CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO ALIMENTARI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO ALIMENTARI
Per le Piccole e Medie Imprese del Settore alimentare
Triennio economico e normativo 2016 – 2019 Codice Contratto: 474
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Piccole e Medie Imprese del settore alimentare sottoscritto tra CIFA, ed il sindacato dei lavoratori CONFSAL e le rispettive federazioni Fesica-CONFSAL e Fisals-CONFSAL è valido per il triennio economico e normativo 2016-2019 e può essere applicato dalle Piccole e Medie Imprese industriali, artigiane e commerciali operanti nel settore alimentare aderenti a CIFA.
Il Contratto Collettivo Nazionale contiene misure significative in materia di occupazione, flessibilità, politiche attive, erogazioni salariali legate ad incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, adeguamento delle competenze e welfare; sono state introdotte quelle novità capaci di cogliere le nuove sfide poste dal mercato del lavoro in un settore strategico come quello delle imprese alimentari.
Retribuzione di primo ingresso e regime di reimpiego
Sono previsti due istituti volti ad incentivare e favorire l’inserimento lavorativo di soggetti privi di esperienza professionale e il reinserimento di particolari categorie di lavoratori svantaggiati quali ultracinquantenni, disoccupati di lunga durata, donne prive di impiego da almeno sei mesi e soggetti espulsi dal mercato del lavoro.
Al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze il datore di lavoro fornisce al lavoratore una specifica formazione della durata minima di 80 ore nei primi due anni dall'assunzione. In ragione di tale obbligo di formazione, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di corrispondere al lavoratore, per i primi due anni dall'assunzione, una retribuzione ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento e commisurata alle reali competenze professionali del lavoratore neoassunto.
Regime retributivo differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate
In considerazione delle forti differenziazioni produttive che caratterizzano il nostro Paese, al fine di contrastare il lavoro irregolare e sostenere i livelli occupazionale nei contesti territoriali più depressi, viene introdotto in via sperimentale un “regime retributivo differenziato” per il rilancio dell'occupazione in determinate aree territoriali. Tale regime retributivo di favore, valido per le aziende operanti nel mezzogiorno, nei comuni montani o rurali e nei territori in stato di calamità dichiarata, potrà essere applicato per un periodo di 36 mesi e senza limitazioni nelle ipotesi di crisi aziendale e occupazionale o nella fase di avvio di nuove attività.
Periodo di prova
Al fine di migliorare la fase dell'inserimento lavorativo, la durata del periodo di prova per le assunzioni a tempo indeterminato è stata aumentata in modo da rendere ponderata e consapevole l’assunzione e contemperare gli interessi del datore di lavoro e del lavoratore.
Flessibilità
Il nuovo CCNL consente una maggiore efficienza organizzativa attraverso una flessibilità dell'orario di lavoro rispondente alle necessità connesse ai cicli produttivi nel settore alimentare. Vengono previsti due diversi tipi di flessibilità, quella individuale e quella collettiva allo scopo di far fronte in modo più immediato ed efficiente alle variazioni dell'intensità lavorativa. Vengono regolamentate, inoltre, tutte quelle forme contrattuali, recentemente aggiornate dal legislatore, che consentono di rendere più flessibile il rapporto di lavoro pur senza rinunciare alle tutele del lavoratore. Allo stesso fine viene implementata la banca delle ore e vengono previste numerose deroghe alle limitazioni per la stipula e la successione di contratti a tempo determinato.
Banca delle ore
Nella banca delle ore confluiscono le ore maturate a titolo di lavoro straordinario, consentendo ai lavoratori di convertire le suddette ore in permessi compensativi.
Tutte le tipologie di lavoro straordinario possono confluire nella banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, così da integrare la conciliazione dei tempi vita-lavoro con le esigenze di flessibilità richieste mercato.
Cessione di ferie per malattia
Il nuovo Contratto integra la disciplina dei congedi con le nuove disposizioni introdotte in materia e consente al lavoratore di godere dei riposi e delle ferie cedute dai colleghi al fine di assistere i figli minori in particolari condizioni di salute, in modo da offrire uno strumento di solidarietà sociale tra personale dipendente.
Premio presenza, premi di produttività e welfare aziendale
Al fine di incentivare la produttività aziendale e premiare i lavoratori più impegnati ed assidui, viene prevista una gratifica presenze dall'importo definito in proporzione alla maggiore presenza del lavoratore in azienda.
Il premio presenza potrà essere trasformato in premio di produttività detassabile a seguito della sottoscrizione di uno specifico accordo aziendale o territoriale. E' possibile, inoltre, definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto, esenti da ogni tassazione.
