Contratto collettivo
Organizzazione Cristiano-Sociale
Ticinese
di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese
Con accordo aggiuntivo AFRA Valido dal 1° ottobre 2005
Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese
Revisione 1.1.2013
La designazione al maschile vale anche per il femminile.
Indice
A. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Scopo 4
2. Campo di applicazione 4
3. Pace sul lavoro 4
4. Commissione paritetica 5
5. Finanziamento del CCL / Fondo paritetico 5
6. Commissione del personale 5
7. Regolamenti aziendali 5
8. Promozione dell’impiego 5
B. DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
B.1. Inizio e fine del contratto di lavoro 6
9. La stipulazione del contratto di lavoro (Assunzione) 6
10. Periodo di prova 6
11. Disdetta 6
B.2. Diritti e obblighi dei dipendenti 7
12. Doveri di diligenza e fedeltà 7
13. Segreto professionale 7
14. Protezione dei dati 7
15. Protezione della personalità e della salute 7
16. Formazione professionale continua 8
17. Libertà di associazione e cariche pubbliche 8
18. Pari opportunità per donne e uomini 9
B.3. Orario di lavoro e tempo libero 9
19. Durata del lavoro 9
20. Ore supplementari, lavoro notturno e domenicale 9
21. Durata delle vacanze 10
22. Giorni festivi 10
23. Congedi straordinari 11
B.4. Rimunerazione 11
24. Stipendio 11
25. Stipendi minimi 11
26. Assegni per i figli 12
27. Adeguamento salariale 12
28. Premi di fedeltà e di anzianità 12
B.5. Xxxxxxx in caso di impedimento al lavoro 12
29. Malattia 12
30. Infortuni 13
31. Gravidanza, maternità, protezione da licenziamento
e congedo di maternità 13
32. Prestazioni in caso di servizio militare e protezione civile 13
B.6. Disposizione di previdenza 14
33. Previdenza professionale 14
34. Indennità in caso di decesso 14
35. Indennità di partenza 15
C. DISPOSIZIONI FINALI 16
36. Modifiche e aggiornamenti 16
37. Soluzione di vertenze / Arbitrato 16
38. Opting in /out 16
39. Entrata in vigore e durata 17
Allegato 1 – Accordo aggiuntivo TicinoModa 18
Allegato 2 – Regolamento della commissione paritetica 21
Allegato 3 – Regolamento della commissione del personale 24
A. DISPOSIZIONI GENERALI
1. Scopo
1 Il Contratto collettivo di lavoro (CCL), secondo la comune volontà delle parti firma- tarie - Camera di Commercio Cantone Ticino (Cc-Ti), Organizzazione cristiano so- ciale ticinese (OCST) e Società degli impiegati del commercio sezione Ticino (SIC Ticino) - serve per favorire, attraverso un partenariato sociale basato sui principi del- la buona fede, lo sviluppo positivo del settore amministrativo ticinese così come gli interessi reciproci dei dipendenti e dei datori di lavoro.
2 Con queste normative s’intende promuovere in particolare:
- lo sviluppo sociale ed economico;
- una moderna organizzazione del lavoro;
- il mantenimento della concorrenzialità della piazza ticinese in un’economia so- ciale;
- soluzioni d’interesse comune fra gli addetti del settore e nei confronti delle autori- tà e dell’opinione pubblica;
- una base comune delle condizioni di lavoro su cui sviluppare i contratti individuali;
- la soluzione di divergenze attraverso una procedura regolata.
2. Campo di applicazione
1 Il presente CCL è valido in tutto il territorio del Cantone Ticino e si applica a tutti gli impiegati di commercio e agli apprendisti (in seguito definiti dipendenti), impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, delle ditte che già non sono sottoposte o firmatarie di un CCL e a condizione che la singola ditta ne faccia espressamente richiesta alla Commissione paritetica, secondo quanto disposto dall’art. 38.
2 La richiesta di adesione al CCL può essere inoltrata alla Commissione paritetica an- che da un’associazione di categoria a nome e per conto di singole ditte.
3. Pace sul lavoro
Le associazioni firmatarie, i datori di lavoro e i collaboratori che sottostanno al CCL rispettano la pace sul lavoro assoluta.
4. Commissione paritetica
1 Per favorire la collaborazione fra le associazioni firmatarie, interpretare e vegliare sul-
l'applicazione del CCL è istituita una Commissione paritetica comprendente quattro rappresentanti Cc-Ti, due rappresentanti OCST, due rappresentanti SIC Ticino e i ri- spettivi supplenti. L'attività della commissione paritetica è retta dal regolamento che è parte integrante del CCL. La commissione si auto costituisce.
2 Nell'ambito delle sue competenze la Commissione paritetica ha la facoltà di dele- gare compiti particolari, ad esempio controlli sull'applicazione delle norme da parte delle ditte soggette al contratto, a commissioni speciali formate ad hoc.
5. Finanziamento del CCL / Fondo paritetico
1 Le spese connesse al presente CCL sono coperte mediante un contributo parite- tico e di solidarietà a carico delle aziende e dei rispettivi dipendenti che sottostanno al campo d'applicazione del CCL.
2 L'incasso, l'amministrazione e l'utilizzazione dei fondi sono retti dallo speciale re- golamento che è parte integrante del presente contratto. Eccedenze di fondi posso- no venir utilizzate a favore della professione e di azioni comuni su decisione della Commissione paritetica.
