SEZIONE 1: DISCIPLINA GENERALE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
SEZIONE 1: DISCIPLINA GENERALE
1.1 OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE GUASTO
Il Contratto di Servizio di Gestione Guasti (in seguito SGG) è un contratto di servizi avente ad oggetto la gestione dei guasti meccanici, elettrici ed elettronici accidentali, alle condizioni di seguito specificate.
Possono costituire oggetto del presente contratto anche i guasti derivanti da impianti GPL o METANO già installati sulla vettura al momento dell’attivazione, a condizione che la presenza dell’impianto GPL/Metano sia dichiarata nel documento “Certificato Attivazione Servizio”, pena l’esclusione dal SGG.
Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente affiderà la gestione della riparazione, revisione e sostituzione delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche guaste a TORA S.r.l., la quale provvederà secondo quanto di seguito convenuto.
1.2 ESCLUSIONI
Il Contratto di SGG non può avere ad oggetto la gestione:
− dei guasti derivanti dall’impianto GPL o METANO che siano istallati successivamente alla data di
sottoscrizione del Contratto di SGG medesimo;
− dei guasti conosciuti e/o conoscibili dal Contraente al momento della sottoscrizione del presente Contratto
e/o i guasti derivanti da materiale fornito dall’acquirente medesimo;
− dei guasti derivanti da una assenza o scarsità di lubrificazione e, comunque, dagli obblighi di manutenzione di cui al presente Contratto;
− dei guasti conseguenti a difetti già esistenti o già segnalati dal fabbricante stesso indipendentemente dal momento in cui avviene il guasto;
− dei guasti derivanti da atti dolosi o temerari del Contraente.
In ogni caso il Contratto di SGG non comprende le perdite di liquido di qualsiasi genere, ripristini vari, le rumorosità, vibrazioni varie e tutti i guasti causati da usura e/o preesistenza, nonché i materiali di consumo. Sono inoltre esclusi i materiali non direttamente correlati alla riparazione. Sono quindi esemplificativamente ma non esaustivamente esclusi, lubrificanti, liquidi refrigeranti e anticongelanti, pastiglie dei freni, candele, filtri, batteria, marmitta, ammortizzatori, cinghia di distribuzione, cinghie varie, paraoli e manicotti. Sono altresì escluse le spese per la manutenzione ordinaria dell’autoveicolo o per l’usura ordinaria dei pezzi e la loro sostituzione. Sono escluse le spese per la diagnosi e la ricerca del guasto, nonchè tutto quello non espressamente indicato alla voce “organi in copertura”.
1.3 ATTIVAZIONE
Il Contratto di SGG può essere attivato via web sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx e concluso presso i Centri Convenzionati che verranno selezionati durante il processo di attivazione.
Il processo di attivazione prevede i seguenti step
1) Visitare il sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
2) Scegliere il prodotto che più risponde alle sue esigenze in termini di coperture e prezzi
3) Inserire i dati del veicolo da garantire
4) Effettuare la registrazione e prenotare il pagamento tramite carta di credito (unico mezzo di pagamento ammesso) – In questa fase nessun costo verrà addebitato
5) Scegliere il centro convenzionato più vicino e prenotare data e ora per il controllo
6) Recarsi presso il centro autorizzato per effettuare:
a. Un check-up sul veicolo
b. L’officina verificherà che sul veicolo siano stati effettuati i tagliandi previsti dal programma di manutenzione di casa madre e provvederà ad effettuare il tagliando se previsto.
c. Nel caso in cui non ci sia documentazione comprovante la cronologia e tipologia dei tagliandi effettuati, sarà obbligatorio effettuare un cambio Olio Motore e filtro Olio Motore se non risulta (da comprovante documentazione) che lo stesso sia stato fatto da meno di 5000Km
7) Il Centro autorizzato attiva la garanzia confermando il pagamento
8) Il Cliente riceverà via mail il certificato di attivazione
1.4 DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE GUASTI
Il Contratto di SGG può avere una durata di 12 (dodici), 24 (ventiquattro) o 36 (trentasei) mesi.
Il Contratto di SGG decorre dalle ore 24.00 del giorno successivo alla sottoscrizione e pagamento del prezzo
visualizzato nell’ordine.
Laddove il veicolo oggetto di contratto sia ancora assistito da garanzia legale o convenzionale, è obbligo dell’acquirente farne tempestiva comunicazione alla Tora S.r.l. a mezzo mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
1.5 COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo del Contratto di SGG è determinato in base alla tipologia di prodotto scelto tra quelli presenti sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx e le caratteristiche, oltre che alla durata della copertura.
Il costo viene corrisposto interamente alla conclusione del Contratto di SGG e non è prevista la possibilità di frazionamento se non diversamente indicato in fase di acquisto.
