UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA
CONVENZIONE INTERNAZIONALE TRA LE UNIVERSITA’ DI CATANIA E DI AIX –MARSEILLE PER LA
GESTIONE DEL DOTTORATO FRANCO-ITALIANO IN POLITICHE PENALI EUROPEE
- Viste le leggi 476/84 e 398/89;
- Vista le L. 210/99;
- Visto il D.M. 30/4/99;
- Visto il D.M. 21/6/1999;
- Vista la legge n° 84 – 52 del 26 Gennaio 1984, ed in particolare l’articolo 8 (riga 2) e il decreto n° 85
– 1124 del 21 Ottobre 1985 relativi alla cooperazione internazionale tra Istituzioni Pubbliche di Insegnamento Superiore di competenza del Ministero dell’Educazione Nazionale della Ricerca e Tecnologia;
- Visto l’accordo interuniversitario del 27 novembre 1998 tra l’Université de Droit, d’Economie et des Sciences d’Aix – Marseille (France) e l’Università di Catania;
TRA
L’Università degli Studi di Catania, rappresentata dal Rettore pro-tempore Xxxx. Xxxxxxxxxx XXXXXXX a ciò autorizzato dal Consiglio d’Amministrazione nell’adunanza del 24/11/2000
E
L’Università di Aix – Marseille rappresentata dal Rettore pro-tempore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Capo I
(oggetto, ambito di applicazione e finalità)
Art. 1
1. La presente convenzione disciplina, in applicazione delle fonti normative in epigrafe, le modalità di accesso, di conseguimento e di conferimento del titolo congiunto, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, gli obblighi e i diritti dei dottorandi ammessi a frequentare il corso di Dottorato di Ricerca Internazionale franco-italiano in Politiche Penali Europee.
Art. 2
Il Corso di Dottorato di Ricerca Internazionale franco-italiano in Politiche Penali Europee è finalizzato all’acquisizione e all’approfondimento delle metodologie per la ricerca scientifica attraverso lo svolgimento di attività di ricerca – articolate in periodi di soggiorno di studio all’estero, seminari specialistici e stages presso enti pubblici e privati – tali da fornire ai dottorandi le competenze necessarie per svolgere presso Università, enti pubblici o soggetti privati, compiti di alta qualificazione.
Capo II
(istituzione del corso di dottorato di ricerca)
Art. 3
1. Il corso di dottorato di ricerca internazionale è istituito dall’Università di Catania consociata con l’Università di Aix-Marseille mediante la stipula della presente convenzione.
2. Il corso di dottorato è di durata triennale.
Art. 4
1. Il corso di dottorato di ricerca internazionale è istituito con decreto del Rettore dell’Università di Catania, sulla base della proposta del Consiglio del Dipartimento – Seminario Giuridico, previa delibera degli organi statutariamente competenti per la didattica e il governo dell’Ateneo.
2. Il nucleo di valutazione interna verifica con cadenza annuale la rispondenza del corso agli obiettivi formativi, anche in relazione ai possibili sbocchi professionali dei dottorandi.
Art. 5
1. Il Senato Accademico trasferisce al Dipartimento - Seminario Giuridico le risorse finanziarie erogate dal MURST e quelle proprie destinate all’istituzione del corso di Dottorato di ricerca Internazionale franco- italiano in Politiche Penali Europee.
2. Il Dipartimento – Seminario Giuridico e la Faculté de Droit et de Science Politique dispongono di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture scientifiche e operative da utilizzare per lo svolgimento del corso e per l’attività di studio e di ricerca dei dottorandi.
Art. 6
1. Responsabile della pianificazione e dello svolgimento del programma del corso è il Collegio dei docenti, composto da docenti e ricercatori (in numero non inferiore a sette) che abbiano una specifica esperienza nell’area scientifico disciplinare di riferimento del dottorato desumibile anche dall’attività scientifica dell’ultimo quinquennio e che siano afferenti al Dipartimento Seminario Giuridico dell’Università degli Studi di Catania e alla Faculté di Aix- Marseille.
2. Il Collegio dei docenti definisce le linee scientifiche del corso, organizza nel dettaglio l’attività didattica – in relazione alla programmazione delle Facoltà per il conseguimento del dottorato di ricerca, fissandone le modalità di svolgimento e tenendo conto delle disponibilità didattiche delle strutture interessate, ivi comprese quelle della sede consociata, dei servizi esistenti per gli iscritti e per i docenti e delle esigenze degli allievi.
