ISONTINA E LA PROVINCIA ITALIANA DELL’ORDINE DEGLI SCALZI DELLA SS. TRINITA’ DI ROMA - TRIENNIO 2022-2024.
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ArCubOaNPEVCENS.ZpI.AO.NNEGPCEAR3L’ASSISTENZA SANITARIA AGLI OSPITI DI STRUTTURA PROTETTA PER DISABILI TRA L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO-
ISONTINA E LA PROVINCIA ITALIANA DELL’ORDINE DEGLI SCALZI DELLA SS. TRINITA’ DI ROMA - TRIENNIO 2022-2024.
TRA
l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano - Isontina con sede in Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx,
X.X. x X. XXX 00000000000, successivamente indicata per brevità “Azienda”, in persona del Direttore della Struttura Complessa Convenzioni, Affari generali e Legali – dott.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, delegata alla firma del presente atto dal Direttore Generale e legale rappresentante dell’Azienda xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x. 000 del 1 aprile 2021
E
La Provincia Italiana dell’Ordine degli Scalzi della SS Trinità - C.F. 02807170580 P. IVA 01120631005, nella persona del legale rappresentante Padre Xxxxx Xxxx, con sede legale in Roma in Xxxxxx Xxxxxxx, 00, e con domicilio eletto, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell’Istituto Psicopedagogico“Villa Santa Xxxxx della Pace” a Medea, via Xxxx 10
PREMESSO
- che la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappata” prevede, agli articoli 10, comma 4, e 38, comma 2, che le Aziende per i Servizi Sanitari, mediante la conclusione di apposite convenzioni, “possono avvalersi dell’opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative”, per la erogazione di servizi volti al recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, stabilendo, altresì, all’art. 3, comma 3, che le situazioni di handicap riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici;
- che la Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 ed, in particolare l’art. 18, prevede che la Regione riconosca e sostenga la funzione e l’attività dei soggetti che gestiscono centri e istituti specializzati rispondenti ai bisogni di residenzialità e semiresidenzialità;
- che il DPGR n. 083/Pres del 14 febbraio 1990 e successive modifiche e integrazioni “Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, dai commi 3 e 4 dell’articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33” nelle residenze protette per disabili i bisogni sanitari, in particolare quelli connessi con le condizioni specifiche di disabilità nonché le esigenze di terapie di mantenimento e di prevenzione dei possibili aggravamenti devono essere assicurate delle Aziende per i Servizi Sanitari di competenza attraverso erogazioni dirette ovvero rimborso delle spese sostenute a tal fine dalla struttura; le modalità dell’intervento sanitario devono essere regolate da apposita convenzione;
- che la Provincia Italiana dell’Ordine degli Scalzi della SS. Trinità gestisce a Medea (GO) in Xxx Xxxx, 00, in edifici di proprietà, una struttura denominata “Villa S. Xxxxx della Pace”, di seguito denominato Istituto, presso cui vengono assicurati:
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A•rubauPnEsCerSv.ipz.iAo. dNi GacCcAog3lienza residenziale funzionante 24 ore su 24 per tutto l’arco dell’anno, destinato all’assistenza di persone affette da handicap grave, anche prive di riferimento o adeguato sostegno familiare;
• un servizio di emergenza residenziale, destinato all’accoglienza temporanea di persone disabili in condizione di momentanea difficoltà assistenziale e familiare, con funzione respiro;
• un servizio di accoglienza diurno istituito al fine di affiancare e integrare le risorse assistenziali delle famiglie delle persone disabili accolte nel Istituto;
- che con D.G.R. 7 novembre 1997, n. 3357, successivamente riconfermata con D.G.R. 29 luglio 2002, n. 2672, il Istituto, come struttura residenziale e semiresidenziale per persone disabili gravi, è stato riconosciuto quale Presidio di Rilevanza Regionale rispondente al bisogno di residenzialità e semiresidenzialità ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge Regionale 25 settembre 1996, n. 41;
- le Linee Guida regionali per la predisposizione dei Programmi delle Attività Territoriali, emanate con la DGR n. 3236 del 29.11.2004, disegnano il ruolo centrale del Distretto Sanitario per quanto riguarda lo sviluppo e il coordinamento delle attività socio-sanitarie territoriali integrate;
- Richiamata la L.R. 12 dicembre 2019 n.22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla Legge Regionale 26/2015 e alla Legge Regionale n.6/2006” che all’art. 4 c. 3 recita “La Regione garantisce percorsi assistenziali integrati alle persone con bisogni complessi attraverso l'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali per migliorare o mantenere il proprio stato di salute, con riguardo alle aree relative ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie, nonché alle persone non autosufficienti e in condizione di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, alle persone affette da patologie con indicazione di cure palliative, alle persone con disabilità, ai minori con disturbo in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, alle persone con disturbo mentale e alle persone con dipendenza patologica” nonché al successivo art. 5 prevede che alle persone con bisogni complessi individuate al citato articolo sia garantita la presa in carico integrata da parte dei servizi sanitari e sociali competenti
- Richiamata la L.R. 25 settembre 1996 n.41e ss.mm.ii.
- Viste le linee guida di cui alla D.G.R. N.1134/2020 avente ad oggetto “LR 41/1996, art. 20 bis. Linee guida per la sperimentazione dei percorsi innovativi nel sistema regionale dei servizi per le persone con disabilità. Approvazione definitiva”.
- che con decreto del Direttore del Servizio Programmazione Interventi Sociali n. 256/DC dd. 18.3.2009 l’Istituto psico-pedagogico “Villa S. Maria Pace” dei PP. Trinitari di Medea è stato autorizzato, in via provvisoria, alla gestione di una struttura di accoglimento residenziale per disabili distinta nelle seguenti tipologie di servizi: a) struttura protetta per una capacità ricettiva di 24 posti; b) comunità alloggio per diverse specificità di disabilità per una capacità ricettiva di 9
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ApruobstaiP+EC2 pSo.pst.iAd. iNspGonCiAbil3i per la funzione respiro ed emergenza temporanea; c) comunità alloggio per il servizio “Dopo di noi” per una capacità ricettiva di 11 posti;
- che con decreto del Direttore dell’Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria n. 1196/SPS del 03.10.2016 è stata rilasciata in favore dell’Istituto psico-pedagogico “Villa S. Maria Pace” dei PP. Trinitari di Medea l’autorizzazione all’esercizio del Servizio di riferimento regionale sperimentale e innovativo per persone con disturbi generalizzati dello sviluppo e dello spettro autistico denominato Istituto per l’Autismo “San Xxxxxxxx xx Xxxxx”;
- Alla luce di quanto sopra si ravvisa la necessità, per garantire continuità all’esercizio delle attività di assistenza, cura e riabilitazione in favore delle persone in condizione di disabilità, stipulare per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000 apposita convenzione con l’Istituto psicopedagogico “Villa S. Xxxxx della Pace” di Medea.
- la presente convenzione disciplina le procedure di ammissione degli utenti, gli standard assistenziali, le risorse messe a disposizione dall’Istituto e i rapporti economici tra le parti.
TUTTO CIÓ PREMESSO TRA LE PARTI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto della convenzione
Il presente accordo regola le attività relative agli utenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia a favore dei quali l’Istituto psico-pedagogico “Villa S. Maria Pace” di Medea, di seguito “Istituto”, autorizzato all’erogazione continuativa di prestazioni residenziali per soggetti affetti da disabilità grave.
L’Azienda si avvale della Provincia Italiana dell’Ordine degli Scalzi della SS. Trinità. - ai sensi degli artt. 10, comma 4, e 38, comma 2, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – per l’erogazione dell’assistenza sanitaria agli ospiti dell'Istituto assumendosene l’onere secondo le modalità di cui agli articoli successivi.
Con la presente convenzione vengono disciplinate le competenze e gli oneri sanitari di cui al successivo articolo 4, connessi alla gestione del servizio residenziale e del servizio diurno.
Art. 2 - Procedure di ammissione e dimissione
Ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 41/1996 nell’esercizio del ruolo di progettazione e coordinamento, l’Unità di valutazione multiprofessionale (UVM) si fa garante dell’elaborazione del progetto di vita, con la condivisione e la partecipazione della persona portatrice di handicap e della sua famiglia.
Spetta all’UVM, competente territorialmente, valutare le richieste e formulare le proposte per l’accesso ai servizi del territorio più adeguati alla persona disabile e valutare le richieste di nuove ammissioni e/o di dimissioni, sia in regime residenziale che semiresidenziale.
Xxxxxxx, pertanto, vagliate dall’UVM competente per la definizione del progetto di vita, in accordo
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conArluabDaPirEeCzioSn.pe.Ade. lNl’GIstCitAuto3, le richieste di accoglimento; sempre in UVM sarà definita la durata presunta dell’accoglimento che dovrà tenere conto dei bisogni dell’assistito e delle richieste di utenti in lista d’attesa.
Si stabilisce che l’Istituto entro 10 giorni dall’ammissione dei soggetti per i quali l’UVM ha definito un progetto di vita, comunica al Distretto/Ambito di appartenenza l’ingresso dell’assistito; nel caso in cui si determini una lista d’attesa la stessa sarà valutata con il Distretto/Ambito al fine di definire un criterio di priorità di accesso.
Art. 3 – Caratteristiche generali delle prestazioni
La Provincia Italiana dell’Ordine degli Scalzi della SS. Trinità si impegna ad assistere i disabili psichici e/o neuromotori con residua potenzialità di recupero o mantenimento, attraverso interventi assistenziali, educativi, terapeutici e riabilitativi in un’ottica di recupero e/o mantenimento di livelli di autonomia personale e sociale al livello più alto possibile.
Tale attività viene svolta nell’Istituto attraverso:
- un servizio residenziale, funzionante tutto l’arco dell’anno, 24 ore su 24, per persone affette da handicap grave, anche prive di riferimento o adeguato sostegno familiare;
- un servizio di accoglienza diurno, istituito al fine di affiancare ed integrare le risorse di tempo ed energia della famiglia della persona handicappata accolta, nell’attività di assistenza della medesima.
Art. 4 – Entità e costo delle prestazioni sanitarie
La Provincia Italiana dell’Ordine degli Scalzi della SS. Trinità, a favore dei soggetti residenti nel territorio dell’Azienda e del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, mette a disposizione fino a un massimo di n. 46 posti, di cui n. 44 residenziali e n. 2 di emergenza residenziale temporanea, a favore di persone disabili.
A fronte di tale impegno l’Azienda corrisponderà alla Provincia Italiana dell’Ordine degli Scalzi della SS. Trinità un rimborso spese per l’assistenza sanitaria erogata dal personale sanitario dipendente dalla Provincia Italiana dell’Ordine degli Scalzi della SS. Trinità, o con la stessa convenzionato, nell’importo lordo massimo di Euro 152.700,00 per ciascun anno di vigenza della convenzione, per un costo presunto complessivo di euro 458.100,00 rapportato ad una costante presenza delle figure professionali indicate nel presente articolo della convenzione, con le modalità previste al successivo art. 5.
A tal fine si esplicitano le caratteristiche generali dell’attività degli operatori sanitari e di quelli per i quali si procederà al rimborso sulla base delle specifiche qualifiche cui le competenze sono attribuite. Psicologo: collaborazione alla formulazione del piano psico-educativo, responsabile della sua attuazione; assistenza psicologica ai degenti e alle famiglie, tramite colloqui individualizzati e di gruppo, psicoterapia, valutazione psicodiagnostica, assessment psicologico e funzionale; assistenza psicologica agli educatori; collaborazione con gli altri professionisti per la redazione delle relazioni
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perAirusebravPizEiCteSrr.ipto.Ari.aNliGdiCaAmb3ito e di Azienda.
Fisioterapista: valutazione psicomotoria; valutazione neurofunzionale; valutazione e verifica ausili; stesura programma riabilitativo; attività di riabilitazione neuromotoria e psicomotoria; consulenze specialistiche con fisiatra, ortopedico, medico; incontri con famiglie; riunioni tecniche.
Infermiere: Attività di raccolta, conservazione e invio materiale per ricerche diagnostiche; attivazione e coinvolgimento con MMG e Direzione Sanitaria; incontri periodici con i servizi interni; tenuta, monitoraggio e conservazione armadio farmaci con carico e scarico farmaci; monitoraggio alvo; monitoraggio e gestione crisi epilettiche e comportamentali; monitoraggio peso, pressione, temperatura corporea; predisposizione e somministrazione farmaci per terapie ospiti e per terapie al bisogno; prelievi; clisteri; assistenza e accompagnamento ospedaliero e per visite specialistiche; incontri con famiglie e operatori; tenuta e aggiornamento cartella infermieristica; reperibilità per urgenze.
Medico di medicina generale: attività di medicina di base di visita su chiamata; incontri periodici con direzione sanitaria della struttura quando ritenuti necessari dal MMG e/o dalla Direzione Sanitaria dell’Ente, prescrizione e validazione ricettario farmaci personali e di quelli previsti ai sensi del successivo art. 6 della presente convenzione.
L’articolazione dell’equipe professionale, il relativo impegno orario settimanale e il costo annuo sono riassunti nella seguente tabella, definita in base all’accoglienza sui 46 posti tra residenziali ed emergenza residenziale temporanea.
Tab. 1
Figure professionali | ore settimanali | Costo annuo |
Fisioterapista | 14 | € 12.500,00 |
Infermiere | 114 | € 107.000,00 |
Psicologo | 28 | € 33.200,00 |
TOTALE | € 152.700,00 |
Il costo del personale sanitario rimborsato dall’Azienda, rapportato all’orario settimanale, non può superare comunque il costo annuale del personale dipendente, medesimo profilo (FTE, tempo pieno equivalente), e quindi € 32.000,00 costo annuo lordo per il fisioterapista e € 33.780,00 per l’infermiere.
Il costo dello psicologo non può superare comunque il costo annuale lordo pari ad € 33.200,00.
Art. 5 – Rapporti finanziari.
L’Azienda provvede ad erogare alla Provincia Italiana dell’Ordine degli Scalzi della SS. Trinità
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secAornudboalPeEsCegSu.epn.Ati.mNoGdaCliAtà:3
L’azienda si impegna a versare trimestralmente, entro un mese dalla presentazione di idonea documentazione, al tesoriere dell’Istituto, l’importo pari ai tre dodicesimi della spesa annua prevista dall’azienda stessa per l’attività sanitaria come indicato al precedente art. 4.
La liquidazione e il pagamento del saldo avverranno entro 60 giorni dal rendiconto annuale contabilizzato sulle effettive prestazioni fornite. Il rendiconto dovrà essere corredato da:
- dichiarazione del Procuratore legale attestante la regolarità delle spese effettuate riguardanti la fornitura dei servizi ammessi al rimborso;
- elenco degli ospiti presenti, con indicazione dei dati anagrafici e del periodo di accoglienza. L’elenco dev’essere accompagnato dalla dichiarazione del legale rappresentante che ne attesti la veridicità.
I costi del personale sanitario che l’Azienda provvederà a rimborsare si intendono fissi per il periodo di durata della presente convenzione.
L’Istituto si impegna a non computare nella determinazione della retta giornaliera gli oneri rimborsati dall’Azienda, informando adeguatamente di ciò l’ospite.
Art. 6 - Programma individualizzato dell’assistenza
L’Istituto, in conformità alla relazione clinica e in stretto rapporto con il disabile e/o con la sua famiglia o rappresentante, attua il progetto di vita definito e concordato in UVM, attraverso l’erogazione delle previste prestazioni sanitarie e riabilitative dirette alla tutela della salute del disabile. Il piano di lavoro per ciascun ospite dovrà prevedere anche il mantenimento delle relazioni familiari ed ambientali.
L’Istituto, in conformità a quanto concordato negli atti a corredo di ciascun inserimento residenziale, diurno e di emergenza ed in stretto rapporto con il disabile e la sua famiglia, dà attuazione ad un programma di interventi volto ad assicurare le prestazioni dirette, oltre che alla tutela della salute, anche allo svolgimento delle attività di integrazione sociale e al mantenimento delle relazioni familiari e sociali, nel rispetto dei diritti degli ospiti e delle loro famiglie.
