AGRIFONDO
AGRIFONDO
Fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per
i quadri e gli impiegati agricoli
Accordo istitutivo
L’anno 2006 il giorno 14 del mese di dicembre in Roma, tra
− Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana – Confagricoltura
− Confederazione Nazionale Coldiretti
− Confederazione Italiana Agricoltori – CIA e
− Flai-Cgil
− Fai-Cisl
− Uila-Uil
− Confederdia
Considerati
− il d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;
− la direttiva 28 aprile 2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari attuativa della delega di cui all’art. 1, c. 2, lettera h), n. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243;
− la deliberazione 28 giugno 2006 della Commissione di vigilanza sui fondi pensione recante “Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’art. 23, c. 3 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
− il DM 21 novembre 1996, n. 703, “Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi”;
− il DM 14 gennaio 1997, n. 211, “Regolamento recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l’autorizzazione all’esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare”
Si concorda
di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, da attuare mediante costituzione del Fondo pensione per i lavoratori agricoli “Agrifondo” (di seguito semplicemente Fondo), per gli operai agricoli e florovivaisti di cui al CCNL 6 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni, e per i quadri e gli impiegati agricoli di cui al CCNL 27 maggio 2004, e successive modificazioni e integrazioni;
di disciplinare così la forma pensionistica.
Articolo 1 Costituzione
II Fondo è costituito in forma di associazione con personalità giuridica ai sensi dell’articolo 12 e seguenti del Codice civile, nonché ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 2 Destinatari
La forma pensionistica complementare di cui al presente accordo, nei limiti e alle condizioni di cui al successivo comma, è rivolta ai lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da uno dei seguenti contratti:
− CCNL 6 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni, per gli operai agricoli e florovivaisti;
− CCNL 27 maggio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, per i quadri e gli impiegati agricoli;
In particolare, destinatari della forma pensionistica complementare, nonché beneficiari delle relative prestazioni sono i lavoratori ai quali si applica uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente che siano stati assunti e abbiano superato – ove previsto – il relativo periodo di prova con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro previsto dalla legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Destinatari della forma pensionistica sono, altresì, i lavoratori dei settori affini. Si conviene di considerare comunque “affini” i settori disciplinati da uno dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:
a) CCNL per i dipendenti dalle Organizzazioni degli allevatori consorzi ed enti zootecnici, sottoscritto da AIA, Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil;
b) CCNL per i Dirigenti dell’agricoltura sottoscritto da Confagricoltura, Confederdia e Cida.
Destinatari della forma pensionistica complementare possono essere i dipendenti dei soggetti sottoscrittori dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al precedente comma 1, nonché i dipendenti degli enti, associazioni e società a essi collegati, previa delibera dei rispettivi organi competenti.
Destinatari della forma pensionistica complementare possono essere inoltre i soggetti fiscalmente a carico dei dipendenti indicati nei punti precedenti.
Destinatari della forma pensionistica complementare possono essere infine coloro che aderiscono con conferimento tacito del Trattamento di fine rapporto (Tfr).
Articolo 3 Associati
Sono associati al Fondo:
a) i destinatari di cui all’art. 2 i quali abbiano manifestato in forma esplicita la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite dal presente Statuto e coloro che abbiano aderito con conferimento tacito del Tfr;
b) i datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c) i soggetti che percepiscono a carico del Fondo la pensione complementare.
La facoltà dei lavoratori dei settori affini di divenire associati al Fondo, ferma restando l’adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente disciplinata con apposito accordo tra le Organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori in oggetto e le rispettive Associazioni delle imprese di settore. Con il medesimo accordo sono stabilite le aliquote contributive e i relativi tempi di adesione. L’adesione al Fondo deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e comporta la piena accettazione dello Statuto.
Possono mantenere la qualità di associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda o di ramo di azienda, operato ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile, abbiano perso, per effetto dell’applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quelli richiamati all’art. 2, i requisiti di partecipazione al Fondo a condizione che nell’azienda cessionaria non operi altra forma pensionistica complementare.
Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano uno dei contratti di cui all’art. 2 già iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che i competenti organi del Fondo o della cassa di cui si tratta deliberino la confluenza nel Fondo e che tale confluenza, previa apposita domanda, sia autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo sotto forma di fusione per incorporazione. L’adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello Statuto.
In mancanza delle delibere di confluenza di cui al precedente comma 4, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano uno dei contratti di cui all’art. 2, già iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione del Fondo, diventano associati al Fondo se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente. La domanda di associazione, indirizzata al Presidente del Fondo, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di amministrazione necessaria a provare l’eventuale status di “vecchio iscritto” agli effetti di legge.