6. Commissione del personale
1 Per promuovere un proficuo dialogo e una fruttuosa collaborazione interna, nelle aziende con più di 50 dipendenti viene costituita una commissione del personale. La nomina e il funzionamento della commissione sono retti da un apposito Regolamento allegato al CCL.
2 Nelle aziende che dispongono già di una commissione del personale, occorre inte- grare il personale amministrativo.
7. Regolamenti aziendali
1 Le aziende che dispongono di un Regolamento aziendale verificano che le dispo- sizioni in esso fissate siano almeno equivalenti alle norme del presente CCL.
2 Copia del regolamento aziendale e ogni successiva modifica viene trasmessa alla Commissione paritetica.
8. Promozione dell’impiego
Consapevole della responsabilità verso il territorio, l’azienda presta un’attenzione par- ticolare alla formazione e all’inserimento dei giovani al primo impiego nonché al col- locamento di persone disoccupate. Collabora pure all’offerta di posti di apprendista- to e di stage. Su richiesta della Commissione paritetica, fornisce i dati che consento- no di valutare la situazione e l’evoluzione occupazionale nel settore coperto dal CCL.
B. DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
B.1. INIZIO E FINE DEL CONTRATTO DI LAVORO
9. La stipulazione del contratto di lavoro (Assunzione)
Il rapporto di impiego è regolato da un contratto individuale di lavoro. Le disposizio- ni contrattuali del presente CCL costituiscono nel loro insieme la base minima dalla quale non è ammessa deroga a sfavore del dipendente.
10. Periodo di prova
Xxxxx avviso contrario il primo mese di lavoro è considerato come periodo di prova. Mediante accordo scritto il periodo di prova può essere prorogato sino a 3 mesi.
11. Disdetta
1 In caso di disdetta del rapporto di lavoro devono essere osservati i seguenti ter- mini:
− durante il periodo di prova: 7 giorni
− dopo il periodo di prova, per la fine del mese con un preavviso di
− durante il primo anno d'impiego: 1 mese
− dal 2° al 9° anno d'impiego: 2 mesi
− dal 10° anno d'impiego, oppure a contare dall'età di 50 anni con 3 anni di ser- vizio: 3 mesi.
2 La disdetta deve pervenire alla controparte, preferibilmente in forma scritta, al più tardi durante l'ultimo giorno lavorativo che precede l'inizio del periodo di disdetta. Fa stato la data di ricezione e non la data del timbro postale. La parte che dà la disdet- ta deve, a richiesta dell'altra, motivarla in forma scritta.
3 La protezione in materia di disdetta è regolata dagli art. 336 e ss. del CO.
B.2. DIRITTI E OBBLIGHI DEI DIPENDENTI
12. Doveri di diligenza e di fedeltà
1 I dipendenti sono tenuti a svolgere con diligenza il lavoro assegnato e a salvaguar- dare con lealtà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
2 Essi devono trattare con cura le macchine, gli utensili, le istallazioni tecniche, gli ap- parecchi, nonché gli autoveicoli e le merci. Difetti e guasti devono essere segnalati immediatamente.
3 Durante la durata del contratto i dipendenti non possono svolgere lavori remunera- ti a favore di terzi nella misura in cui tale lavoro leda i principi della fedeltà e faccia concorrenza al datore di lavoro.
13. Segreto professionale
1 Durante la durata del contratto i dipendenti non devono utilizzare o rivelare fatti de- stinati a rimanere confidenziali.
2 Anche dopo la fine del contratto di lavoro persiste l'obbligo di discrezione nella mi- sura in cui l'ex datore di lavoro vi abbia un legittimo interesse.
14. Protezione dei dati
1 I datori di lavoro si impegnano a:
a. limitare allo stretto necessario l’elaborazione dei dati che riguardano i collaboratori;
b. limitare l’accesso ai dati che riguardano i collaboratori a quegli addetti che ne de- vono poter disporre per esercitare le loro mansioni;
c. fornire a persone al di fuori dell’azienda informazioni sui collaboratori solo se questi acconsente esplicitamente o la richiesta è fatta legalmente da un ufficio pubblico;
d. concedere a ogni dipendente che ne facesse richiesta la consultazione del proprio dossier personale, inclusi i file elettronici in memoria che concernono la sua perso- na;
e. cancellare, alla cessazione del rapporto di lavoro, tutti i dati personali che non ven- gono più utilizzati, inclusi quelli memorizzati elettronicamente.
2 Si applica inoltre la Legge federale sulla protezione dei dati del 19.6.1992.
15. Protezione della personalità e della salute
1 La protezione della personalità e della salute è un compito congiunto delle aziende e dei collaboratori.
2 Il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del dipendente e ave- re il dovuto riguardo per la sua salute.
3 Egli prende le misure attive, necessarie secondo le disposizioni di legge, affinché nell'azienda regni un clima di reciproco rispetto e tolleranza, libero da discriminazio- ni, pregiudizi, molestie e danni alla salute.
4 I collaboratori sono tenuti a favorire l’attuazione delle prescrizioni in materia di pro- tezione della salute osservando spontaneamente le misure d’igiene e di tutela della salute.
16. Formazione professionale continua
1 La formazione professionale continua è un mezzo per consolidare la competitività sul mercato del lavoro nell’interesse e nella responsabilità sia dei datori di lavoro sia dei collaboratori.
2 La pianificazione della formazione d’interesse dell’azienda è di competenza della di- rezione. Essa decide e pianifica gli interventi formativi tenendo conto delle richieste del collaboratore e del responsabile di funzione.
