Contract
C O N V E N Z I O N E
per la gestione degli interventi e delle attività finalizzate allo sviluppo del turismo trentino per conto della Provincia autonoma di Trento a valere sul “Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina – Sezione Marketing” di cui alla lettera “a bis” nel comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale n. 6 del 1999,
tra
“TRENTINO SVILUPPO S.p.A.”, con sede in Rovereto, via X. Xxxx n. 8, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Trento 00123240228, Capitale Sociale 200.000.000,00 Euro interamente versati, con unico azionista la Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Vicepresidente, anche denominata “Trentino Sviluppo”;
e
“TRENTINO MARKETING S.r.l.”, con sede in Trento, via Romagnosi n. 11, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Trento 02341860225, Capitale Sociale 20.000,00 Euro interamente versati, con unico azionista Trentino Sviluppo S.p.A., in persona dell’l’Amministratore Delegato Xxxxxxxx Xxxxxxx, appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione, anche denominata “Trentino Marketing”;
e
per presa visione e condivisione dei contenuti della presente Convenzione ASSESSORE ALL’ARTIGIANATO, COMMERCIO, PROMOZIONE, SPORT
E TURISMO Xxxxxxx Xxxxxxx;
ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E LAVORO
Xxxxxxx Xxxxxxxx;
- visti gli artt. 33 e 34 della legge provinciale n. 6/1999;
premesso che:
a) la legge provinciale n. 6 del 13 dicembre 1999 e le successive modifiche saranno, per brevità, richiamate anche quale “Legge 6”;
b) la legge provinciale n. 8 del 12 agosto 2020 e le successive modifiche saranno, per
brevità, richiamate anche quale “Legge 8”; trspa-17/01/2022-0000636
c) in data 30 giugno 2014 Trentino Sviluppo ha costituito, su indicazione della Provincia autonoma di Trento, una società di scopo, finalizzata alla realizzazione di un precipuo interesse pubblico, denominata Trentino Marketing S.r.l. avente per oggetto l'ideazione, realizzazione e/o promozione, in Italia e all'estero, di attività finalizzate allo sviluppo del turismo trentino per conto della Provincia autonoma di Trento, quale insieme di attività diversificate e integrate che comprendono, tra l'altro, i settori dello sport, della cultura, delle produzioni tipiche e agroalimentari, della cinematografia, ed altri settori affini che siano veicolo promozionale dell'immagine e delle realtà socio-economiche che caratterizzano il Trentino, in sintesi definibile quale "marketing del territorio", che dovrà risultare coerente con le politiche generali attuate dalla Provincia autonoma di Trento;
d) le predette attività sono effettuate a valere sul cd. “Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina – Sezione Marketing” di cui alla lettera “a bis” nel comma 1 dell’articolo 33 della “Legge 6”;
e) la Provincia, con lettere di data 27 maggio e 18 giugno 2014, ha confermato la propria condivisione per l’impostazione di riorganizzazione dell’attività di promozione turistica sulla base della quale si è poi pervenuti alla soluzione operativa definita nella presente Convenzione;
f) in data 25 agosto 2014 si è raggiunto un accordo con le parti sociali sulle modalità di distacco del personale;
g) in data 06 dicembre 2017 è stata sottoscritta una nuova convenzione tra Trentino Sviluppo e Trentino Marketing con cui Trentino Sviluppo ha affidato a Trentino Marketing la gestione operativa della Sezione Marketing del “Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina” finalizzata allo sviluppo del turismo trentino per conto della Provincia autonoma di Trento e con il presente atto, essendo rimaste immutate le motivazioni, le Parti intendono rinnovare tale Convenzione;
h) si è provveduto in data 06 giugno 2018 a modificare l’art. 9 comma 4) della predetta Convenzione attribuendo a Trentino Marketing la titolarità del trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle attività di marketing;
i) la disciplina sulla promozione territoriale e del marketing turistico è stata recentemente modificata con la “Legge 8”. In tale norma trova precisa indicazione la volontà del legislatore di rendere maggiormente autonoma la “società che esercita le funzioni della promozione territoriale e del marketing turistico” anche in considerazione delle ulteriori competenze che vengono attribuite alla stessa in particolare per quanto previsto dall’art. 3 comma 3, dall’art. 9, dall’art. 13, dall’art.
