CONDIZIONI GENERALI DI ALLACCIAMENTO E FORNITURA PER IL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO
CONDIZIONI GENERALI DI ALLACCIAMENTO E FORNITURA PER IL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO
1. Definizioni
1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:
- Allacciamento: complesso di opere, tubazioni ed elementi accessori funzionali all’erogazione dell’energia termica a uno o più utenti che ha inizio con una diramazione dalla condotta stradale della rete e si estende fino al punto di fornitura;
- Condizioni tecnico economiche (CTE): condizioni tecnico economiche di erogazione del servizio di teleriscaldamento che
includono le condizioni tecniche di fornitura, la tariffa di fornitura dell’energia termica o la formula per la determinazione, in modo univoco, della stessa e di ogni altro corrispettivo applicato all’utenza per l’erogazione del servizio, inclusi i relativi criteri di aggiornamento;
- Contratto: il presente contratto di allacciamento e fornitura per il servizio di teleriscaldamento;
- Consumatore: Utente che stipula il Contratto per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo;
- Ci :
- Ct :
valore iniziale del corrispettivo di salvaguardia; corrispettivo di salvaguardia applicabile all’Utente
i) nel caso di utente residenziale domestico, diverso da un utente socio della società cooperativa che gli fornisce l’energia termica, alla differenza tra il costo di realizzazione dell’allacciamento, al netto di eventuali contributi pubblici, e il corrispettivo applicato all’utente per la realizzazione dello stesso;
ii) in tutti i casi diversi dal precedente punto i), alla differenza tra il costo di realizzazione dell’allacciamento, di estensione e/o potenziamento della rete e di ogni altra opera necessaria per fornire l’energia termica all’utente, al netto di eventuali contributi pubblici, e il corrispettivo totale applicato all’utente;
- Disattivazione: sospensione dell’erogazione del servizio al punto di fornitura a seguito della richiesta dell’Utente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della sottostazione di utenza;
- Fattura di chiusura: fattura emessa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura tra il fornitore e l’Utente e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dall’Utente;
- Fornitore: SIRAM S.p.A. titolare del presente contratto di fornitura per il servizio di teleriscaldamento;
- Gestore della rete o Gestore: soggetto regolato che, indipendentemente dal regime giuridico di svolgimento delle attività, è responsabile dell’esercizio, della gestione, della manutenzione e dello sviluppo di una rete di teleriscaldamento. Nella fattispecie SIRAM S.p.A. che gestisce l’esercizio del servizio pubblico di teleriscaldamento urbano sull’intero territorio del comune di …CHIVASSO TORINO….;
- Impianto dell’Utente: impianto tecnologico che consente l’utilizzo dell’energia termica prelevata dalla rete che ha inizio dal punto di fornitura e si estende fino ai sistemi di erogazione del calore per la climatizzazione degli ambienti, per la fornitura di acqua calda igienico sanitaria o per l’esecuzione di processi industriali;
- Impianto di collegamento: parte dell’impianto dell’Utente che comprende tubazioni di alimentazione di mandata e di ritorno
a partire dal punto di consegna posto nel pozzetto di derivazione della rete principale e relative opere accessorie per la posa in opera;
- Interruzione: evento che coinvolge uno o più utenti e che ha come conseguenza l’interruzione dell’erogazione dell’energia termica agli utenti stessi;
- Interruzione breve: interruzione non superiore a 4 ore nel periodo invernale e non superiore a 8 ore nel periodo estivo;
- Interruzione lunga: interruzione che non rientra nella definizione di interruzione breve;
- Lavori semplici: interventi che riguardano la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte, su richiesta del richiedente, di specifiche componenti della sottostazione d’utenza, escluse le valvole di intercettazione che la collegano alla rete attraverso l’allacciamento ed eventuali componenti a monte delle stesse;
- Lavori complessi: realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte, su richiesta del richiedente, dell’impianto di allacciamento, della sottostazione d’utenza e/o di condotte stradali, in tutti i casi non riconducibili ai lavori semplici;
- Lettura: rilevazione da parte del Fornitore dei dati di misura di energia termica riportati dal totalizzatore numerico del
misuratore;
- Lettura di cessazione: rilevazione del dato di consumo al momento della risoluzione del contratto di fornitura tra il Fornitore e l’Utente;
- Misuratore o Contatore di calore o Gruppo di Misura (GdM): componente della sottostazione d’utenza che serve per la misura dell’energia termica fornita all’Utente, composto dalle sonde di temperatura, da un misuratore di portata e da un calcolatore, eventualmente integrati in un unico corpo ed è comprensivo di un eventuale sistema di telecomunicazione o telegestione;
- Modulo di ripensamento: modulo contrattuale per l’esercizio del diritto di ripensamento;
- Parametri tecnici di fornitura: parametri che caratterizzano il fluido termovettore al punto di fornitura;
- Parti: Fornitore e Utente definiti congiuntamente;
- Periodo di fornitura: periodo dell’anno in cui è garantita l’erogazione del servizio;
- Potenza convenzionale: potenza attribuita dal Fornitore all’Utente nel caso in cui non sia stata definita una potenza contrattuale sulla base della seguente formula
Pc [MW ] = K [h−1] * E [MWh]
dove:
a) E è l’energia termica erogata nell’anno 2020;
b) K è il parametro di conversione pari a 1/845 h-1;
- Potenza impegnata: parametro tecnico di fornitura che indica il valore minimo di potenza termica resa disponibile dall’esercente, in condizioni di normale esercizio della rete, al prelievo nella sottostazione d’utenza;
- Punto di fornitura: parte terminale dell’allacciamento in cui il Gestore consegna l’energia termica all’Utente. Esso è posto nel pozzetto di derivazione dalla rete principale facendo coincidere il confine di proprietà con l’estremità della linea di alimentazione che si trova immediatamente dopo le due valvole/rubinetto parallele di chiusura/apertura della fornitura in mandata e in ritorno;
- PR: periodo residuo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia;
- PT: periodo complessivo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia (pari a tre anni);