Apprendistato
Per favorire un maggiore ricorso all'apprendistato il CCNL Intersettoriale regolamenta tutte le tipologie di apprendistato: l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica, ritenuto dalle parti strumento principe per la realizzazione del sistema duale di alternanza scuola-lavoro; l'apprendistato professionalizzante, reso operativo anche attraverso la regolamentazione di profili formativi specificamente individuati capaci di soddisfare le esigenze formative dell’apprendista e quelle professionali richieste dall’azienda e l'apprendistato di alta formazione e ricerca, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
Viene disciplinato, inoltre, l'apprendistato in cicli stagionali che consente alle aziende stagionali di assumere apprendisti con più contratti di lavoro a termine, di durata non inferiore ai 4 mesi e per una durata complessivamente non superiore ai quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
L'apprendista, che ha già svolto un periodo di apprendistato presso un'azienda che opera in cicli stagionali, ha diritto di precedenza, per un anno, nell'assunzione presso la stessa impresa per la stagione successiva, rispetto ad altri apprendisti.
Scatti di competenza
Gli scatti di anzianità sono stati trasformati in “scatti di competenza”. Gli aumenti periodici della retribuzione vengono legati ad effettivi incrementi di professionalità e competenza del lavoratore, e non più semplicemente all'anzianità di servizio, favorendo così la cultura dell’aggiornamento professionale continuo. Tali scatti. Infatti, matureranno in conseguenza della partecipazione del lavoratore ad attività e percorsi formativi inerenti alla propria qualifica professionale. E' prevista anche la possibilità, da definire a livello aziendale, di sostituzione e/o integrazione dello scatto di competenza con un premio di produttività stabilito a livello aziendale o territoriale.
Malattia
Per quanto riguarda il trattamento della malattia, al fine di incentivare la produttività, la carenza malattia è retribuita al 60% nel limite massimo di sei eventi morbosi nell’anno.
Bilateralità e welfare
L’ente bilaterale di riferimento è l'EBINASPRI al quale sono demandate dalle Parti firmatarie compiti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione professionale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e welfare.
La tutela ed il benessere dei lavoratori sono garantiti dall'istituzione di due nuovi fondi, Sanarcom e Welfarcom, che forniscono prestazioni sanitarie integrative e di welfare aziendale al fine di sostenere la funzione sociale ed economica dell'impresa.
TABELLE RETRIBUTIVE REGIME ORDINARIO (ESCLUSA PANIFICAZIONE INDUSTRIALE)
Retribuzioni base e aumenti retributivi | ||||
Livello | ||||
Paga Base e Contingenza | ||||
01/12/2016 | 01/11/2017 | 01/11/2018 | 01/11/2019 | |
Quadri | 2835 | 2860 | 2895 | 2940 |
Primo livello | 2735 | 2760 | 2793 | 2835 |
Secondo livello | 2440 | 2463 | 2492 | 2530 |
Terzo livello | 2100 | 2120 | 2142 | 2172 |
Quarto livello | 0000 | 0000 | 0000 | 1970 |
Quinto livello | 1760 | 1772 | 1790 | 1815 |
Sesto livello | 1660 | 1673 | 1690 | 1712 |
Settimo livello | 1562 | 1575 | 1590 | 1610 |
Ottavo livello | 1465 | 1475 | 1490 | 1510 |
TABELLE RETRIBUTIVE REGIME ORDINARIO SETTORE PANIFICAZIONE INDUSTRIALE
Retribuzioni base e aumenti retributivi | ||||
Livello | ||||
Paga Base e Contingenza | ||||
01/12/2016 | 01/11/2017 | 01/11/2018 | 01/11/2019 | |
Primo livello | 1960 | 1980 | 2000 | 2035 |
Secondo livello | 1843 | 1860 | 1885 | 1915 |
Terzo livello A | 1740 | 1753 | 1775 | 1803 |
Terzo livello B | 1652 | 1670 | 1690 | 1712 |
Quarto livello | 1470 | 1480 | 1501 | 1520 |
Quinto livello | 1360 | 1372 | 1390 | 1405 |
Sesto livello | 1225 | 1235 | 1245 | 1262 |
TABELLE RETRIBUTIVE REGIMI DIFFERENZIATI (ESCLUSA PANIFICAZIONE INDUSTRIALE)
01/12/16 | ||||
