POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/O
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/O
La presente polizza è stipulata tra
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE | |
Viale dell’Università – Rettorato Campus Universitario – Xxxxxxxx Xxxxxxx | |
00000 XXXXXXX (XX) | |
C.F. 81006500607 / P.I. 01730470604 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
. |
. |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31.12.2018 |
Alle ore 24.00 del : | 31.12.2020 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
31/12
Alle ore 24.00 di ogni
Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni
Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva Art.6 Regolazione del premio
Art.7 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società e modifiche dell’assicurazione Art.8 Variazione del rischio
Art.9 Recesso a seguito di sinistro
Art.10 Oneri fiscali
Art.11 Foro competente
Art.12 Interpretazione del contratto
Art.13 Coassicurazione e delega
Art.14 Clausola Broker
Art.15 Rinvio alle norme di legge
Art.16 Validità Territoriale
Art.17 Tutela della Privacy
Art.18 Obblighi in caso di sinistro e procedura gestione sinistri RCT
Art.19 Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle franchigie Art.20 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) Art.3 Malattie professionali
Art.4 Qualifica di terzo
Art.5 Rinuncia alla rivalsa
Art.6 Esclusioni
Art.7 Committenza
Art.8 RC Personale dei dipendenti
Art.9 Responsabilità civile D Lgs 81/2088 – 626/94 – 494/96 Art.10 Danni da incendio
Art.11 Danni da interruzione di attività
Art. 12 Inquinamento accidentale
Art. 13 Fabbricati
Art. 14 Proprietà ed uso di macchinari
Art. 15 Spese di salvataggio
Art. 16 Xxxxx a cose in consegna e custodia Art. 17 Comodato – Leasing – Locazione
Art. 18 Danni da furto
Art. 19 Mense, distributori di bevande, smercio Art. 20 Danni ai veicoli di dipendenti di terzi
Art. 21 Xxxxx a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori
Art. 22 Carico e scarico
Art. 23 Condutture e impianti sotterranei Art. 24 Cedimento e franamento del terreno Art. 25 Prove ed esami
Art. 26 Danni cagionati e/o subiti dai non dipendenti Art. 27 Precisazioni
Art. 28 Estensioni di garanzia
Art. 29 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art. 30 Lavoratori di cui al Dlgs 276/2003 della Legge 30/2003
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Massimali
Art.2 Calcolo del premio
Art.3 Riparto di coassicurazione
Art.4 Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato | Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall’assicurazione |
Società : | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker : | la Aon SpA. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio : | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro : | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo : | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Cose : | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale : | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni materiali : | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Massimale per sinistro : | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Prestatori di lavoro: | Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, incluse: a) quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza ma per mansioni ed incarichi similari a quelli svolti presso l’Ente Contraente; b) quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall’Assicurato; c) i corsisti, i borsisti e gli stagisti; d) i “collaboratori coordinati e continuativi” dell’Assicurato e le persone che prestino la loro opera per conto dell’Assicurato nell’ambito di un “contratto di somministrazione di lavoro” |
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio : | Si intende: ➢ Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL e quelli non INAIL |
effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; ➢ Gli emolumenti lordi versati dal Contraente: • Ai prestatori autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale; • Ai lavoratori di cui al Dlgs di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003 dei quali l’Assicurato si avvale. • Ai lavoratori parasubordinati di cui al dlgs 38/2000, al lordo delle ritenute previdenziali • Alle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell’IVA; • Ai prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il Contraente in qualità di lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili) |
Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione
La garanzia di cui alla presente polizza si intende operante per tenere indenne l’Ente assicurato da ogni e qualsiasi responsabilità ad esso derivante, ai sensi di legge in relazione all’esercizio dell’attività svolta dall’Università degli Studi di Cassino, comprese tutte le attività istituzionali o meno, ordinarie o straordinarie, devolutegli, assunte o conferitegli comprese quelle di carattere preliminare, complementare, accessorio, di solidarietà, ricreativo, volontario e sociale, nulla escluso od eccettuato.