Il Collegio dei docenti ha inoltre i seguenti compiti specifici:
→ decide in merito alle iniziative utili alla migliore attuazione del programma didattico e di ricerca;
→ affida gli insegnamenti, le attività seminariali e le ulteriori attività didattiche ai vari docenti o “esperti”, anche esterni al dottorato, avendone accertato i requisiti e la disponibilità;
→ approva i progetti di ricerca ed i piani di studio presentati dai singoli iscritti al corso;
→ assegna a ciascun iscritto un tutor con funzione di supervisore e dell’attività di studio e di ricerca;
→ autorizza gli iscritti a svolgere il periodo di studio presso la sede estera consociata per un arco di tempo non inferiore a un anno accademico;
→ esamina la relazione di fine anno prodotta da ciascun dottorando ed esprime – sulla base della relazione, della frequenza all’attività didattica, del giudizio dei tutors – una valutazione sull’assiduità e sull’operosità dei singoli allievi deliberandone l’ammissione all’anno di corso successivo (o all’esame finale al termine del corso) ovvero proponendo al Rettore l’esclusione dal proseguimento del corso di quegli iscritti che non abbiano conseguito un giudizio favorevole.
3. Il Coordinatore del dottorato, scelto in seno al Collegio dei docenti tra i professori e i ricercatori a tempo pieno, non impegnati in altro corso di dottorato, convoca e presiede le riunioni del Collegio, fissa l’ordine del giorno ed ha il compito di organizzare l’attività didattica ai fini dell’addestramento alla ricerca scientifica degli iscritti, secondo le linee generali e le indicazioni specifiche definite dal Collegio medesimo. Per lo svolgimento dei propri compiti può avvalersi della collaborazione di un coadiutore. In caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni, il Collegio nomina tra i propri membri un sostituto con pari requisiti. Il Coordinatore autorizza le richieste dei dottorandi a svolgere il periodo di studio presso la sede estera consociata, per periodi non inferiori a sei mesi per ciascun anno accademico.
4. Il corso di dottorato di ricerca internazionale potrà avvalersi di “esperti” qualificati nei settori scientifico-disciplinari del corso medesimo, anche esterni o appartenenti ad Università diverse da quelle consociate, per lo svolgimento di attività didattica e seminari.
Gli “esperti” possono partecipare, se invitati, alle riunioni del Collegio dei docenti, ma senza diritto di voto.
Art. 7
1. Il numero massimo di dottorandi che il corso può formare non può essere superiore a sei (tre italiani e tre francesi).
Art. 8
1. L’istituzione del corso verrà comunicata dall’Ateneo al MURST che ne curerà la diffusione.
2. Il Rettore invierà al MURST, per la trasmissione all’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del nucleo di valutazione interna sui risultati dell’attività di valutazione del corso di dottorato, accompagnata dalle osservazione del Senato Accademico alla relazione stessa.
Capo III
(Articolazione del corso)
Art. 9
1. La struttura del programma del corso di dottorato di ricerca internazionale è quella proposta ed approvata al MURST di cui si allega alla presente, copia conforme.
3. Il corso di dottorato di ricerca Franco-Italiano in Politiche Penali Europee prevede i seguenti curricula: 1) Il sistema di giustizia penale minorile; 2) la cooperazione in materia penale e spazio giuridico europeo; 3) la criminalità organizzata.
Sarà di durata triennale, articolato come di seguito:
→ I anno: è fatto obbligo agli studenti italiani di frequentare il primo anno di un corso di troisième cycle presso l’Università francese consociata (DEA – Diplome d’études approfondies – o DESS –Diplome d’études supérieures spécialisées) alle stesse condizioni richieste agli studenti del Paese ospitante. Allo stesso modo gli studenti francesi sono obbligati a trascorrere un periodo di studio non inferiore a un anno accademico presso l’Università di Catania.
→ II anno: agli studenti di entrambe le università consociate è fatto obbligo, in aggiunta alla partecipazione all’attività didattica e seminariale in programma, di effettuare periodi di stages presso enti, istituzioni o organismi con i quali sono stati stipulati appositi accordi.
→ III anno: ogni dottorando sarà impegnato nella stesura di una tesi finale alla quale deve essere allegato un abstract/resumé nella lingua diversa da quella di origine.
