ALIFOND
ALIFOND
ASSOCIAZIONE FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE E DEI SETTORI AFFINI
DOCUMENTO SULL’EROGAZIONE DELLE RENDITE
ALIFOND (di seguito definito Fondo Pensione) ha stipulato in data 13 luglio 2009 con l’impresa UGF Assicurazioni S.p.A., ora UnipolSai Assicurazioni SpA (di seguito definita UnipolSai) ed in data 5 giugno 2009 con le imprese di Assicurazione ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. e INA ASSITALIA S.p.A., costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese rappresentato da Assicurazioni Generali S.p.A. ora Generali Italia SpA(di seguito definite RTI), apposite convenzioni per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita (di seguito Convenzione).
Di seguito sono riportate le principali clausole:
Art. 1. Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate
Convenzione con UnipolSai
1. La Convenzione ha per oggetto l’assicurazione di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile ed erogabile in via posticipata sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come “Assicurati”) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso.
1 bis. Il FONDO PENSIONE può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che in luogo della rendita di cui al precedente comma 1, sia erogata una delle altre rendite di cui all’art.2 della Convenzione.
Pertanto, il FONDO PENSIONE potrà richiedere alternativamente in relazione a ciascun Assicurato, l’erogazione di una delle seguenti tipologie di rendite:
1. rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile a premio unico con uno o più reversionari, con facoltà dell’aderente di optare per una percentuale di reversibilità complessivamente compresa tra il 50 ed il 100%;
2. rendita vitalizia immediata annua rivalutabile certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia a premio unico;
3. rendita vitalizia immediata annua rivalutabile a premio unico controassicurata in caso di decesso dell’assicurato con restituzione del montante residuale al beneficiario.
2. L’importo annuo di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato ad UnipolSai, al netto delle imposte, per i coefficienti indicati nelle Tabelle di cui all’allegato IV alla Convenzione, riportata sub All. 1 al presente documento, con i criteri ivi previsti, in funzione dell’opzione di rendita scelta.
2.bis. La rata di rendita in pagamento, come quantificata al precedente comma 2, viene periodicamente rivalutata secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione riportata in allegato 2 al presente documento; in particolare, per la rivalutazione di ciascuna singola rendita sarà utilizzata la clausola di rivalutazione relativa al tasso tecnico stabilito dall’Assicurato all’atto di richiesta della prestazione.
3. A scelta dell’aderente, da esercitarsi per il tramite del FONDO PENSIONE, le rendite di cui ai commi 1 e 1 bis del presente articolo, potranno essere erogate in rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali.
Convenzione con RTI
1. Il contratto ha per oggetto l’assicurazione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile con maggiorazione per perdita di autosufficienza a premio unico sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come “Assicurati”) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso.
Il contratto prevede il versamento di premi unici a fronte dei quali RTI si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati le seguenti prestazioni:
A) PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO PRINCIPALE
RTI corrisponde una rendita vitalizia immediata annua posticipata rivalutabile sulla testa dell’Assicurato (Assicurato principale) fino a che questo è in vita.
L’Assicurato principale può richiedere, che, in luogo della rendita di cui al comma precedente sia erogata:
a) una rendita reversibile: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore di un secondo Assicurato (Reversionario) fino a che questo è in vita;
b) una rendita certa: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell’Assicurato principale, per i primi 5 o 10 anni.
B) PRESTAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA DELL’ASSICURATO PRINCIPALE
Nel caso in cui per l’Assicurato principale sopraggiunga uno stato di non autosufficienza, RTI corrisponde, in aggiunta alla prestazione in caso di vita, una rendita vitalizia immediata annua anticipata di importo pari all’importo della rendita assicurata in caso di vita.
L’erogazione della prestazione termina al decesso dell’Assicurato principale, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell’Assicurato principale, per periodi definiti.
Questa prestazione opera esclusivamente in caso di non autosufficienza dell’Assicurato principale.