Articolo 4 Organi del Fondo
Sono organi del Fondo:
− l’Assemblea dei delegati;
− il Consiglio di amministrazione;
− il Presidente;
− il Collegio dei sindaci.
Articolo 5 Assemblea dei delegati
L’Assemblea dei delegati è costituita da 60 delegati, dei quali 30 in rappresentanza dei datori di lavoro associati al Fondo e 30 in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo sulla base di quanto previsto dai regolamenti elettorali definiti dai soggetti sottoscrittori del presente accordo.
Le elezioni per l’insediamento dell’Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di
10.000 adesioni al Fondo.
Articolo 6 Consiglio di amministrazione
Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 16 componenti di cui la metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e l’altra metà nominati in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
I componenti il Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.
Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
A turno, Presidente e Vicepresidente sono eletti alternativamente tra i componenti del Consiglio in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Articolo 7 Collegio dei sindaci
II Collegio dei sindaci è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea per metà in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo e per l’altra metà in rappresentanza dei datori di lavoro associati al Fondo.
Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
I componenti il Collegio dei sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.
Articolo 8 Impiego delle risorse
Le risorse del Fondo sono investite secondo i canoni di efficiente allocazione e di diversificazione del rischio avuto riguardo alle esigenze di sicurezza degli investimenti connesse all’utilizzo del Tfr.
Il Fondo può disporre di più comparti di investimento, con o senza garanzia di rendimento, allo scopo di offrire a ciascun associato un’opzione di investimento il più rispondente possibile al proprio orizzonte temporale e alla propria propensione al rischio. È inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del Tfr, ai sensi della normativa vigente.
L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione, ovvero dall’ultima riallocazione.
Nella fase di avvio il Fondo attua una gestione monocomparto nei limiti di tempo che saranno definiti dal Consiglio di amministrazione. Tale linea è comunque un comparto garantito in quanto destinata ad accogliere anche il conferimento tacito del Tfr, ai sensi della normativa vigente.
Il passaggio alla gestione pluricomparto viene deliberato, su proposta del Consiglio di amministrazione, dall’Assemblea dei delegati mediante modifica statutaria.
La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto garantito e il relativo profilo di rischio e rendimento.
Articolo 9 Conflitti d'interessi
La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
Articolo 10 Contribuzione
Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del Tfr maturando, ovvero mediante il solo conferimento del Tfr maturando.
E’ prevista l’integrale destinazione del Tfr maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del Tfr maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive, in sede di contrattazione collettiva.
Per i lavoratori nei cui confronti trova applicazione il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, la contribuzione è stabilita secondo il dettato di cui all’art. 57 del citato contratto, e successive modificazioni e integrazioni, nelle seguenti misure:
a) 1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento;
b) 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento;
c) una quota di Tfr pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;
d) il 100% del Tfr maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 nonché per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di iscrizione al Fondo.
Per i lavoratori nei cui confronti trova applicazione il CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli, la contribuzione è stabilita secondo il dettato di cui all’art. 40 del succitato contratto, e successive modificazioni e integrazioni, nelle seguenti misure:
a) 1,2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr a carico del datore di lavoro;
b) 1,2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr a carico del lavoratore.
La contribuzione al fondo è dovuta per intero, sempre a condizione di pariteticità, anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell’ambito del periodo di comporto, infortunio, astensione obbligatoria per maternità.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia delle imprese che dei lavoratori associati è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dai datori di lavoro ai sensi delle disposizioni di legge o degli Accordi collettivi di lavoro vigenti.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico dei datori di lavoro è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato al Fondo di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico.
La contribuzione al Fondo è dovuta a decorrere dalla data di iscrizione, coincidente con il primo giorno del mese successivo alla consegna del modulo di iscrizione alle imprese.
Ferme restando le predette misure minime, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
I datori di lavoro che ritardano in tutto o in parte il versamento dei contributi contrattualmente dovuti al Fondo entro il termine stabilito, sono costituiti in mora a decorrere dal termine medesimo e devono versare al Fondo i contributi dovuti maggiorati di interessi nella misura massima di cinque punti percentuali in più del tasso di riferimento BCE al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 11
Adesione e permanenza nel Fondo
I lavoratori aderiscono ad Xxxxxxxxx per libera scelta individuale secondo le modalità previste dallo Statuto.
