CAPITOLATO
CAPITOLATO
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA NELL’XXXXX XXXXXX XX XXX XXXXXXXXX X. 00 PER IL PERIODO 07/06/2022-15/09/2022
CIG: 91949031FF
ART.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE. ART.2 FINALITÁ DELLA CONCESSIONE. ART.3 VALORE DELLA CONCESSIONE. ART.4 DURATA DELLA CONCESSIONE.
ART.5 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO C). ART.6 ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO.
ART.7 DESCRIZIONE DELLO SPAZIO E DEI BENI STRUMENTALI CONCESSI IN USO ART.8 CARATTERISTICHE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART.9 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÁ DEL CONCESSIONARIO ART.10 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÁ DEL COMUNE DI CESENA ART.11 CONTRIBUTO INTEGRATIVO
ART.12 ATTIVITÁ COMPLEMENTARE ART.13 ADDIZIONI E MIGLIORIE
ART.14 PIANO DI SICUREZZA E ULTERIORI OBBLIGHI PER LA SICUREZZA ART.15 PERSONALE
ART.16 PUBBLICITÁ E SPONSORIZZAZIONI
ART.17 CONTROLLO DI CONFORMITÁ DEL SERVIZIO
ART.18 SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI, VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE
ART.19 TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.20 CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS ART.21 COPERTURE ASSICURATIVE.
ART.22 GARANZIA DEFINITIVA ART.23 INADEMPIENZE E PENALITÁ ART.24 OBBLIGO DI RISERVATEZZA
ART.25 MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE ART.26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART.28 FORME DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI ART.29 NOMINA RESPONSABILE DEL CONTRATTO ART.30 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ART.31 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
ART.32 DISPOSIZIONI FINALI
ART.1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente capitolato ha per oggetto la concessione, da parte del Comune di Cesena, del servizio di attività cinematografica presso l’Arena estiva situata in Xxx Xxxxxxxxx x. 00 secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nei successivi articoli.
Lo spazio è affidato al Concessionario che ne conserverà l’attuale destinazione, garantendone il buono stato di manutenzione e di conservazione.
ART.2) FINALITÁ DELLA CONCESSIONE
Il Comune di Cesena, nel proporre l’affidamento del servizio di cui al presente capitolato si pone come obiettivo di garantire una programmazione cinematografica di qualità che possa favorire la crescita culturale e sociale cittadini e che sia di completamento alla generale offerta di cultura e di intrattenimento presente in città durante il periodo estivo.
Il Concessionario dovrà quindi promuovere la diffusione della cultura cinematografica ed incentivarne la fruizione pubblica attraverso una programmazione che rappresenti un giusto equilibrio fra cultura, attenzione ai temi sociali e intrattenimento, adatta a soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo.
ART.3) VALORE DELLA CONCESSIONE
Il valore della concessione è stimato in €.49.000,00, calcolato ai sensi dell’ articolo 35, comma 4 e dell’articolo 167 comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Codice degli appalti).
A garanzia del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario l’Amministrazione corrisponderà al concessionario un prezzo/contributo integrativo ai sensi dell’art.165 del D.lgs 50/2016 (Rischio ed equilibrio economico-finanziario), pari a €. 10.000,00 (IVA compresa) per l’intera durata della concessione.
A titolo di corrispettivo il Concessionario avrà diritto:
• a trattenere i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso;
• a trattenere i ricavi derivanti da pubblicità, sponsorizzazione, contrattualizzando i rapporti in nome e per conto proprio;
• a trattenere i ricavi derivanti dal servizio bar.
ART.4) DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione del presente capitolato decorre dal 07/06/2022 al 15/09/2022.
Alla data di scadenza il rapporto s’intenderà risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta e il Concessionario dovrà restituire al Concedente i locali, gli arredi e tutti i beni nello stesso stato in cui gli stessi sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d’uso; in tale occasione si procederà a redigere apposito verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio fra le Parti.
Su richiesta del Comune, il Concessionario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipula del contratto e ad adempiere all’eventuale richiesta del Comune di procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
ART.5) ISTANZA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO C).
L'istanza di partecipazione conforme al modello “Allegato C” comprende le dichiarazioni relative all'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, le dichiarazioni ai fini dell’adeguamento alla normativa anticorruzione oltre che il possesso dei seguenti requisiti minimi di ordine generale, tecnico professionale ed economico finanziario ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine generale:
● Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché le associazioni, che siano in possesso dei requisiti sotto indicati, definiti tenendo conto della complessità della presente concessione, al fine di selezionare un Concessionario con un adeguato livello di esperienza e capacità organizzativa nel settore dei servizi cinematografici;
● Nel caso di operatori economici temporaneamente raggruppati o raggruppandi ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascun partecipante.
Requisiti di ordine tecnico e professionale:
● iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura (i.e. servizi cinematografici);
● iscrizione alla sede regionale di competenza dell’ANEC - Associazione Nazionale Esercenti Cinema;
● avere effettuato a regola d’arte e con buon esito, nel corso dell’ultimo quinquennio, servizi cinematografici e/o servizi analoghi a quelli oggetto di concessione, gestendoli in proprio e/o attraverso affidamento da parte di enti pubblici e/o di privati per un importo complessivo pari almeno a Euro 35.000,00 (Iva esclusa).