Il pagamento del corrispettivo può essere effettuato con i mezzi di pagamento consentiti dalla legge e nei limiti fissati dalla stessa.
1.6 MASSIMALE
Il Contratto di SGG prevede un massimale di gestione guasti per tutta la durata del servizio. I limiti del massimale sono chiaramente riportati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora si verificassero più guasti, il limite massimo per gli interventi previsti per SGG non potrà superare il valore del massimale per ogni anno di copertura.
Il valore degli organi e dei pezzi forniti ai fini del calcolo del Massimale è quello risultante dai listini del Costruttore del Veicolo.
Per ogni intervento calcolato esclusivamente sugli organi in copertura verrà applicata la seguente tabella di calcolo massimali di intervento.
Tabella di calcolo massimali
Mesi | 1 (o 1000 Km) | 2 | 3 | 4 | 5 | Da 6 a fine copertura |
% di copertura | 40% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Nei primi 30 (trenta) giorni successivi alla data di attivazione del Contratto di SGG e, comunque, entro i 1000 Km di percorrenza, in caso di guasto il Contratto di SGG coprirà un massimo del 40% sul preventivo con la sola fornitura del ricambio, esclusa la manodopera. Dal secondo mese in poi il massimale di copertura (ricambio e manodopera) seguirà quanto riportato nella tabella
1.7 VEICOLI OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE GUASTI
Il Contratto di SGG può essere sottoscritto esclusivamente per veicoli ad uso privato che non abbiano superato i 10 (dieci) anni di età o i 150.000,00 (centocinquantamila) km al momento dell’attivazione, e che abbiano cilindrata inferiore a 3000 cc. o potenza non superiore a 190kW e peso inferiore a 3.500,00 kg.
Ai fini del calcolo dell’anzianità del veicolo oggetto di contratto si terrà conto della data di immatricolazione riportata sulla Carta di Circolazione Stradale; laddove la data di prima immatricolazione non comprenda il giorno e il mese, il veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell’anno indicato sul libretto di circolazione.
1.8 VEICOLI ED USI ESCLUSI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE GUASTI
Non possono costituire oggetto del Contratto di SGG i seguenti veicoli:
a. autoveicoli che vengano modificati, riparati o smontati in difformità dagli standard di modifica, riparazione o smontaggio prescritti dalla casa costruttrice dell’autoveicolo;
b. autoveicoli che siano sottoposti ad uso improprio o ad uso diverso da quello privato;
c. autoveicoli che siano usati o adibiti a scuola guida, a scuola di pilotaggio o a qualsiasi altra forma di insegnamento;
d. autoveicoli che siano usati o adibiti a scopo di competizione, rally o corse in genere o per i relativi allenamenti;
e. autoveicoli che siano usati o adibiti a trasporto pubblico (ad esempio taxi);
f. autoveicoli che siano usati o adibiti a scopo di noleggio a breve e a medio termine, servizio di polizia, ambulanza, ecc.;
1.9 ESTENSIONE TERRITORIALE
Il servizio di gestione guasti meccanici è prestato a condizione che il veicolo, al momento del guasto, si trovi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e nei Paesi dell’Unione Europea.
1.10 RECESSO DAL CONTRATTO
Per i contratti di durata non superiore ai 12 (dodici) mesi il recesso annuale non è consentito.
Nel caso di contratti poliennali di durata superiore ai 12 (dodici) mesi il contraente può recedere, con effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla fine dell’annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.
Le comunicazioni di recesso di cui al presente articolo devono essere inviate dal Contraente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Xxxx X.x.x. Xxx Xxxxxx, 00 – 81058 Vairano Patenora – Frazione Scalo (CE) ovvero a mezzo PEC a xxxxxxx0000@xxx.xx
Le comunicazioni di recesso consentite, come precedentemente specificate, danno diritto al rimborso della somma relativa alla o alle annualità per le quali non si intende più usufruire del servizio e verranno liquidate a mezzo bonifico bancario sul conto intestato o cointestato al Contraente.
1.11 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
1.11.1 Aggravamento delle condizioni del veicolo oggetto del Contratto di SGG.
Il Contraente è tenuto a dare immediato avviso alla TORA S.r.l. di ogni mutamento dello stato del veicolo oggetto del Contratto di SGG che ne modifichino le condizioni in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dalla TORA S.r.l. al momento della conclusione del Contratto, la stessa non avrebbe sottoscritto il medesimo Contratto.
In tali casi, la TORA S.r.l. potrà recedere dal Contratto di SGG, senza diritto di rimborso da parte del Contraente, dandone comunicazione per iscritto allo stesso entro 15 (quindici) giorni da quando ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza del predetto mutamento.
1.11.2 Dichiarazioni false e reticenze del Contraente.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono nella valutazione dello status del veicolo oggetto di Contratto di SGG comportano la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa risoluzione del presente Contratto senza possibilità di rimborso delle somme già pagate.
1.11.3 Adesioni Multiple
Il presente Contratto di GSS può avere ad oggetto un solo Veicolo di proprietà del Contraente.
Il Contraente potrà in ogni caso sottoscrivere il Contratto di SGG in relazione a ulteriori Veicoli acquistati.
1.11.4 Alienazione del Veicolo
In caso di alienazione del Veicolo oggetto del Contratto di SGG lo stesso non decade, ma avrà validità fino alla naturale scadenza.
Tuttavia, sarà onere del Contraente informare TORA S.r.l. dell’avvenuto trasferimento di proprietà del Veicolo
oggetto di contratto, entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni; decorso inutilmente detto termine, senza che TORA S.r.l. abbia ricevuto apposita comunicazione, il Contratto di SGG si intenderà automaticamente risolto.
In ogni caso, il Contraente venditore non avrà diritto a rimborsi o altro per il periodo non goduto a causa della
vendita dell’auto.
1.11.5 Dichiarazioni Mendaci
Nel caso di falsa dichiarazione relativa al chilometraggio del veicolo alla data del controllo/tagliando necessario per l’attivazione del Servizio oppure durante il periodo di vigenza del Contratto di SGG, il contratto si risolverà automaticamente e TORA S.r.l. non avrà alcun obbligo di prestazione nei confronti del Contraente.
Viceversa, TORA S.r.l. richiederà al Contraente la restituzione totale o parziale delle somme pagate a titolo di risarcimento.
1.12 ALTRE GARANZIE O ASSICURAZIONI
Il Contraente è tenuto a comunicare a TORA S.r.l. l’esistenza e/o la successiva stipula di altri contratti aventi ad oggetto i medesimi servizi ovvero polizze assicurative per gli stessi rischi coperti dal presente Contratto o di altre polizze aventi il medesimo contenuto, stipulate (anche da persone diverse dal Contraente) in relazione al Veicolo.
In caso di omissione dolosa di tale informazione da parte del Contraente, TORA S.r.l. non sarà tenuta a gestire eventuali Guasti.
1.13 RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il comportamento della TORA S.r.l. in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei guasti devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo raccomandata a.r. a Tora S.r.l. Via Degli Xxxxxxxx, 237 – 00192, Roma, ovvero a mezzo PEC a xxxxxxx0000@xxx.xx
La TORA S.r.l. gestirà il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del medesimo.
1.14 DIRITTO APPLICABILE
Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
1.15 FORO COMPETENTE
Il foro competente per le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione ed esecuzione del Contratto di SGG è quello del luogo di residenza o domicilio del Contraente.
SEZIONE 2: LE GARANZIE
2.1 COPERTURA DELLA GARANZIA
Art. 2.1.1. Coperture Garanzia
Le coperture di Garanzia previste dalla presente Sezione del Contratto coprono il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) per l’eliminazione del guasto occorso al Veicolo e per il ripristino della sua precedente funzionalità, alle condizioni previste al precedente art. 1.6, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1. il Guasto avvenga in modo fortuito, imprevisto e abbia come origine una causa interna al Veicolo;
2. non ricorra nessuna delle cause di esclusione della copertura prevista dalla Garanzia;
3. il Guasto avvenga in seguito o durante l’utilizzo normale ed appropriato del Veicolo, come risulta dalle
istruzioni di utilizzo fornite dal costruttore.
Art. 2.1.2. Organi e pezzi garantiti
Ferme restando le esclusioni di cui agli artt. 1.2 e 1.8 della Sezione 1 ed il successivo art. 2.3, la garanzia copre tutti i Guasti meccanici, elettrici ed elettronici occorsi alle parti del Veicolo indicati nel prodotto presentato ed acquistato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx :
2.2 VALIDITA’ DELLA GARANZIA
Art. 2.2.1. Manutenzione
Il Contraente dovrà fare eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione richieste dal costruttore del Veicolo con la frequenza da questi prevista ed in base al chilometraggio previsto dalla casa madre. La mancata esecuzione delle predette operazioni di manutenzione comporterà l’inoperatività delle garanzie previste dal Contratto di SGG.
Resta fermo che, nel caso il chilometraggio percorso durante il periodo di validità della garanzia non sia tale da rientrare nei parametri di casa madre, il veicolo andrà comunque sottoposto a controllo/tagliando presso uno dei centri autorizzati della TORA S.r.l. entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza della stessa.
La manutenzione dovrà essere eseguita preferibilmente presso un centro convenzionato con Tora S.r.l., o, in alternativa, presso una qualsiasi officina autorizzata.
