PREMESSO
Contratto di somministrazione di energia elettrica per l’Aeroporto Internazionale di Napoli
Tra
La GE.S.A.C. S.P.A., con sede legale in Napoli, Uffici Direzionali, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXX i. v., codice fiscale e partita I.V.A. n. 03166090633, Tribunale di Napoli n.754/80, C.C.I.A.A. di Napoli n. 324314, in persona dell’Amministratore Delegato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in virtù dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del XXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede sociale, società di seguito denominata semplicemente come GE.S.A.C. da una parte, e
la XXX con sede legale in xxx alla via xxx, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
n. xxx, R.E.A. n. xxxx, in persona del Legale Rappresentante, sig. xxx, società di seguito denominata semplicemente “il Fornitore”
dall’altra parte.
PREMESSO
- che la GE.S.A.C., con atto di convenzione n. 50, stipulato in data 09 dicembre 2002, approvato con Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Difesa n. 4591 dell’11.03.2003, poi integrato con provvedimento D.DG. 14/03 del 25.03.2003 (successivamente ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’E.N.A.C. – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile n. 23 del 31.03.2003), ha assunto la gestione totale dell’Aeroporto di Capodichino - Napoli sino all’11 febbraio 2043;
- che la GE.S.A.C. ha indetto una procedura negoziata per individuare un operatore economico, esercente nel libero mercato di distribuzione e vendita di energia elettrica, con il quale stipulare un contratto per la somministrazione e distribuzione di energia elettrica in media e bassa tensione nell’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino e Salerno Costa d’Amalfi (CIG XXXX);
- che all’esito dell’asta pubblica la fornitura è stata aggiudicata alla società xxxx;
- che la xxxx ha attestato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e degli altri requisiti di ordine speciale richiesti dal bando;
- che in data xx/xx/xxxx la GE.S.A.C ha chiesto alla Prefettura di Napoli in ottemperanza al Protocollo di legalità il rilascio delle informazioni prefettizie;
- che la Prefettura in data ……………. ha ………………...
- che la xxxx ha prestato la cauzione di cui al successivo art. 34 Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1) - valore della premessa e degli allegati
La premessa che precede è patto e costituisce parte integrante del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati il Bando di gara, il Disciplinare, le lettere invito a presentare l’offerta preliminare e a partecipare all’asta elettronica, il capitolato speciale di appalto (quest’ultimo allegato al presente), nonché l’offerta trascritta al successivo art. 16. In caso di eventuale contrasto tra le previsioni del presente contratto ed i documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le clausole più favorevoli per la GESAC.
Articolo 2) - oggetto dell’affidamento
La GESAC affida al Fornitore, che accetta ed assume l’obbligo, di effettuare, la somministrazione, senza soluzione di continuità, di energia elettrica in media tensione e bassa tensione a favore dell’Aeroporto Internazionale di Napoli – Capodichino Aeroporto Costa d’Amalfi, nei siti indicati dalla stessa GESAC nella gara appositamente espletata e di cui al capitolato speciale ed in eventuali altri siti che la GESAC si riserva di indicare nel corso del rapporto. Il fornitore, così come previsto nel capitolato speciale, dovrà provvedere, altresì, alla gestione, alla contabilizzazione ed alla fatturazione della connettività elettrica in media tensione (9000 V) e in bassa tensione (380 X - 000 X).
La somministrazione e gli altri servizi demandati dal Capitolato Speciale al Fornitore, tra cui la gestione, la contabilizzazione e la fatturazione della connettività elettrica, dovranno essere svolti nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale di gara e dell’offerta del Fornitore.
Il Fornitore è obbligato a soddisfare, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, l'intero fabbisogno di GESAC in termini di energia elettrica e di potenza nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, con continuità e senza interruzioni, se non per causa di forza maggiore.
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che il complesso della fornitura potrà subire variazioni in eccesso o in difetto anche in misura superiore al tetto del 20% (e quindi oltre il cd. quinto d’obbligo) rispetto ai quantitativi presunti posti a base di gara, senza che per tale ragione il fornitore possa sollevare qualsivoglia eccezione e/o richiesta di indennizzo.
Articolo 3) – consegna – potenza
L’energia elettrica si intende consegnata nei “punti” riportati nel Capitolato Speciale di Appalto e negli eventuali nuovi punti che la GESAC dovesse indicare nel corso del rapporto.
Articolo 4) – tensione e frequenza della somministrazione
La somministrazione di cui al presente contratto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a) TENSIONE 9.000 Volt (+ -10%) con 3 fasi
b) FREQUENZA Hz 50 (+-2%)
Il Fornitore si impegna a collaborare con la GESAC nella individuazione, determinazione e risoluzione di qualsiasi problematica (anche eventualmente ricollegabile a quanto svolto da parte dell’“esercente il
servizio di trasporto e distribuzione”) avente impatto diretto e/o indiretto con attività di
somministrazione disciplinata dal presente contratto.
