SCHEMA DI CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITÀ IP IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 0000 X.
000
CIG
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”);
E
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo
speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in repertorio n. ;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)
dott.
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine
unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo richiesto ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per l’affidamento dei servizi di telefonia e connettività IP per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in due Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. del e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. del ;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture e/o i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione
definitiva rilasciata dalla
ed avente n.
per un
importo di Euro = ( / ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla ed avente
n. per un importo pari ad Euro = ( / ) a
garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla ed avente n.
stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip
S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e
xxxxx contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
m) [inserire in caso di firma digitale] che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico e relativa Appendice), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica), l’Allegato “C” (Offerta Economica), l’Allegato “D” (Modello di Ordinativo di Fornitura); l’Allegato “E” (Corrispettivi e tariffe), l’Allegato “F” (Condizioni Generali).
ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
d) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “F”;
e) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
l) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti dei servizi di telefonia e connettività IP in favore delle Pubbliche Amministrazioni, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”, limitatamente a quanto stabilito nel successivo comma e nel resto del presente atto.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, ad erogare i seguenti servizi:
• Fornitura ed ottimizzazione del Local Loop (linee telefoniche) per servizi di
telefonia fissa;
• Servizi di telefonia fissa, di base e avanzati (come descritti nel seguito);
• Fornitura del servizio di telefonia IP (ToIP);
• Servizi di Rete Intelligente fissa, compresi i servizi di Rete Virtuale Privata, di Addebito al Chiamato, Ripartito e Numero Unico;
• Servizi di connettività IP (servizi di trasporto IP di tipo dedicato e commutato), e servizi correlati di supporto e interoperabilità;
• Servizi di Sicurezza e a valore aggiunto (servizi di gestione di Firewall, Antivirus & Content Filtering, Posta Elettronica e DNS);
• Servizi di fatturazione e rendicontazione;
• Servizi di attivazione, collaudo, assistenza e manutenzione;
tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, e, comunque, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a: (per l’aggiudicatario primo nella classifica di merito) n. 375.000 (trecentosettanta-cinquemila) “linee equivalenti”,
(per l’aggiudicatario secondo della classifica di merito) n. 125.000 (cento- venticinquemila) “linee equivalenti”,
intendendo per linea equivalente una linea telefonica sulla quale è stato attivato il servizio, o una linea dati, o una “porta virtuale” per accesso IP, o ancora un gruppo di cinque “username e password” assegnate ad un’Amministrazione. Per i servizi di Rete Intelligente di Addebito al Chiamato o Ripartito e Numero Unico o Personale le “linee equivalenti” sono calcolate come singola numerazione non geografica assegnata.
3. I predetti servizi e/o forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.
4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
5. Inoltre, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà, da esercitarsi nel periodo di durata, anche eventualmente prorogata, della Convenzione, di agire mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento di servizi analoghi a quelli oggetto della presente Convenzione.
6. Fermo quanto stabilito all’art. 5, comma 13, delle Condizioni Generali, anche con riferimento alle Convenzioni stipulate all’esito della gara di cui alle premesse, all’atto del singolo Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente, sotto la propria responsabilità ed a suo insindacabile giudizio, si determinerà ad aderire ad una delle Convenzioni in ragione del proprio fabbisogno e delle proprie specifiche esigenze, tenuto conto del proprio profilo tariffario (desunto dal dato storico o previsionale di consumo), dei livelli di servizio offerti, delle possibili sinergie o integrazioni con forniture pre- esistenti e degli eventuali costi ed oneri di migrazione.
ARTICOLO 5 DURATA E RECESSO
Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere da …………… (gg/mm/aaaa); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa
comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito. Della proroga della Convenzione, Consip S.p.A. darà comunicazione attraverso l’apposito spazio dedicato alla Convenzione medesima sul profilo del committente (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx) Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il termine di adesione delle Amministrazioni alla Convenzione medesima; Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza degli stessi, come di seguito specificato.
I contratti attuativi hanno durata minima pari alla durata (originaria o eventualmente prorogata) della Convenzione ed una durata massima determinata dalla singola Amministrazione (e da questa comunicata al Fornitore prima della scadenza minima del contratto) pari sino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto alla durata (originaria o prorogata) della Convenzione.
Tuttavia, nel caso in cui la durata della Convenzione sia prorogata da Consip S.p.A. e l’Amministrazione non intenda valersi di detta proroga, ha diritto di recesso, senza spese, da fare valere con comunicazione scritta al Fornitore entro la data di scadenza originaria della Convenzione
Inoltre, per i soli contratti attuativi sottoscritti nell’ultimo anno di validità della Convenzione, la relativa durata è pari a minimo 12 (dodici) mesi ed una durata massima sino allo scadere del 12° (dodicesimo) mese decorrente dal termine di durata (originaria o prorogata) della Convenzione.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e, in ogni caso, 24 ore su
24 e per 7 giorni a settimana, quindi, compresi gli orari ed i giorni non lavorativi.
2. Il Fornitore ha l’obbligo di prestare i servizi oggetto della presente Convenzione mediante una copertura nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e, se migliorativo, nell’Offerta Tecnica; in difetto del rispetto di quanto sopra, ogni Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. potranno dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Ordinativo di Fornitura e la presente Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A.
3. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l’esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta.
o in alternativa (in ragione di quanto dichiarato in offerta)
si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 14, ad individuata impresa in possesso del predetto Nulla Osta.
ARTICOLO 7 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
1. Qualora il Fornitore non eroghi già i servizi all’Amministrazione che intende aderire alla presente Convenzione - né in virtù di un contratto attuativo della precedente Convenzione della Consip S.p.A., né per autonomo contratto - è previsto un periodo iniziale di avvio della Convenzione della durata di massimo 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla Data di Attivazione nel quale, per tutti gli Ordinativi di Fornitura pervenuti entro tale termine, sarà contrattualmente tollerato un ritardo nei termini di attivazione del servizio di massimo 30 (trenta) giorni solari, senza applicazione in tale periodo di franchigia delle penali di cui oltre.
2. In ogni caso, per l’esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, di svolgere le attività stabilite nel paragrafo 11 del Capitolato Tecnico, tutto alle modalità e nei termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. In ogni caso, solo con l’invio dell’Ordinativo di Fornitura si perfeziona il singolo contratto attuativo della presente Convenzione; tutte le predette attività relative alla fase prodromica all’Ordinativo di Fornitura, e segnatamente relative alla progettazione preliminare, sono ad esclusivo onere, spesa e cura del Fornitore, atteso che l’Amministrazione Contraente è vincolata unicamente al perfezionarsi del contratto attuativo della presente Convenzione e, quindi, con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura; pertanto, il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi e/o rimborso spese, a qualsiasi titolo, tanto nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche in caso di non approvazione del Progetto Esecutivo, assumendosene ogni relativa alea, quanto nei confronti della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
ARTICOLO 8 COLLAUDO DEI SERVIZI
1. Con riferimento a ciascun contratto attuativo della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire la fornitura e/o i servizi nella misura espressamente richiesta dall’Amministrazione Contraente, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi stabiliti nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica, esattamente nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura.
2. I servizi oggetto della Convenzione sono sottoposti ad un primo collaudo a campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta e le modalità indicate nel paragrafo 12 del Capitolato Tecnico (“collaudo funzionale”) e, comunque, nel rispetto delle specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore ed approvate da Consip S.p.A.; tale collaudo verrà effettuato
dalla Consip S.p.A., in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con un congruo anticipo. Resta fermo il diritto della Consip S.p.A. di richiedere che detto collaudo a campione sia eseguito dal solo Fornitore, quindi non in contraddittorio.
3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il collaudo di tutti i servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità (“collaudo di configurazione”); tale collaudo verrà eseguito, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente e secondo le modalità e le specifiche stabilite nel paragrafo 12 del Capitolato Tecnico.
4. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità saranno conformi alle specifiche di dettaglio delle prove di collaudo; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
5. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale o della autocertificazione verrà considerata quale “Data di Accettazione” dei servizi contrattuali e, quindi, di inizio dei servizi, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione.
6. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salve in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
7. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
ARTICOLO 9
SERVIZI CORRELATI E LIVELLI DI SERVIZIO
1. Unitamente alla prestazione dei servizi di telefonia e di connettività IP, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli contratti attuativi e alle modalità stabilite nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, dell’Offerta Tecnica.
2. Dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito “Customer Care” telefonico dedicato alla presente Convenzione, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico
ed il numero di fax dedicati al servizio di “Customer Care” nonché i riferimenti dei referenti per le Amministrazioni.
4. Il contact center dovrà essere integrato ad un portale web, dedicato alle Amministrazioni, che sarà messo a disposizione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente atto, pena l’applicazione delle penali.
5. Oltre a quanto sopra indicato, il Customer Care dovrà svolgere le attività indicate nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.
6. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato, contestualmente alla richiesta medesima, all’Amministrazione Contraente che richiede l’intervento, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
7. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, secondo le specifiche indicate nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico alle modalità e condizioni ivi stabilite e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, tutto nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico. Tali informazioni saranno trasmesse contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
8. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip
S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip
S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
9. Il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa relativi alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A., mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, ed anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla medesima Consip S.p.A. e/o richieste dalle Amministrazioni Contraenti; a tal fine il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, nonché si
impegna a fornire nuovi report specifici, che dovessero essere richiesti dalla Consip S.p.A., in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
10. Con riferimento a tutti i servizi oggetto della Convenzione, quindi sia i servizi di telefonia e di connettività IP, sia i servizi correlati e le attività accessorie, Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, o, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica.
11. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per i servizi di fonia, di connettività IP e sicurezza, manutenzione ed assistenza dei servizi di connettività, nonché per gli ulteriori servizi correlati, eventualmente integrate con quanto al riguardo espresso nell’Offerta Tecnica, pena l’applicazione delle penali stabilite al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico.
12. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di attivare funzioni di monitoraggio nei settori qualità dei servizi erogati e conduzione del progetto; da parte sua, il Fornitore dovrà rendere disponibile tutta la necessaria collaborazione attraverso la fornitura tempestiva dei dati necessari. In particolare sono richiesti rapporti periodici, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, su CD-ROM, con il dettaglio degli interventi manutentivi effettuati su richiesta delle Amministrazioni Contraenti ed i parametri di qualità conseguita risultanti al Fornitore stesso.
13. Il Fornitore dovrà produrre periodicamente report di avanzamento del progetto e comunque dell’esecuzione contrattuale, indicando esplicitamente tutte le eccezioni e deviazioni dai piani di progetto.
ARTICOLO 10
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e, comunque, determinati applicando le tariffe riepilogative di cui all’Allegato “E”.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di Accettazione”, di cui al precedente articolo 8, comma 5.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a trenta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell’eventuale documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _ , intestato al Fornitore presso
, Codice IBAN .
4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali. Trascorso il termine di cui sopra rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all’Amministrazione Contraente e trascorsi 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura.
5. [clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all’atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma] Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente comma 3, il Fornitore applicherà uno sconto pari a .
6. [clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all’atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma] Alle Amministrazioni Contraenti che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a , fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all’art. 117 D.Lgs.
n. 163/2006. Qualora, l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
7. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
ARTICOLO 11 COSTI DELLA SICUREZZA
1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
ARTICOLO 12 PENALI
1. Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione delle attività, delle forniture e/o dei servizi oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura o della Convenzione, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico nella descrizione della modalità delle prestazioni e, comunque, nel paragrafo 10.4 del Capitolato Tecnico, o se migliorativi, nell’Offerta Tecnica, l’Amministrazione Contraente o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel paragrafo 13 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico, agli altri atti della gara di cui alle premesse e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico, agli altri atti della gara di cui alle premesse e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell’Allegato “B” del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
• su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
• su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una
non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
• su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
ARTICOLO 13 CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo
ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data dalla
avente n. di importo pari ad un importo di Euro =
( /00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l’avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l’effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza annuale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla in data e avente n. pari ad un importo di Euro 75.000,00= per l’aggiudicatario primo classificato, pari ad un importo di Euro 50.000,00= per l’aggiudicatario secondo classificato.
3. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 14 RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituisce ulteriore causa di risoluzione il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nella Convenzione e nei suoi Allegati.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
ARTICOLO 15 DIVIETO DI SUBAPPALTO
[da inserire se il subappalto è vietato]
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
SUBAPPALTO
[da inserire se il subappalto è autorizzato]
2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
3. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
ARTICOLO 16 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio (o Project Manager) nominato dal Fornitore per l’esecuzione del presente atto, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 17 EVOLUZIONE TECNOLOGICA
1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
ARTICOLO 18 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip
S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Il legale rappresentante
[da inserire in caso di firma digitale]
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
C.F.:
Certificatore:
Validità: dal al, Firma digitale: n.
C.F.:
Certificatore:
Validità: dal al, Firma digitale: n.
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata e Recesso); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Procedura di definizione dell’acquisizione); Articolo 8 (Collaudo dei servizi); Articolo 9 (Servizi correlati e Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 18 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione: Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17
(Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).
Roma, lì
IL FORNITORE
Il legale rappresentante
[da inserire in caso di firma digitale] IL FORNITORE
C.F.:
Certificatore:
Validità: dal al, Firma digitale: n.