’interno dell’impianto fino a quando non sia uscito l’ultimo degli atleti.
Particolare attenzione dovrà essere usata da coloro che usufruiscono dell’ultimo turno serale.
Nella palestra possono entrare esclusivamente gli atleti tesserati o tesserandi appartenenti alla Società sportiva che deve svolgere, secondo l’orario assegnatole, il proprio allenamento e comunque tutti devono essere in regola con le forme assicurative previste dalle varie federazioni sportive affiliate al CONI, UISP, CSI, ecc. e dalla normativa vigente.
Non è consentito l’ingresso in campo di estranei o di altri atleti, a meno che non siano stati invitati dalla Società sportiva a cui è stato concesso il permesso di allenamento della propria squadra.
In questo caso la Società risponderà anche del comportamento dei non- atleti presenti nella palestra in quanto obbligato alla custodia dei locali a norma degli art 1768 e seguenti del c.c..
E’ vietato fumare all’interno dei locali della palestra o consumare pasti o bevande.
Le Società sportive convenzionate sono tenute a fornire al Comune, qualora richiesto, gli elenchi dei propri iscritti, nonché a differenziare le richieste di utilizzo del complesso sportivo a seconda delle fasce dei propri aderenti.
ART. 7 - Pulizia dei locali dati in concessione
Il concessionario assume l’obbligo di garantire a proprie spese e per ogni giorno di utilizzo la corretta pulizia delle strutture ed in particolare degli spogliatoi, servizi igienici, corridoi e dei campi da gioco. Qualora non sia possibile - per l’uso continuativo dell’ impianto - la pulizia al termine dell’utilizzo di ogni turno, tutti i concessionari provvederanno di comune accordo ad effettuare le operazioni di pulizia al termine dell’uso giornaliero delle strutture, suddividendone la spesa pro quota, in modo tale da consentire l’utilizzo delle stesse in tempo utile per il giorno successivo o comunque per l’uso scolastico.
ART. 8 - Disciplina generale delle tariffe d’uso
L’utilizzo delle palestre da parte di società ed associazioni sportive aventi sede in Canosa di Puglia, affiliate a Federazioni Nazionali riconosciute dal CONI e partecipanti a campionati federali, è gratuito sia per gli allenamenti che per le gare ufficiali.
La tariffa per l’utilizzo delle palestre da parte di qualsiasi altra società o associazione aventi scopo di lucro è di € 30,00 per ciascuna ora o frazione d’ora, da versarsi presso l’Ufficio Economato del Comune di Canosa di Puglia. Detta tariffa potrà essere modificata con deliberazione della Giunta Comunale.
L’uso delle palestre e degli spogliatoi è concesso gratuitamente e con priorità alle scuole del Comune che ne sono prive e che ne facciano richiesta.
La Giunta comunale, nel rispetto della ripartizione delle competenze previste nel TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce annualmente le tariffe per l’uso delle palestre da parte dei soggetti richiedenti, nel rispetto della disciplina generale stabilita dal Consiglio e, qualora richiesto dal concessionario, potrà autorizzare la sostituzione del pagamento delle tariffe con l’acquisto di attrezzature sportive necessarie alla palestra, di importo almeno pari a quello derivante dall’utilizzo annuo secondo gli orari assegnati nella convenzione di cui all’art 3 del presente Regolamento.
ART. 9 - Autotutela del Comune - Decadenza e Revoca della concessione
In caso di inosservanza degli obblighi a carico del concessionario, oppure per motivi di preminente interesse pubblico, l’Amministrazione comunale potrà adottare provvedimenti di autotutela, previa comunicazione di avvio del procedimento ex legge 241/1990 al Responsabile di cui all’art. 1, consistenti nella decadenza o nella revoca dell’autorizzazione.
La decadenza o la revoca dell’autorizzazione hanno effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Responsabile dell’Associazione Sportiva.
La decadenza o la revoca dell’autorizzazione comportano di diritto lo scioglimento della convenzione sottoscritta con il Dirigente Scolastico competente. La decadenza può essere disposta anche per violazione della destinazione d’uso, sia nell’ipotesi di mancato uso sia nell’ipotesi di utilizzo diverso da quello oggetto della concessione.
ART. 10 – Entrata in Vigore
Il presente regolamento abroga e sostituisce i precedenti ed entrerà in vigore a decorrere dal
Allegato al Regolamento Comunale per la concessione in uso delle palestra sportive.
Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio X.xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx X.xx Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx
Comune di Canosa di Puglia
PROVINCIA DI BARI
CONVENZIONE PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE SITE NEL TERRITORIO DEL COMUNE
VISTO l'art. 12, comma 2° della L. 517/77
VISTI i criteri generali stabiliti in ordine all'utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico dal Consiglio Scolastico Provinciale
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto o del Consiglio di Circolo del
VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione in uso delle palestre e l’allegato schema di convenzione conforme al presente atto.
VISTA l’autorizzazione all’uso rilasciata dal Dirigente responsabile dell’Ufficio Sport in data in riferimento alla richiesta di utilizzo della palestra annessa al plesso scolastico___________________________
con accesso da via
FRA
Il Dirigente Scolastico in qualità di rappresentane legale della Scuola
E
il Sig. che agisce in nome e per conto della Società Sportiva con sede in in via
in qualità di rappresentante legale e presidente pro-tempore si stipula la seguente convenzione disciplinante l’uso della palestra annessa al plesso scolastico e si conviene quanto segue:
1. All’Associazione sportiva
che verrà di seguito, per brevità, denominata concessionario, viene data in uso la palestra con annesse attrezzature , spogliatoi e servizi igienici, siti nel plesso dell’edificio scolastico:
NEI GIORNI DI DALLE ORE ALLE ORE
2. La concessione ha decorrenza dal al ;
3. Le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento delle attività sportive o ludiche vengono direttamente assunte dal concessionario. La presenza del Sig. _________________________________ è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso;
4. IL CONCESSIONARIO SI IMPEGNA:
a) a rispettare tutte le norme previste nel vigente Regolamento comunale per la concessione in uso che si allega alla presente;
b) ad evitare che nella palestra oggetto della presente convenzione si svolgano attività e manifestazioni non sportive o comunque diverse dall’uso previsto nella concessione;
c) a non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico se non negli impianti deliberatamente collaudati e omologati secondo le prescrizioni di legge;
d) a non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi e, in ogni caso, a rimettere nel primitivo stato quanto danneggiato con assoluta urgenza ed eventualmente a provvedere alla sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione;
e) eseguire, all'interno dell'impianto, soltanto quelle discipline compatibili con le caratteristiche tecniche dell'impianto stesso; le discipline praticate con riferimento alla presente convenzione sono le seguenti:
f) ad accettare ogni modifica degli orari di concessione della palestra in relazione alle eventuali esigenze dell'attività sportiva scolastica o del Comune;
g) a far calzare ai frequentatori calzature con suola in gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
h) a non consentire assolutamente di fumare o consumare alimenti o bevande all'interno dei locali;
i) alla custodia dei locali durante il periodo di concessione;
j) a non chiedere un supplemento di riscaldamento rispetto a quelle che sono le erogazioni connesse con l'attività vera e propria della scuola ed il funzionamento dei suoi organi collegiali;
k) a non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto della convenzione, a chiunque ed a qualsiasi titolo;
l) assicurare la massima disciplina all'entrata e all'uscita dell'impianto, riservandosi soltanto l'uso della palestra, degli spogliatoi e delle docce, con esclusione di ogni altro locale della scuola;
5. Il concessionario ritiene esente da qualsiasi responsabilità sia il Comune di Canosa di Puglia che il Dirigente Scolastico per danni a persone o cose, cagionati da soci e da terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo suddetto stipulando idonea polizza assicurativa secondo quanto stabilito nel regolamento. E’ comunque fatto obbligo al concessionario di consentire l’accesso agli impianti solo agli atleti tesserati in regola con le forme assicurative previste dalle varie federazioni sportive affiliate al CONI, UISP, CSI, ecc. e dalla normativa vigente;
6. Il Comune di Canosa di Puglia e la Direzione scolastica, attraverso propri funzionari, si riservano la facoltà di verificare il rispetto delle norme di cui alla presente convenzione, da inviarsi in copia al Dirigente responsabile dell’Ufficio Sport, nelle ore di concessione e pertanto, la persona preposta a tale verifica avrà libero accesso alle palestre in ogni orario.
7. Il Concessionario si impegna a individuare il personale professionale o volontario idoneo a farsi carico della pulizia degli impianti e dei servizi annessi, i relativi nominativi dovranno essere comunicati al Dirigente Scolastico;
8. Il Concessionario è tenuto al versamento delle tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale se dovute;
9. La presente convenzione ha validità per il periodo dal al e scadrà automaticamente al termine della durata.
10. La presente concessione può essere dichiarata decaduta in caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi posti a suo carico dalla presente convenzione e dal Regolamento Comunale oppure revocata per motivi di preminente interesse pubblico. La decadenza e la revoca hanno effetto dalla data di ricevimento della comunicazione al concessionario.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Canosa di Puglia, lì
IL CONCESSIONARIO IL DIRIGENTE SCOLASTICO