Articolo 5) – trasporto dell’energia elettrica
Il Fornitore dovrà stipulare e gestire in nome proprio, anche se per conto della GESAC, a propria cura, rischio e spese, il contratto di trasporto dell’energia con il distributore locale relativamente a ciascun punto di riconsegna. Il costo del trasporto verrà corrisposto dal fornitore al gestore della rete con esonero di ogni responsabilità e coinvolgimento da parte della GESAC, essendosene di tale costo tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di cui al presente contratto.
Articolo 6) - dispacciamento
Il Fornitore dovrà stipulare e gestire in nome proprio, anche se per conto della GESAC, sempre a propria cura, rischio e spese, il contratto di dispacciamento di energia elettrica con il gestore della rete relativamente a ciascun punto di riconsegna.
Il costo del dispacciamento ed i relativi oneri restano a carico del fornitore essendosene anche di tale costo tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di cui al presente contratto.
Articolo 7) – Partecipazione delle procedure di assegnazione di diritti DCT (capacità di interconnessione con l’estero) e Diritti CIP6 (di cui all’art. 3, comma 12, del DLgs n. 79/99)
Il Fornitore, se contemplato dalla normativa vigente, in qualità di mandatario del contratto di Dispacciamento e Trasporto di GESAC, parteciperà alle procedure di assegnazione delle capacità di trasporto internazionale (diritti DCT) ed alle procedure di assegnazione della capacità produttiva nazionale (CIP6) previste.
Gli eventuali benefici derivanti dall’assegnazione dei diritti DCT e CIP6 acquisiti dal Fornitore saranno regolati tra Fornitore e GESAC sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Speciale.
Articolo 8) - periodi di somministrazione, fasce orarie, definizione dei termini
Le parti, per tutto quanto direttamente e/o indirettamente riconducibile alla somministrazione di cui al presente contratto, concordano di far riferimento, per la individuazione dei periodi di somministrazione
e delle fasce orarie a quanto stabilito da parte della Pubblica Autorità (“AEEG”).
Articolo 9) – durata – Facoltà di proroga
Il contratto ha durata di mesi 12 con decorrenza dal I° gennaio 2022 e termine al 31 dicembre 2022. La GESAC si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto di ulteriori 12 mesi sino al 31 dicembre 2023, dandone comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata AR o pec entro il I novembre 2022. Il Fornitore si obbliga ad accettare la proroga del contratto sino al 31 dicembre 2023 ai medesimi prezzi e condizioni.
Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere a conoscenza di avere valutato e di accettare che per il 2022 la GESAC ha in programma l'entrata in funzione di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano e che, pertanto, in caso di proroga del contratto di fornitura per il 2022 si determinerà una riduzione del fabbisogno di energia elettrica di circa 5 milioni di kWh, senza che ciò possa dar luogo a pretese e rinunciando sin d’ora, al verificarsi di tale circostanza, ad avanzare richieste di indennizzi o ristoro.
Ove la GESAC non dovesse ravvisare la necessità di prorogare il contratto, su richiesta della medesima il Fornitore, comunque, si impegna sin d’ora a garantire la fornitura oggetto del presente Contratto fino al subentro della nuova Società agli stessi patti e condizioni del presente contratto.
Articolo 10) – recesso
È riconosciuto alla GESAC il diritto di recedere dal presente contratto in qualsivoglia momento, previo avviso con lettera raccomandata da inviarsi con anticipo di 120 (centoventi) giorni rispetto alla data in cui sarà operativo il recesso.
Il termine di preavviso decorrerà dalla data del ricevimento della relativa comunicazione.
In caso di recesso da parte di GESAC, il Fornitore avrà diritto a percepire esclusivamente i corrispettivi commisurati alle prestazioni correttamente eseguite fino al momento dell’efficacia del recesso.
Nessun indennizzo e/o ristoro competerà al fornitore nel caso in cui la GESAC dovesse esercitare il diritto di recesso.
In caso di recesso da parte di GESAC, il Fornitore, comunque, si impegna sin d’ora a garantire la continuità della fornitura oggetto del presente Contratto fino al subentro della nuova Società agli stessi patti e condizioni del presente contratto.
Articolo 11) – divieto di interruzione e sospensione parziale o totale del servizio
E’ fatto divieto al Fornitore di sospendere, interrompere, limitare o modificare la somministrazione per qualsivoglia ragione e ciò anche nel caso di ritardi nei pagamenti e/o di altri asseriti inadempimenti della GESAC e ciò in deroga a quanto previsto dall’articolo 1460 c.c., con espressa rinuncia del fornitore a sollevare l’eccezione di inadempimento della GESAC-.
Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, per cause anche se indipendenti dalla volontà del fornitore, ma non di forza maggiore, quest’ultimo dovesse trovarsi nella impossibilità di fornire l’energia necessaria, il fornitore sarà obbligato a corrispondere a GESAC gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative, fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto della GESAC al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Articolo 12) - sospensione della fornitura per esigenze connesse allo svolgimento dell’attività aeroportuale
Le parti espressamente convengono che la GESAC, per esigenze connesse con lo svolgimento dell’attività aeroportuale, potrà ordinare, nel corso della fornitura, la sospensione totale e/o parziale della fornitura stessa che, comunque, potrà essere effettuata solo a valle dell’intervento del concessionario della distribuzione. Per le sospensioni disposte per le ragioni di cui innanzi, il fornitore non potrà avanzare nessuna richiesta di ristoro, di indennizzo e/o qualsivoglia pretesa per ristoro di oneri e maggiori costi causatigli dalla sospensione, essendosi tenuto conto di tale eventualità nella determinazione del corrispettivo di fornitura.
Articolo 13) - obblighi del fornitore
Il Fornitore assume espresso obbligo:
1) di ottemperare, a perfetta regola d’arte, a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto;
2) di rispettare la “procedura di controllo accessi” vigente nell’ambito dell’Aeroporto di Napoli e di ammettere in servizio i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
3) di osservare e rispettare quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 ed s.m.i. in materia di tutela della
salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Dà atto che l’attività di cui al presente contratto non produrrà interferenze con altre attività della GESAC e che pertanto non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI. La GESAC è esonerata da qualsivoglia responsabilità per infortuni sul lavoro;
4) di applicare, nei confronti del personale utilizzato e/o comunque direttamente o indirettamente impiegato per l’espletamento della fornitura, quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro, riferibili alla corrispondente categoria di lavoro e dalla legge;
5) di ottemperare, tempestivamente, agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato per l’espletamento della fornitura e di fornire alla GESAC, copia della documentazione attestante l’adempimento, nei confronti del proprio personale dipendente degli obblighi di legge;
6) a tenere estranea, indenne e manlevata la GESAC rispetto a richieste e controversie ed ai conseguenti eventuali oneri e spese, che possano essere avanzate o intraprese da personale, subfornitori e terzi in genere in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all’attuazione del presente atto;
7) in caso di infortuni sul lavoro del personale impiegato, di darne immediata comunicazione scritta alla GESAC;
8) di non eseguire lavori di alcun genere all’interno delle aree di Aeroporto (e/o comunque di pertinenza della GESAC) senza la necessaria e preventiva autorizzazione da parte della GESAC stessa.
Articolo 14) - dichiarazione del fornitore
Il Fornitore dichiara:
a) di aver esaminato i documenti e gli elaborati posti a base di gara, di aver accertato, le forniture, le prestazioni e le altre attività necessarie per la fornitura dell’energia elettrica oggetto del presente contratto, di aver piena conoscenza della natura, dell’entità, della destinazione della fornitura medesima e di averne valutato tutti gli aspetti e le modalità esecutive;
b) di avere piena e completa conoscenza dei luoghi e dei punti di prelievo di energia elettrica e di quant’altro attinente alla fornitura oggetto del presente contratto, come le vie logistiche, le vie di comunicazione ed accesso, i mezzi di trasporto, le limitazioni all’accesso in area aeroportuale e di aver valutato ogni onere e difficoltà;
c) di aver specifica competenza e di disporre di una propria organizzazione di capitali, attrezzature e personale tale da consentire la regolare esecuzione della fornitura;
d) di non aver dubbi circa la fornitura, attività e prestazioni che dovranno essere eseguite;
e) di aver valutato tutte le prescrizioni, leggi, regolamenti che dovranno essere osservati per la fornitura oggetto del presente contratto e per garantire la continuità del servizio;
f) di aver valutato e considerato, all’atto della formulazione dell’offerta ed all’atto della sottoscrizione del presente contratto, che l’energia elettrica deve essere fornita in aree aeroportuali, aperte al traffico, in concomitanza con l’esercizio della normale attività aeroportuale e che nessun rallentamento dovrà subire lo svolgimento dell’attività aeroportuale a causa diretta o indiretta della fornitura oggetto del presente contratto;
g) di aver valutato e tenuto presente, all’atto della formulazione dell’offerta e della sottoscrizione del presente contratto, i costi e gli oneri che cederanno a carico di esso fornitore in considerazione di quanto esposto alla precedente lettera f) e di dare atto che gli stessi trovano remunerazione nel/i prezzo/i convenuto/i con il presente contratto;
Articolo 15) – Servizio Clienti
Il Fornitore dichiara di aver istituito il servizio clienti dedicato con chiamata gratuita per chiamate provenienti dalla rete fissa della GESAC di cui all’articolo 13 del Capitolato Speciale e, così come previsto dal Capitolato Speciale, si obbliga a tenere in esercizio lo stesso per l’intera durata della somministrazione.