3 Per questo motivo, i datori di lavoro incoraggiano la formazione professionale con- tinua e facilitano ai dipendenti la possibilità di frequentare seminari o corsi di interes- se per l'azienda concedendo il tempo e l'aiuto finanziario necessario.
17. Libertà di associazione e cariche pubbliche
1 La libertà di associazione dei dipendenti è garantita. Essi hanno la libertà di affiliar- si a sindacati, associazioni, partiti politici, società e organizzazioni simili. L'ap- partenenza o no ad una organizzazione svizzera di lavoratori non deve recare pre- giudizio ai dipendenti. In particolare la difesa dei diritti contrattuali non può costituire motivo di licenziamento.
2 Ad ogni dipendente è presentata all’inizio dell’attività, la possibilità di affiliarsi alle or- ganizzazioni del personale contraenti.
3 I datori di lavoro hanno un'attitudine positiva nei confronti delle associazioni dei di- pendenti. Previa comunicazione e consenso dell’azienda è accordata loro la facoltà di accedere agli spazi dove il personale trascorre le pause per i contatti e i servizi for- niti dall’associazione.
4 L'assunzione di cariche pubbliche o di cariche nelle associazioni professionali è un diritto del dipendente. L'accordo scritto del datore di lavoro è necessario unicamen- te in quanto potrebbe causare perdite di tempo di lavoro. L'autorizzazione è per prin- cipio da accordare. L'esercizio di queste cariche durante il tempo di lavoro non im- plica deduzioni salariali o dalle vacanze qualora non venissero versate indennità sufficienti oppure non si trattasse di lunghe assenze dal posto di lavoro.
18. Pari opportunità per donne e uomini
1 Le parti contraenti promuovono attivamente la realizzazione delle pari opportunità. Si tratta in particolare di:
- promuovere la parità salariale
- promuovere la conciliazione fra lavoro e famiglia sia per uomini sia per donne
- favorire il tempo parziale a seguito di maternità e paternità.
2 Le parti contraenti sostengono la realizzazione della parità di opportunità profes- sionale nella formazione, nel perfezionamento, nelle possibilità di carriera e nella pa- xxxx salariale.
B. 3. ORARIO DI LAVORO ETEMPO LIBERO
19. Durata del lavoro
1 La durata normale di lavoro per i dipendenti a tempo pieno è di al massimo 42 ore settimanali nella media semestrale. Per gli apprendisti la durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali.
2 Le associazioni firmatarie riconoscono che l'introduzione di sistemi d'orario flessi- bile può essere opportuna per motivi d'ordine economico e se numerosi dipendenti lo richiedono. I regolamenti d'azienda in questo campo saranno stabiliti con la par- tecipazione dei dipendenti o dei loro rappresentanti. Essi dovranno tenere in debito conto gli interessi delle parti.
Si raccomanda di fissare le seguenti condizioni quadro:
− il limite superiore e inferiore della durata del lavoro,
− le modalità del pagamento dello stipendio,
− la durata del periodo di compenso.
20. Ore supplementari, lavoro notturno e domenicale
1 Gli impiegati sono obbligati a prestare ore supplementari per quanto ne siano in gra- do e lo si possa pretendere da loro secondo le norme della buona fede ed entro i li- miti della legge federale sul lavoro.
2 Ore supplementari sono tutte le ore ordinate e prestate oltre la durata di lavoro set- timanale convenuta singolarmente.
3 In caso di ore supplementari non ordinate, ma prestate dall'impiegato in quanto ri- tenute assolutamente necessarie per l'andamento aziendale, queste devono essere comunicate immediatamente al datore di lavoro.
4 Salvo disposizione contraria nel contratto individuale di lavoro scritto, il datore di la- voro retribuisce le ore di lavoro supplementari, ordinate o debitamente comunicate, versando il salario normale con un supplemento del 25%. Il datore di lavoro può, d'in-
tesa con l'impiegato, compensare il salario normale così maturato con un congedo di durata equivalente.
5 Il supplemento diventa inderogabile, quando l'entità delle ore supplementari non compensate supera di 50 ore entro l'anno civile la durata massima del lavoro setti- manale stabilita dalla legge.
6 Il lavoro domenicale è ammesso unicamente su autorizzazione da parte dell'auto- xxxx.
7 Per il lavoro notturno si applica un supplemento del 25% almeno; per il lavoro fe- stivo del 50% almeno.
21. Durata delle vacanze
1 Per ogni anno civile i dipendenti hanno diritto ad almeno 4 settimane (20 giorni la- vorativi*) di vacanza pagate.
2 I dipendenti sino a 20 anni hanno diritto ad almeno 5 settimane (25 giorni lavorati- vi*) pagate. I dipendenti che hanno compiuto 50 anni di età e con almeno 3 anni di servizio nell'azienda, 5 settimane (25 giorni lavorativi*) di vacanza.
3 I giorni festivi infrasettimanali secondo la cifra 22 che cadono nel periodo delle va- canze non contano come giorni di vacanza e danno diritto alla compensazione.
4 Annualmente almeno 2 settimane di vacanza devono essere accordate consecuti- vamente (CO art. 329c cpv. 1).
22. Giorni festivi
1 Sono giorni festivi parificati alle domeniche: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua,
Ascensione, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
2 Il 1° agosto é giorno festivo federale (pagato).
3 Sono giorni festivi cantonali: San Xxxxxxxx, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, San Xxxxxx e Paolo, Immacolata.