2. L’importo annuo iniziale della rendita erogabile in caso di vita si ottiene dividendo il premio versato alla Compagnia, al netto delle eventuali imposte, per il tasso di conversione in rendita riportato in allegato IV alla Convenzione, riportata sub All. 1 bis al presente documento, corrispondente all'età ed al sesso dell'Assicurato principale e alla tipologia di rendita prescelta.
In caso di rendita reversibile, il suddetto tasso viene determinato anche con riferimento all’età e al sesso del Reversionario e alla percentuale di reversibilità della rendita stessa, con facoltà dell’Assicurato principale di optare per una percentuale di reversibilità complessivamente compresa tra il 50% ed il 100%. Le percentuali intermedie dovranno essere intere e multiple di 10.
2 bis. La rendita iniziale sarà rivalutata a ciascuna ricorrenza annuale di rivalutazione secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione riportata in allegato 2 bis al presente documento.
3. La rendita posticipata derivante dalla prestazione in caso di vita sarà erogata con la rateazione indicata dall’Assicurato principale a scelta tra quelle previste: mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale.
La rateazione scelta per la rendita derivante dalla prestazione in caso di vita sarà utilizzata anche per il pagamento della rendita anticipata derivante dalla prestazione in caso di non autosufficienza.
Art. 2 - Premio di assicurazione
Convenzione con con UnipolSai
1. UnipolSai si impegna a corrispondere all’Assicurato o se del caso al diverso Beneficiario le rendite oggetto della Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. I premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini.
Il FONDO PENSIONE esegue il pagamento del premio unico relativo alla posizione individuale accumulata dall’aderente all’atto dell’inserimento in convenzione e del trasferimento dei dati di cui all’articolo 4 della Convenzione. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato ad UnipolSai.
3. Unipolsai, previo ricevimento di quanto indicato al comma precedente, rilascerà una quietanza al FONDO PENSIONE e all’Assicurato a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse, riportante l’indicazione degli estremi identificativi dell’Assicurato e, se del caso, del Beneficiario e l’importo della prestazione assicurata.
Convenzione con RTI
1. RTI si impegna a corrispondere le rendite oggetto di questo contratto di assicurazione a fronte del pagamento, in unica soluzione, del premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. Il versamento del premio può essere effettuato presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la Direzione per l’Italia della Compagnia in Mogliano Veneto – Treviso e può avvenire con le seguenti modalità:
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale;
- con assegno circolare non trasferibile intestato alla Compagnia;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Compagnia.
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, di assegno circolare o di bonifico bancario, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a RTI.
3. RTI rilascerà una quietanza a fronte del pagamento del premio comprensivo di imposte e tasse.
Art. 3 - Basi demografiche e coefficienti di trasformazione
Convenzione con UnipolSai
1. Per una pronta evidenza delle basi tecniche e dei coefficienti di trasformazione adottati si rinvia all'allegato IV della Convenzione, riportata sub All. 1 al presente documento.
- Base demografica: RG 48 rielaborata per sesso.
Convenzione con RTI
1. Per l’elaborazione dei coefficienti di conversione in rendita, RTI ha adottato le seguenti tavole di mortalità:
- Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata: Tavola IPS55DIFF - qx al 110% - differenziata per sesso, senza Age-shifting;
- Base demografica per la perdita di autosufficienza: Tavola LTC "Generali", per la perdita di autosufficienza, differenziata per sesso (senza Age-shifting);
- Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti: Legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mortalità dei non autosufficienti;
- Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti: Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age- shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti.
2. Per una pronta evidenza delle basi tecniche e dei coefficienti di trasformazione adottati si rinvia all'allegato IV della Convenzione, riportata sub All. 1 bis al presente documento.
Art. 4 - Pagamento della rendita
Convenzione con UnipolSai
1. Xxxxxxxx rendita avrà decorrenza il 1° giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte degli Assicurati che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nell’Assicurazione Generale Obbligatoria ovvero che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005, e sarà erogata secondo la rateazione richiesta.