In caso di segnalazione o rilevazione di un guasto e/o malfunzionamento, il Fornitore si obbliga a prenderne carico contestualmente alla segnalazione stessa, comunque entro e non oltre 7 giorni lavorativi e ad effettuare immediatamente gli opportuni interventi, comunque entro e non oltre 7 giorni lavorativi, salvo casi specifici che dovranno essere concordati con la Committente.
Articolo 16) – corrispettivi di somministrazione ed entità della somministrazione
Il Fornitore si impegna ad applicare, per tutta la durata contrattuale, ai quantitativi mensili di energia somministrata ed alle relative perdite di rete, il PUN per fascia del corrispondente mese maggiorato del ΔPUN così come da esito di Gara:
• PF1(prezzo unitario fascia F1 - €/MWh)= PUNmese, F1 + ΔPUN
• PF2(prezzo unitario fascia F2 - €/MWh)= PUNmese, F2 + ΔPUN
• PF3(prezzo unitario fascia F3 - €/MWh) = PUNmese, F3 + ΔPUN
Il corrispettivo ΔPUN si ritiene fisso ed immutabile per tutta la durata del contratto ed eventuale proroga.
Il Fornitore si impegna altresì ad applicare - dandone evidenza in fattura in voce separata- gli ulteriori costi ed oneri previsti all’art. 7 del capitolato speciale di appalto nella misura fissata all’esito della gara, di seguito trascritta:
• costo relativo agli oneri di sbilanciamento: xx,xx €/MWh
• costo degli oneri derivanti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/87 CE la quale istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra all’interno della Comunità Europea (cosiddetti oneri CO2 ): xx,xx €/MWh
• costo dei Certificati Verdi: xx,xx €/MWh
• costo della attestazione che il 20% dell'energia fornita debba essere certificata come energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili attraverso l'annullamento di Garanzie di Origine (GO) per la rispettiva quantità (ossia i Certificati RECS, secondo la precedente normativa): xx,xx €/MWh
• benefici derivanti dall’assegnazione di energia d’importazione, diritti CIP 6, DCT ed eventuali altri diritti che le Autorità dovessero assegnare ai clienti finali: xx,xx €/MWh
Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, a non applicare l’onere UC1.
Gli ulteriori costi di trasporto, dispacciamento, distribuzione, perdite di rete ed ogni ulteriore onere diretto ed indiretto da aggiungersi al costo della somministrazione vengono determinati nella misura stabilita dall’AEEG.
L’entità presunta di fornitura per un anno è pari a 21.805.993 kWh per un costo totale presunto di € xxxx oltre I.V.A. (se dovuta), desumibile dall’applicazione dei valori e dei costi sopra indicati e così costituito:
• costo presunto per l’energia fornita pari a € xxx
• oltre I.V.A. (se dovuta)
• costi ed oneri previsti all’art. 7 del capitolato speciale di appalto pari a € xxx oltre I.V.A. (se dovuta)
oltre ai costi di trasporto, di dispacciamento, distribuzione ed ogni ulteriore costo ed onere diretto ed indiretto, stimabili presuntivamente in € xxx oltre I.V.A. (se dovuta).
Le parti si danno atto che la quantità e gli importi sono solo presunti e non impegnano in alcun modo la GESAC essendo l’entità della somministrazione in funzione della effettiva richiesta della GESAC.
La società come innanzi precisato (cfr. articolo 2) con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il complesso della fornitura potrà subire variazioni in eccesso o in difetto anche in misura superiore al tetto del 20% (e quindi oltre il cd. quinto d’obbligo) rispetto ai quantitativi presunti posti a base di gara e di cui al presente articolo, senza che per tale ragione il fornitore possa sollevare qualsivoglia eccezione e/o richiesta di indennizzo.
I prezzi fissati con il presente contratto saranno soggetti alle sole ed esclusive variazioni decise con provvedimenti emanati dalle competenti autorità e con le decorrenze previste dai provvedimenti stessi. ARTICOLO 16 BIS) – FACOLTÀ DELLA GESAC DI CHIEDERE AL FORNITORE LO SWITCH AL PREZZO FISSO –
PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO FISSO
È facoltà della GESAC chiedere al Fornitore di fissare il prezzo dell'energia per un determinato periodo e/o per determinati volumi di fornitura che saranno indicati da GESAC.
La richiesta di fissazione del prezzo può essere effettuata dalla GESAC una o più volta in relazione allo stesso periodo, fino al raggiungimento del volume massimo di fornitura relativo al periodo per il quale si è chiesta la fissazione del prezzo.
La richiesta potrà essere inoltrata al Fornitore in uno qualunque dei giorni cliccabili (come definiti dal Capitolato Speciale di Appalto) e dovrà essere formulata da GESAC per iscritto e inviata all’indirizzo mail o fax indicato dal Fornitore.
Il fornitore, nel fissare il prezzo, dovrà far riferimento alla quotazione EEX (indicando giorno e ora della quotazione), secondo quanto riportato alla voce "Best Ask" relativa al periodo di riferimento prescelto del rispettivo Prodotto Italian Baseload Future nel sito della piattaforma EEX (accessibile tramite il corrispondente link all'indirizzo internet xxxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xxxxxx-xxxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx- futures#!/).
Il prezzo sarà fisso per ciascuna delle 3 fasce F1, F2 e F3.
Entro e non oltre 3 ore dalla richiesta e comunque non oltre il giorno successivo alla richiesta, il Fornitore ha l’obbligo di inviare per iscritto alla GESAC l'offerta a prezzo fisso, compilando l’apposito modulo.
Il prezzo fisso proposto dal Fornitore andrà ponderato sulle 3 fasce di consumo secondo il profilo di consumo di GESAC così come si evince dalle "Tabelle di Prelievo" e comprenderà il ΔPUN offerto dal Fornitore all’esito dell'Asta Elettronica. L'offerta sarà valida per l'intero periodo indicato da GESAC e decorrerà a partire dal primo giorno del primo mese del periodo stesso.
GESAC si riserva di accettare l'offerta entro e non oltre un periodo di 1 giorno lavorativi entro i quali l'offerta sarà mantenuta valida e immutata. Trascorso tale periodo, in mancanza di una qualsiasi comunicazione, l'offerta decade.
La richiesta di fissazione del prezzo è comunque subordinata all'effettiva disponibilità del prodotto da parte del Broker di riferimento.
Alla scadenza del periodo per il quale è stato fissato il prezzo, verrà nuovamente applicato il prezzo variabile così come determinato all’esito dell’Asta Elettronica, fino ad una nuova richiesta.
Nel caso in cui la GESAC dovesse avvalersi della facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi, sarà applicato il prezzo variabile così come da esito della Gara, e nel periodo di proroga GESAC potrà avvalersi della facoltà di richiesta di fissazione del prezzo secondo le stesse modalità di cui al presente articolo.
Articolo 17) – apparecchi di misura e di limitazione
Nel caso di malfunzionamento degli apparecchi, il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla opportuna sollecitazione dell’intervento del Distributore locale per l’installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli apparecchi di misura e dispositivi di limitazione della potenza che dovessero essere necessari.
Detti apparecchi resteranno di proprietà del fornitore.
La GESAC potrà chiederne la verifica anche in contraddittorio. I costi della verifica saranno regolati in conformità della Delibera AEEG 348/07 e s.m.i..
I dispositivi di misura si considereranno esatti se le loro indicazioni dovessero risultare comprese entro i limiti stabiliti dalle norme CEI per la verifica degli stessi.
Qualora detti dispositivi dovessero risultare inesatti si procederà alla sostituzione degli stessi e si procederà alla ricostruzione dei prelievi in base alle modalità stabilite dalla AEEG.
In caso di indeterminabilità dei prelievi dovuta a guasti e/o staratura dei dispositivi di misura, si procederà alla ricostruzione degli stessi dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del distributore.
Quando l’irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni dell’anno precedente tenendo conto di ogni altro elemento idoneo. La GESAC ha sempre diritto di richiedere la taratura ex novo dei complessi di misura – attività comunque attinente la concessione di distribuzione - in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o in mancanza dalle norme della commissione elettrotecnica internazionale) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.
Articolo 18) – pagamenti – modalità e sospensione dei pagamenti - tracciabilità
Le forniture effettuate in forza del presente contratto saranno remunerate al fornitore mensilmente, entro 30 giorni data di ricezione fattura.
Il Fornitore emetterà, mensilmente, entro 30 giorni dal termine del mese al quale la fornitura si riferisce, fattura relativa ai corrispettivi maturati per la fornitura effettuata nel mese maggiorata dell’I.V.A. (se dovuta) e degli importi corrispondenti alle imposte erariali ed addizionali previste per legge.
Entro il medesimo termine il Fornitore si impegna a trasmettere con qualsiasi modalità (sia cartacea, sia digitale con software gestionale), a propria cura e spese, ogni tipo di dettaglio sui prelievi effettuati, citando, in via esemplificativa ma non esclusiva:
- fatturazione distributore;
- spesa e consumo per tipologia di fascia;
- spesa e consumo per fascia oraria;
- le statistiche;
- ogni altro dato utile ad evidenziare il profilo di consumo della committente.