Metodologicamente, l’attività didattica di tipo tradizionale (lezioni frontali e seminari), svolta da docenti appartenenti sia alle Università consociate sia ad altre Università, nonché dagli “esperti” di cui all’art. 6 comma 4, sarà integrata da didattica attiva, analisi di case studies ed esercitazioni pratiche, nonché ricerca guidata presso le istituzioni operanti nei settori afferenti le specifiche aree tematiche di interesse.
Art. 10
1. Il sistema di crediti utilizzato prevede, per ciascun anno di corso, l’assegnazione di 60 crediti.
2. Le modalità di assegnazione e ripartizione dei crediti, come indicate nella proposta istitutiva del corso approvata dal MURST, sono ripartite nel seguente modo:
I anno
- Partecipazione workshops e seminari 10 crediti
- Scelte autonome 5 crediti
- Relazione annuale sullo stato di avanzamento della ricerca 10 crediti
- Lezioni frontali 20 crediti
- Stages 5 crediti
- Lingua straniera 10 crediti
TOTALE 60 crediti
II anno
- Partecipazione workshops e seminari 10 crediti
- Scelte autonome 10 crediti
- Relazione annuale sullo stato di avanzamento della ricerca 10 crediti
- Lezioni frontali 20 crediti
- Stages 5 crediti
- Lingua straniera 5 crediti
TOTALE 60 crediti
III anno
- Partecipazione workshops e seminari 5 crediti
- Scelte autonome 10 crediti
- Elaborazione tesi 10 crediti
- Lezioni frontali 25 crediti
- Stages 5 crediti
- Informatica giuridica 10 crediti
TOTALE 60 crediti
Capo IV
(partecipazione e ammissione)
Art. 11
1. Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca, senza limitazione d’età e cittadinanza, coloro che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente (Art. 5 c. 1°, D.M.) ovvero di analogo titolo conseguito presso l’Università straniera. In tal caso, coloro che siano in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia stato già dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno fare espressa richiesta di equipollenza – unicamente ai fini dell’ammissione al dottorato – al collegio dei docenti secondo le modalità fissate dal bando di concorso.
Art. 12
1. Il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato è emanato dal Rettore che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la comunicazione al MURST per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici.
2. Il bando di concorso dovrà indicare:
a) il numero complessivo di candidati che possono essere ammessi al corso di dottorato;
b) il numero e l’ammontare delle borse di studio;
c) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri di cui all’art. 7 del Reg. Min.;
d) le modalità di svolgimento della procedura di selezione.
Art. 13
1. La procedura di selezione consiste nella valutazione dei curricula e dei titoli, e in un colloquio intesi ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla Ricerca scientifica nei settori attinenti ai curricula del corso. E’ compresa nel colloquio la verifica della conoscenza della lingua straniera dell’Università consociata.
2. In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuisce a ogni candidato fino a un massimo di 10 punti per i curricula, fino ad un massimo di 10 punti per gli eventuali titoli presentati, fino ad un massimo di 40 punti per il colloquio.
3. La selezione si intende superata solo se il Candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60. Lo svolgimento del colloquio è pubblico.
4. Al termine della procedura di selezione la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai Candidati, procedendo, eventualmente ad una valutazione comparativa.
5. I Candidati sono ammessi al corso secondo l’ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
6. In caso di rinunce degli aventi diritto prima dell’inizio del corso, subentra altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 14
1. La Commissione per la procedura di selezione, costituita ai sensi dell’art. 15 della presente convenzione, opera assicurando una idonea valutazione comparativa dei candidati, avviando i propri lavori nei 30 giorni successivi alla data della lettera di trasmissione del Decreto Rettorale di nomina e concludendoli nei 50 giorni successivi.
2. I verbali relativi al bando di concorso, sottoscritti da tutti i Commissari, devono essere depositati presso il competente Ufficio dell’amministrazione entro il termine sopra indicato.
3. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni contenute nel bando di concorso.
4. Ai sensi della legge n. 241 90 e del vigente Regolamento d’Ateno viene assicurato l’accesso agli atti del Concorso.
Art. 15
1. La commissione per la procedura di selezione al corso di dottorato di ricerca internazionale con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Catania è nominata con decreto rettorale a seguito della procedura indicata dai commi successivi.