4 Vi sono inoltre mezze giornate festive secondo l'uso locale.
5 I giorni festivi cantonali o locali possono essere compensati con lavoro quando non cadono di sabato o domenica; in ogni caso non sono possibili deduzioni dallo sti- pendio o dalle vacanze.
* = calcolati sulla settimana lavorativa di 5 giorni.
23. Congedi straordinari
I datori di lavoro concedono congedi straordinari senza deduzioni dal salario o dalle vacanze nelle seguenti circostanze:
• matrimonio proprio 3 giorni
• matrimonio in famiglia o nella stretta cerchia famigliare 1 giorno
• nascita di un figlio 3 giorno
• decesso del coniuge, convivente, genitori, figli 3 giorni
• decesso di altri famigliari 1 giorno
• decesso di conoscenti il tempo necessario
• assistenza a membri della famiglia viventi nella medesima
economia domestica o della stretta cerchia famigliare sino a 3 giorni
• reclutamento 2 giorni
• ispezione militare, proscioglimento 1 giorno
• trasloco 1 giorno
(una volta all'anno)
• esami UFFT il tempo necessario, fino a 6 giorni
• per la formazione professionale continua secondo l'art. 16 quanto convenuto
individualmente
• per l’attività secondo l’art. 17 quanto convenuto individualmente.
B.4 RIMUNERAZIONE
24. Stipendio
1 Lo stipendio è stabilito individualmente fra il datore di lavoro e il dipendente. Esso è periodicamente riesaminato secondo le circostanze.
2 Nella determinazione dello stipendio individuale si terrà innanzitutto conto delle pre- stazioni del dipendente, della sua funzione, del grado di responsabilità, delle esigen- ze richieste sul posto di lavoro e della formazione e del perfezionamento professio- nali. Può inoltre essere considerata la durata del rapporto di lavoro. Fa stato il calcolatore degli stipendi dell’Ufficio federale di statistica (www.salarium- xxxxxxxx.xxx.xxxxx.xx).
3 In linea di massima lo stipendio annuale dev'essere versato in 13 rate (13 mensili- tà).
25. Stipendi minimi
1 Per stipendio minimo s’intende lo stipendio d’ingresso al mercato del lavoro per i giovani che hanno terminato una formazione di base.
2 Per ogni impiego a tempo pieno fa stato la seguente retribuzione minima annua: impiegato di commercio con formazione di base AFC: CHF 41’340.-*) (CHF 3'180.- mensili).
3 Gli stipendi dei dipendenti non diplomati possono essere inferiori ai minimi sopra in- dicati di al massimo il 10% durante il primo anno d’attività nella professione.
4 Gli apprendisti hanno diritto alle indennità mensili seguenti, corrisposte in 13 men- silità:
- 1° anno CHF 620.-
- 2° anno CHF 815.-
- 3° anno CHF 1'080.-
5 Lo stipendio minimo per gli stage professionali (maturità professionale e consegui- mento dell’AFC) è equiparato a quello dell’apprendista al terzo anno di formazione.
26. Assegni per i figli
Secondo il diritto cantonale in materia.
27. Adeguamento salariale
1 Gli stipendi minimi di cui all'articolo 25 saranno rivisti annualmente dalla Commis- sione paritetica.
2 Gli stipendi effettivi saranno adeguati annualmente tenendo conto dell'andamento aziendale, della prestazione individuale e dell'evoluzione degli stipendi minimi.
28. Premi di fedeltà e di anzianità
La fedeltà aziendale dimostrata dal dipendente sarà ricompensata da prestazioni speciali, di regola a partire dal 10° anno di servizio.
B.5. SALARIO IN CASO DI IMPEDIMENTOAL LAVORO
29. Malattia
1 I datori di lavoro assicurano il dipendente dal momento dell'assunzione mediante un'assicurazione collettiva di perdita di guadagno in caso di malattia che garantisca almeno l'80 % del salario AVS durante 720 giorni entro un periodo di 900 giorni non consecutivi e secondo le regole della LAMAL.
*) Stipendio minimo aggiornato all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 2012, pari a 99.1 punti.
2 I premi relativi sono assunti dalle parti in modo paritetico.
3 In caso di impedimento parziale il diritto alle prestazioni sarà esteso proporzional- mente.
30. Infortuni
1 I dipendenti sono assicurati dall'impresa contro le conseguenze di infortuni profes- sionali.
2 I dipendenti a tempo pieno sono pure assicurati contro gli infortuni non professio- nali.
3 I dipendenti a tempo parziale sono assicurati contro gli infortuni non professionali nel caso in cui sono occupati durante almeno 8 ore settimanali.
4 I premi dell'assicurazione infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro; per contro i premi dell'assicurazione infortuni non professionali sono assunti dai di- pendenti. I datori di lavoro possono assumersi in parte o totalmente i premi relativi al- l'assicurazione infortuni non professionali.
5 I datori di lavoro assumono integralmente i premi per l'assicurazione infortuni non professionali degli apprendisti.
31. Gravidanza, maternità, protezione da licenziamento e congedo di maternità
1 Le assenze dal lavoro per gravidanza sono trattate allo stesso modo della malattia.
2 Le madri beneficiano di un congedo di maternità pagato, regolato dalla Legge sul- l’indennità di perdita di guadagno, che dura fino 98 giorni dopo la nascita.
3 Decorso il periodo di prova, le dipendenti non possono essere licenziate durante tutto il periodo di gravidanza sino a 16 settimane dopo il parto. La rinuncia a diritti ga- rantiti dal presente CCL non è giuridicamente valida.
