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Contratto di assicurazione sulla vita lussemburghese e obblighi dichiarativi in Italia
Wealth Planning and Legal & Tax Departments
xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx
20/05/2021 • mercato: Italia
Bâloise Vie Luxembourg
Il contratto di assicurazione sulla vita lussemburghese, non appena viene sottoscritto da una persona fisica residente fiscale in Italia, è soggetto ad alcuni obblighi dichiarativi.
Il Contraente potrà adempiere a tali obblighi direttamente, tramite una fiduciaria, oppure tramite la compagnia che agirà quale sostituto d’imposta.
Sintesi delle diverse obbligazioni dichiarative e delle loro possibili conseguenze fiscali.
Contratto di assicurazione vita e dichiarazione dei redditi
Il residente italiano che stipula un contratto di assicura- zione sulla vita con una compagnia di assicurazione este- ra deve dichiararlo nella sua dichiarazione dei redditi annuale, a meno che il contratto sia stipulato tramite un intermediario italiano, autorizzato ad incassare i premi assicurativi.
L’imposta sostitutiva (IS) è del 26% e del 12,50% se il contratto investe in titoli di stato italiani o titoli similari di paesi della White List.
L’IS può essere corrisposta direttamente dal contraente nella dichiarazione dei redditi o dalla compagnia di as- sicurazione estera direttamente o attraverso un rappre- sentante fiscale (“compagnia d’assicurazione optata”) o attraverso un intermediario residente. In questo caso, il contraente non ha quindi nessun obbligo né di dichiara- re il reddito (cioè di compilare il quadro RM del Modello UNICO PF) né di calcolare o pagare l’imposta.
Dichiarazione nel quadro RW
La dichiarazione nel quadro RW ha lo scopo di garantire il controllo delle attività finanziarie detenute all’estero (compresi i contratti di assicurazione sulla vita).
Obligations déclaratives Italie_IT-05-21
I redditi delle polizze vita sono considerati “redditi di capitale” ai sensi dell’art. 44, lettera g-c del TUIR. Tali redditi sono soggetti all’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito:
• in caso di riscatto totale o parziale, e
• in caso di decesso
ad eccezione della parte di capitale ricevuta per coprire il rischio demografico.
L’aliquota applicabile varia a seconda del periodo in cui la plusvalenza si è verificata (26% per i redditi generati a partire dal 1° luglio 2014 e 12,50% per le plusvalenze generate nell’ambito della polizza su titoli di Stato o titoli simili dei paesi della White List).
Il pagamento della prestazione assicurativa al decesso dell’assicurato non è soggetto all’imposta di successione.
IVAFE e imposta di bollo
Il contraente è tenuto a dichiarare e pagare l’IVAFE (im- posta sul valore delle attività finanziarie all’estero) nella dichiarazione dei redditi, a meno che la compagnia assi- curativa non abbia optato per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale (“compagnia di assicurazione bi-optata”) o i contratti siano soggetti a un accordo di amministrazione fiduciaria con un intermediario residen- te (ad esempio una fiduciaria).
Se l’IVAFE non viene applicata, verrà applicata l’imposta di bollo.
La compagnia di assicurazione memorizzerà annualmen- te gli importi dovuti per l’imposta di bollo ordinaria sul valore della polizza assicurativa al 31 dicembre di ogni anno.
Obblighi della compagnia di assicurazione sulla vita
La compagnia di assicurazione sulla vita ha diversi ob- blighi:
(i) Pagamento di un’imposta (0,45%) applicata sull’am- montare delle riserve matematiche delle assicurazioni sulla vita per i residenti italiani iscritte annualmente a bilancio.
ii) Dichiarazione dei redditi annuale (“Modello 770/2019 Ordinario”): la compagnia assicurativa deve presenta- re all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi per dichiarare l’imposta sostitutiva trattenuta e versa- ta nell’anno in corso e per comunicare l’opzione per il ruolo di sostituto d’imposta per l’anno successivo.
Ha qualche dubbio sulla Sua situazione?
Non esiti a riferirsi al suo consulente di fiducia o a chiederci chiarimenti.
iii) Comunicazione all’Agenzia delle Entrate - “Ana- grafe dei Rapporti Finanziari” (art. 7, co. 6 DPR n. 605/1973): la compagnia di assicurazione deve pre- sentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione mensile contenente i dati anagrafici dei contraenti che hanno sottoscritto, riscattato,(a seconda dei casi) oppure in caso di chiusura dei contratti unit-linked, ed una comunicazione annuale in cui i suddetti dati vengono integrati con quelli dei versamenti aggiuntivi ed i riscatti parziali (salvo che il contraente sia una fiduciaria italiana).
Obligations déclaratives Italie_IT-05-21
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Questo documento è stato redatto a maggio 2021 sulla base di informazioni convalidate a tale data.
Il presente documento ha unicamente carattere generale. Si precisa che, Bâloise Vie Luxembourg S.A. con questo documento non fornisce alcun parere legale e/o fiscale o di qualsivoglia altra natura. Si raccomanda ai clienti di consultare dei consulenti indipendenti.
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