C.I.G. 6606866E49)
COMUNE DI CATANIA (Provincia di Catania) REPERTORIO N. ....
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN CATANIA PIAZZALE XXXXX XXXXXXXX 6
(C.I.G. 6606866E49)
REPUBBLICA ITALIANA
Nell'anno duemila … (…) il giorno … (in lettere) del mese di … (…) presso la sede Municipale del Comune di …, sita in via …, n. …, avanti a me Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, Segretario Comunale autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dall'articolo 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:
Il Comune di Catania (c.f. e P.IVA 00137020871), rappresentato da xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Catania 30.09.1952, domiciliato per la carica nella sede municipale, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Patrimonio , giusta Provvedimento Sindacale n.03/0606 del 20.11.2015, il quale intervinete nel presente atto in forza dell’art. 51 3 comma della Legge n142/1990, come sostituito dall’art.6 della L n. 127/1997,
e
la Società , con sede legale in , Via
,
X.XXX , in persona del e legale rappresentante Xxx. , domiciliato per la carica presso la sede sociale, di
seguito per brevità anche “ Impresa” o “ Concessionario”.
Detti comparenti in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io Segretario Comunale sono personalmente certo mi chiedono di far constare quanto appresso.
Premesso che:
- il Consiglio Comunale ha approvato con Delibera Consiliare n. 40 del 12.12.2011 il “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’UTILIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE.”;
- all’art. 3, è previsto che per l’affidamento in uso a terzi di beni demaniali e patrimoniali indisponibili è effettuato nella forma della concessione amministrativa tipica e debba procedersi previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica;
- con la determinazione dirigenziale n° B16/53 del 23 Febbraio 2016, è stato approvato l’avviso pubblico ed il relativo schema di contratto, rivolto a soggetti interessati alla predisposizione e realizzazione di un progetto di gestione delle attività centro polifunzionale sito in Catania xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 0, finalizzato all’individuazione di operatori economici per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del centro polifunzionale (di seguito denominato “Centro”);
- con il medesimo provvedimento è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, determinata in base alla valutazione dei parametri di cui al punto 6 del suddetto bando - disciplinare di gara;
- il Concessionario è risultato aggiudicatario a seguito dell’espletamento della suddetta procedura di gara, come risulta dal relativo verbale, approvato con
determinazione dirigenziale n.
del
/ /
, esecutiva ai sensi di legge;
- il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione, secondo l’importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel bando-Disciplinare di gara, e ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il Concessionario dichiara che quanto risulta dal presente contratto, e dai suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, costituiti da, Offerta economica (Allegato “I”) e Offerta Tecnica (Allegato “II”) prodotte dalla stessa in sede di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- la prefettura di Catania ha attestato l’insussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del Dlgs 159/2011 o degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91 comma 6 del Dlgs 159/2011, come da informativa prot. n. … del …, agli atti;
- il Responsabile del procedimento ha provveduto ad acquisire la documentazione per la sottoscrizione del presente contratto e ad effettuare gli accertamenti prescritti dagli artt. 10, 11 e 12, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dagli articoli 302 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, verificando la sussistenza dei requisiti generali e speciali per la stipula del contratto.
Tutto ciò premesso le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa,
come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non allegati, che le Parti mi dichiarano di conoscere e accettare, dispensandomi dalla relativa lettura
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 OGGETTO
1. Il Comune di Catania, di seguito denominato anche Ente o Amministrazione, affida all’Impresa, che accetta il servizio di gestione del Centro polifunzionale di piazzale Xxxxx Xxxxxxxx 6 in Catania (di seguito denominato “Centro”), mediante il modulo della concessione .
2. Il presente contratto regola il rapporto tra l’Amministrazione e il Concessionario in relazione alla gestione dei servizi culturali, ricreativi e di spettacolo (teatrali, cinematografico, musicale ecc.) presso il Centro del quale l’Amministrazione ha la piena e totale proprietà, situato in Catania, Piazzale Xxxxx Xxxxxxxx 6,, e di altre attività complementari, comprensive della gestione tecnica della struttura, costituita dall’immobile e sue pertinenze, correlate all’ottimale sviluppo degli stessi servizi, da eseguirsi conformemente alle condizioni ai termini ed alle prescrizioni previste, oltre che nel presente contratto, nell’Offerta economica e tecnica prodotte dalla stessa impresa in sede di gara (allegate al presente contratto rispettivamente sub “I” e“II” costituendone parte integrante e sostanziale).