.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.). Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.3 - Durata del contratto – Proroga - Disdetta
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Si conviene che l’Ente ha comunque la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con almeno 120 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
E' inoltre facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; in tal caso è facoltà della Società prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 giorni previo pagamento di un premio conteggiato sulla base di 4/12esimi del premio annuale di polizza.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio viene pagato entro il 60° giorno dalla data di effetto, in caso contrario la polizza decorre dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emsso dalla Società.
Qualora il premio non fosse corrisposto entro i termini suindicati, i sinistri accaduti prima del pagamento del premio non potranno essere indennizzati.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il broker designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente. Farà fede ai fini della copertura assicurativa la data di comunicazione scritta del broker alla Società.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs 50/2016, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Il premio alla firma decorre dalle ore 24 del 31/12/2018 fino alle ore 24 del 31/12/2020. Le rate successive hanno frazionamento annuale con decorrenza il 31/12/2019 fino alla naturale scadenza al 31/12/2020.
Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Art.6 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società e modifiche dell’assicurazione Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta in uno dei seguenti modi: con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (e-mail o posta certificata) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8 – Variazione del rischio
La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il contraente o l’assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza
di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’assicurazione, con preavviso di 60 giorni.
Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell’assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art.9 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e sino al 60° (sessantesimo) giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società o la Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dalla Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.
Art. 10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.11 - Foro competente
Per le eventuali controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l’altra parte ad aderire e a partecipare all’incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell’Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l’Assicurato.
Art.12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.13 - Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente
xxxxxxx; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dal Broker, il quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art.14 - Clausola Broker
Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii..
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 10 % sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Art.15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.16 – Validità territoriale
La validità dell’assicurazione è estesa al mondo intero.
Art. 17 - Tutela della Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, e ai sensi delle disposizioni del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., si informa che dei dati in possesso della Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.
Art.18 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :
• in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
• in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 19 - Gestione sinistri da parte della Compagnia e liquidazione delle franchigie
La Società provvederà alla gestione e liquidazione al terzo danneggiato di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Alla fine di ciascun semestre la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante:
▪ Data del sinistro
▪ Nominativo della Controparte
▪ Importo liquidato
▪ Data del pagamento
▪ Importo da recuperare
▪ Copia quietanza liberatoria firmata dalla Controparte liquidata
Per detti sinistri, sin d’ora, il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima la somma da quest’ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo capoverso del presente articolo.
Art.20 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Art.2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all’art. 5 del Dlgs 38/2000
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’Inail.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano sevizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l’infortuni sul lavoro a norma di legge.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità
La garanzia R.C.O. s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al flgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orarrio
Art.3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.
Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante ila validità della polizza ed in ogni caso entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti :
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art.4 – Qualifica di terzo
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Non sono considerati terzi i dipendenti, dipendenti non INAIL e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio (comprese le malattie professionali), operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio.
Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Art.5 Rinuncia alla rivalsa
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa, salvo il caso di dolo, nei confronti:
• di controllate, collegate o consociate all’Assicurato;
• di persone fisiche di cui l’Assicurato si avvalga per le sue attività o di cui debba rispondere a norma di legge;
• di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possono collaborare con l’Assicurato per le sue attività, nonché organizzatori e/o partecipanti a fiere, mostre, esposizioni e simili;
• di proprietari di locali e/o beni dati all’Assicurato in uso, noleggio, locazione, leasing, comodato o simili
La società si obbliga, in seguito a decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa, salvo sempre il caso di dolo.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.
Art.6 – Esclusioni
A.: L’Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni
a) Da furto, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo – Danni da furto;
b) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
c) Alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato successivamente;
d) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato successivamente;
e) Conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto successivamente;
f) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato successivamente;
g) Alle cose trasportate sui mezzi di trasporto;
h) Conseguenti a trabocco o rigurgito di fognature nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali.