- Rete: qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
- Richiedente: è l’utente del servizio. È altresì il soggetto che, intendendo allacciarsi alla rete di teleriscaldamento, richiede all’esercente il preventivo per l’esecuzione di lavori semplici o complessi o la loro esecuzione;
- Scollegamento dalla rete o scollegamento: sospensione dell’erogazione del servizio al punto di fornitura che, in aggiunta alla disattivazione, comprende la rimozione del contatore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto;
- Servizio di teleriscaldamento o Servizio: è il servizio relativo ad una qualsiasi delle attività di distribuzione, di misura e di vendita di energia termica a mezzo di reti, o anche relativo a più di una di queste attività;
- Sottostazione d’utenza: apparato, composto da scambiatore di calore e/o gruppo frigorifero, contatore di energia termica e
strumenti di controllo e regolazione, che costituisce l’interfaccia tra la rete e l’impianto dell’Utente;
- Tipologia di fornitura: è la tipologia di fornitura definita sulla base della destinazione d’uso dell’energia termica. Comprende il riscaldamento, il raffrescamento, la fornitura di acqua calda igienico-sanitaria e gli usi di processo;
- Tipologia di utilizzo: è la tipologia di utilizzo dell’energia termica fornita, definita sulla base del segmento di mercato di appartenenza (i) residenziale (ii) terziario (iii) industriale;
- Utente: persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del
teleriscaldamento;
- Utente di maggiori dimensioni: utente con potenza contrattualizzata o convenzionale superiore a 350 kW;
- Utente residenziale domestico:
i) utente che utilizza l’energia termica per locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione, adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:
a. l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di fornitura per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti;
b. il titolare del punto di fornitura sia una persona fisica;
ii) condominio con uso domestico, diviso in più unità catastali, in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al punto i), purché:
a. il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di
amministratore del condominio;
b. l’energia termica fornita non sia utilizzata in attività produttive, ivi incluse la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, il servizio energia;
- Utente residenziale non domestico: utente con tipologia di utilizzo “residenziale” diverso da quello dell’utente “residenziale domestico”.
2. Riferimenti normativi
2.1 Ai fini del presente Contratto si farà riferimento ai seguenti provvedimenti:
- DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (DPR 445/00);
- Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 e s.m.i. (D. Lgs. 206/2005), che ha approvato il Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (Codice del Consumo);
- D.P.R. n. 592 aprile 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 10 giugno 2009 e s.m.i. (DPR 592/09);
- Regolamento UE del Parlamento del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 (GDPR 2016/679);
- Delibera 24/2018/R/tlr del 18 gennaio 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 24 gennaio 2018 e s.m.i. (Del. 24/2018/R/tlr), che ha approvato il Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell’utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 2018-2021 (TUAR);
- Delibera 661/2018/R/tlr dell’11 dicembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 12 dicembre 2018 e s.m.i. (Del. 661/2018/R/tlr), che ha approvato la Regolazione della qualità commerciale dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, per il periodo di regolazione 1° luglio 2019 - 31 dicembre 2021 (RQCT);
- Delibera 313/2019/R/tlr del 16 luglio 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 18 luglio 2019 e s.m.i. (Del. 313/2019/R/tlr), che ha approvato le Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento (TITT);
- Delibera 548/2019/R/tlr del 17 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 dicembre 2019 (Del. 548/2019/R/tlr) che ha definito la disciplina della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento, con particolare riferimento alla sicurezza e alla continuità del servizio, per il periodo di regolazione 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2023 (RQTT).
3. Oggetto del contratto
3.1 Oggetto del Contratto è la fornitura del Servizio di teleriscaldamento all’impianto dell’Utente per il riscaldamento e/o per gli usi igienico-sanitari attraverso la rete di …CHIVASSO TORINO. alle condizioni indicate nel presente Contratto.
3.2 La fornitura è disciplinata dalle presenti “Condizioni generali di allacciamento e fornitura per il servizio di teleriscaldamento” (in
seguito CGF), dalle “Condizioni tecnico economiche” (in seguito CTE), che unitamente alla “Richiesta di preventivo nuovo allaccio”, al “Preventivo di allacciamento”, nonché alla “Approvazione preventivo di allacciamento e contestuale richiesta di allacciamento ed entrata in fornitura”, alla lettera di accettazione del Fornitore e agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del “Contratto”. In caso di contrasto tra CGF e CTE, queste ultime devono ritenersi prevalenti.
4. Modalità di fornitura e condizioni di prelievo
4.1 La fornitura del Servizio viene concessa per gli usi specificati nella “Richiesta di preventivo nuovo allaccio” e nei limiti dell’estensione e delle potenzialità degli impianti del Fornitore.
4.2 L’utilizzo del servizio per usi diversi da quelli inizialmente richiesti è considerato abusivo e comporta la risoluzione di diritto del
Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
4.3 L’energia termica oggetto del Servizio è fornita tramite una sottostazione di utenza costituita da uno scambiatore di calore, da un contatore di calore per la rilevazione dei consumi, da sistemi per la regolazione automatica della temperatura. La sottostazione di utenza viene collegata alla rete tramite impianto di collegamento.
4.4 Tutte le apparecchiature e l’impianto di cui al precedente comma vengono installati a cura e spese dell’Utente e rimangono di proprietà dello stesso che pertanto si fa carico di tutte le eventuali spese per adeguamenti, riparazioni e manutenzione fatta eccezione per la manutenzione del contatore di calore che rimane a carico del Fornitore.