3. I locali del Centro e sue pertinenze, censiti al NCEU con gli estremi identificativi Foglio di Mappa 69 - Particella 31635 sub 1 di seguito denominati anche “bene”, sono meglio individuati nelle planimetrie allegate al presente contratto di concessione costituisce parte integrante e sostanziale.
4. E’ designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e xxx e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
5. È designato quale Direttore dell’esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e xxx, l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
ART. 2 DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE
1. Il bene immobile Centro viene concesso esclusivamente per l’esercizio di attività culturali, ricreative e di spettacolo (teatrali, cinematografiche, musicali ecc.) e di altre attività complementari (bar).
2. E’ vietato adibire i locali avuti in concessione ad un uso diverso da quello pattuito, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza dalla concessione.
ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE
1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 9 anni decorrenti data di avvio dell’esecuzione del contratto, < in caso di consegna anticipata, inserire > indicata nel giorno
, risultante dall’apposita comunicazione, trasmessa all’impresa dal direttore dell’esecuzione.
2. Tale comunicazione potrà contenere eventuali istruzioni e direttive per l’avvio dell’esecuzione che l’Impresa è tenuta a seguire. L’Amministrazione, in alternativa alla comunicazione sopra richiamata, si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Impresa.
3. L’inizio delle attività contrattuali, ai sensi di quanto statuito dall’art. 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 dovrà comunque avvenire entro e non oltre
45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell’art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l’Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di determinare il rinnovo del contratto per la durata di egual periodo , previa rinegoziazione del canone concessorio. Ove tale nuovo canone non fosse accettato dal Concessionario , l’Amministrazione si riserva la facoltà di determinare una proroga del contratto relativo alla presente concessione per un periodo massimo di sei (6) mesi dalla sua naturale scadenza nelle more delle procedure per addivenire a una nuova aggiudicazione del servizio.
6. È esclusa, trattandosi di concessione, l’applicazione relativa alle norme dei contratti di locazione.
7. Alla scadenza i locali torneranno di piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni. ART. 4 ONERI DI MANUTENZIONE - VIGILANZA DEL COMUNE
1. Tra gli obblighi a carico del concessionario, è compreso quello di provvedere a sue spese alla manutenzione ordinaria del bene, strumentale all’espletamento dei servizi oggetto della concessione, con i suoi impianti, le sue attrezzature, le sue dotazioni, garantendo il loro permanente buono stato manutentivo, di perfetta efficienza ed utilizzabilità, nonché il loro stato di
assoluta igiene e pulizia.
2. Il Comune, allo scopo di accertarsi della diligente manutenzione del bene, si riserva il diritto di compiere, attraverso propri funzionari e tecnici, ogni ispezione e controllo degli immobili e dei suoi impianti, arredi e attrezzature. Può altresì esigere che siano effettuate quelle riparazioni che sono a carico del Concessionario, la cui omissione potrebbe pregiudicare la normale conservazione dell’Immobile e dei beni mobili in esso contenuti.
Al riguardo, in caso di contestazioni specifiche da parte dell'Amministrazione comunale, il Concessionario è tenuto a dar seguito alle stesse, provvedendo ai necessari interventi, entro il termine assegnato dal Comune. Ove il Concessionario non adempia, il Comune provvederà d'ufficio a spese del Concessionario, riservandosi il diritto di risoluzione del contratto.
Gli oneri di straordinaria manutenzione (ossia quegli interventi volti a ripristinare quelle utilità di cui l’Immobile sia stato privato per cause indipendenti dall’uso che il Concessionario ne abbia fatto) saranno a carico del Comune.
ART. 5 MIGLIORIE E ADDIZIONI
1. Il Concessionario potrà in ogni tempo proporre migliorie all’edificio e agli impianti al fine di renderli più funzionali e fruibili, secondo progetti che l’Amministrazione si riserva di esaminare ed approvare. Tali interventi restano ad esclusivo carico del Concessionario che, alla scadenza del rapporto, nulla potrà chiedere quale corrispettivo per il miglioramento apportato. Al termine della concessione l’Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di acquisire gratuitamente tutte le addizioni o le migliorie apportate allo stesso, o di richiederne la rimozione e quindi la rimessa in ripristino, senza
oneri aggiuntivi per l’Ente.