B.: L’assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro non comprendono i danni:
i) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi;
j) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc..
k) Di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto.
l) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici
m) I danni verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
n) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per “atto di terrorismo” si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;
o) Imputabili ai rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
p) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
q) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM)
Art.7 –Committenza
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi.
Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato, salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del
Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate e per i danni cagionati con l’uso di biciclette. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.
Premesso che l’Assicurato può appaltare e/o subappaltare parte dei lavori, resta stabilito che:
a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull’Assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;
b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall’evento ne derivi responsabilità a carico dell’Assicurato stesso.
Art. 8 - R.C. personale dei dipendenti
L’assicurazione vale per la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, ivi compresi dirigenti, dipendenti, borsisti, personale inserito per socializzazione (portatori di handicap), tirocinanti, lavoratori in affitto (ex D.L. 496/07 – DCPM 9.10.88) collaboratori e dipendenti distaccati di altri Enti o Istituzioni, persone della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
a) alle persone considerate “Terzi” (escluso il Contraente stesso) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T.;
b) agli altri “prestatori di lavoro” limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la garanzia R.C.O.
Tutto ciò entro i limiti del massimale in polizza convenuto per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l’assicurato o fra di loro.
L’assicurazione comprende altresì la responsabilità civile personale, per danni involontariamente cagionati a terzi e ad altri soggetti sopra indicati, di soggetti non in rapporto di dipendenza quali a titolo esemplificativo e non limitativo, collaboratori, consulenti esterni, volontari e appartenenti ad associazioni di volontariato, studenti, borsisiti, tirocinanti, dottorandi, ricercatori, lettori, docenti.
Art. 9 – Responsabilità civile d. lgs 81/2008 - 626/94 – 494/96
L’assicurazione vale per la responsabilità civile ascrivibile all’Assicurato in qualità di “Datore di Lavoro” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro preposti al controllo e all’osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto incluse le squadre antincendio, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo nei confronti degli stessi. La presente estensione di garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali. Sono considerati terzi anche i gli altri prestatori di lavoro dell’Assicurato medesimo, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 Codice Penale. Il massimale cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Inoltre la garanzia viene estesa alla responsabilità civile propria dei dipendenti dell’assicurato/contraente, adeguatamente abilitati, in qualità di progettisti e/o direttori lavori e/o responsabili della sicurezza ex D. Xxx.xx 626/94 e s.m.i., 494/96 e s.m.i., (di costruzione di strutture ed impianti sia civili che industriali) commissionati e/o appaltati dal contraente/assicurato.
Si precisa che sono compresi in garanzia i danni a cose provocati dai dipendenti e non dell'Assicurato in occasione dello svolgimento di attività di studio, tirocinio e/o ricerca presso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, aziende ecc..
Art. 10 - Danni da incendio
La garanzia comprende i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute.
Restano esclusi dall’assicurazione i danni materiali a cose – compresi gli immobili e le loro pertinenze - che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.
La presente estensione opera nell’ambito del massimale di garanzia per danni a cose stabilito in polizza e fino alla concorrenza di un massimo di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Si precisa che tale garanzia è prestata in secondo rischio ad eventuale analoga garanzia prestata da polizza All risk Incendio, purché valida e operante.
Art. 11 - Danni da interruzione di attività
La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. La garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00= con il massimo indennizzo pari a € 200.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 12 - Inquinamento accidentale
La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Sono esclusi i danni di cui l’Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi dell’articolo 18 della L. 349/86 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente estensione viene prestata con uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro, con un minimo di € 2.500,00 ed un massimo di € 25.000,00 per sinistro e fino alla concorrenza di €. 200.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nell’anno assicurativo.
Art. 13 – Fabbricati
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso e/o conduzione di fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni se in condominio e/o terreni, a qualunque titolo e destinazione (compreso la locazione o il comodato a terzi) siano adibiti, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati.
L’assicurazione comprende i rischi attinenti le antenne radio televisive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni o cinte in muratura.
L’assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall’Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all’Assicurato nella sua qualità di committente.
La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualsiasi variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.
Art. 14 – Proprietà ed uso di macchinari
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato derivante dalla proprietà e/o uso di carrelli e/o mezzi di trasporto e sollevamento, ancorché semoventi, impiegati in operazioni connesse all’attività svolta dall’Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti la circolazione degli stessi e, come tali, soggetti all’obbligo dell’assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 15 – Spese di salvataggio
L’assicurazione tiene indenne l’Assicurato delle spese inconsideratamente dallo stesso sostenute allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto di cui l’assicurato possa essere ritenuto responsabile.
La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 200.000,00 per ciascun sinistro.
Art. 16 – Xxxxx a cose di terzi a qualsiasi titolo detenute/cose in consegna o in custodia
La garanzia comprende i danni arrecati alle cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna, custodia, detenga, disponga a qualsiasi titolo o destinazione.
La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 250.000,00 per anno assicurativo, previa detrazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro.
Si intendono esclusi i danni causati da furto.
Art. 17 – Comodato – Leasing - Locazione
L’assicurazione è valida anche per la responsabilità civile dell’assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili.
Premesso che l’Assicurato può utilizzare fabbricati di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, l’assicurazione è altresì estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile facente capo al proprietario dei fabbricati medesimi nei limiti previsti dagli usi contrattuali e dalle norme di legge.
Art. 18 - Danni da furto
La garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si sono avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l’esecuzione di lavori commissionati dal Contraente e/o dall'Assicurato.
La presente estensione viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 19 - Danni da mense, distributori bevande
La garanzia comprende i danni dalla proprietà e gestione di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali, nell'ambito dell'attività, compresi i danni cagionati dallo smercio di cibi, bevande ed alimenti in genere. Qualora la proprietà o la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità civile derivante al Contraente e/o all’Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
Art. 20 - Danni a veicoli di dipendenti e di terzi
La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati agli automezzi e motoveicoli di proprietà di Terzi, di Dipendenti, del Rettore, del Pro Rettore Vicario e/o degli Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato ed in quelle limitrofe.
Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di Euro 20.000,00 per ogni danneggiato con l’applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro.
Art. 21 - Xxxxx a cose nell'ambito dell’ esecuzione dei lavori
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.
La garanzia è operante con il massimo risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia di € 200,00 per ogni sinistro.
Art. 22 - Danni a veicoli sotto carico e scarico
La garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, esclusi i danni da mancato uso e i danni subiti dalle cose di terzi sugli stessi trasportate e/o
giacenti.
Art. 23 – Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
Questa estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 e con il massimo indennizzo di € 150.000,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo.
Art. 24 – Danni da cedimento o franamento del terreno
La garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino uso di battipali, sottomurature, diaframmi o altre tecniche di consolidamento.
La garanzia è prestata con un massimo risarcimento di € 100.000,00 per uno o più sinistri in corso di anno assicurativo e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.
Art. 25 – Prove ed esami
Premesso che l’Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, effettua selezioni o prove pratiche, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.
Art. 26 – Xxxxx xxxxxxxxx e/o subiti dai non dipendenti
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni cagionati e/o subiti da:
- titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell’assicurato lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo, carico, scarico, prelievo e consegna merce e lavori di giardinaggio in genere;
- progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tenici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell’Assicurato, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto del Contraente;
- persone non dipendenti che svolgono occasionalmente lavori oggetto dell’attività descritta in polizza. L’assicurazione ai danni subiti la garanzia è valida a condizione che l’assicurato non abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria INAIL.
Art 27 - Precisazioni
Sono compresi nella garanzia i danni provocati da studenti (che rivestono la qualifica di Assicurati):
a) che si trovino nell’ambito dell’Università sia per ragioni di studio sia durante le attività ricreative e sportive;
b) fuori dall’ambito dell’Università, quando svolgono attività per conto dell’Università stessa;
c) che si trovino presso altre Università (in qualsiasi Paese del mondo) per ragioni di studio; la garanzia è estesa anche durante le attività ricreative e sportive.
La garanzia comprende altresì l’erogazione di tutte le prestazioni effettuate anche tramite le seguenti figure (che rivestono la qualifica di Assicurati):
• volontari o associazioni di volontariato;
• professori a contratto;
• obbiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
• studenti con attività a tempo parziale ex art. 13 legge 390/91 e studenti collaboratori di tutorato ex art. 13 legge 341/90;
• borsisti dell’Università, tirocinanti e studiosi ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale; tirocinanti ex art. 8 D.L. 04.08.95 n° 326, D.L. 142/98 e D.M. 000 00.00.00; masters;
• lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (legge n° 451 del 19.07.94 e successive modificazioni e/o integrazioni);
• collaboratori “assegnisti” per attività di ricerca ai sensi del comma 6 dell’art. 51 della L. 27.12.1997, n. 449 e delle disposizioni del D.M. dell’11.02.1998; ricercatori, dottorandi, specializzandi, dottori di ricerca, titolari di assegni e borse di post-dottorato;
• laureati e/o diplomati dell’Università che svolgono attività di stage ai sensi dell’art. 18 della Legge 196/97 (c.d. Legge Treu) D.M. n° 142/98;
• Iscritti ai corsi di perfezionamento e alle scuole di specializzazione di ogni ordine e grado ex D.M. 257/91;
• appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti che operano nell’ambito dell’Università
Premesso che L’Università ha in corso e stipula accordi di collaborazione culturale e scientifica con altre Università anche appartenenti a paesi diversi, la garanzia si intende prestata anche per:
• scambi di visite fra docenti e ricercatori;
• scambi di studenti post-laurea per soggiorni di studio e di ricerca;
• scambi di studenti, finalizzati alla frequenza di corsi, tirocinanti, specializzazioni o altre attività formative;
• scambi di personale tecnico amministrativo.
Art. 28 - Estensioni di garanzia
A titolo esemplificativo, ma non limitativo, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile imputabile all’assicurato in relazione anche a:
- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli e striscioni; qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera in relazione alla committenza;
- attività didattica e di ricerca in genere nell’ambito di convenzioni quadro;
- partecipazione ed organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, mercati, ed attività promozionali di qualunque tipo, compresi l’allestimento e smontaggio di stand;
- organizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati dagli studenti e/o ospiti; sono considerati terzi tra loro gli studenti e/o ospiti;
- organizzazione di visite guidate, conferenze, tavole rotonde, seminari, convegni, congressi ed altre manifestazioni culturali in genere;
- organizzazione di attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL, aventi autonoma personalità giuridica;
- viaggi organizzati dall’Ente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati;
Art. 29 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato , designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione.
Le spese sostenute per desistere all’azione giudiziaria promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari a ¼ del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Art. 30 - Lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e ss.mm.ii L’assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al dlgs 276/03 di attuazione alla legge 30/03 e successive modifiche; dei quali lo stesso assicurato si avvale, per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione.
Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e ss.mm.ii. dei quali l’Assicurato si avvale nello svolgimento dell’attività oggetto dell’assicurazione.
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi : | € 7.500.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 7.500.000,00.= per ogni persona lesa e | |
€ 7.500.000,00.= per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro : | € 7.500.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 7.500.000,00.= per persona lesa. |
In caso di sinistro che interssi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l’esposizione massima della Società non potrà superare € 7.500.000,00
Art. 2 – Calcolo del premio
Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato :
Retribuzione annua lorda | Tasso finito pro-mille | Premio finito anticipato |
€ 23.653.000,00 | ‰ | €…………………….= |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.
Art. 3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art. 4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L'ASSICURATO LA SOCIETÀ