● Nel caso di operatori economici temporaneamente raggruppati o raggruppandi ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento temporaneo devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di quelli tecnici e professionali, ed essere in regola con i versamenti contributivi, così come risultante dal Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), e fiscali.
Requisiti di ordine economico finanziario:
Allegare un’idonea dichiarazione bancaria in originale intestata al Comune di Cesena e rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993, che attesti l'idoneità dell'Operatore Economico a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione della concessione in oggetto.
In caso di RTI-ATI il requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando il possesso in misura maggioritaria in capo alla mandataria.
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione: l'assenza anche di uno solo di essi comporta l'esclusione dalla procedura.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determina l’esclusione del richiedente dalla procedura in argomento.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, oltre alla segnalazione di tale circostanza all’Autorità, secondo quanto previsto da X.Xxx. 50/2016.
ART.6) ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO.
Prima dell’avvio dell’attività contrattuale, l’aggiudicatario della concessione dovrà presentare all’Amministrazione concedente la documentazione, riassunta di seguito:
-i nominativi del personale impiegato, con le rispettive qualifiche e l’inquadramento normativo di ciascun dipendente;
-copia delle seguenti polizze assicurative dedicate alla concessione in oggetto, con effetto dalla data di decorrenza della concessione e per tutta la durata della stessa:
• Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori d’Opera (RCO) per come dettagliato all’art.21;
• Polizza “All risks” per incendio, fenomeni metereologici, atmosferici e naturali in genere, danni dovuti ad atti vandalici e ad eventi socio-politici e rischi accessori, per come dettagliato all’art.21.;
• Redazione del documento di valutazione del rischio (DVR), ai sensi degli artt. 28 e seguenti del X.X.xx. 81/2008 e ss.mm.ii., con specifica redazione della valutazione del rischio per mansione, in riferimento al servizio oggetto di concessione;
ART.7) DESCRIZIONE DELLO SPAZIO E DEI BENI STRUMENTALI CONCESSI IN USO
L’Arena estiva è di proprietà del Comune di Cesena e si trova in xxx Xxxxxxxxx x. 00, all’interno di Palazzo Guidi (identificativi catastali: foglio 126, mappale 17, subalterno 35).
Il Concessionario avrà a disposizione:
• il foyer adibito a biglietteria;
• la cabina di proiezione;
• un locale di servizio a piano terra;
• i servizi igienici interni nei vicini locali AUSER;
• arena con una capienza di 588 sedute.
Si specifica che l’arena nel suo complesso e il locale da adibire a biglietteria non sono muniti di rete Wi Fi e che l’eventuale installazione sarà a totale carico del concessionario.
Si rileva che al momento della pubblicazione del presente capitolato, la normativa emergenziale in vigore (DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.” -22G00034 - GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022, prevede che la capienza consentita sia al 100%”.
Quindi la platea dell’Arena sarà allestita con il consueto posizionamento di 588 posti e sarà cura del Concessionario osservare eventuali successive disposizioni normative e/o eventuali successivi protocolli organizzativi e/o di sicurezza relativi allo svolgimento dell’attività cinematografica, in conseguenza dell'emergenza COVID-19, casi in cui il Concessionario dovrà porre in essere tutte le misure organizzative richieste a proprio carico e a proprie spese e non avrà diritto ad alcuna forma di pretesa e/o di rimborso e/o di risarcimento.
Al Concessionario saranno inoltre affidati in comodato gratuito, al di là della formale qualificazione, una serie di beni strumentali, come da inventario (Allegato G), presenti all’interno dell’Arena estiva che lo stesso potrà utilizzare nell’ambito della gestione del servizio cinematografico.
Nell'eventualità di manchevolezze e/o danni imputabili al Concessionario e non dipendenti dal normale uso, lo stesso dovrà provvedere al ripristino nel termine assegnato dal Concedente, a propria cura e spese; in caso contrario il Concedente procederà d'ufficio a spese del Concessionario.
In conseguenza della cessazione del rapporto, il Concessionario non potrà vantare alcun tipo di diritto e/o indennità.
ART. 8) CARATTERISTICHE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’offerta cinematografica proposta dovrà rappresentare un giusto equilibrio tra cultura, attenzione ai temi sociali e intrattenimento, per permettere il coinvolgimento di un’utenza diversa e più ampia.
All'interno dell’Arena estiva, il Concessionario gestirà autonomamente, in regime di rischio di impresa, l'attività di programmazione cinematografica, che dovrà articolarsi su un numero minimo di 40 serate di proiezioni da svolgersi nel periodo compreso dal 07/06/2022 al 15/09/2022.
Il Concessionario avrà ampia facoltà nella scelta delle serate di svolgimento delle proiezioni, fermo restando il numero minimo di proiezioni da garantire.
Le proiezioni prevederanno il pagamento di un biglietto di ingresso il cui ricavato sarà di esclusiva pertinenza del Concessionario.
8.1 Prezzi dei biglietti
Il prezzo del biglietto non potrà essere superiore a quello applicato nei capoluoghi di Provincia della Regione Xxxxxx-Romagna e dovrà prevedere sconti per alcune categorie di spettatori, come minori fino a 14 anni, persone disabili, studenti under 26 e senior over 65.