2. L’erogazione della rendita vitalizia cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato, fatte salve eventuali opzioni da quest’ultimo attivate. Nel caso di rendita di cui all’articolo 1, comma 1bis, n. 2 del presente Documento, l’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente il decesso dell’Assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario, cesserà con l’ultima scadenza di rata coincidente con la quinta o decima ricorrenza annuale.
Convenzione con RTI
1. Ciascun Assicurato principale nell’ambito del contratto avrà:
a) una posizione individuale relativa alla prestazione erogabile in caso di vita, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell’Assicurato principale. La durata di tale posizione è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato principale (o del Reversionario sopravvivente in caso di rendita reversibile). Qualora l’Assicurato principale avesse optato per la rendita certa, in caso di decesso dell’Assicurato principale durante il periodo di pagamento certo, la durata è pari al periodo di pagamento certo.
b) una eventuale posizione individuale relativa alla prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato principale, con decorrenza dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza.
La rendita posticipata derivante dalla prestazione in caso di vita sarà erogata con la rateazione indicata dall’Assicurato principale a scelta tra quelle previste.
2. Il pagamento della rendita erogabile in caso di vita termina:
- con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato principale, oppure
- in caso di rendita reversibile, con l’ultima scadenza di rata precedente la morte del Reversionario, se successiva alla morte dell’Assicurato principale, oppure
- in caso di rendita certa, con l’ultima scadenza di rata precedente la conclusione del periodo di pagamento certo.
Il pagamento della rendita erogabile in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato principale
termina con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato principale o la revisione del suo stato di non autosufficienza.
In ogni caso, per tutte le prestazioni sopra indicate, l’erogazione della rendita cesserà dalla prima scadenza di rata successiva al mancato invio del certificato di esistenza in vita dell’Assicurato principale o del Reversionario.
Art. 5 - Valore di riscatto
Convenzione con UnipolSai
1. Le rendite oggetto della Convenzione con UnipolSai non ammettono valore di riscatto.
Convenzione con RTI
1. Le rendite oggetto della Convenzione con RTI non ammettono valore di riscatto.
Art. 6 – Osservatorio Tecnico
Convenzione con UnipolSai
1. La Commissione Rendite, composta ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento Commissione Rendite allegato alla Convenzione, e UnipolSai (in breve: le Parti) si impegnano a costituire un Osservatorio Tecnico che si riunirà periodicamente al fine di esaminare, in uno spirito di collaborazione, sia i problemi che eventualmente dovessero sorgere in relazione all’applicazione della Convenzione sia gli sviluppi della normativa, europea e italiana, con specifico riferimento alla parità tra uomini e donne.
2. Le Parti si impegnano a riunire l’Osservatorio Tecnico con cadenza almeno annuale per verificare congiuntamente le condizioni economiche e di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita risultanti dalle convenzioni stipulate in data successiva alla sottoscrizione della Convenzione dalle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita di cui al Decreto 252/2005 nonché per approfondire gli eventuali sviluppi della normativa.
3. Ad esito di tali verifiche, qualora le condizioni economiche e di accesso previste nella Convenzione risultino, nel complesso, meno vantaggiose rispetto a quelle prese a riferimento ai sensi del precedente comma 2, le Parti si impegnano ad avviare, nei tempi e secondo le modalità che di comune accordo saranno individuate, un confronto tecnico finalizzato ad individuare le modalità di aggiornamento delle predette condizioni.
Convenzione con RTI
1. La Commissione Rendite, composta ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento Commissione Rendite, e RTI (in breve: le Parti) si impegnano a costituire un Osservatorio Tecnico che si riunirà periodicamente al fine di esaminare, in uno spirito di collaborazione, sia i problemi che eventualmente dovessero sorgere in relazione all’applicazione del presente contratto sia gli sviluppi della normativa, europea e italiana, con specifico riferimento alla parità tra uomini e donne.