4.5 In particolare:
- l’impianto di collegamento deve essere realizzato in conformità alle specifiche tecniche indicate da SIRAM nell’allegato “Specifiche tecniche dell’impianto di collegamento” al preventivo di allacciamento.;
- impianto di collegamento e apparecchiature devono essere certificate dall’installatore secondo la normativa vigente;
- il modello di sottostazione d’utenza installato dall’Utente deve obbligatoriamente ricadere sulle apparecchiature indicate dal Fornitore nel preventivo di allacciamento.
4.6 I lavori di allacciamento sono effettuati compatibilmente con i programmi di lavoro del Fornitore. Il preventivo si considera decaduto se l’approvazione dell’Utente non perviene al Fornitore entro 3 mesi.
4.7 Il perimetro di responsabilità del Fornitore è circoscritto alle condotte di trasporto dell’acqua calda sino al punto di consegna
della fornitura.
4.8 L’erogazione del calore viene effettuata dal Fornitore durante il periodo invernale (periodo di fornitura) senza limitazioni di orario, fatte salve eventuali limitazioni previste da norme di legge e da provvedimenti della pubblica autorità.
4.9 I parametri tecnici di fornitura del Servizio sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche allegate al preventivo di allacciamento. L’energia termica prelevata sarà usata direttamente dall’Utente che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto e a non cederla a terzi a nessun titolo. Ogni modifica negli utilizzi dell’energia termica oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. L’Utente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione scritta del Fornitore anche previa integrazione del Contratto.
5. Allacciamento alla rete
5.1 La Richiesta di allacciamento ed entrata in fornitura può essere effettuata dal proprietario dell'immobile destinatario del servizio o dalla persona, fisica o giuridica, che detiene con idoneo titolo o occupa legittimamente l'immobile stesso. Nel caso di condomini, il Contratto è sottoscritto dall’amministratore del condominio muniti dei necessari poteri. Nel caso di edifici non costituiti in condominio serviti da un unico Punto di fornitura, il Contratto è intestato ad uno dei fruitori del Servizio su delega scritta degli altri utilizzatori che risponderanno in solido per quanto concerne gli obblighi contrattuali. Nel caso di Clienti che non siano persone fisiche o condomini, il Contratto è sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di delega scritta.
5.2 Per richiedere un nuovo allacciamento o modificare un allacciamento esistente, l’Utente deve presentare apposita richiesta al Fornitore.
5.3 Contestualmente alla Richiesta di allacciamento alla rete, il Richiedente deve presentare:
- autorizzazioni, permessi, servitù e quant’altro necessario alla costruzione e all’esercizio di tutti gli impianti occorrenti;
- nel caso in cui il Richiedente non coincida con il proprietario dell'immobile nel quale dovranno essere installate le tubazioni e il gruppo di misura, nulla osta di quest’ultimo;
- dichiarazione con cui il Richiedente si impegna a consentire al Fornitore, di allacciare altri clienti alle derivazioni di presa al servizio della sua utenza e posate in suolo pubblico o privato purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura.
5.4 Il Fornitore è autorizzato a eseguire l’intervento di allacciamento dopo l‘accettazione da parte del Richiedente del preventivo di spesa e a seguito di specifica richiesta di allacciamento alla rete ed entrata in fornitura.
5.5 L’allacciamento viene effettuato previo sopralluogo tecnico del Fornitore atto a verificare la conformità dell’impianto di collegamento alle specifiche tecniche di cui all’articolo 4.4. e, in caso di rilevazione di difformità rispetto a quanto prescritto, l’allacciamento rimane sospeso sino alla rimozione delle stesse.
5.6 Il Fornitore ha la facoltà di accettare o rigettare, attraverso comunicazione motivata per iscritto, la richiesta di allacciamento ed entrata in fornitura.
5.7 Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione il Fornitore si impegna ad eseguire i lavori necessari dopo l’accettazione del preventivo entro i limiti di disponibilità dell’impianto esistente.
5.8 Con riferimento alle richieste relative ad immobili siti in strade non provviste di tubazioni di distribuzione, il Fornitore si riserva di accogliere le richieste, nei limiti della potenzialità degli impianti esistenti e della propria pianificazione per lo sviluppo della rete.
6. Validità e durata del contratto, decorrenza della fornitura e voltura
6.1 Il Contratto si conclude e diviene efficace con l’accettazione scritta del Fornitore della Richiesta di entrata in fornitura presentata dall’Utente.
6.2 L’attivazione della fornitura ha luogo alla data comunicata dal Fornitore nell’accettazione scritta di cui al comma precedente.
6.3 L’efficacia del Contratto è comunque subordinata:
- alla realizzazione di un adeguato punto di consegna ubicato nel luogo di fornitura;
- al versamento di quanto dovuto per il contributo allacciamento ed eventuali oneri di fornitura e posa della rete;
- all’ottenimento ed alla permanenza, da parte del Richiedente, delle autorizzazioni e servitù necessarie, in tempo utile per consentire l‘effettuazione dei lavori di allacciamento;
- alla certificazione relativa alla regolarità edilizia dell’immobile per il quale deve essere attivata la fornitura e in assenza della quale il Fornitore non può adempiere al contratto;
- all’insussistenza di eventuali problemi di natura tecnica e/o legale che, ad insindacabile giudizio del Fornitore, impediscano l’effettuazione dell’allacciamento.