ART. 6 PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI
Il Concessionario deve osservare nei confronti del personale da lui impiegato le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione e assistenza dei lavoratori. In particolare i locali dovranno essere adeguati in piena conformità con il decreto legislativo 81/2008. Tutto il personale che il Concessionario assumerà e i relativi costi e oneri restano a carico del Concessionario, dando atto che nessuno rapporto, responsabilità o onere deriverà a carico del Comune.
ART. 7 CANONE DI CONCESSIONE
Il canone annuo di concessione è fissato in €. . =( / ) secondo quanto offerto dal Concessionario in sede di gara ed accettato dall’Amministrazione, da pagarsi in rate semestrali anticipate a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, da corrispondere entro il decimo giorno naturale e consecutivo del mese in cui ha inizio il semestre di riferimento.
L’importo del canone sarà adeguato all’incremento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT a partire dall’inizio del secondo anno di concessione. L’aggiornamento annuale del canone annuo sarà determinato nella misura corrispondente al 75% della variazione accertata dell’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente.
Il pagamento delle rate semestrali del canone dovrà essere effettuato entro le relative scadenze o mediante versamento presso la Tesoreria Comunale mediante accredito sul c/c di Tesoreria, [ Banca UNICREDIT - ex Banco di
Sicilia , intestato a Comune di Catania, Codice IBAN: IT 03F02008169130003000314],CAUSALE “Canone Concessorio relativo al Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx 0 “ senza necessità di ulteriori richieste in merito. Il mancato pagamento totale o parziale anche di una rata del canone costituirà in mora il Concessionario.
In caso di ritardato pagamento verranno applicate le penalità previste all’art. 16 del presente contratto. In caso di ritardo che si protragga per oltre 60 giorni il Comune potrà procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto, come previsto all’art. 17, fermo restando l’obbligo del pagamento delle rate gia maturate e degli eventuali ulteriori danni.
Al recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, l’Amministrazione Comunale potrà procedere rivalendosi sul deposito cauzionale di cui all’art. 8, salvo ogni azione per i maggiori danni.
ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE
1. A garanzia dell’esatta osservanza delle obbligazioni assunte, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per €. =, pari al 10% dell’importo del presente contratto, pari a (canone annuox9) di cui al precedente art. 7, mediante Polizza /Fidejussione n. della , rilasciata in data _/ / . ovvero
Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti imputabili al Concessionario, ferma restando la possibilità di agire per i maggiori danni. Qualora il Comune debba rivalersi sulla cauzione, in tutto o in parte, il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione stessa entro
15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, pena la risoluzione del contratto per inadempimento.
ART. 9 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all’Amministrazione o a terzi dalle imprese esecutrici della posa in opera degli arredi, dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso. Il Comune non risponde pertanto dei danni a cose e/o a persone derivanti dall'attività svolta dal Concessionario o dall'uso delle attrezzature depositate nei locali oggetto del presente atto. Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.
ART. 10 ASSICURAZIONI
Il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione e con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) che copra qualsiasi danno, incendio compreso, possa derivare al Comune per l’uso della struttura, ovvero a persone e a cose durante il periodo della gestione per effetto della stessa, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.
ART. 11 ARREDAMENTO E ATTREZZATURE
Il Concessionario ha l’obbligo di dotare l’immobile, a sua cura e spese, delle attrezzature e degli arredi, ritenuti necessari in conformità a quanto previsto nell’offerta tecnico qualitativa prodotta in sede di gara ed in particolare nella relazione dettagliata prevista nell’ambito della proposta organizzativa.
Le forniture e la posa in opera delle attrezzature, delle macchine e degli arredi
dovranno essere realizzate a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle normative vigenti sia in tema di qualità che di sicurezza.
La manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione e integrazione delle attrezzature e dell’arredamento presenti all’interno dell’immobile, dovranno essere effettuate dal Concessionario a proprie cure e spese, restando lo stesso obbligato a garantire che le dotazioni predette siano sempre mantenute nelle migliori condizioni di efficienza, funzionalità ed ad un adeguato livello di decoro estetico.
Alla scadenza naturale del contratto, salvo diverso accordo tra le parti, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione dei beni mobili (arredi ed attrezzature per foyer, bar e biglietteria etc. ).
Ove le parti dovessero concordare la cessione in tutto o in parte di tali beni mobili al Comune, questi li acquisterà al loro valore d’uso, determinato in contraddittorio tra le parti, avendo come riferimento le risultanze delle scritture contabili inerenti i cespiti ammortizzabili.