I dati indicati dal fornitore dovranno essere certificati, da quest’ultimo, che dovrà, assumendosene la responsabilità, garantirne la veridicità.
Il fornitore si obbliga a fornire il dettaglio del prelievo effettuato per ogni singolo punto di prelievo fornendo le seguenti informazioni:
- data, ora e durata di ogni singolo prelievo;
- costo;
- trasporto;
- ogni ulteriore indicazione.
La GESAC, a mezzo del responsabile del contratto, verificata la documentazione di cui innanzi, visterà la fattura e, salvo richieste di integrazioni e chiarimenti, ne effettuerà il pagamento.
La mancata trasmissione della documentazione o la trasmissione di documentazione incompleta da parte del fornitore, giustificherà la sospensione dei pagamenti senza interessi.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, GESAC procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Il pagamento di quanto dovuto sarà eseguito unicamente previa accertata validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC) rilasciato dagli enti competenti.
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, il Fornitore prende atto del seguente codice identificativo di gara (CIG): xxxxxxxxxxxxxxxxx
In caso di violazione accertata agli obblighi di cui sopra – segnatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora le transazioni che derivano dall’esecuzione delle attività di cui al presente accordo siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero senza avvalersi di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni – il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Il Fornitore, inoltre, si impegna, ai sensi dell’articolo 3 comma 9 della L. 136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti gli eventuali subappaltatori della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione alla fornitura oggetto del presente Contratto la seguente clausola: “Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.” Inoltre, il Fornitore si impegna a includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto precedentemente indicato. Inoltre, il
Fornitore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente GESAC e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
In considerazione della responsabilità derivante ad GESAC dall’art. 35, commi 28-bis e 28-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quale risulta a seguito delle variazioni apportate dall’art. 13 ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dall’art. 50 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, in qualità di “Committente”, in relazione al versamento all'Erario da parte del Fornitore e degli eventuali subappaltatori delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e degli eventuali subappalti, il Fornitore dichiara, sotto la propria responsabilità, che procederà regolarmente al versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendente inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto d’appalto e sarà responsabile anche per gli eventuali omessi versamenti di tali imposte effettuate dai propri subappaltatori che operano nell’ambito del medesimo appalto. Nell’ipotesi in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente non vengano versate, il Fornitore si impegna a mantenere manlevato e indenne il Committente da qualsiasi danno e/o costo, ivi incluse maggiori imposte, sanzioni ed interessi che dovessero essere accertati dall’Amministrazione finanziaria.
Il Fornitore si impegna, anche per gli eventuali Subappaltatori, a fornire, prima della scadenza del termine previsto per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – attestante l’avvenuto versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e degli eventuali subappalti.
Fermo quanto sopra, il Fornitore si impegna, anche per gli eventuali Subappaltatori, in ogni caso, a esibire, a semplice richiesta da parte di GESAC, ogni più idonea documentazione atta a consentire al Committente di verificare l’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali di cui innanzi.
La previa esibizione della suddetta dichiarazione sostitutiva e dell’ulteriore documentazione comprovante l’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali eventualmente richiesta da GESAC è condizione per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.
Articolo 19) – penali- responsabilità e manleva
In caso di inadempimenti e/o ritardi GESAC si riserva la facoltà di applicare a carico del fornitore le seguenti penali, salvo il diritto di conseguire il risarcimento del maggior danno:
a) in caso di mancato rispetto del termine massimo di 7 giorni lavorativi previsto per i tempi di risposta e/o risoluzione di cui al precedente articolo 15): € 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo;
b) in caso di ritardo nella trasmissione, sia su supporto digitale che su supporto cartaceo, delle indicazioni di cui all’articolo 14) del Capitolato Speciale: € 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo.
Nel caso in cui il Fornitore incorra nelle penali sopra previste, GESAC avrà la facoltà, a sua esclusiva e insindacabile discrezione, di porre le suddette somme dovute a titolo di penale in compensazione con il pagamento dei corrispettivi dovuti da GESAC allo stesso Fornitore.
GESAC, salvo il risarcimento del maggior danno, laddove l’ammontare delle somme dovute dal Fornitore a titolo di penale superi il 10% del corrispettivo contrattuale, ha il diritto di risolvere, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti da GESAC.
Il Fornitore sarà responsabile, civilmente e penalmente, per tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare a persone e/o cose di GESAC, così come per danni a persone e/o cose e/o animali di terzi in conseguenza diretta o indiretta dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto o derivanti dal comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale e dovrà risarcire ad GESAC tutti gli eventuali danni derivanti.
Il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne sostanzialmente e processualmente GESAC, a prima richiesta e senza eccezioni da ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali e in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), che sia stata e/o possa essere avanzata nei confronti di GESAC medesima in qualunque sede, da parte di chiunque, in conseguenza diretta/indiretta della violazione da parte del Fornitore e/o delle risorse utilizzate nell’esecuzione della fornitura, di uno qualunque degli obblighi e/o delle garanzie di cui al presente Contratto e/o degli obblighi di legge.