16 comma 7 e 8 e dall’art. 21 comma 2. A questo riguardo è opportuno riportare alcuni aspetti dei citati articoli quali: i) per la promozione territoriale del trentino viene riconosciuto il valore primario della promozione territoriale per lo sviluppo del territorio attraverso l’identificazione dei valori identitari del Trentino e dei suoi fattori di attrattività, lo sviluppo di specifiche azioni di comunicazione, la gestione coordinata delle relazioni cooperative e competitive fra gli attori coinvolti, stimolando e facilitando lo sviluppo di un sistema di offerta territoriale anche attraverso la promozione e l’adozione di un marchio e delle sue eventuali declinazioni come mezzo che riassume in sé e veicola i valori caratterizzanti l’intero territorio provinciale; ii) alla Società spettano le attività previste dall’articolo 3 ed in particolare quelle volte a favorire lo sviluppo di alleanze strategiche e operative tra i diversi settori, anche non economici, al fine di valorizzare il territorio come destinazione turistica e migliorare le proposte turistiche, anche attraverso il coordinamento delle progettualità delle attività d’ambito e di area e volte a sviluppare le competenze digitali e gestire i sistemi di comunicazione e le piattaforme digitali funzionali al marketing turistico dell’intero territorio provinciale;
iii) costituire un nucleo tecnico per ogni Agenzia Territoriale d’Area sul territorio provinciale; iv) identificare e gestire per singola APT la quota di imposta di soggiorno che in base alle disposizioni del presente articolo non è finalizzata al finanziamento dei soggetti di cui all’articolo 5 comma 1 lettera a), è attribuita alla Società per lo sviluppo di specifiche attività promozionali dedicate all’ambito territoriale ove l’imposta è stata raccolta o per le attività proprie dell’agenzia territoriale d’area ove l’imposta è stata raccolta; v) lo sviluppo e realizzazione di strumenti a supporto dell’analisi del fenomeno turistico al fine di migliorare i processi decisionali e sviluppare l’attività di analisi mirata ad approfondire specifiche tematiche funzionali alla conoscenza del fenomeno turistico, la struttura provinciale competente in materia di statistica fornisce i dati relativi al turismo in provincia di Trento in forma aggregata e anonima alla struttura provinciale competente in materia di turismo, secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale;
l) con Deliberazione di Giunta provinciale n. 1580 del 2021, in adempimento delle previsioni dell’apposito atto aggiuntivo per i rapporti tra Provincia e Trentino Sviluppo in corso di stipula nel corso del 2022, stanti le comunicazioni del 29 settembre 2021 prot. PAT-RFA044/2021/707982 a firma dell’Assessore al Turismo xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx e del 22 novembre 2021 prot. D336/20217840897 a firma del Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxx, alla società Trentino Marketing viene affidata l’attività
di organizzazione e gestione dei grandi Eventi;
ciò premesso, si stipula la seguente
CONVENZIONE SEZIONE I
Gestione operativa della Sezione Marketing del “Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina”.
Art. 1
(Affidamento della gestione operativa della Sezione Marketing del Fondo)
Comma 1)
Trentino Sviluppo affida a Trentino Marketing, alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, la gestione operativa del cd. “Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina – Sezione Marketing” di cui al comma 1 lettera “a bis” dell’articolo 33 della legge provinciale n. 6 del 1999 per la realizzazione delle attività previste dalla “Legge 6” all’art. 33 e dalla “Legge 8”, nell’ambito dell’oggetto sociale definito statutariamente per la stessa Trentino Marketing.
Comma 2)
Per le finalità di cui al comma 1 Trentino Marketing opererà in nome e per conto di Trentino Sviluppo, in forza di specifica procura speciale di durata fino al 31 dicembre 2023, rinnovabile di triennio in triennio, già rilasciata in data 31 dicembre 2020, reg. Trento il giorno 11 gennaio 2021 al n° 420.
Comma 1)
Art. 2
(Attività di Trentino Marketing e piano triennale)
Nel rispetto delle Linee guida per la politica turistica della Provincia Trentino Marketing svolge, in nome e per conto di Trentino Sviluppo quale titolare del Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina - Sezione Marketing ex art.33 comma 1 lettera “a bis” della “Legge 6” che a sua volta gestisce detto Fondo in nome proprio ma per conto della Provincia di Trento, attività di marketing turistico-territoriale del Trentino che si sostanziano in interventi e progettualità aggregati nelle macrovoci individuate negli Indirizzi di cui al comma 2 dell’art. 33 della “Legge 6”.
Comma 2)
Trentino Marketing presenta, per conto di Trentino Sviluppo a cui indirizza detta comunicazione per opportuna conoscenza, alla struttura provinciale competente in
materia di turismo, di norma entro il 15 novembre del triennio precedente a quello di riferimento, una proposta di Piano triennale, dettagliato per la prima annualità nonché, se richiesto, anche per la seconda e la terza annualità.
Comma 3)
Il Piano è formulato tenendo conto delle risorse disponibili sulla base di valutazioni di massima della Società, sentito il Servizio Turismo e sport, ed in accordo con gli impegni programmatici assunti dalla Giunta provinciale. Detto Piano oltre all’indicazione delle attività da realizzare nel triennio, dovrà prevedere gli obiettivi da raggiungere, il loro costo previsto comprensivo degli oneri accessori e delle imposte al netto dell’I.V.A., una riserva di fondi destinati di norma alle spese del personale di gestione dei beni e servizi, di recupero crediti, nonché agli oneri finanziari e alle commissioni di gestione spettanti a Trentino Sviluppo. Tale riserva comprende anche la voce di spesa relativa al versamento dell’I.V.A., dovuta in virtù della normativa vigente, per le voci esposte nel Piano.
Comma 4)
La Società nell'ambito della realizzazione del Piano triennale promuove il coinvolgimento di altri soggetti, pubblici o privati, anche per un'eventuale partecipazione finanziaria alle iniziative. Lo svolgimento di tale funzione di coordinamento dovrà essere svolta in particolare, essendo già stata condivisa dalla Provincia, per le progettualità di promozione dei prodotti agroalimentari in stretta sinergia con gli Assessorati competenti. Le somme introitate a seguito della partecipazione finanziaria dovranno essere utilizzate dalla Società per finanziare l’attività promozionale svolta.
Comma 5)
Al Piano triennale delle attività la Società verrà altresì allegato un documento contenente la proposta di struttura organizzativa necessaria per la realizzazione delle attività previste nel documento programmatorio. La situazione dell’organico proposto verrà evidenziata sia in termini quantitativi che di inquadramento e indicherà inoltre un numero di mensilità aggiuntive da attivare tramite rapporti contrattuali flessibili che verranno attivate in caso di necessità per sopperire a situazioni di criticità e/o per l’esecuzione di progetti supplementari e non previsti.
Comma 6)
L’approvazione da parte della Provincia della proposta di struttura organizzativa necessaria alle attività di marketing, consentirà a Trentino Sviluppo di procedere all’adeguamento del proprio organico in distacco presso Trentino Marketing sia dal
punto di vista numerico che di inquadramento. Comma 7)
Ciascuna attività è realizzata nei limiti della spesa prevista indicata dalla Sezione Marketing di Piano come approvato dalla Giunta provinciale. Nel rispetto di tale limite la spesa prevista per singola macrovoce, così come definita negli Indirizzi della Giunta provinciale di cui al comma 2 dell’art. 33 della “Legge 6”, e per il fondo di riserva accessorio di cui al comma 2, è superabile fino ad un massimo del 30 % (trenta per cento), attingendo dalle minori spese effettuate sugli interventi complessivamente programmati. Questa flessibilità non è applicabile alle risorse attribuite a TM per lo sviluppo delle attività previste dall’art. 16 commi 7 e 8 e per le
A.T.A. previste dall’art. 13; Comma 8)
Nello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente convenzione la Provincia può dare indicazioni strategiche, programmatiche ed anche operative alle quali Trentino Marketing si impegna a conformarsi dandone evidenza nel Rendiconto dell’attività da inviare annualmente alla Provincia e più specificatamente nella relazione illustrativa dell’attività e, ove possibile, nel Piano.
Comma 9)
Nello svolgimento delle attività disciplinate la Società può altresì stipulare degli accordi con singoli Dipartimenti della Provincia per regolamentare la gestione operativa di specifiche attività (per esempio per gli allestimenti fieristici, per la gestione delle sponsorizzazioni di atleti, squadre ed eventi sportivi, per la promozione delle produzioni agroalimentari e del comparto culturale) evidenziando tali intese nella rendicontazione annuale dell’attività svolta.
Comma 10)
La Società assicura in modo continuativo il supporto tecnico di carattere generale a favore della Provincia, in particolare:
a) il servizio di comunicazione e di corrispondenza a fronte di richieste di operatori pubblici o privati;
b) la fornitura di pareri tecnici e di valutazione di proposte che pervengono in materia di promozione turistica e territoriale, nonché di relazioni tecniche sulle attività svolte per conto della Provincia in Italia e all'estero, anche ai fini della elaborazione degli atti di programmazione;
c) l'attivazione e la partecipazione a gruppi tecnici inerenti al settore;
d) l’attivazione delle modalità gestionali per l’utilizzo delle risorse vincolate previste
dall’art. 16 commi 7 ed 8.
Comma 11)
La Società gestisce il marchio territoriale del Trentino e il marchio di qualità con indicazione di origine sulla base delle modalità definite dalla Giunta provinciale con apposito provvedimento.
Comma 12)
Qualora sia prevista l’assegnazione di risorse a destinazione vincolata, come ad esempio per le attività previste dall’art. 16 commi 7 ed 8 della “Legge 8”, Trentino Marketing è tenuta ad indicare la loro gestione in apposita sezione del piano operativo. Nel caso in cui dette risorse si riferiscano a progetti pluriennali, sono ammesse compensazioni tra maggiori o minori spese di un anno e minori o maggiori spese nell’anno successivo, fermi restando eventuali vincoli fissati dalla Provincia.
Comma 1)
ART. 3
(Modifiche al Piano triennale e rendicontazione)
Trentino Marketing comunica alla Provincia, per conto di Trentino Sviluppo, a cui indirizza detta comunicazione per opportuna conoscenza, le proposte di modifica del programma operativo approvato nonché le modalità di copertura delle eventuali maggiori spese che comportino variazioni superiori al 30% (trenta per cento) delle risorse relative a ciascuna delle macrovoci così come definite dagli Indirizzi di cui al comma 2 dell’art. 33 della “Legge 6”. La Società provvederà, qualora la modifica del Piano triennale lo richieda, ad inviare anche la proposta di aggiornamento della struttura organizzativa per l’approvazione della Provincia.
Comma 2)
Le risorse assegnate e non utilizzate nell’annualità precedente costituiscono risorse da reimpiegare nel nuovo Piano o nei suoi aggiornamenti soggetti ad approvazione della Giunta.
Comma 3)
Trentino Marketing si impegna a predisporre la relazione illustrativa dell’attività svolta in relazione agli obiettivi del Piano a commento delle voci esposte con specifica indicazione delle attività indicate all’art. 2 commi 4) e 5).
Comma 4)
Trentino Marketing, con esclusione delle spese del personale e della commissione, dovrà dichiarare che i pagamenti effettuati sono afferenti alle attività ricomprese
nella Sezione Marketing del Piano e sono stati regolarmente autorizzati dal soggetto responsabile interno competente nella materia specifica trattata.
Comma 1)
SEZIONE II
Personale
Art. 4
(Distacco del personale)
Per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 e nell’interesse di una efficace ed efficiente gestione della Sezione Marketing del Fondo di cui al comma 1 lettera “a bis” dell’articolo 33 della “Legge 6”, Trentino Sviluppo, nel proprio interesse, ha provveduto, entro il 31 dicembre 2020 a rinnovare il distacco ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 276/2003 xx.xx. presso Trentino Marketing S.r.l. del proprio personale e si impegna a distaccare ulteriore personale in relazione alle attività previste nel Piano triennale ed alla relativa struttura organizzativa autorizzata dalla Provincia.
Comma 2)
Trentino Sviluppo rimane responsabile del trattamento economico e normativo dei lavoratori; il potere direttivo sul personale distaccato, inteso come potere direttivo che attiene alle concrete modalità di svolgimento della mansione, sarà, invece, in capo a Trentino Marketing la quale potrà proporre eventuali mutamenti di mansione. Comma 3)
Il potere disciplinare permane nell'esclusiva disponibilità di Trentino Sviluppo. Sarà cura di Trentino Marketing informare Trentino Sviluppo con la massima tempestività di eventuali condotte del lavoratore che siano passibili di sanzioni disciplinari così da consentire di avviare tempestivamente la procedura ex art. 7 L. 300/1970. In situazioni eccezionali e di emergenza Trentino Marketing potrà allontanare dai propri locali il lavoratore che tenga una condotta potenzialmente dannosa per sé stesso e per gli altri, informando tempestivamente Trentino Sviluppo dell’accaduto.
Comma 4)
Al personale distaccato presso Trentino Marketing continuerà ad applicarsi la contrattazione di primo e secondo livello adottata da Trentino Sviluppo.
Comma 5)
Trentino Marketing si impegna a confermare al personale in distacco presso la stessa l’obbligo di utilizzare per la gestione delle presenze, delle ferie e/o dei permessi comunque denominati ed aventi causa l’intranet aziendale o/o altri software
gestionali che Trentino Xxxxxxxx decidesse di adottare. Comma 6)
Trentino Marketing, in applicazione della disciplina prevista dal decreto legislativo
n. 81/2008, è gravata di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione dei lavoratori distaccati; a Trentino Sviluppo rimane in capo l’onere di formare e informare il lavoratore distaccato circa i rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.
Comma 7)
Trentino Sviluppo rimane altresì titolare del diritto/dovere di formare e informare il lavoratore distaccato su aspetti normativi e/o organizzativi che risultassero obbligatori per legge o conseguissero da disposizione organizzativa della stessa (L.190/2012, D.L.vo 231/2001, altre simili).
Comma 8)
Nel caso di formazione specifica resa necessaria dall’attività tipica di Trentino Marketing la stessa provvederà direttamente previo inserimento nel Piano Operativo annuale dei relativi oneri.
Comma 9)
Trentino Sviluppo si impegna a mettere a disposizione di Trentino Marketing, presso la propria sede di Trento, il presidio ritenuto necessario ed adeguato da entrambe le parti, definito tramite accordo scritto, per la migliore gestione amministrativa del personale distaccato.
Comma 1)
SEZIONE III SERVIZI GENERALI ART. 5
Amministrazione e Controllo di gestione
Trentino Sviluppo, attraverso i servizi di Staff, assicura a Trentino Marketing la tenuta della contabilità della società, la formulazione del Bilancio di esercizio annuale ed ogni servizio ed adempimento amministrativo, contabile e fiscale riferito alla “gestione propria” della Società.