Il Concessionario potrà inoltre prevedere abbonamenti per la fidelizzazione dell’utenza a costo ridotto e convenzioni per la riduzione del costo dei biglietti con soggetti privati, enti del terzo settore, istituzioni, organizzazioni, ecc.
Il Concessionario si impegna a comunicare il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti e le loro eventuali variazioni al Comune di Cesena.
ART. 9) ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÁ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri relativi al corretto espletamento di quanto indicato nel presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni oggetto della concessione nel rispetto delle normative e disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti in materia.
Il Concessionario è responsabile verso l’Amministrazione concedente del corretto utilizzo dei locali, delle attrezzature e del materiale avuti in consegna, dell’operato del proprio personale e del buon andamento del servizio.
Nello specifico il Concessionario dovrà:
9.1 garantire l’erogazione continua e puntuale dell’attività cinematografica secondo quanto indicato all’articolo 8 .del presente capitolato e nella proposta culturale, organizzativa e gestionale;
9.2 aderire alla rassegna “Accadde Domani” organizzata dalla FICE - Federazione Italiana Cinema de’Essai - qualora venga realizzata l’edizione 2022, organizzando almeno tre incontri con gli autori (a pagamento). Qualora il Concessionario non sia iscritto alla FICE, sarà suo onere provvedere all’iscrizione temporanea dell’Arena San Xxxxxx, per una durata pari al periodo della Concessione. Nel caso in cui la rassegna non venga organizzata, sarà obbligo del Concessionario garantire almeno tre serate dedicate all’incontro con ospiti legati alla produzione cinematografica contemporanea (registi, attori, produttori, ecc...). Gli aspetti organizzativi e i rapporti con gli ospiti dovranno essere curati e gestiti direttamente dal Concessionario;
9.3 aderire alla decima edizione di Piazze di Cinema, organizzato dall’amministrazione comunale ed, in particolare, alla sezione Premio Xxxxx Xxxxx per opere prime italiane, prevedendo la proiezione di almeno 4 film (a pagamento) e conseguenti incontri con registi ed interpreti ;
9.4 munirsi delle necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e di tutto quanto prescritto dalla normativa, anche nel caso in cui si rendessero necessari in corso di esecuzione della gestione oggetto della concessione;
9.5 rispettare tutte le norme sulla sicurezza (art.14 del presente capitolato), comprese le norme e disposizioni in vigore per il contrasto al Covid-19 o che eventualmente saranno emanate successivamente, in corso di esecuzione della gestione oggetto della concessione;
9.6 mantenere la struttura nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e conservazione per restituirla, alla fine della concessione, in perfetto ordine e nelle medesime condizioni in cui è stata ricevuta, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso;
9.7 ripristinare in maniera idonea gli eventuali danni arrecati alla struttura e ai suoi arredi da parte degli utenti;
9.8 segnalare tempestivamente e in forma scritta al Concedente tutte le situazioni che ritenga possano generare pericolo per l’incolumità di terzi, così come ogni eventuale anomalia, problematica tecnica come guasto, rottura, malfunzionamento o danno ai beni e alle strutture utilizzate;
9.9 svolgere accurate pulizie di tutti gli spazi avuti in concessione, delle sedie e della cabina di proiezione con prodotti specifici a carico del Concessionario e nel rispetto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza;
9.10 provvedere alla pulizia dei bagni, condivisi con l’AUSER di Cesena, tassativamente, prima e dopo ogni proiezione;
9.11 provvedere alla manutenzione dei beni mobili, degli arredi e delle attrezzature audio-video;
9.12 seguire in maniera diretta gli aspetti contabili e commerciali della programmazione incluse le trattative con i distributori dei film, il loro noleggio e trasporto dei film;
9.13 organizzare e gestire il servizio di biglietteria;
9.14 pagare gli oneri relativi alla SIAE in quanto il Concessionario sarà intestatario del borderò e beneficiario esclusivo degli incassi;
9.15 noleggiare o mettere a disposizione un proiettore con tutte le dotazioni necessarie che corrisponda alla qualità ottimale per l’attività di proiezione durante tutto il periodo della concessione. Il Concessionario dovrà mettere a disposizione tale proiettore, unitamente al personale addetto alla proiezione, gestire la comunicazione e la promozione della propria attività;
9.16 impiegare tutto il personale necessario al corretto e sicuro funzionamento dell'Arena e allo svolgimento delle proiezioni come previsto dalla normativa;
9.17 stipulare le coperture assicurative previste dall’art. 26 del presente capitolato;
9.18 garantire la riservatezza nell'uso delle informazioni e dei dati inerenti le attività affidate, con particolare riguardo ai dati anagrafici degli utenti ai sensi del Reg. UE n. 679 del 2016, “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”;
9.19 redigere e trasmettere all’Amministrazione concedente, entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di concessione, il rendiconto di esercizio comprendente il bilancio consuntivo della gestione del servizio con i dati e le statistiche sull’andamento delle presenze ed una relazione dettagliata su tutti gli aspetti significativi dell’attività, a seguito del quale sarà versato il contributo integrativo (art. 11 del presente capitolato).
Il Comune di Cesena, prima dell’inizio del servizio, consegnerà al Concessionario, con apposito verbale, le chiavi per l’accesso ai locali interessati, che dovranno essere conservate con cura e riconsegnate alla scadenza della concessione. È assolutamente vietato al Concessionario di effettuare autonomamente, e senza la preventiva autorizzazione, ulteriori copie delle chiavi assegnate. Il Comune di Cesena manterrà il possesso di copia delle chiavi di accesso alla struttura, per poter entrare nei casi di emergenza e per necessità di intervento.
Il servizio non potrà essere unilateralmente sospeso, interrotto o abbandonato senza il preventivo benestare del Concedente, nemmeno in caso di controversie pendenti con l’Amministrazione comunale. Tale evenienza costituirà inadempimento contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto per colpa grave, e con l’obbligo a carico del Concessionario di tutti gli oneri e del risarcimento per danni conseguenti al mancato adempimento.
ART. 10) ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE DI CESENA
L’Amministrazione Comunale si farà carico di:
10.1 allestire l’arena cinematografica con tutto ciò che è necessario alla proiezione, a titolo esemplificativo cabina di proiezione e schermo, (compreso il montaggio e lo smontaggio dell’attrezzatura);
10.2 allestire la platea con 588 sedie nel rispetto delle disposizioni di legge;
10.3 provvedere alla manutenzione dell’immobile;
10.4 pagare tutte le utenze;
10.5 pulizia straordinaria dell’arena e dei locali dati in concessione prima della consegna al concessionario;
Si precisa che l’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità ed onere derivante dallo svolgimento, da parte del Concessionario, di attività non compatibili con le caratteristiche tecnico – funzionali degli immobili e con le loro destinazioni di uso, anche a carattere temporaneo. Il Comune si impegna ad agevolare il Concessionario nello svolgimento del servizio, in particolare fornendo tutti gli strumenti operativi di propria competenza, collaborando nella promozione e nella pubblicità delle attività e nella gestione dei rapporti con altre istituzioni pubbliche e private, qualora fosse necessario.
ART. 11) PREZZO/CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Il Comune di Cesena erogherà al concessionario un contributo integrativo (prezzo), ai sensi dell’art.165 del D.lgs 50/2016 (Rischio ed equilibrio economico-finanziario), non superiore al quarantanove per cento del costo dell’investimento complessivo, pari a € 10.000,00 (IVA compresa), esigibile in un’unica soluzione a seguito della presentazione del rendiconto finanziario (art. 9), di un’esaustiva relazione dell’attività svolta, alla riconsegna degli spazi in perfette condizioni e a fronte del ricevimento di specifica fattura.
La documentazione contabile e la relazione dovranno essere inviate tramite PEC al seguente indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
La liquidazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica emessa dal concessionario previa verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento, della regolare attuazione delle prestazioni attese in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività, a conclusione della durata della concessione.
Inoltre, in ottemperanza alle vigenti normative, in sede di formale liquidazione della fattura, il Settore competente è tenuto all’acquisizione d’ufficio (presso l’INPS di competenza) di DURC regolare, in corso di validità, del concessionario. Qualora tale condizione non si verificasse, l’Amministrazione comunale sospenderà la liquidazione delle fatture in attesa di regolarizzazione e/o procederà ai sensi di legge.
Si specifica che il rendiconto dovrà essere redatto utilizzando, obbligatoriamente, almeno gli elementi presenti nello schema di piano economico finanziario adottato dall’Amministrazione ed allegato al presente capitolato.
Soltanto in seguito all’approvazione del rendiconto da parte dell’Amministrazione, si procederà alla liquidazione del corrispettivo di cui in parola.
ART. 12) ATTIVITÁ COMPLEMENTARE
Il Concessionario, se lo riterrà opportuno, potrà esercitare in totale autonomia organizzativa l’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande confezionati, anche per mezzo di distributori automatici, previo espletamento di tutte le dovute procedure e autorizzazioni amministrative.
Come previsto dalla Legge Regionale n. 14/2003 l'attività di somministrazione dovrà essere collocata all'interno dell'Arena e potrà essere effettuata esclusivamente a favore degli spettatori, negli orari di apertura del servizio e non potrà essere pubblicizzata all'esterno.
Le tariffe delle consumazioni dovranno essere esposte in modo ben visibile al pubblico.
All'interno degli spazi dati in concessione non saranno ammesse attività commerciali continuative diverse da quella espressamente prevista.
Gli introiti derivanti dalla vendita di alimenti e/o bevande spetteranno al Concessionario.
Si specifica che il presente articolo illustra la possibilità per il Concessionario di affiancare all’attività cinematografica (attività principale) quella di somministrazione, ma non rappresenta un obbligo contrattuale.
ART. 13) ADDIZIONI E MIGLIORIE
Ai fini della realizzazione di eventuali migliorie, il Concessionario dovrà richiedere al Comune la preventiva autorizzazione scritta, e pertanto, non potrà eseguirle se non dopo l’ottenimento della stessa, fatto salvo ogni altro onere ed adempimento. In ogni caso, i beni stabilmente incorporati negli spazi affidati saranno acquisiti al patrimonio comunale al termine della concessione, senza che sia dovuto al Concessionario indennizzo o rimborso alcuno. Saranno a carico del Concessionario gli oneri relativi alle procedure tecnico amministrative eventualmente necessarie per la realizzazione delle migliorie.
Resta salva la facoltà del Concedente di richiedere la rimozione delle migliorie non autorizzate e la messa in ripristino a spese del Concessionario.
ART. 14) PIANO DI SICUREZZA E ULTERIORI OBBLIGHI PER LA SICUREZZA
Il Concessionario dovrà nel periodo di durata della presente concessione preoccuparsi del rispetto delle prescrizioni contenute nell’attuale Certificato Prevenzione Incendi (Allegato I).
Il Concessionario dovrà osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto in relazione al contrasto del covid 19.
In qualità di datore di lavoro, il Concessionario è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni relative alla tutela della salute psicofisica e della sicurezza dei suoi dipendenti, dei collaboratori, degli aiutanti, degli utenti e dei terzi su cui potrebbero ricadere gli effetti dell’esercizio dell’attività oggetto della concessione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e da altra normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
In particolare gli attrezzi e macchinari utilizzati dovranno essere perfettamente compatibili con i locali nei quali saranno impiegati, dovranno essere mantenuti in efficienza, in buono stato e dotati di tutti quegli accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare il Concessionario e i terzi da eventuali infortuni.
Il Concessionario dovrà fornire e fare utilizzare al proprio personale i necessari dispositivi di protezione individuale e, dovrà dotarsi, a proprie spese, delle attrezzature e del materiale di pronto soccorso previsto dalla normativa vigente in materia.
Dovrà provvedere, prima di iniziare l'attività contrattuale, alla redazione del documento di valutazione del rischio (DVR), ai sensi degli artt. 28 e seguenti del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii., con la specifica redazione della valutazione del rischio per mansione, in riferimento al servizio oggetto di concessione e dovrà assicurare la formazione/informazione e addestramento di tutti i lavoratori coinvolti.
Il Comune di Cesena in merito alla valutazione delle attività oggetto del presente contratto di concessione, dando atto della presenza di rischi da interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e di protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi, ha predisposto pertanto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), che viene allegato al presente capitolato (allegato F).
ART. 15) PERSONALE
Il Concessionario dovrà applicare nei confronti del personale dipendente impiegato nel servizio le norme contenute nei CCNL di categoria e dovrà sostenere i relativi adempimenti previdenziali, infortunistici e assicurativi. Nel caso in cui venga accertata l’inottemperanza ai previsti obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, oltre che in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi di legge senza che il Concessionario possa opporre eccezioni né avanzare richieste a titolo di risarcimento dei danni.
Nell’assunzione e nella gestione del personale dovrà essere rispettata la normativa a tutela delle persone disabili, nonché quella in materia di lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori.
Il Concessionario dovrà inoltre garantire:
• la competenza professionale e l’idoneità del personale impiegato a svolgere il servizio;
• la sostituzione in tempo utile del personale assente per qualunque ragione per non pregiudicare lo svolgimento delle attività previste;
Il Concessionario si impegna a richiamare, e in caso a sostituire, i dipendenti che dovessero rendersi responsabili di comportamenti incompatibili con il servizio da svolgere indicato nel presente atto. In particolare i dipendenti dovranno:
• mostrare il tesserino di riconoscimento fornito dal Concessionario durante le ore di servizio;
• conservare con cura le chiavi di accesso;
• far rispettare il divieto di fumo;
• far rispettare le norme di sicurezza previste;
• osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del comma 3 art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 s.m.i. così come recepito dal Comune di Cesena e disponibile sul sito del Comune di Cesena nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali - Codice disciplinare di dipendenti e dirigenti. Il Concessionario dovrà quindi impartire idonee disposizioni in tal senso.
Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato, presterà il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Cesena e risponderà del proprio operato esclusivamente al Concessionario.
ART. 16) PUBBLICITÁ E SPONSORIZZAZIONI
Il Concessionario dovrà provvedere, per l’intera durata del contratto di concessione, alla gestione del marketing, della promozione e della pubblicità della sua attività. In particolare competono al Concessionario:
• la progettazione grafica e la stampa del materiale pubblicitario (come schede informative, manifesti, locandine, inviti, ecc…) in cui dovrà essere presente il logo del Comune di Cesena;
• la promozione attraverso diversi canali di informazione come sito internet, social media, comunicati-stampa, conferenze, ecc…
Gli strumenti pubblicitari utilizzati dal Concessionario non dovranno in alcun modo presentare contenuti lesivi della dignità delle persone, della sensibilità religiosa, della moralità comune od inneggiare all'odio razziale.
Il Concessionario potrà usare gli spazi avuti in concessione (arena San Xxxxxx – corte Palazzo Guidi) per l’esercizio della pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa, ad eccezione di quella che possa ledere, per contenuti e/o modalità di effettuazione, l’immagine del Comune o che sia di carattere politico o elettorale, mediante una regolare contrattualizzazione in nome e per conto proprio. L’attività pubblicitaria di cui sopra potrà essere espletata esclusivamente nel rispetto della normativa vigente relativamente ai luoghi di interesse storico e artistico tutelati dalla sovrintendenza beni culturali, acquisendo eventuali specifiche autorizzazioni e/o idonei permessi. Al Concessionario competeranno in esclusiva gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari, rispetto alla quale determinerà autonomamente i relativi corrispettivi, sostenendo altresì ogni eventuale costo di allestimento.
Si specifica che ogni concessione di spazio pubblicitario dovrà avere scadenza temporalmente antecedente o coincidente con quella del presente atto.
Il Concessionario potrà autonomamente ricercare e avvalersi di sponsorizzazioni finanziarie nel rispetto delle finalità dell’attività culturale proposta, previa comunicazione all’Amministrazione Comune, la quale si riserva la facoltà di non concedere il proprio benestare in caso di contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente.
Il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione gratuitamente dell’Amministrazione Comunale spazi per l’esposizione di materiale informativo/pubblicitario relativo a manifestazioni / iniziative culturali organizzate dalla stessa.
ART. 17) CONTROLLO DI CONFORMITÁ DEL SERVIZIO
L’Amministrazione procederà alla verifica di conformità sulla qualità del servizio sia in corso di esecuzione sia al termine della concessione come previsto dall’art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Comune di Cesena si riserva, con ampia e insindacabile facoltà, di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche, al fine di accertare la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e dichiarate nell’offerta tecnica, oltre che lo stato di conservazione, di manutenzione, di utilizzo, di igiene e pulizia degli spazi e delle attrezzature messe a disposizione1.
Il Concessionario e tutto il personale da esso impiegato dovranno fornire la massima collaborazione, consentendo l’accesso ai luoghi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
Gli incaricati delle verifiche redigeranno apposito verbale segnalando le eventuali inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per la prosecuzione della gestione e le eventuali penali da applicare in base all’art. 19 del presente capitolato.
1 Per “conservazione” s’intende quel complesso di provvedimenti che garantiscono l'integrità dei beni immobili e che promuovono il controllo sulla loro idoneità ad essere destinati ad un determinato uso. Per “regolare uso” s’intende sia la promozione di quei provvedimenti in grado di tutelare giuridicamente ed economicamente l’immobile (compatibilità fra destinazioni ammesse ed effettivo uso, cauzioni, ecc..), sia il controllo delle attività svolte e la prevenzione di eventuali comportamenti che potrebbero essere pregiudizievoli per il medesimo (polizze assicurative, divieti particolari, ecc...).
Qualora, in sede di verifica e controllo sulle attività, fossero riscontrati gravi inosservanze da parte del Concessionario il Comune procederà alla risoluzione del contratto di concessione per deficienze del servizio.
I controlli effettuati non esimono comunque il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al presente capitolato.
ART. 18) SUBAPPALTO, DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI, VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE
In relazione alle prestazioni oggetto della concessione il subappalto a terzi è ammesso, nei termini e alle condizioni dell’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016, esclusivamente per le attività complementari: servizi di pulizia e servizi di gestione bar per come indicato nella seguente tabella:
Oggetto principale del contratto: servizi | CPV | Note | Sub appalto |
Servizio di attività cinematografica | 92130000-1. | Servizio principale | NO |
Servizi di pulizia | 90911200_8 | Attività complementare | SI |
Servizio di gestione bar | 55410000_7 | Attività complementare | SI |
L’eventuale intenzione di subappaltare i servizi complementari dovrà essere comunicata preventivamente, nella proposta presentata in fase di manifestazione di interesse ed il subappalto autorizzato dal Comune.
Il Concessionario in tal caso è solidalmente obbligato con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente e nei confronti dell'Amministrazione concedente per le prestazioni oggetto della concessione.
La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016, può corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, quando il subappaltatore è una micro impresa o una piccola impresa, su esplicita richiesta di quest’ultimo.
In questa evenienza il comune decurterà l’importo del subappalto dal prezzo/contributo integrativo previsto per il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario.
È fatto divieto al Concessionario di sub-concedere, anche in forma parziale e/o temporanea, con o senza corrispettivo, la gestione del servizio principale del presente capitolato, pena la risoluzione del contratto con conseguente risarcimento dei danni e delle spese eventualmente sostenute dal Concedente.
Sono fatti salvi i casi di cessione di ramo d’azienda, trasformazione, fusione e scissione del Concessionario per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del codice civile e dell’art. 175 e dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta rilevazione, fusione, scissione, acquisizione o insolvenza) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
È altresì vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione dei servizi previsti dal contratto senza espressa autorizzazione dell’Amministrazione concedente. Per la cessione del credito il Concessionario dovrà comunque attenersi alla disciplina prevista dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione concedente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell’Impresa indicandone il motivo (cessione dell’azienda, fusione, trasformazione ecc..).
ART. 19) TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato siano registrati su conti correnti dedicati a norma del citato art. 3.
ART. 20) CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS
Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, come novellato dalla Legge n. 190/2012, il Concessionario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale.
Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione concedente, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
ART. 21) COPERTURE ASSICURATIVE
Nella conduzione e gestione della concessione, il Concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a evitare danni alle persone, ai beni e alle cose in relazione alle peculiarità degli spazi interessati e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dei servizi concessi.
Il Concessionario risponde direttamente e indirettamente dei danni nei confronti degli utenti, a cose e/o a terzi, conseguenti e a causa dell’uso della struttura e delle attività che in essa vengono esercitate, comprese le attività accessorie, nulla eccettuato od escluso.
Il Concessionario, in relazione all’espletamento delle attività o a cause ad essa connesse, è ritenuto interamente responsabile anche per eventuali danni a favore dell’Amministrazione comunale o a terzi, persone e cose.
Restano a completo ed esclusivo carico del Concessionario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione concedente, nonché di suoi amministratori e dipendenti.
Resta in ogni caso inteso che sarà carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni che non risultino risarcibili per carenza di copertura assicurativa o quando quest’ultima preveda l’applicazione di scoperti e/o franchigie contrattuali, come pure nel caso di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge.
Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione e per tutta la durata della stessa deve stipulare con primario assicuratore le seguenti polizze assicurative dedicate alla concessione oggetto del capitolato, indipendente da altre polizze già in essere, oppure vincolate alla concessione oggetto del capitolato.
21.1) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori d’opera (RCO): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Cesena) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta ed oggetto della concessione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia, specificatamente riferito alla concessione, non inferiore a:
- RCT Euro 3.000.000,00 per sinistro;
- RCO Euro 3.000.000,00 per sinistro;
senza alcun sottolimite per singola persona e per danni a cose.
Nelle polizze RCT e RCO l’Amministrazione Comunale dovrà essere considerata terzi a tutti gli affetti ed essere esonerata da qualsiasi responsabilità per i danni, infortuni ed eventi pregiudizievoli a carico di utenti e di terzi nell’espletamento dei servizi e da ogni azione di rivalsa che potrà essere intentata nei confronti della medesima.
21.2) Polizza “All risks” per incendio, fenomeni meteorologici, atmosferici e naturali in genere, danni dovuti ad atti vandalici e ad eventi socio-politici e rischi accessori:
per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in concessione e/o uso a qualsiasi titolo dal Comune di Cesena, come segue:
21.2.1) RISCHIO LOCATIVO per un valore (pari al valore “a nuovo” dei beni medesimi) non inferiore a Euro 2.000.000,00;
21.2.2) CONTENUTO a primo rischio assoluto per un valore non inferiore a Euro 2.000.000,00;
21.2.3) RICORSO TERZI per un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro; per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi delle polizza stessa.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le polizze assicurative prestate dalla mandataria capogruppo dovranno coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Le polizze assicurative dovranno essere consegnate, in copia, all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto e dell’avvio del servizio, dovranno avere una durata pari a quella del contratto e potranno essere svincolate unicamente previa dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione comunale.
L’operatività delle coperture assicurative non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
ART. 22) GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del pagamento delle penali, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, a costituire una cauzione definitiva di €. 4.900,00 pari al 10% del valore complessivo della concessione calcolato in base all’art. 167 del D.Lgs. 50/2016.
Tale garanzia definitiva a favore dell'Amministrazione concedente, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa con modalità “a prima richiesta”, dovrà prevedere espressamente:
● la validità per l’intera durata contrattuale;
● la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 del codice civile;
● la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile;
● l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione concedente.
Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione concedente ha dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, nel caso di inadempimento di una o più obbligazioni nella gestione delle attività previste dal presente capitolato, pena la risoluzione del contratto.
La garanzia resterà vincolata fino a formale rinuncia dell'Amministrazione concedente. Lo svincolo della garanzia sarà effettuato a richiesta del Concessionario, che dichiari di non aver null’altro a pretendere dall'Amministrazione concedente in dipendenza della concessione.
ART. 23) INADEMPIENZE E PENALITÁ
Il Concessionario è tenuto al rispetto del presente capitolato, oltre che all'osservanza delle indicazioni impartite dai competenti uffici comunali durante lo svolgimento del servizio.
Ogni condizione tra quelle dichiarate nell’offerta presentata costituisce obbligazione contrattuale per il Concessionario.
Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione o ritardo nell’adempimento agli obblighi contrattuali, l’applicazione delle penali avverrà secondo le seguenti modalità:
• Il Comune contesterà formalmente il fatto e relativi addebiti al Concessionario mediante posta elettronica certificata (PEC);
• Il Concessionario, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni sempre mediante PEC;
• Il Comune valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti nel più breve tempo possibile, dandone comunicazione al Concessionario, sempre a mezzo PEC.
Nel caso in cui il Concessionario non provvederà a fornire le predette giustificazioni o il Comune non le riterrà sufficientemente valide, valutate la natura e la gravità dell’inadempienza, potrà essere irrogata dal Concedente, con atto motivato, una penalità, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e la possibilità di recedere dal contratto.
In caso di applicazione della penale, l’Amministrazione concedente potrà avvalersi, per recuperare l'importo, della garanzia definitiva, senza ulteriore accertamento o procedimento giudiziario;
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. In ogni caso, infatti, è fatta salva l’azione per il risarcimento del danno e ogni altra azione che l'Amministrazione concedente riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell’Ente.
In particolare potranno essere applicate le seguenti penali:
• interventi non autorizzati di modifica o trasformazione delle strutture, dei relativi arredi e delle attrezzature presenti: € 3.000,00;
• mancata realizzazione di iniziativa cinematografica presentata nell’offerta tecnica non debitamente comunicata e/o autorizzata dal Comune: € 1.500,00;
• mancata proiezione non debitamente comunicata e/o autorizzata previamente dal Comune nell’Arena estiva: € 300,00 per ogni mancata proiezione;
• per ritardo nella programmazione: inferiore o pari ad ore 1: € 300,00; superiore ad ore 1: € 500,00;
• per ogni carenza riscontrata nell’attività di pulizia: € 300,00;
accertata violazione del servizio fornito a seguito di reclamo ufficiale pervenuto all’Amministrazione Comunale: € 1.000,00;
• accertata violazione delle norme del capitolato: € 1.000,00;
Le penali si intendono riferite ad ogni singola violazione accertata; perciò, giornalmente, potranno essere riscontrate e applicate una pluralità di violazioni e penali.
Nel caso si verifichino gravi deficienze e/o abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare e di fare eseguire d’ufficio a spese dello stesso Concessionario, le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi.
ART. 24) OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
ART. 25) MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE
Per le modifiche contrattuali nel corso della durata della presente concessione, concordate fra le Parti, si applicano le disposizioni dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo e restando l’esercizio dei poteri di autotutela, la concessione potrà cessare in particolare quando:
• il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
• l'Amministrazione concedente ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione Europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
• la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nei casi sopraelencati non si applicheranno i termini previsti dall'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990.
Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, verrà applicato l'art. 176, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Qualora l’Amministrazione revochi la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario troverà applicazione l’art.176, commi 4, 5, 5 bis e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario troverà applicazione l'articolo 1453 del Codice Civile, come stabilito dall’art. 176, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 26) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione concedente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, per inadempienza grave o reiterata del Concessionario rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti.
In materia di risoluzione contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli artt.108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione concedente potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta al Concessionario, da inviarsi mediante PEC, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:
• destinazione e utilizzo anche parziale e temporanea dei locali per usi e finalità diverse da quelle stabilite nel presente capitolato;
• realizzazione di opere non autorizzate o difformi da quanto autorizzato;
• reiterate e gravi violazioni alle clausole del presente capitolato;
• mancata acquisizione dei nullaosta e/o autorizzazioni amministrative prescritti per l’esercizio delle attività e/o loro successiva revoca o decadenza;
• mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, giuridici o contrattuali, da parte del Concessionario verso il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento dei servizi oggetto della concessione;
• mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa nei termini previsti dalla richiesta da parte dell’Amministrazione concedente;
• trasferimento a terzi della concessione e/o subappalti non permessi;
• violazione delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione;
• interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio,
• chiusura dell’esercizio cinematografico non comunicata al Comune e da questo non autorizzata;
• grave danno all’immagine dell’Amministrazione concedente;
• mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.);
• inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione del servizio contrattuali tali da compromettere gravemente la corretta esecuzione del servizio e/o da arrecare danno al Concedente e/o all’utenza;
• perdita dei requisiti che consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle ulteriori normative vigenti;
• accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario;
• dichiarazione di cessione dell’attività, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario o di richiesta di concordato preventivo (in caso di associazione temporanea di impresa si applica l’art. 48 del D.Lgs 50/2016);
• importo complessivo delle penali pari e/o superiore alla somma di € 8.000,00 (Euro ottomila/00).
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento per giusta causa, o per motivi di pubblico interesse o per eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all’Amministrazione concedente che non consentono la prosecuzione del servizio.
Nei casi di revoca del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale, o di recesso da parte del Concessionario, così come nel caso di cessazione del rapporto alla scadenza del contratto, il Comune di Cesena non subentrerà al Concessionario negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina, fin d'ora, qualsiasi responsabilità in proposito.
ART. 27) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa.
Titolare del trattamento:
• Comune di Cesena, con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxx, 00 – Cesena (PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx), nella persona del Sindaco pro-tempore.
Responsabile del trattamento:
• Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura, in persona della Dirigente.
Finalità del trattamento dei dati:
• i dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
• a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto;
• b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto. Base giuridica del trattamento: la base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Modalità d’uso dei suoi dati personali: i dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. Destinatari: i dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura. Tempo di conservazione dei dati: i dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento. Diritti dell’interessato e contatti: nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse. L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto
all’oblio. Il Titolare del trattamento dati ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O.) ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679 a cui si potrà rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
ART.28) FORME DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.
L'aggiudicazione della concessione è immediatamente vincolante per il Concessionario, mentre lo sarà per l'Amministrazione concedente solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, saranno a carico del Concessionario.
ART. 29) RESPONSABILE DEL CONTRATTO DEL CONCESSIONARIO.
Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione concedente (mediante PEC al seguente indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx), prima dell'inizio della concessione, il nominativo del Responsabile del contratto che sarà l'interlocutore responsabile nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ogni aspetto relativo alla gestione e realizzazione del progetto. Il nominativo e i contatti forniti saranno messi a disposizione dei soggetti terzi che usufruiscono degli spazi attigui all’Arena San Xxxxxx.
ART. 30) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
Il RUP del presente procedimento è la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente del Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura.
ART. 31) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.
In caso di controversie che dovessero insorgere tra il Concessionario ed il Comune concedente in merito all’interpretazione, all'applicazione, all'esecuzione e alla risoluzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Forlì.
In nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell’esecuzione del servizio.
ART. 32) DISPOSIZIONI FINALI.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, si rinvia alla documentazione di gara, nonché a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dal Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici in quanto applicabili e compatibili.
Il Concessionario è tenuto al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione di nuove normative.
Il Comune di Cesena si riserva infine la facoltà di rivedere il presente disciplinare/capitolato per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l’espletamento del servizio, a tutela dell’efficienza e della qualità, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Nessun eventuale accordo verbale che importi aggiunte o modifiche al contenuto del presente disciplinare/capitolato potrà avere efficacia se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.