Articolo 20) - responsabile del fornitore
Il Responsabile del Servizio per conto del Fornitore è il sig. xxx xxx e il sig. xxx xxx quale suo sostituto, che saranno i referenti nei confronti della GESAC
Articolo 21) – Responsabile del contratto per conto della GESAC
Il responsabile del contratto per conto della GESAC è l’ing. xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Articolo 22) – assistenza tecnico amministrativa
Il Fornitore assume l’obbligo di:
a) fornire al Responsabile del contratto la certificazione dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi per il trasporto al Gestore di rete competente per la fornitura elettrica.
b) consentire al responsabile del contratto la verifica in ogni momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il fornitore si obbliga a redigere, su semplice richiesta del responsabile del contratto, in qualsivoglia momento, reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviare entro 15 giorni dalla data di richiesta.
Il Fornitore si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio sui consumi e sulla utilizzazione dell'energia elettrica erogata. In particolare potrà essere richiesta al fornitore l'elaborazione con eventuale invio o accesso - occasionale o periodico - di informazioni per via telematica riguardanti i consumi di energia suddivisi per:
1. consumo mensile/giornaliero (conforme alla struttura tariffaria adottata)
2. diagramma di prelievo (ad intervalli di almeno 15 minuti) importi fatturati suddivisi singolarmente o per gruppi di fornitura.
Per tutte le utenze oggetto del presente contratto, il fornitore metterà a disposizione dell'appaltante un servizio di data management per l'acquisizione, la registrazione e la visualizzazione dei dati di consumo di energia elettrica, con i requisiti minimi sopra indicati.
Articolo 23) - cessione del contratto e del credito
Il Fornitore non potrà cedere a terzi anche a titolo parziale o gratuito il presente Contratto e i crediti da esso derivanti, pena la facoltà per GESAC, da esercitarsi per iscritto mediante lettera raccomandata A.R., di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Articolo 24) – subfornitura
E' fatto divieto assoluto di subfornitura.
Articolo 25) - onere della riserva e decadenza
Xxxxx restando che il corrispettivo di fornitura è comprensivo di tutti i costi diretti ed indiretti che il fornitore dovrà sostenere per eseguire la fornitura di cui al presente contratto e che nessuna pretesa aggiuntiva potrà essere avanzata dal fornitore, si conviene comunque che eventuali richieste di compensi aggiuntivi e/o ristori, e/o indennizzi e/o qualsivoglia ulteriore richiesta, dovranno essere formulate, a pena di decadenza, dal fornitore a mezzo riserva che dovrà essere notificata, sempre a pena di decadenza, alla GESAC all’indirizzo indicato in epigrafe, a mezzo raccomandata a/r entro il termine perentorio di =15= (quindici) giorni dalla data del verificarsi dell’evento posto a fondamento della richiesta. Sulle richieste del fornitore si pronuncerà la GESAC
Articolo 26) - accesso ad informazioni riservate
L’esecuzione degli obblighi previsti dal presente accordo può comportare l’accesso ad informazioni riservate.
Le parti concordano di tenere riservate le informazioni indicate come tali.
Le parti si impegnano a non comunicare a terzi le informazioni ritenute riservate ed a mettere in atto tutte le ragionevoli precauzioni perché anche i propri agenti o dipendenti si adeguino alle disposizioni del presente articolo.
Nel caso in cui l’esecuzione del presente contratto comportasse il trattamento di dati personali, le parti si impegnano al pieno rispetto di tutti gli obblighi e specifici adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 196/2003.
Articolo 27) – foro competente
Qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla lettura, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Napoli intendendo le Parti derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi.
Articolo 28) - clausola risolutiva espressa
La GESAC si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento dei danni, oltre nel caso di gravi inadempimenti delle disposizioni di cui al presente contratto, anche nei casi in cui:
1. il Fornitore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l’esecuzione della fornitura di energia elettrica;
2. il Fornitore, per qualsiasi motivo, non garantisca la continuità del servizio;
3. sopravvengano a carico del fornitore, soci, dirigenti e/o dei suoi legali rappresentanti, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa antimafia;
4. il Fornitore non fosse solvente, abbia fatto una cessione generale dei beni ai creditori o sia avviata nei suoi confronti una qualsiasi procedura concorsuale;
5. venissero revocate le licenze ed autorizzazioni poste in capo al fornitore per lo svolgimento dell’attività prevista nel presente contratto.