Compete, infine, all’Istituto garantire la copertura assicurativa degli ospiti contro gli infortuni e per la responsabilità civile.
Art. 7 - Farmaci e presidi sanitari
L’assistenza farmaceutica è garantita con fornitura diretta da parte dall’Azienda secondo le modalità previste dalle deliberazione della Giunta regionale n. 1907 dd. 25.9.2008 e n. 199 del 10.2.2006:
a. l’impiego dei medicinali deve essere conforme alle vigenti norme sulla prescrizione, in particolare le indicazioni terapeutiche approvate nonché, quando previste, le note AIFA, che devono essere riportate nella prescrizione;
b. sono anche erogabili i farmaci di classe C compresi tra quelli indicati nelle categorie terapeutiche di cui alla normativa regionale sopra citata e presenti nel Prontuario Terapeutico Aziendale per le Strutture Residenziali;
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c. AirudbiaspPoEsCitiSv.ip.mAe.dNicGi CsoAno3 erogabili esclusivamente a seguito di richiesta nominale redatta con scheda dedicata di cui alla normativa regionale e nei quantitativi necessari a garantire un fabbisogno mensile. Sono erogabili tutti i prodotti presenti nel tariffario AFIR e i dispositivi medici prescritti da medici specialisti aziendali, secondo protocolli clinici riconosciuti;
d. La prescrizione/richiesta è sempre nominativa ed è effettuata sotto la responsabilità di un medico dipendente o convenzionato del SSR.
Art. 8 – Vigilanza e controllo
L’Azienda esercita la vigilanza di competenza sanitaria sull’Istituto avvalendosi delle strutture operative competenti, quali:
- il Dipartimento di Prevenzione per gli aspetti igienico-sanitari e di lavoro;
- il Distretto, con il supporto della Struttura complessa Età evolutiva, famiglia e disabilità, per la valutazione delle attività di competenza.
L’attività di vigilanza e di controllo è finalizzata alla verifica del rispetto della normativa statale e regionale in materia sanitaria con particolare riguardo ai vigenti standard organizzativi e funzionali nel rispetto prioritario dell’utente e della globalità dei suoi bisogni anche al fine di concordare proposte orientate ad una più efficace ed efficiente funzionalità dell’attività sanitaria erogata dall’Istituto. L’attività di vigilanza e controllo è effettuata d’ufficio o su richiesta dell’Istituto.
Art. 9 - Cause e modalità di recesso dalla convenzione
La convenzione cessa di diritto nei seguenti casi:
- decorrenza dei termini di validità;
- accordo tra le parti;
- recesso unilaterale di un contraente, comunicato con almeno sei mesi di anticipo;
- gravi e documentate inadempienze accertate in contraddittorio in sede di verifica e non superate nei termini richiesti.
Art. 10 - Applicativi informatici
1. L’Istituto provvede a realizzare tutte le attività necessarie e propedeutiche all’invio dei dati relativi al sottoflusso “Offerta” raccolti con apposito gestionale secondo quanto previsto dal succitato Decreto 2071/2018; nonché all’utilizzo del sistema informativo per la valutazione delle condizioni di vita delle persone con disabilità (Q-VAD versione informatizzata).
2. L’Istituto provvede a garantire la partecipazione dei propri operatori ai corsi di formazione per l’utilizzo dello strumento di VMD Q-VAD e del relativo applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione.
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3. ALr’uAbzaiPenEdCa,SL.p’.IAst.itNuGto,CiAso3ggetti gestori e le unità di offerta fanno riferimento, per quanto riguarda
l’assistenza di primo livello relativa all’uso del sistema informatizzato per la valutazione delle condizioni di vita, all’Area Welfare di Comunità dell’Azienza sanitaria universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Art. 11 - Trattamento dei dati
1. Ciascuna delle parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare tutti i dati personali raccolti nell’ambito dell’esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
2. L’Istituto garantisce, in qualità di titolare autonomo del trattamento, il rispetto delle normative europee e nazionale ovvero Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (RGPD)” e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D. Lgs. n. 101 dd. 10.08.2018, compresa la nomina, qualora non vi avesse già provveduto, di un D.P.O. (Data Protection Officer), come prescritto dalla normativa citata.
3. Alcun specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta conseguente al comma 2 è dovuta all’Ente gestore da parte dell’Azienda.
Art. 12 - Normativa in materia di prevenzione della corruzione e di pubbliche amministrazioni La Provincia Italiana dell’Ordine degli Scalzi della SS Trinità si impegna ad attuare i principi previsti dalla Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni segnalando alle competenti Autorità eventuali profili di responsabilità penale dei soggetti coinvolti.
Le parti prendono atto e si impegnano a rispettare le previsioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni di seguito riportato: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
Art. 13 - Incompatibilità
L’Istituto, richiamato il regime di incompatibilità stabilito dalla legge 31.12.1991, n. 412 nonché la successiva normativa emanata in materia ed, in particolare, l’art. 1 della legge 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di
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aveArreubnaePl EpCroSp.rpio.A.oNrgGanCicAo 3o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.
L’Istituto si impegna pertanto a fornire con cadenza semestrale all’Azienda l’elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.
L’eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione immediata del presente accordo e di segnalazione alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia al fine di valutare l’assunzione delle determinazioni conseguenti.
Art. 14 - Tracciabilità finanziaria
L’Istituto, osservando quanto prescritto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dichiara di assumersi, mediante la sottoscrizione del presente Accordo, gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni ovvero utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., sui quali sono registrati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
L’Istituto dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).
Art. 15 - Incedibilità dell’Accordo e cessione dei crediti
L’Istituto si impegna ad eseguire direttamente le prestazioni oggetto del presente Accordo e, pertanto, il medesimo non può essere ceduto in tutto o in parte.
La successione nella titolarità della convenzione può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento.
L’eventuale cessione dei crediti derivanti dalla presente convenzione, ha efficacia dalla sua notificazione all’Azienda ai sensi dell’art. 1264 c.c..
Art. 16 - Copertura assicurativa
Compete all’Istituto garantire la copertura assicurativa degli ospiti contro gli infortuni e per la responsabilità civile.
L’Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione.
Art. 17 - Codice di comportamento
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L’IAstriutubtaoPEcConSse.pg.nAe.ràNGallC’AAz3ienda al momento della stipula della presente convenzione copia del proprio Codice di Comportamento.
L’Istituto si impegna, altresì, ad ottemperare agli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell’Azienda”, ai sensi dell’art. 54 del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. n. 62 dd. 16.04.2013, recepito dall’Azienda con decreto n. 62/2015.
Art. 18 - Validità e durata
La validità della presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2022 e cessa il 31 dicembre 2024.
Le parti possono recedere prima della scadenza naturale laddove ciò si renda necessario per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo, dandone comunicazione con almeno 15 giorni di preavviso.
Le clausole del presente accordo possono essere modificate per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo o per modifiche strutturali e organizzative aziendali.
La validità del presente accordo è condizionata dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione della Struttura.
Art. 19 - Registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, compreso l’assolvimento dell’imposta di bollo prevista, sono a carico della Provincia Italiana dell’Ordine degli Scalzi della SS. Trinità.
Art. 20- Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e regolamenti nazionali e regionali in materia, o accordi appositamente sottoscritti tra le parti.
Art. 21- Controversie
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti sull’interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione, o comunque con essa connessa o collegata, sarà competente il Foro di Trieste.
Gorizia,
Letto, confermato, sottoscritto.
XXXX XXXXX
Firmato il 05/03/2022 19:05
Seriale Certificato: 170014554955854145481026434450200973927
Valido dal 08/07/2020 al 08/07/2023 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
PROVINCIA ITALIANA DELL’ORDINE DEGLI SCALZI DELLA SS. TRINITA’ DI ROMA
esercente Istituto Psicopedagogico
“Villa S. Xxxxx della Pace” di Medea
Il Direttore Padre Xxxxx Xxxx
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore della Struttura Complessa Convenzioni, Affari generali e Legali xxxx.xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx
(per delega del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)