4 Dopo il parto le dipendenti non possono essere impiegate in nessun caso per un periodo di 8 settimane.
32. Prestazioni in caso di servizio militare e protezione civile
1 In caso di impedimento al lavoro dovuto al servizio militare nell'esercito, nel SCF, nel servizio civile o nella protezione civile, il datore di lavoro deve completare fino alla con- correnza del pieno stipendio di un mese (stipendio base più indennità fisse) le pre- stazioni dell'indennità di perdita di guadagno, per la durata di almeno 4 settimane.
a) Servizio militare o protezione civile
Durante la scuola reclute deve essere versato:
• il 50% dello stipendio ai celibi senza obblighi di sostegno,
• l'80% dello stipendio ai coniugati o celibi con obblighi di sostegno, in seguito:
• durante servizi annuali di 4 settimane: 100% dello stipendio
• per i periodi superiori a 4 settimane
− il 65% dello stipendio ai celibi e ai coniugati senza figli a carico
− l'80% dello stipendio ai coniugati con figli a carico.
b) Servizio civile
Durante i primi 103 giorni di una prestazione di servizio civile
• il 50% dello stipendio, ai celibi e ai coniugati senza figli a carico
• l'80% dello stipendio ai coniugati con figli a carico, in seguito
• durante servizi annuali di 4 settimane: 100% dello stipendio
• per i periodi superiori a 4 settimane
− il 65% dello stipendio ai celibi e ai coniugati senza figli a carico
− l'80% dello stipendio ai coniugati con figli a carico.
2 Le indennità versate dalla cassa di compensazione sono acquisite dal datore di la- voro. Se l'indennità per perdita di guadagno è superiore rispetto alla quota dello sti- pendio, al dipendente sarà corrisposta l'indennità.
B.6. DISPOSIZIONI DI PREVIDENZA
33. Previdenza professionale
Il datore di lavoro assicura i dipendenti contro le conseguenze economiche della vec- chiaia, dell'invalidità e del decesso presso un istituto di previdenza iscritto nel regi- stro della previdenza professionale.
34. Indennità in caso di decesso
Il datore di lavoro deve versare lo stipendio per un altro mese a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per altri due mesi sempreché il dipendente lasci il coniuge o figli minorenni o, in mancanza di questi ere- di, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza. Questa pre- stazione non viene a cadere nel caso di prestazioni della previdenza professionale o di versamento d'indennità di partenza.
35. Indennità di partenza
1 L'indennità di partenza in ragione di un lungo rapporto di lavoro é stabilita come segue:
punti indennità di partenza
1000-1199 2 mesi di stipendio
1200-1399 3 mesi di stipendio
1400-1599 4 mesi di stipendio
1600-1799 5 mesi di stipendio
1800-1999 6 mesi di stipendio
2000-2199 7 mesi di stipendio
2200 e più 8 mesi di stipendio
Il calcolo dei punti lo si ottiene moltiplicando l'età per gli anni di servizio.
2 Se il dipendente riceve delle prestazioni di un'istituzione di previdenza queste pos- sono essere dedotte dall'indennità di partenza se sono finanziate dal datore di lavo- ro o, per mezzo delle sue elargizioni, dall'istituzione medesima.
3 L'indennità può essere ridotta o soppressa nel caso in cui il dipendente ha inter- rotto il rapporto di lavoro senza causa grave o se viene sciolto senza preavviso dal datore di lavoro per causa grave o se il pagamento dell'indennità esporrebbe il da- tore di lavoro a una situazione di bisogno.
C. DISPOSIZIONI FINALI
36. Modifiche e aggiornamenti
Su richiesta di una delle parti contraenti, le parti si riuniscono entro tre mesi per sta- bilire di comune accordo eventuali modifiche al presente CCL.
37. Soluzione di vertenze / Arbitrato
1 Vertenze fra le parti contrattuali sull'interpretazione di norme del presente contrat- to saranno risolte in prima istanza, nel limite del possibile, nell'ambito della Commissione paritetica. In caso di mancato consenso è possibile il ricorso ad un tri- bunale arbitrale presieduto da un giudice esterno nominato di comune accordo e da un rappresentante per ogni parte. Vale inoltre il concordato sull'arbitrato.
2 Su istanza di una delle parti contraenti la Commissione paritetica si occuperà an- che di vertenze derivanti da contratto individuale di lavoro esprimendo un parere. Resta comunque sempre riservato il ricorso al giudice competente.
38. Opting in/out
1 L’adesione alla comunità contrattuale da parte di aziende affiliate alla Cc-Ti è pos- sibile in ogni momento, restando salvaguardati i diritti acquisiti dei dipendenti. Le ri- chieste di adesione alla comunità contrattuale del presente CCL vanno inoltrate alla Commissione paritetica.
2 La disdetta dalla comunità contrattuale potrà essere dichiarata in forma scritta per la fine di un anno civile con un termine di preavviso di sei mesi.
39. Entrata in vigore e durata
1 Il presente CCL entra in vigore il 1. gennaio 2001.
2 Esso è concluso per una durata indeterminata e può essere disdetto da una delle parti contraenti per la fine di un anno civile tenuto conto di un termine di disdetta di sei mesi.