Articolo 29) – Rinvio al Protocollo di Legalita’
La SOCIETA’, così come previsto dal Protocollo di legalità stipulato dalla GESAC con il Prefetto di Napoli – Ufficio Territoriale del Governo dichiara di accettare e sottoscrivere le seguenti clausole: Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire nell’immediato da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Le parti si danno atto che, nel rispetto della gerarchia delle fonti normative, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136/2010, non trovano più applicazione le disposizioni del Protocollo di Legalità di cui all’art. 2, comma 2, punti h) ed i), art. 7, comma 1 ed art. 8, comma 1 clausole 7) ed 8), prevalendo le nuove disposizioni di legge su quelle pattizie del protocollo.
Pertanto, in merito alle clausole 7 ed 8 del protocollo di legalità relative al conto dedicato, l’Appaltatrice dà atto che, così come precisato al precedente articolo 11 del presente Contratto, è obbligato ad osservare la nuova disciplina legislativa di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
Articolo 30) - Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001 adottato da
GESAC S.P.A.
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in particolare, del disposto del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di aver preso atto del modello di organizzazione e gestione adottato da GESAC S.p.A. ai sensi della predetta normativa, alla cui osservanza formalmente si impegna con la sottoscrizione del presente Contratto. A tale riguardo, il Fornitore dichiara di aver adottato procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai
propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in
relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 secondo quanto espressamente indicato nel modello di organizzazione e gestione adottato da GESAC S.p.A. e si obbliga a mantenerli attuati per l’intera durata del Contratto.
Le Parti espressamente convengono che l’inosservanza, anche parziale, la mancata adozione e/o l’inefficace attuazione delle suddette procedure aziendali/regole comportamentali costituisce grave inadempimento al presente contratto, per effetto del quale a GESAC S.p.A. è, sin d’ora, riservata la facoltà - previo invio di lettera raccomandata A/R al Contraente che potrà essere anticipata via fax (nel qual caso farà fede la data del fax quale risultante dal rapporto di ricezione con esito positivo) - di:
1. sospendere l’esecuzione del contratto (anche ove ciò si apprenda da notizie di stampa), e/o
2. risolvere il contratto
fermo restando l’obbligo del Fornitore di risarcire ogni danno comunque subito da GESAC S.p.A. e di manlevare la società per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all’inosservanza del presente articolo.
Articolo 31) – rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia ed alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG).
Articolo 32) - legge applicabile
La legge applicabile al presente contratto è quella italiana.
Articolo 33) – Trattamento dati personali
Il Fornitore con la sottoscrizione del presente Contratto, autorizza il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente Contratto.
Nell’espletamento dell’attività Il Fornitore potrà venire a conoscenza di dati/informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 sul trattamento dei dati personali, è in capo a Gesac S.p.A.. In tal caso dovrà “trattare” i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa n. 196/2003 ed in particolar modo della parte relativa alle misure di sicurezza. E’ fatto pertanto assoluto divieto di divulgare a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con Xxxxx S.p.A. ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni “ trattamento” nel rispetto dei diritti dell’interessato e quindi permettere a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati”.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la policy privacy presente sull’home page del sito internet della Gesac alla pagina xxx.xxxxx.xx.
Articolo 34) - Cauzione
Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il fornitore consegna alla GE.S.A.C. la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, n. xxxx, rilasciata da xxx il xxx, per l’importo di € xxxx a garanzia della buona esecuzione del servizio e del puntuale adempimento, da parte del fornitore, di tutti gli obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale e del risarcimento dei danni derivanti alla GE.S.A.C. a causa dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento.
Articolo 35) — Registrazione
Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione. Le spese di registrazione e consequenziali saranno a totale carico della Società nella misura stabilita dalla legge
Napoli,
GESAC S.P.A. SOCIETA’
All.: Capitolato speciale di appalto
DICHIARAZIONE EX ART 1341 C.C.
la SOCIETA’XXXX con sede legale in XXX alla via XXX, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di XXX n. XXXX, R.E.A. n. XXXX, in persona del Legale Rappresentante, sig. XXX XXX, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del c.c., di aver letto ed approvato le disposizioni di cui al presente accordo e, in particolare, quelle indicate nei seguenti articoli:
1) Valore della premessa e degli allegati;
3) Consegna – Potenza
5) Trasporto dell’energia elettrica
6) Dispacciamento
9) Durata – Facolta’ di proroga ed obbligo del fornitore di applicare lo sconto
11) Divieto di interruzione e sospensione parziale o totale del servizio
12) Sospensione della fornitura per esigenze connesse allo svolgimento dell’attività aeroportuale
13) Ulteriori obblighi del fornitore
17) Apparecchi di misura e di limitazione
18) Pagamenti – modalità e sospensione dei pagamenti - tracciabilità
19) Penali
22) Assistenza tecnico amministrativa
27) Foro competente
28) Clausola risolutiva espressa
29) Rinvio al Protocollo di Legalità Napoli,