In tutti i casi di estinzione anticipata del rapporto contrattuale (recesso, risoluzione) il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione dei beni mobili (arredi ed attrezzature).
Il Concessionario resta responsabile nei confronti dell’Amministrazione per la corretta esecuzione dei predetti interventi di rimozione e degli eventuali danni conseguenti che venissero arrecati alla struttura.
ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICHE DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO
1. Per i primi tre anni di contratto il Concessionario non potrà cedere o
affittare l’azienda o comunque il ramo di azienda inerente l’attività oggetto
del presente contratto, pena la risoluzione del contratto per inadempimento. Decorsi tre anni la cessione potrà avvenire nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 116 del D.Lgs. 116/2006.
2. Qualsiasi variazione di forma giuridica, della compagine sociale o degli organi d’Amministrazione che intervenga nel Concessionario, deve essere comunicata al Comune entro 10 giorni. In ogni caso durante tutto il periodo contrattuale deve essere garantito che il Concessionario sia in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel bando di gara-disciplinare approvato con determinazione dirigenziale n.B16/53 del 23 Febbraio 2016. In caso di perdita momentanea di uno o più dei requisiti, il Concessionario dovrà ripristinare le condizioni di rispetto degli stessi nel termine perentorio di trenta giorni.
ART. 13 RECESSO
1. Il Concessionario ha la facoltà di recedere, senza necessità di fornire alcuna giustificazione, dal presente contratto decorso almeno due anni dalla stipula dello stesso, dandone preavviso di almeno 6 mesi. In tal caso l’estinzione del rapporto decorre dalla fine del sesto mese successivo alla data del preavviso.
2. È fatta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal presente contratto per ragioni di pubblico interesse.
ART. 14 SUBAFFIDAMENTO
1. Il Concessionario può procedere alla subconcessione dei servizi affidati per la gestione del bar e/o di altre attività rivolte agli utenti, sulla base di quanto indicato in sede di offerta, decorsi 45 giorni dal ricevimento da parte dell’Amministrazione di una sua preventiva e specifica comunicazione in tal senso, da inviarsi, unitamente allo schema di contratto di sub concessione,
mediante pec o raccomanda A/R..
L’Impresa nella predetta comunicazione deve dichiarare all’amministrazione che non sussiste nei confronti del subconcessionario alcuno dei divieti di cui all'articolo 67 del Dlgs 159/2011 e che gli stessi sono in possesso dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Amministrazione verificherà il possesso da parte del subconcessionario dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in relazione alla prestazione da eseguire ed, in caso di esito negativo del controllo, informerà tempestivamente e comunque entro i termini sopra richiamati il concessionario della mancata autorizzazione alla stipulazione della subconcessione, pena la risoluzione del presente contratto.
2. Fatto salvo quanto sopra espresso, è fatto divieto al Concessionario di subconcedere, subaffittare o dare a qualsiasi titolo in godimento tutti o parte dei locali del Bene di cui trattasi, pena la risoluzione del contratto per inadempimento. E’ fatto divieto al Concessionario cedere il contratto di concessione, pena la risoluzione dello stesso contratto per inadempimento e la nullità dell’atto di cessione.
3. Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subconcedere, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
4. L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione, all’ ENTE o a terzi per fatti comunque imputabili ai subconcessionari cui sono state affidate le suddette attività.
5. La subconcessione non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei
confronti dell’ENTE, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subconcessa.
6. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ ENTE da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subconcessionario o ai suoi ausiliari.
7. I subconcessionari dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Ente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
9. In caso di perdita dei requisiti in capo al subconcessionario, l’ENTE annullerà l’autorizzazione alla subconcessione.
ART. 15 CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA CONCESSIONE: OBBLIGO DI RICONSEGNA
1. In qualsiasi caso di cessazione degli effetti della concessione (scadenza,
recesso, risoluzione), il Concessionario dovrà provvedere entro 15 giorni al rilascio dei locali, che ritorneranno nella piena disponibilità dell’Amministrazione comunale nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento, ivi comprese le eventuali migliorie.
2. Entro il medesimo termine il Concessionario dovrà procedere al ritiro degli arredi e delle attrezzature ivi presenti.
Qualora non ottemperi senza giustificato motivo, sarà tenuto al pagamento delle penalità di cui all’art. 16, oltre all’indennità di occupazione in misura
uguale al canone offerto.