Comma 2)
Si conviene inoltre che per la gestione amministrativa della Sezione marketing del Fondo di cui alla lettera “a bis” nel comma 1 dell’articolo 33 della “Legge 6”, Trentino Sviluppo si impegna a mettere a disposizione di Trentino Marketing, presso
la propria sede di Trento, il presidio ritenuto necessario ed adeguato da entrambe le parti per la migliore gestione dei processi amministrativi.
Comma 3)
Trentino Marketing per il controllo di gestione dell’attività della Sezione Marketing del Fondo di cui al comma 1 della lettera “a bis” dell’articolo 33 della “Legge 6” si avvarrà del supporto di Trentino Sviluppo attraverso la Direzione Servizi di Staff, garantendo a tal fine una fattiva collaborazione per consentire detto servizio, in particolare modo utilizzando i software e l’intranet aziendali adibiti all’attività amministrativa indicati da Trentino Sviluppo e fornendo, ove richieste, tutte le informazioni necessarie a tal fine.
Comma 4)
Trentino Sviluppo per una miglior collaborazione allo svolgimento dell’attività amministrativa della Sezione Marketing del Fondo condividerà con la Direzione Operativa e la Direzione Amministrativa di Trentino Marketing le metodologie operative per garantire la miglior efficienza ed efficacia delle azioni amministrative anche tramite la produzione di periodica documentazione, compatibile con quanto attualmente utilizzato, per controllo o analisi dell’attività svolta da Trentino Marketing. Ulteriore documentazione potrà essere condivisa ed effettuata anche in considerazione del carico di lavoro del personale di staff.
Comma 5)
Procedure, tempistiche e incombenze che impegnino la struttura di Trentino Marketing su aspetti amministrativi, contabili e fiscali saranno, per quanto possibile, preventivamente concordate tra la Direzione Servizi di Staff di Trentino Sviluppo e la Direzione Operativa di Trentino Marketing. Analogamente Trentino Marketing segnalerà, per quanto possibile e per iscritto, con le dovute tempistiche e con adeguato anticipo eventuali esigenze.
Comma 6)
Trentino Sviluppo si impegna a mettere a disposizione di Trentino Marketing, presso la propria sede di Trento, il presidio ritenuto necessario ed adeguato da entrambe le parti, definito tramite accordo scritto, per la migliore gestione amministrativa.
Comma 1)
ART. 6
Gestione degli acquisti e delle gare d’appalto
Trentino Sviluppo è responsabile del corretto adempimento delle procedure di
approvvigionamento aziendale e a tal fine, attraverso la Direzione Servizi di Staff, assicura a Trentino Marketing, con modalità e tempi concordati tra le parti, un adeguato presidio per il coordinamento e la gestione del servizio acquisti e delle procedure di gara d’appalto necessarie per l’approvvigionamento di lavori, servizi e forniture di beni. Viene inoltre assicurato, con tempi e modi concordati tra le parti, il supporto ed il coordinamento della gestione logistica che verrà svolto, per quanto necessario, tramite l’affidamento a terzi.
Comma 2)
Trentino Marketing si impegna a garantire una fattiva collaborazione per consentire detto servizio utilizzando a tal fine i software e l’intranet aziendali indicati da Trentino Sviluppo e fornendo, ove richieste, tutte le informazioni necessarie in modo tempestivo ed esaustivo.
Comma 3)
Trentino Sviluppo per una miglior collaborazione allo svolgimento dell’attività di approvvigionamento della Sezione Marketing del Fondo condividerà con la Direzione Operativa di Trentino Marketing le metodologie operative per garantire la miglior efficienza ed efficacia delle azioni amministrative anche tramite la produzione di periodica documentazione per controllo ad analisi dell’attività svolta da Trentino Marketing. Ulteriore documentazione potrà essere condivisa ed effettuata anche in considerazione del carico di lavoro del personale di staff.
Comma 4)
Procedure, tempistiche e incombenze che impegnino la struttura di Trentino Marketing sulla gestione degli approvvigionamenti saranno, per quanto possibile, preventivamente concordate tra la Direzione Servizi di Staff di Trentino Sviluppo ed il Direttore Operativo di Trentino Marketing o suo delegato. Analogamente Trentino Marketing segnalerà, per quanto possibile, con le dovute tempistiche le attività di approvvigionamento.
Comma 5)
Trentino Sviluppo si impegna a mettere a disposizione di Trentino Marketing, presso la propria sede di Trento, il presidio ritenuto necessario ed adeguato da entrambe le parti, definito tramite accordo scritto, per la migliore gestione degli acquisti e delle gare d’appalto.
ART. 6 bis
Gestione allestimenti fiere ed eventi
Comma 1)
Trentino Marketing si impegna, con il proprio personale distaccato, a supportare Trentino Sviluppo nella gestione operativa e, qualora necessario, nell’approvvigionamento degli allestimenti di fiere ed eventi sulla base di una programmazione annuale che dovrà essere concordata tra le parti ogni anno. Resta inteso che gli adempimenti previsti dalla procedura di approvvigionamento ed il rispetto della stessa, per le progettualità facenti capo ad iniziative gestite da Trentino Sviluppo, saranno a carico della stessa.
Comma 2)
Negli allestimenti di fiere ed eventi, Trentino Marketing dovrà curare gli adempimenti relativi all’applicazione del D.lgs. 81/2008 xx.xx.
Comma 1)
ART. 7
Affari societari, supporto legale e contratti
Trentino Marketing, tramite apposito personale in distacco da Trentino Sviluppo, disporrà di un proprio Ufficio legale tramite il quale, su richiesta, assicurerà a Trentino Sviluppo il supporto legale per la gestione dei diritti immateriali.
Trentino Sviluppo, attraverso la propria l’Area Legale e Contratti, con modalità e tempistiche concordate tra le parti, si farà carico degli adempimenti previsti dalla procedura aziendale di approvvigionamento relativamente ai servizi e/o consulenze legali che non saranno imputabili specificatamente alla gestione operativa della Sezione Marketing del Fondo di cui alla lettera “a bis” nel comma 1 dell’articolo 33 della “Legge 6”. A tal fine, in caso di necessità evidenziate da Trentino Marketing, la stessa si farà carico di predisporre una nota con gli elementi necessari per il rispetto della procedura stessa.
Comma 2)
Le spese di consulenza legale inerenti il supporto a specifiche attività inerenti ed incluse nella Sezione Marketing del Fondo di cui alla lettera “a bis” nel comma 1 dell’art. 33 della Legge 6 saranno ascritte e contabilizzate nella stessa Sezione. Le spese di consulenza legale inerenti la gestione generale delle attività di Trentino Marketing saranno ascritta alla Gestione Propria di Trentino Sviluppo. Trentino Sviluppo garantirà un congruo budget annuale per tali spese, determinato annualmente, del quale sarà direttamente responsabile per procura speciale il Direttore Operativo di Trentino Marketing.
Comma 1)
ART. 8
Coordinamento
Per favorire una gestione coerente con le necessità funzionali, facilitare un costante aggiornamento delle attività e garantire la migliore efficacia dei servizi, il Direttore Operativo di Trentino Marketing od, in sua assenza, il Direttore Amministrativo di Trentino Marketing potrà partecipare alle periodiche riunioni dei Servizi di Staff di Trentino Sviluppo.
Comma 1)
ART. 9
Information Technology, Privacy ed istruttorie per il marchio
Trentino Sviluppo assicura a Trentino Marketing, fornendola in comodato gratuito, tutta l’attrezzatura IT basilare, ivi compresi i software necessari per l’espletamento dell’incarico di gestione amministrativa della Sezione Marketing del Fondo e, attraverso la propria Direzione dei Servizi di Staff, garantisce a Trentino Marketing un adeguato livello di servizio per la manutenzione del software e dell’hardware utilizzato dal personale distaccato presso la medesima come risultanti dal capitolato di gara, preventivamente condiviso, relativo all’affidamento del servizio di desktop management. Trentino Sviluppo garantisce a Trentino Marketing l’aggiornamento e la fornitura software e/o hardware per la gestione delle attività amministrative che verrà fornito, sulla base di un piano condiviso annualmente, nelle modalità e nei tempi concordati. L’acquisto di hardware e/o software, comunque denominati, da utilizzare per la gestione amministrativa delle attività svolte, dovrà risultare compatibile con il Piano dei Sistemi adottato dalla stessa, da ultimo in data 29 maggio 2017.
Comma 2)
Trentino Marketing, con esclusione degli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni amministrative, potrà avvalersi sia per la gestione dei processi interni necessari allo sviluppo e alla gestione delle attività operative sia per lo sviluppo di attività a “distanza”, di prestazioni e/o soluzioni hardware e software ad essa dedicati.
Comma 3)
Per tale attività verrà individuato annualmente, entro il termine del 30 novembre di
ogni anno, un apposito stanziamento (incluso nella commissione di gestione che la Provincia corrisponde a Trentino Sviluppo) su cui Trentino Marketing potrà richiedere per iscritto – con apposita nota del Direttore Operativo - l’attivazione di processi di acquisizione delle attrezzature che riterrà necessarie nel rispetto delle procedure di approvvigionamento.
Comma 4)
Gli adeguamenti di servizi tecnologici per specifiche attività di marketing turistico (software specialistici ed hardware per fruibilità e testing dei servizi sia fissi che in mobilità), Trentino Marketing provvederà a reperirli e manutenerli autonomamente addebitando i relativi oneri alla Sezione Marketing del Fondo; l’utilizzo degli stessi, se interconnesso con il sistema informativo di Trentino Sviluppo, dovrà risultare compatibile, come da dichiarazione dell’Ufficio IT, con il Piano dei Sistemi di cui al comma precedente. Il Direttore Operativo di Trentino Marketing garantirà il necessario coordinamento con la Direzione aziendale di Trentino Sviluppo sul tema. Comma 5)
Trentino Marketing si impegna a garantire una fattiva collaborazione per consentire detto servizio utilizzando a tal fine i software e l’intranet aziendali indicati da Trentino Sviluppo e fornendo, ove richieste, tutte le informazioni necessarie in modo tempestivo ed esaustivo.
