Patto parasociale avente ad oggetto azioni di Moncler S.p.A. – Estratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999
Patto parasociale avente ad oggetto azioni di Xxxxxxx S.p.A. – Estratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999
Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 129 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regola- mento Consob”), si rende noto che in data 6 dicembre 2020 Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l. (“RPH”) e Xxxx Xxxxxxx (“RR”), da un lato, e Rivetex S.r.l., (“RTex”), Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (“MRR”), Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (“GAS”), Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (“PBS”), Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (“AG” e, congiuntamente a RTex, MRR, GAS, PBS, i “Soci S”) e Xxxxx Xxxxxxx (“CR”), dall’altro lato, hanno sottoscritto un accordo di investimento e patto parasociale (il “Patto Paraso- ciale”) per disciplinare, subordinatamente al verificarsi di determinate circostanze rilevanti, i termini e le condizioni: (a) del conferimento nella società Ruffini Partecipazioni S.r.l. (“RP”) delle azioni di Xxxxxxx S.p.A. che saranno di titolarità dei Soci S (il “Conferimento”) attraverso una società di nuova costituzione a ciò esclusivamente dedicata (“Newco S”); nonché (b) dei rapporti tra RPH e Newco S quali soci di RP.
Il Patto Parasociale è stato sottoscritto nell’ambito di una più ampia operazione di aggregazione di Sportswear Company
S.p.A. (“SPW”) in Moncler S.p.A. (“Moncler”). In tale contesto, è previsto che i Soci S reinvestano in azioni di Moncler di nuova emissione un importo pari al 50% del corrispettivo complessivo previsto per la cessione a Moncler della propria partecipazione in SPW. Più precisamente, i Xxxx S riceveranno per effetto del reinvestimento un numero fisso di azioni ordinarie Moncler complessivamente pari a n. 10.731.116 (le “Azioni Moncler Soci S”).
Fatta eccezione per alcune previsioni connesse alla suddetta operazione di aggregazione, all’esecuzione del Conferimento e ad alcuni obblighi di RR e CR – che risultano immediatamente efficaci a partire dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, subordinatamente all’insussistenza di un obbligo di promuovere un’opa obbligatoria in relazione a quanto previsto dal Patto Parasociale o, in alternativa, all’applicazione dell’esenzione di cui alla lettera (e) dell’art. 49 del Re- golamento Emittenti – l’efficacia del Patto Parasociale è subordinata all’effettiva esecuzione del Conferimento e, in ogni caso, il Patto Parasociale decadrà nella sua interezza qualora, entro il 31 dicembre 2021, non venga effettuato il Con- ferimento oppure se, per qualsiasi ragione, siano risolti o perdano definitivamente efficacia gli accordi definitivi relativi all’operazione di aggregazione.
Di seguito si riportano le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 129 del Regolamento Consob.
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1. Tipo di accordo
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili ad un sindacato di voto e ad un patto che pone limiti al trasferimento di strumenti finanziari, rilevanti ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a) e b) TUF.
2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto RP e Moncler.
RP è una società a responsabilità limitata di diritto italiano con sede legale in Milano (MI), 20122, Via Santa Tecla 3, codice fiscale, partita IVA e iscritta al registro delle imprese di Milano al n. 09589910968, il cui capitale sociale è, alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, pari ad Euro 1.000.000,00 e suddiviso come segue: (i) una partecipazione pari al 87,206% del capitale sociale di titolarità di RPH; e (ii) una partecipazione pari al 12,794% del capitale sociale di titolarità di Venezio Investments Pte Ltd.
A seguito e per effetto dell’esecuzione del Conferimento, RP sarà partecipata da RPH e Xxxxx S come segue: (i) una partecipazione pari al 82,501% del capitale sociale di titolarità di RPH; e (ii) una partecipazione pari al 17,499% del capitale sociale di titolarità di Newco S.
Moncler è una società di diritto italiano, con sede legale in Xxxxxx, 00000, Via Stendhal 47, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 04642290961, il cui capitale sociale, integralmente versato, è pari a Euro 51.670.524,80, suddiviso in n. 258.352.624 azioni ordinarie, quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A..
3. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari da essi detenuti
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale vincolano RPH e i Soci S; il Patto Parasociale è stato altresì sottoscritto da RR e CR in relazione ad alcune sue specifiche previsioni.
RPH è una società a responsabilità limitata con socio unico di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Santa Tecla
n. 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi al n. 04809770961, capitale sociale pari a Euro 10.000,00, interamente detenuto da RR (nato a Como (CO), il 27 agosto 1961, codice fiscale XXXXXX00X00X000X).
Soci S:
Rtex è una società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi al n. 10537490962, capitale sociale pari a Euro 1.000.000,00. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Torino, il 15 febbraio 1988, C.F. RVTMTT88B15L219L.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Milano, l’11 ottobre 1994, C.F. SHPGVR94R51F205M. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Milano, l’11 ottobre 1994, C.F. SHPPRB94R11F205Z. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Milano, il 7 luglio 1972, C.F. GLBLSN72L09F205Z.
Le parti hanno convenuto che, alla data di esecuzione del Conferimento, i Soci S faranno in modo che Newco S, pre- viamente costituita al solo fine di dare esecuzione a quanto previsto nel Patto Parasociale, aderisca al Patto Parasociale divenendone Parte a tutti gli effetti.
Newco S sarà una società a responsabilità limitata di diritto italiano, il cui capitale sociale sarà interamente detenuto dai Soci S e nella quale verranno conferite la totalità delle Azioni Moncler Soci S.
Alla luce di tutto quanto sopra, si comunica che RR, per il tramite di RPH, controlla RP che, alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, detiene n. 58.015.013 azioni ordinarie Moncler, pari al 22,455% del relativo capitale sociale. Alla medesima data, RR detiene direttamente n. 151.648 azioni ordinarie Moncler, pari allo 0,0587% del capitale sociale.
Ulteriormente, si precisa che RR, per il tramite di RPH, controlla RP che, alla data di esecuzione del Conferimento, deterrà una percentuale del capitale sociale di Moncler pari al 22,8% assumendo l’integrale pagamento per cassa da parte di Moncler della partecipazione in SPW detenuta da Venezio Investments Pte Ltd.
4. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative al Patto Parasociale
ColombiC&E
Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 Regolamento Consob, sul sito internet di Moncler all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.
Milano, 11 dicembre 2020