2. La commissione per la procedura di selezione di cui al punto precedente è composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo di entrambe le università consociate, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali si riferisce il corso di dottorato e o a settori affini, designati mediante sorteggio di cui al comma 5, cui possono
essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 4 del Regolamento Ministeriale. Nel caso di membri stranieri, occorre che lo stesso Collegio dei docenti ne accerti l’affinità ai settori scientifico-disciplinari del corso di dottorato.
3. Il Rettore attiva le procedure per la nomina della commissione dopo la scadenza dei termini di cui al bando di concorso, invitando il Coordinatore del corso di dottorato, su delibera del Collegio dei Docenti, alla designazione dei nominativi sorteggiabili, fermo restando che il sorteggio sarà effettuato dopo la scadenza dei termini di cui sopra.
4. Le designazioni dovranno essere effettuate entro la scadenza fissata dal Rettore. Nel caso in cui il Collegio dei Docenti, regolarmente convocato non dovesse provvedere nei termini prescritti, l’eventuale designazione sarà effettuata dal Rettore su proposta del Coordinatore del dottorato.
5. Il sorteggio dovrà avvenire su due distinte rose di nominativi appartenenti ai settori scientifico-disciplinari del corso di dottorato e/o a settori scientifico – disciplinari affini, indicati dal Collegio dei Docenti: la prima ("interni") costituita da sei elementi scelti tra i Professori di I o II fascia e Ricercatori dell'Università sede amministrativa e della sede consociata; la seconda ("esterni") costituita da tre elementi di ruolo scelti tra i Professori di I e II fascia e Ricercatori, esterni all'Università sede amministrativa e all'Ateneo sede consociata.
6. Nella rosa dei docenti "interni" non possono essere indicati più di tre membri appartenenti al Collegio dei docenti.
7. Oltre ai membri effettivi saranno sorteggiati con gli stessi criteri, tre membri supplenti, due due "interni" chiamati nell'ordine del sorteggio e uno "esterno".
8. La Commissione è comunque formata da due membri estratti a sorte tra la rosa dei sei (interni) e da un membro estratto a sorte tra la rosa dei tre (esterni) cui vanno aggiunti gli eventuali "esperti" di cui al comma 2 così come designati dal Collegio dei docenti nel numero massimo di due.
9. In caso di dimissioni motivate il membro effettivo può essere sostituito da un membro supplente di pari estrazione.
10. La Presidenza della Commissione è assunta dal Professore di I fascia più anziano in ruolo: a parità dal più anziano d'età. In assenza di Professori di I fascia, la Presidenza è assunta dal Professore di II fascia più anziano in ruolo: a parità dal più anziano d'età. In assenza di Professori di I e II fascia, la Presidenza è assunta dal Ricercatore più anziano in ruolo: a parità dal più anziano d'età.
11. La data del sorteggio per la formazione della commissione per gli esami di ammissione è stabilita dal Rettore successivamente alla scadenza del bando.
12. Lo svolgimento delle operazioni di sorteggio è pubblico.
13. Alle operazioni relative provvede un'apposita commissione composta dal Responsabile
della Divisione Segreteria Studenti, dal Responsabile dell'Ufficio Dottorato di Ricerca e da un dipendente di qualifica non inferiore alla sesta, quest'ultimo con compiti di Segretario.
Dell'esito delle predette operazioni viene steso un apposito processo verbale sottoscritto dai Componenti la Commissione.
Capo V
(obblighi e diritti dei dottorandi)
Art. 16
1. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario (laurea, DU/ I, II livello, Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso di altro dottorato di ricerca).
2. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare tutte le attività previste dal corso di dottorato secondo le modalità fissate dal Collegio dei docenti, di presentare le relazioni orali o scritte e di attenersi a quant'altro legittimamente stabilite dal Collegio medesimo.
3. I dottorandi italiani hanno l'obbligo, per il primo anno di corso di frequentare il primo anno di un corso di troisième cycle presso l’Università francese consociata (DEA – Diplome d’études approfondies – o DESS –Diplome d’études supérieures spécialisées) secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della presente convenzione.
4. Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti presentano una relazione particolareggiata sull'attività e le ricerche svolte al collegio dei docenti che, previa valutazione dell'assiduità e operosità di ciascuno di essi, ne delibera l'ammissione all'anno di corso successivo ovvero ne propone al Rettore l'esclusione dal corso.
5. In caso di sospensione della frequenza per grave e documentata malattia, maternità e servizio militare per un periodo superiore a trenta giorni, non può essere erogata la borsa di studio per lo stesso periodo. Analogamente, non può essere erogata la borsa in caso di esclusione dal corso.