6.4 Il Fornitore si riserva di non accettare la Richiesta di allacciamento, previo diniego scritto da comunicare all’Utente con l’indicazione delle ragioni di tale rifiuto, nei seguenti casi:
a. l’Utente risulti protestato o sottoposto a procedure esecutive, o abbia chiesto l’ammissione o risulti sottoposto a procedure concorsuali compresa l’amministrazione controllata;
b. la Richiesta di allacciamento/entrata in fornitura sia sottoscritta da un soggetto diverso da quello che intende utilizzarla in proprio, al di fuori dei casi previsti dal precedente art.5.1;
6.5 Nel caso in cui fosse stato eseguito il lavoro di allacciamento e l’Utente non provvedesse a pagare il relativo corrispettivo, il
Fornitore procederà al recupero coattivo del proprio credito e qualora fosse stata già attivata la fornitura, potrà sospenderne l’erogazione.
6.6 Il contratto ha una durata di 10 anni, fatto salvo il diritto di recesso da parte dell’Utente e del Fornitore secondo le modalità e le tempistiche di cui al successivo art. 7. Al termine di tale durata il Contratto è da considerarsi tacitamente rinnovato.
6.7 In caso di successione mortis causa, il successore subentra nella titolarità dei rapporti giuridici del de cuius e quindi
automaticamente anche nel presente contratto dandone semplice comunicazione di voltura. In alternativa il successore può comunicare la volontà di non usufruire del servizio di teleriscaldamento comunicandolo al Fornitore, mediante raccomandata A/R, entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di morte del de cuius.
6.8 Analogamente, in caso di cessione dell’immobile oggetto della fornitura del servizio di teleriscaldamento a seguito di compravendita, donazione e/o altro, il nuovo proprietario e/o l’avente diritto a qualsiasi titolo sul bene immobile succede automaticamente nel contratto di fornitura. In alternativa, lo stesso soggetto può comunicare la volontà di non usufruire del servizio di teleriscaldamento comunicandolo al Fornitore, mediante raccomandata A/R, entro 30 giorni solari dalla sottoscrizione del contratto di compravendita, donazione e/o altro.
6.9 A seguito della comunicazione di voltura di cui ai precedenti artt. 6.7 e 6.8, alla prima scadenza naturale del contratto successiva alla medesima voltura il Fornitore procede alla stipula di un nuovo contratto di fornitura con il subentrante.
7. Ripensamento e recesso
7.1 Qualora il contratto di fornitura sia concluso dall’Utente in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, l’Utente consumatore può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli artt. 52 e 53, come di seguito specificato:
- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento;
- mediante invio del modulo allegato al Contratto attraverso i canali ivi indicati.
7.2 Qualora l’Utente consumatore non abbia presentato richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento (cd. esecuzione del contratto in via anticipata), le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate da SIRAM S.P.A. solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento.
7.3 L’Utente consumatore ha comunque facoltà di richiedere al Fornitore l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento; tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore, pur non garantendo necessariamente l’avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento.
7.4 Nel periodo di vigenza del contratto sia l’Utente sia il Fornitore hanno la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto.
7.5 L’Utente ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto senza oneri, con un preavviso di 1 (uno) mese. In tal caso il termine di preavviso decorre dalla ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di recesso. L’Utente esercita tale diritto presentando al Fornitore, attraverso l’apposito modulo reso disponibile dal Fornitore presso il sito web xxx.xxxxx.xx, una “Richiesta di disattivazione della fornitura” o una “Richiesta di scollegamento dalla rete”. Tali richieste possono essere fatte pervenire Fornitore attraverso una delle seguenti modalità:
- raccomandata A/R all’indirizzo SIRAM SP.A. XXXXX XXXXXX 000/00 00000 XXXXXX;
- mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
7.6 Nel caso di Utente con potenza contrattualizzata superiore a 1200 kW il recesso dovrà essere esercitato secondo le seguenti modalità:
7.7 raccomandata A/R all’indirizzo SIRAM SP.A. XXXXX XXXXXX 000/00 00000 XXXXXX;
7.8 mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
7.10 Il Fornitore ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso con comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R o PEC con un preavviso di 6 (sei) mesi. In tal caso il termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte dell’Utente.
7.11 Nel caso di trasferimento dell’Utente, di cessione a qualunque titolo dei locali (es.: locazione, subaffitto, ecc.) oggetto di
fornitura o modifica nella destinazione d'uso degli stessi, l’Utente dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Fornitore. In mancanza di tale comunicazione l’Utente resta direttamente responsabile verso il Fornitore per i consumi riferibili ai locali oggetto del Contratto e per qualsiasi eventuale danno agli apparecchi ed impianti. In caso di decesso dell’Utente, gli eredi che intendano mantenere attivo il Servizio, subentrano automaticamente nel Contratto assumendo tutti i relativi obblighi, compresi gli eventuali debiti pregressi.
8. Disattivazione della fornitura e scollegamento dalla rete
8.1 Nel caso di disattivazione della fornitura a seguito dell’esercizio, da parte dell’Utente, del diritto di recesso dal presente Contratto, il Fornitore è tenuto ad eseguire le seguenti attività:
a. chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura;
b. lettura di cessazione;
c. emissione della fattura di chiusura sulla base della lettura di cessazione.
8.2 Nel caso di scollegamento dalla rete a seguito dell’esercizio, da parte dell’Utente, del diritto di recesso dal presente Contratto, il Fornitore è tenuto ad eseguire, oltre alle attività di cui all’art. 9.1, le seguenti attività:
a. intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell’utente, ove tale circuito non serva altri utenti;
b. presentare, su richiesta dell’Utente, un’offerta per la rimozione delle ulteriori componenti della sottostazione d’utenza di proprietà dell’utente.
8.3 Nessun corrispettivo può essere applicato per la disattivazione e lo scollegamento ad eccezione dello svolgimento dell’attività di cui all’art. 9.2.b.