2. Le Parti si impegnano a riunire l’Osservatorio Tecnico con cadenza almeno annuale per verificare congiuntamente le condizioni economiche e di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita risultanti dalle convenzioni stipulate in data successiva alla sottoscrizione del presente contratto dalle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché per approfondire gli eventuali sviluppi della normativa.
Art. 7 - Tasse, bolli ed imposte
Convenzione con UnipolSai
1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sul premio unico versato e sulla rendita convenuta, sono a carico, rispettivamente, del FONDO PENSIONE e dell’Assicurato.
Convenzione con RTI
1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sul premio unico versato e sulla rendita convenuta, sono a carico, rispettivamente, del FONDO PENSIONE e dell’Assicurato principale o Reversionario.
Art. 8 – Tasso massimo di interesse garantito
Convenzione con UnipolSai
1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall’ISVAP, ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni non hanno effetto sulla tariffa oggetto della Convenzione, neppure relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione al momento della modifica.
Convenzione con RTI
1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall’ISVAP, ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni non hanno effetto sul presente contratto, fatta eccezione per eventuali riduzioni del tasso massimo di interesse garantito in misura pari o superiore allo 0,5% rispetto al tasso minimo garantito. In tale eventualità il cambiamento delle condizioni finanziarie sarà applicabile al contratto esclusivamente con riferimento agli aderenti non ancora inseriti in assicurazione.
ALLEGATI
1 - Convenzione UnipolSai – Allegato 4 Tabelle Tassi di conversione
1 bis - Convenzione RTI - Allegato 4 Tabelle di conversione in rendita
2 - Convenzione UnipolSai - Clausola di rivalutazione
2 bis - Convenzione RTI - Clausola di rivalutazione
3 - Regolamento della Gestione Interna Separata “VITATTIVA” 3 bis - Regolamento della Gestione Interna Separata “GESAV”
All. 1 - Convenzione UnipolSai – Allegato 4 Tabelle Tassi di conversione
All. 1 bis - Convenzione RTI - Allegato 4 Tabelle di conversione in rendita
TAVOLE DEMOGRAFICHE APPLICATE PER LA DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE RIPORTATI NELLE SUCCESSIVE TABELLE:
Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata: Tavola IPS55DIFF - qx al 110% - differenziata per sesso, senza Age-shifting.
Base demografica per la perdita di autosufficienza
Tavola LTC "Generali", per la perdita di autosufficienza, differenziata per sesso (senza Age- shifting).
Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti
Legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age- shifting, differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mortalità dei non autosufficienti.
Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti
Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age-shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti.
MODALITA’ DI CALCOLO DELLA RENDITA
L’importo annuo della rendita si ottiene moltiplicando il premio unico per il coefficiente di conversione corrispondente all’età e al sesso dell’Assicurato, nonché alla rateazione e alla tipologia di rendita prescelta.
In caso di rendita reversibile, il suddetto coefficiente viene determinato anche con riferimento all’età e al sesso del Reversionario e alla percentuale di reversibilità della rendita stessa. Le età in anni e mesi dell’Assicurato principale e dell’eventuale reversionario sono calcolate alla data di decorrenza della rendita. Gli importi così ottenuti sono da intendersi su base annua.
Esempio di calcolo dell’importo della rendita vitalizia immediata (non reversibile né certa) con maggiorazione in caso di LTC a tasso tecnico 0%:
Età Assicurato: 65 anni Sesso
Assicurato maschio
Premio unico lordo Euro 30.000,00
Rateazione annuale
Coefficiente di conversione 0,0444874 IMPORTO RENDITA ANNUA Euro 1.334,62
All. 2 - Convenzione UnipolSai - Clausola di rivalutazione
Per la rivalutazione di ciascuna singola rendita sarà utilizzata la Clausola di rivalutazione relativa al tasso tecnico stabilito dall’Assicurato all’atto di richiesta di prestazione.