6. Il collegio dei docenti al termine dell'ultimo anno di corso, stabilisce se i dottorandi che abbiano sospeso il corso, secondo quanto previsto al comma precedente abbiano recuperato il periodo o di assenza o debbano differire di un anno la presentazione della tesi senza diritti di alcun genere in ordine al beneficio di borsa di studio.
7. Per gli studenti italiani la borsa di studio verrà erogata in rate bimestrali posticipate; per gli studenti francesi l'erogazione della borsa di studio è regolata secondo le modalità stabilite dagli uffici competenti dell'università di Aix-Marseille.
8. I periodi trascorsi all'estero, autorizzati dal collegio dei docenti o previsti dal piano didattico del corso, comportano, per gli studenti italiani, una maggiorazione mensile del 50% della borsa di studio di cui al successivo art.23.
Capo VI
(esame finale)
Art. 17
1. La Commissione giudicatrice per la valutazione dell'esame finale necessario per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, è nominata dal Rettore, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del citato Regolamento ministeriale, su indicazione del Collegio docenti.
Il Collegio dei docenti può anche prevedere la costituzione di CG per la valutazione di singoli dottorandi sulla base di specificità curriculari.
2. La Commissione giudicatrice, su indicazione del collegio dei docenti, è composta da cinque membri scelti tra i Professori e Ricercatori di ruolo specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso che non siano componenti del Collegio dei docenti. Delle Commissioni non possono far parte i tutors. Almeno due membri devono appartenere ad un'Università, anche straniera, non partecipante al dottorato.
3. Oltre i membri effettivi saranno designati due membri supplenti, di cui almeno uno del ruolo degli ordinari o associati, appartenenti ad Università diverse.
4. Il Collegio dei docenti può inoltre indicare fino a due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli Enti e delle Strutture pubbliche e private di ricerca, con i quali integrare la Commissione giudicatrice. Gli esperti stranieri di strutture pubbliche di formazione devono appartenere a strutture di insegnamento superiore.
5. Il Rettore attiva le procedure per la nomina della Commissione giudicatrice dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande da parte dei Candidati, invitando il Coordinatore del corso di dottorato a provvedere alla designazione dei relativi membri.
Nel caso in cui il Collegio dei docenti, regolarmente convocato, non dovesse provvedere entro i termini prescritti l'eventuale nomina sarà effettuata dal Rettore su proposta del Coordinatore.
6. La Presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore ordinario più anziano in ruolo o dal professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo, qualora presenti. Le funzioni di Segretario saranno svolte dal Ricercatore, ove presente, o dal professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo, ovverosia dal Professore di 1^ fascia con minore anzianità nel ruolo nel caso di commissione interamente formata da Professori di 1^ fascia.
Art. 18
1. La Commissione giudicatrice deve concludere le relative operazioni entro i 90 giorni successivi alla data di trasmissione della nota rettorale di nomina. Le eventuali dimissioni dei componenti della commissione, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore.
2. Decorso il termine di cui al precedente comma senza che la commissione abbia concluso i suoi lavori, essa decade ed il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
3. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui candidati.
Art. 19
1. Alla tesi di dottorato a cui è allegato un abstract/resumè nella lingua diversa da quella di origine, firmata dal tutor e dal Coordinatore, va allegato il giudizio di ammissione all'esame finale del collegio dei docenti, integrato da una relazione scientifica del tutor che illustri il contenuto della stessa.
2. La proroga per la presentazione della tesi può essere concessa solo nei casi previsti dal successivo art.20 comma 1.
3. I candidati ammessi dal Collegio di docenti all'esame finale, ultimato il corso, dovranno presentare al Rettore, pena la decadenza dalla partecipazione al medesimo:
1- formale istanza di ammissione all'esame finale e in pari data eventuale richiesta di proroga nei casi e ai sensi del successivo art. 21.
2- in triplice originale, la tesi per il conseguimento del titolo con allegato il giudizio di ammissione e la relazione scientifica del tutor.
Art. 20
1. Per gravi comprovati motivi che non consentano il completamento e quindi la presentazione della tesi nel termine previsto, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, concede una proroga, di durata non superiore a 12 mesi, per la presentazione della tesi finale.