Comma 6)
Trentino Marketing è Titolare del trattamento dei dati personali della gestione caratteristica del “Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina – Sezione Marketing” ai fini del Regolamento europeo per il trattamento dei dati (GDPR) n. 2016/679 e si impegna a trattare tutti i dati personali nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
Comma 7)
Trentino Sviluppo garantisce a Trentino Marketing il servizio di analisi economico- finanziarie ed istruttorio, necessario per l’espletamento delle attività di cui al comma 8 dell’art. 2.
Comma 1)
ART. 10
Protocollo ufficiale di Trentino Marketing
Trentino Marketing si impegna ad utilizzare, ai fini del protocollo aziendale, il software sviluppato o utilizzato da Trentino Sviluppo ed a consentirne l’accesso alle
funzioni della Direzione Operativa di Trentino Sviluppo che opereranno a supporto di Trentino Marketing al fine di consentire alle stesse di assicurare un adeguato supporto ai sensi della presente Convenzione.
Comma 2)
Trentino Sviluppo si impegna altresì a sviluppare una sezione autonoma del protocollo con le medesime caratteristiche ed operatività per gestire la documentazione ufficiale di Trentino Marketing.
Comma 3)
Nel caso di attivazione del software di gestione del protocollo aziendale “XxXxx” le parti stabiliscono, al fine di raggiungere la migliore ottimizzazione delle risorse, sia economiche che umane, l’utilizzo di un unico protocollo con l’applicazione di codice distintivo al fine di ricondurre un singolo documento alle due diverse società.
Comma 1)
ART. 11
Policy per la documentazione in uscita di Trentino Marketing
Trentino Marketing individua con Trentino Sviluppo gli elementi procedurali e formali della redazione della documentazione in uscita in considerazione del fatto che gli atti sottoscritti dalla prima avranno effetto nei confronti della seconda.
Comma 1)
ART. 12
(Dotazione mobiliare ed immobiliare della Società e marchi)
Per garantire un adeguato svolgimento delle attività di Trentino Marketing, Trentino Sviluppo mette a disposizione della medesima i locali che verranno individuati d’intesa come necessari, dotati di arredi ed attrezzatura di ufficio, sulla base di un distinto atto di comodato gratuito. Trentino Marketing garantirà a Trentino Sviluppo il mantenimento e la funzionalità gli uffici, degli arredi e dell’attrezzatura d’ufficio. Trentino Sviluppo garantirà un congruo budget per tali spese, determinato annualmente, che consentirà a Trentino Marketing una gestione operativa autonoma delle necessità aziendali per gli adeguamenti strutturali, gli arredi e la manutenzione e gestione ordinaria. Di tale utilizzo, Trentino Marketing trasmetterà adeguata rendicontazione a Trentino Sviluppo entro il 31 gennaio di ogni anno per l’anno precedente.
Comma 2)
I marchi di proprietà di Trentino Sviluppo, utilizzati per le finalità di cui all’art. 1, saranno utilizzati da Trentino Marketing in forza della presente Convenzione con la dovuta diligenza ed a titolo gratuito.
ART. 13
(Verifiche e organigramma funzionale all’erogazione dei servizi)
Comma 1)
Nella consapevolezza che i servizi amministrativi, finanziari e funzionali resi da Trentino Sviluppo a Trentino Marketing concorrono in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi performanti richiesti dalla Provincia autonoma di Trento a Trentino Marketing e contenuti nel Piano triennale, Trentino Sviluppo e Trentino Marketing individuano i rispettivi responsabili per le modalità attuative di prestazione dei servizi di cui alla presente Convenzione:
- Xxxxx Xxxxxx Direttore operativo di Trentino Sviluppo
- Xxxxxx Xxxxxx Direttore operativo di Trentino Marketing.
SEZIONE IV CORRISPETTIVI
Comma 1)
ART. 14
(Corrispettivi)
In ragione del servizio di gestione operativa del cd. “Fondo Marketing” di cui alla lettera “a bis” nel comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale n. 6 del 1999 per la realizzazione delle attività previste dalla Legge 6 all’art. 33 e dalla Legge 8, Trentino Sviluppo riconosce a Trentino Marketing un corrispettivo da definire entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
Comma 2)
In ragione dei servizi generali prestati da Trentino Sviluppo a Trentino Marketing ai sensi della sezione III della presente Convenzione, Trentino Marketing riconosce a Trentino Sviluppo un corrispettivo annuale, da concordare entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento e da definire a consuntivo, qualora necessario, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce sulla base della consistenza dei servizi effettivamente prestati.
Comma 3)
Trentino Marketing concorderà le tempistiche del pagamento del corrispettivo annuo per lo svolgimento della propria attività sulla base di fabbisogni di cassa da comunicare a Trentino Sviluppo.
SEZIONE V DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE
Art. 15
(Rapporto della presente Convenzione con quella in essere tra Trentino Sviluppo e la Provincia di Trento per la gestione della Sezione Marketing del Fondo per lo sviluppo dell’economia trentina di cui al comma 1 lettera “a” bis dell’art.33 della L.P.6/99).
Comma 1)
La presente Convenzione si applica nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione tra Trentino Sviluppo e la Provincia di data 14 marzo 2017 n° di raccolta 44507 e modificata con atto aggiuntivo n. di racc. 44905 di data 6 dicembre 2017, con secondo atto aggiuntivo n. di racc. 45024 di data 19 febbraio 2018 e con terzo atto aggiuntivo n. racc. 45701 di data 5 giugno 2019 e successivamente aggiornata con deliberazioni della Giunta provinciale n. 651 di data 15 maggio 2020, relativamente all’attività di cui al comma 1 lettera “a” bis dell’art.33 della L.P.6/99; ove emergessero contrasti interpretativi tra la presente Convenzione e quella citata tra Trentino Sviluppo e la Provincia si applicheranno le disposizioni di quest’ultima; analogamente si opererà per quanto non specificatamente previsto nella presente Convenzione.
Comma 2)
Eventuali modifiche della Convenzione tra la Provincia e Trentino Sviluppo che intervenissero successivamente alla firma della presente dovranno essere recepite nella presente e, comunque, avranno prevalenza sulle parti di questa ove non tempestivamente modificate.
Comma 1)
ART. 16
(Controllo analogo)
Con apposita delibera - n. 1690 del 20 ottobre 2017 - la Provincia ha disciplinato le
modalità con le quali si esplica il controllo analogo sulle Società controllate dalla Provincia.
Comma 2)
Le società controllate direttamente dalla Provincia adottano indirizzi nei confronti delle proprie società controllate, affinché le stesse si conformino alle direttive, in quanto applicabili e compatibili. In tal senso Trentino Sviluppo si attiverà nei confronti di Trentino Marketing.
Comma 1)
ART. 17
(Attività in materia ex X.Xxx. 231/2001 e L.190/2012)
Le attività di verifica di cui al D.Lgs 231/2001 e alla L.190/2012 relative alla gestione del Fondo di cui all’art.1 lettera “a” bis dell’art.33 della L.P.6/99, presidiate dal Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società Controllante, sono svolte dall’Organismo di Vigilanza della stessa.
Le attività effettuate da TM nello svolgimento delle attività non riconducibili alla gestione del “Fondo” e sensibili ai reati ex D.Lgs. 231/2001 e alla L.190/2012 sono sottoposte alla verifica del Servizio di Internal Audit di Trentino Sviluppo.
Comma 1)
ART. 18
(Durata della Convenzione)
La presente Convenzione ha durata fino al 31.12.2023 (trentuno dicembre duemilaventitre) e sarà rinnovabile di triennio in triennio; il rinnovo dovrà essere formalizzato in forma scritta al fine di consentire di dar corso agli adempimenti giuslavoristici e fiscali conseguenti.
Comma 2)
La presente Convenzione potrà essere risolta da entrambe le parti, ai sensi dell’art.1453 C.C. in caso di inadempimento degli impegni assunti; nel caso sia Trentino Sviluppo a recedere, la stessa revocherà anche la Procura di cui al comma 2 dell’art.1 della presente Convenzione.
Comma 1)
ART. 19
(Efficacia della Convenzione)
L’efficacia della presente Convenzione è sospensivamente condizionata al conferimento della procura di cui al comma 2 del precedente art. 1.
Comma 2)
I provvedimenti di distacco, se formati prima della data di rilascio della procura, decorreranno comunque dalla data di efficacia della stessa; in caso contrario decorreranno dalla data prevista negli stessi.
Comma 1)
ART. 20
(Ripartizione oneri fiscali)
L'imposta di bollo e/o di registro relativa alla stipulazione della presente Convenzione è a carico di Trentino Sviluppo.
Xxxxx, accettato e sottoscritto digitalmente. Trento, 11 gennaio 2022
TRENTINO SVILUPPO S.p.A.
Il Vicepresidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx
TRENTINO MARKETING S.r.l.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxxx Xxxxxxx
per presa visione e condivisione dei contenuti della presente Convenzione ASSESSORE ALL’ARTIGIANATO, COMMERCIO,
PROMOZIONE, SPORT E TURISMO
Xxxxxxx Xxxxxxx
ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E LAVORO
Xxxxxxx Xxxxxxxx