Xxxxxx / Xxxxx, 0 ottobre 2000
CAMERA DI COMMERCIO CANTONE TICINO
Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore
ORGANIZZAZIONE CRISTIANO SOCIALE TICINESE
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, segretario cantonale
SOCIETÀ DEGLI IMPIEGATI DEL COMMERCIO SEZIONE TICINO
Xxxxx Xxxxx, Presidente
Xxxxxxx Xxxxxxxx, segretario cantonale
(con aggiornamenti del 1.2.2002, 1.1.2008 e 1.1.2013)
Allegato 1
ACCORDO AGGIUNTIVO
fra l’Associazione TicinoModa
e
l’Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (in seguito OCST)
la Società degli impiegati del commercio sezione Ticino (in seguito SIC Ticino)
relativo alle modalità d'adesione da parte di TicinoModa al “Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio nell'economia ticinese (CCL)”, versione 1.01.2013, stipulato fra la Camera di Commercio Cantone Ticino con OCST e SIC Ticino.
Premesse:
Da tempo un rappresentante di TicinoModa collabora in seno alla Commissione pa- ritetica. Sulla base di questa esperienza, TicinoModa decide l'estensione alle ditte ad essa associate dell'applicazione del Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio nell'economia ticinese (CCL). Per tutto quanto non precisato in questo accordo valgono le disposizioni del CCL. OCST e SIC Ticino, da parte loro, ricono- scono TicinoModa come l'associazione dei fabbricanti del ramo abbigliamento e partner contrattuale del CCL.
Valgono inoltre le seguenti disposizioni particolari:
1. Il campo d'applicazione (articolo 2 CCL) si estende anche al personale tecnico- commerciale e tecnico-amministrativo. Condizioni di lavoro diverse possono es- sere definite dalle singole aziende e segnatamente per impiegati di più elevato li- vello, cioè per quelli che ricoprono incarichi con responsabilità direttive o dirigenziali.
2. Il contributo di solidarietà degli impiegati (articolo 5 CCL) è sostituito da un ana- logo contributo versato dall'azienda. Per l'incasso, l'amministrazione e la desti- nazione del contributo valgono le decisioni della Commissione paritetica del CCL.
3. Ai contratti di lavoro a tempo indeterminato si applicano i termini di disdetta del- l'articolo 11 del CCL. Termini di disdetta più lunghi o contratti di durata fissa pos- sono essere convenuti mediante pattuizione individuale.
4. Vista l'importanza della formazione aziendale, a complemento dell'articolo 16 CCL, si statuisce che l'impiegato partecipa con la massima diligenza alle attività formative necessarie organizzate dall'azienda.
5. Nell'ambito del presente accordo, l'articolo 17 CCL viene interpretato nel senso che, in linea di principio, le assenze dovute a impegni per funzioni pubbliche non sono retribuite, salvo diversamente previsto da norma di legge o accordo indivi- duale.
6. 1 La durata normale del lavoro per dipendenti a tempo pieno (articolo 19 CCL) è di 42 ore settimanali, al massimo, nella media annuale. Le ore di lavoro devono essere svolte nel rispetto delle norme della legislazione federale sul lavoro (CO, LL, LPart., ecc.).
2 Le ore eccedenti la durata normale del lavoro possono essere retribuite come da contratto oppure compensate con periodi di riposo di uguale durata con mo- dalità definite da ciascuna azienda nel proprio regolamento interno.
7. Articolo 25 CCL (Stipendi minimi)
1 Per ogni impiego a tempo pieno fanno stato le seguenti retribuzioni minime an- nue:
• Impiegata/o della produzione CHF 36’400.-
(CHF 2‘800.- mensili) *)
• Impiegata/o con formazione di base AFC CHF 41’340.-
(CHF 3'180.- mensili) *)
*) Stato: indice nazionale dei prezzi al consumo 11.2012
Per stipendio minimo s’intende lo stipendio d’ingresso al mercato del lavoro per i giovani che hanno terminato una formazione di base.
Per gli apprendisti vale quanto convenuto con il Dipartimento.
8. Per quanto riguarda le prestazioni in caso di servizio militare, protezione civile e servizio civile (articolo 32 CCL), dal 1.07.2005 sono garantite le prestazioni se- condo la LIPG.
9. Articolo 38 (Opting in/out). Questo articolo non ha validità per le singole aziende.
10. Diritti acquisiti
Condizioni lavorative e salariali individuali che risultano più favorevoli non posso- no essere ridotte o tolte a dipendenza dell'entrata in vigore del presente accor- do e del CCL.
11. Entrata in vigore e durata dell'accordo.
Il presente accordo entra in vigore il 1° ottobre 2005 e ha durata indeterminata. Senza disdetta da parte di una delle parti contraenti, con un preavviso di sei me- si per la fine di un anno civile, l'accordo si rinnova tacitamente di anno in anno.
Lugano, 1° giugno 2005
TICINOMODA
Xxxxxx Xxxxxxxx, Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxx, segretario
ORGANIZZAZIONE CRISTIANO SOCIALE TICINESE
Xxxxxxxx Xxxxxxxx, segretario cantonale
SOCIETÀ DEGLI IMPIEGATI DEL COMMERCIO SEZIONE TICINO
Xxxxx Xxxxx, Presidente
Xxxxxxx Xxxxxxxx, segretario cantonale
Allegato 2
COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE NEL RAMO DEGLI IMPIEGATI DI COMMERCIO
REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE NEL RAMO DEGLI IMPIEGATI DI COMMERCIO DEL CANTON TICINO
Articolo 1
1.1 In esecuzione dell’articolo 4 del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 6 ottobre 2000 sulle condizioni di lavoro nell’economia ticinese per impiegati di commer- cio, d’ufficio e apprendisti, è costituita una Commissione paritetica cantonale (CPC) composta di:
- 4 membri (e 2 membri supplenti) designati dalla Camera di commercio Cantone Ticino (Cc-Ti)
- 2 membri (e 1 membro supplente) designati dalla Società degli impiegati del commercio sezione Ticino (SIC Ticino)
- 2 membri (e 1 membro supplente) designati dall’Organizzazione cristiano so- ciale ticinese
1.2 La sede della CPC è presso SIC Ticino, Xxx Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx, la qua- le funge anche da segretariato.