Ad evitare disparità di trattamento, si indicano tassativamente i casi in cui si può presentare richiesta di proroga per la presentazione della tesi:
a. Malattia: occorre idonea documentazione medica;
b. Caso fortuito e forza maggiore (per esempio un lavoro scientifico che preveda la presenza in un paese colpito da grave calamità naturale o da straordinari eventi politici);
c. Maternità o gestazione: documentazione ostetricia o ginecologica;
d. Servizio militare di leva;
e. Esigenza di approfondimento della tesi di dottorato, con parere del collegio dei docenti, così come disposto con circolare XXXXX n. 1088/94;
3. I candidati interessati alla proroga dovranno inoltrare al Rettore dell'Ateneo di appartenenza entro un termine che verrà comunicato con congruo preavviso, una formale istanza corredata del parere del collegio dei docenti e della documentazione che giustifica la richiesta di xxxxxxx. In ogni caso il candidato dovrà richiedere al Collegio dei docenti, il prescritto parere.
4. L'eventuale concessione della proroga per la presentazione della tesi non può in alcun modo comportare oneri di carattere economico per l'amministrazione competente, né ulteriore titolo alla borsa di studio, che ha comunque termine con la conclusione del corso di dottorato, o altre eventuali agevolazioni previste dall'ordinamento universitario.
Art. 21
1. Nominata la commissione d'esame, ne sarà data comunicazione ai candidati perché inviino copia della tesi (con allegato giudizio di ammissione integrato dalla relazione scientifica del tutor) a ciascuno dei membri.
3. Sarà cura del Coordinatore, fissata la data dell'esame finale, darne comunicazione ai candidati almeno quindici giorni prima.
Art. 22
1. Il titolo di dottore di ricerca, valido sia in Italia che in Francia, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale e sarà conferito con un'unica pergamena a doppia firma del Rettore dell'Università degli Studi di Catania e del corrispondente rappresentante dell'Ateneo francese, o con due distinte pergamene, ciascuna a firma del competente rappresentante dell'Ateneo che conferisce il titolo, a chi, avendo superato l'esame finale, ha ottenuto risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta.
2. La seduta di valutazione è pubblica e si svolge sulla base di un colloquio con il Candidato avente per tema la sua dissertazione finale.
3. L'eventuale intervento del tutor deve essere autorizzato dal Presidente della Commissione.
4. Completata la discussione della tesi, la Commissione opera in seduta segreta, redigendo una relazione generale sulle operazioni svolte e, per ciascun candidato che ha conseguito il titolo, una relazione sui lavori originali in base ai quali è proposto il conferimento del titolo medesimo.
5. I giudizi dei Componenti della Commissione giudicatrice sono menzionati negli Allegati degli Attestati rilasciati dall'Università e riportati agli atti.
Capo VII
(borse di studio, tasse e contributi)
Art. 23
1. Per il dottorato in oggetto ognuna delle due università consociate, può attribuire fino ad un massimo di tre borse.
2. Le borse, di durata pari all'intera durata del corso, vengono assegnate ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria stessa. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica del concorrente determinata ai sensi del D.P.C.M. del 30.4.97, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 116 del 9 Giugno 1997.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 7 della presente convenzione, la borsa di studio viene corrisposta con rate bimestrali posticipate.
4. Il pagamento della 1^rata è subordinato, comunque, all'emanazione del decreto rettorale di nomina dei vincitori della borsa nonché alla comunicazione da parte del Coordinatore circa l'inizio dell'attività da parte degli stessi - per il 1° anno - o all'ammissione dei dottorandi agli anni di corso successivi al 1°, oltre che all'autocertificazione sul reddito dei borsisti. Le successive saranno corrisposte automaticamente, salvo interruzioni della frequenza di cui il Coordinatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Area Finanziaria oltre che al competente Ufficio Dottorato di Ricerca.
5. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno (o frazione di esso), non può chiedere di fruirne una seconda volta.
6. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.
7. Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della L.30.11.1998, n.389.
8. L'erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e di attività di studio di ricerca effettivamente resi.
9. La data di inizio di ciascun anno di corso di dottorato sarà successivamente definita.
Capo VIII
(norme finali
1. Con la sottoscrizione dell'atto convenzionale, le Sedi consociate dichiarano, tra l'altro, di accertare quanto disposto dal regolamento in materia di dottorati di ricerca dell'Università di Catania e dell'Università d'Aix-Marseille.
2. Per quanto non disposto specificatamente nei precedenti punti, le Università si attengono alla normativa vigente nei rispettivi paesi.