9. Corrispettivo di salvaguardia
9.1 Il Fornitore, come già indicato nel Preventivo di allacciamento, prevede un corrispettivo di salvaguardia a carico dell’Utente che receda dal Contratto entro:
a) 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso, con riferimento agli Utenti residenziali domestici e non domestici diversi dagli Utenti soci di Società cooperative che forniscono loro energia;
b) 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso, con riferimento ad Utenti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).
9.2 Il corrispettivo applicabile all’utente si riduce nel tempo in relazione al momento in cui avviene l’interruzione del servizio
sulla base di quanto indicato all’art. 9.2 del TUAR ovvero secondo la seguente formula:
PT
Ct = Ci • PR
9.3 L’ammontare iniziale del corrispettivo di salvaguardia Ci è pari a euro ……………..
9.4 PR è il periodo residuo espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia;
9.5 PT è il periodo complessivo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 9.1.
9.6 L’Utente ha la facoltà di richiedere al Fornitore il dettaglio dei costi che contribuiscono alla determinazione del corrispettivo di salvaguardia attraverso i seguenti canali:
raccomandata A/R all’indirizzo SIRAM SP.A. XXXXX XXXXXX 000/00 00000 XXXXXX; mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
10. Interruzione e sospensione del Servizio
10.1 Il Fornitore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile in caso di limitazione o interruzione del Servizio (a) sia per cause di forza maggiore o atti d’autorità, compresi, in via esemplificativa e non tassativa, scioperi, eventi naturali, leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano al Fornitore in tutto o in parte impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, (b) sia per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione.
10.2 Il Fornitore si impegna a fare in modo che le interruzioni siano limitate al tempo strettamente indispensabile e che, nei casi di
interruzione programmata, siano comunicate agli Utenti interessati con un preavviso:
a) di almeno 48 ore nel periodo invernale;
b) di almeno 24 ore nel periodo estivo.
10.3 Il Fornitore invia la comunicazione di preavviso a ciascun Utente coinvolto nell’interruzione programmata ovvero, dove l’Utente non abbia comunicato alcuna modalità di contatto preferita, anche mediante affissione di un avviso presso l’utenza.
10.4 In nessuno dei casi di interruzione suddetti l’Utente avrà diritto ad alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del Contratto da parte dell’Utente.
10.5 Fermo quanto precede, il Fornitore ha la facoltà di sospendere la fornitura, senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui la sottostazione di utenza non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e possa costituire pericolo reale ed immediato per l’incolumità dell’Utente stesso e/o terzi;
b) l’Utente non adempie al pagamento degli importi rimasti insoluti entro il termine di pagamento intimato dal Fornitore nel sollecito di pagamento;
c) cause oggettive di pericolo;
d) utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto;
e) manomissione o rottura dei sigilli dei misuratori;
f) appropriazione fraudolenta di energia termica, compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità;
g) fallimento dell’Utente o sottoposizione a qualsiasi procedura concorsuale.
11.6 In tutti i casi di sospensione della fornitura previsti dal Contratto, il Cliente ha l’obbligo di pagare integralmente i consumi fino alla data di sospensione della fornitura e di risarcire al Fornitore tutti i costi e i danni conseguenti al suo inadempimento agli obblighi contrattuali. In ogni caso di sospensione, il contributo di disattivazione e di riattivazione della fornitura è a carico dell’Utente e viene addebitato nella prima fattura utile
11. Condizioni economiche
11.1 Le condizioni economiche relative alla fornitura del Servizio, applicabili ai sensi del presente Contratto, sono consegnate all’Utente all’atto dell’emissione del preventivo di allacciamento e sono descritte nell’Allegato “Condizioni Tecnico Economiche”.
11.2 Le condizioni economiche sono applicate dal Fornitore nel caso in cui il Richiedente trasmetta l’accettazione del preventivo e la contestuale richiesta di allacciamento ed entrata in fornitura entro 180 (centottanta) giorni dalla data di emissione del preventivo di allacciamento, fatti salvi eventuali diversi accordi scritti tra le parti.
11.3 Nel caso di realizzazione dell’allacciamento posticipata al termine della stagione termica, le condizioni economiche
consegnate dal Fornitore contestualmente al preventivo di allacciamento trovano comunque applicazione anche qualora siano decorsi più dei predetti 180 (centottanta) giorni ma comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di emissione del preventivo.
11.4 Le condizioni economiche sono applicate dal Fornitore a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.
11.5 Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche, dandone comunicazione mediante invio all’Utente di una comunicazione in forma scritta con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni solari rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte dell’Utente stesso.
11.6 La comunicazione di cui al precedente comma non viene trasmessa all’interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. In caso di disaccordo, è fatto salvo il diritto dell’Utente di recedere dal Contratto a seguito della variazione proposta, senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale e comunque nel rispetto delle tempistiche massime previste all’art. 8
11.7 Il corrispettivo per la fornitura è maggiorato con l’imposta sul valore aggiunto e gli altri oneri fiscali disposti per legge, i
cui valori verranno indicati in bolletta. Al momento della conclusione del Contratto, l’Utente dichiara se ha diritto ad eventuali agevolazioni fiscali e, in caso, si impegna a trasmettere al Fornitore la relativa certificazione debitamente sottoscritta in originale. L’Utente si assume la piena responsabilità circa l’esistenza del diritto alle agevolazioni fiscali, sollevando il Fornitore da ogni responsabilità. In caso di mancato invio della certificazione o di certificazione incompleta, il Fornitore dovrà applicare il regime fiscale ordinario.
11.8 Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti dell’ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dall’Utente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni l’Utente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni saranno applicate.