Articolo 2
2.1 Le cariche di presidente e vice-presidente sono assunte da due membri rappre- sentanti la Cc-Ti in seno alla CPC.
2.2 La CPC nomina un segretario esterno (fuori dal proprio seno), privo di facoltà di voto, fissandone le competenze e le condizioni di lavoro.
2.3 La CPC è vincolata di fronte a terzi dalla firma collettiva del presidente e del se- gretario.
Articolo 3
La CPC si riunisce su convocazione del presidente e ogni volta che sarà presentata formale richiesta da una delle parti contraenti. In questo caso la convocazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla domanda.
Articolo 4
4.1 Le decisioni della CPC prese a maggioranza delle singole parti sono impegnati- ve per tutti i firmatari del contratto.
4.2 Il presidente ha diritto ad un solo voto.
4.3 In caso di mancato accordo, oppure quando le decisioni non possono essere prese nella forma prevista, le vertenze saranno sottoposte al giudizio inappella- bile del Collegio arbitrale (CA) previsto dall’articolo 37 CCL.
Articolo 5
I compiti della CPC sono quelli elencati nell’articolo 4 CCL. In particolare, alla CPC spettano i seguenti compiti (lista non esaustiva):
- risolvere in prima istanza le vertenze fra le parti contrattuali attinenti il CCL
- esprimere pareri su vertenze derivanti da un contratto individuale di lavoro, se una delle parti contrattuali ne fa richiesta
- stabilire le modalità dei controlli per verificare il rispetto del CCL da parte delle azien- de firmatarie
- decisioni su sanzioni (multe, ecc.) in caso di violazioni del CCL
- fissazione dell’ammontare del contributo di solidarietà
- decisioni sul versamento di contributi per la partecipazione a corsi di formazione professionale continua
- decisioni sul finanziamento di progetti ritenuti d’interesse per le aziende e il perso- nale
- fissazione delle indennità per i membri della CPC, delle sottocommissioni e del CA.
Articolo 6
Di ogni seduta della CPC sarà tenuto un verbale a cura del segretario. Tale verbale sarà trasmesso in copia a membri e supplenti e alle parti firmatarie del CCL.
Articolo 7
Per l’esecuzione dei controlli necessari per l’applicazione del CCL, la CPC può co- stituire sottocommissioni paritetiche. Queste sottocommissioni hanno la stessa com- posizione ed organizzazione della CPC. Esse agiscono sotto la vigilanza della CPC, alla quale riferiscono i risultati delle loro indagini, ritenuto che l’applicazione di even- tuali sanzioni è di esclusiva competenza della CPC.
Articolo 8
La CPC stabilisce le indennità spettanti ai membri della CPC, delle sottocommissio- ni e del CA. Le indennità possono comprendere un’indennità per le sedute, i sopral- luoghi, le spese di viaggio, le spese telefoniche e d’ufficio ecc. Per le indennità pos- sono essere stabiliti anche importi forfettari.
Articolo 9
I membri della CPC sono tenuti a serbare il segreto d’ufficio.
Articolo 10
10.1 Le spese derivanti dal funzionamento della CPC e delle sottocommissioni re- gionali saranno coperte dall’incasso del contributo di solidarietà e delle multe. Il contributo di solidarietà è di 78 franchi all’anno e viene trattenuto ai dipendenti dal datore di lavoro. Tale contributo può essere sostituito da un contributo azien- dale di pari entità.
10.2 Eventuali passività saranno coperte in parti uguali dalla Cc-Ti (50%) e dai sin- dacati (50%).
Il presente regolamento è stato approvato nella seduta della CPC tenutasi il 27 apri- le 2006 ed entra immediatamente in vigore.
Allegato 3
COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE NEL RAMO DEGLI IMPIEGATI DI COMMERCIO
REGOLAMENTO
della Commissione del personale
Allo scopo di promuovere una proficua collaborazione nell'azienda, in applicazione dell'art. 6 del contratto collettivo di lavoro viene costituita una Commissione del personale (qui di se- guito denominata C.P.).
Art. 1 Scopo
1 La C.P. rappresenta il personale sottoposto al CCL di fronte alla Direzione dell’a- zienda.
2 Essa ha lo scopo di:
− creare e sviluppare un rapporto di fiducia tra la Direzione e il personale e di pro- muovere la reciproca collaborazione;
− discutere con la Direzione tutte le questioni di interesse comune.
Art. 2 Compiti e competenze
1 La C.P. esercita il diritto di informazione e di consultazione sui temi riguardanti in particolare l’andamento dell’azienda, l’organizzazione del lavoro, l’occupazione, gli aspetti sociali, la protezione della salute e della personalità.
2 In questo ambito si occupa segnatamente:
− di esaminare e sottoporre alla Direzione i problemi riguardanti i dipendenti;
− di pronunciarsi sui temi sottoposti dalla Direzione, se del caso previa consultazio- ne del personale interessato e dei sindacati;
− di collaborare ad una corretta applicazione del CCL;
− di promuovere iniziative che interessano il personale.
Art. 3 Eleggibilità, composizione e durata
1 Nella C.P. sono eleggibili tutti i dipendenti che abbiano compiuto il 00.xx anno di età e che lavorano nell'azienda da almeno 2 anni.
2 Non sono eleggibili i dipendenti:
a) che svolgono una funzione direttiva nell'azienda;
b) che sono parenti stretti con i dirigenti dell'azienda.
3 La C.P. é composta da 3 a 7 membri e altrettanti supplenti in rappresentanza dei diversi servizi.
4 In caso di assenza, dimissioni o partenza dei rispettivi membri titolari, questi saran- no sostituiti dai rispettivi subentranti.
5 I membri della C.P. alla scadenza del loro mandato sono sempre rieleggibili.
6 La C.P. rimane in carica di regola per tre anni.
Art. 4 Procedura
1 Le elezioni si svolgono per scrutinio segreto osservando le disposizioni stabilite dall'Ufficio elettorale, che é formato da un rappresentante per ognuna delle parti con- traenti.
2 Hanno il diritto di voto tutti i dipendenti occupati presso l'azienda al momento del- l'elezione e assoggettati al presente contratto.
3 Una settimana prima della data stabilita per l'elezione della C.P. saranno esposte delle liste sulle quali ogni dipendente potrà iscrivere la propria candidatura.
4 Ogni votante ha diritto di emettere tanti voti quanti sono i membri da eleggere nel- la C.P. Schede bianche o compilate con un numero superiore alle persone eleggibili vengono considerate nulle.
5 Saranno proclamati eletti i nominativi con il maggior numero di voti. In caso di pa- xxxx di voti l’Ufficio elettorale procederà ad un apposito sorteggio.
6 I nomi degli eletti vengono comunicati, tramite affissione all’albo, ai dipendenti e al- la Direzione.
7 Per accordo tra la Direzione e i sindacati firmatari può essere adottata una proce- dura di nomina semplificata.
Art. 5 Costituzione e validità
1 La C.P. entra in carica immediatamente dopo la nomina.
2 La prima seduta é convocata dal membro più anziano entro 10 giorni dalla nomina della C.P.
3 In questa seduta i componenti della C.P. procederanno alla scelta del presidente, del vice-presidente e del segretario, dandone comunicazione scritta alla Direzione.
Art. 6 Sedute e relazioni con la Direzione
1 La C.P. si riunisce ordinariamente con la Direzione una volta ogni quattro mesi. Ognuna delle parti ha tuttavia la facoltà di chiedere la convocazione di una seduta straordinaria quando necessità urgenti lo richiedono. In questo caso si darà seguito alla richiesta il più presto possibile, ma al più tardi entro 15 giorni dalla notifica.
2 Le sedute con la Direzione si svolgono durante il tempo di lavoro.
3 Il verbale delle sedute con la Direzione, quando richiesto da una delle due parti, vie- ne redatto da un segretario messo a disposizione da quest'ultima. Una copia del ver- bale dev'essere trasmessa al presidente della C.P. Il verbale deve essere firmato da entrambe le parti.
4 Se, in una seduta comune, la Direzione e la C.P. non riescono a giungere ad un ac- cordo, la vertenza sarà riesaminata in una seduta successiva la quale sarà tenuta al più tardi entro 15 giorni.
5 Per quanto concerne oggetti di minore entità, la Direzione si riserva la facoltà di trat- tarli con il presidente o, in sua assenza, con il vice-presidente della C.P. Questi ulti- mi, a loro volta, godono della stessa prerogativa.
6 Su richiesta del presidente o, in sua assenza del vice-presidente, a seconda delle necessità, la C.P. può tenere sedute interne. Pari diritto di convocazione spetta a 1/3 dei membri della C.P.
7 La C.P svolge la propria attività durante il tempo di lavoro, se ciò è necessario alla svolgimento del proprio compito. Il tempo necessario a tale scopo è considerato tem- po di lavoro.
8 Le decisioni della C.P. sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità de- cide il voto doppio del presidente.
9 La C.P. nell'esercizio delle sue mansioni può farsi assistere e rappresentare da un segretario dei sindacati firmatari del CCL.
10 Quando la C.P. delibera su affari personali può, se del caso, convocare in udienza anche il o i dipendenti direttamente interessati.
11 Le decisioni di carattere generale e che riguardano tutti i dipendenti saranno sot- toposte dalla C.P. - prima che la stessa si pronunci al riguardo - preventivamente ai dipendenti interessati e ai sindacati.
12 Per le informazioni al personale, la C.P. dispone di uno spazio apposito sull’albo aziendale.
Art. 7 Varie
1 I membri della C.P. ricoprono nei confronti della Direzione e del personale un posto di fiducia.
2 La Direzione garantisce alla C.P. il proprio appoggio per il libero svolgimento dei pro- pri compiti.
3 Il fatto di essere membro della C.P. non deve portare alcuno svantaggio al lavora- tore.
4 Tutte le notizie di cui la commissione viene a conoscenza durante lo svolgimento del proprio compito sono da considerarsi riservate e confidenziali. Un loro uso non autorizzato sarà perseguibile sia legalmente sia disciplinarmente secondo le norme prescritte.
5 Il presente Regolamento, approvato dalle parti contraenti, entra in vigore il 1° gen- naio 2013 ed avrà validità per tutta la durata del CCL.