Livello | Retribuzioni regime ordinario | Retribuzioni regime di primo ingresso e di reimpiego | Retribuzioni aree svantaggiate | |
1° anno | 2° anno | |||
Quadri | 2835 | 2268 | ||
Primo livello | 2735 | 2188 | ||
Secondo livello | 2440 | 1952 | ||
Terzo livello | 2100 | 1575 | 1785 | 1680 |
Quarto livello | 1905 | 1429 | 1619 | 1524 |
Quinto livello | 1760 | 1320 | 1496 | 1408 |
Sesto livello | 1660 | 1245 | 1411 | 1328 |
Settimo livello | 1562 | 1171 | 1328 | 1250 |
Ottavo livello | 1465 | 1172 | ||
01/11/17 | ||||
Livello | Retribuzioni regime ordinario | Retribuzioni regime di primo ingresso e di reimpiego | Retribuzioni aree svantaggiate | |
1° anno | 2° anno | |||
Quadri | 2860 | 2288 | ||
Primo livello | 2760 | 2208 | ||
Secondo livello | 2463 | 1970 | ||
Terzo livello | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Quarto livello | 1920 | 1140 | 1632 | 1536 |
Quinto livello | 1772 | 1329 | 1506 | 1417 |
Sesto livello | 1673 | 1255 | 1422 | 1338 |
Settimo livello | 1575 | 1181 | 1339 | 1260 |
Ottavo livello | 1475 | 1180 | ||
01/11/18 | ||||
Livello | Retribuzioni regime ordinario | Retribuzioni regime di primo ingresso e di reimpiego | Retribuzioni aree svantaggiate | |
1° anno | 2° anno | |||
Quadri | 2895 | 2316 | ||
Primo livello | 2793 | 2234 | ||
Secondo livello | 2492 | 1994 | ||
Terzo livello | 2142 | 1606 | 1820 | 1714 |
Quarto livello | 1940 | 1455 | 1649 | 1552 |
Quinto livello | 1790 | 1342 | 1521 | 1432 |
Sesto livello | 0000 | 0000 | 0000 | 1352 |
Settimo livello | 1590 | 1192 | 1351 | 1272 |
Ottavo livello | 1490 | 1192 | ||
01/11/19 | ||||
Livello | Retribuzioni regime ordinario | Retribuzioni regime di primo ingresso e di reimpiego | Retribuzione aree svantaggiate | |
1° anno | 2° anno | |||
Quadri | 2940 | 2352 | ||
Primo livello | 2835 | 2268 | ||
Secondo livello | 2530 | 2024 | ||
Terzo livello | 2172 | 1629 | 1846 | 1737 |
Quarto livello | 1670 | 1252 | 1420 | 1336 |
Quinto livello | 1815 | 1361 | 1543 | 1452 |
Sesto livello | 1712 | 1284 | 1455 | 1370 |
Settimo livello | 1610 | 1207 | 1368 | 1288 |
Ottavo livello | 1510 | 1208 |
TABELLE RETRIBUTIVE REGIMI DIFFERENZIATI SETTORE PANIFICAZIONE INDUSTRIALE
01/12/16 | ||||
Livello | Retribuzioni regime ordinario | Retribuzioni regime di primo ingresso e di reimpiego | Retribuzioni aree svantaggiate | |
1° anno | 2° anno | |||
Primo livello | 1960 | 1568 | ||
Secondo livello | 1843 | 1474 | ||
Terzo livello A | 0000 | 0000 | 0000 | 1392 |
Terzo livello B | 1652 | 1239 | 1404 | 1321 |
Quarto livello | 0000 | 0000 | 0000 | 1176 |
Quinto livello | 1360 | 1020 | 1156 | 1088 |
Sesto livello | 1225 | 980 | ||
01/11/17 | ||||
Livello | Retribuzioni regime ordinario | Retribuzioni regime di primo ingresso e di reimpiego | Retribuzioni aree svantaggiate | |
1° anno | 2° anno | |||
Primo livello | 1980 | 1584 | ||
Secondo livello | 1860 | 1488 | ||
Terzo livello A | 0000 | 0000 | 0000 | 1402 |
Terzo livello B | 1670 | 1252 | 1419 | 1336 |
Quarto livello | 1480 | 1110 | 1258 | 1184 |
Quinto livello | 1372 | 1029 | 1166 | 1098 |
Sesto livello | 1235 | 988 | ||
01/11/18 | ||||
Livello | Retribuzioni regime ordinario | Retribuzioni regime di primo ingresso e di reimpiego | Retribuzioni aree svantaggiate | |
1° anno | 2° anno | |||
Primo livello | 2000 | 1600 | ||
Secondo livello | 1885 | 1508 | ||
Terzo livello A | 1775 | 1331 | 1509 | 1420 |
Terzo livello B | 0000 | 0000 | 0000 | 1352 |
Quarto livello | 1501 | 1126 | 1276 | 1200 |
Quinto livello | 1390 | 1042 | 1181 | 1112 |
Sesto livello | 1245 | 996 | ||
01/11/19 | ||||
Livello | Retribuzioni regime ordinario | Retribuzioni regime di primo ingresso e di reimpiego | Retribuzione aree svantaggiate | |
1° anno | 2° anno | |||
Primo livello | 2035 | 1628 | ||
Secondo livello | 1915 | 1532 | ||
Terzo livello A | 0000 | 0000 | 0000 | 1442 |
Terzo livello B | 1712 | 1284 | 1455 | 1369 |
Quarto livello | 1520 | 1140 | 1292 | 1216 |
Quinto livello | 1405 | 1054 | 1194 | 1124 |
Sesto livello | 1262 | 1010 |