ART. 16 PENALITÀ
1. Nel caso in cui nell’esecuzione del contratto si verifichino uno o più dei seguenti inadempimenti, verranno applicate le corrispondenti penalità:
ritardo nel pagamento del canone semestrale anticipato rispetto alle scadenze pattuite ed indicate all’art. 7 del presente atto: € 25,00= per ogni giorno di ritardo fino ad al decimo;
ulteriore ritardo nel pagamento del canone semestrale anticipato rispetto alla penalità di cui al punto precedente: € 100,00= per ogni giorno di ritardo dall’undicesimo fino al sessantesimo;
ritardo nel rilascio dei locali e nel ritiro degli arredi e delle attrezzature di lavoro rispetto al termine di cui all’art. 15 del presente atto: € 100,00= per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo.
2. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate all’Ente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
3. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l’ENTE si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Ente l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità
della Impresa stessa.
5. L’Ente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all’articolo 8, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
6. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del canone annuo, di cui all’ art. 7, l’ ENTE ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
ART. 17 RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO E DECADENZA DALLA CONCESSIONE
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi
assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Ente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, l’ENTE stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto dell’Ente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che l’Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
perdita di uno o più dei requisiti di capacità giuridica, professionale o
economico-finanziaria previsti nel bando di gara-disciplinare approvato con determinazione dirigenziale n. B16/53 del 23 Febbraio 2016 e mancato ripristino dei requisiti stessi nel termine previsto all’art. 12 del presente atto;
avvio di una procedura di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata a carico del Concessionario;
sostituzione non autorizzata nell’utilizzo dell’immobile e/o nella gestione delle attività oggetto del presente contratto;
ritardo nel pagamento del canone semestrale anticipato che si protragga oltre 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento indicata all’art. 8 del presente atto;
violazione del divieto di adibire l’immobile ad usi diversi da quelli indicati nel presente atto;
mancato reintegro dell’importo della cauzione definitiva nel termine indicato all’ultimo comma dell’art.8 del presente atto;
violazione del divieto di cessione, subconcessione e subaffitto contenuto agli artt. 12 e 14 del presente atto;
reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino per più di n. 2 (due) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
gravi carenze nella gestione dei servizi, con violazioni che abbiano comportato la sospensione dell’attività impartita dalle competenti
autorità amministrative e/o sanitarie per più di dieci giorni nel corso di un anno solare oppure più di trenta giorni complessivi in tutto il periodo contrattuale;
mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell’art. 10 del presente atto;
negli altri casi in cui la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. è specificatamente prevista nel presente contratto.
ART. 18 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.
136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l’ ENTE, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. L'Impresa si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. L'Impresa, il subconcessionario o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui alla norma sopra richiamata, sono tenuti a darne immediata comunicazione all’ ENTE e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Catania.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L’ ENTE verificherà che nei contratti di subconcessione sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa si obbliga a trasmettere all’ENTE, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l’ ENTE, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai
sensi di legge e di contratto.
7. L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa medesima riportando il CIG dallo stesso comunicato.
ART. 19 ELEZIONE DEL DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E SPESE CONTRATTUALI
1. A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio
nei locali oggetto del contratto stesso anche per il caso che egli più non li occupi. Il Concessionario può sempre eleggere altro domicilio ed in tal caso si obbliga a comunicare il nuovo domicilio al Comune mediante lettera Raccomandata A/R. L’elezione del nuovo domicilio ha efficacia giuridica dal momento in cui la suddetta lettera perviene al servizio Protocollo del Comune.
2. Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipula del contratto saranno a carico del Concessionario.
ART. 20- FORO ESCLUSIVO
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania.
ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il Fornitore è designato dal titolare del trattamento (Comune di Catania nella persona dell’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx) quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
2. L’Impresa dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
3. L’Ente e il Concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi
Del presente Atto io, rogante, ho dato lettura alle Parti che, espressamente richieste, lo approvano e lo confermano. Quindi le Parti sottoscrivono il presente Xxxx, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.
p. il Comune di Catania - Il Dirigente - Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Il Concessionario - Sig.
Le Parti, previa rilettura, approvano espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del presente contratto.
p. il Comune di Catania - Il Dirigente - Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Il Concessionario - Sig.
E' scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e vigilanza su
…………..
e quanto della
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pagine fino a questo punto
Il Segretario Comunale: Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx