SCHEMA DI CONTRATTO
Contratto n.
SCHEMA DI CONTRATTO
SERVIZIO DI PORTIERATO FIDUCIARIO PRESSO LA SEDE DEL CENTRO CABHC DELLA FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA - NAPOLI.
CIG 679331982D
Tra
la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (in seguito per brevità indicata anche “IIT”), codice fiscale n° 97329350587, con sede legale in Genova, Via Morego 30, c.a.p. 16163, in persona di , nato a ( ), il / / debitamente autorizzato alla stipula del presente contratto giusta , che dichiara di agire esclusivamente nell’interesse della Fondazione IIT;
e
la società (in seguito per brevità indicato anche “Fornitore”), codice fiscale
partita IVA , con sede legale in xxx xxx
, xx xxxxxxx xx , xxxx x ( ) il / / nella sua qualità di Legale Rappresentante;
nel seguito congiuntamente “Parti”,
Premesso
che in data 14/09/2016 è stato pubblicato il Bando di gara e il Progetto per l'affidamento del servizio di portierato fiduciario da svolgersi presso la sede del centro CABHC di Napoli della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia per l’importo stimato di euro 240.502,50 (duecentoquarantamilacinquecentodue/50) oltre IVA;
che in base alle risultanze della predetta procedura, con atto del / / , il
ha disposto l’aggiudicazione definitiva del servizio alla società , per l’importo di euro ( / ) oltre IVA;
che il Bando di gara, il Progetto e l’offerta presentata in gara dal Fornitore costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
che il Fornitore risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
che è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 D.lgs. 159/2011, così come emendato dal D.L. 218/2012, tramite la B.D.N.A.;
che il Fornitore ha presentato la garanzia fideiussoria n. del / /
prevista all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, per l'importo di euro
( / ), rilasciata da valida fino a
;
che Responsabile del Procedimento è il Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx; si conviene e si stipula quanto segue.
Art 1. Premesse
Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art 2. Norme regolatrici
L’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del presente contratto sono regolate:
- dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle Condizioni Generali di Acquisto per fornitura di beni e servizi;
- dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, in quanto applicabili.
Art 3. Oggetto e luogo della prestazione
IIT affida al Fornitore, che accetta, l’affidamento del servizio di portierato fiduciario da svolgersi presso il Centro CABHC di Napoli della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, d’ora in poi per brevità SERVIZIO, come disciplinati nell’allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nell’allegata offerta del Fornitore, cui si rimanda per ogni maggior dettaglio e che si intendono qui integralmente trascritti.
Si riporta qui di seguito un elenco, non esaustivo, dei principali servizi richiesti:
attività di presidio dell’ingresso pedonale della sede di IIT con permanenza al bancone reception situato all’ingresso, munito di terminale telefonico ed informatico, monitor del sistema di video sorveglianza perimetrale, pannello allarmi sistemi di sicurezza;
accoglienza e congedo dei visitatori (ospiti, dipendenti IIT e personale di ditte esterne); loro registrazione in entrata e uscita in apposito registro informatico;
ricezione e smistamento posta;
prenotazione taxi per dipendenti e ospiti;
ricezione telefonate e smistamento agli uffici/persone di competenza;
gestione operativa di eventuali sistemi di sicurezza (controllo accessi, allarme ascensori, rilevazione allarmi antincendio e antiallagamento, sistemi antintrusione, ecc.) con conseguente comunicazione degli allarmi al personale di IIT designato;
esecuzione delle disposizioni relative al Piano di sicurezza in caso di emergenze
secondo quanto stabilito dal Piano di emergenza dell’immobile.
Art 4. Durata
Il presente contratto, immediatamente vincolante per il Fornitore all’atto della sottoscrizione, avrà validità per le attività svolte per un periodo di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto ovvero, se previsto, a far data dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., IIT si riserva la facoltà di esercitare, nei 6 (sei) mesi antecedenti alla scadenza del contratto, l’opzione di rinnovo dell’affidamento del SERVIZIO, agli stessi patti e condizioni, fino ad un periodo massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. Tale facoltà, all’interno del periodo massimo di rinnovo sopra indicato di 24 mesi, potrà essere esercita solo due volte.
Ai sensi dell’art. 106, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., IIT si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere al Fornitore del SERVIZIO la proroga del contratto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, stimato in mesi 6 (sei). In tal caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per IIT.
Art 5. Variazioni del servizio
IIT ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente contratto, una variazione della consistenza del SERVIZIO, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall’Offerta o concordati tra le parti.
Art 6. Obblighi del fornitore e Clausola sociale
Il Fornitore si obbliga a eseguire il SERVIZIO oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti in Italia e delle norme contenute nel Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale. Il Fornitore è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell’esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri dipendenti e si obbliga ad allontanare quei dipendenti che risultassero, a giudizio di IIT, inidonei o indesiderabili. Il Fornitore è pertanto tenuto a rispondere, nei termini sopra esposti, dell’opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per l’esecuzione del servizio ed è comunque direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati da questi, per imperizia o qualsiasi altro motivo, risentiti dalla Fondazione o da terzi, in dipendenza dell’esecuzione del servizio. Il Fornitore Inoltre dovrà garantire a IIT la “continuità operativa” nel rispetto del livello qualitativo richiesto alle prestazioni pianificate e dovrà, pertanto, organizzarsi in modo tale da gestire i periodi di assenza del personale addetto.
Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra IIT ed il personale addetto al servizio, in quanto quest’ultimo è alle esclusive dipendenze del Fornitore e le prestazioni sono compiute sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questo. A tal scopo il Fornitore dovrà possedere, prima di avviare l’esecuzione del presente contratto, una polizza RCT con primaria compagnia di assicurazione, che dovrà avere un massimale pari a € 1.000.000. Copia della polizza e delle relative successive quietanze di pagamento dovranno essere consegnate a IIT prima dell’inizio del servizio o contestualmente ad esso.
Il personale addetto al servizio deve essere alle dipendenze e sotto l’esclusiva responsabilità del Fornitore, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente contratto, nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dei danni derivanti a IIT ed a terzi imputabili ai dipendenti stessi.
IIT rimane estranea ai rapporti di natura economica tra il Fornitore e i suoi dipendenti. Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali e assicurativi per gli operatori è a rischio e spesa del Fornitore, il quale non potrà pretendere da IIT compensi o indennizzi di sorta. Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Il Fornitore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti propri dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle tabelle ministeriali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – tabelle Costo Medio orario per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, D.M. del 21 marzo 2016), dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Il Fornitore è tenuto alla puntuale osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.); ha l’obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare.
Con la sottoscrizione del contratto d’appalto il Fornitore dichiara di aver preso visione del Documento Unico di valutazione del Rischio di Interferenza (DUVRI), di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sula salute e sulla sicurezza dei lavoratori e si impegna ad adottare ogni misura occorrente nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il Fornitore si obbliga altresì a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservazione delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’art. 14 del presente contratto e il Fornitore non potrà avanzare pretese e compensi, a tal titolo, nei confronti di IIT, assumendosene ogni eventuale alea. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da IIT. Il Fornitore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione a IIT di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all’art. 14 del presente contratto, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del SERVIZIO ed alla verifica di conformità.
Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui il Fornitore subentri al precedente appaltatore, a prescindere dalla sua configurazione giuridica (i.e. impresa individuale, società commerciale, consorzio, etc.), nell’espletamento del servizio oggetto della presente gara d’appalto, il Fornitore è tenuto ad assorbire ed utilizzare prioritariamente il personale già operante per il precedente appaltatore, qualora disponibile ed entro il limite del nuovo fabbisogno, nell’ambito delle varie categorie, qualifiche e livelli.
Art 7. Termini di esecuzione dell'appalto - Penali
Il Fornitore si obbliga a effettuare il presente SERVIZIO per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto ovvero, se previsto, dalla data di avvio del verbale di esecuzione del servizio.
Nei casi di:
Interruzione del servizio non autorizzata da IIT: sarà applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille del valore contrattuale. Qualora l’interruzione del servizio fosse inferiore alle 2 (due) ore, la penale sarà applicata in misura ridotta del 50%;
Il personale dell’Aggiudicatario si presenta in servizio senza la divisa o senza il cartellino identificativo: sarà applicata una penale pari all’uno per mille del valore contrattuale per ogni giorno di violazione;
Mancata registrazione dei visitatori nell’apposito registro informatico di entrata e uscita: sarà applicata una penale pari all’uno per mille del valore contrattuale per ogni giorno di violazione;
Mancata gestione operativa dei sistemi di sicurezza (controllo accessi, allarmi ascensori, rilevazione allarmi antiincendio e antiallagamento, etc.): sarà applicata una penale pari all’uno per mille del valore contrattuale per ogni giorno di violazione;
Mancato rispetto delle disposizioni relative al Piano di sicurezza: sarà applicata una penale pari all’uno per mille del valore contrattuale per ogni giorno di violazione;
Per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze dichiarate nel cronoprogramma del percorso formativo del personale eventualmente offerto in sede di gara: sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 (zero/cinque) per mille del valore contrattuale.
IIT ha diritto a comminare al Fornitore le penali come sopra delineate, fino al raggiungimento di una somma complessiva di penali applicate, pari al 10% del corrispettivo contrattuale. Le
penali devono intendersi tra loro cumulabili. Al superamento di tale limite IIT ha diritto di risolvere il presente contratto.
In ogni caso, per IIT, resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art 8. Verifica di conformità
Durante il periodo di svolgimento del SERVIZIO verrà eseguita la verifica di conformità del servizio stesso e la sua rispondenza alle caratteristiche tecniche indicate nel Progetto e nell’Offerta del Fornitore, anche in merito ad eventuali servizi aggiuntivi offerti. In caso di esito negativo della verifica il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di verifica di conformità negativa, alla eliminazione dei difetti e/o carenze riscontrati, ovvero alla sostituzione del personale inidoneo; successivamente si procederà ad una nuova verifica di conformità, che avverrà nei termini e con le modalità sopra descritte. Tutti gli oneri che IIT dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore. In caso di ulteriore esito negativo della verifica, IIT potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte il servizio a terzi in danno del Fornitore, e il diritto di IIT a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.
Le operazioni di verifica circa la conformità dei servizi forniti saranno effettuate in contraddittorio con il Fornitore e riguarderanno, tra l’altro, le seguenti attività:
verifica del possesso di tutti i requisiti tecnici minimi richiesti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dal Disciplinare di Gara, nessuno escluso;
Verifica dei servizi migliorativi eventualmente offerti dal Fornitore in sede di gara, nessuno escluso.
Per le verifiche e le finalità di cui presente articolo l’Aggiudicatario dovrà inviare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, entro il 5 di ogni mese successivo, un report relativo alle ore di servizio e degli eventuali servizi aggiuntivi svolti nel mese precedente.
Tali verifiche saranno effettuate sia nella fase iniziale del contratto che per tutta la fase esecutiva del contratto medesimo.
Art 9. Accettazione del servizio
Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformità, e non prima, la data del relativo Certificato sarà considerata quale “Data di Accettazione” del SERVIZIO. L’accettazione del SERVIZIO non esonera, comunque, il Fornitore dal rispondere di eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche-prestazionali previste nell’Offerta, che non siano emersi al momento della verifica di conformità ma vengano in seguito accertate.
Art 10. P.M.
Art 11. Responsabilità
Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto; in particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, a IIT, al suo personale, consulenti, e ai loro beni mobili o immobili, e a terzi.
Art 12. Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori
Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d’igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne IIT da ogni conseguenza pregiudizievole che a questa dovesse derivare dalla violazione, da
parte del Fornitore, dei predetti obblighi. Il Fornitore dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico-professionali idonee a consentire l'instaurazione di un rapporto di appalto lecito e rispondente alle esigenze di IIT. Sono applicabili le disposizioni del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto di competenza. Il Fornitore s'impegna a eseguire le prestazioni commissionate in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell’ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori. Esso garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) e delle disposizioni aziendali del Committente. Le prestazioni appaltate saranno realizzate dal Fornitore con propria organizzazione dei mezzi e del personale, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti di IIT. Pertanto il Fornitore avrà piena libertà e facoltà di organizzare la propria attività nella maniera che riterrà più opportuna, fermo restando il rispetto scrupoloso delle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all’art. 26 d.lgs. 81/2008 o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all’art.100 d.lgs. 81/2008 completo del fascicolo di cui all’art.91 d.lgs. 81/2008, per i casi previsti. La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un Responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di IIT. Il Fornitore dovrà provvedere affinché i propri dipendenti indossino un capo di vestiario o altro segno distintivo da convenirsi che identifichi l'impresa ed espongano apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, conforme ai requisiti di legge. Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui devono essere eseguite le prestazioni, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. Il Fornitore dovrà dotare il proprio personale e imporre l’uso, oltre che dei
D.P.I. necessari per l'esecuzione del presente contratto, anche di quelli risultanti dalla verifica dei rischi specifici evidenziati durante l’eventuale sopralluogo.
Art 13. Macchine, Attrezzature e materiali.
Le macchine, le attrezzature, i mezzi d’opera, che il Fornitore intenderà eventualmente usare nell’esecuzione dell’appalto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza o conservazione.
Il Fornitore dovrà predisporre un elenco relativo alle attrezzature, macchine, mezzi d’opera, ecc. che intende usare durante l’esecuzione del SERVIZIO. Ove richiesto da IIT, il Fornitore dovrà fornire una certificazione rilasciata da un Ente competente in materia o, ove ammesso, da un professionista abilitato, attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso dell’appalto. In ogni caso tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d’opera utilizzati presso IIT saranno custodite a cura del Fornitore. Gli eventuali interventi di manutenzione da effettuarsi su tali beni presso le sedi di IIT dovranno essere preventivamente da questi autorizzati per iscritto. E' fatto divieto al Fornitore di usare attrezzature, macchine, altri strumenti di IIT senza la preventiva autorizzazione scritta di questi; anche nel caso in cui l’autorizzazione venga concessa il Fornitore sarà comunque tenuto a verificare che tali beni siano idonei all’uso cui intende adibirli, e dovrà provvedere affinché i suoi dipendenti e/o subappaltatori ricevano un’idonea formazione e addestramento per l’utilizzo dei medesimi. I beni si considereranno concessi in comodato d’uso, dovranno essere utilizzati dai soli dipendenti autorizzati, resteranno di proprietà di IIT e dovranno essere immediatamente riconsegnati a semplice richiesta di questi.
Art 14. Corrispettivo
L’importo complessivo presunto, per i 36 mesi di SERVIZIO, per la completa e corretta esecuzione del presente contratto è di euro ( / ) al netto dell’IVA. Tale importo presunto per i Servizi a misura risulta dal prodotto tra la Tariffa Oraria
Contrattuale offerta per i servizi a misura, pari ad Euro ( / ) IVA esclusa e il monte ore stimato per la durate del presente contratto, pari a 10.689 ore. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., si evidenzia che non vi sono rischi da interferenza e che, pertanto, l’importo per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, è pari a zero euro.
Il corrispettivo del SERVIZIO è a misura e viene determinato moltiplicando il numero di ore di servizio effettivamente svolte nel mese di riferimento per la Tariffa Oraria Contrattuale.
Il predetto corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del presente contratto, ivi inclusi i costi aziendali della sicurezza, gli oneri particolari indicati nel Disciplinare di Gara, nel Progetto e nelle Condizioni Generali di Acquisto, e dall’osservanza di leggi e regolamenti, e dalle disposizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità.
La suddetta Tariffa Oraria Contrattuale sarà altresì utilizzata per la determinazione dei corrispettivi dovuti in caso di variazioni del servizio ai sensi dell’art. 5 del presente contratto.
La Tariffa oraria contrattuale resterà fissa ed invariabile per il primo anno di svolgimento del Servizio e sarà soggetta a revisione ISTAT negli anni successivi. A fronte dell’eventuale mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dei dati relativi all’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, la revisione della Tariffa d’appalto è operata applicando il 90% dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall’ISTAT. L’indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione della Tariffa.
Art 15. Fatturazione e pagamento
La fattura, ai sensi del D.M. n. 55/2013, dovrà pervenire alla Fondazione secondo le modalità previste dalla cd. fatturazione elettronica utilizzando il seguendo Codice Univoco Ufficio UFU7Q0. Ulteriori informazioni nel merito sono riportate al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxx.xx , nella sezione Note Legali.
Il pagamento del corrispettivo relativo al SERVIZIO, dedotte le eventuali penali comminate,
sarà effettuato a mezzo bonifico bancario secondo la seguente modalità:
- fatturazione con cadenza mensile, previa verifica della corretta esecuzione del SERVIZIO, sulla base delle ore di servizio effettuato.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di IIT del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il Fornitore comunica che il conto corrente dedicato per ricevere i pagamenti è il n. Presso la banca
Agenzia codice IBAN e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti .
Il Fornitore s’impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’inadempimento del Fornitore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. IIT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell’appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della legge 136/10 e s.m.i.
Art 16. Risoluzione
In caso d’inadempienza del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a giorni 15 (quindici), che verrà assegnato a mezzo PEC da IIT, questi ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di escutere definitivamente la garanzia fideiussoria di cui in premessa, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso,
resta inteso che IIT potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., il presente contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
a. mancanza o perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e/o la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (ai sensi del Decreto Legislativo n.159/2011 così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012);
b. mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;
c. qualora venga promossa, nei confronti di IIT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sull’oggetto delle prestazioni dedotte nel presente contratto;
d. cessione del contratto o dei crediti derivanti dall’esecuzione dello stesso;
e. inosservanza degli obblighi di riservatezza;
f. qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del successivo art. 22 “ Trasparenza”;
g. al raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell’importo contrattuale;
Art 17. Recesso
IIT ha facoltà, per cause non imputate a propria volontà ma determinati da forza maggiore, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno giorni 10 (dieci), da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a IIT. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi
eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Art 18. Proprietà intellettuale e manleva
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa, nei confronti di IIT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne IIT da ogni conseguente responsabilità e onere, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, IIT è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Fornitore delle suddette azioni giudiziarie. Nell’ipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al comma precedente proposte nei confronti di IIT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, IIT ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.
Art 19. Subappalto
Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti di legge per le seguenti attività, come indicate in sede di offerta:
- …
- … .
Art 20. Divieto di cessione del contratto e del credito
È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto e i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso d’inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, IIT, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art 21. Riservatezza
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è anche responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, IIT ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a IIT.
Art 22. Trasparenza
Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un contratto di agenzia o di promozione commerciale;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c. dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente
contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
e. dichiara che tutte le attività svolte nell’ambito del presente contratto si svolgeranno nel rispetto del divieto del conflitto d’interesse atteso che il Fornitore, o i soggetti che agiscono per suo conto, non sono portatori, diretti o indiretti, di un interesse finanziario, economico o di altro interesse personale che può costituire una minaccia alla sua stessa imparzialità ed indipendenza.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art 23. Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico del Fornitore, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata e registrazione. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’IVA, secondo il regolamento della Comunità Europea. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi/forniture soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 1, lettera “b” della Tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Art 24. Consenso al trattamento dei dati
Il Fornitore presta il proprio consenso al trattamento dei dati da parte di IIT ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Art 25. Comunicazioni e rappresentante del Fornitore
Salvo diverse disposizioni, IIT effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto attraverso il Responsabile del Procedimento. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contrattuali, controllare, in accordo con i competenti uffici della IIT, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini della Fondazione.
Il Fornitore designa quale proprio referente il sig. , reperibile ai seguenti recapiti , al quale IIT potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
Art. 26 - Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova. È escluso il ricorso all’arbitrato. La legge applicabile è quella Repubblica italiana.
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Il presente contratto si compone di 26 articoli e di pagine. Allegati:
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
Offerta.
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Letto approvato e sottoscritto con firma digitale.
IIT Il Direttore | Fornitore Il Legale Rappresentante |
Il sottoscritto , in qualità di del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 5 (Variazioni del servizio), Articolo 6 (Obblighi del Fornitore e Clausola Sociale), Articolo 7 (Termini di esecuzione dell'appalto - Penali), Articolo 8 (Verifica di conformità), Articolo 9 (Accettazione del servizio), Articolo 11 (Responsabilità), Articolo 12 (Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori), Articolo 13 (Macchine, Attrezzature e materiali), Articolo 14 (Corrispettivo), Articolo 15 (Fatturazione e pagamento), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Proprietà intellettuale e manleva), Articolo 19 (Subappalto), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto e del credito), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Trasparenza), Articolo 26 (Foro competente).