Per ogni tagliando di manutenzione effettuato l’acquirente dovrà farsi rilasciare dall’officina riparatrice e conservare la fattura o la ricevuta fiscale dalla quale risulti: l’intestatario del veicolo, il numero di targa e il chilometraggio dell’autoveicolo alla data del tagliando, pena l’inefficienza del servizio.
Art. 2.2.2. Aggravamento del Rischio e manutenzione
La mancata manutenzione del Veicolo è ritenuta ipotesi di aggravamento del rischio ai sensi dell’art. 1.2 della Sezione 1 delle presenti Condizioni. Per non incorrere nella cessazione della garanzia, il Contraente dovrà pertanto:
- procedere alle operazioni di manutenzione, verifica e regolazione necessarie per prevenire danni ai pezzi garantiti;
- poter giustificare ogni intervento di manutenzione con il libretto di manutenzione consegnato dal Costruttore del Veicolo, completato e firmato dal meccanico ad ogni manutenzione, e le fatture corrispondenti.
Queste operazioni saranno verificabili in qualsiasi momento dal Servizio Tecnico della TORA S.r.l.
2.3 ESCLUSIONE.
Non costituiscono oggetto della Garanzia:
- la riparazione del Veicolo in seguito a incidente o in seguito a normale usura. La Normale usura viene
riscontrata attraverso il confronto tra lo stato dei pezzi danneggiati, il loro chilometraggio, il loro tempo di utilizzo e la media potenziale di funzionamento;
- qualsiasi intervento di manutenzione, messa a punto o regolazione, in relazione a guasti o a incidenti dovuti alla Normale usura;
- qualsiasi vizio occulto del Veicolo e le relative conseguenze;
- la copertura di responsabilità civili professionali, contrattuali o penali dipendenti o meno da altre convenzioni o modalità di assicurazione.
Sono esclusi:
− I danni o gli interventi risultanti:
▪ da incidente stradale, furto, incendio, corto circuito, rimozione o confisca del Veicolo;
▪ da eccesso di calore o freddo, immersione o immobilizzo prolungato del Veicolo;
▪ da una causa esterna, da un evento climatico naturale, da atti vandalici o di degrado volontario;
▪ dalla presenza o dall’azione di animali o insetti all’interno del Veicolo;
▪ dal mancato rispetto delle indicazioni e delle tempistiche di manutenzione prescritte dal Costruttore o dall’uso di un lubrificante per il motore non prescritto dal Costruttore o dall’utilizzo di carburante non adeguato;
▪ dalla negligenza del proprietario del Veicolo durante il periodo di copertura del presente Contratto;
▪ da un evento conosciuto dal Contraente prima della data di sottoscrizione;
▪ da danni derivanti dall’utilizzo a fini sportivi o in competizioni;
▪ da trasformazioni di parti del Veicolo per aumentare la potenza o non adatte al Veicolo, sovraccarico nonché tutti gli utilizzi non conformi a quelli prescritti dal Costruttore;
▪ da elementi o pezzi non conformi ai dati originali del veicolo secondo il Costruttore;
▪ dalla rottura di una parte non coperta dal presente Contratto.
− I danni provocati intenzionalmente dal Contraente o dall’utilizzatore del Veicolo;
− I danni la cui origine è anteriore alla data di attivazione della Garanzia o posteriore alla sua scadenza;
− I danni corrispondenti alla definizione di vizio di fabbricazione o vizio occulto;
− I danni aventi per origine la mancata o cattiva esecuzione, secondo la regola d’arte, di una riparazione o di un intervento di manutenzione sul Veicolo da parte di un professionista del settore auto, da parte del Contraente o da tutte le persone autorizzate ad intervenire sul veicolo;
2.4 SOSTITUZIONI DI ORGANI MECCANICI
Le presenti garanzie hanno l’unica finalità di ripristinare il Veicolo al suo stato di funzionalità anteriore al Guasto
secondo le condizioni descritte nel presente documento.
Quando si renda necessario, o più conveniente, sostituire un organo, un pezzo o un sistema complesso coperto dal servizio di gestione guasti meccanici previsto dal presente programma, al fine di rendere il veicolo conforme agli standard di funzionalità che mediamente e ragionevolmente presentano i veicoli aventi l’età ed il chilometraggio dichiarati, i pezzi di ricambio saranno forniti da TORA S.r.l. entro 3gg lavorativi dal ricevimento completo dei dati richiesti. Il suddetto pezzo potrà essere nuovo o potrà essere un ricambio con le stesse caratteristiche specifiche dell’organo rotto da sostituire, o un ricambio ricondizionato, e sarà garantito per tutto il periodo del servizio previsto dal presente programma.
2.5 FORMALITA’ DA COMPIERE IN CASO DI XXXXXX
E’ indispensabile fermare tempestivamente il veicolo in caso di funzionamento anomalo o all’insorgere di un
guasto. In particolare è indispensabile fermare tempestivamente il veicolo e farsi trainare se il quadro di bordo
segnala:
- innalzamento, anche momentaneo della temperatura dell’acqua.
- accensione spia olio.
Recarsi tempestivamente in un centro convenzionato o, qualora non disponibile nelle vicinanze, in una qualsiasi officina e contattare la centrale operativa della TORA S.r.l..
Far eseguire diagnosi guasto dall’officina ed inviare il “modulo segnalazione guasti” debitamente compilato entro le 48 ore dall’avvenuta segnalazione alla centrale operativa. Il mancato rispetto della tempistica comporterà l’inefficienza del servizio e conseguente impossibilità a gestire il guasto.
La richiesta di autorizzazione per la riparazione e/o sostituzione deve essere inoltrata unicamente alla TORA S.r.l. tramite la compilazione e l’invio del “modulo segnalazione guasto” che troverete in fondo al presente documento o, in alternativa, scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx alla voce “DOCUMENTAZIONE”. L’invio dovrà avvenire a mezzo mail all’indirizzo xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
L'autorizzazione allo smontaggio e l'accettazione del preventivo a diagnosi certa, fornito dall'officina riparatrice, devono essere date dal proprietario del veicolo.
L’officina riparatrice prima della riparazione e/o sostituzione, dovrà attendere l’autorizzazione scritta da parte di TORA S.r.l.
TORA S.R.L. NON SI FARA’ CARICO DI NESSUN INTERVENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
SCRITTA DA PARTE DEL PROPRIO UFFICIO GUASTI
TORA S.r.l. ha la facoltà di richiedere la documentazione comprovante la proprietà del veicolo, relativa polizza RCA e tutta la documentazione necessaria alla gestione del guasto. In assenza della documentazione richiesta non avrà seguito la gestione del guasto.
Non verranno presi in carico richieste di guasto ricevute da TORA S.r.l. oltre la data di scadenza indicata sul
documento di “certificato attivazione servizio”.
2.6 PERIZIA CONTRADDITTORIA
In caso di disaccordo sull’operatività della Garanzia ad un determinato intervento di riparazione, il Contraente può richiedere una perizia da parte di un terzo designato di comune accordo con il Servizio Tecnico. Le spese peritali saranno a carico del Contraente. Esse saranno completamente rimborsate se la perizia dimostrerà che l’intervento è coperto dalla Garanzia.
2.7 AMBITO NORMATIVO
Le disposizioni relative al SGG non sostituiscono né riducono le garanzie relative ai vizi occulti previste dal Codice Civile e da qualsiasi altra disposizione normativa applicabile. In caso di attivazione della garanzia in seguito all’acquisto del veicolo, il presente SGG è complementare rispetto alla garanzia legale o convenzionale previste in relazione al contratto di acquisto del Veicolo stesso. Indipendentemente dalla copertura del Contratto di SGG, il venditore è tenuto a garantire che il bene resti immune dai difetti di conformità del bene oggetto del contratto di compravendita, secondo quanto previsto dalla disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.).
SEZIONE 3: ALTRI SERVIZI AGGIUNTIVI
I presenti servizio sono forniti dal nostro partner AXA (INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza
Generale per l’Italia) e sono validi solo se inclusi nel servizio scelto in fase di attivazione.
GLOSSARIO
Assicurato: il conducente del veicolo, con targa italiana, i cui dati siano stati comunicati alla Società nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa della INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, n. 121 – 00000 Xxxx – costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
come risultante da certificato anagrafico.
Furto: il reato previsto all’art. 624 C.P., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto: l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.
Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.
Non sono considerati guasti:
− errore carburante;
− esaurimento carburante;
− gelo carburante;
− rottura e/o smarrimento chiavi;
− blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer;
− tentato furto o furto parziale;
Sono invece considerati guasti:
− rottura o foratura dello pneumatico;
− esaurimento batteria;
− furto totale e successivo ritrovamento.
Incendio: la combustione con fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.
Incidente: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.
Paese di origine: ai termini della presente Polizza si intende l’Italia;
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rete stradale pubblica: ai sensi della presente polizza si intendono le strade di cui alle lettere da A ad F, art. 2, Titolo I, del NCdS (Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i) ed in particolare:
A: Autostrade, B: Strade extraurbane principali, C: Strade extraurbane secondarie, D: Strade urbane di scorrimento, E: Strade urbane di quartiere, F: Strade locali.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Xxxxx Xxxxxxx 121 – 00000 Xxxx.
Veicolo: ai sensi della presente polizza si intende l’autoveicolo:
− ad uso privato, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 x.xx;
− destinato al trasporto di persone e/o cose, con un massimo di 9 (nove) posti, compreso quello del conducente;
− con targa italiana;
− di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
− indicato nell'apposito allegato "istruzione invio dati dal Contraente";
− con data di prima immatricolazione non anteriore a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;
− regolarmente assicurato per la copertura RCA obbligatoria;
− in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu).
Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a noleggio a breve termine, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli elettrici, i veicoli a tre ruote, i camper/autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice.
ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 e 1898 C.C..
ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato, a parziale deroga di quanto disposto dall’art.1910 C.C. è esonerato dalla preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l’Assicurato deve tuttavia darne avviso per iscritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell’art.1910 C.C..
In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni e le garanzie previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti indicati, quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all’Assicurato stesso dalla compagnia che ha erogato la prestazione o la garanzia superando il proprio massimale.
ART. 3. EFFICACIA E DURATA DELLE SINGOLE COPERTURE
L’assicurato beneficerà delle garanzie di polizza, sempre che l’adesione avvenga durante il periodo di validità della
polizza, per una durata di 365 giorni a partire dalla data di messa in copertura.
ART. 4. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
ART. 5. LIMITI DI ESPOSIZIONE E LORO SUPERAMENTO
I massimali previsti per le prestazioni assicurative qui di seguito riportate si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall’Assicurato per una prestazione saranno rimborsate, previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), esclusivamente se contemplate e preventivamente autorizzate dalla Società, fatte salve le eventuali esclusioni e/o franchigie previste.
Nel caso in cui la prestazione erogata dalla Centrale Operativa preveda dei costi extra o superiori ai limiti di rimborso che restano a carico dell’Assicurato, la Società è tenuta preventivamente a quantificare tali costi, che verranno saldati direttamente dall’ Assicurato.
ART. 6. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITI DI RESPONSABILITÀ
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.
La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad una sua mancata o ritardata prestazione a causa dell’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza, di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. La Società non si assume, altresì, alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dal fornitore o per i danni da questo provocati.
ART. 7. TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni a norma dell’art. 2952 C.C..
ART. 8. FORO COMPETENTE
Il foro competente per le controversie con gli Assicurati è quello del luogo di residenza dell’Assicurato.
ART. 9. ASSICURATI
L’assicurazione si intende valida a favore dell’Assicurato, presente nell’elenco degli aventi diritto.
ART. 10. ESTENSIONE TERRITORIALE
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Italia (compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di
belligeranza o guerra, anche se non dichiarata, sebbene compresi nell’elenco sopra riportato.
ART. 11. OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
− mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
− in caso di sinistro occorso al veicolo la cui targa sia stata comunicata alla Società;
− con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per veicolo, durante ciascun anno di validità della copertura;
− senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
− entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta,
l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore. ART. 12. PRESTAZIONI GARANTITE
01 - Soccorso stradale
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto o incidente, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
In caso di scoppio, foratura o rottura di uno pneumatico occorso durante la circolazione stradale o in caso di esaurimento della batteria o in caso di smarrimento/rottura chiavi (anche elettroniche) o blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare, in funzione delle specifiche circostanze in cui si trova il veicolo, il Dépannage o il Traino.
In caso di esaurimento del carburante, la Centrale Operativa provvederà a trasportare il veicolo al più vicino punto di rifornimento carburante.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150,00 per sinistro. Si specifica che:
− nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;
− nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
− in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
− la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
− la prestazione non è fornita nel caso di immobilizzo del veicolo assicurato presso un deposito o garage o rimessa (intervento difficoltoso);
− il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
− si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del veicolo.
02 - Auto in sostituzione
Qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto o incidente e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 8 (otto) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la Società metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo in sostituzione alle seguenti condizioni:
− a chilometraggio illimitato;
− per un periodo massimo di 3 (tre) giorni; compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
− di cilindrata 1.200 c.c.;
− con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Assicurato.
− Si specifica che:
− il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
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− la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e
in caso di campagna di richiamo;
− Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
− al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
− l’Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui risultino le
ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo;
− la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio”.
03 - Servizio di accompagnamento
Qualora l’Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del veicolo in sostituzione a seguito del Soccorso stradale, la Centrale Operativa potrà organizzare il servizio di accompagnamento.
La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, la Società rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
04 - Spese di albergo (prestazione valida ad oltre 50 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente, incendio e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.
La Società terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 75,00 per notte e per persona ed euro 300,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.
Si specifica che:
− la prestazione opera anche a seguito di furto totale del veicolo previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
− la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
− le spese di pernottamento prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
− il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
− la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
− la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio”.
05 - Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio (prestazione valida ad oltre 50 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente, incendio e necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, oppure in caso di furto totale del veicolo, la Centrale Operativa organizzerà il rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un’auto in sostituzione.
La Società, terrà a proprio carico:
− il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 500,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
− il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 200,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte;
− il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24
(ventiquattro) ore.
Si specifica che:
− in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
− le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell’Assicurato e
degli eventuali passeggeri;
− il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
− la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e
in caso di campagna di richiamo;
− l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto in sostituzione”;
− la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto la prestazione “Spese di albergo”.
ART. 13. ESCLUSIONI
1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, atti di vandalismo, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici
aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
j) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
k) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
l) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
m) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e
allucinogeni;
n) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
o) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
p) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le
spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
5) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l’/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
ART. 14. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO DI ASSISTENZA
Per ogni richiesta di assistenza l’Assicurato, dovrà contattare al momento dell’insorgere della necessità, e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro, la Centrale Operativa della Società ai seguenti numeri telefonici:
N. verde 800 299952
X. xxxxxx 06 42 115 261
La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.
Inoltre l’Assicurato dovrà presentarsi come “ASSICURATO TORA” e comunicare:
• cognome e nome;
• numero di targa e tipo/marca del veicolo;
• luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato;
• prestazione richiesta.
Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.
La Società declina ogni responsabilità per eventuali richieste di assistenza fatte alla Contraente e non inoltrate alla sua Centrale Operativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON SARANNO RIMBORSATE.
A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai clienti ai sensi dell'art. 13 Regolamento 2016/679
Gentile Cliente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" La preghiamo di prendere visione della presente informativa nella quale Le evidenziamo che:
a) per effetto delle prestazioni e dei servizi forniti e nel corso dello svolgimento dei medesimi, la nostra società si troverà a raccogliere e trattare i suoi dati personali comuni e sensibili;
b) per una comprensione di quanto di seguito le specifichiamo alcune definizioni date dal Regolamento 2016/679 ed esattamente:
- Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
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La informiamo,
che la raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato dalla società scrivente in conformità a quanto segue:
1) Oggetto del trattamento: Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, mail, riferimenti bancari e di pagamento) di seguito denominati dati personali da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi svolti dal Titolare. Tali dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dei servizi da Lei affidati alla struttura nonché per finalità contabili.
2) Base giuridica e Finalità del trattamento: Il trattamento è necessario all'esecuzione del contratto di servizi stipulato con la società TORA SRL.
I dati da Lei forniti verranno trattati dalla Società solo per finalità connesse o strumentali ai servizi svolti dalla società.
3) Modalità: Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza; potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante misure tecniche e organizzative adeguate – per quanto di ragione e allo stato della tecnica, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento – a garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi, evitando il rischio di distruzione, perdita, divulgazione non autorizzata, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
4) Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto: il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto o l'opposizione, anche parziale al trattamento, potranno determinare, nostro malgrado, l'impossibilità di fornirle i servizi da lei richiesti.
5) Periodo di conservazione dei dati: I dati personali contenuti nell'archivio informatico per finalità contabili saranno cancellati decorsi 10 anni dallo svolgimento della prestazione.
I dati personali contenuti nell'archivio informatico e cartaceo relativo alle attività di supporto alle aziende in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e gestione ambientale di cui al TU 152/2006, saranno conservati per il tempo necessario alle finalità contrattuali della attività e come da disposizioni di legge.
5) Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o diffusi: I suoi dati potranno essere comunicati a società e/o studi professionali che prestano attività di consulenza , assistenza e collaborazione al titolare del trattamento in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
I dati saranno altresì comunicati, per le necessarie attività e la necessaria collaborazione professionale, ai soggetti da Voi nominati come responsabili ed autorizzati al trattamento dati.
I suoi dati personali e sensibili non sono oggetto di diffusione.
6) Responsabili ed incaricati/autorizzati aziendali preposti al trattamento: i dati saranno trattati esclusivamente dai responsabili ed incaricati nominati e appositamente autorizzati dal Titolare;
7) Diritti dell'interessato: Nella sua qualità di Interessato, ha i diritti di cui agli articoli 15-23 del GDPR e precisamente il diritto di:-ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali e sensibili che La riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;-ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali e sensibili; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del GDPR; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili e incaricati;- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b9 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali e sensibili che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; - ha altresì il diritto alla portabilità dei dati ad un soggetto terzo nonché il diritto di reclamo all'autorità Garante.
I diritti sopraindicati possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta a TORA S.r.l., con sede in XXX XXXXX XXXXXXXX, 000 - XXXX (XX) - 00192, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo mail xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, pec: xxxxxxx0000@xxx.xx
Il diritto di reclamo può essere esercitato rivolgendosi direttamente al Garante Privacy.
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MODULO SEGNALAZIONE GUASTO
D ATI DEL VEICOLO
!TARGA: NUMERO GARA NZIA : I
DATI DELL'OFFICINA CHE RICHIEDE
IR AGIONE SOCIALE: REFERENTE: I
IP.IVA: I I GITTA': I
IINDIRIZZO: 11 CAP: I IPROV: I
I CELL: I IEMAIL: I
ID ATA DEL GUASTO: I IKM AL MOMENTO DEL GUASTO: I
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL GUASTO
PREVENTIVO PER LE SPESE DI RIPRISTINO (gli importi si intendono IVA IN CLUSA) D b"IO Cod· b"IO e
MANODOPERA (RIFERITA Al SOLI RICAMBI IN GARANZIA) Tot.
Tariffa oraria ; Ore manodopera Totale preventivo
Data I_I_I_I_I_I_I
Il titolare/legale rappresentante dell'Officina acconsente ai sensi dell'art. 13 e 14 del REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 al trattamento ed alla comunicazione dei dati per sonali ad opera dei soggetti ivi indicati. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa
Timbro e Firma Officina Firma Beneficiario
IL PRESENTE MODULO, CORRETTAMENTE COMPILATO, CONGIUNTAMENTE ALLA COPIA DEL LIBRETTO DEL XXXXXXX, VA INVIATO VIA MAIL AL
SEGUENTE INDIRIZZO: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
MODULO SEGNALAZIONE GUASTO: IN DICAZIONI OPERATIVE:
Il presente modulo è necessario per la corretta attivazione della garanzia. Esso ha lo scopo di segnalare alla Centrale Operativa di Xxxx Xxxxxxxx il verificarsi di un Evento/Guasto per il quale si richiede l'intervento di ripristino.
Prima di compilare la richiesta consultare l'elenco specifico di copertura sul proprio veicolo. Qualora il componente non è presente sulla lista non inoltrare la richiesta.
Va compilato in ogni sua parte, firmato sia dall'officina, sia dal beneficiario ed inviato a mezzo mail al seguente indirizzo:
In caso di difficoltà nella compilazione del modulo, può consultare l'apposita guida presente sul nostro sito alla sezione "officine" - guide. I moduli incompleti non verranno presi in considerazione.
Suggerimenti:
Sostituire un componente senza aver individuato la causa del suo danneggiamento può pregiudicare la funzionalità del nuovo componente installato.
L'autorizzazione allo smontaggio del particolare difettoso deve essere richiesta dal riparatore a Xxxx Xxx
Ritiro per verifica tecnica del prodotto difettoso
Nel caso di verifica tecnica disposta da Xxxx Xxx il riparatore dovrà mettere a disposizione il componente difettoso nel più breve tempo possibile, nello specifico:
- Il ricambio sarà ritirato gratuitamente tramite corriere espresso alla data e nel luogo comunicato dal riparatore
- li luogo di destinazione del ricambio sarà comunicato dalla centrale operativa di Xxxx Xxx. Fornire un elenco dei parti- colari consegnati al corriere nel caso di motori, cambi, elementi complessi in genere.
- Il ricambio dovrà essere imballato accuratamente e deve essere unico anche nel caso di più particolari da ritirare.
- Per i particolari lubrificati il componente deve essere privo di liquidi. Nel caso di motori e cambi devono essere posti su pedane di dimensioni adeguate, fissati a queste con reggette in plastica e al riparo dagli agenti atmosferici.
Tempi di consegna dei ricambi, modalità per i resi, ricambi difettosi
I ricambi in garanzia saranno forniti con corriere espresso gratuitamente nei tempi e con le modalità comunicate per is critto.
Nel caso di obbligo del reso del particolare difettoso, il riparatore è tenuto a metterlo a disposizione prima della conseg na del nuovo. Il ritiro del reso sarà eseguito gratuitamente tramite nostro corriere espresso.
Il riparatore è responsabile del reso del particolare usato e della sua integrità. Qualsiasi problema in merito dovrà essere comunicato tempestivamente. In caso di mancata restituzione del reso, Xxxx Xxx si riserva il diritto di addebitare al riparatore tale costo.
I ricambi necessari al ripristino sono forniti da Xxxx Xxxxxxxx con corriere espresso tramite nostri fornitori. I tempi indic ativi per la fornitura sono comunicati per iscritto dalla centrale operativa. I costo del trasporto resta a carico di Xxxx Xxx, salvo diversa indicazione.
Nel caso in cui il ricambio fornito risulti difettoso o non conforme a quanto richiesto, il riparatore è tenuto a comunicare tempestivamente l'accaduto a Xxxx Xxx.