12. Rilevazione dei consumi
12.1 La rilevazione dei dati di consumo avviene mediante lettura dei consumi sul Misuratore o tramite telelettura. In particolare la frequenza dei tentativi di lettura è mensile
12.2 Nella Richiesta di preventivo di allacciamento i consumi presunti sono comunicati direttamente dall’Utente. In assenza di
tale informazione la prima stima dei consumi è pari a KWh 1.000 per ogni kW di potenza contrattuale.
12.3 La lettura del misuratore viene effettuata tramite personale incaricato del Fornitore, munito di tessera di riconoscimento, o tramite sistema di telecontrollo.
12.4 Se non è possibile eseguire la lettura o l’Utente è irreperibile, l'incaricato lascerà nella cassetta per le lettere o nei locali comuni dell'edificio, un modulo sul quale l’Utente trascriverà le misure riportate dal gruppo di misura. Il modulo compilato dovrà essere restituito al Fornitore entro 5 giorni lavorativi.
12.5 Nel caso di avaria degli strumenti di misura, in attesa di determinare i consumi con metodo induttivo, il Fornitore potrà emettere fatture in acconto di importo presunto. Una volta ricostruiti i consumi con metodo induttivo, il Fornitore procederà al relativo conguaglio.
12.6 Il Fornitore mette a disposizione dell’Utente la possibilità di comunicare l’autolettura nella finestra temporale e con le modalità indicate in fattura.
12.7 Nel caso in cui siano disponibili sia l’autolettura dell’Utente finale sia la lettura rilevata in loco, il Fornitore provvederà ad utilizzare quest’ultima ai fini di fatturazione.
13. Verifica correttezza misurazione dei consumi
13.1 Le Parti possono richiedere in qualsiasi momento la verifica del Misuratore.
13.2 Nel caso di richiesta da parte dell’Utente, il Fornitore indicherà allo stesso il costo dell’intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il Misuratore risultasse regolarmente funzionante.
13.3 Nel caso in cui, a seguito di verifica, il Misuratore presentasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa tecnica vigente, la ricostruzione dei consumi verrà effettuata con i seguenti metodi:
▪ consumo storico dell'utenza degli ultimi 2 anni (o, in caso di nuova fornitura, di utenze analoghe);
▪ temperature medie del periodo di irregolare o mancato funzionamento del contatore, espresse in Gradi Giorno.
Al Cliente è riconosciuta la facoltà di dimostrare il mancato o ridotto utilizzo del servizio, nel periodo oggetto di determinazione induttiva.
13.4 Il Fornitore comunicherà per iscritto all’Utente l’esito della verifica richiesta provvedendo ad effettuare l’accredito o
l’addebito delle somme dovute.
13.5 La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del misuratore non costituisce per l’Utente giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all’esito della verifica in contraddittorio.
14. Modifica della potenza impegnata
14.1 Nei casi di richieste motivate sulla base di esigenze obiettive da parte dell’Utente, è prevista la possibilità di modificare la potenza termica che è stata impegnata all'atto della sottoscrizione del Contratto.
14.2 Nel caso di riduzione, la variazione della potenza termica decorre dalla prima data utile, fatti salvi i tempi tecnici necessari all’adeguamento dei dispositivi limitatori della potenza, qualora presenti sul punto di fornitura.
14.3 In caso di richiesta di aumento della potenza, entro i limiti delle capacità di offerta del Fornitore, può essere richiesto un contributo integrativo per la nuova potenza richiesta.
14.4 In entrambi i casi di richiesta di riduzione o aumento della potenza, può essere richiesto il rimborso dei costi sostenuti, qualora sia necessario effettuare modifiche impiantistiche.
14.5 Il Fornitore si riserva di verificare la coerenza della potenza contrattuale con quella effettivamente utilizzata, eventualmente adeguandola.
15. Fatturazione e pagamento del servizio
15.1 La fatturazione dei consumi avviene con frequenza trimestrale per i punti di fornitura nella titolarità di tutti gli Utenti.
15.2 Le fatture vengono emesse entro 10 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo addebitato in fattura.
15.3 Il Fornitore si riserva di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 10 (dieci) euro; tali somme vengono addebitate nella successiva fattura.
15.4 La fatturazione avviene sulla base dei dati di consumo rilevati. In caso d’indisponibilità di dati di misura, la fatturazione avviene sulla base di eventuali autoletture comunicate dall’Utente. Fra una lettura e quella successiva la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal Fornitore sulla base dei consumi storici dell’Utente.
15.5 La modalità principale di emissione della fattura è il formato cartaceo. L’Utente può tuttavia richiedere l’invio delle fatture tramite posta elettronica inviando al Fornitore il “Modulo di autorizzazione all’invio delle fatture tramite posta elettronica”, debitamente sottoscritto e compilato, attraverso una delle seguenti modalità:
- raccomandata A/R all’indirizzo SIRAM SP.A. XXXXX XXXXXX 000/00 00000 XXXXXX;
- mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
Detto modulo viene allegato dal Fornitore al preventivo di allacciamento ed comunque è scaricabile dal sito web del Fornitore o disponibile presso gli Sportelli dello stesso.
15.6 In caso di scelta di invio in formato elettronico delle fatture, l’Utente può in ogni momento scegliere di modificare la modalità
di ricezione delle fatture senza alcun onere o costo aggiuntivo per l’Utente.
15.7 In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari alla fatturazione di chiusura, il Fornitore emette comunque una fattura su consumi stimati, rimandando l’emissione della fattura di chiusura non appena saranno a disposizione dati di misura effettivi.
15.8 L’Utente è tenuto al pagamento delle bollette entro la data di scadenza indicata sulla bolletta, successiva almeno di 30
(trenta) giorni rispetto a quella di emissione, con le seguenti modalità: bonifico bancario
15.9 In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall’Utente.
15.10 Il pagamento non può essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che l’Utente vanti nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti e salvo che l’Utente abbia presentato un reclamo scritto.
16. Rateizzazione dei pagamenti
16.1 L’Utente ha la facoltà di richiedere al Fornitore la rateizzazione del pagamento del servizio qualora la fattura sia superiore a 3 (tre) volte l’importo medio fatturato nelle fatture emesse nei 12 (dodici) mesi precedenti all’emissione della fattura oggetto del piano di pagamento.
16.2 La richiesta di rateizzazione può essere presentata attraverso l’invio al Fornitore del “Modulo per la rateizzazione delle fatture”, debitamente compilato e sottoscritto, attraverso una delle seguenti modalità:
- raccomandata A/R all’indirizzo SIRAM SP.A. XXXXX XXXXXX 000/00 00000 XXXXXX;
- mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
- consegna a mano presso gli Sportelli Territoriali
Suddetto modulo è scaricabile dal sito web del Fornitore o disponibile presso gli Sportelli territoriali.
16.3 Qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 18.1, il Fornitore è tenuto a riconoscere all’Utente la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le Parti.
16.4 Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’Utente è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.
16.5 Le somme relative al piano di rateizzazione saranno maggiorate di interessi di dilazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE).
16.6 In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione, per importi oggetto di costituzione in mora:
a) il relativo importo sarà maggiorato degli interessi di mora;
b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l’Utente moroso è tenuto a saldare l’intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro 20 (venti) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata.
17. Xxxxxxx nel pagamento e sospensione della fornitura
17.1 Qualora l’Utente non rispetti il termine di pagamento indicato in bolletta, il Fornitore, decorsi 15 giorni solari dalla relativa scadenza, addebita sulla successiva fattura utile interessi di mora sulla somma dovuta al tasso EURIBOR annuale/360 + 3%.
17.2 In caso di mancato pagamento da parte dell’Utente oltre il termine di pagamento indicato in bolletta, decorsi 15 giorni solari dalla data di emissione della bolletta, il Fornitore, mediante una comunicazione scritta di costituzione in mora, inviata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) provvede ad intimare all’Utente il pagamento delle fatture scadute, entro un termine non inferiore a 15 giorni solari dall’invio della comunicazione indicando la data a partire dalla quale, in caso di mancato pagamento, procede al sigillo del gruppo di misura o alla chiusura del punto di consegna.
17.3 L’Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione del servizio e sarà
tenuto al pagamento delle spese postali necessarie all’invio del sollecito di pagamento.
17.4 Nel caso in cui a seguito di sospensione della fornitura per morosità, l’Utente non provveda al pagamento dell’insoluto, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il Punto di fornitura interessato.
17.5 Qualora l’Utente provveda al pagamento dell’insoluto, è tenuto a comunicare il prima possibile l’avvenuto pagamento a
SIRAM S.P.A. facendo pervenire una copia del pagamento a:
raccomandata A/R all’indirizzo SIRAM SP.A. XXXXX XXXXXX 000/00 00000 XXXXXX; mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
17.6 Il Fornitore si riserva di promuovere per il recupero coattivo del proprio credito ogni azione legale che riterrà opportuna.
17.7 Il Fornitore è tenuto alla riattivazione della fornitura del servizio sospesa per morosità dell’Utente a seguito del pagamento da parte di quest’ultimo delle somme dovute. Il Fornitore può in ogni caso richiedere all’Utente, successivamente alla riattivazione della fornitura, l’esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.
18. Reclami e richieste scritte di informazioni
18.1 L’Utente può formulare al Fornitore richieste di informazioni e reclami scritti attraverso i seguenti canali: raccomandata A/R all’indirizzo SIRAM SP.A. XXXXX XXXXXX 000/00 00000 XXXXXX; mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
anche utilizzando il modulo allegato al Contratto e disponibile presso lo sportello/sito web del Fornitore.
18.2 L’Utente ha la facoltà di inviare reclamo scritto utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l’identificazione dell’Utente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:
a) nome e cognome dell’intestatario della fornitura;
b) indirizzo di fornitura;
c) indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o telematico;
d) tipologia di fornitura.
18.3 I reclami e le richieste di informazioni possono essere inoltrati al Fornitore ai recapiti indicati nel modulo reclami, in bolletta e/o sul sito internet xxx.xxxxx.xx Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito xxx.xxxxx.xx.
18.4 Il Fornitore provvede a fornire all’Utente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla RQCT.
21. Livelli specifici e generali di qualità commerciale e tecnica e indennizzi automatici
21.1 Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità fissati da ARERA nella RQCT e nella RQTT, nonché alla corresponsione di eventuali indennizzi così come riportato nell’Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale e tecnica allegata al presente Contratto.
21.2 Ai sensi dell’art. 2.5 della RQCT le disposizioni relative alla qualità commerciale non si applicano agli Utenti di maggiori
dimensioni.
21.3 Fatti salvi gli altri casi previsti dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dall’art. 27 della RQCT, il Fornitore corrisponderà all’Utente un indennizzo automatico base, in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all’art. 22 dell’RQCT stessa e descritti nell’ Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale allegata al presente Contratto e fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente, pari a:
a) trenta (30) euro, nel caso di risposta motivata a reclamo scritto di un Utente di minori e di medie dimensioni e per gli altri standard specifici di qualità di commerciale di cui all’art. 22 della RQCT, per prestazioni richieste da clienti di minori dimensioni;
b) settanta (70) euro, per prestazioni, diverse dalla risposta motivata a reclamo scritto dell’Utente, richieste da utenti di medie dimensioni.
21.4 Gli indennizzi automatici base di cui al precedente comma, ad esclusione degli indennizzi relativi al termine ultimo per
l’esecuzione di lavori complessi, sono crescenti in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
21.5 Gli indennizzi di cui sopra saranno corrisposti dal Fornitore in occasione del primo documento di fatturazione utile.
22. Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali
22.1 Il Fornitore si riserva il diritto, di variare unilateralmente le condizioni contrattuali di fornitura in vigore. Nei confronti dell’Utente che ha stipulato il Contratto in qualità di consumatore, la variazione è possibile per giustificato motivo riferito a variazioni delle condizioni di mercato e/o di approvvigionamento della materia prima o a sopravenute modifiche del contesto normativo e regolamentare di riferimento. In caso di variazione unilaterale, il Fornitore ne dà comunicazione in forma scritta a ciascun Utente interessato con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni solari rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte dell’Utente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore.
22.2 È fatto salvo il diritto dell’Utente di recedere dal contratto a seguito della variazione proposta, senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale e comunque nel rispetto delle tempistiche massime previste all’art. 8.
22.3 La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest’ultima. In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate all’Utente nella prima bolletta in cui sono applicate.
23 Responsabilità dell’Utente
23.1 L’Utente si impegna ad utilizzare l’energia termica erogata per l’uso e le potenzialità indicate nel Contratto e ad assumere a
23.2. È fatto obbligo per l’Utente di rispettare le norme tecniche e le prescrizioni che il Fornitore impartisce o ritiene opportuno impartire al fine di garantire il funzionamento ottimale della sottostazione.
23.3 L’Utente è tenuto a segnalare entro 24 ore dal rilevamento eventuali malfunzionamenti e/o danni all'impianto di collegamento nonché agli apparecchi di misurazione.
23.4 L’Utente si impegna a garantire al personale del Fornitore la possibilità di accedere per controlli, verifiche, oltre che per la lettura del misuratore di energia termica, a tutte le parti dell'impianto a valle del punto di fornitura.
23.5 Il Fornitore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritiene necessarie per il buon funzionamento degli impianti
interni e l’Utente è tenuto ad eseguirle entro le tempistiche prescritte. In caso in inadempienza dell’Utente, il Fornitore ha la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio finché l’Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
23.6 L’Utente deve dare preventiva comunicazione al Fornitore nel caso intenda apportare modifiche al locale ove è collocato il misuratore e/o allacciamento della condotta stradale. Il Fornitore provvederà a spese dell’Utente a quanto necessario per adeguare l'impianto alle nuove esigenze.
23.7 L’Utente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi modifica inerente alla tipologia di fornitura e/o alla tipologia di utilizzo rispetto a quanto dichiarato al momento della richiesta di attivazione.
23.8 L’Utente non può interrompere l’alimentazione elettrica della sottostazione senza il consenso del Fornitore.
23.9 L’Utente si impegna a consentire di allacciare altri utenti sulle derivazioni di allacciamento della sua utenza, purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura e previo riconoscimento di servitù di passaggio, concessa gratuitamente.
24 Risoluzione del contratto
Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Contratto, Il Fornitore si riserva il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:
a. mancato rispetto, da parte dell’Utente, degli obblighi a suo carico indicati all’art. 23 del presente Contratto;
b. alterazione delle apparecchiature di misura o sottrazione di energia termica fraudolento;
c. iscrizione dell’Utente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali;
d. mancata o invalida costituzione/ricostituzione delle garanzie richieste;
e. utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, qualora l’Utente non abbia provveduto a comunicare al Fornitore e/o formalizzare la variazione d’uso;
f. mancato pagamento delle bollette entro il termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento;
g. qualora il Fornitore abbia sospeso la fornitura per causa imputabile all’Utente e quest’ultimo non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro il termine assegnato dal Fornitore.
In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, l’Utente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti del Fornitore. In tutti i casi di inadempimento dell’Utente, il Fornitore avrà diritto di richiedere il pagamento degli importi eventualmente dovuti dall’Utente, degli interessi moratori e degli ulteriori danni subiti.
25 Servizio di Pronto Intervento
Il Fornitore mette a disposizione degli utenti un servizio gratuito di pronto intervento, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, contattabile sia da rete fissa che da rete mobile al seguente numero 800011193
26 Cessione del Contratto
È fatto divieto all’Utente di cedere il presente Contratto. L’Utente autorizza preventivamente il Fornitore a cedere il Contratto ad altra impresa autorizzata alla fornitura del servizio di teleriscaldamento/teleraffrescamento tecnicamente idonea al regolare svolgimento del servizio.
27 Riservatezza
27.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del contratto, l’esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative stesse.
27.2 Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative all’Utente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per effetto del presente Contratto.
27.3 Il Fornitore sarà responsabile del trattamento dei dati dell’Utente secondo le modalità previste nell’apposita informativa consegnata all’Utente.
28 Legge applicabile e modificazioni normative
28.1 Il presente Contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall‘ARERA e/o da altra Autorità competente successivamente alla sottoscrizione del Contratto.
28.2 Nel presente contratto si intenderanno automaticamente inseriti, senza necessità di espressa modifica, eventuali termini e condizioni contrattuali e/o economiche imposti da norme di legge o da provvedimenti dell’ARERA, emanati successivamente alla stipula dello stesso.
28.3 Parimenti si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole del presente Contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell’ARERA successivamente alla stipula dello stesso.
29 Elezione di domicilio e Foro competente
29.1 L’Utente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l’Utenza ove è erogata la fornitura di energia termica.
29.2 Per ogni controversia relativa all’interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. Tale disposizione non si applica nei confronti dell’Utente che ha stipulato il Contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D. Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio dell’Utente medesimo.