L’adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una Nota informativa contenente le indicazioni previste dalla legge e conforme allo schema della Covip.
A seguito dell’adesione, il lavoratore e l’impresa dalla quale dipende assumono l’obbligo di versare i contributi nella misura determinata dalla contrattazione collettiva vigente.
L’adesione può avvenire anche con conferimento tacito del Trattamento di fine rapporto.
Articolo 12
Cessazione dell’obbligo di contribuzione
L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell’impresa cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, nonché nel caso in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di trasferimento di cui al successivo comma terzo.
L’obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore dipendente cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
La richiesta del lavoratore di avvalersi, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, della facoltà di trasferire la propria posizione pensionistica ad altra forma pensionistica determina la cessazione dell’obbligo di contribuzione al Fondo sia in capo all’azienda che in capo al lavoratore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione dell’istanza. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello Statuto.
In costanza del rapporto di lavoro il lavoratore associato ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del Tfr maturando al fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
Articolo 13 Prestazioni
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
L’aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti la non occupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o, in caso di invalidità permanente, che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima.
Articolo 14
Riscatto e trasferimento della posizione
L’aderente al Fondo nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione ad Agrifondo prima del pensionamento, conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:
a) trasferimento dell’intera posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare;
b) riscatto della posizione pensionistica;
c) conservazione della posizione pensionistica anche in assenza di contribuzione.
II lavoratore associato, fermo restando quanto previsto all’art. 12, primo comma, anche in costanza dei requisiti di partecipazione ad Agrifondo ha facoltà di chiedere il trasferimento dell’intera posizione individuale presso altro Fondo pensione, ovvero presso una forma pensionistica individuale decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
Le modalità e i termini relativi all’esercizio di detta facoltà sono determinati nello Statuto. Gli adempimenti relativi, a carico di Agrifondo, sono espletati entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dal giorno di comunicazione.
Articolo 15
Spese di avvio del Fondo
A copertura delle spese di costituzione e di avvio, nonché di pubblicità e di promozione del Fondo, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento, a titolo di contributo una tantum, della somma di euro 2,58.
Tali somme devono essere versate entro 60 giorni dalla data di autorizzazione all’esercizio dell’attività di Agrifondo mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dal Fondo.
Articolo 16
Spese per la gestione del Fondo
Alle spese per la gestione del Fondo si fa fronte attraverso la quota associativa dedotta dalla contribuzione di cui all’art. 10, il cui importo è determinato annualmente con delibera del Consiglio di amministrazione sulla base del preventivo di spesa.
Articolo 17 Norme transitorie e finali
Le parti si danno atto che il presente Accordo, lo Statuto e l’Atto costitutivo del Fondo individuano l’insieme dei diritti e degli obblighi che si sono intesi attribuire ai lavoratori e ai datori di lavoro in materia di previdenza complementare e che tali obblighi non sussistono nei confronti dei lavoratori che non aderiscano o che perdano i requisiti di partecipazione al Fondo.
Il contributo previsto all’art. 10, e sue successive modificazioni, è dovuto esclusivamente al Fondo istituito per effetto del presente accordo.
In sede di Atto costitutivo, le Parti firmatarie del presente accordo nominano i componenti del Consiglio di amministrazione di cui all’art. 6 e del Collegio dei sindaci di cui all’art. 7.
Le parti si impegnano a revisionare lo Statuto in conformità alle eventuali indicazioni provenienti dalla Covip, anche alla luce della recente normativa dettata in materia di previdenza complementare.
CONFAGRICOLTURA FLAI-C.G.I.L.
………………………….. …………………………….
COLDIRETTI FAI-C.I.S.L.
………………………….. …………………………….
C.I.A. UILA-U.I.L
………………………….. …………………………….
CONFEDERDIA
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INDICE
Art. 1 – Costituzione Art. 2 – Destinatari Art. 3 – Associati
Art. 4 – Organi del Fondo
Art. 5 – Assemblea dei delegati
Art. 6 – Consiglio di amministrazione Art. 7 – Collegio dei sindaci
Art. 8 – Impiego delle risorse Art. 9 – Conflitto di interessi Art. 10 – Contribuzione
Art. 11 – Adesione e permanenza nel Fondo
Art. 12 – Cessazione dell’obbligo di contribuzione Art. 13 – Prestazioni
Art. 14 – Riscatto e trasferimento della posizione individuale Art. 15 – Spese di avvio del Fondo
Art. 16 – Spese per la gestione del Fondo Art. 17 – Norme transitorie e finali