CLAUSULA DI RIVALUTAZIONE per tariffe a premio unico con tasso tecnico pari al 2,50%
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con l’apposita “Gestione Speciale VITATTIVA” secondo quanto previsto dal corrispondente Regolamento.
A) Tasso di rivalutazione – Percentuale di rivalutazione
Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita, verrà determinato il tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari al tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione Speciale VITATTIVA nell’anno di esercizio, diminuito di una parte trattenuta dalla Società a titolo di commissione di gestione.
Per anno di esercizio deve intendersi, così come stabilito al punto 3) del Regolamento della Gestione Speciale VITATTIVA, il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita.
La commissione di gestione è pari a 0,50 punti percentuali.
La Società riconosce un rendimento annuo minimo garantito pari al 2,50%.
La percentuale di rivalutazione si ottiene scontando per un anno il tasso di rivalutazione in funzione del tasso di interesse tecnico (pari al 2,50%) già conteggiato nel calcolo della rendita.
B) Modalità di rivalutazione
Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della rendita, la rata di rendita assicurata in vigore alla ricorrenza precedente è rivalutata delle percentuale di rivalutazione di cui alla precedente lettera A).
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE per tariffe a premio unico con tasso tecnico pari al 2,00%
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con l’apposita “Gestione Speciale VITATTIVA” secondo quanto previsto dal corrispondente Regolamento.
A) Tasso di rivalutazione – Percentuale di rivalutazione
Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita, verrà determinato il tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari al tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione Speciale VITATTIVA nell’anno di esercizio, diminuito di una parte trattenuta dalla Società a titolo di commissione di gestione.
Per anno di esercizio deve intendersi, cosi come stabilito al punto 3) del Regolamento della Gestione Speciale VITATTIVA, il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita.
La commissione di gestione è pari a 0,50 punti percentuali.
La Società riconosce un rendimento annuo minimo garantito pari al 2,50%.
La percentuale di rivalutazione si ottiene scontando per un anno il tasso di rivalutazione in funzione del tasso di interesse tecnico (pari al 2,00%) già conteggiato nel calcolo della rendita.
B) Modalità di rivalutazione
Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della rendita, la rata di rendita assicurata in vigore alla ricorrenza precedente è rivalutata delle percentuale di rivalutazione di cui alla precedente lettera A).
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE per tariffe a premio unico con tasso tecnico pari al 1,00%
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con l’apposita “Gestione Speciale VITATTIVA” secondo quanto previsto dal corrispondente Regolamento.
A) Tasso di rivalutazione – Percentuale di rivalutazione
Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita, verrà determinato il tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari al tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione Speciale VITATTIVA nell’anno di esercizio, diminuito di una parte trattenuta dalla Società a titolo di commissione di gestione.
Per anno di esercizio deve intendersi, cosi come stabilito al punto 3) del Regolamento della Gestione Speciale VITATTIVA, il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita.
La commissione di gestione è pari a 0,50 punti percentuali.
La Società riconosce un rendimento annuo minimo garantito pari al 2,50%.
La percentuale di rivalutazione si ottiene scontando per un anno il tasso di rivalutazione in funzione del tasso di interesse tecnico (pari al 1,00%) già conteggiato nel calcolo della rendita.
B) Modalità di rivalutazione
Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della rendita, la rata di rendita assicurata in vigore alla ricorrenza precedente è rivalutata delle percentuale di rivalutazione di cui alla precedente lettera A).
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE per tariffe a premio unico con tasso tecnico pari al 0,00%
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con l’apposita “Gestione Speciale VITATTIVA” secondo quanto previsto dal corrispondente Regolamento.
A) Tasso di rivalutazione – Percentuale di rivalutazione
Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita, verrà determinato il tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari al tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione Speciale VITATTIVA nell’anno di esercizio, diminuito di una parte trattenuta dalla Società a titolo di commissione di gestione.
Per anno di esercizio deve intendersi, cosi come stabilito al punto 3) del Regolamento della Gestione Speciale VITATTIVA, il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita.
La commissione di gestione è pari a 0,50 punti percentuali.
La Società riconosce un rendimento annuo minimo garantito pari al 2,50%. La percentuale di rivalutazione è pari al tasso di rivalutazione.
B) Modalità di rivalutazione Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della rendita, la rata di rendita assicurata in vigore alla ricorrenza precedente è rivalutata delle percentuale di rivalutazione di cui alla precedente lettera A).
All. 2 bis - Convenzione RTI - Clausola di rivalutazione
La Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni che seguono.
A tal fine la Compagnia gestirà le attività maturate sul contratto assicurativo nell’apposita Gestione Speciale con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione “GESAV” (allegato).
A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE
La Compagnia dichiara annualmente il rendimento annuo finanziario conseguito dalla Gestione separata determinato con i criteri indicati al punto 3) del Regolamento.
La certificazione - di cui al punto 2) del Regolamento - è effettuata con riferimento a ciascun esercizio costituito dai dodici mesi di riferimento.
Il rendimento attribuito alla rendita si ottiene riducendo il rendimento annuo conseguito dalla Gestione separata - nell’esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita - del rendimento trattenuto dalla Compagnia .
Tale rendimento trattenuto è pari a 0,55 punti percentuali assoluti.
Viene comunque garantita una misura minima di rivalutazione annua (tasso minimo garantito). Il “tasso minimo garantito” del contratto è pari alla differenza tra il 2,5% ed il tasso tecnico eventualmente già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita e consolida ogni anno alla ricorrenza della rendita.
La misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse eventualmente già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita – tasso tecnico – la differenza, se positiva, fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse.
Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportati in Allegato IV a queste Condizioni di assicurazione.
B) rivalutazione della rendita assicurata
Ad ogni ricorrenza annuale della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione fissata a norma della precedente lettera A).
All. 3 - Regolamento della Gestione Interna Separata “VITATTIVA” per Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.
1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della società, che viene contraddistinta con il nome “Gestione Speciale VITATTIVA” ed indicata nel seguito con la sigla “VITATTIVA”.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della “VITATTIVA”.
La Gestione della “VITATTIVA” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n.71 del 26.03.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2. La Gestione della “VITATTIVA” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58, la quale ne attesta la rispondenza al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla “VITATTIVA”, ogni rendimento annuo della stessa, rilevato mensilmente, come descritto al seguente punto 3) e l’adeguatezza di ammontare delle attività poste a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3. Il tasso annuo di rendimento finanziario della “VITATTIVA” per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell’esercizio al valore medio della “VITATTIVA” stessa.
Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della “VITATTIVA” – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella “Gestione VITATTIVA” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di una nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione stessa per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio della “VITATTIVA” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della “VITATTIVA”. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella “VITATTIVA” ai fini della determinazione del rendimento annuo della “VITATTIVA” ed in relazione alla certificazione.
Per anno di esercizio si intende il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria della data di effetto della polizza.
4. La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.
All. 3 bis - Regolamento della Gestione Interna Separata “GESAV” per RTI
1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Generali Italia SpA, che viene contraddistinta con la sigla GESAV.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo dei capitali iniziali costituiti per i contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della GESAV.
La gestione della GESAV é conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 26.3.1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2. La gestione della GESAV é annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza della GESAV al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla GESAV, il rendimento annuo della GESAV, quale descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base dei capitali maturati.
3. Il rendimento annuo della GESAV per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della GESAV di competenza di quell'esercizio al valore medio della GESAV stessa.
Per risultato finanziario della GESAV si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della GESAV - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella GESAV e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella GESAV per i beni già di proprietà della Compagnia .
Per valore medio della GESAV si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della GESAV.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella GESAV. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della GESAV, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.
4. La Compagnia si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.